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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
VERBALE DI CAUSA RGN 9386/2020
Oggi 17 APRILE 2025 alle ore 09.30, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento da remoto come da provvedimento di questo Giudice del 28.11.2024.
Sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Mariangela Zampieri in sostituzione dell'avv. Ivan Giacetti.
Per parte convenuta l'avv. Gaetano Corsaro in sostituzione dell'avv. Stefano Cerutti.
Il Giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito alla loro identità e al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono altresì presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti si richiamano ai propri scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice dà lettura del verbale d'udienza con i partecipanti attraverso la relativa funzione dell'applicativo mediante il quale è stato realizzato il collegamento da remoto.
I procuratori delle parti dichiarano di dispensare il giudice dalla lettura della sentenza, che verrà loro comunicata dalla Cancelleria successivamente al deposito telematico.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 18.30.
pagina 1 di 18 Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 9386/2020 RG, promossa con atto di citazione notificato da
e con l'avv. Ivan Giacetti Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORI
Contro
e CP_1 _2
CONVENUTI CONTUMACI
, con l'Avv. Stefano Cerutti Controparte_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
NEL MERITO: A) Accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro de quo condannarsi gli stessi, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (sia sotto il profilo del danno emergente e lucro cessante ed anche con riferimento all'incidenza delle lesioni sull'espletamento dell'attività lavorativa) ed extrapatrimoniali (biologico, morale) sofferti dalla signora quantificabili in euro 55.280,01 dedotto assegno Parte_4
corrisposto ante causa pari ad euro 4.845,12 e quindi nella residua somma di Euro
50.434,89 e per i danni patrimoniali (sotto il profilo del danno emergente) ed
pagina 2 di 18 extrapatrimoniali (sotto il profilo del danno biologico permanente e temporaneo e morale) sofferti dal minore nella misura di euro 11.405,47, dedotto Parte_3
l'assegno di euro 1.262,81 e quindi per un residuo dovuto di euro 10.142,66 o nella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data dell'evento al saldo. B) Condannarsi la convenuta al pagamento del compenso dovuto al difensore attoreo per l'attività stragiudiziale antecedente la causa da liquidarsi in euro 6.128,30, già inserita nel danno patrimoniale contenuto nel capo A, e per quella giudiziale da liquidare secondo i parametri stabiliti dal
D.M. 55/2014. C) Con distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 cpc che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Nel merito: Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità degli attori nella produzione dell'occorso, respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nel merito in via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridotta ad equità e giustizia la stessa, accertata e dichiarata la colpa assolutamente prevalente della Sig.ra e del Parte_2 minore nella produzione dell'evento, dichiarata altresì la congruità del Parte_3
risarcimento di Euro 4.854,12 corrisposto ante causam da Controparte_3
alla e di Euro 1.142,66 al minore respingersi la Parte_2 Parte_3
domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nel merito in via ulteriormente subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridotta ad equità e giustizia la stessa, accertata e dichiarata la colpa assolutamente prevalente della Sig.ra Parte_2
e del minore nella produzione dell'evento, dichiarata altresì la
[...] Parte_3
corresponsione ante causam da parte del risarcimento di Controparte_3
Euro 4.854,12 alla Sig.ra e di Euro 1.142,66 al minore Parte_2 Pt_3
porsi a carico di il risarcimento del danno residuo nei
[...] Controparte_3
limiti di quanto provato ed effettivamente dovuto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 18 DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra in proprio Parte_2
e quale genitore del minore unitamente al padre di questo, Parte_3 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, il signor ,
[...] CP_1
proprietario del veicolo Hyundai Getz, conducente dell'auto, e _2
società assicurante il mezzo, per sentirli condannare, in Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 09.6.2017, intorno alle ore
11.20, lungo la Via Bissuola a Mestre-Venezia.
Esponeva l'attrice che in detta data, insieme al figlio minore, stava percorrendo a piedi il marciapiede di Via Bissuola e che, giunta in prossimità del civico 58, si fermava sul limitare del marciapiede per attraversare la strada onde raggiungere la scuola materna posta dall'altro lato della carreggiata, previa verifica che la strada fosse sgombra da veicoli provenienti da destra e da sinistra;
iniziava l'attraversamento della strada in prossimità del passaggio pedonale ivi posto, tenendo per mano il figlio, allorquando, improvvisamente, giunta insieme al minore in prossimità del centro della sede stradale, venivano urtati dal veicolo Hyundai
Getz, targato CV042PZ, assicurato per la rc con , condotto dalla Controparte_4
sig.ra e di proprietà di , che, proveniente dal centro di _2 CP_1
Mestre e diretto verso la Via Casona, sopraggiungeva dalla loro sinistra e, non avvedendosi della loro presenza, li investiva, dapprima caricandoli sul cofano e poi sbalzandoli a terra.
Rilevava parte attrice come, a seguito dell'urto, madre e figlio, riportavano lesioni personali tali da non essere sufficientemente ristorati dalla somma offerta loro dalla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell'investimento, in particolare euro 4.845,12 per l'attrice e euro 1.262,81 per il minore, somme queste che venivano comunque trattenute in acconto sulla maggior somma dovuta a ristoro dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio contestando l'an ed il quantum Controparte_3
debeatur della domanda attorea.
Esponeva questa che i pedoni, sbucando tra gli alti cassonetti posti lungo il pagina 4 di 18 marciapiede, lontani dalle strisce pedonali posti a mt 8 dall'avvenuto impatto, improvvisamente invadevano la carreggiata, ciglio dx rispetto alla direzione di marcia del veicolo, così inevitabilmente andando a impattare sull'auto che proveniva lungo la Via Bissuola direzione Via Casona.
Con Dichiarata la contumacia dei convenuti e , che non si costituivano in CP_1
giudizio, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo prova orale e interrogatorio formale dell'attrice nonché a mezzo CTU medico legale.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria e concessi alle parti i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche che venivano prontamente depositate, il procedimento veniva successivamente riassegnato a questo Giudice con decreto del 16.07.2024 che, rimessa la causa sul ruolo, fissata nuovamente udienza di precisazione delle conclusioni, disponeva la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con rinuncia delle parti al deposito di nuove note conclusive.
La domanda di parte attrice deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.
Infatti, venendo al merito della controversia, in punto di diritto deve ritenersi applicabile alla fattispecie di cui è causa la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, com'è il caso di cui ci si occupa, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054
c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché
l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza,
pagina 5 di 18 nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis,
Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali e cioè, quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare, quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico e, infine, quello di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005
n. 40908).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. civ., 30.11.1992, n.
1207).
Per costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito ai sensi dell'art. 1227 c.c. pacificamente rilevabile ex officio (cfr.
Cass. civ. n. 2127/del 2006); accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, cfr., ex plurimis, Cass. 13.11.2014 n. 24204; Cass.
13.03.2012, n. 3966, inedita;
Cass., 11.06.2010, n. 14064; Cass., 24.11.2009, n.
pagina 6 di 18 24689).
Deve infine rilevarsi che l'accertamento del comportamento colposo del pedone non
è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione di colpa più volte citata, posta a suo carico, dimostrando così di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 22.01.2015, n. 1135).
Fatte tali premesse, nel caso di specie, deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma I, c.c., seppur in presenza di un concorso di responsabilità della vittima nel determinismo dell'evento, come appresso si dirà.
Orbene, il fatto storico è provato, nella sua materialità, sulla scorta della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale della Città Metropolitana di
Venezia (cfr. doc. 1 dimesso da entrambe le parti) e dell'istruttoria espletata nel corso di questo giudizio. Quanto alla dinamica del sinistro, deve ritenersi pacifico che la signora conducente l'autovettura Hyundai Getz tg. _2
CV042PZ di proprietà del signor , assicurata con la CP_1 [...]
il giorno 09.06.2017 intorno alle ore 11.20, proveniente dal Controparte_3
centro di Mestre con direzione Via Casona, ha investito lungo la Via Bissuola di
Mestre la signora e suo figlio minore che con lei si Parte_2 Parte_3
trovava.
Quanto al punto dell'impatto, deve evidenziarsi come la Polizia Municipale, giunta sul luogo del sinistro circa 10 minuti dopo l'avvenuto sinistro, non è stata in grado di rilevare, con certezza oggettiva, l'esatta dinamica dell'incidente e che, solo attraverso le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalle parti e dall'unico teste oculare, verificata la posizione finale degli oggetti personali Tes_1
indossati dai pedoni nonché dei frammenti dell'auto incidentata e dei danni da questa riportata, ha concluso che “La conducente del veicolo "A" _2
, proveniente da Mestre centro, transitava sulla via Bissuola con direzione via
[...]
Casona e giunta in prossimità del civico 58 collideva con i due pedoni. Al nostro arrivo il veicolo "A" era già stato spostato e non vi erano elementi oggettivi per stabilire l'esatto punto della carreggiata dove fosse avvenuto l'impatto. Stante il
pagina 7 di 18 teste, i pedoni avrebbero impegnato la carreggiata in corrispondenza del civico 58,
a circa otto metri dal più vicino attraversamento pedonale, impegnando la carreggiata tra i cassonetti per la raccolta differenziata, cassonetti per altro molto voluminosi e che avrebbero, nel caso, limitato la percezione dell'evento alla conducente del veicolo "A". A parziale conferma della versione del teste, vicino ai cassonetti venivano rinvenuti dei frammenti di plastica e delle scarpe.
Per questi motivi
non sono state contestate violazioni al vigente codice della strada”.
Quanto al punto dell'impatto, dunque, dai rilievi della Polizia emerge che “non vi erano elementi oggettivi per stabilire l'esatto punto della carreggiata dove fosse avvenuto l'impatto” e ciò anche perché il veicolo investitore, all'arrivo degli Agenti di Polizia, “era già stato spostato”.
Ritiene questo Giudice che, fermi i rilievi della Polizia, soccorrono senz'altro a dirimere e chiarire la dinamica del sinistro, e con esso il punto di impatto tra autoveicolo e pedone, sia le dichiarazioni rese dal teste nell'immediatezza Tes_1
dei fatti, laddove i ricordi sono più nitidi e genuini, che in fase di deposizione testimoniale, sia la posizione del rinvenimento degli oggetti appartenenti ai pedoni come rinvenuti dagli agenti nonché la documentazione fotografica richiamata nel doc. 1 citato.
Il testimone sentito sia davanti alla Polizia Municipale nell'immediatezza Tes_1
del fatto, nonché all'udienza del 19.09.2022, ha dichiarato che si trovava sulla terrazza della sua abitazione posta al n. 58 di Via Bissuola ove, affacciato, vedeva l'attrice “dapprima sul limitare del marciapiede, in prossimità delle strisce pedonali
e poi, sentito il botto, l'ho vista a terra” e che “non l'ho vista iniziare ad attraversare la strada, posso dire di averla vista prima ferma in prossimità della strada vicina alle strisce pedonali e dopo, sentito il botto, l'ho vista a terra” e che questa “era vicina ai cassonetti”.
Certo è però che il teste pur avvedendosi della presenza dell'attrice sul Tes_1
limitare del marciapiede, non assisteva direttamente all'investimento in quanto, come da lui dichiarato alla Polizia e non contestato da parte attrice, “io rientravo un momento in casa e sentivo un botto provenire dalla strada. Uscivo subito e vedevo la mamma ed il bambino distesi a terra. Il bambino si trovava disteso vicino ai
pagina 8 di 18 cassonetti a metà tra la strada e il marciapiedi. La mamma si trovava vicino al secondo albero posto sul marciapiede adiacente alla mia abitazione, partendo dai cassonetti in direzione via Casona, distesa sempre a metà tra la strada e il marciapiede. Poi vedevo un'auto ferma su via Bissuola in mezzo alla corsia riservata ai veicoli diretti verso via Casona, quasi in corrispondenza di via
Gattamelata. Soccorrevo le persone distese a terra fino all'arrivo dell'ambulanza”.
Orbene, dall'istruttoria espletata e dai documenti dimessi, non v'è prova che l'impatto tra i pedoni e il veicolo sia avvenuto allorquando questi, già in fase di attraversamento, si trovavano al centro della carreggiata, come sostenuto dall'attrice, né tantomeno che questi siano sbucati all'improvviso, provenendo dai cassoni di particolare volume posti su detta via, sul ciglio della parte destra, così intralciando la
Con marcia del veicolo condotto dalla signora che, a causa delle dimensioni di cassonetti, non si avvedeva dell'improvviso attraversamento, come invece vorrebbe parte convenuta.
Dall'istruttoria espletata invece, ritiene questo Giudice, sia emerso come i pedoni, fermi sul ciglio del marciapiede, nell'intento di attraversare la strada, “Non si trovavano in corrispondenza dell'attraversamento pedonale” (cfr. dichiarazioni teste agli Agenti di cui al doc. 1 attoreo) ma a una distanza di circa mt. 8 dalle Tes_1
stesse e non 3 come riferito dal teste in fase di escussione testimoniale, e Tes_1
ciò perché, come dallo stesso teste riferito sempre agli Agenti e mai smentito,
“vedevo una mamma con un bambino che si trovavano tra la strada ed il marciapiede proprio di fronte al portone della mia abitazione”, il civico 58, luogo questo distante 8 mt. e non tre dalle strisce pedonali, come rilevato dagli Agenti intervenuti (cfr. doc. 1 “i pedoni avrebbero impegnato la carreggiata in corrispondenza del civico 58, a circa otto metri dal più vicino attraversamento pedonale” … “in prossimità del civico 58”).
Emerge dunque che nell'intento di attraversare la strada per raggiungere il lato scuola, i pedoni, già sul ciglio della strada lato dx rispetto alla corsia di marcia dell'auto, non utilizzassero le strisce debitamente contrassegnate sulla carreggiata atte proprio all'attraversamento pedonale.
A ciò si aggiunga la documentazione fotografica allegata al doc. 1 dimesso, dalla pagina 9 di 18 quale emerge, in virtù del rinvenimento del pezzo di plastica dell'autovettura
Hunday e delle scarpe dell'attrice sulla stretta destra della carreggiata stradale come, con ogni probabilità, l'impatto sia avvenuto su detta stretta percorsa dall'automobilista e non al centro della carreggiata.
Ciò posto, deve evidenziarsi ad abundantiam come la Via Bissuola, alla luce della produzione fotografica agli atti, oltre a essere servita da strisce pedonali, vede anche la presenza in prossimità del luogo dell'avvenuto sinistro, di una scuola nonché la presenza di abitazioni e di esercizi commerciali.
Ritiene questo Giudicante come, la natura del tratto di strada in questione, quindi, connota comunque, in termini di superficialità ed imprudenza la condotta di guida del conducente.
Ed invero, quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case e addirittura da una scuola, il conducente di un'autovettura, ancor di più quando v'è un attraversamento pedonale segnalato, deve considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un'andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli;
infatti, non è eccezionale ed imprevedibile che, nelle vicinanze di abitazioni o di scuole, qualcuno decida di attraversare fuori dalle strisce o addirittura in assenza di queste o di un semaforo ed il conducente dell'autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualità.
Conclusivamente, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova dell'addebitabilità esclusiva dell'evento ai pedoni perché sbucati all'improvviso da cassonetti di ampio volume tali da impedirne la visuale alla vettura così come di una condotta di guida Con della signora adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, con particolare riguardo al fatto che stesse procedendo all'interno di una località interessata dal possibile attraversamento dei pedoni.
Sul punto, la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento
(cfr., ex multis, Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542).
In questa prospettiva, la giurisprudenza che si condivide ha affermato: “Poiché
l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere
pagina 10 di 18 sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito” (Cass. pen. 24/1/94 n. 3347 e Cass. Pen., 06/02/2015
n. 30989).
Ed invero “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. civ. 21/4/95
n. 4490 e Cass., civ., 05/03/2013, n. 5399).
Nella fattispecie, ritiene dunque questo Giudice come non possa ritenersi raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c., tenuto conto dei principi generali sanciti dall'art. 141 Codice della Strada secondo cui è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ne consegue che deve ritenersi più che verosimile che il conducente della vettura investitrice non abbia tenuto una condotta di guida adeguata allo stato e alle condizioni dei luoghi tale da poter conservare in modo adeguato il controllo del proprio veicolo così arrestandolo tempestivamente dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nella specie l'attraversamento dei pedoni.
pagina 11 di 18 Fermo quanto sopra, è pur vero però che anche a carico dei pedoni è ravvisabile un concorso di colpa nel determinismo del sinistro che si ritiene di poter quantificare nella misura del 20%, considerato che la condotta dagli stessi tenuta integra una grave violazione di molteplici norme cautelari previste in materia di circolazione stradale e, in particolare, il principio in virtù del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 d.lgs. n.
285/1992) nonché il principio in forza del quale i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri (art. 190, d.lgs. cit.).
Ebbene, le emergenze processuali consentono di affermare la sussistenza di un concorso di colpa dei pedoni a causa del loro comportamento imprudente, per avere attraversato al di fuori delle strisce di attraversamento pedonale, ivi presenti a distanza di circa pochi metri dal punto dell'avvenuto sinistro.
Si ritiene in conclusione che ai convenuti, per tutti i motivi sovra espressi, vada addebitata la responsabilità del sinistro in via prevalente, nella misura dell'80%, mentre agli attori vada imputato un concorso di colpa pari al 20%.
Così accertata la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria in relazione all'illecito extracontrattuale, occorre procedere alla determinazione del danno risarcibile e alla conseguente liquidazione dello stesso.
Circa la quantificazione del danno subito dall'attrice e dal di lei figlio minore, la
CTU medico legale redatta dal dott. – le cui conclusioni sono fatte Persona_1
proprie dal giudicante - ha accertato, come le parti attoree, in occasione del sinistro oggetto di causa, abbiano riportato i seguenti danni, in particolare:
1) quanto alla signora questa “ha riportato un quadro morboso Parte_2
caratterizzato da traumatismo distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale e sequele sintomatologiche” da cui è derivato un danno biologico permanente dell'8% ed un pagina 12 di 18 danno biologico temporaneo di 3 giorni al totale, di 15 giorni a parziale al 75%, di
20 giorni a parziale al 50% e di 30 giorni a parziale al 25%, con spese mediche dichiarate congrue accertate nella misura di Euro 1.535,50 ed un grado di sofferenza soggettiva di grado medio-lieve durante la malattia e lieve nel cronico e che “le lesioni e le menomazioni conseguenti non incidono sulla capacità lavorativa della periziata”.
2) Quanto al minore questo ha riportato un “politraumatismo con Parte_3
traumatismo cranico commotivo, contusione toracica con esiti discromici da escoriazione” da cui è derivato un danno biologico permanente del 2% ed un danno biologico temporaneo di 15 giorni a parziale al 75%, di 15giorni a parziale al 50% e di 15 giorni a parziale al 25%, con un grado di sofferenza medio-lieve durante la malattia e lieve nel cronico e spese mediche dichiarate congrue nella misura di Euro
1.151,20.
Orbene, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico accertato, nel caso di specie, trattandosi di danno alla persona prodotto dalla circolazione di veicoli e di lesioni cd. micropermanenti, trovano applicazione le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) che rapportano il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Pertanto, tenuto conto dell'aggiornamento di cui al D.M. 16/07/2024, il valore del danno subito dagli attori è il seguente:
1) quanto a per effetto dell'evento lesivo del 09.06.2017 qui Parte_2
dedotto ed all'esito della C.T.U., in ragione dell'età della danneggiata al momento del fatto (31 anni), la liquidazione deve essere così determinata: € 14.243,60 per il danno biologico permanente ed € 1.753,87 per danno biologico temporaneo, indennità giornaliera pari a euro 55,24 (di cui € 165,72 per DBT totale, € 621,45 per
DBT parziale 75%; € 552,40 per DBT parziale 50%; € 414,30 per DBT parziale
25%) per un totale di € 15.997,47.
pagina 13 di 18 Quanto al danno morale, intesa come sofferenza in conseguenza all'illecito, valutato il trauma subito dall'attrice, si ritiene di dover procedere alla liquidazione in via equitativa valutata la sofferenza psicologica patita (Cass. civ., Sez. III, 30 maggio
2014, n. 12265), nella misura del 20% del biologico come sopra accertato, per un importo pari dunque a € 3.199,49, per un totale complessivo quanto a danno non patrimoniale di € 19.196,96, somma alla quale va aggiunta quella di € 1.535,50 a titolo di esborsi documentati e dunque di danno patrimoniale.
Nulla andrà riconosciuto, invece, quanto a danno patrimoniale da casalinga dedotto dall'attrice, danno questo escluso dalla stessa CTU che ha accertato come dall'evento non sia derivata alcuna conseguenza sulla capacità lavorativa dell'attrice.
2) Quanto al minore per effetto dell'evento lesivo del 09.06.2017 qui Parte_3
dedotto ed all'esito della C.T.U., in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (4 anni) deve essere riconosciuto il danno così determinato: € 2.084,06 per il danno biologico permanente ed € 1.518,90 per danno biologico temporaneo, indennità giornaliera pari a euro 55,24 (di cui € 276,00 per DBT totale, € 621,45 per
DBT parziale 75%; € 414,30 per DBT parziale 50%; € 207,15 per DBT parziale
25%) per un totale di euro 3.602,96, a cui somma l'importo € 1.151,20 a titolo di esborsi documentati per un danno complessivo di € 4.753,89.
Nulla invece a titolo di danno morale il quale, benché inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, va escluso, tenuto conto della modesta entità del danno accertato e dei tempi ridotti della convalescenza nonché della stabilizzazione dei postumi.
Tuttavia, il riconoscimento di una colpa concorrente nella misura sopra accertata delle parti nella causazione del sinistro e del danno consequenziale comporta la riduzione del danno risarcibile in favore degli attori nella misura del 20% corrispondente alla colpa loro attribuita per un danno così determinato e liquidato all'attualità: quanto all'attrice, un danno di € 16.585,97, e, quanto al minore, un danno di € 3.803,11.
Si osserva però, che ante causam, precisamente a luglio 2019, come da docc. 34 e pagina 14 di 18 35 fasc. attoreo, la compagnia di assicurazione ha corrisposto all'attrice la somma di
€ 4.845,17 e al minore la somma di € 1.262,81, a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, da questi trattenuta in acconto sul maggior importo preteso.
Orbene, nella determinazione dell'importo finale del risarcimento dovuto, così come nel calcolo di interessi e rivalutazione, deve senz'altro tenersi conto degli acconti medio tempore ricevuti dagli attori da parte della compagnia di assicurazione (luglio
2019).
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio degli attori e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato dalla Compagnia di assicurazione all'attrice nella misura di € 4.845,17, imputato a titolo di danno non patrimoniale, rivalutato all'attualità dal giorno del pagamento (17.07.2019), è pari ad € 5.726,99, mentre l'acconto pagato al minore nella misura di € 1.262,81, imputato a titolo di danno non patrimoniale, rivalutato all'attualità dal giorno del pagamento
(12.07.2019), è pari ad € 1.492,64.
Detraendo dall'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di 16.585,97 in favore dell'attrice, in moneta attuale, l'importo dell'acconto reso omogeneo di €
5.726,99 rivalutato all'attualità, il residuo credito riconoscibile all'attrice a titolo di risarcimento danno come sopra determinato è pari all'importo di € 10.858,98.
Stessa sorte per il minore, detraendo dall'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di 3.602,96, in moneta attuale, l'importo dell'acconto reso omogeneo di € 1.492,64 rivalutato all'attualità, il residuo credito riconoscibile al minore, vittima del sinistro, a titolo di risarcimento danno come sopra determinato, è pari all'importo di € 2.110,32.
Su tali somme devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.,
SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino pagina 15 di 18 al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (19/06/2017); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dell'acconto (luglio 2019); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, i convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, vanno condannati alla corresponsione delle suddette somme di € 10.858,98 e di € 2.110,32 in favore degli attori con accessori secondo i criteri sopra esposti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Gli attori devono altresì essere rimborsati delle spese mediche sostenute di €
1.535,50 quanto all'attrice e di € 1.151,20 quanto al figlio minore di questa a cui aggiungono le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, pari ad 1.220,00, documentata in atti e quella di euro 488,00 ritenuta congrua dallo stesso CTU per la consulenza resa ante causam; andranno infine riconosciute a parte attrice anche le pagina 16 di 18 spese di CTU, se e in quanto sborsate, liquidate con decreto di questo Tribunale in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nulla quanto a liquidazione spese stragiudiziali atteso che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale non è dovuto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, alla trattativa stragiudiziale sia seguita poi la causa di merito essendo infatti tale attività ante causam prodromica alla causa e dovendo, dunque, trovare esclusiva regolazione nella liquidazione giudiziale delle spese processuali.
Conclusivamente, in considerazione del ridimensionamento della pretesa risarcitoria attorea, le spese di lite vengono liquidate tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum) e non dunque di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum), avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a euro
26.001, con aumento del 10% per la presenza di un'ulteriore parte avente la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- Accertata la responsabilità concorrente della parte convenuta e della parte attrice nella misura rispettivamente dell'80% e del 20% nella determinazione dell'evento del 09.06.2017, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, in favore dell'attrice la Parte_2
somma di euro 10.858,98 nonché la somma di euro 2.110,32 in favore del minore come rappresentato, oltre accessori come in narrativa;
Parte_3
- Dichiara tenute e condanna le parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'attrice della somma di euro 1.535,50 e di euro 1.151,20 in Parte_2
favore del minore come rappresentato, oltre interessi legali dall'esborso Parte_3
al saldo;
- Dichiara tenute e condanna le parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice che si liquidano nella somma di 5.077,70 per compensi (di cui 919,00 per la fase di studio;
777,00 per la pagina 17 di 18 fase introduttiva;
1.680,00 per la fase istruttoria;
1.701,00 per la fase decisoria), somma aumentata del 10% come sopra motivato, e così per una somma liquidata di euro 5.584,70, oltre euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi procuratore antistatario;
- Dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido tra loro a corrispondere agli attori le spese di CTP pari a euro 1.708,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- Pone in via definitiva a carico delle parti convenute gli oneri di CTU, come liquidati con separato decreto da questo Tribunale.
Così deciso in Venezia in data 17.04.2025
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 18.30.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
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VERBALE DI CAUSA RGN 9386/2020
Oggi 17 APRILE 2025 alle ore 09.30, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento da remoto come da provvedimento di questo Giudice del 28.11.2024.
Sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Mariangela Zampieri in sostituzione dell'avv. Ivan Giacetti.
Per parte convenuta l'avv. Gaetano Corsaro in sostituzione dell'avv. Stefano Cerutti.
Il Giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito alla loro identità e al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono altresì presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti si richiamano ai propri scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice dà lettura del verbale d'udienza con i partecipanti attraverso la relativa funzione dell'applicativo mediante il quale è stato realizzato il collegamento da remoto.
I procuratori delle parti dichiarano di dispensare il giudice dalla lettura della sentenza, che verrà loro comunicata dalla Cancelleria successivamente al deposito telematico.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 18.30.
pagina 1 di 18 Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 9386/2020 RG, promossa con atto di citazione notificato da
e con l'avv. Ivan Giacetti Parte_1 Parte_2 Parte_3
ATTORI
Contro
e CP_1 _2
CONVENUTI CONTUMACI
, con l'Avv. Stefano Cerutti Controparte_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
NEL MERITO: A) Accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro de quo condannarsi gli stessi, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (sia sotto il profilo del danno emergente e lucro cessante ed anche con riferimento all'incidenza delle lesioni sull'espletamento dell'attività lavorativa) ed extrapatrimoniali (biologico, morale) sofferti dalla signora quantificabili in euro 55.280,01 dedotto assegno Parte_4
corrisposto ante causa pari ad euro 4.845,12 e quindi nella residua somma di Euro
50.434,89 e per i danni patrimoniali (sotto il profilo del danno emergente) ed
pagina 2 di 18 extrapatrimoniali (sotto il profilo del danno biologico permanente e temporaneo e morale) sofferti dal minore nella misura di euro 11.405,47, dedotto Parte_3
l'assegno di euro 1.262,81 e quindi per un residuo dovuto di euro 10.142,66 o nella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data dell'evento al saldo. B) Condannarsi la convenuta al pagamento del compenso dovuto al difensore attoreo per l'attività stragiudiziale antecedente la causa da liquidarsi in euro 6.128,30, già inserita nel danno patrimoniale contenuto nel capo A, e per quella giudiziale da liquidare secondo i parametri stabiliti dal
D.M. 55/2014. C) Con distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 cpc che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Nel merito: Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità degli attori nella produzione dell'occorso, respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nel merito in via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridotta ad equità e giustizia la stessa, accertata e dichiarata la colpa assolutamente prevalente della Sig.ra e del Parte_2 minore nella produzione dell'evento, dichiarata altresì la congruità del Parte_3
risarcimento di Euro 4.854,12 corrisposto ante causam da Controparte_3
alla e di Euro 1.142,66 al minore respingersi la Parte_2 Parte_3
domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nel merito in via ulteriormente subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridotta ad equità e giustizia la stessa, accertata e dichiarata la colpa assolutamente prevalente della Sig.ra Parte_2
e del minore nella produzione dell'evento, dichiarata altresì la
[...] Parte_3
corresponsione ante causam da parte del risarcimento di Controparte_3
Euro 4.854,12 alla Sig.ra e di Euro 1.142,66 al minore Parte_2 Pt_3
porsi a carico di il risarcimento del danno residuo nei
[...] Controparte_3
limiti di quanto provato ed effettivamente dovuto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 18 DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra in proprio Parte_2
e quale genitore del minore unitamente al padre di questo, Parte_3 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, il signor ,
[...] CP_1
proprietario del veicolo Hyundai Getz, conducente dell'auto, e _2
società assicurante il mezzo, per sentirli condannare, in Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 09.6.2017, intorno alle ore
11.20, lungo la Via Bissuola a Mestre-Venezia.
Esponeva l'attrice che in detta data, insieme al figlio minore, stava percorrendo a piedi il marciapiede di Via Bissuola e che, giunta in prossimità del civico 58, si fermava sul limitare del marciapiede per attraversare la strada onde raggiungere la scuola materna posta dall'altro lato della carreggiata, previa verifica che la strada fosse sgombra da veicoli provenienti da destra e da sinistra;
iniziava l'attraversamento della strada in prossimità del passaggio pedonale ivi posto, tenendo per mano il figlio, allorquando, improvvisamente, giunta insieme al minore in prossimità del centro della sede stradale, venivano urtati dal veicolo Hyundai
Getz, targato CV042PZ, assicurato per la rc con , condotto dalla Controparte_4
sig.ra e di proprietà di , che, proveniente dal centro di _2 CP_1
Mestre e diretto verso la Via Casona, sopraggiungeva dalla loro sinistra e, non avvedendosi della loro presenza, li investiva, dapprima caricandoli sul cofano e poi sbalzandoli a terra.
Rilevava parte attrice come, a seguito dell'urto, madre e figlio, riportavano lesioni personali tali da non essere sufficientemente ristorati dalla somma offerta loro dalla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell'investimento, in particolare euro 4.845,12 per l'attrice e euro 1.262,81 per il minore, somme queste che venivano comunque trattenute in acconto sulla maggior somma dovuta a ristoro dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio contestando l'an ed il quantum Controparte_3
debeatur della domanda attorea.
Esponeva questa che i pedoni, sbucando tra gli alti cassonetti posti lungo il pagina 4 di 18 marciapiede, lontani dalle strisce pedonali posti a mt 8 dall'avvenuto impatto, improvvisamente invadevano la carreggiata, ciglio dx rispetto alla direzione di marcia del veicolo, così inevitabilmente andando a impattare sull'auto che proveniva lungo la Via Bissuola direzione Via Casona.
Con Dichiarata la contumacia dei convenuti e , che non si costituivano in CP_1
giudizio, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo prova orale e interrogatorio formale dell'attrice nonché a mezzo CTU medico legale.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria e concessi alle parti i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche che venivano prontamente depositate, il procedimento veniva successivamente riassegnato a questo Giudice con decreto del 16.07.2024 che, rimessa la causa sul ruolo, fissata nuovamente udienza di precisazione delle conclusioni, disponeva la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con rinuncia delle parti al deposito di nuove note conclusive.
La domanda di parte attrice deve essere accolta nei limiti di cui si dirà.
Infatti, venendo al merito della controversia, in punto di diritto deve ritenersi applicabile alla fattispecie di cui è causa la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, com'è il caso di cui ci si occupa, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054
c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché
l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza,
pagina 5 di 18 nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis,
Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali e cioè, quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare, quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico e, infine, quello di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005
n. 40908).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. civ., 30.11.1992, n.
1207).
Per costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito ai sensi dell'art. 1227 c.c. pacificamente rilevabile ex officio (cfr.
Cass. civ. n. 2127/del 2006); accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, cfr., ex plurimis, Cass. 13.11.2014 n. 24204; Cass.
13.03.2012, n. 3966, inedita;
Cass., 11.06.2010, n. 14064; Cass., 24.11.2009, n.
pagina 6 di 18 24689).
Deve infine rilevarsi che l'accertamento del comportamento colposo del pedone non
è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione di colpa più volte citata, posta a suo carico, dimostrando così di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 22.01.2015, n. 1135).
Fatte tali premesse, nel caso di specie, deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma I, c.c., seppur in presenza di un concorso di responsabilità della vittima nel determinismo dell'evento, come appresso si dirà.
Orbene, il fatto storico è provato, nella sua materialità, sulla scorta della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale della Città Metropolitana di
Venezia (cfr. doc. 1 dimesso da entrambe le parti) e dell'istruttoria espletata nel corso di questo giudizio. Quanto alla dinamica del sinistro, deve ritenersi pacifico che la signora conducente l'autovettura Hyundai Getz tg. _2
CV042PZ di proprietà del signor , assicurata con la CP_1 [...]
il giorno 09.06.2017 intorno alle ore 11.20, proveniente dal Controparte_3
centro di Mestre con direzione Via Casona, ha investito lungo la Via Bissuola di
Mestre la signora e suo figlio minore che con lei si Parte_2 Parte_3
trovava.
Quanto al punto dell'impatto, deve evidenziarsi come la Polizia Municipale, giunta sul luogo del sinistro circa 10 minuti dopo l'avvenuto sinistro, non è stata in grado di rilevare, con certezza oggettiva, l'esatta dinamica dell'incidente e che, solo attraverso le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dalle parti e dall'unico teste oculare, verificata la posizione finale degli oggetti personali Tes_1
indossati dai pedoni nonché dei frammenti dell'auto incidentata e dei danni da questa riportata, ha concluso che “La conducente del veicolo "A" _2
, proveniente da Mestre centro, transitava sulla via Bissuola con direzione via
[...]
Casona e giunta in prossimità del civico 58 collideva con i due pedoni. Al nostro arrivo il veicolo "A" era già stato spostato e non vi erano elementi oggettivi per stabilire l'esatto punto della carreggiata dove fosse avvenuto l'impatto. Stante il
pagina 7 di 18 teste, i pedoni avrebbero impegnato la carreggiata in corrispondenza del civico 58,
a circa otto metri dal più vicino attraversamento pedonale, impegnando la carreggiata tra i cassonetti per la raccolta differenziata, cassonetti per altro molto voluminosi e che avrebbero, nel caso, limitato la percezione dell'evento alla conducente del veicolo "A". A parziale conferma della versione del teste, vicino ai cassonetti venivano rinvenuti dei frammenti di plastica e delle scarpe.
Per questi motivi
non sono state contestate violazioni al vigente codice della strada”.
Quanto al punto dell'impatto, dunque, dai rilievi della Polizia emerge che “non vi erano elementi oggettivi per stabilire l'esatto punto della carreggiata dove fosse avvenuto l'impatto” e ciò anche perché il veicolo investitore, all'arrivo degli Agenti di Polizia, “era già stato spostato”.
Ritiene questo Giudice che, fermi i rilievi della Polizia, soccorrono senz'altro a dirimere e chiarire la dinamica del sinistro, e con esso il punto di impatto tra autoveicolo e pedone, sia le dichiarazioni rese dal teste nell'immediatezza Tes_1
dei fatti, laddove i ricordi sono più nitidi e genuini, che in fase di deposizione testimoniale, sia la posizione del rinvenimento degli oggetti appartenenti ai pedoni come rinvenuti dagli agenti nonché la documentazione fotografica richiamata nel doc. 1 citato.
Il testimone sentito sia davanti alla Polizia Municipale nell'immediatezza Tes_1
del fatto, nonché all'udienza del 19.09.2022, ha dichiarato che si trovava sulla terrazza della sua abitazione posta al n. 58 di Via Bissuola ove, affacciato, vedeva l'attrice “dapprima sul limitare del marciapiede, in prossimità delle strisce pedonali
e poi, sentito il botto, l'ho vista a terra” e che “non l'ho vista iniziare ad attraversare la strada, posso dire di averla vista prima ferma in prossimità della strada vicina alle strisce pedonali e dopo, sentito il botto, l'ho vista a terra” e che questa “era vicina ai cassonetti”.
Certo è però che il teste pur avvedendosi della presenza dell'attrice sul Tes_1
limitare del marciapiede, non assisteva direttamente all'investimento in quanto, come da lui dichiarato alla Polizia e non contestato da parte attrice, “io rientravo un momento in casa e sentivo un botto provenire dalla strada. Uscivo subito e vedevo la mamma ed il bambino distesi a terra. Il bambino si trovava disteso vicino ai
pagina 8 di 18 cassonetti a metà tra la strada e il marciapiedi. La mamma si trovava vicino al secondo albero posto sul marciapiede adiacente alla mia abitazione, partendo dai cassonetti in direzione via Casona, distesa sempre a metà tra la strada e il marciapiede. Poi vedevo un'auto ferma su via Bissuola in mezzo alla corsia riservata ai veicoli diretti verso via Casona, quasi in corrispondenza di via
Gattamelata. Soccorrevo le persone distese a terra fino all'arrivo dell'ambulanza”.
Orbene, dall'istruttoria espletata e dai documenti dimessi, non v'è prova che l'impatto tra i pedoni e il veicolo sia avvenuto allorquando questi, già in fase di attraversamento, si trovavano al centro della carreggiata, come sostenuto dall'attrice, né tantomeno che questi siano sbucati all'improvviso, provenendo dai cassoni di particolare volume posti su detta via, sul ciglio della parte destra, così intralciando la
Con marcia del veicolo condotto dalla signora che, a causa delle dimensioni di cassonetti, non si avvedeva dell'improvviso attraversamento, come invece vorrebbe parte convenuta.
Dall'istruttoria espletata invece, ritiene questo Giudice, sia emerso come i pedoni, fermi sul ciglio del marciapiede, nell'intento di attraversare la strada, “Non si trovavano in corrispondenza dell'attraversamento pedonale” (cfr. dichiarazioni teste agli Agenti di cui al doc. 1 attoreo) ma a una distanza di circa mt. 8 dalle Tes_1
stesse e non 3 come riferito dal teste in fase di escussione testimoniale, e Tes_1
ciò perché, come dallo stesso teste riferito sempre agli Agenti e mai smentito,
“vedevo una mamma con un bambino che si trovavano tra la strada ed il marciapiede proprio di fronte al portone della mia abitazione”, il civico 58, luogo questo distante 8 mt. e non tre dalle strisce pedonali, come rilevato dagli Agenti intervenuti (cfr. doc. 1 “i pedoni avrebbero impegnato la carreggiata in corrispondenza del civico 58, a circa otto metri dal più vicino attraversamento pedonale” … “in prossimità del civico 58”).
Emerge dunque che nell'intento di attraversare la strada per raggiungere il lato scuola, i pedoni, già sul ciglio della strada lato dx rispetto alla corsia di marcia dell'auto, non utilizzassero le strisce debitamente contrassegnate sulla carreggiata atte proprio all'attraversamento pedonale.
A ciò si aggiunga la documentazione fotografica allegata al doc. 1 dimesso, dalla pagina 9 di 18 quale emerge, in virtù del rinvenimento del pezzo di plastica dell'autovettura
Hunday e delle scarpe dell'attrice sulla stretta destra della carreggiata stradale come, con ogni probabilità, l'impatto sia avvenuto su detta stretta percorsa dall'automobilista e non al centro della carreggiata.
Ciò posto, deve evidenziarsi ad abundantiam come la Via Bissuola, alla luce della produzione fotografica agli atti, oltre a essere servita da strisce pedonali, vede anche la presenza in prossimità del luogo dell'avvenuto sinistro, di una scuola nonché la presenza di abitazioni e di esercizi commerciali.
Ritiene questo Giudicante come, la natura del tratto di strada in questione, quindi, connota comunque, in termini di superficialità ed imprudenza la condotta di guida del conducente.
Ed invero, quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case e addirittura da una scuola, il conducente di un'autovettura, ancor di più quando v'è un attraversamento pedonale segnalato, deve considerare possibile l'eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un'andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli;
infatti, non è eccezionale ed imprevedibile che, nelle vicinanze di abitazioni o di scuole, qualcuno decida di attraversare fuori dalle strisce o addirittura in assenza di queste o di un semaforo ed il conducente dell'autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualità.
Conclusivamente, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova dell'addebitabilità esclusiva dell'evento ai pedoni perché sbucati all'improvviso da cassonetti di ampio volume tali da impedirne la visuale alla vettura così come di una condotta di guida Con della signora adeguata alle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, con particolare riguardo al fatto che stesse procedendo all'interno di una località interessata dal possibile attraversamento dei pedoni.
Sul punto, la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento
(cfr., ex multis, Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542).
In questa prospettiva, la giurisprudenza che si condivide ha affermato: “Poiché
l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere
pagina 10 di 18 sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito” (Cass. pen. 24/1/94 n. 3347 e Cass. Pen., 06/02/2015
n. 30989).
Ed invero “l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. civ. 21/4/95
n. 4490 e Cass., civ., 05/03/2013, n. 5399).
Nella fattispecie, ritiene dunque questo Giudice come non possa ritenersi raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c., tenuto conto dei principi generali sanciti dall'art. 141 Codice della Strada secondo cui è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ne consegue che deve ritenersi più che verosimile che il conducente della vettura investitrice non abbia tenuto una condotta di guida adeguata allo stato e alle condizioni dei luoghi tale da poter conservare in modo adeguato il controllo del proprio veicolo così arrestandolo tempestivamente dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nella specie l'attraversamento dei pedoni.
pagina 11 di 18 Fermo quanto sopra, è pur vero però che anche a carico dei pedoni è ravvisabile un concorso di colpa nel determinismo del sinistro che si ritiene di poter quantificare nella misura del 20%, considerato che la condotta dagli stessi tenuta integra una grave violazione di molteplici norme cautelari previste in materia di circolazione stradale e, in particolare, il principio in virtù del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 d.lgs. n.
285/1992) nonché il principio in forza del quale i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri (art. 190, d.lgs. cit.).
Ebbene, le emergenze processuali consentono di affermare la sussistenza di un concorso di colpa dei pedoni a causa del loro comportamento imprudente, per avere attraversato al di fuori delle strisce di attraversamento pedonale, ivi presenti a distanza di circa pochi metri dal punto dell'avvenuto sinistro.
Si ritiene in conclusione che ai convenuti, per tutti i motivi sovra espressi, vada addebitata la responsabilità del sinistro in via prevalente, nella misura dell'80%, mentre agli attori vada imputato un concorso di colpa pari al 20%.
Così accertata la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria in relazione all'illecito extracontrattuale, occorre procedere alla determinazione del danno risarcibile e alla conseguente liquidazione dello stesso.
Circa la quantificazione del danno subito dall'attrice e dal di lei figlio minore, la
CTU medico legale redatta dal dott. – le cui conclusioni sono fatte Persona_1
proprie dal giudicante - ha accertato, come le parti attoree, in occasione del sinistro oggetto di causa, abbiano riportato i seguenti danni, in particolare:
1) quanto alla signora questa “ha riportato un quadro morboso Parte_2
caratterizzato da traumatismo distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale e sequele sintomatologiche” da cui è derivato un danno biologico permanente dell'8% ed un pagina 12 di 18 danno biologico temporaneo di 3 giorni al totale, di 15 giorni a parziale al 75%, di
20 giorni a parziale al 50% e di 30 giorni a parziale al 25%, con spese mediche dichiarate congrue accertate nella misura di Euro 1.535,50 ed un grado di sofferenza soggettiva di grado medio-lieve durante la malattia e lieve nel cronico e che “le lesioni e le menomazioni conseguenti non incidono sulla capacità lavorativa della periziata”.
2) Quanto al minore questo ha riportato un “politraumatismo con Parte_3
traumatismo cranico commotivo, contusione toracica con esiti discromici da escoriazione” da cui è derivato un danno biologico permanente del 2% ed un danno biologico temporaneo di 15 giorni a parziale al 75%, di 15giorni a parziale al 50% e di 15 giorni a parziale al 25%, con un grado di sofferenza medio-lieve durante la malattia e lieve nel cronico e spese mediche dichiarate congrue nella misura di Euro
1.151,20.
Orbene, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico accertato, nel caso di specie, trattandosi di danno alla persona prodotto dalla circolazione di veicoli e di lesioni cd. micropermanenti, trovano applicazione le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) che rapportano il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Pertanto, tenuto conto dell'aggiornamento di cui al D.M. 16/07/2024, il valore del danno subito dagli attori è il seguente:
1) quanto a per effetto dell'evento lesivo del 09.06.2017 qui Parte_2
dedotto ed all'esito della C.T.U., in ragione dell'età della danneggiata al momento del fatto (31 anni), la liquidazione deve essere così determinata: € 14.243,60 per il danno biologico permanente ed € 1.753,87 per danno biologico temporaneo, indennità giornaliera pari a euro 55,24 (di cui € 165,72 per DBT totale, € 621,45 per
DBT parziale 75%; € 552,40 per DBT parziale 50%; € 414,30 per DBT parziale
25%) per un totale di € 15.997,47.
pagina 13 di 18 Quanto al danno morale, intesa come sofferenza in conseguenza all'illecito, valutato il trauma subito dall'attrice, si ritiene di dover procedere alla liquidazione in via equitativa valutata la sofferenza psicologica patita (Cass. civ., Sez. III, 30 maggio
2014, n. 12265), nella misura del 20% del biologico come sopra accertato, per un importo pari dunque a € 3.199,49, per un totale complessivo quanto a danno non patrimoniale di € 19.196,96, somma alla quale va aggiunta quella di € 1.535,50 a titolo di esborsi documentati e dunque di danno patrimoniale.
Nulla andrà riconosciuto, invece, quanto a danno patrimoniale da casalinga dedotto dall'attrice, danno questo escluso dalla stessa CTU che ha accertato come dall'evento non sia derivata alcuna conseguenza sulla capacità lavorativa dell'attrice.
2) Quanto al minore per effetto dell'evento lesivo del 09.06.2017 qui Parte_3
dedotto ed all'esito della C.T.U., in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (4 anni) deve essere riconosciuto il danno così determinato: € 2.084,06 per il danno biologico permanente ed € 1.518,90 per danno biologico temporaneo, indennità giornaliera pari a euro 55,24 (di cui € 276,00 per DBT totale, € 621,45 per
DBT parziale 75%; € 414,30 per DBT parziale 50%; € 207,15 per DBT parziale
25%) per un totale di euro 3.602,96, a cui somma l'importo € 1.151,20 a titolo di esborsi documentati per un danno complessivo di € 4.753,89.
Nulla invece a titolo di danno morale il quale, benché inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, va escluso, tenuto conto della modesta entità del danno accertato e dei tempi ridotti della convalescenza nonché della stabilizzazione dei postumi.
Tuttavia, il riconoscimento di una colpa concorrente nella misura sopra accertata delle parti nella causazione del sinistro e del danno consequenziale comporta la riduzione del danno risarcibile in favore degli attori nella misura del 20% corrispondente alla colpa loro attribuita per un danno così determinato e liquidato all'attualità: quanto all'attrice, un danno di € 16.585,97, e, quanto al minore, un danno di € 3.803,11.
Si osserva però, che ante causam, precisamente a luglio 2019, come da docc. 34 e pagina 14 di 18 35 fasc. attoreo, la compagnia di assicurazione ha corrisposto all'attrice la somma di
€ 4.845,17 e al minore la somma di € 1.262,81, a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, da questi trattenuta in acconto sul maggior importo preteso.
Orbene, nella determinazione dell'importo finale del risarcimento dovuto, così come nel calcolo di interessi e rivalutazione, deve senz'altro tenersi conto degli acconti medio tempore ricevuti dagli attori da parte della compagnia di assicurazione (luglio
2019).
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio degli attori e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pagato dalla Compagnia di assicurazione all'attrice nella misura di € 4.845,17, imputato a titolo di danno non patrimoniale, rivalutato all'attualità dal giorno del pagamento (17.07.2019), è pari ad € 5.726,99, mentre l'acconto pagato al minore nella misura di € 1.262,81, imputato a titolo di danno non patrimoniale, rivalutato all'attualità dal giorno del pagamento
(12.07.2019), è pari ad € 1.492,64.
Detraendo dall'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di 16.585,97 in favore dell'attrice, in moneta attuale, l'importo dell'acconto reso omogeneo di €
5.726,99 rivalutato all'attualità, il residuo credito riconoscibile all'attrice a titolo di risarcimento danno come sopra determinato è pari all'importo di € 10.858,98.
Stessa sorte per il minore, detraendo dall'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di 3.602,96, in moneta attuale, l'importo dell'acconto reso omogeneo di € 1.492,64 rivalutato all'attualità, il residuo credito riconoscibile al minore, vittima del sinistro, a titolo di risarcimento danno come sopra determinato, è pari all'importo di € 2.110,32.
Su tali somme devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.,
SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino pagina 15 di 18 al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (19/06/2017); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dell'acconto (luglio 2019); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, i convenuti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, vanno condannati alla corresponsione delle suddette somme di € 10.858,98 e di € 2.110,32 in favore degli attori con accessori secondo i criteri sopra esposti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Gli attori devono altresì essere rimborsati delle spese mediche sostenute di €
1.535,50 quanto all'attrice e di € 1.151,20 quanto al figlio minore di questa a cui aggiungono le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, pari ad 1.220,00, documentata in atti e quella di euro 488,00 ritenuta congrua dallo stesso CTU per la consulenza resa ante causam; andranno infine riconosciute a parte attrice anche le pagina 16 di 18 spese di CTU, se e in quanto sborsate, liquidate con decreto di questo Tribunale in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nulla quanto a liquidazione spese stragiudiziali atteso che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale non è dovuto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, alla trattativa stragiudiziale sia seguita poi la causa di merito essendo infatti tale attività ante causam prodromica alla causa e dovendo, dunque, trovare esclusiva regolazione nella liquidazione giudiziale delle spese processuali.
Conclusivamente, in considerazione del ridimensionamento della pretesa risarcitoria attorea, le spese di lite vengono liquidate tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum) e non dunque di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum), avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento da euro 5.201,00 a euro
26.001, con aumento del 10% per la presenza di un'ulteriore parte avente la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
- Accertata la responsabilità concorrente della parte convenuta e della parte attrice nella misura rispettivamente dell'80% e del 20% nella determinazione dell'evento del 09.06.2017, condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, in favore dell'attrice la Parte_2
somma di euro 10.858,98 nonché la somma di euro 2.110,32 in favore del minore come rappresentato, oltre accessori come in narrativa;
Parte_3
- Dichiara tenute e condanna le parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore dell'attrice della somma di euro 1.535,50 e di euro 1.151,20 in Parte_2
favore del minore come rappresentato, oltre interessi legali dall'esborso Parte_3
al saldo;
- Dichiara tenute e condanna le parti convenute, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice che si liquidano nella somma di 5.077,70 per compensi (di cui 919,00 per la fase di studio;
777,00 per la pagina 17 di 18 fase introduttiva;
1.680,00 per la fase istruttoria;
1.701,00 per la fase decisoria), somma aumentata del 10% come sopra motivato, e così per una somma liquidata di euro 5.584,70, oltre euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi procuratore antistatario;
- Dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido tra loro a corrispondere agli attori le spese di CTP pari a euro 1.708,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- Pone in via definitiva a carico delle parti convenute gli oneri di CTU, come liquidati con separato decreto da questo Tribunale.
Così deciso in Venezia in data 17.04.2025
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 18.30.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
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