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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9557 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21402/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e in persona del dott.
Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21402.24 R.G.A.C.
TRA
Codice Fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/06/1964, ivi residente a[...];
elett.te dom.to, ai fini del presente procedimento, in Napoli alla Via dei
Mille, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Corrado Diaco - C.F.
[...]
, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al C.F._2
presente atto. Il suindicato procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazio-
ni al numero di fax: 081.19567342, o all'indirizzo pec:
[...]
indicato nel pubblici registri Email_1
Opponente
E
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_1
Alfieri n. 1, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato (numero iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F: – R.E.A. n. P.IVA_1
TV-430136, d'ora in avanti per brevità anche solamente “ ), e per essa, CP_1
1
nella sua qualità mandataria, (“ ”), con Controparte_2 CP_3
sede in Milano Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000,00 interamente versato (numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza 1 Brianza-
Lodi e C.F: – R.E.A. n. MI-1608374), in forza di procura speciale P.IVA_2
n. 31871/13785 rep./racc. Notaio di Milano in data Persona_1
05.08.2021 (registrata il giorno 05.08.2021 al n. 73431 Serie 1T) (doc. 1 fascico-
lo monitorio sub. doc. B), in persona del procuratore speciale Dott.ssa
[...]
nata a [...] il [...], C.F. , giusta CP_4 C.F._3
procura n. 142719/36506 rep./racc. Notaio del 25.05.2020 Persona_2
(registrata in data 27.05.2020 al n. 35001 Serie 1T) (doc. 2 fascicolo monitorio sub. doc. B), rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Consi- Controparte_5
gliere della rappresentata e difesa dall'Avv. Gio- Controparte_2
vanni Muzi, C.F. del Foro di Roma – il quale dichiara C.F._4
di voler ricevere le notificazioni, comunicazioni e/o gli avvisi di cancelleria all'indirizzo pec e/o all'indirizzo fax Email_2
06/8547589 – ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo procu-
ratore sito in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42 nonché all'indirizzo di pec sopra indicato, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato agli atti del procedimento monitorio R.G. n. 15387/2024 Tribunale di
Napoli, notificato in uno al pedissequo decreto ingiuntivo n. 3964/2024 successi-
vamente opposto nel presente giudizio in data 22.07.2024;
Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di udienza del 14.10.2025 in atti.
2
Nell'interesse del Signor per delega dell'Avvocato Corrado Dia- Pt_1
co, è presente l'Avvocato Maria Gatto, la quale si riporta a tutte le eccezioni, al-
legazioni, argomentazioni ed istanze formulate in atti, di cui chiede l'integrale ac-
coglimento, reietta ogni avversa controdeduzione e richiesta, allegazione docu-
mentale tardiva o non conforme, ovvero priva di marcatura temporale. Chiede
che il Giudice dichiari, in via principale, accertata, la prescrizione del credito azionato in fase monitoria nei confronti del perenti i termini alla data del Pt_1
3/5 gennaio 2021. Gradatamente, ove il Giudice non ritenga ascrivibile il rappor-
to contrattuale contestato alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, per-
ché ascrivibile alla fattispecie della fideiussione, dichiari accertata - ex ante - la nullità per vessatorietà della clausola che deroga alla disciplina dell'art. 1957
c.c., ai sensi della normativa consumeristica, accertando e dichiarando la deca-
denza di parte opposta, ex art. 1957 c.c., avendo essa azionato giudizialmente le proprie pretese nei confronti del debitore principale solo dopo la perenzione del termine di sei mesi, ovvero molti anni dopo la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, risalente al 3/5 gennaio 2011, perciò, chiede dichiararsi estinta l'azione di recupero in via monitoria, essendo peraltro maturata la prescri-
zione ordinaria del credito, acclarata la colpevole e scarsa diligenza - ultradecen-
nale - che parte creditrice ha manifestato nelle attività di recupero del credito nei confronti della Nè può dirsi fornita agli atti la prova del CP_6 Controparte_7
contrario. In ogni caso, si insiste per la dichiarazione di nullità delle clausole con-
trattuali contestate in atti, contrarie alla disciplina consumeristica, nonché per contrarietà alla normativa antitrust e ai principi di correttezza e buona fede, pre-
contrattuale e contrattuale.
Pertanto, si chiede respingersi la domanda di concessione di provvisoria
3
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile. Si conclude affinché il Giudice adito, disattesa ogni contraria e di-
versa eccezione, deduzione ed istanza, Voglia accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiun-
tivo n. 3964/2024, pubblicato in data 16 luglio 2024, Proc. Civ. R.G. n°
15387/2024, poi rettificato il 22 luglio 2024, ovvero dichiararlo inefficace nei confronti dell'odierno opponente. Con salvezza di spese e compensi di giudizio,
come da nota spese versata in atti con richiesta di attribuzione al difensore che ne ha fatto anticipo.
E' presente, per la in sostituzione dell'Avv. Muzi, l'Avv. Ales- CP_8
AN TI, che si riporta al contenuto degli atti precedenti precisando che:
- l'opposta ha dedotto di aver interrotto il decorso della prescrizione del credito azionato, anche in virtù dell'intervento spiegato ex art. 499 da Banca Po-
polare di Ancona il 9 aprile 2015 nella procedura esecutiva R.E. n. 2/2010 Tribu-
nale di Avellino nella quale è poi intervenuta ex art. 111 c.p.c. e
contro
- CP_1
parte non ha mai contestato tale circostanza;
- l'opposta ha anche fornito una copia informatica dell'atto di intervento succitato, estratta dal fascicolo dell'esecuzione, munita di firma digitale, estraen-
dola dal fascicolo telematico;
- controparte non ha mai contestato i fatti di cui ai punti precedenti, così
come non vi sono doglianze, contestazioni o critiche riguardo la bontà della do-
cumentazione prodotta.
L'avvenuto intervento della dante causa di nella procedura esecuti- CP_1
va 2/2010 , quindi, deve ritenersi una circostanza provata ai sensi Parte_2
dell'art. 115 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che
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"le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie,
comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice, non condizionato dalla loro provenienza, e trovano applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probato-
rie" (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32846 del 16 dicembre 2024).
Si sottolinea inoltre che il documento n. 08 contenente l'atto di riconosci-
mento di debito della società dell'8.10.2012 contiene anche un suc- CP_6
cessivo atto di riconoscimento di debito a firma del medesimo soggetto – che frattanto aveva cambiato la denominazione sociale in – del Controparte_7
2.07.2021 che non è mai stato contestato;
sicché il periodo di prescrizione, a pre-
scindere dai rilievi sulla prova dell'effettiva data di deposito dell'intervento ex art. 499, dovrebbe dirsi comunque coperto dai due atti di riconoscimento di debi-
to (8.10.2012 – 2.07.2021) tenuto conto dei successivi atti interruttivi posti in es-
sere da CP_1
Per le tali ragioni si insiste per il rigetto dell'opposizione.
Si da atto che è stato depositato in il doc. n. 03 munito di attestazione di conformità, l'estratto della schermata PCT da cui si desume la data del deposito e copia della visura camerale di Controparte_7
Si chiede breve termine per note.
L'Avvocato Gatto impugna e contesta le avverse argomentazioni eviden-
ziando che l'eccezione di avvenuta interruzione della prescrizione costituisce ec-
cezione in senso stretto, a differenza dell'eccezione di prescrizione. In quanto evento impeditivo, può essere rilevata e valutata dal Giudice secondo il suo pru-
dente apprezzamento, ma richiede pur sempre la prova rigorosa e rituale dell'ido-
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neità interruttiva, a fortiori, eventuali non contestazioni non soggiacciono all'art. 115 cpc, in quanto non sananti la carenza di prova.
Il debitore opponente ha sempre eccepito la prescrizione e la carenza di prova fondante la propria pretesa. Vi è di più. Gli atti presuntivamente interruttivi sopra richiamati non appaiono idonei a provare l'allegato effetto interruttivo in quanto pur recanti firma digitale risultano privi di marcatura temporale, di atte-
stazione di avvenuto deposito telematico in data certa anteriore alla maturazione della prescrizione. Pertanto, ove il Giudice ritenga non applicabile la disciplina ex art. 1957, per cui il creditore sarebbe decaduto sei mesi dopo la decadenza dal beneficio del termine, avvenuta il 3/5 gennaio 2011, si insiste per la declaratoria di avvenuta prescrizione decennale, a far data dal 3/5 gennaio 2021. Ci si rimette alle valutazioni del Giudice procedente.
L'avv. TI precisa che le odierne contestazioni dell'opponente devono ri-
tenersi tardive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3964/2024 pubblicato dal Tribunale
di Napoli in data 16 luglio 2024, come modificato il 22 luglio 2024, notificato all'opponente a mezzo Raccomandata A.R. in data 1° agosto 2024.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
-dichiarare l' incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Ancona,
per violazione della clausola compromissoria -revocare il decreto ingiuntivo n.
3964/2024 pubblicato in data 16 luglio 2024, nel procedimento recante R.G. n°
15387/2024, poi rettificato il 22 luglio 2024;
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-salve le spese e i compensi di procedura, con attribuzione allo scrivente procuratore per averne fatto anticipo.
Allegava in fatto e diritto quanto segue:
La Società – Codice Fiscale e numero iscrit- CP_6 P.IVA_3
ta alla Camera di Commercio presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Avel-
lino in data 03.06.2004, REA n. 154344, avente ad oggetto la gestione immobi-
liare, l'acquisto, la locazione, l'affitto e la vendita di immobili, veniva costituita con atto del 24.05.2004, tra i signori: , ; ; Controparte_9 Controparte_10 Parte_1 CP_11
. Il Consiglio di Amministrazione era composto da nr. 3 componenti, tra cui:
[...]
a) quale Presidente del CdA nominato il 24.05.2004; b) Controparte_9
quale Amministratore Delegato, nominato il 24.05.2004; Controparte_12
c) (nato a [...] il CP_13
14.05.1964, Codice Fiscale: quale Consigliere. C.F._5
Tutti sarebbero durati in carica per 3 anni quali consiglieri, mentre il , CP_10
quale A.D., ovvero, effettivo amministratore con autonomia di poteri gestionali-
esecutivi, sarebbe rimasto in carica fino a provvedimento di revoca.
La (P. IVA , in persona del l.r.p.t., in data CP_6 P.IVA_3
11.11.2004, stipulava con la “contratto di mu- Controparte_14
tuo fondiario”, giusto atto per Notar Dottor in Nusco, Rep. N. Persona_3
32.850, Racc. n. 10.844, spedito in forma esecutiva il 15.11.2004, per la somma di €uro 970.000,00 (novecentosettantamila/00), da restituire in numero di 30 ratei mensili posticipati, come da allegato contratto di mutuo.
In data 11.11. 2004, presso la Sportello 978 Controparte_14
Napoli 8, i Signori , , , e Corrado, si CP_10 CP_9 Pt_1 CP_11 CP_15
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costituivano ID sino alla concorrenza di € 1.261.000,00 (unmilionedue-
centosessantunomila/00) della con sede in al Corso Vittorio CP_6 Pt_2
EM n. 58.
A garanzia del capitale ottenuto a mutuo, inoltre, il 16.11.2004, presso l'Agenzia del Territorio di Avellino – Servizio di Pubblicità Immobiliare, veniva iscritta “ipoteca volontaria” gravante sull'immobile sito in Monteforte Irpino
(AV), al Corso Vittorio EM, identificato in Catasto fabbricati al Foglio 18,
Particella 5, per la somma di complessivi €uro 1.455.000,00 (unmilionequattro-
centocinquantacinque/00).
Diversamente da quanto indicato da controparte al primo capoverso di pa-
gina 2 del ricorso monitorio, ben prima del rinnovo dell'impegno fideiussorio,
ovvero, in data 27.12.2005, per atto del Notaio repertorio 35.325 racc. Per_3
12.019, il sig. , cedeva la propria quota di partecipazione alla Parte_1 CP_6
ai sigg.ri per il 10%, al sig. per il 5%
[...] Controparte_10 Controparte_9
ed al sig. , per la quota 10%. Controparte_16
Nella comunicazione di recesso fideiussorio che il Signor inoltrava Pt_1
in data 27.12.2005 all'Istituto di credito, in cui vi è Controparte_14
indicazione dell'accollo della quota dei soci cessionari, era palesato inequivoca-
bilmente l'intento dell'odierno opponente di porre fine al rapporto con la e CP_6
con la on CP_14
tale atto il è definitivamente uscito dalle vicende che hanno poi ri- Pt_1
guardato la . In conseguenza di detta cessione, la CP_6 Controparte_17
[... ha provveduto a tenere in piedi detta garanzia per questioni burocratiche solo sino ad ottobre 2006. Dopo tale data non è più presente presso la centrale rischi alcun impegno fidejussorio dell'odierno opponente in favore della Parte_3
[...
[...] [...]
[.
di Ancona, nell'interesse della , a dimostrazione dell'accettazione CP_6
del comunicato recesso da parte dell'Istituto di credito, che ha provveduto, come d'obbligo, a comunicare in Centrale Rischi il venir meno di detta garanzia.
Infatti, sosteneva l'opponente, dalla fideiussione sottoscritta in data
18.10.2006 risulta un rinnovato impegno fidejussorio pro quota esclusivamente da parte dei cessionari della quota del Dr. secondo il nuovo assetto socie- Pt_1
tario così modificato: , titolare di quota al 35%; Controparte_12 CP_9
, titolare di una quota del 30%; , titolare di una quota del
[...] CP_13
15%; , titolare di una quota del 15%; Controparte_16 CP_18
le, titolare di quota al 5%, dovendo ritenere l'estraneità del a tutte le vi- Pt_1
cende societarie succedutesi.
In ogni caso, a far data dal 15.06.2011, allorché il trasferiva la pro- Pt_1
pria residenza in Napoli, alla Via Ugo Ricco nr. 1, come da certificato di residen-
za storico allegato, alcuna missiva e/o formale costituzione in mora risulta mai allo stesso destinata, da alcuna delle cessionarie del credito succedutesi negli ul-
timi anni, pertanto, non può che concludersi per la perenzione dei termini di de-
cadenza e di prescrizione in capo alla creditrice, ai fini del legittimo recupero del credito azionato e qui opposto, avverso l'odierno opponente.
Queste le circostanze in fatto, in diritto eccepiva:
a) incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribuna-
le di Ancona, ritenuto quale foro esclusivo asseritamente scelto dalle parti;
b) intervenuta prescrizione del credito della deducente;
c) nullità totale e parziale delle fideiussioni in ragione della asserita vessa-
torietà delle clausole riconducibili al modello ABI con conseguente intervenuta decadenza del diritto di azione della ricorrente ex art. 1957 c.c.
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d) estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. e per asserita violazione dell'art. 1955 c.c.;
e) mancanza di prova del credito azionato;
f) nullità degli interessi pattuiti nel mutuo perché determinati mediante ri-
ferimento all'Euribor;
g) intervenuto recesso dal rapporto di garanzia per effetto della cessione di quote della società garantita;
Si costituiva parte opposta, la quale, nel chiedere la conferma del decreto opposto, contestava in fatto e diritto ogni avversa deduzione ed eccezione.
Sull'eccezione d'incompetenza.
Sostiene parte attrice che parte opposta ha agito in danno dell'ingiunto in qualità di garante della giusti negozi sottoscritti in data 11 Parte_4
novembre 2004 ed in data 18 ottobre 2006. L'articolo 16 di tali negozi prevede espressamente che per qualunque controversia è competente il Foro di Ancona.
Poiché tale clausola risulta espressamente approvata ai sensi dell'articolo
1341 c.c. e poiché, sostiene parte opponente la previsione di un Foro esclusivo ai sensi dell'articolo 28 radica la competenza a conoscere tutte le controversie in-
sorte ne consegue che unico giudice naturale a conoscere la presente controversia
è il Tribunale di Ancona e non quello Partenopeo.
L'eccezione è stata rinunziata in sede dei memorie integrative, ma risulta-
va comunque infondata.
La clausola invocata, così dispone “per qualunque controversia è compe-
tente il foro di Ancona”.
Al fine di attribuire natura esclusiva al fono prescelto occorre che sia iden-
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tificato in modo univoco con espressioni chiare e precise. Nulla in tal senso risul-
ta.
Ciò consente di rendere operativi i fori alternativi – comunque non speci-
ficamente contestati e quindi con irrilevanza di ogni contestazione sulla compe-
tenza - quali ad esempio il luogo di stipulazione del contratto di garanzia, quale
Napoli.
La qualifica di consumatore. Insussistenza.
Occorre stabilire, sulla base delle risultanze probatorie acquisite caso per caso, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata.
Ciò perchè l'accessorietà non governa lo status soggettivo del fideiussore.
E' dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, che si deve fare rife-
rimento, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività pro-
fessionale.
Quindi, ai fini della identificazione di un fideiussore nell'ambito della ca-
tegoria del consumatore occorre la valutazione di cui al principio generale art. 3
cod. consumo, comma 1, lett. a), ovvero, dev'essere considerato il fideiussore persona fisica consumatore, se, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità che estranee ad attività professionale e senza alcun collegamento di natura funziona-
le con il debitore principale. Invero, potrebbe anche svolgere attività professiona-
le in genere, ma la stipulazione della garanzia non deve essere inerente allo svolgimento di tale attività (Ordinanza 16 gennaio 2020, n.742, Cass., 31 dicem-
11
bre 2018, n. 32225, Cass., 12 gennaio 2005, n. 449 Corte di Giustizia, con le pro-
nunce 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15
che offrono l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, pa-
ragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13) Nello stesso senso, pronuncia n.
5868 del 27.02.2023, Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Solitamente, la giurisprudenza di merito tende a valorizzare taluni elemen-
ti in fatto al fine di escludere la natura di consumatore in capo al fideiussore:
-rappresentante legale;
-amministratore o membro del consiglio di amministrazione;
-partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita;
-partecipazione non trascurabile nella società che partecipa come capo-
gruppo nel gruppo d'imprese di cui fa parte la società garantita.
Ritiene il Tribunale che la partecipazione del 25% al capitale sociale, co-
me risultante in modo documentale in atti, partecipazione dell'opponente (al tempo della stipulazione della garanzia fideiussoria) quale garante della debitrice principale sia pure in assenza di svolgimento di cariche con- Parte_4
cernenti l'amministrazione o la rappresentanza, escluda la configurabilità della qualifica di consumatore in capo al garante atteso che, un interesse effettivo all'andamento dell'attività sociale, anche agevolata dalla garanzia rilasciata per ottenere un finanziamento, sussista e quindi sia ravvisabile un collegamento fun-
zionale con il debitore principale.
Esclusa l'applicabilità della disciplina in tema di consumatore, si procede-
rà ad esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente.
Premesso che in atti sussiste oltre al contratto di mutuo da cui scaturisce il credito azionato, anche il contratto di fideiussione dell'11.11.2004 e che il quan-
12
tum richiesto non è oggetto di specifica contestazione, occorre esaminare la con-
testazione dell'opponente in ordine alla sussistenza o meno dell'obbligazione di garanzia.
La cessione delle quote societarie e gli effetti conseguenti.
Risulta documentale che in data 27.12.2005, per atto del Notaio Per_3
, cedeva la propria quota di partecipazione alla ai sigg.ri Parte_1 CP_6
per il 10%, al sig. per il 5% ed al sig. Controparte_10 Controparte_9 [...]
, per la quota 10%. Controparte_19
Sostiene l'opponente che i cessionari acquirenti, avrebbero assunto l'accollo delle obbligazioni scaturenti dal contratto di fideiussione intercorso tra il e la banca opposta in data 11.11.2004. Pt_1
A sostegno di tale affermazione, richiama una missiva con data
27.12.2005, da lui indirizzata alla banca con cui comunica il recesso unilaterale dall'impegno fideiussorio da lui assunto verso la banca in ordine al mutuo di cui
è causa. La missiva prosegue con l'indicazione dell'assunzione di accollo di tale impegno di garanzia da parte dei tre soggetti cessionari.
Orbene anche a voler ritenere l'intervenuto accollo degli obblighi di ga-
ranzia assunti dal anche da parte dei tre cessionari, collegando le due pa- Pt_1
gine della missiva tra loro, con medesima data, la semplice rinunzia alla garanzia da parte del garante, unitamente all'assunzione dell'accollo da parte dei cessiona-
ri, non implica l'effetto liberatorio del garante, sino a quando non interviene l'accettazione univoca da parte della banca.
Ciò in quanto la fideiussione è un contratto con reciproci diritti ed obbli-
ghi assunti dalle parti, con il peso economico indubbiamente a carico della sola
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parte garante.
La natura della garanzia.
Ritiene il Tribunale di potere considerare l'opponente quale mero fideius-
sore, in assenza dell'elisione dell'accessorietà del rapporto di garanzia rispetto il rapporto principale. Ciò perché è necessaria la compresenza di due elementi quali la clausola “pagamento a prima richiesta” e la clausola che esclude la proponibi-
lità delle eccezioni (tra le moltissime Corte di Cassazione, con ordinanza n. 660
del 10 gennaio 2025).
Il contratto non presenta entrambe le due clausole per cui l'opponente è un fideiussore.
L'eccezione di prescrizione.
Risulta documentale che il credito azionato in via monitoria nei confronti del Sig. quale fideiussore unitamente ad altri garanti, per il finan- Parte_1
ziamento è sorto dal contratto in atti di mutuo fondiario stipulato per atto pubbli-
co in data 11.11.2004, tra e la Controparte_14 CP_6
Tale credito veniva assistito da una serie di garanzie reali e personali, ed in particolare per quanto riguarda il presente giudizio, la fideiussione specifica
Part dell'11.11.2004 rilasciata dai sig.ri , , Controparte_9 Controparte_12
rulli , e sino a concorrenza di € Pt_1 CP_13 Parte_6
1.261.000,00.
La società mutuataria (oggi si rendeva inadem- CP_6 Controparte_7
piente al contratto omettendo di versare alle scadenze convenute le rate pattuite,
pertanto, la in data 5.01.2011, comunicava Controparte_14
14
tramite effettiva ricezione alla debitrice principale e ai singoli garanti, tra cui fi-
gura l'opponente, la revoca degli affidamenti invitando all'immediato pagamento di quanto dovuto.
La prescrizione deve quindi ritenersi perenta in data 5.1.2021.
Sostiene parte opposta, subentrata quale cessionaria al credito azionato,
che, l'allora creditrice originaria, provvide in data Controparte_14
9.04.2015 a spiegare intervento nella procedura esecutiva R.E. n. 2/2010 presso il tribunale di Avellino, ad istanza della su uno degli Parte_7
immobili ipotecati ed oggetto della garanzia del mutuo della (l'immobile CP_14
identificato al NCEU al foglio 18, part. 832, sub. 11 che peraltro era stato acqui-
stato proprio da uno dei garanti Sig. con accollo non liberatorio della CP_10
corrispondente quota residua del mutuo, la quota n. 8), nella quale è poi interve-
nuta ex art. 111 c.p.c. ed è ancora in corso di svolgimento, con ogni con- CP_1
seguenza del caso per quel che riguarda la durata dell'effetto interruttivo ai sensi dell'art. 2945 II comma c.c.
Sostiene di contro parte opponente che il primo atto interruttivo sia tardi-
vo, dovendosi rinvenire nel deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data
25.7.24.
Orbene, in atti manca un atto processuale dal quale possa desumersi la da-
ta certa dell'intervento presso l'ufficio giudiziario indicato.
Sul punto, il g.i. con ordinanza dell'8.7.25, invitava al contraddittorio le parti – senza alcuna rimessione in termini – sul valore asseritamente interruttivo di un atto processuale formato telematicamente e depositato dall'opposta.
Con la medesima ordinanza (ritenendo matura per la decisione la causa)
rinviava per la discussione orale all'udienza del 7.10.25, poi postergata al
15
14.10.25.
Dalle difese di parte opposta si legge che l'atto processuale da cui poteva desumersi l'effettuato intervento nella procedura esecutiva, doveva ritenersi fir-
mato digitalmente, potendosi quindi ritenere di data certa.
Nel concordare con la parte opposta circa la natura di atto processuale sot-
toscritto digitalmente dal legale della parte interventrice, risulta tuttavia non pro-
vata la data della costituzione in giudizio al fine dell'intervento.
L'atto di intervento, che reca come intestazione “Tribunale di Avellino
ISTANZA PER INTERVENTO NELLA ESECUZIONE IMMOBILIARE EX
ART. 566 c.p.c. recante numero di R.G.E. n. 2 / 10” reca la data del 9.4.15 come redatta in calce all'atto dal legale medesimo, ma non vi è alcuna certezza di tale data.
Del tutto irrilevanti perchè tardivi i documenti depositati dall'opposta in data 15.10.25, volti tra l'altro a comprovare la data del deposito dell'atto d'intervento nella procedura esecutiva su indicata.
Risulta quindi fondata l'eccezione di prescrizione, con assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- Accoglie l'opposizione, dichiara prescritto il credito azionato e re-
voca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore
16
del legale di parte opponente anticipatario, che si liquidano in euro 10.000,00 ol-
tre iva cassa e spese generali ed euro 410,00 per spese vive.
- Napoli, 22.10.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e in persona del dott.
Ragozini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21402.24 R.G.A.C.
TRA
Codice Fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/06/1964, ivi residente a[...];
elett.te dom.to, ai fini del presente procedimento, in Napoli alla Via dei
Mille, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Corrado Diaco - C.F.
[...]
, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al C.F._2
presente atto. Il suindicato procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazio-
ni al numero di fax: 081.19567342, o all'indirizzo pec:
[...]
indicato nel pubblici registri Email_1
Opponente
E
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Controparte_1
Alfieri n. 1, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato (numero iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F: – R.E.A. n. P.IVA_1
TV-430136, d'ora in avanti per brevità anche solamente “ ), e per essa, CP_1
1
nella sua qualità mandataria, (“ ”), con Controparte_2 CP_3
sede in Milano Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000,00 interamente versato (numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza 1 Brianza-
Lodi e C.F: – R.E.A. n. MI-1608374), in forza di procura speciale P.IVA_2
n. 31871/13785 rep./racc. Notaio di Milano in data Persona_1
05.08.2021 (registrata il giorno 05.08.2021 al n. 73431 Serie 1T) (doc. 1 fascico-
lo monitorio sub. doc. B), in persona del procuratore speciale Dott.ssa
[...]
nata a [...] il [...], C.F. , giusta CP_4 C.F._3
procura n. 142719/36506 rep./racc. Notaio del 25.05.2020 Persona_2
(registrata in data 27.05.2020 al n. 35001 Serie 1T) (doc. 2 fascicolo monitorio sub. doc. B), rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Consi- Controparte_5
gliere della rappresentata e difesa dall'Avv. Gio- Controparte_2
vanni Muzi, C.F. del Foro di Roma – il quale dichiara C.F._4
di voler ricevere le notificazioni, comunicazioni e/o gli avvisi di cancelleria all'indirizzo pec e/o all'indirizzo fax Email_2
06/8547589 – ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo procu-
ratore sito in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42 nonché all'indirizzo di pec sopra indicato, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato agli atti del procedimento monitorio R.G. n. 15387/2024 Tribunale di
Napoli, notificato in uno al pedissequo decreto ingiuntivo n. 3964/2024 successi-
vamente opposto nel presente giudizio in data 22.07.2024;
Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di udienza del 14.10.2025 in atti.
2
Nell'interesse del Signor per delega dell'Avvocato Corrado Dia- Pt_1
co, è presente l'Avvocato Maria Gatto, la quale si riporta a tutte le eccezioni, al-
legazioni, argomentazioni ed istanze formulate in atti, di cui chiede l'integrale ac-
coglimento, reietta ogni avversa controdeduzione e richiesta, allegazione docu-
mentale tardiva o non conforme, ovvero priva di marcatura temporale. Chiede
che il Giudice dichiari, in via principale, accertata, la prescrizione del credito azionato in fase monitoria nei confronti del perenti i termini alla data del Pt_1
3/5 gennaio 2021. Gradatamente, ove il Giudice non ritenga ascrivibile il rappor-
to contrattuale contestato alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, per-
ché ascrivibile alla fattispecie della fideiussione, dichiari accertata - ex ante - la nullità per vessatorietà della clausola che deroga alla disciplina dell'art. 1957
c.c., ai sensi della normativa consumeristica, accertando e dichiarando la deca-
denza di parte opposta, ex art. 1957 c.c., avendo essa azionato giudizialmente le proprie pretese nei confronti del debitore principale solo dopo la perenzione del termine di sei mesi, ovvero molti anni dopo la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, risalente al 3/5 gennaio 2011, perciò, chiede dichiararsi estinta l'azione di recupero in via monitoria, essendo peraltro maturata la prescri-
zione ordinaria del credito, acclarata la colpevole e scarsa diligenza - ultradecen-
nale - che parte creditrice ha manifestato nelle attività di recupero del credito nei confronti della Nè può dirsi fornita agli atti la prova del CP_6 Controparte_7
contrario. In ogni caso, si insiste per la dichiarazione di nullità delle clausole con-
trattuali contestate in atti, contrarie alla disciplina consumeristica, nonché per contrarietà alla normativa antitrust e ai principi di correttezza e buona fede, pre-
contrattuale e contrattuale.
Pertanto, si chiede respingersi la domanda di concessione di provvisoria
3
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile. Si conclude affinché il Giudice adito, disattesa ogni contraria e di-
versa eccezione, deduzione ed istanza, Voglia accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiun-
tivo n. 3964/2024, pubblicato in data 16 luglio 2024, Proc. Civ. R.G. n°
15387/2024, poi rettificato il 22 luglio 2024, ovvero dichiararlo inefficace nei confronti dell'odierno opponente. Con salvezza di spese e compensi di giudizio,
come da nota spese versata in atti con richiesta di attribuzione al difensore che ne ha fatto anticipo.
E' presente, per la in sostituzione dell'Avv. Muzi, l'Avv. Ales- CP_8
AN TI, che si riporta al contenuto degli atti precedenti precisando che:
- l'opposta ha dedotto di aver interrotto il decorso della prescrizione del credito azionato, anche in virtù dell'intervento spiegato ex art. 499 da Banca Po-
polare di Ancona il 9 aprile 2015 nella procedura esecutiva R.E. n. 2/2010 Tribu-
nale di Avellino nella quale è poi intervenuta ex art. 111 c.p.c. e
contro
- CP_1
parte non ha mai contestato tale circostanza;
- l'opposta ha anche fornito una copia informatica dell'atto di intervento succitato, estratta dal fascicolo dell'esecuzione, munita di firma digitale, estraen-
dola dal fascicolo telematico;
- controparte non ha mai contestato i fatti di cui ai punti precedenti, così
come non vi sono doglianze, contestazioni o critiche riguardo la bontà della do-
cumentazione prodotta.
L'avvenuto intervento della dante causa di nella procedura esecuti- CP_1
va 2/2010 , quindi, deve ritenersi una circostanza provata ai sensi Parte_2
dell'art. 115 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che
4
"le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie,
comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice, non condizionato dalla loro provenienza, e trovano applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probato-
rie" (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32846 del 16 dicembre 2024).
Si sottolinea inoltre che il documento n. 08 contenente l'atto di riconosci-
mento di debito della società dell'8.10.2012 contiene anche un suc- CP_6
cessivo atto di riconoscimento di debito a firma del medesimo soggetto – che frattanto aveva cambiato la denominazione sociale in – del Controparte_7
2.07.2021 che non è mai stato contestato;
sicché il periodo di prescrizione, a pre-
scindere dai rilievi sulla prova dell'effettiva data di deposito dell'intervento ex art. 499, dovrebbe dirsi comunque coperto dai due atti di riconoscimento di debi-
to (8.10.2012 – 2.07.2021) tenuto conto dei successivi atti interruttivi posti in es-
sere da CP_1
Per le tali ragioni si insiste per il rigetto dell'opposizione.
Si da atto che è stato depositato in il doc. n. 03 munito di attestazione di conformità, l'estratto della schermata PCT da cui si desume la data del deposito e copia della visura camerale di Controparte_7
Si chiede breve termine per note.
L'Avvocato Gatto impugna e contesta le avverse argomentazioni eviden-
ziando che l'eccezione di avvenuta interruzione della prescrizione costituisce ec-
cezione in senso stretto, a differenza dell'eccezione di prescrizione. In quanto evento impeditivo, può essere rilevata e valutata dal Giudice secondo il suo pru-
dente apprezzamento, ma richiede pur sempre la prova rigorosa e rituale dell'ido-
5
neità interruttiva, a fortiori, eventuali non contestazioni non soggiacciono all'art. 115 cpc, in quanto non sananti la carenza di prova.
Il debitore opponente ha sempre eccepito la prescrizione e la carenza di prova fondante la propria pretesa. Vi è di più. Gli atti presuntivamente interruttivi sopra richiamati non appaiono idonei a provare l'allegato effetto interruttivo in quanto pur recanti firma digitale risultano privi di marcatura temporale, di atte-
stazione di avvenuto deposito telematico in data certa anteriore alla maturazione della prescrizione. Pertanto, ove il Giudice ritenga non applicabile la disciplina ex art. 1957, per cui il creditore sarebbe decaduto sei mesi dopo la decadenza dal beneficio del termine, avvenuta il 3/5 gennaio 2011, si insiste per la declaratoria di avvenuta prescrizione decennale, a far data dal 3/5 gennaio 2021. Ci si rimette alle valutazioni del Giudice procedente.
L'avv. TI precisa che le odierne contestazioni dell'opponente devono ri-
tenersi tardive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3964/2024 pubblicato dal Tribunale
di Napoli in data 16 luglio 2024, come modificato il 22 luglio 2024, notificato all'opponente a mezzo Raccomandata A.R. in data 1° agosto 2024.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
-dichiarare l' incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Ancona,
per violazione della clausola compromissoria -revocare il decreto ingiuntivo n.
3964/2024 pubblicato in data 16 luglio 2024, nel procedimento recante R.G. n°
15387/2024, poi rettificato il 22 luglio 2024;
6
-salve le spese e i compensi di procedura, con attribuzione allo scrivente procuratore per averne fatto anticipo.
Allegava in fatto e diritto quanto segue:
La Società – Codice Fiscale e numero iscrit- CP_6 P.IVA_3
ta alla Camera di Commercio presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Avel-
lino in data 03.06.2004, REA n. 154344, avente ad oggetto la gestione immobi-
liare, l'acquisto, la locazione, l'affitto e la vendita di immobili, veniva costituita con atto del 24.05.2004, tra i signori: , ; ; Controparte_9 Controparte_10 Parte_1 CP_11
. Il Consiglio di Amministrazione era composto da nr. 3 componenti, tra cui:
[...]
a) quale Presidente del CdA nominato il 24.05.2004; b) Controparte_9
quale Amministratore Delegato, nominato il 24.05.2004; Controparte_12
c) (nato a [...] il CP_13
14.05.1964, Codice Fiscale: quale Consigliere. C.F._5
Tutti sarebbero durati in carica per 3 anni quali consiglieri, mentre il , CP_10
quale A.D., ovvero, effettivo amministratore con autonomia di poteri gestionali-
esecutivi, sarebbe rimasto in carica fino a provvedimento di revoca.
La (P. IVA , in persona del l.r.p.t., in data CP_6 P.IVA_3
11.11.2004, stipulava con la “contratto di mu- Controparte_14
tuo fondiario”, giusto atto per Notar Dottor in Nusco, Rep. N. Persona_3
32.850, Racc. n. 10.844, spedito in forma esecutiva il 15.11.2004, per la somma di €uro 970.000,00 (novecentosettantamila/00), da restituire in numero di 30 ratei mensili posticipati, come da allegato contratto di mutuo.
In data 11.11. 2004, presso la Sportello 978 Controparte_14
Napoli 8, i Signori , , , e Corrado, si CP_10 CP_9 Pt_1 CP_11 CP_15
7
costituivano ID sino alla concorrenza di € 1.261.000,00 (unmilionedue-
centosessantunomila/00) della con sede in al Corso Vittorio CP_6 Pt_2
EM n. 58.
A garanzia del capitale ottenuto a mutuo, inoltre, il 16.11.2004, presso l'Agenzia del Territorio di Avellino – Servizio di Pubblicità Immobiliare, veniva iscritta “ipoteca volontaria” gravante sull'immobile sito in Monteforte Irpino
(AV), al Corso Vittorio EM, identificato in Catasto fabbricati al Foglio 18,
Particella 5, per la somma di complessivi €uro 1.455.000,00 (unmilionequattro-
centocinquantacinque/00).
Diversamente da quanto indicato da controparte al primo capoverso di pa-
gina 2 del ricorso monitorio, ben prima del rinnovo dell'impegno fideiussorio,
ovvero, in data 27.12.2005, per atto del Notaio repertorio 35.325 racc. Per_3
12.019, il sig. , cedeva la propria quota di partecipazione alla Parte_1 CP_6
ai sigg.ri per il 10%, al sig. per il 5%
[...] Controparte_10 Controparte_9
ed al sig. , per la quota 10%. Controparte_16
Nella comunicazione di recesso fideiussorio che il Signor inoltrava Pt_1
in data 27.12.2005 all'Istituto di credito, in cui vi è Controparte_14
indicazione dell'accollo della quota dei soci cessionari, era palesato inequivoca-
bilmente l'intento dell'odierno opponente di porre fine al rapporto con la e CP_6
con la on CP_14
tale atto il è definitivamente uscito dalle vicende che hanno poi ri- Pt_1
guardato la . In conseguenza di detta cessione, la CP_6 Controparte_17
[... ha provveduto a tenere in piedi detta garanzia per questioni burocratiche solo sino ad ottobre 2006. Dopo tale data non è più presente presso la centrale rischi alcun impegno fidejussorio dell'odierno opponente in favore della Parte_3
[...
[...] [...]
[.
di Ancona, nell'interesse della , a dimostrazione dell'accettazione CP_6
del comunicato recesso da parte dell'Istituto di credito, che ha provveduto, come d'obbligo, a comunicare in Centrale Rischi il venir meno di detta garanzia.
Infatti, sosteneva l'opponente, dalla fideiussione sottoscritta in data
18.10.2006 risulta un rinnovato impegno fidejussorio pro quota esclusivamente da parte dei cessionari della quota del Dr. secondo il nuovo assetto socie- Pt_1
tario così modificato: , titolare di quota al 35%; Controparte_12 CP_9
, titolare di una quota del 30%; , titolare di una quota del
[...] CP_13
15%; , titolare di una quota del 15%; Controparte_16 CP_18
le, titolare di quota al 5%, dovendo ritenere l'estraneità del a tutte le vi- Pt_1
cende societarie succedutesi.
In ogni caso, a far data dal 15.06.2011, allorché il trasferiva la pro- Pt_1
pria residenza in Napoli, alla Via Ugo Ricco nr. 1, come da certificato di residen-
za storico allegato, alcuna missiva e/o formale costituzione in mora risulta mai allo stesso destinata, da alcuna delle cessionarie del credito succedutesi negli ul-
timi anni, pertanto, non può che concludersi per la perenzione dei termini di de-
cadenza e di prescrizione in capo alla creditrice, ai fini del legittimo recupero del credito azionato e qui opposto, avverso l'odierno opponente.
Queste le circostanze in fatto, in diritto eccepiva:
a) incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribuna-
le di Ancona, ritenuto quale foro esclusivo asseritamente scelto dalle parti;
b) intervenuta prescrizione del credito della deducente;
c) nullità totale e parziale delle fideiussioni in ragione della asserita vessa-
torietà delle clausole riconducibili al modello ABI con conseguente intervenuta decadenza del diritto di azione della ricorrente ex art. 1957 c.c.
9
d) estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. e per asserita violazione dell'art. 1955 c.c.;
e) mancanza di prova del credito azionato;
f) nullità degli interessi pattuiti nel mutuo perché determinati mediante ri-
ferimento all'Euribor;
g) intervenuto recesso dal rapporto di garanzia per effetto della cessione di quote della società garantita;
Si costituiva parte opposta, la quale, nel chiedere la conferma del decreto opposto, contestava in fatto e diritto ogni avversa deduzione ed eccezione.
Sull'eccezione d'incompetenza.
Sostiene parte attrice che parte opposta ha agito in danno dell'ingiunto in qualità di garante della giusti negozi sottoscritti in data 11 Parte_4
novembre 2004 ed in data 18 ottobre 2006. L'articolo 16 di tali negozi prevede espressamente che per qualunque controversia è competente il Foro di Ancona.
Poiché tale clausola risulta espressamente approvata ai sensi dell'articolo
1341 c.c. e poiché, sostiene parte opponente la previsione di un Foro esclusivo ai sensi dell'articolo 28 radica la competenza a conoscere tutte le controversie in-
sorte ne consegue che unico giudice naturale a conoscere la presente controversia
è il Tribunale di Ancona e non quello Partenopeo.
L'eccezione è stata rinunziata in sede dei memorie integrative, ma risulta-
va comunque infondata.
La clausola invocata, così dispone “per qualunque controversia è compe-
tente il foro di Ancona”.
Al fine di attribuire natura esclusiva al fono prescelto occorre che sia iden-
10
tificato in modo univoco con espressioni chiare e precise. Nulla in tal senso risul-
ta.
Ciò consente di rendere operativi i fori alternativi – comunque non speci-
ficamente contestati e quindi con irrilevanza di ogni contestazione sulla compe-
tenza - quali ad esempio il luogo di stipulazione del contratto di garanzia, quale
Napoli.
La qualifica di consumatore. Insussistenza.
Occorre stabilire, sulla base delle risultanze probatorie acquisite caso per caso, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata.
Ciò perchè l'accessorietà non governa lo status soggettivo del fideiussore.
E' dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, che si deve fare rife-
rimento, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività pro-
fessionale.
Quindi, ai fini della identificazione di un fideiussore nell'ambito della ca-
tegoria del consumatore occorre la valutazione di cui al principio generale art. 3
cod. consumo, comma 1, lett. a), ovvero, dev'essere considerato il fideiussore persona fisica consumatore, se, pur svolgendo una propria attività professionale
(o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità che estranee ad attività professionale e senza alcun collegamento di natura funziona-
le con il debitore principale. Invero, potrebbe anche svolgere attività professiona-
le in genere, ma la stipulazione della garanzia non deve essere inerente allo svolgimento di tale attività (Ordinanza 16 gennaio 2020, n.742, Cass., 31 dicem-
11
bre 2018, n. 32225, Cass., 12 gennaio 2005, n. 449 Corte di Giustizia, con le pro-
nunce 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15
che offrono l'interpretazione vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, pa-
ragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13) Nello stesso senso, pronuncia n.
5868 del 27.02.2023, Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Solitamente, la giurisprudenza di merito tende a valorizzare taluni elemen-
ti in fatto al fine di escludere la natura di consumatore in capo al fideiussore:
-rappresentante legale;
-amministratore o membro del consiglio di amministrazione;
-partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita;
-partecipazione non trascurabile nella società che partecipa come capo-
gruppo nel gruppo d'imprese di cui fa parte la società garantita.
Ritiene il Tribunale che la partecipazione del 25% al capitale sociale, co-
me risultante in modo documentale in atti, partecipazione dell'opponente (al tempo della stipulazione della garanzia fideiussoria) quale garante della debitrice principale sia pure in assenza di svolgimento di cariche con- Parte_4
cernenti l'amministrazione o la rappresentanza, escluda la configurabilità della qualifica di consumatore in capo al garante atteso che, un interesse effettivo all'andamento dell'attività sociale, anche agevolata dalla garanzia rilasciata per ottenere un finanziamento, sussista e quindi sia ravvisabile un collegamento fun-
zionale con il debitore principale.
Esclusa l'applicabilità della disciplina in tema di consumatore, si procede-
rà ad esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente.
Premesso che in atti sussiste oltre al contratto di mutuo da cui scaturisce il credito azionato, anche il contratto di fideiussione dell'11.11.2004 e che il quan-
12
tum richiesto non è oggetto di specifica contestazione, occorre esaminare la con-
testazione dell'opponente in ordine alla sussistenza o meno dell'obbligazione di garanzia.
La cessione delle quote societarie e gli effetti conseguenti.
Risulta documentale che in data 27.12.2005, per atto del Notaio Per_3
, cedeva la propria quota di partecipazione alla ai sigg.ri Parte_1 CP_6
per il 10%, al sig. per il 5% ed al sig. Controparte_10 Controparte_9 [...]
, per la quota 10%. Controparte_19
Sostiene l'opponente che i cessionari acquirenti, avrebbero assunto l'accollo delle obbligazioni scaturenti dal contratto di fideiussione intercorso tra il e la banca opposta in data 11.11.2004. Pt_1
A sostegno di tale affermazione, richiama una missiva con data
27.12.2005, da lui indirizzata alla banca con cui comunica il recesso unilaterale dall'impegno fideiussorio da lui assunto verso la banca in ordine al mutuo di cui
è causa. La missiva prosegue con l'indicazione dell'assunzione di accollo di tale impegno di garanzia da parte dei tre soggetti cessionari.
Orbene anche a voler ritenere l'intervenuto accollo degli obblighi di ga-
ranzia assunti dal anche da parte dei tre cessionari, collegando le due pa- Pt_1
gine della missiva tra loro, con medesima data, la semplice rinunzia alla garanzia da parte del garante, unitamente all'assunzione dell'accollo da parte dei cessiona-
ri, non implica l'effetto liberatorio del garante, sino a quando non interviene l'accettazione univoca da parte della banca.
Ciò in quanto la fideiussione è un contratto con reciproci diritti ed obbli-
ghi assunti dalle parti, con il peso economico indubbiamente a carico della sola
13
parte garante.
La natura della garanzia.
Ritiene il Tribunale di potere considerare l'opponente quale mero fideius-
sore, in assenza dell'elisione dell'accessorietà del rapporto di garanzia rispetto il rapporto principale. Ciò perché è necessaria la compresenza di due elementi quali la clausola “pagamento a prima richiesta” e la clausola che esclude la proponibi-
lità delle eccezioni (tra le moltissime Corte di Cassazione, con ordinanza n. 660
del 10 gennaio 2025).
Il contratto non presenta entrambe le due clausole per cui l'opponente è un fideiussore.
L'eccezione di prescrizione.
Risulta documentale che il credito azionato in via monitoria nei confronti del Sig. quale fideiussore unitamente ad altri garanti, per il finan- Parte_1
ziamento è sorto dal contratto in atti di mutuo fondiario stipulato per atto pubbli-
co in data 11.11.2004, tra e la Controparte_14 CP_6
Tale credito veniva assistito da una serie di garanzie reali e personali, ed in particolare per quanto riguarda il presente giudizio, la fideiussione specifica
Part dell'11.11.2004 rilasciata dai sig.ri , , Controparte_9 Controparte_12
rulli , e sino a concorrenza di € Pt_1 CP_13 Parte_6
1.261.000,00.
La società mutuataria (oggi si rendeva inadem- CP_6 Controparte_7
piente al contratto omettendo di versare alle scadenze convenute le rate pattuite,
pertanto, la in data 5.01.2011, comunicava Controparte_14
14
tramite effettiva ricezione alla debitrice principale e ai singoli garanti, tra cui fi-
gura l'opponente, la revoca degli affidamenti invitando all'immediato pagamento di quanto dovuto.
La prescrizione deve quindi ritenersi perenta in data 5.1.2021.
Sostiene parte opposta, subentrata quale cessionaria al credito azionato,
che, l'allora creditrice originaria, provvide in data Controparte_14
9.04.2015 a spiegare intervento nella procedura esecutiva R.E. n. 2/2010 presso il tribunale di Avellino, ad istanza della su uno degli Parte_7
immobili ipotecati ed oggetto della garanzia del mutuo della (l'immobile CP_14
identificato al NCEU al foglio 18, part. 832, sub. 11 che peraltro era stato acqui-
stato proprio da uno dei garanti Sig. con accollo non liberatorio della CP_10
corrispondente quota residua del mutuo, la quota n. 8), nella quale è poi interve-
nuta ex art. 111 c.p.c. ed è ancora in corso di svolgimento, con ogni con- CP_1
seguenza del caso per quel che riguarda la durata dell'effetto interruttivo ai sensi dell'art. 2945 II comma c.c.
Sostiene di contro parte opponente che il primo atto interruttivo sia tardi-
vo, dovendosi rinvenire nel deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data
25.7.24.
Orbene, in atti manca un atto processuale dal quale possa desumersi la da-
ta certa dell'intervento presso l'ufficio giudiziario indicato.
Sul punto, il g.i. con ordinanza dell'8.7.25, invitava al contraddittorio le parti – senza alcuna rimessione in termini – sul valore asseritamente interruttivo di un atto processuale formato telematicamente e depositato dall'opposta.
Con la medesima ordinanza (ritenendo matura per la decisione la causa)
rinviava per la discussione orale all'udienza del 7.10.25, poi postergata al
15
14.10.25.
Dalle difese di parte opposta si legge che l'atto processuale da cui poteva desumersi l'effettuato intervento nella procedura esecutiva, doveva ritenersi fir-
mato digitalmente, potendosi quindi ritenere di data certa.
Nel concordare con la parte opposta circa la natura di atto processuale sot-
toscritto digitalmente dal legale della parte interventrice, risulta tuttavia non pro-
vata la data della costituzione in giudizio al fine dell'intervento.
L'atto di intervento, che reca come intestazione “Tribunale di Avellino
ISTANZA PER INTERVENTO NELLA ESECUZIONE IMMOBILIARE EX
ART. 566 c.p.c. recante numero di R.G.E. n. 2 / 10” reca la data del 9.4.15 come redatta in calce all'atto dal legale medesimo, ma non vi è alcuna certezza di tale data.
Del tutto irrilevanti perchè tardivi i documenti depositati dall'opposta in data 15.10.25, volti tra l'altro a comprovare la data del deposito dell'atto d'intervento nella procedura esecutiva su indicata.
Risulta quindi fondata l'eccezione di prescrizione, con assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dall'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- Accoglie l'opposizione, dichiara prescritto il credito azionato e re-
voca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore
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del legale di parte opponente anticipatario, che si liquidano in euro 10.000,00 ol-
tre iva cassa e spese generali ed euro 410,00 per spese vive.
- Napoli, 22.10.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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