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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R.G. 7324 dell'anno 2019
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1
Palmieri, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alberico II, n.14, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
Fall n. 53/2022), in persona Controparte_1 del Curatore dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Albano, presso il quale CP_2 elettivamente domicilia in Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani n.31, come da procura in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento. Contratto d'opera.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/5/2019 la in bonis, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Salerno di voler ingiungere alla il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
12.106,61. A sostegno, affermava di aver eseguito, per conto e su richiesta della debitrice, il confezionamento di abiti. Che a fronte di tale prestazione d'opera aveva emesso n. 6 fatture per l'importo totale di euro 43.036,98, che aveva ricevuto solo acconti, e che residuava un credito di euro
12.106,61; che i vari solleciti di pagamento non avevano sortito effetto alcuno.
In data 13/5/2019 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 1542/2019
(RGN 4832/2019). Ricorso e decreto venivano notificati alla debitrice in data 27/5/2019.
Con atto di citazione notificato in data 03/7/2019 la proponeva opposizione avverso il Parte_1 detto decreto ingiuntivo. Eccepiva vizi nel confezionamento dei capi di vestiario (giacche); l'aver versato l'ulteriore somma di euro 2.000,00 con bonifico;
che l'opposta aveva acquistato da essa
1 opponente merce per euro 1.909,30, non pagata, ed il tutto per un totale di euro 3.909,30 da dover portare in compensazione con il credito di cui monitorio;
il mancato accordo sui prezzi di cui alle fatture azionate;
e formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per il ritardo nella consegna della merce, e per la mancata restituzione dei tessuti consegnati. Eccepiva, infine, atto di concorrenza sleale da parte della opposta che aveva venduto propri capi con tessuti e su modelli forniti da essa opponente, noti con il marchio ”. Concludeva, quindi, per l'accoglimento Persona_1 dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via gradata per la revoca del decreto ingiuntivo accertando che dall'importo di cui al monitorio andava detratto l'importo di euro 3.909,30,
e compensare il restante dovuto con il credito vantato da essa opponente per la mancata restituzione dei tessuti, da quantificarsi anche in via equitativa, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 18/3/2020 si costituiva la in bonis, che impugnava e Controparte_1 contestava tutto l'avverso dedotto. Eccepiva, in rito, l'errata iscrizione a ruolo della causa, eseguita come opposizione all'esecuzione, e argomentando in tal modo sulla omessa costituzione della opponente. Nel merito, contestava tutto quanto riportato nell'atto di opposizione. Precisava che la prima contestazione per i vizi era avvenuta con pec del 01/10/2018 a distanza di quattro mesi dalla consegna della merce e ne eccepiva la tardività; affermava che non vi era stato alcun ritardo nella consegna della merce anche perché non era mai stato pattuito un termine per la consegna dei capi di vestiario;
contestava la denuncia di concorrenza sleale assumendo, da un lato, che nessun “patto di non concorrenza” era stato sancito fra le parti, ed inoltre, che il proprio marchio “ Jerry Key” era stato brevettato già prima di quello della opponente. Disconosceva sia il bonifico per euro 2.000,00 che la fattura di acquisto per euro 1.909,30 come allegati dalla opponente. Insisteva nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto, e concludeva per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita con documenti e prova orale come ammessa.
In data 03/02/2023 il giudizio veniva interrotto per il fallimento della Controparte_1
Riassunto dalla opponente con ricorso del 29/3/2023, la causa, terminata l'istruttoria, fatte
[...] precisare le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, ed in ordine alla eccepita improponibilità dell'opposizione per errata iscrizione a ruolo, ci si riporta a quanto già esposto con l'ordinanza del 23/4/2021, sottolineando come, nella fattispecie, la parte opposta abbia, comunque, avuto conoscenza dell'atto introduttivo ed ha potuto esplicitare il suo diritto di difesa (v. Cass. civ. n. 21960/2011).
2 2. Va confermata la natura del contratto intercorso tra le parti che deve essere qualificato come un contratto d'opera e non un contratto di appalto;
il contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 c.c., è infatti quel contratto, proprio dell'attività del lavoratore autonomo, con cui una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 2 settembre 2010, n. 19014); e nel caso in esame l'opposta quale azienda artigiana confezionava capi di abbigliamento in proprio o su commissione di terzi- come nella fattispecie- dove è pacifico che la commissionava alla opposta il confezionamento, con Parte_1 propri tessuti e su propri modelli, delle giacche.
Ciò posto, si ricorda il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Nella fattispecie il titolo è provato, essendo pacifico, in quanto allegato delle stesse parti, la conclusione di un contratto d'opera.
3. Analizzando le eccezioni sollevate dalla opponente, sui vizi denunciati va rilevato che, come precisato anche dalla Suprema Corte, è onere di chi ha denunciato i vizi provarne la tempestiva formulazione in casi di eccezione della controparte: “In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione.” (cfr. Cass. Civ. n. 4908 del
11/03/2015). Va quindi ricordato che ai sensi dell'art. 1226, co. 2 c.c. detta denuncia va svolta nel termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta.
In proposito, parte opposta ha eccepito che la prima contestazione è avvenuta con la pec del
01/10/2018, e riguardava la sola fattura n. 461/2018 relativa a merce (circa 100 giacche) consegnate tra il 03 ed il 23/4/2018, cioè quattro mesi prima. Dunque, non al momento della consegna dei capi, ma in un momento successivo è avvenuta la denuncia. Peraltro, trattandosi di vizi immediatamente percepibili, parte opponente doveva eccepirli tempestivamente all'atto della ricezione della merce, e non dopo quattro mesi.
Ed anche la prova orale non ha portato alcun elemento a sostegno della opponente in quanto sia il teste che il teste non hanno mai contestualizzato il tempo delle contestazioni. Tes_1 Tes_2
Per giunta, il primo riferisce che la contestazione avveniva alla verifica dei capi verbalmente, ma
3 senza indicare dove avveniva la verifica e soprattutto quando. Il secondo invece afferma:” So però che, quando è arrivata la merce vi sono state diverse contestazioni”. Ma non chiarisce chi ha fatto le contestazioni, ed a chi, e soprattutto a quale merce ci si riferisce atteso che sono state fatte più consegne nel periodo da giugno 2017 ad ottobre 2018.
Alla deposizione dei testi di parte opponente fa da contraltare quanto dichiarato dal teste di parte opposta il quale dichiara:” Preciso che una volta verificate la non rispondenza delle misure ai Tes_3 capi, ci venne detto di modificare le giacche ed a seguito delle modifiche da noi eseguite la Pt_1 approvava il prodotto”.
Ad ogni modo, va ricordato come “il venditore non ha altro obbligo che quello di provare di aver consegnato la merce contrattata, senza che egli possa essere tenuto a provarne la conformità, laddove l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore, a dimostrazione del fondamento dell'eccezione opposta alla pretesa del venditore;
inoltre, la prova della relativa difformità deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicché ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie d'identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alla particolare qualità della merce oggetto della convenzione” (Cass n. 9582 del
12/06/2012) .
Ne consegue, a parere di chi scrive, la liberazione del prestatore d'opera per ogni responsabilità legata alla sussistenza dei lamentati vizi ai sensi dell'art. 2226, co. 1 c.c. avendo parte opponente accettato l'opera pur- si suppone- conoscendo la sussistenza dei citati vizi.
4. Sui ritardi nella consegna della merce.
Parte opponente ha eccepito, altresì, che la merce è stata consegnata in ritardo causandole danni non potendo, a sua volta, commercializzare le giacche. In particolare, ha affermato che gli accordi prevedevano la consegna della merce tra giugno e la metà di luglio (v. pagg. 7 e 8 dell'atto di opposizione). Ed invece veniva consegnata a fine luglio con ciò ponendo essa fuori dal Pt_1 mercato in quanto in ritardo.
Orbene, dai documenti esibiti non risulta da nessuna parte che vi fosse un termine stabilito per la consegna della merce, né risulta che si sia stata evidenziata da parte della opponente la necessità di ricevere la merce in un determinato periodo. Ed inoltre, per quanto sopra già evidenziato, siamo di fronte ad un rapporto che si è dispiegato dal giugno 2017 ad ottobre 2018, per cui se fosse stato pattuito un termine per la consegna della merce, e questo termine non fosse stato rispettato, il rapporto si sarebbe dovuto interrompere molto prima e non proseguire per oltre un anno.
E ad ulteriore riprova dell'assenza di un termine essenziale per la consegna, rileva la circostanza che l'opponente ha comunque accettato la merce anche se- in ipotesi- consegnata in ritardo.
4 Anche sull'omessa restituzione dei tessuti non vi è alcuna documentazione che sorregga tale deduzione. Non risulta alcuna pattuizione che prevedeva la restituzione dei tessuti. Né alcun teste è stato esplicito in proposito.
5. Sulle fatture ed i prezzi applicati
La a, ancora, eccepito l'inidoneità delle fatture a provare il credito dell'opposta, ed inoltre Pt_1 che i prezzi ivi indicati non sarebbero stati concordati fra le parti.
Orbene, la censura in argomento appare ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
Inoltre, va segnalato che tutte le fatture emesse a partire del giugno 2017 non sono mai state contestate, tranne, come è emerso, la n. 461 del 30/4/2018, peraltro contestata solo in riferimento ai supposti vizi, e non in ordine al prezzo ivi applicato.
È vero che l'efficacia probatoria della fattura è limitata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha emessa, ma non si estende alla veridicità delle stesse (Cass. civ.
n.3188/2003, n.9685/2000, n.5573/1997), ma è altresì vero che, nella fattispecie, sono stati esibiti anche i d.d.t. di consegna della merce e, come sopra rilevato, nel corso del rapporto commerciale non sono state sollevate contestazioni né sulla veridicità di quanto riportato nelle fatture, né sui prezzi applicati.
Del resto, parte opponente non solo ha ricevuto le dette fatture accettandole e registrandole nei propri libri contabili (v. sul punto Cass. civ. 08/02/2024 n. 3581), ma nella sua opposizione (v. pag. 10) ha affermato che fra le parti vi erano stati accordi, ma non ha mai provato il contenuto di detti accordi, sia in merito alle modalità di svolgimento della prestazione, che in ordine ai prezzi da applicarsi. Per cui, pur contestando quelli riportati nelle fatture, non è stato in grado, poi, di indicare quali diversi prezzi fossero stati pattuiti, restando, sul punto, oltremodo generica.
5 Ed inoltre, anche la eccepita “concorrenza sleale” è rimasta del tutto priva di supporto probatorio, non è stato neppure indicato quale sia stato l'asserito danno subito dalla opponente per effetto di tale assunto comportamento sleale della opposta.
6. Sugli acconti e compensazione.
Dove la domanda di parte opponente deve essere accolta, riguarda l'avvenuto versamento con bonifico in favore della opposta in bonis, in data 05.10.2018, della somma di euro 2.000,00.
Circostanza emergente dalla documentazione in atti e non compiutamente contestata dalla opposta, che si è limitata ad un generico disconoscimento, senza nulla precisare. In vero, tale somma versata e ricevuta dalla opposta in bonis non risulta essere stata conteggiata dalla stessa Controparte_1 allorquando afferma, in ricorso monitorio, di aver ricevuto acconti dalla opponente. Sicché solo per tale parte va accolta limitatamente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Mentre per quanto attiene alla chiesta compensazione, da parte della opponente, con il proprio credito portato dalla fattura n. 140/2018 del 02/8/2018, è noto che ogni credito verso il fallito deve essere accertato nelle forme previste dagli artt. 92 e ss. L. Fall., risultando, altrimenti, detto credito sottratto al controllo del Giudice Delegato e degli altri creditori.
In definitiva l'opposizione va parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con la condanna della opponente al pagamento, in favore dell'opposto , della somma di euro 10.106,61, CP_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
7. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza vengono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del 10/3/2014, in base allo scaglione di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti del Pt_1 [...]
(Fall n. 53/2022), in persona del Curatore Controparte_1 legale rapp.te p.t., ogni ulteriore domanda disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1542/2019 (RGN
4832/2019);
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 Controparte_1
(Fall n. 53/2022), dell'importo di euro 10.106,61, oltre interessi al tasso
[...] legale dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto che si liquidano Parte_1 in euro 2.540,00, oltre la maggiorazione per spese generali, Iva e CPA come per legge.
6 Così deciso in Salerno, lì 07/10/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R.G. 7324 dell'anno 2019
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1
Palmieri, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alberico II, n.14, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
Fall n. 53/2022), in persona Controparte_1 del Curatore dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Albano, presso il quale CP_2 elettivamente domicilia in Salerno, alla Via SS. Martiri Salernitani n.31, come da procura in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento. Contratto d'opera.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/5/2019 la in bonis, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Salerno di voler ingiungere alla il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
12.106,61. A sostegno, affermava di aver eseguito, per conto e su richiesta della debitrice, il confezionamento di abiti. Che a fronte di tale prestazione d'opera aveva emesso n. 6 fatture per l'importo totale di euro 43.036,98, che aveva ricevuto solo acconti, e che residuava un credito di euro
12.106,61; che i vari solleciti di pagamento non avevano sortito effetto alcuno.
In data 13/5/2019 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 1542/2019
(RGN 4832/2019). Ricorso e decreto venivano notificati alla debitrice in data 27/5/2019.
Con atto di citazione notificato in data 03/7/2019 la proponeva opposizione avverso il Parte_1 detto decreto ingiuntivo. Eccepiva vizi nel confezionamento dei capi di vestiario (giacche); l'aver versato l'ulteriore somma di euro 2.000,00 con bonifico;
che l'opposta aveva acquistato da essa
1 opponente merce per euro 1.909,30, non pagata, ed il tutto per un totale di euro 3.909,30 da dover portare in compensazione con il credito di cui monitorio;
il mancato accordo sui prezzi di cui alle fatture azionate;
e formulava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per il ritardo nella consegna della merce, e per la mancata restituzione dei tessuti consegnati. Eccepiva, infine, atto di concorrenza sleale da parte della opposta che aveva venduto propri capi con tessuti e su modelli forniti da essa opponente, noti con il marchio ”. Concludeva, quindi, per l'accoglimento Persona_1 dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via gradata per la revoca del decreto ingiuntivo accertando che dall'importo di cui al monitorio andava detratto l'importo di euro 3.909,30,
e compensare il restante dovuto con il credito vantato da essa opponente per la mancata restituzione dei tessuti, da quantificarsi anche in via equitativa, vinte le spese di lite.
Con comparsa del 18/3/2020 si costituiva la in bonis, che impugnava e Controparte_1 contestava tutto l'avverso dedotto. Eccepiva, in rito, l'errata iscrizione a ruolo della causa, eseguita come opposizione all'esecuzione, e argomentando in tal modo sulla omessa costituzione della opponente. Nel merito, contestava tutto quanto riportato nell'atto di opposizione. Precisava che la prima contestazione per i vizi era avvenuta con pec del 01/10/2018 a distanza di quattro mesi dalla consegna della merce e ne eccepiva la tardività; affermava che non vi era stato alcun ritardo nella consegna della merce anche perché non era mai stato pattuito un termine per la consegna dei capi di vestiario;
contestava la denuncia di concorrenza sleale assumendo, da un lato, che nessun “patto di non concorrenza” era stato sancito fra le parti, ed inoltre, che il proprio marchio “ Jerry Key” era stato brevettato già prima di quello della opponente. Disconosceva sia il bonifico per euro 2.000,00 che la fattura di acquisto per euro 1.909,30 come allegati dalla opponente. Insisteva nella concessione della provvisoria esecuzione del decreto, e concludeva per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita con documenti e prova orale come ammessa.
In data 03/02/2023 il giudizio veniva interrotto per il fallimento della Controparte_1
Riassunto dalla opponente con ricorso del 29/3/2023, la causa, terminata l'istruttoria, fatte
[...] precisare le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
1. Preliminarmente, ed in ordine alla eccepita improponibilità dell'opposizione per errata iscrizione a ruolo, ci si riporta a quanto già esposto con l'ordinanza del 23/4/2021, sottolineando come, nella fattispecie, la parte opposta abbia, comunque, avuto conoscenza dell'atto introduttivo ed ha potuto esplicitare il suo diritto di difesa (v. Cass. civ. n. 21960/2011).
2 2. Va confermata la natura del contratto intercorso tra le parti che deve essere qualificato come un contratto d'opera e non un contratto di appalto;
il contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 c.c., è infatti quel contratto, proprio dell'attività del lavoratore autonomo, con cui una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 2 settembre 2010, n. 19014); e nel caso in esame l'opposta quale azienda artigiana confezionava capi di abbigliamento in proprio o su commissione di terzi- come nella fattispecie- dove è pacifico che la commissionava alla opposta il confezionamento, con Parte_1 propri tessuti e su propri modelli, delle giacche.
Ciò posto, si ricorda il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Nella fattispecie il titolo è provato, essendo pacifico, in quanto allegato delle stesse parti, la conclusione di un contratto d'opera.
3. Analizzando le eccezioni sollevate dalla opponente, sui vizi denunciati va rilevato che, come precisato anche dalla Suprema Corte, è onere di chi ha denunciato i vizi provarne la tempestiva formulazione in casi di eccezione della controparte: “In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione.” (cfr. Cass. Civ. n. 4908 del
11/03/2015). Va quindi ricordato che ai sensi dell'art. 1226, co. 2 c.c. detta denuncia va svolta nel termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta.
In proposito, parte opposta ha eccepito che la prima contestazione è avvenuta con la pec del
01/10/2018, e riguardava la sola fattura n. 461/2018 relativa a merce (circa 100 giacche) consegnate tra il 03 ed il 23/4/2018, cioè quattro mesi prima. Dunque, non al momento della consegna dei capi, ma in un momento successivo è avvenuta la denuncia. Peraltro, trattandosi di vizi immediatamente percepibili, parte opponente doveva eccepirli tempestivamente all'atto della ricezione della merce, e non dopo quattro mesi.
Ed anche la prova orale non ha portato alcun elemento a sostegno della opponente in quanto sia il teste che il teste non hanno mai contestualizzato il tempo delle contestazioni. Tes_1 Tes_2
Per giunta, il primo riferisce che la contestazione avveniva alla verifica dei capi verbalmente, ma
3 senza indicare dove avveniva la verifica e soprattutto quando. Il secondo invece afferma:” So però che, quando è arrivata la merce vi sono state diverse contestazioni”. Ma non chiarisce chi ha fatto le contestazioni, ed a chi, e soprattutto a quale merce ci si riferisce atteso che sono state fatte più consegne nel periodo da giugno 2017 ad ottobre 2018.
Alla deposizione dei testi di parte opponente fa da contraltare quanto dichiarato dal teste di parte opposta il quale dichiara:” Preciso che una volta verificate la non rispondenza delle misure ai Tes_3 capi, ci venne detto di modificare le giacche ed a seguito delle modifiche da noi eseguite la Pt_1 approvava il prodotto”.
Ad ogni modo, va ricordato come “il venditore non ha altro obbligo che quello di provare di aver consegnato la merce contrattata, senza che egli possa essere tenuto a provarne la conformità, laddove l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore, a dimostrazione del fondamento dell'eccezione opposta alla pretesa del venditore;
inoltre, la prova della relativa difformità deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicché ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie d'identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alla particolare qualità della merce oggetto della convenzione” (Cass n. 9582 del
12/06/2012) .
Ne consegue, a parere di chi scrive, la liberazione del prestatore d'opera per ogni responsabilità legata alla sussistenza dei lamentati vizi ai sensi dell'art. 2226, co. 1 c.c. avendo parte opponente accettato l'opera pur- si suppone- conoscendo la sussistenza dei citati vizi.
4. Sui ritardi nella consegna della merce.
Parte opponente ha eccepito, altresì, che la merce è stata consegnata in ritardo causandole danni non potendo, a sua volta, commercializzare le giacche. In particolare, ha affermato che gli accordi prevedevano la consegna della merce tra giugno e la metà di luglio (v. pagg. 7 e 8 dell'atto di opposizione). Ed invece veniva consegnata a fine luglio con ciò ponendo essa fuori dal Pt_1 mercato in quanto in ritardo.
Orbene, dai documenti esibiti non risulta da nessuna parte che vi fosse un termine stabilito per la consegna della merce, né risulta che si sia stata evidenziata da parte della opponente la necessità di ricevere la merce in un determinato periodo. Ed inoltre, per quanto sopra già evidenziato, siamo di fronte ad un rapporto che si è dispiegato dal giugno 2017 ad ottobre 2018, per cui se fosse stato pattuito un termine per la consegna della merce, e questo termine non fosse stato rispettato, il rapporto si sarebbe dovuto interrompere molto prima e non proseguire per oltre un anno.
E ad ulteriore riprova dell'assenza di un termine essenziale per la consegna, rileva la circostanza che l'opponente ha comunque accettato la merce anche se- in ipotesi- consegnata in ritardo.
4 Anche sull'omessa restituzione dei tessuti non vi è alcuna documentazione che sorregga tale deduzione. Non risulta alcuna pattuizione che prevedeva la restituzione dei tessuti. Né alcun teste è stato esplicito in proposito.
5. Sulle fatture ed i prezzi applicati
La a, ancora, eccepito l'inidoneità delle fatture a provare il credito dell'opposta, ed inoltre Pt_1 che i prezzi ivi indicati non sarebbero stati concordati fra le parti.
Orbene, la censura in argomento appare ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
Inoltre, va segnalato che tutte le fatture emesse a partire del giugno 2017 non sono mai state contestate, tranne, come è emerso, la n. 461 del 30/4/2018, peraltro contestata solo in riferimento ai supposti vizi, e non in ordine al prezzo ivi applicato.
È vero che l'efficacia probatoria della fattura è limitata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha emessa, ma non si estende alla veridicità delle stesse (Cass. civ.
n.3188/2003, n.9685/2000, n.5573/1997), ma è altresì vero che, nella fattispecie, sono stati esibiti anche i d.d.t. di consegna della merce e, come sopra rilevato, nel corso del rapporto commerciale non sono state sollevate contestazioni né sulla veridicità di quanto riportato nelle fatture, né sui prezzi applicati.
Del resto, parte opponente non solo ha ricevuto le dette fatture accettandole e registrandole nei propri libri contabili (v. sul punto Cass. civ. 08/02/2024 n. 3581), ma nella sua opposizione (v. pag. 10) ha affermato che fra le parti vi erano stati accordi, ma non ha mai provato il contenuto di detti accordi, sia in merito alle modalità di svolgimento della prestazione, che in ordine ai prezzi da applicarsi. Per cui, pur contestando quelli riportati nelle fatture, non è stato in grado, poi, di indicare quali diversi prezzi fossero stati pattuiti, restando, sul punto, oltremodo generica.
5 Ed inoltre, anche la eccepita “concorrenza sleale” è rimasta del tutto priva di supporto probatorio, non è stato neppure indicato quale sia stato l'asserito danno subito dalla opponente per effetto di tale assunto comportamento sleale della opposta.
6. Sugli acconti e compensazione.
Dove la domanda di parte opponente deve essere accolta, riguarda l'avvenuto versamento con bonifico in favore della opposta in bonis, in data 05.10.2018, della somma di euro 2.000,00.
Circostanza emergente dalla documentazione in atti e non compiutamente contestata dalla opposta, che si è limitata ad un generico disconoscimento, senza nulla precisare. In vero, tale somma versata e ricevuta dalla opposta in bonis non risulta essere stata conteggiata dalla stessa Controparte_1 allorquando afferma, in ricorso monitorio, di aver ricevuto acconti dalla opponente. Sicché solo per tale parte va accolta limitatamente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Mentre per quanto attiene alla chiesta compensazione, da parte della opponente, con il proprio credito portato dalla fattura n. 140/2018 del 02/8/2018, è noto che ogni credito verso il fallito deve essere accertato nelle forme previste dagli artt. 92 e ss. L. Fall., risultando, altrimenti, detto credito sottratto al controllo del Giudice Delegato e degli altri creditori.
In definitiva l'opposizione va parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con la condanna della opponente al pagamento, in favore dell'opposto , della somma di euro 10.106,61, CP_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
7. Le spese di lite tenuto conto della soccombenza vengono liquidate come in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del 10/3/2014, in base allo scaglione di riferimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti del Pt_1 [...]
(Fall n. 53/2022), in persona del Curatore Controparte_1 legale rapp.te p.t., ogni ulteriore domanda disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1542/2019 (RGN
4832/2019);
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1 Controparte_1
(Fall n. 53/2022), dell'importo di euro 10.106,61, oltre interessi al tasso
[...] legale dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto che si liquidano Parte_1 in euro 2.540,00, oltre la maggiorazione per spese generali, Iva e CPA come per legge.
6 Così deciso in Salerno, lì 07/10/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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