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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2851/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2851/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1548/2020 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data
14/7/2020 vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Roselli (C.F. ), C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1
p.t., difeso dall'avv. Guglielmo Miranti (C.F. ) C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del
5/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1548/2020 pubblicata in data 14/7/2020, il Tribunale di Napoli
Nord, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 sito in Aversa (CE), , volta ad Controparte_1 Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti a seguito del sinistro
1 R.G. n. 2851/2020
verificatosi in data 3/10/2013, alle ore 19:20 circa, allorché, nel camminare all'interno del cortile del predetto inciampava in un gradino non CP_1
visibile, cadendo a terra e riportando la frattura scomposta della rotula sinistra, così provvedeva:
“
1. Rigetta la domanda
2. Condanna al pagamento delle spese a favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 100,00 per esborsi e euro 1789,00 per CP_1
onorari, oltre contributo al 15 %., IVA e CPA come per legge
3. Restano a carico di parte attrice le spese per la CTU liquidate con autonomo decreto”.
A fondamento del rigetto della pretesa attorea il Tribunale esplicitava la seguente motivazione:
- la non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico, non avendo Pt_1 dimostrato di essere caduta, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate nell'atto di citazione, inciampando su di un gradino di porfido non visibile, non risultando convincenti le risultanze dell'espletata prova testimoniale;
- infatti, il teste si è limitato a dire che l'attrice “è inciampata su un Tes_1 gradino di porfido”, senza aggiungere nulla in merito alle condizioni di tale gradino, precisando solo che l'area era scarsamente illuminata;
- il teste ha reso dichiarazioni assolutamente inutili, senza nulla Testimone_2 riferire sulla dinamica del sinistro, in quanto si trovava sulla strada, all'esterno dell'area condominiale e ad una distanza che gli aveva impedito di osservare la caduta della , “intuita in un momento successivo, dopo essere accorso”. Pt_1
proponeva appello avverso la suindicata pronuncia e conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, il deducendo, quali Controparte_1
motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva valutato in modo errato le risultanze della prova testimoniale;
Tes_
- che, infatti, il teste aveva ricostruito la dinamica del sinistro in modo preciso e circostanziato, mentre il teste , pur trovandosi all'esterno del Tes_2
, aveva precisato di aver potuto osservare la caduta dell'attrice perché CP_1 la recinzione dell'area condominiale era bassa;
2 R.G. n. 2851/2020
- che, inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto della mancanza di ogni contestazione, da parte del convenuto, in merito al fatto storico del sinistro così come descritto nell'atto introduttivo della controversia.
Costituitosi in giudizio, il deduceva l'inammissibilità Controparte_1 del gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto privo di ogni ragionevole probabilità di essere accolto, chiedendo, comunque, il rigetto dello stesso, in virtù della sua dedotta infondatezza.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., così come sollevata dalla parte appellata.
Sul punto, deve osservarsi che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, con la conseguenza che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass.
15/4/2019, n. 10422).
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è fondato per quanto di ragione e deve, pertanto, essere accolto così come di seguito precisato.
Invero, a ben ragione l'appellante lamenta che il primo Giudice abbia malgovernato le risultanze della testimoniale.
In particolare, quanto al primo testimone, signor non è vero che lo Tes_1 stesso si sia limitato a riferire che l'attrice inciampava su di un gradino in porfido,
“senza aggiungere nulla in merito alle condizioni del gradino, precisando solo che
l'area era scarsamente illuminata”.
Va in proposito evidenziato che il suindicato teste riferiva (v. verb. ud. 15/1/2018:
- di trovarsi sui luoghi di causa il giorno del sinistro, avendo effettuato, nella qualità di tecnico dipendente dell'Enel, una verifica dei misuratori dell'erogazione di energia;
3 R.G. n. 2851/2020
- che, dopo aver terminato i controlli, mentre usciva dall'androne, vide una NO in compagnia di un uomo, la quale inciampava su un gradino di porfido, posto all'ingresso;
- che detto androne non era illuminato, così come l'esterno del palazzo;
- che il gradino in porfido su cui inciampò la NO non era visibile perché anche la pavimentazione era in porfido;
- che, ritornato presso il condominio dopo una decina di giorni, notò che il gradino era stato tinteggiato di bianco;
- che la NO, dopo la caduta, lamentava un dolore al ginocchio sinistro;
- di non sapere se l'attrice abitasse nel parco;
- di riconoscere i luoghi descritti in quelli raffigurati nelle fotografie mostrategli in udienza.
Ebbene, le dichiarazioni in questione risultano, ad avviso del Collegio, tutt'altro che generiche e prive di riferimenti alle caratteristiche del gradino su cui cadde la
, avendo il teste precisato che lo stesso non era visibile perché dello Pt_1
stesso materiale della circostante pavimentazione.
Quanto al teste , lo stesso dichiarava (v. verb. udienza Testimone_2
8/10/2018): - di trovarsi, al momento del sinistro, insieme ad un amico all'esterno del Condominio sito in in nei pressi di un esercizio CP_1 CP_1
commerciale;
- che, dalla posizione in cui si trovava, aveva modo di osservare l'interno dell'area condominiale, essendo la stessa recintata da “un muretto basso” e da tubolari di ferro;
- di aver visto una coppia entrare, notando improvvisamente la caduta della NO;
- che, avvicinatosi al cancelletto pedonale, constatava che la stessa era inciampata su un gradino di porfido;
- che “era di porfido anche l'alzata” e che non c'era illuminazione sul posto, ma soltanto all'ingresso del palazzo, che era “abbastanza distante”;
- che era buio, essendo l'inizio del mese di ottobre, alle ore 19:20 circa;
- che, dopo la caduta, la NO lamentava un dolore al ginocchio sinistro;
- di riconoscere il gradino di porfido in quello rappresentato nelle fotografie mostrategli;
- che, dopo qualche mese, detto gradino venne colorato di bianco.
4 R.G. n. 2851/2020
Ebbene, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata decisione, non può ritenersi che le dichiarazioni del teste siano “assolutamente inutili”, per Tes_2
non aver potuto il predetto assistere alla scena descritta.
Infatti, come sopra riportato, il riferiva di trovarsi in una posizione che Tes_2 gli consentiva di osservare l'area condominiale, la cui recinzione era costituita da un muro basso con tubolari in ferro, precisando, inoltre, che, avendo visto una NO cadere, era accorso in prossimità del cancelletto d'ingresso pedonale, constatando che la stessa era inciampata sul gradino in porfido. Con riguardo a tale specifica dichiarazione va detto che se, da un lato, per come verbalizzata la deposizione del teste, parrebbe che lo stesso abbia espresso una valutazione (“mi sono reso conto che la sig.ra è inciampata su un gradino di porfido”), dall'altro, va considerato che, avuto riguardo al descritto stato dei luoghi, trattasi di valutazione basata sulla vicinanza della NO al predetto gradino. Ne deriva che, tenuto conto del carattere preciso, coerente e circostanziato delle dichiarazioni in oggetto, peraltro in perfetta armonia rispetto alla ricostruzione dei fatti offerta dal primo teste, le stesse ben possono essere utilizzate ai fini della decisione, nel senso che il sinistro per cui è causa si verificò così come allegato dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e confermato da entrambi i testi escussi.
Ebbene, rilevato che dalle fotografie depositate dall'attrice nel giudizio di primo grado, riconosciute da entrambi i testi escussi (v. quanto in precedenza esposto), emerge che, effettivamente, l'alzata del gradino su cui inciampò l'odierna appellante si presentava cromaticamente omogenea rispetto alla pavimentazione sia sottostante che soprastante lo stesso, in quanto del medesimo materiale (ossia di porfido, così come indicato dai testi, come dedotto in citazione e come non contestato dal , non v'è dubbio che, nelle descritte Controparte_1
condizioni di scarsa illuminazione in cui si verificò il sinistro, la presenza del dislivello non fosse percepibile con facilità.
Ora, la sussistenza della prospettata responsabilità del deve essere CP_1 scrutinata nell'ottica di cui all'art. 2051 c.c., come del resto affermato dal Giudice di prime cure, sicché, avendo connotati di oggettività, essa si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e può essere esclusa dal caso fortuito o dal fatto colposo del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi
5 R.G. n. 2851/2020
dell'evento (cfr., tra le più recenti, Cass. 30/1/2025, n. 2148; Cass. 31/7/2024, n.
21461).
Nella vicenda de qua, rileva il Collegio che sussiste una concorrente responsabilità della nella causazione del sinistro occorsole, e ciò in base Pt_1
a quanto di seguito esposto:
- se è vero che, come rilevato, in condizioni di scarsa illuminazione non era facilmente individuabile l'esistenza del gradino, è pur vero che l'attrice avrebbe dovuto prestare la massima attenzione nel camminare all'interno della descritta area esterna condominiale;
- infatti, proprio l'illuminazione non ottimale del luogo in cui la Pt_1 camminava avrebbe richiesto, secondo l'id quod plerumque accidit, un livello di cautela e di concentrazione di particolare intensità;
- ciò induce ad affermare che se la predetta avesse adottato un siffatto comportamento improntato alle regole di prudenza e cautela che le oggettive condizioni di difficoltà richiedevano, la stessa non avrebbe verosimilmente impattato contro il gradino;
- la condotta colposa della , tuttavia, non può reputarsi quale elemento Pt_1
che abbia eliso del tutto il rapporto di causalità fra i danni dalla stessa riportati e la situazione di inadeguata illuminazione della zona esterna in oggetto e di mancata segnalazione del gradino, certamente imputabile all'odierno appellato, quale custode dell'area, ai sensi del citato art. 2051 c.c.;
- pertanto, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c., che ben può essere applicato dal giudice d'ufficio, anche in grado di appello, ove, come nella specie, non vi sia stata statuizione in primo grado sul punto (cfr. Cass. 21/10/2024, n. 27258; Cass.
15/2/2023, n. 4770), va dichiarata la concorrente responsabilità della danneggiata, in ragione del 60%, mentre la residua quota del 40% va attribuita al
[...]
il quale dovrà rispondere dei danni sofferti dalla nei CP_1 Pt_1
limiti di tale ultima percentuale.
Venendo all'esame del quantum debeatur, il CTU nominato nel giudizio dinanzi al Tribunale, la cui relazione ben può porsi a fondamento della decisione, stante il suo carattere analitico e coerente dal punto di vista logico e scientifico, ha accertato quanto segue:
- la NO , a seguito della caduta, riportava la frattura della rotula, “che Pt_1
richiedeva un primo ricovero ospedaliero per intervento chirurgico di riduzione e
6 R.G. n. 2851/2020
sintesi con cerchiaggio della frattura, un secondo intervento chirurgico di rimozione del cerchiaggio per intolleranza con sostituzione con fili di K ed infine un terzo intervento chirurgico presso la clinica villa San Marco”;
- la frattura in oggetto risulta eziologicamente compatibile con la dinamica del sinistro quale risultante dagli atti di causa;
- il periodo di temporanea invalidità totale, alla luce della documentazione medica allegata e dell'esperienza medico legale, va individuato in giorni 53 (12 giorni per il primo ricovero ospedaliero;
8 giorni per il secondo ricovero;
3 giorni per il terzo ricovero;
30 giorni per la valva gessata;
- quanto all'invalidità temporanea parziale, la stessa va individuata in ragione di
30 giorni mediamente al 50%;
- quanto, infine, ai postumi invalidanti, essi sono pari ad 8 punti percentuali.
Ebbene, con specifico riguardo alla monetizzazione del danno alla persona, vanno senz'altro applicate le tabelle di MI (predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di MI e depositate in data 5/6/2024), costituenti valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. (v., sul punto, fra le altre, Cass. 5/5/2020, 8468; Cass. 20/4/2017, n. 2017;
Cass. 31/8/2011, n. 17879; Cass. 7/6/2011, n. 12408). Va rilevato, in particolare, che le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto, con la conseguenza che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dall'interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 c.c., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non anche la diversa modulazione dei valori delle tabelle di
MI, laddove il giudice si sia attenuto alla misura tabellare (cfr. Cass.
13/5/2020, n. 8884; Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Tutto ciò precisato, il danno biologico/relazionale pari all'8%, tenuto conto che la aveva, al momento del sinistro, l'età di 54 anni, va quantificato, a Pt_1
termini di tabella, nell'importo di € 13.313,00.
Occorre precisare che nulla può riconoscersi all'appellante a titolo di danno morale, o sofferenza intima, in mancanza di qualsivoglia allegazione difensiva, ancor prima che probatoria, che la stessa aveva l'onere di svolgere in punto di
7 R.G. n. 2851/2020
sofferenza intima patita a seguito del fatto illecito. In proposito, va data continuità all'orientamento della Corte regolatrice secondo cui, ai fini della liquidazione del danno morale, sono utilizzabili le tabelle milanesi, nelle versioni successive al
2008, in quanto elaborate comprendendo, nell'indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona, anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo l'attendibile criterio di proporzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova, e non invece da un non consentito automatismo
(cfr., ex multis, Cass. 12/7/2023, n. 19922; Cass. 13/9/2021, n. 24643; Cass.
8/4/2020, n. 7743).
Quanto all'inabilità temporanea, sempre in base alle tabelle elaborate dal
Tribunale di MI per il danno non patrimoniale, l'invalidità temporanea assoluta va liquidata in ragione di € 84,00 per ogni singolo giorno, per la sola componente di tale pregiudizio dinamico-relazionale, escluso il danno da sofferenza intima.
L'ausiliare, come sopra esposto, ha accertato una sofferta inabilità temporanea totale valutata di giorni 53 (€ 84,00 X 53), da liquidare quindi in € 4.452,00 ed un'inabilità temporanea parziale media al 50% valutata in giorni 30, da liquidare in € 1.260,00 (€ 42,00 X 30).
Il totale del descritto danno non patrimoniale va, pertanto, liquidato nell'importo complessivo di € 19.025,00.
Applicando al suindicato importo la prevista riduzione del 60% –in conseguenza del concorso colposo della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione di detta percentuale – si ottiene il minore importo di € 7.610,00.
Trattandosi di credito risarcitorio, all'appellante vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. un.
17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 24/1/2019, n. 2037; Cass. 19/3/2020, n.
7466). Nella specie, l'importo di € 7.610,00, “devalutato” alla data del sinistro
(3/10/2013), risulta pari ad € 6.284,06 (indice attuale: 121,1; indice ottobre 2013:
107,1; raccordo indici 1,071), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di pubblicazione della presente
8 R.G. n. 2851/2020
sentenza, senza ulteriori interessi (stante la non operatività dell'anatocismo riguardo ai crediti di valore: sul punto, v. Cass. 27/6/2017, n. 15944; Cass.
15/7/2005, n. 15023); sulla somma valutata all'attualità (€ 7.610,00), invece, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, al pagamento dei suindicati importi (sorta capitale ed interessi), in favore della , deve essere Pt_1
condannato il Controparte_1
L'accoglimento dell'appello, pur nei limiti di quanto in precedenza esposto, comporta la necessità di procedere ad un nuovo regolamento delle spese.
Ebbene, poiché l'esito complessivo della lite ha determinato l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria avanzata dalla ed articolata in un Pt_1
solo capo – sicché non ricorrono i presupposti per una compensazione per reciproca soccombenza (cfr. Cass. sez. un. 31/10/2022, n. 32061; Cass. 3/9/2024,
n. 23641; Cass. 20/6/2024, n. 17053) – le spese del doppio grado vanno poste a carico del e liquidate secondo i parametri del DM. n. Controparte_1
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal decisum (cause di valore compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), il tutto con attribuzione all'avv. Fabio Roselli, stante la dichiarazione dello stesso resa nell'atto di appello ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'appellato, infine, deve essere condannato al pagamento, in favore della
, delle spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado, così Pt_1
come liquidate con decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 7/7/2020, previa documentazione, da parte della , di averne anticipato il relativo Pt_1
esborso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 30/7/2020, nei Parte_1 confronti del sino in , Controparte_1 CP_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1548/2020 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data
14/7/2020, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il sino in Controparte_1
al pagamento, in favore della , della CP_1 Controparte_1 Pt_1
9 R.G. n. 2851/2020
somma di € 7.610,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, nonché interessi al medesimo tasso da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del 3/10/2013 (€ 6.284,06) e via via rivalutata anno per anno sino alla data della presente decisione;
b) condanna il sino in Controparte_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento, in favore della , delle spese di lite del doppio
[...] Pt_1
grado di giudizio, che liquida, con attribuzione all'avv. Fabio Roselli:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 271,70 per esborsi, € 3.500,00 per compensi professionali ed € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 362,50 per esborsi, € 3.200,00 per compensi professionali ed € 480,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge;
c) condanna il sino in Controparte_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento, in favore della , delle spese relative alla CTU espletata nel Pt_1
giudizio di primo grado, così come liquidate dal Tribunale di Napoli Nord con decreto emesso in data 7/7/2020, previa documentazione, da parte della , Pt_1
di averne anticipato il relativo esborso
Così deciso in Napoli, il 18/3/2024
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2851/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1548/2020 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data
14/7/2020 vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Roselli (C.F. ), C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore
[...] P.IVA_1
p.t., difeso dall'avv. Guglielmo Miranti (C.F. ) C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del
5/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1548/2020 pubblicata in data 14/7/2020, il Tribunale di Napoli
Nord, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 sito in Aversa (CE), , volta ad Controparte_1 Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti a seguito del sinistro
1 R.G. n. 2851/2020
verificatosi in data 3/10/2013, alle ore 19:20 circa, allorché, nel camminare all'interno del cortile del predetto inciampava in un gradino non CP_1
visibile, cadendo a terra e riportando la frattura scomposta della rotula sinistra, così provvedeva:
“
1. Rigetta la domanda
2. Condanna al pagamento delle spese a favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 100,00 per esborsi e euro 1789,00 per CP_1
onorari, oltre contributo al 15 %., IVA e CPA come per legge
3. Restano a carico di parte attrice le spese per la CTU liquidate con autonomo decreto”.
A fondamento del rigetto della pretesa attorea il Tribunale esplicitava la seguente motivazione:
- la non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico, non avendo Pt_1 dimostrato di essere caduta, nelle circostanze di tempo e di luogo allegate nell'atto di citazione, inciampando su di un gradino di porfido non visibile, non risultando convincenti le risultanze dell'espletata prova testimoniale;
- infatti, il teste si è limitato a dire che l'attrice “è inciampata su un Tes_1 gradino di porfido”, senza aggiungere nulla in merito alle condizioni di tale gradino, precisando solo che l'area era scarsamente illuminata;
- il teste ha reso dichiarazioni assolutamente inutili, senza nulla Testimone_2 riferire sulla dinamica del sinistro, in quanto si trovava sulla strada, all'esterno dell'area condominiale e ad una distanza che gli aveva impedito di osservare la caduta della , “intuita in un momento successivo, dopo essere accorso”. Pt_1
proponeva appello avverso la suindicata pronuncia e conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, il deducendo, quali Controparte_1
motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva valutato in modo errato le risultanze della prova testimoniale;
Tes_
- che, infatti, il teste aveva ricostruito la dinamica del sinistro in modo preciso e circostanziato, mentre il teste , pur trovandosi all'esterno del Tes_2
, aveva precisato di aver potuto osservare la caduta dell'attrice perché CP_1 la recinzione dell'area condominiale era bassa;
2 R.G. n. 2851/2020
- che, inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto della mancanza di ogni contestazione, da parte del convenuto, in merito al fatto storico del sinistro così come descritto nell'atto introduttivo della controversia.
Costituitosi in giudizio, il deduceva l'inammissibilità Controparte_1 del gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto privo di ogni ragionevole probabilità di essere accolto, chiedendo, comunque, il rigetto dello stesso, in virtù della sua dedotta infondatezza.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., così come sollevata dalla parte appellata.
Sul punto, deve osservarsi che, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, con la conseguenza che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass.
15/4/2019, n. 10422).
Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è fondato per quanto di ragione e deve, pertanto, essere accolto così come di seguito precisato.
Invero, a ben ragione l'appellante lamenta che il primo Giudice abbia malgovernato le risultanze della testimoniale.
In particolare, quanto al primo testimone, signor non è vero che lo Tes_1 stesso si sia limitato a riferire che l'attrice inciampava su di un gradino in porfido,
“senza aggiungere nulla in merito alle condizioni del gradino, precisando solo che
l'area era scarsamente illuminata”.
Va in proposito evidenziato che il suindicato teste riferiva (v. verb. ud. 15/1/2018:
- di trovarsi sui luoghi di causa il giorno del sinistro, avendo effettuato, nella qualità di tecnico dipendente dell'Enel, una verifica dei misuratori dell'erogazione di energia;
3 R.G. n. 2851/2020
- che, dopo aver terminato i controlli, mentre usciva dall'androne, vide una NO in compagnia di un uomo, la quale inciampava su un gradino di porfido, posto all'ingresso;
- che detto androne non era illuminato, così come l'esterno del palazzo;
- che il gradino in porfido su cui inciampò la NO non era visibile perché anche la pavimentazione era in porfido;
- che, ritornato presso il condominio dopo una decina di giorni, notò che il gradino era stato tinteggiato di bianco;
- che la NO, dopo la caduta, lamentava un dolore al ginocchio sinistro;
- di non sapere se l'attrice abitasse nel parco;
- di riconoscere i luoghi descritti in quelli raffigurati nelle fotografie mostrategli in udienza.
Ebbene, le dichiarazioni in questione risultano, ad avviso del Collegio, tutt'altro che generiche e prive di riferimenti alle caratteristiche del gradino su cui cadde la
, avendo il teste precisato che lo stesso non era visibile perché dello Pt_1
stesso materiale della circostante pavimentazione.
Quanto al teste , lo stesso dichiarava (v. verb. udienza Testimone_2
8/10/2018): - di trovarsi, al momento del sinistro, insieme ad un amico all'esterno del Condominio sito in in nei pressi di un esercizio CP_1 CP_1
commerciale;
- che, dalla posizione in cui si trovava, aveva modo di osservare l'interno dell'area condominiale, essendo la stessa recintata da “un muretto basso” e da tubolari di ferro;
- di aver visto una coppia entrare, notando improvvisamente la caduta della NO;
- che, avvicinatosi al cancelletto pedonale, constatava che la stessa era inciampata su un gradino di porfido;
- che “era di porfido anche l'alzata” e che non c'era illuminazione sul posto, ma soltanto all'ingresso del palazzo, che era “abbastanza distante”;
- che era buio, essendo l'inizio del mese di ottobre, alle ore 19:20 circa;
- che, dopo la caduta, la NO lamentava un dolore al ginocchio sinistro;
- di riconoscere il gradino di porfido in quello rappresentato nelle fotografie mostrategli;
- che, dopo qualche mese, detto gradino venne colorato di bianco.
4 R.G. n. 2851/2020
Ebbene, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata decisione, non può ritenersi che le dichiarazioni del teste siano “assolutamente inutili”, per Tes_2
non aver potuto il predetto assistere alla scena descritta.
Infatti, come sopra riportato, il riferiva di trovarsi in una posizione che Tes_2 gli consentiva di osservare l'area condominiale, la cui recinzione era costituita da un muro basso con tubolari in ferro, precisando, inoltre, che, avendo visto una NO cadere, era accorso in prossimità del cancelletto d'ingresso pedonale, constatando che la stessa era inciampata sul gradino in porfido. Con riguardo a tale specifica dichiarazione va detto che se, da un lato, per come verbalizzata la deposizione del teste, parrebbe che lo stesso abbia espresso una valutazione (“mi sono reso conto che la sig.ra è inciampata su un gradino di porfido”), dall'altro, va considerato che, avuto riguardo al descritto stato dei luoghi, trattasi di valutazione basata sulla vicinanza della NO al predetto gradino. Ne deriva che, tenuto conto del carattere preciso, coerente e circostanziato delle dichiarazioni in oggetto, peraltro in perfetta armonia rispetto alla ricostruzione dei fatti offerta dal primo teste, le stesse ben possono essere utilizzate ai fini della decisione, nel senso che il sinistro per cui è causa si verificò così come allegato dall'attrice nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e confermato da entrambi i testi escussi.
Ebbene, rilevato che dalle fotografie depositate dall'attrice nel giudizio di primo grado, riconosciute da entrambi i testi escussi (v. quanto in precedenza esposto), emerge che, effettivamente, l'alzata del gradino su cui inciampò l'odierna appellante si presentava cromaticamente omogenea rispetto alla pavimentazione sia sottostante che soprastante lo stesso, in quanto del medesimo materiale (ossia di porfido, così come indicato dai testi, come dedotto in citazione e come non contestato dal , non v'è dubbio che, nelle descritte Controparte_1
condizioni di scarsa illuminazione in cui si verificò il sinistro, la presenza del dislivello non fosse percepibile con facilità.
Ora, la sussistenza della prospettata responsabilità del deve essere CP_1 scrutinata nell'ottica di cui all'art. 2051 c.c., come del resto affermato dal Giudice di prime cure, sicché, avendo connotati di oggettività, essa si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e può essere esclusa dal caso fortuito o dal fatto colposo del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi
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dell'evento (cfr., tra le più recenti, Cass. 30/1/2025, n. 2148; Cass. 31/7/2024, n.
21461).
Nella vicenda de qua, rileva il Collegio che sussiste una concorrente responsabilità della nella causazione del sinistro occorsole, e ciò in base Pt_1
a quanto di seguito esposto:
- se è vero che, come rilevato, in condizioni di scarsa illuminazione non era facilmente individuabile l'esistenza del gradino, è pur vero che l'attrice avrebbe dovuto prestare la massima attenzione nel camminare all'interno della descritta area esterna condominiale;
- infatti, proprio l'illuminazione non ottimale del luogo in cui la Pt_1 camminava avrebbe richiesto, secondo l'id quod plerumque accidit, un livello di cautela e di concentrazione di particolare intensità;
- ciò induce ad affermare che se la predetta avesse adottato un siffatto comportamento improntato alle regole di prudenza e cautela che le oggettive condizioni di difficoltà richiedevano, la stessa non avrebbe verosimilmente impattato contro il gradino;
- la condotta colposa della , tuttavia, non può reputarsi quale elemento Pt_1
che abbia eliso del tutto il rapporto di causalità fra i danni dalla stessa riportati e la situazione di inadeguata illuminazione della zona esterna in oggetto e di mancata segnalazione del gradino, certamente imputabile all'odierno appellato, quale custode dell'area, ai sensi del citato art. 2051 c.c.;
- pertanto, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c., che ben può essere applicato dal giudice d'ufficio, anche in grado di appello, ove, come nella specie, non vi sia stata statuizione in primo grado sul punto (cfr. Cass. 21/10/2024, n. 27258; Cass.
15/2/2023, n. 4770), va dichiarata la concorrente responsabilità della danneggiata, in ragione del 60%, mentre la residua quota del 40% va attribuita al
[...]
il quale dovrà rispondere dei danni sofferti dalla nei CP_1 Pt_1
limiti di tale ultima percentuale.
Venendo all'esame del quantum debeatur, il CTU nominato nel giudizio dinanzi al Tribunale, la cui relazione ben può porsi a fondamento della decisione, stante il suo carattere analitico e coerente dal punto di vista logico e scientifico, ha accertato quanto segue:
- la NO , a seguito della caduta, riportava la frattura della rotula, “che Pt_1
richiedeva un primo ricovero ospedaliero per intervento chirurgico di riduzione e
6 R.G. n. 2851/2020
sintesi con cerchiaggio della frattura, un secondo intervento chirurgico di rimozione del cerchiaggio per intolleranza con sostituzione con fili di K ed infine un terzo intervento chirurgico presso la clinica villa San Marco”;
- la frattura in oggetto risulta eziologicamente compatibile con la dinamica del sinistro quale risultante dagli atti di causa;
- il periodo di temporanea invalidità totale, alla luce della documentazione medica allegata e dell'esperienza medico legale, va individuato in giorni 53 (12 giorni per il primo ricovero ospedaliero;
8 giorni per il secondo ricovero;
3 giorni per il terzo ricovero;
30 giorni per la valva gessata;
- quanto all'invalidità temporanea parziale, la stessa va individuata in ragione di
30 giorni mediamente al 50%;
- quanto, infine, ai postumi invalidanti, essi sono pari ad 8 punti percentuali.
Ebbene, con specifico riguardo alla monetizzazione del danno alla persona, vanno senz'altro applicate le tabelle di MI (predisposte dall'Osservatorio della giustizia civile di MI e depositate in data 5/6/2024), costituenti valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226
c.c. (v., sul punto, fra le altre, Cass. 5/5/2020, 8468; Cass. 20/4/2017, n. 2017;
Cass. 31/8/2011, n. 17879; Cass. 7/6/2011, n. 12408). Va rilevato, in particolare, che le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto, con la conseguenza che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dall'interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 c.c., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non anche la diversa modulazione dei valori delle tabelle di
MI, laddove il giudice si sia attenuto alla misura tabellare (cfr. Cass.
13/5/2020, n. 8884; Cass. 10/11/2020, n. 25164).
Tutto ciò precisato, il danno biologico/relazionale pari all'8%, tenuto conto che la aveva, al momento del sinistro, l'età di 54 anni, va quantificato, a Pt_1
termini di tabella, nell'importo di € 13.313,00.
Occorre precisare che nulla può riconoscersi all'appellante a titolo di danno morale, o sofferenza intima, in mancanza di qualsivoglia allegazione difensiva, ancor prima che probatoria, che la stessa aveva l'onere di svolgere in punto di
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sofferenza intima patita a seguito del fatto illecito. In proposito, va data continuità all'orientamento della Corte regolatrice secondo cui, ai fini della liquidazione del danno morale, sono utilizzabili le tabelle milanesi, nelle versioni successive al
2008, in quanto elaborate comprendendo, nell'indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona, anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo l'attendibile criterio di proporzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova, e non invece da un non consentito automatismo
(cfr., ex multis, Cass. 12/7/2023, n. 19922; Cass. 13/9/2021, n. 24643; Cass.
8/4/2020, n. 7743).
Quanto all'inabilità temporanea, sempre in base alle tabelle elaborate dal
Tribunale di MI per il danno non patrimoniale, l'invalidità temporanea assoluta va liquidata in ragione di € 84,00 per ogni singolo giorno, per la sola componente di tale pregiudizio dinamico-relazionale, escluso il danno da sofferenza intima.
L'ausiliare, come sopra esposto, ha accertato una sofferta inabilità temporanea totale valutata di giorni 53 (€ 84,00 X 53), da liquidare quindi in € 4.452,00 ed un'inabilità temporanea parziale media al 50% valutata in giorni 30, da liquidare in € 1.260,00 (€ 42,00 X 30).
Il totale del descritto danno non patrimoniale va, pertanto, liquidato nell'importo complessivo di € 19.025,00.
Applicando al suindicato importo la prevista riduzione del 60% –in conseguenza del concorso colposo della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione di detta percentuale – si ottiene il minore importo di € 7.610,00.
Trattandosi di credito risarcitorio, all'appellante vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. sez. un.
17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, Cass. 24/1/2019, n. 2037; Cass. 19/3/2020, n.
7466). Nella specie, l'importo di € 7.610,00, “devalutato” alla data del sinistro
(3/10/2013), risulta pari ad € 6.284,06 (indice attuale: 121,1; indice ottobre 2013:
107,1; raccordo indici 1,071), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di pubblicazione della presente
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sentenza, senza ulteriori interessi (stante la non operatività dell'anatocismo riguardo ai crediti di valore: sul punto, v. Cass. 27/6/2017, n. 15944; Cass.
15/7/2005, n. 15023); sulla somma valutata all'attualità (€ 7.610,00), invece, decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, al pagamento dei suindicati importi (sorta capitale ed interessi), in favore della , deve essere Pt_1
condannato il Controparte_1
L'accoglimento dell'appello, pur nei limiti di quanto in precedenza esposto, comporta la necessità di procedere ad un nuovo regolamento delle spese.
Ebbene, poiché l'esito complessivo della lite ha determinato l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria avanzata dalla ed articolata in un Pt_1
solo capo – sicché non ricorrono i presupposti per una compensazione per reciproca soccombenza (cfr. Cass. sez. un. 31/10/2022, n. 32061; Cass. 3/9/2024,
n. 23641; Cass. 20/6/2024, n. 17053) – le spese del doppio grado vanno poste a carico del e liquidate secondo i parametri del DM. n. Controparte_1
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal decisum (cause di valore compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), il tutto con attribuzione all'avv. Fabio Roselli, stante la dichiarazione dello stesso resa nell'atto di appello ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'appellato, infine, deve essere condannato al pagamento, in favore della
, delle spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado, così Pt_1
come liquidate con decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 7/7/2020, previa documentazione, da parte della , di averne anticipato il relativo Pt_1
esborso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 30/7/2020, nei Parte_1 confronti del sino in , Controparte_1 CP_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1548/2020 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data
14/7/2020, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il sino in Controparte_1
al pagamento, in favore della , della CP_1 Controparte_1 Pt_1
9 R.G. n. 2851/2020
somma di € 7.610,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, nonché interessi al medesimo tasso da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del 3/10/2013 (€ 6.284,06) e via via rivalutata anno per anno sino alla data della presente decisione;
b) condanna il sino in Controparte_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento, in favore della , delle spese di lite del doppio
[...] Pt_1
grado di giudizio, che liquida, con attribuzione all'avv. Fabio Roselli:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 271,70 per esborsi, € 3.500,00 per compensi professionali ed € 525,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 362,50 per esborsi, € 3.200,00 per compensi professionali ed € 480,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge;
c) condanna il sino in Controparte_1 CP_1 Controparte_1
al pagamento, in favore della , delle spese relative alla CTU espletata nel Pt_1
giudizio di primo grado, così come liquidate dal Tribunale di Napoli Nord con decreto emesso in data 7/7/2020, previa documentazione, da parte della , Pt_1
di averne anticipato il relativo esborso
Così deciso in Napoli, il 18/3/2024
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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