Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/05/2025, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV , in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, nella causa civile iscritta al n. 26118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento (615 c. 1 e 617 c. 1 c.p.c.), riservata in decisione all'udienza del
6.05.2025
TRA
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Giuseppe MARINO Parte_1
(Codice Fiscale ) dalla quale è rappresentato e difesa giusta procura in C.F._1 calce all'atto di opposizione, opponente
E
in persona del legale rapp. P.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Maione presso il cui elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione. opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.05.2025, i procuratori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri atti difensivi, già depositati.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo
Il presente giudizio nasce a seguito di opposizione delle cartelle presupposte alla intimazione di pagamento n. 07120239034793439000 sul presupposto dell'omessa notifica delle stesse, in uno all'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l contestando estensivamente l'assunto Controparte_2 attoreo, preliminarmente eccependo l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del
Tribunale di Torre Annunziata luogo del debitore, nonché il difetto di giurisdizione del
Tribunale Ordinario in favore del giudice tributario e ciò relativamente alle cartelle esattoriali nn. 07120180034925859001 e 07120220065895187000 aventi ad oggetto crediti tributari/erariali; nel merito deduceva l'infondatezza nel merito del ricorso e comunque l'interruzione della prescrizione in ragione della notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata per la decisione all'udienza del
20.04.2025, sulle conclusioni già depositate ex art. 281quinquies c. 2 cpc.
L'opponente fa valere motivi di opposizione legati al quomodo della preannunciata azione esecutiva (617 c.p.c.), nonché attinenti alla stessa debenza del credito, in quanto si deduce la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese all0intimazione di pagamento
(art. 165 c.1 c.p.c.)
Posto ciò, occorre esaminare le singole cartelle, alla base dell'intimazione.
1. Cartella esattoriale n. 07120180034925859001, relativa a sanzioni pecuniarie a seguito di avviso di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria della Direzione Provinciale
Napoli II
2. Cartella esattoriale n. 07120220065895187000, relativa all'avviso di omesso pagamento di contributo unificato in relazione ad un giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Tali atti hanno ad oggetto pretese di natura tributaria. A fronte di questo, trattandosi infatti impugnazione di un atto non rientrante nell'esecuzione esattoriale, non può farsi applicazione delle norme di cui agli artt. 57 e ss del DPR. 1973 n. 602 (il cui contenuto ora sconta l'esito del
il giudice 2 Maria Ludovica Russo recente intervento additivo della Corte Costituzionale n. 114/2018) la quale trova applicazione per le contestazioni proposte contro gli atti dell'esecuzione e dunque ad esecuzione intrapresa.
Trova applicazione, invece, quanto disposto dagli artt. 2 e 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, che prevedono l'esclusione della giurisdizione tributaria (a prescindere dall'oggetto della controversia) per gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella ed agli atti prodromici al pignoramento.
Nel nostro caso è indubbio che il motivo di opposizione si trovi, sicuramente nell'ambito potenziale della giurisdizione tributaria, a detta del contenuto esplicito di cui agli articoli citati, secondo cui la giurisdizione tributaria si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientra l'intimazione di pagamento.
Deve dichiararsi pertanto il difetto di giurisdizione a favore della Commissione
Tributaria, in relazione alle cartelle predette.
Le restanti cartelle vanno elencate come segue:
3. Cartella esattoriale n. 07120170076584220000 (avente ad oggetto sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro), notificata il 23.01.2018
4. Cartella esattoriale n. 07120180044236876000 (avente ad oggetto contravvenzione del codice della strada), notificata il 28.11.2019
5. Cartella esattoriale n. 07120190034113813000 (avente ad oggetto contravvenzione del codice della strada), notificata il 10.03.2020
6. Cartella esattoriale n. 07120190038413241000 (avente ad oggetto contravvenzione del codice della strada), notificata il 06.06.2019
7. Cartella esattoriale n. 07120190080444486000 (avente ad oggetto contravvenzione del codice della strada) notificata il 11.12.2019
8. Cartella esattoriale n. 07120190084433883000 (avente ad oggetto contravvenzione del codice della strada) notificata il 11.12.2019
9. Cartella esattoriale n. 07120210022996332000 (avente ad oggetto contravvenzione del codice della strada) notificata il 29.03.2022.
Le predette cartelle sottese all'intimazione di pagamento hanno tutte ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada o per violazioni accertate dall'ispettorato del Lavoro.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Alla stessa stregua, risulta dagli atti, e non è stato in alcun modo contestato dall'opponente, che tutte le cartelle in oggetto siano state notificate a Torre Annunziata, luogo di residenza del debitore opponente.
Nell'intimazione, né dalle sottese cartelle risulta la specifica elezione di domicilio ad opera del creditore istante (per le singole cartelle).
Orbene, quanto al radicamento della causa ratione loci, versandosi in opposizione preventiva all'esecuzione, la competenza va determinata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. civ., in base al luogo della minacciata esecuzione, cioè a dire, in forza dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., al luogo di notificazione della cartella di pagamento (atto, come detto, assimilabile al precetto), corrispondente alla residenza, domicilio o sede del destinatario della cartella stessa, sempreché in essa manchi l'elezione di domicilio del creditore istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione dell'esecuzione (sull'argomento, Cass.
30/09/2015, n. 19579; Cass. 16/10/2014, n. 21914; Cass.23/06/2014, n. 14157; Cass.
15/04/2011, n. 8704) e trattasi di una competenza per territorio inderogabile (Cass.
16/05/2019, n. 13111)
In conclusione, se l'opposizione a cartella di pagamento, fondata su sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura di opposizione c.d. preventiva all'esecuzione, la mancata elezione di domicilio del creditore nella cartella (atto equiparabile al precetto) comporta la competenza per territorio del giudice del luogo in cui l'atto della riscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c. (cfr,
Cass. 29388 del 14/11/2024).
Nel nostro caso, la competenza, la competenza andava radicata presso il Tribunale di
Torre Annunziata, quale luogo di notifica delle cartelle, sottese all'opposta intimazione.
Di conseguenza: va dichiarata la carenza di giurisdizione per le cartella esattoriali n.
07120180034925859001 e 07120220065895187000; e l'incompetenza per materia in ordine alle residue cartelle a favore del Tribunale di Torre Annunziata.
Le spese in considerazione della particolarità della questione della competenza, della possibilità di essere tratti in inganno ad opera dell'opponente rispetto all'indicazione dell'ufficio del Concessionario che ha emesso l'atto (Via Bracco, Napoli), consente una congrua
il giudice 4 Maria Ludovica Russo compensazione totale delle spese di lite, per i cinque sesti, l'altro sesto andrà a carico dell'opponente. seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ma con congrua riduzione per le fasi istruttorie e decisorie, in considerazione dei motivi di rito alla base della decisione, che non hanno permesso di entrare nel merito della questione.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione a favore della Commissione Tributaria di
Napoli, in relazione alla cartella n. 07120180034925859001 e
07120220065895187000
2. Dichiara l'incompetenza in relazione alle altre cartelle, in favore del Tribunale di Torre Annunziata.
3. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell' delle spese di CP_3 lite del presente giudizio nella misura di un sesto, pari ad € 5345,00 oltre spese general, IVA e CPA come per legge;
compensa i restanti cinque sesti.
4. Concede termine di giorni novante per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente.
5. 32.070Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da e Controparte_4 dichiara estinto il credito portato dall'intimazione di pagamento
07120239034793439000, in relazione alla cartella esattoriale n
07120170076584220000.;
6. Compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli, lì 18/05/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 5 Maria Ludovica Russo