CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. n. 5101/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata Agraria riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente;
Massimo SENSALE - Consigliere;
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore;
Francesco LANGELLOTTI - Esperto;
Vincenzo AMBROSINO – Esperto;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5101 dell'anno 2024, vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Muto. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Myriam Controparte_1 C.F._2
Collivignarelli.
- APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata
Agraria, pubblicata il 23.10.2024, notificata il 28.10.2024, in tema di rilascio di fondo rustico;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del
18.6.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 Con ricorso depositato il 25.11.2024, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, Parte_1 avverso la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, pubblicata il
23.10.2024 e notificata il 28.10.2024.
Con tale sentenza, in accoglimento parziale della domanda della ricorrente ( ), è stato così Controparte_1 statuito: “…condanna all'immediato rilascio, libero da persone, animali e cose, in favore di Parte_1 [...] del terreno sito in Agro di Lauro, frazione Pigneto, via Masseria Pignano in catasto del Comune di Lauro, Foglio 5 Controparte_1
Part. 293, qualità noccioleto, classe 2, superficie 1.00.30; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della complessiva somma di € 6.440,00, già determinati all'attualità, oltre interessi al tasso legale previsto anno per Controparte_1 anno dall'art. 1284, a far tempo dalle rispettive scadenze delle singole annualità (o frazioni di annualità) e fino all'effettiva corresponsione;
dichiara respinta o assorbita ogni altra domanda o riconvenzionale comunque proposta;
condanna al Parte_1 pagamento in favore di i tre quarti (3/4) delle spese del presente giudizio, liquidate in € 536,83 (4/4), ed € Controparte_1
5.077,00 (4/4) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Myriam COLLIVIGNARELLI;
dichiara compensate tra le medesime parti le spese di lite per il quarto (1/4) residuo;
condanna al Parte_1 pagamento in favore di ella somma di € 1.322,00 per spese di perizia comprovatamente versate;
…). Controparte_1
****
ha censurato la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Parte_1
Specializzata Agraria, sulla base dei seguenti motivi di gravame.
I) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON HA RITENUTO FONDATA LA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI
FONDO RUSTICO.
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel negare la sussistenza fra le parti, sulla base di una superficiale valutazione dei documenti versati in atti, di un contratto di affitto di fondo rustico - seppur dissimulato da plurimi contratti di acquisto di frutti pendenti - dal 1998, ovvero dall'anno in cui ella avrebbe iniziato a detenere il fondo per cui è causa, fino all'attualità, senza alcuna interruzione.
Secondo la , in particolare, dalla lettura dei contratti allegati, aventi tutti ad oggetto (solo) in apparenza Parte_1 la vendita dei frutti pendenti prodotti dalle piante insistenti proprio sul fondo per cui è causa – replicati annualmente dal 1998 in poi fino al 2006 e, poi, di nuovo con il contratto del 14.12.2017 con l'appellata – il
Tribunale avrebbe dovuto desumere la sussistenza del contratto di fitto di fondo rustico.
****
II) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO PRIVI I VALORE PROBATORIO I DOCUMENTI RELATIVI AL
PAGAMENTO DEI FITTI ANNUALI ED INIDONEA LA PROVA TESTIMONIALE.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse, erroneamente, negato la sussistenza fra le parti del dissimulato contratto di affitto di fondo rustico- precludendo ingiustamente l'ammissione della prova testimoniale da lei (dall'appellante, si intende) articolata nella comparsa di costituzione sull'errato presupposto che la stessa fosse “essenzialmente basata sulla persistente disponibilità del fondo medesimo da parte della resistente”. pagina 2 di 12 Ad avviso della , i contratti succedutisi nel tempo (con decorrenza sin dal 1998 e non dal 2002, come Parte_1 invece riportato in sentenza) e, inoltre, le circostanze di prova testimoniale articolate, avrebbero provato che il fondo fosse sempre stato da lei detenuto e coltivato senza alcuna interruzione, con il consenso dei proprietari, avendo le parti, per celare il contratto di fitto rustico sottostante, simulato la stipula di continui contratti che disponevano solo fittiziamente la restituzione del fondo alla fine dell'annata di raccolta dei frutti, mentre la detenzione e la coltivazione di detto fondo era risultata ininterrotta e la restituzione del fondo, alla fine di ogni anno, mai avvenuta.
Secondo l'appellante la “persistente disponibilità del fondo” sarebbe stata giustificata proprio dal dissimulato contratto di fitto.
Quanto ai pagamenti effettuati, ha evidenziato che, oltre alla somma di € 800,00 pagata Parte_1 con vaglia postale del 3.7.2021, da imputare alle annualità 2018-2019 e 2019-2020, aveva versato anche le ulteriori somme: € 1600,00 per le annualità 2016-2017, disposte rispettivamente con bonifico in data 17.07.2017 e
30.11.2017 da (ovvero il commerciante di nocciole incaricato dall'appellata di prelevare le Persona_1 nocciole dal fondo per poi versare al proprietario il correspettivo della vendita) ed € 500,00 per l'annualità 2022-
2023, sostenendo che tali somme fossero state effettivamente incassate dalla e, pur riconducibili ad Controparte_1 una data successiva al contenzioso, costituissero pur sempre rilevanti elementi probatori attestanti la sussistenza di un valido contratto di fondo rustico.
Secondo l'appellante suddetti pagamenti avrebbero costituito, in particolare, la prestazione (il canone) a suo carico, a fronte del contratto di fitto in essere tra le parti e, contrariamente a quanto statuito in sentenza, avrebbero costituito validi elementi probatori, sul punto.
In ogni caso ha reiterato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
III) ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER NON AVER DICHIARATO L'IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA – VIOLAZIONE DELL'ART. 5 L.
203/82.
Con il terzo motivo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto infondata Parte_1
l'eccezione di improcedibilità da lei sollevata per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui agli articoli 11 d.lgs. 150/2011 e 46 l. 203/82 da compiersi dinanzi al Settore agricoltura della Regione competente, sostenendo che per il rivendicato “grave inadempimento” dedotto ex adverso non fosse stato esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione, come desumibile agevolmente dal contenuto dell'istanza di conciliazione della ricorrente, ove erano stati genericamente riportati i presunti danni richiesti, senza alcuna specifica domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento.
E ha anche lamentato che la domanda della controparte non fosse stata neppure preceduta dalla contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali, in violazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 203/82, così non pagina 3 di 12 consentendole di sanare il proprio (eventuale) inadempimento entro tre mesi dal ricevimento della raccomandata ed evitare la risoluzione del contratto.
IV) ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI– OMESSO ACCERTAMENTO DELLE SOMME
EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTE (IPOTESI SUBORDINATA)
Con il quarto motivo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente accolto la domanda risarcitoria della parte ricorrente, sia perché poiché irragionevole, eccessiva, non provata e restata priva di riscontri, essedo stata affidata ad una perizia di parte priva di quel necessario connotato di terzietà ed estraneità agli interessi delle parti in causa, sia perché, pur essendo l'annualità 2017 stata regolarmente corrisposta, avrebbe nuovamente conteggiato tale annualità, per ulteriori € 904,00, incorrendo in un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo nonchè in una illegittima duplicazione di danno.
Inoltre, sul presupposto che l'importo corrisposto come prezzo di vendita per l'annata del 2017 fosse pari ad €
1.600,00, il Tribunale avrebbe dovuto integralmente detrarre tale somma dalla somma complessiva calcolata (ai fini risarcitori;
€ 6440,00 – € 1650,00 = € 4.840,00).
E, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, da tale somma residua di € 4.840,00 si sarebbe dovuta detrarre - ad avviso dell'appellante- anche la somma di € 500,00 per l'annualità 2022-2023, anch'essa regolarmente percepita dall'appellata con vaglia postale del 24.05.2024, per un importo residuo da riconoscere per € 4.340,00.
V) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CTP.
ha criticato la sentenza impugnata, con il quinto motivo, anche nella parte in cui ha Parte_1 riconosciuto alla ricorrente il rimborso dele spese della consulenza di parte, sebbene non fosse stato dimostrato il relativo pagamento, essendo stata depositata solo una fattura.
VI) ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA NELLA CONDANNA ALLE SPESE.
Con il sesto e ultimo motivo l'appellante ha criticato la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino,
Sezione Specializzata Agraria, anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, sostenendo quanto segue: “Evidenziato che la condanna delle spese in tre quarti (3/4) delle spese del giudizio, in € 536,83 (4/4), ed € 5.077,00 (4/4) per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori, risulta sproporzionata ed eccessiva, va osservato che il Tribunale avrebbe dovuto, quantomeno, compensare le spese di lite in considerazione della soccombenza parziale della ricorrente.”.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte: In via preliminare Sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto. Nel merito Accogliere il proposto appello per i motivi esposti
e, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Agraria: In via principale 1) Previo accertamento e declaratoria della natura simulata dei contratti di acquisto di frutti pendenti, sottoscritti in data 10.09.1998 (per l'annata agraria
1997/1998), 01.09.1999 (per l'annata agraria 1998/1999), 11.09.2000 (per l'annata agraria 1999/2000), 10.09.2001 (per l'annata agraria 2000/2001),
10.09.2002 (per l'annata agraria 2001/2002), 08.09.2005 (per l'annata agraria 2004/2005), 19.09.2006 (per l'annata agraria 2005/2006) con il precedente proprietario del fondo per cui è causa, TT. , e in data 14.12.2017 (per l'annata agraria 2016/2017), con l'attuale Persona_2 proprietaria del fondo, SI.ra , rigettare integralmente le domande di parte ricorrente poiché infondate, in fatto e in diritto, in ragione Controparte_1 della sussistenza fra le parti di un contratto di affitto di fondo rustico, dissimulato dai citati contratti di acquisto di frutti pendenti intercorsi con il
pagina 4 di 12 precedente proprietario del fondo TT. , anteriori a quello azionato ex adverso, nonché da quello del 14.12.2017 stipulato con la Persona_2
SI.ra , erede del TT. , ed in ragione dell'inesistenza e della mancanza di prova di alcuno dei danni dedotti dalla Controparte_1 Per_2 ricorrente, comprese le spese della CTP. b) In via riconvenzionale 2) Previo accertamento e declaratoria della natura simulata dei contratti di acquisto di frutti pendenti, sottoscritti in data 10.09.1998 (per l'annata agraria 1997/1998), 01.09.1999 (per l'annata agraria 1998/1999), 11.09.2000 (per l'annata agraria 1999/2000), 10.09.2001 (per l'annata agraria 2000/2001), 10.09.2002 (per l'annata agraria 2001/2002), 08.09.2005 (per l'annata agraria
2004/2005), 19.09.2006 (per l'annata agraria 2005/2006) con il precedente proprietario del fondo per cui è causa, TT. , e in data Persona_2
14.12.2017 (per l'annata agraria 2016/2017), con l'attuale proprietaria del fondo, SI.ra , accertare e dichiarare la sussistenza fra le Controparte_1 parti di un contratto di affitto di fondo rustico, valido ed efficace nonché opponibile alla ricorrente, a partire dal 10.09.1998 (data del primo contratto di acquisto simulato intercorso con il TT. ) con scadenza ai sensi dell'art. 1 L. 203/82 in data 14.12.2032 o per quella diversa data che Persona_2
l'On. Giudicante vorrà ravvisare. c) In via subordinata 3) Accertati gli effettivi pagamenti disposti dall'appellante per le annualità del 2017 di € 1600,00 e del 2022/23 di € 500,00, detrarre i suddetti importi dalla somma di € 6.440,00 a titolo di risarcimento, riconoscendo la somma residua di € 4340,00. d) In ogni caso 4) Condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.”.
Con decreto presidenziale del 2.12.2024, è stata fissata per la discussione (preliminarmente in relazione all'istanza di sospensiva formulata dall'appellante) l'udienza del 19.3.2025, onerando l'appellante di notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte entro il termine di cui all'art. 435, co.2, c.p.c.
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 è stato poi disposto che la detta udienza del 19.3.2025 si svolgesse mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 7.3.2025, l'appellata ( ), contestando Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello ex adverso proposto e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, rigettare, per i motivi innanzi esposti, l'avversa domanda con conferma della Sentenza appellata n.
1811/2024 del Tribunale di Avellino sez Agraria, o in subordine, per i motivi sopra esposti, nel caso l'on.le Corte di Appello di Napoli dovesse accertare l'esistenza di un contratto di affittanza agraria intercorso tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 [...] dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento della sig.ra e conseguentemente condannare Controparte_1 Parte_1 la sig.ra al rilascio del fondo in favore della ricorrente e al pagamento e/o risarcimento dei danni patrimoniali diretti e Parte_1 indiretti oltre al risarcimento per danni morali e di ctp così come quantificati dal Tribunale di Avellino sez. Agraria;
.- condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento del doppio grado di giudizio, spese, competenze ed onorari di causa.”. Parte_1
Con ordinanza del 19.2.2025 è stata rigetta l'istanza formulata dall'appellante volta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata, per la discussione, all'udienza del
18.6.2025.
Indi, con decreto del 21.5.2025, è stata fissata la trattazione “in presenza” per l'udienza del 18.6.2025.
E, a tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
****
Innanzitutto risultano infondati i primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente pagina 5 di 12 connessi.
Ed infatti il Tribunale di Avellino ha correttamente ritenuto che la resistente non avesse dimostrato in modo convincente la dedotta simulazione (relativa), ossia che i plurimi contratti di vendita dei frutti (nocciole) pendenti, versati in atti (prima con il precedente proprietario del fondo, , in data 10.09.1998, per l'annata Persona_2 agraria 1997/1998, in data 1.9.1999 per l'annata agraria 1998/1999, in data 11.9.2000 per l'annata agraria
1999/2000, in data 10.09.2001 per l'annata agraria 2000/2001, in data 10.9.2002 per l'annata agraria 2001/2002, in data 8.9.2005 per l'annata agraria 2004/2005, in data 19.09.2006 per l'annata agraria 2005/2006; e poi, da ultimo, con la ricorrente in data 14/12/2017), dissimulassero, in realtà, un contratto di affitto di fondo rustico sin dal
1998.
Invero, precisato che gli elementi costitutivi del contratto di affitto sono l'obbligo del concedente di far godere il fondo al conduttore che lo detiene nell'interesse proprio, facendone propri i frutti, con l'obbligo di pagare il canone pattuito e di provvedere alla normale e razionale coltivazione del fondo medesimo, alla sua conservazione e manutenzione con le attrezzature relative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11/12/2012, n. 22630), ad avviso della Corte il
Tribunale di Avellino ha giustamente negato la sussistenza dell'invocata (dalla resistente) simulazione relativa (dal
1998), in quanto la documentazione depositata dalla circa l'asserito pagamento, in costanza di Parte_1 disponibilità dei fondi per cui è causa, di diverse somme anche a titolo di “fitto” e/o “locazione” alla controparte, rivestiva non solo carattere meramente unilaterale (in considerazione delle causali tutte predisposte dalla stessa resistente), ma, soprattutto, non recava mai una data anteriore non solo al contratto in atti (contratto del 2017), ma addirittura allo stesso avvio del contenzioso per cui è causa (risalente, per quanto qui rileva, al 2018), nonostante la parte resistente avesse inteso “inferirne la rilevanza anche ai fini della risalenza del rapporto di fitto a decorrere dal lontano 1998”.
Ad integrazione della motivazione del primo giudice (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024,
n. 6533) si aggiungono, ad avviso della Corte, i seguenti ed ulteriori elementi che depongono per l'infondatezza della linea difensiva della resistente concernente la sussistenza, tra le parti, di un simulato contratto di affitto di fondi rustico:
a) la mancanza di prova (e di richiesta di prova) circa l'eventuale pattuizione sull'entità del canone di affitto e la variabilità degli importi che la aveva dedotto di avere corrisposto, nel corso di tale asserito unico Parte_1 rapporto contrattuale di durata, a titolo di corrispettivo per il godimento del fondo (€ 800,00 con vaglia postale del
03.07.21 da imputare alle annualità 2018-2019 e 2019-2020; € 500,00 per le annualità 2020-2021 e 2021-2022 con vaglia postale del 01.09.2023; € 1.250,00 per l'annualità 2015 ed € 1600,00 per le annualità 2016-2017 disposte rispettivamente con bonifico in data 17.07.2017 e 30.11.2017 da , ovvero dal Persona_3 commerciante di nocciole a cui avrebbe consegnato il raccolto annuale per conto del proprietario); pagina 6 di 12 b) la circostanza che, nonostante la notevole durata, secondo la prospettazione della resistente/appellante, dell'asserito rapporto contrattuale di affitto (dal 1998 sino ad epoca successiva all'annata 2016/2017, al quale si riferisce il contratto di vendita dei frutti invocato dalla controparte), la stessa non si fosse Parte_1 ragionevolmente cautelata, per dimostrare la simulazione e, quindi, per giustificare la sua permanenza nel fondo della controparte, con una semplice controdichiarazione;
c) la mancanza di continuità temporale dei contratti di vendita dei frutti (nocciole) pendenti, versati in atti (dal
1998 al 2006 e, poi, in data 14/12/2017) che, invece, si ribadisce, avrebbero dissimulato, in realtà, secondo la resistente/appellante, un unico rapporto di affitto di fondo rustico sin dal 1998.
A fonte, dunque, di tali elementi – e, soprattutto, si ribadisce, della mancanza di prova circa la pattuizione dell'entità del canone di affitto (e di modalità del relativo pagamento) e della non riferibilità della documentazione depositata dalla al periodo dal quale (dal 1998) sarebbe iniziato il rapporto di fitto (essendo successiva Parte_1 non solo al contratto in atti, del 2017, ma addirittura allo stesso avvio del giudizio) – correttamente il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale articolata dalla resistente (e dalla stessa reiterata in questa sede), in quanto non avente ad oggetto tali profili ma essendo basata, essenzialmente, sulla persistente disponibilità del fondo medesimo da parte della resistente (non dirimente in proposito), senza specifici e concreti riferimenti alle ulteriori condizioni e/o elementi costitutivi (“canone e/o prezzo;
natura dei contraenti e/o dei fondi involti, ecc. ecc.”) del contratto asseritamente dissimulato.
Ciò sebbene, in generale, ai fini della prova della simulazione inter partes nelle controversie agrarie (e quindi soggette al rito del lavoro), sia in facoltà del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite della prova testimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 05/12/2011, n. 26023).
Al riguardo va detto quanto segue.
Quanto ai tratti distintivi tra la vendita di frutti futuri (disciplinata dall'art. 1472 c.c.) e l'affitto di fondo rustico, mentre in quest'ultimo (che ha lo scopo di procurare all'affittuario, dietro pagamento di un corrispettivo, il godimento del fondo), la detenzione qualificata di questo è componente essenziale del contratto, preordinata a una duratura gestione produttiva (della quale l'affittuario, in quanto imprenditore, assume il rischio), nella vendita di frutti futuri la detenzione del bene fruttifero interviene come un fattore accessorio ed eventuale, quando sia pattuito che alla raccolta provvederà lo stesso compratore, ed è limitata al tempo necessario a separare i frutti e a trasportarli fuori del fondo (non si estende cioè, come nell'affitto, alla fruizione di ogni possibile utilità del fondo).
Nella vendita disciplinata dall'art. 1472 c.c., poi, è a carico del venditore, il quale supporta il rischio della mancata loro nascita per causa fortuita, l'attività di coltivazione, che viceversa nell'affitto grava sull'affittuario come oggetto di un vero e proprio obbligo l'attività di coltivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/07/1998, n. 6920).
Ciò premesso, la Corte rileva che nel contratto di vendita di nocciole (del 14.12.2007) invocato dalla pagina 7 di 12 (prodotto da quest'ultima in primo grado e ridepositato in appello in allegato alla propria comparsa, Controparte_1 unitamente agli altri atti e documenti del precedente grado di giudizio) era stato espressamente pattuito che la le avrebbe dovuto riconsegnare il fondo, per l'appunto, al termine della raccolta, posto che la Parte_1 proprietaria lo conduceva “a conto proprio”.
E, a fronte di ciò, anche ove la resistente/appellante avesse dimostrato (mediante la prova testimoniale articolata) una persistente ed ininterrotta disponibilità del fondo (anziché, come risultante dal contratto del
14.12.2007, limitata al tempo necessario a separare i frutti e a trasportarli fuori del fondo), soltanto tale profilo non sarebbe stato sufficiente a provare la sussistenza, tra le parti, dell'asserito (dissimulato) contratto di affitto, posto che, si ribadisce, la non aveva comunque fornito la prova dell'ulteriore elemento costitutivo Parte_1 rappresentato dalla pattuizione del relativo canone.
****
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame.
Il Tribunale di Avellino, infatti, ha correttamente reputato prive di pregio le eccezioni – sollevate dalla resistente- di improcedibilità delle domande formulate dalla ricorrente.
In particolare il giudice di prime cure ha, giustamente:
a) rilevato che tali domande fossero state precedute dal tentativo di mediazione normativamente previsto
(richiamando: a) la raccomandata del 16/06/2023 di invito al tentativo di conciliazione ex artt. 46 l. n.203/1982 e 11
d.lgs. n.150/2011; la convocazione del 20.7.2023 della Giunta regionale delle politiche agricole;
c) il verbale del
4/9/2023 di mediazione negativa;
documentazione tutta riprodotta dall'appellata in questo grado;
cfr. all. nn. 17, 18
e 19);
b) ritenuto che non venisse in rilievo l'invocato art. 5, co. 3, della legge n. 203/82 (secondo cui “Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.”), presupponendo, tale disposizione, la sussistenza tra le parti di un contratto di affitto (rimasta indimostrata, invece, nel caso di specie).
Al riguardo va detto, invero, che in tema di contratti agrari, se l'attore agisce sostenendo l'inesistenza – come nel caso di specie - di un rapporto agrario, egli non è tenuto a contestare previamente (ai sensi della detta norma)
l'inadempimento (anche nell'ipotesi in cui sia poi accertata l'esistenza di un contratto agrario), posto che nella sua ottica il contratto non esiste e il convenuto è solo un occupante abusivo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023,
n. 36523).
****
Risulta infondato anche il quarto motivo. pagina 8 di 12 Il Tribunale, infatti, nel riconoscere il risarcimento del danno alla per la mancata disponibilità del Controparte_1 fondo dopo la cessazione del contratto di vendita delle nocciole del 14.12.2017 (riferito all'annata agraria 2016-
2017), ha espressamente espunto (cfr. pag. 15 della sentenza) “quello concernente l'annata 2016/2017, espressamente escluso dalla domanda proposta”.
Come si legge nella sentenza, infatti, l'importo di euro 904,00 non è stato riferito dal Tribunale (contrariamente a quanto sostenuto dalla ) all'annualità del 2017 (da detrarre, secondo la stessa appellante, all'importo Parte_1 liquidato a titolo risarcitorio), bensì a quella successiva, ossia al 2018.
Quanto, poi, all'ulteriore somma di € 500,00 che, secondo l'appellante, avrebbe pagato per l'annualità 2022-
2023, e che sarebbe stata regolarmente percepita dall'appellata con vaglia postale del 24.05.2024 (con la conseguenza che anche tale importo si sarebbe dovuto detrarre da quello calcolato dal primo giudice), la ha, invece, dimostrato di avere tentato, in data 24.1.2025, di incassarlo ma con esito negativo, Controparte_1 producendo il relativo estratto conto dell'Istituto di Credito (non soggetto al divieto dei nova in appello, in quanto formatosi successivamente alle preclusioni istruttorie in primo grado).
Il che comporta l'infondatezza anche di tale ulteriore doglianza.
Così come è infondato quanto lamentato dall'appellante secondo cui il Tribunale di Avellino avrebbe erroneamente accolto la domanda risarcitoria della parte ricorrente, sostenendo che fosse irragionevole, eccessiva, non provata e restata priva di riscontri, essedo stata affidata ad una perizia di parte priva di quel necessario connotato di terzietà ed estraneità agli interessi delle parti in causa.
Ed infatti il Tribunale di Avellino, nel quantificare i danni patiti dalla per la mancata disponibilità del Controparte_1 proprio fondo, non ha tenuto conto solo della perizia giurata prodotta dalla stessa parte ricorrente (perizia che, peraltro, può essere anche posta a fondamento della decisione – ove sia ritenuta convincente dal giudicante con adeguata motivazione- attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/09/2023, n. 25593), ma anche, dandone atto (cfr. pag. 13 di tale motivazione), delle cognizioni tecniche degli esperti quali componenti della sezione agraria richiamando, sul punto, quanto affermato dalla Suprema Corte circa l'utilizzabilità di tali cognizioni senza necessità di disporre specifici mezzi istruttori, né consulenze tecniche (cfr. Cass. civ., 24/01/1981, n. 562; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
24/02/2015, n. 3609; Sez. III, 11/05/1992, n. 5573; Sez. III, 05/02/1988, n. 1215; Sez. III, 16/01/1987, n. 320).
E, a fronte di tali valutazioni tecniche circa la stima dei danni patiti dalla ricorrente, l'appellante non ha fornito alcun elemento di segno contrario, non allegando neppure (neanche in appello, pur essendo ciò ammissibile;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, 28/06/2024, n. 17851; Sez. II, 19/01/2022, n. 1614; Sez. II, Ord., 24/08/2017, n. 20347) una consulenza di un tecnico da lei eventualmente nominato.
****
Risulta privo di fondamento anche il quinto motivo di gravame. pagina 9 di 12 Ed invero il Tribunale di Avellino, nel riconoscere il rimborso, in favore della ricorrente vittoriosa, anche delle spese della consulenza di parte (o, meglio, della perizia giurata stragiudiziale), nella misura di € 1.332,00, sulla base della fattura in atti (cfr., sul punto, Cass. civ., 12/12/1985, n. 6283), ha correttamente applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Precisato, invero, che l'appellante non ha criticato la decisione del Tribunale di Avellino, sul punto, in relazione all'eventuale eccessività di tale importo, bensì sostenendo che il relativo rimborso non fosse dovuto in mancanza di prova dell'effettivo pagamento (ritenendo che la fattura non fosse sufficiente, al riguardo), va detto che, contrariamente a tale assunto, ad avviso della Corte non era necessaria la dimostrazione dell'effettiva corresponsione, da parte della ricorrente, del corrispettivo in favore del proprio consulente, posto che, secondo una condivisibile impostazione della giurisprudenza di legittimità:
a) poiché la perizia stragiudiziale, o consulenza tecnica di parte, conserva la natura di atto di difesa, le spese sostenute per essa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02/08/2016, n. 16079; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
15/10/2024, n. 26729);
b) e, fra le spese processuali (nelle quali sono comprese anche quelle relative alla consulenza tecnica di parte) che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 11/02/2022, n. 4509; Sez. VI - 2,
Ord., 20/11/2019, n. 30289).
****
Anche il sesto (e ultimo) motivo di gravame è infondato.
Ed infatti il giudice di prime cure, nel liquidare le spese processuali spettanti alla ricorrente vittoriosa, ha applicato correttamente lo scaglione (sino ad € 26.000,00) di riferimento (di cui al DM n.55/2014), tenuto conto del valore della causa (pari, in base al criterio del decisum, al detto importo riconosciuto, a titolo risarcitorio, alla ricorrente, in virtù del parziale accoglimento della domanda dalla stessa proposta), in considerazione “della natura
e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.”.
La Corte non ravvisa, pertanto, la lamentata eccessività degli importi liquidati dal Tribunale di Avellino, essendosi il giudice di prime cure attenuto ai parametri economici stabiliti dal detto decreto ministeriale senza necessità, peraltro, di motivare adeguatamente, sul punto, non essendovi stato alcun discostamento apprezzabile dai parametri medi (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/03/2025, n. 6328; Sez. V, Ord., 06/09/2024, n. 24051).
pagina 10 di 12 E, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha anche tenuto conto della “soccombenza parziale” della ricorrente, compensando (nella misura di 1/4) le spese di lite alla stessa spettanti, in considerazione dell'esito complessivo della lite (essendo state accolte le domande della sia pure con una riduzione, nel Controparte_1 quantum, di quella risarcitoria), posto che, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione può essere sia
“totale” che “parziale”.
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della Parte_1 stessa al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore (euro 6.440,00) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord.,
30/11/2022, n. 35195).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, laddove il contributo unificato sia effettivamente dovuto in base alla tipologìa di controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - Sezione Specializzata Agraria - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5101/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale Parte_1 di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, pubblicata il 23.10.2024, notificata il 28.10.2024.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , dei Parte_1 Controparte_1 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre pagina 11 di 12 rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata Agraria riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente;
Massimo SENSALE - Consigliere;
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore;
Francesco LANGELLOTTI - Esperto;
Vincenzo AMBROSINO – Esperto;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5101 dell'anno 2024, vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Muto. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Myriam Controparte_1 C.F._2
Collivignarelli.
- APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata
Agraria, pubblicata il 23.10.2024, notificata il 28.10.2024, in tema di rilascio di fondo rustico;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del
18.6.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 Con ricorso depositato il 25.11.2024, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, Parte_1 avverso la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, pubblicata il
23.10.2024 e notificata il 28.10.2024.
Con tale sentenza, in accoglimento parziale della domanda della ricorrente ( ), è stato così Controparte_1 statuito: “…condanna all'immediato rilascio, libero da persone, animali e cose, in favore di Parte_1 [...] del terreno sito in Agro di Lauro, frazione Pigneto, via Masseria Pignano in catasto del Comune di Lauro, Foglio 5 Controparte_1
Part. 293, qualità noccioleto, classe 2, superficie 1.00.30; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della complessiva somma di € 6.440,00, già determinati all'attualità, oltre interessi al tasso legale previsto anno per Controparte_1 anno dall'art. 1284, a far tempo dalle rispettive scadenze delle singole annualità (o frazioni di annualità) e fino all'effettiva corresponsione;
dichiara respinta o assorbita ogni altra domanda o riconvenzionale comunque proposta;
condanna al Parte_1 pagamento in favore di i tre quarti (3/4) delle spese del presente giudizio, liquidate in € 536,83 (4/4), ed € Controparte_1
5.077,00 (4/4) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Myriam COLLIVIGNARELLI;
dichiara compensate tra le medesime parti le spese di lite per il quarto (1/4) residuo;
condanna al Parte_1 pagamento in favore di ella somma di € 1.322,00 per spese di perizia comprovatamente versate;
…). Controparte_1
****
ha censurato la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Parte_1
Specializzata Agraria, sulla base dei seguenti motivi di gravame.
I) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON HA RITENUTO FONDATA LA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI
FONDO RUSTICO.
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse errato nel negare la sussistenza fra le parti, sulla base di una superficiale valutazione dei documenti versati in atti, di un contratto di affitto di fondo rustico - seppur dissimulato da plurimi contratti di acquisto di frutti pendenti - dal 1998, ovvero dall'anno in cui ella avrebbe iniziato a detenere il fondo per cui è causa, fino all'attualità, senza alcuna interruzione.
Secondo la , in particolare, dalla lettura dei contratti allegati, aventi tutti ad oggetto (solo) in apparenza Parte_1 la vendita dei frutti pendenti prodotti dalle piante insistenti proprio sul fondo per cui è causa – replicati annualmente dal 1998 in poi fino al 2006 e, poi, di nuovo con il contratto del 14.12.2017 con l'appellata – il
Tribunale avrebbe dovuto desumere la sussistenza del contratto di fitto di fondo rustico.
****
II) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO PRIVI I VALORE PROBATORIO I DOCUMENTI RELATIVI AL
PAGAMENTO DEI FITTI ANNUALI ED INIDONEA LA PROVA TESTIMONIALE.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse, erroneamente, negato la sussistenza fra le parti del dissimulato contratto di affitto di fondo rustico- precludendo ingiustamente l'ammissione della prova testimoniale da lei (dall'appellante, si intende) articolata nella comparsa di costituzione sull'errato presupposto che la stessa fosse “essenzialmente basata sulla persistente disponibilità del fondo medesimo da parte della resistente”. pagina 2 di 12 Ad avviso della , i contratti succedutisi nel tempo (con decorrenza sin dal 1998 e non dal 2002, come Parte_1 invece riportato in sentenza) e, inoltre, le circostanze di prova testimoniale articolate, avrebbero provato che il fondo fosse sempre stato da lei detenuto e coltivato senza alcuna interruzione, con il consenso dei proprietari, avendo le parti, per celare il contratto di fitto rustico sottostante, simulato la stipula di continui contratti che disponevano solo fittiziamente la restituzione del fondo alla fine dell'annata di raccolta dei frutti, mentre la detenzione e la coltivazione di detto fondo era risultata ininterrotta e la restituzione del fondo, alla fine di ogni anno, mai avvenuta.
Secondo l'appellante la “persistente disponibilità del fondo” sarebbe stata giustificata proprio dal dissimulato contratto di fitto.
Quanto ai pagamenti effettuati, ha evidenziato che, oltre alla somma di € 800,00 pagata Parte_1 con vaglia postale del 3.7.2021, da imputare alle annualità 2018-2019 e 2019-2020, aveva versato anche le ulteriori somme: € 1600,00 per le annualità 2016-2017, disposte rispettivamente con bonifico in data 17.07.2017 e
30.11.2017 da (ovvero il commerciante di nocciole incaricato dall'appellata di prelevare le Persona_1 nocciole dal fondo per poi versare al proprietario il correspettivo della vendita) ed € 500,00 per l'annualità 2022-
2023, sostenendo che tali somme fossero state effettivamente incassate dalla e, pur riconducibili ad Controparte_1 una data successiva al contenzioso, costituissero pur sempre rilevanti elementi probatori attestanti la sussistenza di un valido contratto di fondo rustico.
Secondo l'appellante suddetti pagamenti avrebbero costituito, in particolare, la prestazione (il canone) a suo carico, a fronte del contratto di fitto in essere tra le parti e, contrariamente a quanto statuito in sentenza, avrebbero costituito validi elementi probatori, sul punto.
In ogni caso ha reiterato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
III) ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER NON AVER DICHIARATO L'IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA – VIOLAZIONE DELL'ART. 5 L.
203/82.
Con il terzo motivo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto infondata Parte_1
l'eccezione di improcedibilità da lei sollevata per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui agli articoli 11 d.lgs. 150/2011 e 46 l. 203/82 da compiersi dinanzi al Settore agricoltura della Regione competente, sostenendo che per il rivendicato “grave inadempimento” dedotto ex adverso non fosse stato esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione, come desumibile agevolmente dal contenuto dell'istanza di conciliazione della ricorrente, ove erano stati genericamente riportati i presunti danni richiesti, senza alcuna specifica domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento.
E ha anche lamentato che la domanda della controparte non fosse stata neppure preceduta dalla contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali, in violazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 203/82, così non pagina 3 di 12 consentendole di sanare il proprio (eventuale) inadempimento entro tre mesi dal ricevimento della raccomandata ed evitare la risoluzione del contratto.
IV) ERRONEITA' DELLA SENTENZA IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI– OMESSO ACCERTAMENTO DELLE SOMME
EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTE (IPOTESI SUBORDINATA)
Con il quarto motivo ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente accolto la domanda risarcitoria della parte ricorrente, sia perché poiché irragionevole, eccessiva, non provata e restata priva di riscontri, essedo stata affidata ad una perizia di parte priva di quel necessario connotato di terzietà ed estraneità agli interessi delle parti in causa, sia perché, pur essendo l'annualità 2017 stata regolarmente corrisposta, avrebbe nuovamente conteggiato tale annualità, per ulteriori € 904,00, incorrendo in un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo nonchè in una illegittima duplicazione di danno.
Inoltre, sul presupposto che l'importo corrisposto come prezzo di vendita per l'annata del 2017 fosse pari ad €
1.600,00, il Tribunale avrebbe dovuto integralmente detrarre tale somma dalla somma complessiva calcolata (ai fini risarcitori;
€ 6440,00 – € 1650,00 = € 4.840,00).
E, contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, da tale somma residua di € 4.840,00 si sarebbe dovuta detrarre - ad avviso dell'appellante- anche la somma di € 500,00 per l'annualità 2022-2023, anch'essa regolarmente percepita dall'appellata con vaglia postale del 24.05.2024, per un importo residuo da riconoscere per € 4.340,00.
V) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CTP.
ha criticato la sentenza impugnata, con il quinto motivo, anche nella parte in cui ha Parte_1 riconosciuto alla ricorrente il rimborso dele spese della consulenza di parte, sebbene non fosse stato dimostrato il relativo pagamento, essendo stata depositata solo una fattura.
VI) ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA NELLA CONDANNA ALLE SPESE.
Con il sesto e ultimo motivo l'appellante ha criticato la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino,
Sezione Specializzata Agraria, anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, sostenendo quanto segue: “Evidenziato che la condanna delle spese in tre quarti (3/4) delle spese del giudizio, in € 536,83 (4/4), ed € 5.077,00 (4/4) per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori, risulta sproporzionata ed eccessiva, va osservato che il Tribunale avrebbe dovuto, quantomeno, compensare le spese di lite in considerazione della soccombenza parziale della ricorrente.”.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte: In via preliminare Sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto. Nel merito Accogliere il proposto appello per i motivi esposti
e, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Agraria: In via principale 1) Previo accertamento e declaratoria della natura simulata dei contratti di acquisto di frutti pendenti, sottoscritti in data 10.09.1998 (per l'annata agraria
1997/1998), 01.09.1999 (per l'annata agraria 1998/1999), 11.09.2000 (per l'annata agraria 1999/2000), 10.09.2001 (per l'annata agraria 2000/2001),
10.09.2002 (per l'annata agraria 2001/2002), 08.09.2005 (per l'annata agraria 2004/2005), 19.09.2006 (per l'annata agraria 2005/2006) con il precedente proprietario del fondo per cui è causa, TT. , e in data 14.12.2017 (per l'annata agraria 2016/2017), con l'attuale Persona_2 proprietaria del fondo, SI.ra , rigettare integralmente le domande di parte ricorrente poiché infondate, in fatto e in diritto, in ragione Controparte_1 della sussistenza fra le parti di un contratto di affitto di fondo rustico, dissimulato dai citati contratti di acquisto di frutti pendenti intercorsi con il
pagina 4 di 12 precedente proprietario del fondo TT. , anteriori a quello azionato ex adverso, nonché da quello del 14.12.2017 stipulato con la Persona_2
SI.ra , erede del TT. , ed in ragione dell'inesistenza e della mancanza di prova di alcuno dei danni dedotti dalla Controparte_1 Per_2 ricorrente, comprese le spese della CTP. b) In via riconvenzionale 2) Previo accertamento e declaratoria della natura simulata dei contratti di acquisto di frutti pendenti, sottoscritti in data 10.09.1998 (per l'annata agraria 1997/1998), 01.09.1999 (per l'annata agraria 1998/1999), 11.09.2000 (per l'annata agraria 1999/2000), 10.09.2001 (per l'annata agraria 2000/2001), 10.09.2002 (per l'annata agraria 2001/2002), 08.09.2005 (per l'annata agraria
2004/2005), 19.09.2006 (per l'annata agraria 2005/2006) con il precedente proprietario del fondo per cui è causa, TT. , e in data Persona_2
14.12.2017 (per l'annata agraria 2016/2017), con l'attuale proprietaria del fondo, SI.ra , accertare e dichiarare la sussistenza fra le Controparte_1 parti di un contratto di affitto di fondo rustico, valido ed efficace nonché opponibile alla ricorrente, a partire dal 10.09.1998 (data del primo contratto di acquisto simulato intercorso con il TT. ) con scadenza ai sensi dell'art. 1 L. 203/82 in data 14.12.2032 o per quella diversa data che Persona_2
l'On. Giudicante vorrà ravvisare. c) In via subordinata 3) Accertati gli effettivi pagamenti disposti dall'appellante per le annualità del 2017 di € 1600,00 e del 2022/23 di € 500,00, detrarre i suddetti importi dalla somma di € 6.440,00 a titolo di risarcimento, riconoscendo la somma residua di € 4340,00. d) In ogni caso 4) Condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.”.
Con decreto presidenziale del 2.12.2024, è stata fissata per la discussione (preliminarmente in relazione all'istanza di sospensiva formulata dall'appellante) l'udienza del 19.3.2025, onerando l'appellante di notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte entro il termine di cui all'art. 435, co.2, c.p.c.
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 è stato poi disposto che la detta udienza del 19.3.2025 si svolgesse mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 7.3.2025, l'appellata ( ), contestando Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello ex adverso proposto e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, rigettare, per i motivi innanzi esposti, l'avversa domanda con conferma della Sentenza appellata n.
1811/2024 del Tribunale di Avellino sez Agraria, o in subordine, per i motivi sopra esposti, nel caso l'on.le Corte di Appello di Napoli dovesse accertare l'esistenza di un contratto di affittanza agraria intercorso tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 [...] dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento della sig.ra e conseguentemente condannare Controparte_1 Parte_1 la sig.ra al rilascio del fondo in favore della ricorrente e al pagamento e/o risarcimento dei danni patrimoniali diretti e Parte_1 indiretti oltre al risarcimento per danni morali e di ctp così come quantificati dal Tribunale di Avellino sez. Agraria;
.- condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento del doppio grado di giudizio, spese, competenze ed onorari di causa.”. Parte_1
Con ordinanza del 19.2.2025 è stata rigetta l'istanza formulata dall'appellante volta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata, per la discussione, all'udienza del
18.6.2025.
Indi, con decreto del 21.5.2025, è stata fissata la trattazione “in presenza” per l'udienza del 18.6.2025.
E, a tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
****
Innanzitutto risultano infondati i primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente pagina 5 di 12 connessi.
Ed infatti il Tribunale di Avellino ha correttamente ritenuto che la resistente non avesse dimostrato in modo convincente la dedotta simulazione (relativa), ossia che i plurimi contratti di vendita dei frutti (nocciole) pendenti, versati in atti (prima con il precedente proprietario del fondo, , in data 10.09.1998, per l'annata Persona_2 agraria 1997/1998, in data 1.9.1999 per l'annata agraria 1998/1999, in data 11.9.2000 per l'annata agraria
1999/2000, in data 10.09.2001 per l'annata agraria 2000/2001, in data 10.9.2002 per l'annata agraria 2001/2002, in data 8.9.2005 per l'annata agraria 2004/2005, in data 19.09.2006 per l'annata agraria 2005/2006; e poi, da ultimo, con la ricorrente in data 14/12/2017), dissimulassero, in realtà, un contratto di affitto di fondo rustico sin dal
1998.
Invero, precisato che gli elementi costitutivi del contratto di affitto sono l'obbligo del concedente di far godere il fondo al conduttore che lo detiene nell'interesse proprio, facendone propri i frutti, con l'obbligo di pagare il canone pattuito e di provvedere alla normale e razionale coltivazione del fondo medesimo, alla sua conservazione e manutenzione con le attrezzature relative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11/12/2012, n. 22630), ad avviso della Corte il
Tribunale di Avellino ha giustamente negato la sussistenza dell'invocata (dalla resistente) simulazione relativa (dal
1998), in quanto la documentazione depositata dalla circa l'asserito pagamento, in costanza di Parte_1 disponibilità dei fondi per cui è causa, di diverse somme anche a titolo di “fitto” e/o “locazione” alla controparte, rivestiva non solo carattere meramente unilaterale (in considerazione delle causali tutte predisposte dalla stessa resistente), ma, soprattutto, non recava mai una data anteriore non solo al contratto in atti (contratto del 2017), ma addirittura allo stesso avvio del contenzioso per cui è causa (risalente, per quanto qui rileva, al 2018), nonostante la parte resistente avesse inteso “inferirne la rilevanza anche ai fini della risalenza del rapporto di fitto a decorrere dal lontano 1998”.
Ad integrazione della motivazione del primo giudice (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024,
n. 6533) si aggiungono, ad avviso della Corte, i seguenti ed ulteriori elementi che depongono per l'infondatezza della linea difensiva della resistente concernente la sussistenza, tra le parti, di un simulato contratto di affitto di fondi rustico:
a) la mancanza di prova (e di richiesta di prova) circa l'eventuale pattuizione sull'entità del canone di affitto e la variabilità degli importi che la aveva dedotto di avere corrisposto, nel corso di tale asserito unico Parte_1 rapporto contrattuale di durata, a titolo di corrispettivo per il godimento del fondo (€ 800,00 con vaglia postale del
03.07.21 da imputare alle annualità 2018-2019 e 2019-2020; € 500,00 per le annualità 2020-2021 e 2021-2022 con vaglia postale del 01.09.2023; € 1.250,00 per l'annualità 2015 ed € 1600,00 per le annualità 2016-2017 disposte rispettivamente con bonifico in data 17.07.2017 e 30.11.2017 da , ovvero dal Persona_3 commerciante di nocciole a cui avrebbe consegnato il raccolto annuale per conto del proprietario); pagina 6 di 12 b) la circostanza che, nonostante la notevole durata, secondo la prospettazione della resistente/appellante, dell'asserito rapporto contrattuale di affitto (dal 1998 sino ad epoca successiva all'annata 2016/2017, al quale si riferisce il contratto di vendita dei frutti invocato dalla controparte), la stessa non si fosse Parte_1 ragionevolmente cautelata, per dimostrare la simulazione e, quindi, per giustificare la sua permanenza nel fondo della controparte, con una semplice controdichiarazione;
c) la mancanza di continuità temporale dei contratti di vendita dei frutti (nocciole) pendenti, versati in atti (dal
1998 al 2006 e, poi, in data 14/12/2017) che, invece, si ribadisce, avrebbero dissimulato, in realtà, secondo la resistente/appellante, un unico rapporto di affitto di fondo rustico sin dal 1998.
A fonte, dunque, di tali elementi – e, soprattutto, si ribadisce, della mancanza di prova circa la pattuizione dell'entità del canone di affitto (e di modalità del relativo pagamento) e della non riferibilità della documentazione depositata dalla al periodo dal quale (dal 1998) sarebbe iniziato il rapporto di fitto (essendo successiva Parte_1 non solo al contratto in atti, del 2017, ma addirittura allo stesso avvio del giudizio) – correttamente il Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale articolata dalla resistente (e dalla stessa reiterata in questa sede), in quanto non avente ad oggetto tali profili ma essendo basata, essenzialmente, sulla persistente disponibilità del fondo medesimo da parte della resistente (non dirimente in proposito), senza specifici e concreti riferimenti alle ulteriori condizioni e/o elementi costitutivi (“canone e/o prezzo;
natura dei contraenti e/o dei fondi involti, ecc. ecc.”) del contratto asseritamente dissimulato.
Ciò sebbene, in generale, ai fini della prova della simulazione inter partes nelle controversie agrarie (e quindi soggette al rito del lavoro), sia in facoltà del giudice ammettere ogni mezzo di prova anche al di fuori dello specifico limite della prova testimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 05/12/2011, n. 26023).
Al riguardo va detto quanto segue.
Quanto ai tratti distintivi tra la vendita di frutti futuri (disciplinata dall'art. 1472 c.c.) e l'affitto di fondo rustico, mentre in quest'ultimo (che ha lo scopo di procurare all'affittuario, dietro pagamento di un corrispettivo, il godimento del fondo), la detenzione qualificata di questo è componente essenziale del contratto, preordinata a una duratura gestione produttiva (della quale l'affittuario, in quanto imprenditore, assume il rischio), nella vendita di frutti futuri la detenzione del bene fruttifero interviene come un fattore accessorio ed eventuale, quando sia pattuito che alla raccolta provvederà lo stesso compratore, ed è limitata al tempo necessario a separare i frutti e a trasportarli fuori del fondo (non si estende cioè, come nell'affitto, alla fruizione di ogni possibile utilità del fondo).
Nella vendita disciplinata dall'art. 1472 c.c., poi, è a carico del venditore, il quale supporta il rischio della mancata loro nascita per causa fortuita, l'attività di coltivazione, che viceversa nell'affitto grava sull'affittuario come oggetto di un vero e proprio obbligo l'attività di coltivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/07/1998, n. 6920).
Ciò premesso, la Corte rileva che nel contratto di vendita di nocciole (del 14.12.2007) invocato dalla pagina 7 di 12 (prodotto da quest'ultima in primo grado e ridepositato in appello in allegato alla propria comparsa, Controparte_1 unitamente agli altri atti e documenti del precedente grado di giudizio) era stato espressamente pattuito che la le avrebbe dovuto riconsegnare il fondo, per l'appunto, al termine della raccolta, posto che la Parte_1 proprietaria lo conduceva “a conto proprio”.
E, a fronte di ciò, anche ove la resistente/appellante avesse dimostrato (mediante la prova testimoniale articolata) una persistente ed ininterrotta disponibilità del fondo (anziché, come risultante dal contratto del
14.12.2007, limitata al tempo necessario a separare i frutti e a trasportarli fuori del fondo), soltanto tale profilo non sarebbe stato sufficiente a provare la sussistenza, tra le parti, dell'asserito (dissimulato) contratto di affitto, posto che, si ribadisce, la non aveva comunque fornito la prova dell'ulteriore elemento costitutivo Parte_1 rappresentato dalla pattuizione del relativo canone.
****
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame.
Il Tribunale di Avellino, infatti, ha correttamente reputato prive di pregio le eccezioni – sollevate dalla resistente- di improcedibilità delle domande formulate dalla ricorrente.
In particolare il giudice di prime cure ha, giustamente:
a) rilevato che tali domande fossero state precedute dal tentativo di mediazione normativamente previsto
(richiamando: a) la raccomandata del 16/06/2023 di invito al tentativo di conciliazione ex artt. 46 l. n.203/1982 e 11
d.lgs. n.150/2011; la convocazione del 20.7.2023 della Giunta regionale delle politiche agricole;
c) il verbale del
4/9/2023 di mediazione negativa;
documentazione tutta riprodotta dall'appellata in questo grado;
cfr. all. nn. 17, 18
e 19);
b) ritenuto che non venisse in rilievo l'invocato art. 5, co. 3, della legge n. 203/82 (secondo cui “Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.”), presupponendo, tale disposizione, la sussistenza tra le parti di un contratto di affitto (rimasta indimostrata, invece, nel caso di specie).
Al riguardo va detto, invero, che in tema di contratti agrari, se l'attore agisce sostenendo l'inesistenza – come nel caso di specie - di un rapporto agrario, egli non è tenuto a contestare previamente (ai sensi della detta norma)
l'inadempimento (anche nell'ipotesi in cui sia poi accertata l'esistenza di un contratto agrario), posto che nella sua ottica il contratto non esiste e il convenuto è solo un occupante abusivo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 29/12/2023,
n. 36523).
****
Risulta infondato anche il quarto motivo. pagina 8 di 12 Il Tribunale, infatti, nel riconoscere il risarcimento del danno alla per la mancata disponibilità del Controparte_1 fondo dopo la cessazione del contratto di vendita delle nocciole del 14.12.2017 (riferito all'annata agraria 2016-
2017), ha espressamente espunto (cfr. pag. 15 della sentenza) “quello concernente l'annata 2016/2017, espressamente escluso dalla domanda proposta”.
Come si legge nella sentenza, infatti, l'importo di euro 904,00 non è stato riferito dal Tribunale (contrariamente a quanto sostenuto dalla ) all'annualità del 2017 (da detrarre, secondo la stessa appellante, all'importo Parte_1 liquidato a titolo risarcitorio), bensì a quella successiva, ossia al 2018.
Quanto, poi, all'ulteriore somma di € 500,00 che, secondo l'appellante, avrebbe pagato per l'annualità 2022-
2023, e che sarebbe stata regolarmente percepita dall'appellata con vaglia postale del 24.05.2024 (con la conseguenza che anche tale importo si sarebbe dovuto detrarre da quello calcolato dal primo giudice), la ha, invece, dimostrato di avere tentato, in data 24.1.2025, di incassarlo ma con esito negativo, Controparte_1 producendo il relativo estratto conto dell'Istituto di Credito (non soggetto al divieto dei nova in appello, in quanto formatosi successivamente alle preclusioni istruttorie in primo grado).
Il che comporta l'infondatezza anche di tale ulteriore doglianza.
Così come è infondato quanto lamentato dall'appellante secondo cui il Tribunale di Avellino avrebbe erroneamente accolto la domanda risarcitoria della parte ricorrente, sostenendo che fosse irragionevole, eccessiva, non provata e restata priva di riscontri, essedo stata affidata ad una perizia di parte priva di quel necessario connotato di terzietà ed estraneità agli interessi delle parti in causa.
Ed infatti il Tribunale di Avellino, nel quantificare i danni patiti dalla per la mancata disponibilità del Controparte_1 proprio fondo, non ha tenuto conto solo della perizia giurata prodotta dalla stessa parte ricorrente (perizia che, peraltro, può essere anche posta a fondamento della decisione – ove sia ritenuta convincente dal giudicante con adeguata motivazione- attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/09/2023, n. 25593), ma anche, dandone atto (cfr. pag. 13 di tale motivazione), delle cognizioni tecniche degli esperti quali componenti della sezione agraria richiamando, sul punto, quanto affermato dalla Suprema Corte circa l'utilizzabilità di tali cognizioni senza necessità di disporre specifici mezzi istruttori, né consulenze tecniche (cfr. Cass. civ., 24/01/1981, n. 562; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
24/02/2015, n. 3609; Sez. III, 11/05/1992, n. 5573; Sez. III, 05/02/1988, n. 1215; Sez. III, 16/01/1987, n. 320).
E, a fronte di tali valutazioni tecniche circa la stima dei danni patiti dalla ricorrente, l'appellante non ha fornito alcun elemento di segno contrario, non allegando neppure (neanche in appello, pur essendo ciò ammissibile;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, 28/06/2024, n. 17851; Sez. II, 19/01/2022, n. 1614; Sez. II, Ord., 24/08/2017, n. 20347) una consulenza di un tecnico da lei eventualmente nominato.
****
Risulta privo di fondamento anche il quinto motivo di gravame. pagina 9 di 12 Ed invero il Tribunale di Avellino, nel riconoscere il rimborso, in favore della ricorrente vittoriosa, anche delle spese della consulenza di parte (o, meglio, della perizia giurata stragiudiziale), nella misura di € 1.332,00, sulla base della fattura in atti (cfr., sul punto, Cass. civ., 12/12/1985, n. 6283), ha correttamente applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Precisato, invero, che l'appellante non ha criticato la decisione del Tribunale di Avellino, sul punto, in relazione all'eventuale eccessività di tale importo, bensì sostenendo che il relativo rimborso non fosse dovuto in mancanza di prova dell'effettivo pagamento (ritenendo che la fattura non fosse sufficiente, al riguardo), va detto che, contrariamente a tale assunto, ad avviso della Corte non era necessaria la dimostrazione dell'effettiva corresponsione, da parte della ricorrente, del corrispettivo in favore del proprio consulente, posto che, secondo una condivisibile impostazione della giurisprudenza di legittimità:
a) poiché la perizia stragiudiziale, o consulenza tecnica di parte, conserva la natura di atto di difesa, le spese sostenute per essa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., Sez. II, 02/08/2016, n. 16079; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
15/10/2024, n. 26729);
b) e, fra le spese processuali (nelle quali sono comprese anche quelle relative alla consulenza tecnica di parte) che la parte soccombente è tenuta a rimborsare, rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 11/02/2022, n. 4509; Sez. VI - 2,
Ord., 20/11/2019, n. 30289).
****
Anche il sesto (e ultimo) motivo di gravame è infondato.
Ed infatti il giudice di prime cure, nel liquidare le spese processuali spettanti alla ricorrente vittoriosa, ha applicato correttamente lo scaglione (sino ad € 26.000,00) di riferimento (di cui al DM n.55/2014), tenuto conto del valore della causa (pari, in base al criterio del decisum, al detto importo riconosciuto, a titolo risarcitorio, alla ricorrente, in virtù del parziale accoglimento della domanda dalla stessa proposta), in considerazione “della natura
e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.”.
La Corte non ravvisa, pertanto, la lamentata eccessività degli importi liquidati dal Tribunale di Avellino, essendosi il giudice di prime cure attenuto ai parametri economici stabiliti dal detto decreto ministeriale senza necessità, peraltro, di motivare adeguatamente, sul punto, non essendovi stato alcun discostamento apprezzabile dai parametri medi (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/03/2025, n. 6328; Sez. V, Ord., 06/09/2024, n. 24051).
pagina 10 di 12 E, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha anche tenuto conto della “soccombenza parziale” della ricorrente, compensando (nella misura di 1/4) le spese di lite alla stessa spettanti, in considerazione dell'esito complessivo della lite (essendo state accolte le domande della sia pure con una riduzione, nel Controparte_1 quantum, di quella risarcitoria), posto che, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione può essere sia
“totale” che “parziale”.
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della Parte_1 stessa al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore (euro 6.440,00) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord.,
30/11/2022, n. 35195).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, laddove il contributo unificato sia effettivamente dovuto in base alla tipologìa di controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - Sezione Specializzata Agraria - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5101/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1811/2024 emessa dal Tribunale Parte_1 di Avellino, Sezione Specializzata Agraria, pubblicata il 23.10.2024, notificata il 28.10.2024.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , dei Parte_1 Controparte_1 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre pagina 11 di 12 rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 12 di 12