Ordinanza cautelare 16 gennaio 2026
Sentenza breve 11 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 11/04/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2025, proposto da
ZM EJ, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona e U.T.G. - Prefettura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno ex art. 27, comma 1, lett. a), TUI e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Ancona e dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa MO De AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente, cittadino albanese, risulta essere entrato in Italia il 3 aprile 2022 con visto di ingresso per lavoro – casi particolari, ai sensi dell’art. 27 del TUI – e aver ottenuto il relativo permesso di soggiorno, poi rinnovato, valido fino al 3 aprile 2023, previo nulla osta al distacco alla società Tekno Fire Sh.p.k. per dodici mesi.
L’originario contratto a tempo determinato con la suddetta società è stato nel frattempo modificato con un contratto a tempo indeterminato a partire dal 24 marzo 2023.
Allo scadere del titolo di soggiorno, il medesimo ha presentato domanda di rinnovo, che tuttavia è stata respinta con l’atto qui gravato, sulla base della motivazione che non fosse possibile rinnovare il permesso di soggiorno in assenza della proroga del nulla-osta da parte del SUI, atteso che l’art. 40, comma 5, del DPR n. 394/1999 prevede che “ per i lavoratori di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera a), del testo unico … il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria ”.
Inoltre il provvedimento è motivato con il fatto che la circolare congiunta del Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 luglio 2016 prevede la conversione del titolo rilasciato per trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 27 TUI in permesso per lavoro subordinato esclusivamente per dirigenti e quadri, in caso di assunzione da parte dell'azienda distaccataria.
Avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto con il presente ricorso, deducendo, in particolare, che:
- la motivazione addotta dall’Ufficio Immigrazione sarebbe innanzitutto censurabile per il fatto che il rigetto non discenderebbe da un espresso provvedimento negativo del SUI sulla richiesta di proroga del nulla-osta, bensì dalla perdurante assenza di risposte su tale ultima istanza, in violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che non contemplerebbe, tra le ipotesi di diniego/revoca del titolo di soggiorno, il caso dell’omesso riscontro da parte del SUI;
- sotto altro profilo, la mancanza di detto riscontro rientrerebbe, al più, nell’ambito di quelle “irregolarità amministrative sanabili” le quali, a mente dell’art. 5, comma 5, citato, non consentirebbero il diniego di proroga; ciò in quanto il nulla osta assumerebbe una funzione preminente in occasione del primo ingresso sul territorio nazionale, in cui è necessaria una duplice verifica sia sotto il profilo dell’assenza di ragioni di sicurezza sia del rispetto delle c.d. “quote-flussi” previste in via generale sugli ingressi per motivi di lavoro, verifica che, nel caso del ricorrente, non sarebbe richiesta, trattandosi appunto di ingresso per casi particolari che si pone al di fuori dei limiti imposti dalle quote annuali, mentre gli ulteriori controlli sull’eventuale pericolosità sociale dell’interessato sarebbero effettuabili direttamente dall’Ufficio Immigrazione della Questura, essendo lo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale e non necessitando di alcun nuovo visto di ingresso;
- tanto sarebbe confermato dal fatto che lo stesso art. 22 del TUI, al comma 5.01, espressamente prevede che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il pronunciamento da parte del SUI, “il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo”;
- inoltre, a mente dell’art. 40, commi 2 e 5, del DPR n. 394/1999, il nulla osta viene rilasciato per la durata del rapporto lavorativo stipulato dal dipendente distaccato in Italia e, comunque, per un termine massimo ivi previsto dalla normativa regolamentare che, per il caso in questione, è di cinque anni;
- l’affermazione che il permesso non sarebbe convertibile in titolo di soggiorno per lavoro subordinato c.d. “ordinario”, in quanto, per la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 prevedrebbe la conversione del titolo rilasciato per trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 27 TUI in lavoro subordinato esclusivamente per dirigenti e quadri, in caso di assunzione da parte dell'azienda distaccataria, sarebbe contraddittoria e priva di base normativa e regolamentare; peraltro sarebbe stata inammissibilmente esplicitata solo nel provvedimento conclusivo e non anche nel preavviso di rigetto;
- l’Amministrazione non avrebbe neppure tenuto conto di quei “nuovi elementi sopraggiunti”, sempre richiamati dall’art. 5 citato (stabile inserimento lavorativo, solide fonti di reddito, regolare residenza, ecc.), che già di per sé avrebbero dovuto condurre alla conclusione circa la sostanziale irrilevanza dell’assenza di una formale proroga del nulla osta.
Si sono costituite in giudizio, per resistere, le intimate Amministrazioni.
All’udienza camerale del 9 aprile 2026, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione ex art. 60 c.p.a.
2. In primo luogo, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Ancona, trattandosi di articolazione del Ministero dell’Interno, peraltro competente al rilascio del nulla-osta citato nel provvedimento impugnato.
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato, dovendosi condividere, anche per la presente fattispecie, le argomentazioni contenute nelle sentenze di questa Sezione n. 327 del 24 marzo 2026 e n. 449 del 2 aprile 2026.
L’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che “ al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato …”.
L’art. 40, comma 5, del D.P.R. 394/1999, ossia il regolamento di attuazione, disciplina il caso dell’ingresso al lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del TUI, precisando che il relativo nullaosta si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica. Il trasferimento temporaneo di detti lavoratori ha una durata pari all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, e non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
Alla luce di tali disposizioni, non vi è dubbio che il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’art. 27 d.lgs. 286/1998 necessitano del previo nulla osta al distacco da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione, vincolante per l’emissione del titolo.
Dal tenore dell’atto impugnato e dalle memorie della Questura e della Prefettura si evince che, nel caso del ricorrente, il problema è sorto perché, in data 1° aprile 2023, questi aveva avanzato un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998, non allegando, tuttavia, la proroga del nulla osta al distacco verso la ditta Tekno Fire Sh.p.k. da parte del suddetto Sportello Unico. Pertanto, mancando l’ulteriore proroga del nulla osta inizialmente rilasciato, l’eventuale rinnovo del permesso di soggiorno non sarebbe stato coperto da nulla osta, essendo il primo ormai scaduto.
Reputa, tuttavia, il Collegio che, nel caso in esame, il diniego opposto dall’Amministrazione non sia legittimo, dal momento che:
- il ricorrente ha sempre prestato attività lavorativa presso la stessa società distaccataria Tecno Fire Sh.p.k. per la quale ha avuto l’iniziale nulla osta al distacco, in tal modo risultando rispettata la ratio sottesa all’art. 40 del DPR n. 394/1999, che è quella di consentire la prestazione lavorativa altamente specialistica in favore dell’azienda che ne fa richiesta secondo le sue effettive necessità; egli, peraltro, prima ancora della scadenza del titolo di soggiorno ha anche stipulato un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro, a dimostrazione della continuità della prestazione lavorativa;
- il citato art. 40, comma 5, stabilisce che il trasferimento temporaneo dei lavoratori altamente specializzati deve coincidere con le effettive esigenze dell’azienda, e comunque non oltre il tempo di cinque anni, comprese le eventuali proroghe; ciò significa che, non essendo ancora decorso il quinquennio corrispondente alla durata complessiva massima del nulla osta, quest’ultimo avrebbe potuto essere rilasciato, anche per l’insussistenza di ulteriori e diverse ragioni ostative;
- in ogni caso, poiché il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è dipeso esclusivamente dall’assenza dell’anzidetto nulla osta ed essendo necessario il suo rilascio per l’intera durata del periodo lavorativo, quest’ultimo avrebbe potuto essere acquisito d’ufficio, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di semplificazione che devono permeare l’attività amministrativa.
Per quanto riguarda, invece, l’ulteriore ragione ostativa contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, relativa alla circostanza che, secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali con la circolare n. 3303 del 14 luglio 2016, la conversione del permesso ex art. 27 del DPR n. 263/2006 sarebbe applicabile esclusivamente al personale rientrante nelle declaratorie professionali di “Dirigenti” e “Quadri”, è fondata la censura con cui si fa valere la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990: come pure osservato nel ricorso, il preavviso di rigetto in atti non riporta affatto tale ulteriore motivazione, esplicitata solo nell’atto conclusivo. In ogni caso, l’interpretazione offerta dalla circolare sopra menzionata non è, ad avviso del Collegio, condivisibile, dal momento che l’art. 27, comma 1, lettera a), del TUI fa espresso riferimento a “ dirigenti e personale altamente specializzato di società …”, sicché, in assenza di una esplicita limitazione dell’ambito applicativo della disposizione ai “Quadri”, non può escludersi che per “ personale altamente specializzato ” debba intendersi anche il personale operaio dotato di elevata specializzazione per lo svolgimento di determinate prestazioni lavorative.
Per tutto quanto esposto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato va annullato, con definitivo consolidamento del titolo di soggiorno eventualmente emesso in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo TAR n. 13/2026 o, in mancanza, con il rilascio di un permesso di soggiorno ora per allora.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate dati i profili di novità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IG, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
MO De AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO De AT | Renata MM IG |
IL SEGRETARIO