Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Decreto cautelare 18 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
Inammissibile
Sentenza 6 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Garanzia provvisoria irregolare: soccorso istruttorio entro il termine di presentazione delle offerteAccesso limitatoFederico Gavioli · https://www.altalex.com/ · 13 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01833/2026REG.PROV.COLL.
N. 06643/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6643 del 2025, proposto da
IC Italia a Socio Unico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, CO Verrastro, Marco Monaco Sorge, con domicilio eletto presso lo studio Piergiuseppe Venturella in Roma, via Principessa Clotilde 7;
contro
IT Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2025, n. 5194, non notificata e conseguentemente per l'accoglimento dell'Appello, n.r.g. 78/2025, proposto da IC Italia a socio unico S.r.l. e, per quanto occorre possa dell'Appello n.r.g. 9387/2024, proposto da Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A., riuniti ed entrambi respinti con la detta sentenza del Consiglio di Stato 5194/2925 e per la riforma e comunque per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sez. I, n. 3546/2024, pubblicata in data 9.12.2024, e notificata in pari data, resa all'esito del ricorso n.r.g. 2030/2024 proposto da IT Vigilanza S.r.l.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A. e di IT Vigilanza S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. AN IT e uditi per le parti gli avvocati Venturella, Ferrari e Volino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con bando di gara pubblicato sulla GUUE n° 2023/S 248-785209 in data 26.12.2023, la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – SEA S.p.A. (di seguito “SEA” o la “Stazione appaltante”) ha indetto una procedura negoziata per “ l’affidamento del supporto ai servizi di sicurezza presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa - C.I.G. n. A03FDC842A ” per una durata di 48 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e per un importo complessivo pari ad € 66.360.000,00, da aggiudicare sulla base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
1.1. Entro il termine ultimo previsto dalla lex specialis di gara (i.e. 6.5.2024), hanno presentato offerta, inter alia , IC Italia S.r.l. (anche solo “IC”) e IT Vigilanza S.r.l. (anche solo “IT”) le quali, in esito alla valutazione tecnica ed economica, si sono rispettivamente classificate al 1° e al 2° posto della graduatoria definitiva (con uno scarto di 0,74 punti).
A valle, poi, della verifica di congruità dell’offerta della 1° graduata, la Stazione appaltante – in data 21.6.2024 – ha aggiudicato la procedura di gara de qua alla IC.
1.2. Avverso la predetta aggiudicazione, IT ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. per la Lombardia (Sez. I – R.G. n. 2030/2024) sostenendo, da un lato, l’esclusione di IC per assenza/irregolarità della cauzione provvisoria prestata in fase di gara all’esito del soccorso istruttorio e, dall’altro, censurando l’erronea attribuzione del punteggio tecnico in favore dell’offerta di quest’ultima in relazione al sub-criterio n. 2.1.1 (“ Expertise della società ”), nonché la relativa anomalia rispetto ai costi sostenuti.
1.3. Il giudice di prime cure , con la sentenza n. 3546/2024, in accoglimento del primo motivo di ricorso articolato da IT, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione, rilevando che IC avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto, in buona sostanza:
- anche ammettendo in astratto la possibilità d’integrare l’offerta per errore scusabile (laddove nella concreta fattispecie sarebbe dubitabile), tuttavia l’integrazione non poteva essere consentita se non per completare o regolarizzare la documentazione già prodotta in gara dai concorrenti, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, mentre andrebbe escluso che il soccorso istruttorio possa consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità dell'offerta, d’imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti;
- nella fattispecie all’esame era dubitabile che potesse essere giustificato un errore scusabile nella riduzione dell’entità della garanzia cauzionale, invocando la norma di cui al comma 8 dell’art. 106 del nuovo codice dei contratti pubblici, laddove la sua applicazione è dall’art. 141 espressamente esclusa per i settori speciali (cui pertiene l’appalto di cui trattasi);
- non era messa in discussione la data del documento integrativo, bensì la sua efficacia come decorrente da data posteriore alla scadenza prefissata per la presentazione delle offerte, in tal modo formulando due diversi termini di efficacia della cauzione: per il 70% dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte e per il 30% da data successiva; ciò in contrasto con la legge di gara che prescrive la totale copertura della garanzia per un periodo di 180 giorni dalla data finale per il deposito delle offerte, e altresì comporta la lesione della par condicio rispetto agli altri concorrenti che tale copertura integrale hanno invece assicurato.
Il primo giudice ha poi dichiarato assorbiti i restanti motivi di diritto, compreso quello articolato da IC in via incidentale, volto a neutralizzare la censura principale spiegata da IT in relazione al criterio n. 2.1.1 (“ Expertise della Società ”).
1.4. SEA ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sostenendo l’illegittimità dell’esclusione di IC per erronea applicazione dell’art. 101 del Codice, anche alla luce della giurisprudenza pronunciatasi in tema di irregolarità/assenza della garanzia provvisoria e IT si è costituita in giudizio riproponendo - ai sensi dell’art. 101, comma 2 c.p.a. - i motivi (n. II e III del ricorso introduttivo) dichiarati assorbiti dal T.a.r..
In seguito, anche IC ha interposto appello avverso la sentenza del T.a.r., chiedendo la riunione, ai sensi degli artt. 70 e 96 c.p.a., con quello proposto da SEA.
1.5. Questa sezione, riuniti i due appelli, con sentenza 13 giugno 2025, n. 5194, ha rigettato i gravami proposti dalla Stazione appaltante e da IC.
In particolare ha analizzato il primo mezzo di gravame avanzato da SEA, con cui si contestava la sentenza impugnata, deducendo che in primo grado IT avesse lamentato che IC avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, dopo aver presentato una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dalla lex specialis di gara (euro 210.000,00 anziché di euro 300.000,00), aveva riscontrato la richiesta di integrazione, mediante soccorso istruttorio, producendo un’appendice alla cauzione provvisoria decorrente dalla relativa emissione e non dal termine ultimo di presentazione delle offerte, evidenziando l’erroneità della decisione laddove il T.a.r. aveva ritenuto di accogliere il motivo assumendo che “ va escluso che il soccorso istruttorio possa consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità dell’offerta, d’imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti ”, concludendo che “ non poteva essere ammessa l’integrazione cauzionale presentata da IC con efficacia da data posteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte” .
L’appellante deduceva che la giurisprudenza di settore, condivisa dal parere di precontenzioso n. 59 del 2024 dell’Anac, con specifico riferimento all’ipotesi della cauzione provvisoria di importo insufficiente ed alle modalità e tempistiche previste per la sua regolarizzazione, affermava un principio opposto a quello fatto proprio dal Collegio di prima istanza. Ciò in ragione del fatto che l’insufficienza della cauzione prodotta deve essere tenuta distinta dalla sua totale assenza o dalla sua irregolarità, e solo quando la cauzione provvisoria sia del tutto assente, il documento di cui era chiesta l’integrazione mediante soccorso istruttorio, dovrebbe avere efficacia e data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione.
Si lamentava che le pronunce citate dal Collegio di primo grado non erano pertinenti, non facendo peraltro riferimento ad un errore “scusabile” quale presupposto necessario per attivare il soccorso istruttorio.
In ogni caso, ad avviso dell’appellante SEA, la sussistenza di una disposizione normativa che espressamente prevede che ‘ l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ’ (art. 106, comma 8, d.lgs. n. 36 del 2023) poteva senza dubbio essere causa di un errore scusabile per quanto concerne l’importo della garanzia, che IC aveva presentato con una riduzione appunto del 30%, essendo in possesso delle certificazioni in questione, sebbene in concreto tale disposizione non fosse applicabile alla gara de qua .
1.5.1. Con la sentenza resa in sede di appello, questa sezione ha disatteso il primo motivo articolato da SEA, assorbendo gli altri, evidenziando come il primo giudice avesse correttamente riscontrato la non ricorrenza dell’errore scusabile di IC, che aveva prodotto una cauzione provvisoria insufficiente al momento della presentazione dell’offerta, in quanto l’applicazione dell’art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023 è espressamente esclusa per i settori speciali (cui appartiene l’appalto di cui trattasi) dall’art. 141 del Codice e come il soccorso istruttorio, secondo la più condivisibile giurisprudenza e la lettera dell’art. 101 comma 1, lett. a), sia ammissibile solo qualora il documento che reca la garanzia provvisoria si sia formato validamente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e come la stessa lex specialis avesse espressamente previsto, a pena di esclusione, che la cauzione dovesse avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni, a far data dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, e nel caso in cui il concorrente non avesse prodotto quanto richiesto nel termine assegnato, la Stazione appaltante avrebbe proceduto alla sua esclusione.
Da ciò, secondo la sentenza di appello, “l’infondatezza delle denunce prospettate dall’appellante principale S.E.A., non potendo trovare accoglimento, per i rilievi espressi, l’assunto secondo cui solo in caso di omissione della garanzia provvisoria entro il termine ultimo di presentazione delle offerte può essere disposta l’esclusione del concorrente dalla gara, mentre nel caso di garanzia irregolare/incompleta, come quella di specie, l’integrazione della documentazione, ancorchè recante data successiva al termine ultimo di presentazione delle offerte, non comporterebbe l’esclusione del concorrente, trattandosi di una mera sanatoria di una cauzione originariamente comunque prodotta ”.
La sezione, pertanto, in sede di disamina dell’appello presentato da SEA, ha confermato il decisum di prime cure nella parte in cui ha “ escluso che il soccorso istruttorio possa consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte; diversamente, infatti, si violerebbero i principi di immodificabilità dell’offerta, d’imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti”, concludendo che “non poteva essere ammessa l’integrazione cauzionale presentata da IC con efficacia da data posteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte”.
Ha pertanto disatteso “le denunce con le quali si è voluto ravvisare un errore scusabile, dovendosi ribadire, quanto sostenuto dal T.a.r., secondo cui la ritenuta legittimità della riduzione dell’importo della cauzione non può essere considerata un errore scusabile, atteso che l’applicazione dell’art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023 è espressamente esclusa per i settori speciali, cui appartiene l’appalto di cui trattasi, dall’art. 141 del Codice”.
1.5.2. Con l’indicata sentenza questa sezione ha, del pari, respinto l’appello proposto da IC che, con il primo mezzo di gravame, aveva contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui il T.a.r. aveva introdotto la tematica dell’errore scusabile, al solo fine di accogliere il primo motivo di ricorso di IT, laddove in alcun modo IT aveva inteso censurare il soccorso istruttorio concesso dalla Stazione appaltante, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
In particolare ha evidenziato al riguardo che “ La critica è infondata.
Nella specie non ricorre il vizio denunciato, tenuto conto del “thema decidendum” delineato a seguito delle questioni prospettate dalle parti, sicché al giudicante è stato consentito l’esame di una questione che, sebbene non espressamente prospettata, è stata correttamente intesa come implicitamente proposta, e soprattutto necessaria ai fini della comprensione dell’iter argomentativo seguito per giungere alle conclusioni rese nella decisione.
Come argomentato da IT con memoria, il giudice può porre a fondamento della decisione non solo le censure formalmente espresse, ma anche quelle desumibili in modo inequivoco dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso”.
La sezione ha pertanto respinto anche l’appello formulato da IC, assorbendo tutte le altre censure, sulla base del rilievo che “ per il principio dell’assorbimento improprio il T.a.r., senza incorrere in omessa pronuncia, ha disatteso implicitamente tutte le altre censure prospettata nel corso del giudizio di primo grado da IC.
E, per le medesime ragioni, devono ritenersi assorbite tutte le altre denunce e questioni prospettate dalla IC con l’appello incidentale, tenuto conto che l’eventuale esame delle stesse non determinerebbe una soluzione di segno contrario”.
2. Con il presente ricorso per revocazione IC assume in primis come IT in prime cure , avesse semplicemente dedotto che IC avrebbe dovuto rispondere al soccorso istruttorio integrativo non già con un’appendice formata prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ma (come aveva fatto la stessa IT), con un’appendice formata successivamente alla data di scadenza del termine, ma con efficacia retroattiva.
Sarebbe pertanto evidente, secondo la prospettazione attorea, l’errore di fatto che era stato commesso da parte del giudice di primo grado, in macroscopica ultrapetizione, ignorando che:
- IT non aveva contestato il soccorso istruttorio, anzi aveva espressamente escluso ogni questione concernente la legittimità del soccorso istruttorio dal ricorso;
-IT non aveva in alcun modo contestato che il soccorso istruttorio fosse stato concesso sulla base di un asserito errore scusabile da parte di IC;
- IT non aveva contestato che, in ogni caso, il soccorso istruttorio doveva essere riscontrato con atti formati prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Ha quindi formulato le seguenti censure:
Errore di fatto revocatorio, ex artt. 106 c.p.a. e 395, c. 1, n. 4, c.p.c., per falsa, errata e comunque omessa percezione del contenuto degli atti processuali, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (divieto di ultrapetizione).
Secondo IC la sentenza di appello e, in particolare, sia i punti 2 e 3, relativi alla ricostruzione fattuale, sia i punti 10, 12 e 13. 13.1., 13.2., 13.3., relativi al riepilogo dei motivi di appello declinati da SEA e alle conclusioni del Giudicante d’appello sul punto, sarebbero affetti da errore di fatto, in quanto, a causa di un evidente errore percettivo, si era ritenuto che la Stazione appaltante intendesse in qualche modo confermare che il soccorso istruttorio era stato concesso in ragione di un c.d. errore scusabile.
Il Giudice d’appello, in tesi attorea aveva percepito in maniera assolutamente errata il contenuto del ricorso di IT assumendo che “ Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, IT Vigilanza s.r.l. (in seguito anche solo IT) lamentava la mancata esclusione dalla gara della società ICTS, la quale aveva presentato nei termini per il deposito delle offerte la cauzione provvisoria richiesta dalla lettera di invito, ma inferiore del 30%. Nonostante ciò, la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio accettando la tesi dell’errore scusabile proposta da ICTS in sede di chiarimenti, con riferimento a una interpretazione dell’art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023 non riconosciuta dal gestore della gara: ovvero che la riduzione del deposito cauzionale era giustificata dal possesso della certificazione ISO 9001 ”.
In tal modo, in tesi, adeguandosi alla ricostruzione formulata dal T.a.r. per la Lombardia.
Secondo la prospettazione di IC la sentenza era partita da una premessa errata in fatto, frutto di un palese abbaglio dei sensi, che non considerava e non teneva conto delle censure in fatto formulate a IC. In realtà, IT non aveva mai contestato la legittimità del soccorso istruttorio, anzi aveva espressamente escluso tale questione dal thema decidendum della controversia. Ciò in quanto ne aveva anche essa beneficiato, atteso che aveva presentato una cauzione in misura ridotta e che, anche a favore di IT, SEA aveva disposto il soccorso istruttorio.
Il giudice di appello, secondo la ricorrente, nella parte motiva della sentenza avrebbe commesso un ulteriore errore di fatto, sostenendo che “ sebbene non espressamente prospettata, è stata correttamente intensa come implicitamente proposta, e soprattutto necessaria ai fini della comprensione dell’iter argomentativo seguito per giungere alle conclusioni rese nella decisione ”.
2.1. Secondo la prospettazione ricorsuale con la sentenza di appello questa sezione, peraltro, in punto di fatto, aveva considerato che IT, in primo grado, avesse eccepito “ che l’integrazione della cauzione effettuata dall’aggiudicataria a seguito di un illegittimo soccorso istruttorio era stata fatta decorrere dal 14.5.2024, otto giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte” .
La questione posta e controversa, dunque, era quella relativa al dies a quo della integrazione. Su questo punto si era sviluppato il contenzioso di primo grado, ma la sentenza, all’esito della ricostruzione dianzi prospettata, per accogliere la censura non motivava sul punto, ma si riferiva alla giurisprudenza secondo cui il soccorso istruttorio sarebbe ammissibile a condizione che l’atto (integrativo) sia stato formato prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Il Giudice d’appello, in tesi, travisando completamente la ricostruzione dei fatti dallo stesso prospettata, e la censura formulata da IT, che mai si era riferito alla data di formazione (emissione) dell’appendice, ma alla sua asseribile retroattività, aveva fatto riferimento al diverso presupposto di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, mai richiamato dalla ricorrente originaria, né mai oggetto di controversia, secondo cui il documento assicurativo, recante l’integrazione debba avere data certa antecedente a quella di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, sulla quale il giudice di prime cure, si era incidentalmente espresso in ultrapetizione.
La sentenza di appello, nella prospettazione attorea, sarebbe dunque viziata da un plurimo evidente errore di fatto percettivo, in parte mutuato dal Giudice di prime cure ed in parte innovato nella sua erronea struttura, (i) per aver erroneamente attribuito ad IT una censura in ordine alla legittimità del soccorso istruttorio, attivato spontaneamente dalla Stazione appaltante nei confronti di IC, ritenendo che tale censura, seppure non espressamente formulata fosse implicita e comunque necessaria per potere giustificare la pronuncia finale e (ii) per avere ritenuto, di conseguenza, che tale soccorso fosse stato concesso sul presupposto che la determinazione dell’ammontare della cauzione fosse stata considerata frutto di “errore scusabile”, ciò che non era mai stato prospettato ex adverso , statuendo dunque sulla non scusabilità dell’errore e quindi sulla insussistenza dei presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio, (iii) nonché per avere ritenuto erroneamente che, non potendo effettuare il soccorso integrativo sanante, quello integrativo avrebbe imposto che il documento – polizza per il valore intero avrebbe dovuto avere data antecedente al termine per la presentazione dell’offerta, censura anche questa mai posta né in primo grado e neanche invocata in appello.
2.2. Il giudice di appello aveva dunque censurato la circostanza per la quale IC “ non ha provato la costituzione di una valida garanzia provvisoria entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, in quanto ha formulato due diversi termini di efficacia della cauzione: per il 70% dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte e per il 30% da data successiva”.
2.3. In tesi attorea, rimosse queste cause di revocazione, il Consiglio di Stato adito potrà delibare le censure d’appello formulate da SEA e da IC e pertanto accogliere l’appello riformando l’ingiusta ed illegittima sentenza di prime cure .
2.4. ll travisamento dei fatti, denunciato avrebbe pertanto, secondo la prospettazione ricorsuale, inciso in modo diretto e determinante sulle sorti del giudizio e ciò, non solo con riferimento agli esiti del giudizio, atteso che lo stesso giudice d’appello aveva confessato che, se non si ritenesse implicita nelle doglianze di IT anche la contestazione del soccorso istruttorio (al contrario esclusa), non si potrebbe giustificare la decisione finale, ma soprattutto in quanto ciò aveva alterato in maniera irreversibile il contraddittorio tra le parti e quindi il pieno e libero esercizio del diritto di difesa di IC.
2.4.1. Se IC avesse avuto contezza che oggetto della controversia fosse stata anche la legittimità del soccorso istruttorio e ciò in via esplicita, come ritenuto dal primo giudice, ovvero, implicita, come ritenuto dal Consiglio di Stato, IC, già in primo grado avrebbe proposto ricorso incidentale contro IT che, al pari di IC, aveva beneficiato del soccorso istruttorio.
Proprio perché IC aveva correttamente percepito il thema decidendum , non aveva formulato alcuna censura all’operato dell’Amministrazione che aveva concesso il soccorso istruttorio anche ad IT.
3. Si è costituita IT, instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3.1. In particolare con la memoria ex art. 73 comma 1 c.p.a. ha evidenziato l’inesistenza dell’errore di fatto revocatorio, per avere tra l’altro IC già formulato in sede di appello le censure proposte con l’odierno ricorso per revocazione, disattese con la sentenza oggetto del presente ricorso, e la genericità del ricorso, stante la non chiara distinzione fra la fase rescindente e la fase rescissoria.
4. Si è del pari costituita SEA, con mera memoria di stile, senza prendere posizione sul presente ricorso per revocazione.
5. In vista dell’udienza pubblica, IC ha prodotto memoria di replica, al fine di avversare le difese di IT.
6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 20 novembre 2025.
7. Prima di passare alla disamina delle censure articolate con il presente ricorso, giova precisare quali sono i presupposti per l’attivazione del rimedio della revocazione, richiamando la giurisprudenza elaborata in tema di ricorso per errore di fatto revocatorio.
8. Come è noto, l'art. 106 del c.p.a. prevede che, " salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile ".
A sua volta, l'art. 395 c.p.c. prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui " la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”
Il giudizio per revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata; in questa seconda fase viene in rilievo l'obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente (Con. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8686; sez. II, 16 luglio 2024, n. 6393; sez. V, 30 aprile 2024, n. 3920; sez. II 21 settembre 2023, n. 8450).
8.1. In termini generali il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e per consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824) l’errore di fatto idoneo a fondare la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).
8.2. La giurisprudenza ha pertanto elaborato i seguenti principi in ordine all’ammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto revocatorio:
a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); l’errore revocatorio è […] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr.,
Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331; 22/1/2015, n. 264; Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099)”;
b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); non sussiste pertanto errore revocatorio per il mero “fatto” che alcuni documenti o atti siano stati non esplicitamente esaminati o valorizzati in sentenza, giacché non sussiste alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto naturalmente di averlo rettamente inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2017, n. 8)” (Cons. Stato Sez. V, 2 febbraio 2022 n. 725; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2022 n. 729/2022);
e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
8.2.1. Insomma, l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n.1640).
8.3. Così, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, III, 24 maggio 2012, n. 3053); ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.
8.4. Inoltre, come affermato da ultimo da questa sezione, è inammissibile il ricorso per revocazione laddove non venga in rilievo una svista materiale ma una precisa opzione processuale da parte del giudice del gravame, che non è possibile sottoporre nuovamente a critica, diversamente operandosi una terza disamina del merito della controversia, esclusa dall’attuale sistema ordinamentale, che limita lo strumento della revocazione a precise e tassative ipotesi di legge (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8686 e n. 8684; ex multis , sulla non configurabilità dell'errore revocatorio in relazione all'apprezzamento delle risultanze processuali e al ricorso a specifici canoni ermeneutici e sull'impossibilità di configurare la revocazione come un terzo grado di giudizio: Cons. Stato, sez. VII, 1 ottobre 2024, n. 7892; sez. II, 16 settembre 2024, n. 7589; 10 settembre 2024, n. 7517; sez. V, 24 giugno 2024, n. 5585; sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2914).
8.5. Ciò posto, il ricorso è inammissibile posto che il vizio dedotto con il ricorso, ovvero la mancata deduzione nel ricorso di prime cure di IT dell’attivazione del soccorso istruttorio e della non scusabilità dell’errore, non configura gli estremi di un errore di fatto revocatorio, non trattandosi di una svista in ordine ad un punto non controverso, essendovi stata, al contrario, una espressa motivazione su di un punto che era proprio l'oggetto principale del contendere dell’appello di IC per cui non è ravvisabile alcun “abbaglio dei sensi”, venendo in rilievo una questione espressamente presa in considerazione nella sentenza, ma ritenuta irrilevante, posto che il giudice di appello, con una valutazione di carattere giuridico, ha ritenuto che sulla questione ben potesse pronunciarsi il giudice di prime cure, in quanto sottesa alla causa petendi , quale risultante delle questioni prospettate dalle parti e desumibile in modo inequivoco dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso.
8.5.1. Come innanzi evidenziato, secondo costante giurisprudenza, l’errore di fatto revocatorio deve essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (ex multis Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5 cit.).
8.5.2. In ogni caso, come già precisato, non può assurgere ad errore di fatto una valutazione di carattere giuridico, né il giudizio di revocazione può risolversi in un terzo grado di giudizio.
8.5.3. Ed invero i fatti di causa sono stati ben percepiti nella sentenza di appello in cui si fa più volte riferimento alla circostanza che, secondo quanto lamentato dal ricorrente di prime cure , il termine di efficacia dell’integrazione della cauzione non decorreva dalla data della presentazione delle offerte:
“ La ricorrente deduceva che l’integrazione della cauzione effettuata dall’aggiudicataria a seguito di un illegittimo soccorso istruttorio era stata fatta decorrere dal 14.5.2024, otto giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e della documentazione di gara, in contrasto con il comma 5 dell’art. 106 cit., che prescriveva l’efficacia dei depositi cauzionali dalla data di presentazione delle offerte” (punto 2);
“ Va premesso che il T.a.r. per la Lombardia, con la sentenza n. 3564 del 2024, in accoglimento del primo motivo di ricorso spiegato dalla società IT s.r.l., ha annullato il provvedimento di aggiudicazione, rilevando che ICTS avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto la stessa ha di fatto ‘formulato due diversi termini di efficacia della cauzione: per il 70% dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte e per il 30% da data successiva; e questo, come rilevato, è in contrasto con la legge di gara che prescrive la totale copertura della garanzia per un periodo di 180 giorni dalla data finale per il deposito delle offerte, e altresì comporta la lesione della par condicio rispetto agli altri concorrenti che tale copertura integrale hanno invece assicurato” (punto 13.1.) ;
La questione all’esame del Collegio di prima istanza, e di questo Giudice di legittimità, riguarda la legittimità dell’esclusione dell’aggiudicataria ICTS dalla procedura di gara fin dalla valutazione della documentazione amministrativa, in quanto, dopo aver presentato una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dalla lex specialis di gara (euro 210.000,00 anziché euro 300.000,00), ha riscontrato, in sede di soccorso istruttorio, la richiesta di integrazione documentale formulata dalla stazione appaltante ex art. 101 del Codice, producendo un’appendice alla cauzione provvisoria decorrente dalla relativa emissione (14.5.2024), anziché dal termine ultimo di presentazione delle offerte (6.5.2024) (punto 13.2);
8.6. Ciò posto, la sentenza di appello con una valutazione di carattere giuridico, non contestabile in sede di revocazione, dopo avere premesso che “ il giudice può porre a fondamento della decisione non solo le censure formalmente espresse, ma anche quelle desumibili in modo inequivoco dall’esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso” ha precisato che “non sussiste alcuna violazione del principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e non sussiste nessuna sostituzione d’ufficio di una diversa azione a quella formalmente proposta, atteso che l’interpretazione del giudice e la conseguente risposta, anche con riferimento all’errore scusabile, è stata emessa sulla base del petitum e della causa petendi, e in base a quanto espressamente allegato a dedotto dalle parti.
È emerso dai fatti di causa che ICTS, in fase di presentazione dell’offerta, aveva prodotto la cauzione provvisoria per un importo (pari ad euro 210.000,00) inferiore rispetto a quello richiesto dal punto III.1, n. 2) della lettera di invito (pari ad euro 300.000,00) nella quale, in ogni caso, veniva espressamente specificato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 6.5.2024, e che la garanzia ‘decorre dalla data di presentazione dell’offerta.
La stazione appaltante aveva rilevato l’insufficienza dell’importo della cauzione provvisoria e, in data 14.5.2024, aveva formulato alla società ICTS una richiesta di integrazioni ai sensi dell’art. 101 del Codice, chiedendo l’allegazione della documentazione a comprova del possesso del rating di legalità, nella specie unica documentazione che avrebbe consentito la riduzione dell’importo della garanzia.
La società ICTS, in riscontro alla richiesta di integrazione, precisava che la presentazione della cauzione di importo inferiore era stata determinata dalla ritenuta applicazione delle riduzioni previste ex art. 106, comma 8 del Codice, disponendo della certificazione ISO 9001, allegando l’appendice alla cauzione provvisoria, e precisando con messaggio del 16.5.2024, che ‘si prevede ad aumentare la garanzia prestata con la stessa per l’importo di euro 90.000,00’ e che ‘pertanto, la somma massima assicurata della polizza, a far data dal 14.5.2024, deve intendersi di euro 300.000,00.
Per questo motivo, correttamente, il Giudice del merito, senza incorrere in ultra petizione, ha dedotto un errore non scusabile nell’ignoranza, da parte di ICTS, della circostanza per cui le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8, del Codice non fossero applicabili ai settori speciali, come coerentemente previsto dalla Lettera di invito, che non ne aveva fatto espresso richiamo (punto 15.1.).
8.6.1. Quanto osservato nella sentenza appellata, circa la ricostruzione fattuale operata da IT - da intendersi, secondo la valutazione giuridica operata in sentenza, a supporto del motivo accolto – trova invero puntuale riscontro nel ricorso di prime cure di IT, nel punto in cui fa riferimento all’attivazione del soccorso istruttorio e ai chiarimenti resi da IC a supporto dell’erroneo, inferiore versamento della cauzione.
Infatti a alle pagine 4 e 5 del ricorso si afferma: “ la ICTS – in fase di presentazione dell’offerta – ha prodotto la cauzione provvisoria per un importo (pari ad € 210.000,00) inferiore rispetto a quello richiesto dal punto III.1., n. 2) della Lettera di invito (i.e. € 300.000,00), nella quale, in ogni caso, veniva espressamente specificato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 6.5.2025 e che la garanzia “decorre dalla data di presentazione dell’offerta” (doc. 12); ii. rilevata l’insufficienza dell’importo della cauzione provvisoria, la Stazione appaltante – in data 14.5.2024 – ha formulato alla ICTS una richiesta di integrazioni ai sensi dell’art. 101 del Codice (doc. 13), chiedendo al concorrente l’allegazione della documentazione a comprova del possesso del Rating di legalità (unica documentazione che avrebbe consentito la riduzione dell’importo della garanzia); iii. in riscontro alla predetta richiesta di integrazioni, ICTS, con messaggio inviato tramite la piattaforma digitale in data 16.5.2024 – cfr. doc. 14) – precisando che la presentazione della cauzione di importo inferiore era stata determinata dalla (erroneamente) ritenuta applicazione delle riduzioni previsto ex art. 106, comma 8 del Codice (disponendo ICTS della certificazione ISO 9001) – ha allegato l’appendice alla cauzione provvisoria (doc. 15), nella quale, tuttavia, è stato precisato che “si provvede ad aumentare la garanzia prestata con la stessa per l’importo di € 90.000,00” e che “pertanto, la somma massima assicurata della polizza, a far data dal 14.5.2024, deve intendersi 6 di € 300.000,00 ”.
9. Il ricorso per revocazione va dunque dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra IC e IT, mentre possono essere compensate nei rapporti con SEA, la quale si è limitata a costituirsi con memoria di mero stile, senza prendere posizione sul ricorso per revocazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna IC Italia a Socio Unico S.r.l. alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00, in favore di IT Vigilanza S.p.A., oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Compensa le spese di lite nei rapporti con S.E.A. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO EL, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
AN IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IT | CO EL |
IL SEGRETARIO