Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1833
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Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 29 ottobre 2024
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Rigetto
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Sentenza 6 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Errore di fatto revocatorio per falsa, errata e comunque omessa percezione del contenuto degli atti processuali, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (divieto di ultrapetizione)

    Il ricorso è inammissibile perché il vizio dedotto non configura un errore di fatto revocatorio. Non si tratta di una svista su un punto non controverso, ma di una questione che era oggetto principale del contendere nell'appello. La sentenza di appello ha fornito una valutazione di carattere giuridico, ritenendo che la questione fosse sottesa alla causa petendi e desumibile dal contesto del ricorso. L'errore di fatto revocatorio deve cadere su un punto non controverso e non deve coinvolgere l'attività valutativa del giudice.

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Commentario1

  • 1Garanzia provvisoria irregolare: soccorso istruttorio entro il termine di presentazione delle offerteAccesso limitato
    Federico Gavioli · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1833
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1833
Data del deposito : 6 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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