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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 71/2024 R. G. Lav.
N. Cron.
Sentenza n° /2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Maria Grazia d'Errico presidente
- dott. Rita Carosella consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. e est.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Baranello, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti appellante riassumente
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Testa CP_1
elettivamente domiciliato come in atti appellato riassunto
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente entro il termine del 18.06.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 22.09.2014, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava, per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 47, ult, co.,
D.P.R. n. 639/1970, il ricorso di Parte_1
Questa aveva chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei contributi previdenziali relativi al servizio prestato dal 27.09.1960 al 30.09.1961 presso il Convitto Nazionale “Regina Margherita” e la condanna dell' al ricalcolo della pensione di vecchiaia di cui la stessa era già titolare, nonché al CP_1 pagamento degli arretrati con decorrenza dalla pensione “nell'importo che verrà riconosciuto in corso di causa a mezzo CTU o dall' , oltre interessi legali e rivalutazione come per legge. CP_1
1.1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza dell'11.11.2017, rigettava l'appello proposto dalla confermando la sentenza del tribunale. Pt_1
1.2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la medesima deducendo violazione Pt_1 dell'articolo 47 d.p.r. 639/70 e della disciplina della decadenza, per avere la Corte di appello di
Campobasso trascurato che il termine decadenziale non poteva decorrere prima dell'entrata in vigore dell'articolo 38 decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, che aveva modificato l'art. 47 D.P.R. cit., Ne conseguiva che nel caso di specie il termine in questione non era decorso.
1.3. Con ordinanza del 28.02.2024, n. 12731, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, affermando, in linea con un orientamento ormai consolidato (Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015, Rv. 636077 – 01,e
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25055 del 11/12/2015, Rv. 637931 - 01) che “il termine di decadenza introdotto da una legge sopravvenuta si applica anche in caso di situazioni precedenti l'entrata in vigore della legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa”.
2 Nel caso di specie risultava che la titolare di pensione con decorrenza dal 01.06.2005, aveva Pt_1
presentato in data 29.07.2010 domanda amministrativa di riliquidazione della pensione, proponendo, il successivo 11.01.2012, il ricorso giurisdizionale, ragion per cui il termine, che non poteva decorrere prima dell'entrata in vigore dell'nuove disposizioni del 2011, non era decorso al momento della proposizione della domanda.
La Corte cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità a questa Corte, in diversa composizione.
1.4. Con atto depositato telematicamente il 31.05.2024, ha riassunto il giudizio Parte_1
chiedendo che, alla luce del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, fossero accolte le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio, compreso il presente giudizio di rinvio.
1.5. Si è costituito l' che prendeva atto della ordinanza di annullamento della Corte di Cassazione, CP_1
nonché di un precedente di questa Corte (sentenza n. 228/2010), confermato dal giudice di legittimità con sentenza n. 14761/2017, che si era espressa in senso favorevole alla odierna appellante in riassunzione, anche se per diverso, ma contiguo, periodo contributivo.
Informava, quindi, di avere avviato in autotutela il procedimento per il riconoscimento del diritto della
Pt_1
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in considerazione della opinabilità della questione relativa alla decadenza, come dimostrato dalla sentenza della Corte di appello favorevole alle posizioni dell' , cassata dalla Corte di cassazione, e CP_1 del comportamento dell'ente previdenziale, non costituitosi nel giudizio di legittimità.
1.6. Disposti alcuni rinvii, su richiesta dell' , non opponendosi la difesa dell'appellante in CP_1 riassunzione, per consentire il perfezionamento del pagamento di quanto spettante alla l' Pt_1 CP_1
ha documentato, con la produzione allegata alle note depositate il 16 giugno u.s., di avere liquidato gli arretrati con il rateo pensionistico di maggio 2025, essendosi già proceduto, con modello TR/150 del
16.09.2024 (depositato telematicamente il 20.09.2024), alla riliquidazione della pensione di vecchiaia
(rateo mensile lordo pari a 2.360,77), con pagamento avvenuto da novembre 2024.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., veniva emessa sentenza con contestuale motivazione.
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3 2. Ritiene il collegio che sia cessata tra le parti ogni ragione di contenzioso.
L' , come dimostrano i documenti depositati e di cui si è fatto cenno, ha provveduto alla CP_1
riliquidazione della pensione di vecchiaia di cui è titolare la calcolando anche i contributi versati Pt_1
per il servizio dalla stessa prestato nel periodo dal 27.09.1960 al 30.09.1961, provvedendo a versare gli arretrati.
Si ritiene che non vi sia necessità di disporre una ctu contabile per il ricalcolo della pensione, come da richiesta della difesa della reiterata anche nel presente giudizio di rinvio. Tale approfondimento Pt_1
istruttorio deve ritenersi, infatti, non più necessario, non essendo state mosse contestazioni dall'odierna riassumente al prospetto depositato dall' il 20.09.2024, contenente il dettaglio della riliquidazione CP_1
della pensione e delle somme da liquidare – e poi effettivamente liquidate - a titolo di arretrati.
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere in conformità al principio secondo cui “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (Cass., sez. 2, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023).
3. Quanto alle spese ritiene la Corte che il principio della soccombenza virtuale impone di porle a carico dell' , non giustificando la compensazione delle stesse, sollecitata dall' , né la opinabilità delle CP_1 CP_1
questioni giuridiche sottese alla controversia (alla luce del consolidato orientamento di legittimità in punto di decorrenza del termine di decadenza), né il comportamento dell' , dovendosi, di contro CP_1
valutare, la necessità per la ricorrente di agire giudizialmente per il riconoscimento del suo diritto e di difendersi fino al presente giudizio di rinvio (“In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche
o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità”;
Cass. sez. L, ordinanza n. 14036 del 21.05.2025 in fattispecie in cui la Corte ha cassato la decisione
4 impugnata che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per il riconoscimento in corso di
CP_ causa della pretesa previdenziale da parte dell' aveva disposto esclusivamente per tale mero fatto la compensazione delle spese, non tenendo conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite, della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione e della necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino a tale momento).
Tali spese si liquidano in complessivi € 6.284,00, valutandosi, oltre al valore della controversia, il non elevato grado di complessità della stessa e l'impegno profuso dai difensori, non essendo stata, peraltro, espletata attività istruttoria e non essendosi l' costituito nel giudizio di legittimità (nel dettaglio si CP_1 liquidano: € 1.500,00 per il primo grado;
€ 1.800,00 per il grado di appello;
€ 1.000,00 per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione ed € 1.984,00 per il presente giudizio di rinvio).
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12731/2024, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro – in data 22.09.2014, proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 18.02.2015 nei confronti di in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione favore di CP_1 Parte_1
delle spese dei precedenti gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, e del presente
[...] giudizio di rinvio, che liquida in complessivi € 6.284,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Campobasso, 24.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Maria Grazia d'Errico
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