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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE – Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Marino REDA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 804 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, vertente
TRA
, C.F.: , con l'Avv. Davide Dell'Aquila; Parte_1 C.F._1
Parte attrice
CONTRO
, C.F.: , con l'Avv. Donato Patera;
Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
E
C.F.: C.F.: , con gli Avv.ti Giacomo Controparte_2 C.F._3
Francesco Saccomanno e Franco Giampà;
Parte convenuta
NONCHE'
C.F: , con l'Avv. Giulia Ussani Controparte_3 C.F._4
d'Escobar;
Parte convenuta
OGGETTO: Proprietà. Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”
1 in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda risarcitoria proposta da . Parte_1
Resisteva parte convenuta.
All'udienza del 23.07.25, le parti chiedevano un breve rinvio per la verifica del pagamento, dando atto di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 30.07.25, il Giudice tratteneva in decisione la causa sul rilievo della ratifica dell'accordo conciliativo di cui al verbale d'udienza del 23.07.25.
La cessazione della materia del contendere, benché non disciplinata dal codice di rito, è una forma di definizione del processo applicabile ogniqualvolta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, ovvero per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (Cass.,
SS.UU. n. 1048/2000 ex multis).
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi.
Pertanto, nel caso di specie, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese e competenze di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del giudice monocratico dott. Marino REDA, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Spese compensate;
3. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Vibo Valentia la cancellazione della domanda giudiziale di cui alla nota di trascrizione Registro generale n. 3758, Registro particolare n. 3217, Presentazione n. 7 del 28/07/2014.
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, 30 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Marino REDA
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