CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 288 /2022 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. STAZI ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gualdo Tadino, piazza G. Marconi n.10, giusta procura allegata in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE=
contro nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. SBORZACCHI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il difensore in GUALDO TADINO, Via FLAMINIA KM 189, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO=
pagina 1 di 3 OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI:
per parte appellante come all'atto di appello;
per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha adito l'intestata Parte_1
Corte di Appello al fine di sentir riformare la sentenza n.1654/2021 emessa dal Tribunale
di Perugia il 29.11.2021, che in parziale accoglimento della domanda proposta da l'aveva condannata alla restituzione in suo favore della somma di Controparte_1
€.20.495,45 in solido con . Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, ha resistito all'impugnazione Controparte_1
deducendo l'infondatezza dell'appello proposto ed ha concluso in conformità, chiedendo altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 9.11.2023 il procuratore costituito dell'appellato ha dichiarato – a mezzo di note scritte – l'intervenuto decesso del proprio assistito e la Corte ha disposto l'interruzione della causa a norma dell'art. 300 cpc.
La causa non è stata più riassunta.
*****
Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 305 cpc.
All'udienza del 9.11.2023 è stata dichiarata l'interruzione della causa per l'intervenuto decesso dell'appellato . Controparte_1
pagina 2 di 3 A norma di legge “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi” (art. 305 cpc) e nella fattispecie il termine “a quo” decorre dalla data dell'udienza in cui è stato dichiarato e portato a conoscenza di tutte le parti l'evento interruttivo, cioè la morte del CP_1
Ciò posto risulta trascorso più di un anno dall'emissione dell'ordinanza di interruzione pronunciata in udienza, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa,
quindi ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 codice di rito.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale delle parti in causa – che con la loro inerzia hanno dimostrato di non aver avuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio – per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_1
- visto l'art. 305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 288 /2022 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. STAZI ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gualdo Tadino, piazza G. Marconi n.10, giusta procura allegata in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE=
contro nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'avv. SBORZACCHI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il difensore in GUALDO TADINO, Via FLAMINIA KM 189, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO=
pagina 1 di 3 OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI:
per parte appellante come all'atto di appello;
per parte appellata come alla comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha adito l'intestata Parte_1
Corte di Appello al fine di sentir riformare la sentenza n.1654/2021 emessa dal Tribunale
di Perugia il 29.11.2021, che in parziale accoglimento della domanda proposta da l'aveva condannata alla restituzione in suo favore della somma di Controparte_1
€.20.495,45 in solido con . Parte_2
Radicatosi il contraddittorio, ha resistito all'impugnazione Controparte_1
deducendo l'infondatezza dell'appello proposto ed ha concluso in conformità, chiedendo altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 9.11.2023 il procuratore costituito dell'appellato ha dichiarato – a mezzo di note scritte – l'intervenuto decesso del proprio assistito e la Corte ha disposto l'interruzione della causa a norma dell'art. 300 cpc.
La causa non è stata più riassunta.
*****
Ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 305 cpc.
All'udienza del 9.11.2023 è stata dichiarata l'interruzione della causa per l'intervenuto decesso dell'appellato . Controparte_1
pagina 2 di 3 A norma di legge “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi” (art. 305 cpc) e nella fattispecie il termine “a quo” decorre dalla data dell'udienza in cui è stato dichiarato e portato a conoscenza di tutte le parti l'evento interruttivo, cioè la morte del CP_1
Ciò posto risulta trascorso più di un anno dall'emissione dell'ordinanza di interruzione pronunciata in udienza, senza che nessuna parte abbia riassunto o proseguito la causa,
quindi ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 codice di rito.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Sussistono giusti motivi, dati dalla condotta processuale delle parti in causa – che con la loro inerzia hanno dimostrato di non aver avuto alcun interesse alla prosecuzione del giudizio – per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , contrariis reiectis, così provvede: Controparte_1
- visto l'art. 305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 3 di 3