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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2025REG.PROV.COLL.
N. 04958/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4958 del 2023, proposto da
AN RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio eletto presso lo studio legale A. Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Napoli e Pompei, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01598/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è comparso per l’appellante, che ha chiesto il passaggio della causa in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado: a fondamento di tale decisione il primo giudice ha dedotto che il provvedimento oggetto di impugnazione - ovvero il parere negativo della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei n. 713 del 10 gennaio 2012, reso su una istanza di condono presentata nel 1986 - risultava essere stato validamente notificato, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., “ in data 14 febbraio 2012 a mani della moglie, signora RL SC ”, persona di famiglia, mentre il ricorso di primo grado era stato notificato l’11 dicembre 2018.
2. Ha proposto appello il sig. RA, deducendo l’erroneità della decisione di primo grado, in quanto la consegna dell’atto impugnato alla signora RL SC non poteva considerarsi una valida notifica, non essendo la stessa la moglie dell’appellante, come affermato invece dal TAR.
Il sig. RA ha quindi ribadito di aver impugnato l’indicato parere negativo, che la Soprintendenza aveva indirizzato solo al precedente proprietario, nel momento in cui ne aveva avuto piena conoscenza, insistendo per la riforma della sentenza e per l’accoglimento del ricorso di primo grado, sulla base dei motivi formulati a corredo del ricorso di primo grado, riproposti con l’atto d’appello.
3. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza non si sono costituiti in giudizio.
4. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello va accolto.
6. Il parere negativo della Soprintendenza, oggetto di impugnazione in primo grado, è stato comunicato solo al Comune di Pozzuoli, oltre che alla Soprintendenza BAPPSAE di Napoli, Ufficio di Cuma. E’ stato quindi il Comune di Pozzuoli a dare comunicazione del provvedimento medesimo alla parte interessata, ciò che nella fattispecie è avvenuto con nota n. 6247 del 10 febbraio 2012, indirizzata al sig. EN IA, che il messo notificatore ha attestato di aver consegnato il 14 febbraio 2012 alla “ moglie SC RL ”.
6.1. E’ dunque evidente, anche dall’esame dell’atto di notifica del provvedimento impugnato, che quest’ultimo non è stato notificato a mani dell’odierno appellante, ma è stato invece notificato a mani della moglie del sig. IA, che nel 1986 aveva presentato la domanda di condono e che, come documentato dal sig. RA, era proprietario dell’immobile fino all’anno 2005, quando ne ha ceduto la proprietà all’appellante e alla di lui moglie.
6.2. Nel fascicolo del giudizio non esistono atti che attestano che il sig. RA, o la di lui moglie, abbiano ricevuto la notifica del provvedimento impugnato nel presente giudizio.
6.3. Di conseguenza l’appellata sentenza, che si fonda sull’affermazione secondo cui “ non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente secondo la quale l’atto in questione non gli è mai stato notificato, posto che lo stesso ha allegato al ricorso copia dell’atto impugnato, corredato di relata di notificazione in data 14 febbraio 2012 a mani della moglie RL SC ”, deve essere riformata in quanto fondata su un travisamento in fatto.
7. A questo punto la Sezione procede con la disamina dei motivi di primo grado, non esaminati dal TAR.
8. Si deve premettere, in punto di fatto, che la Soprintendenza aveva espresso un primo parere negativo con atto del 30 novembre 2011, il quale, su impugnazione del sig. RA, era stato annullato dal TAR Campania, con sentenza n. 79/2018, che aveva ritenuto che “ la motivazione dell’atto si riduce nella sostanza al richiamo dell’esistenza dei vincoli (quello gravante sull’area di rispetto e quello riferito al particolare pregio del paesaggio) senza operare una concreta valutazione di compatibilità del manufatto con il contesto ambientale ”.
9. Di seguito a tale pronunzia, passata in giudicato, la Soprintendenza si rideterminava con il parere impugnato nel presente giudizio. In esso la Soprintendenza, dopo aver dato conto dei tratti caratteristici della zona in cui è situato l’immobile oggetto di condono e della tipizzazione urbanistica dell’area, ha rilevato che l’area è stata assoggettata a vincolo archeologico con D.M. 27 agosto 1992, adottato ai sensi dell’art. 21 della L. n. 1089/39, avente la finalità di “ garantire dignità e giusta luce ai resti dell’Arco Felice”, porta urbica, al naturale baluardo collinare, linea delle fortificazioni e dei resti delle mura urbane dell’antica città su questo lato e all’area ad essa antistante, per le esigenze di conservazione e valorizzazione. A tale proposito si fa presente che, ai sensi dell’art. 1 del citato decreto di vincolo “è fatto divieto di modificare l’attuale configurazione e le quote del terreno ed, in particolare, di eseguire opere di scavo e reinterro, di costruire nuovi edifici di qualunque tipo, natura e utilizzo, di modificare la volumetria di quelli eventualmente esistenti”. Considerato, dunque, l’eccezionale interesse storico-archeologico dell’area in argomento, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere negativo alla richiesta di condono dei manufatti in questione. ”.
10. Con il primo motivo di ricorso l’appellante deduceva che la normativa paesaggistica e urbanistica richiamata dalla Soprintendenza sarebbe entrata in vigore in epoca successiva alla realizzazione delle opere, e quindi la Soprintendenza, nel rendere il parere sulla istanza di condono, non poteva limitarsi a richiamare i vincoli esistenti, come avrebbe fatto nel caso in esame; in particolare, la Soprintendenza non avrebbe evidenziato le ragioni dell’incompatibilità, non avrebbe tenuto conto della condizione della zona e della relativa urbanizzazione, né avrebbe considerato che l’immobile oggetto di condono non sarebbe visibile dalla strada né dall’Arco Felice.
10.1. La censura è fondata.
10.2. Osserva il Collegio che la Soprintendenza non si è limitata a richiamare l’esistenza del vincolo e le ragioni di esso, ma ha anche richiamato specificamente le prescrizioni indicate all’art. 1 del decreto impositivo del vincolo, prescrizioni che vietano qualsiasi modificazione del terreno, qualsiasi scavo o reinterro, qualsiasi nuova costruzione o modificazione della volumetria degli edifici esistenti. Si tratta, in sostanza, di una prescrizione che consente solo la conservazione dell’esistente e che, quindi, in pratica si traduce in un vincolo di inedificabilità assoluta.
10.3. Trattandosi di vincolo pacificamente sopravvenuto alla realizzazione delle opere oggetto dell’istanza di condono, esso non rendeva l’istanza di condono a priori inammissibile: invero, in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 1, della L. n. 47/85, i vincoli di inedificabilità assoluta precludono a priori la condonabilità di un manufatto abusivo solo quando siano stati imposti con atti entrati in vigore prima della realizzazione dell’abuso. Viceversa, quando siffatti vincoli abbiano preso efficacia in un momento successivo alla realizzazione dell’abuso, assumono, ai fini della definizione delle pratiche di condono, la natura di vincoli relativi ai sensi dell'art. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47, che impongono un apprezzamento “concreto di compatibilità" (cfr. ex multis Cons. Stato, 20 dicembre 2013, n. 6114).
10.4. Nel caso di specie si constata che la Soprintendenza si è limitata a richiamare le prescrizioni di cui all’art. 1 del decreto impositivo del vincolo, riportate testualmente nel corpo del parere, e non ha effettuato alcun apprezzamento “in concreto”, cioè un apprezzamento effettuato tenendo conto delle caratteristiche concrete delle opere abusive e del contesto in cui esse si inseriscono: una simile motivazione non può ritenersi soddisfacente, poiché fa discendere la ritenuta incompatibilità delle opere dalla concreta disciplina del vincolo, il che in pratica implica che il vincolo viene considerato come fosse di natura assoluta, e non relativa, e comunque opponibile retroattivamente, contrariamente a quanto previsto dal legislatore.
11. L’impugnato parere della Soprintendenza va, pertanto, annullato in ragione del rilevato vizio, che integra difetto di istruttoria e di motivazione.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in totale riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il parere negativo della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei n. 713 del 10 gennaio 2012.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in €. 7.000,00 (settemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO