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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4486/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to PRESOT LAURA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso lo studio del difensore;
ricorrente con il seguente figlio: nato a Controparte_2
Pordenone (PN) il 08/01/2017, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in
1 sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè per i ricorrenti: “- confermarsi l'affido di ai Servizi Sociali competenti per Controparte_2
territorio per almeno un anno dal rientro dalla comunità;
- disporsi che il minore venga affidato congiuntamente ai Controparte_2
genitori con collocazione prevalente e residenza presso il padre e per l'effetto revocarsi il collocamento in comunità;
- disporre che il calendario di visite venga affidato al servizio sociale tenuto conto dell'andamento delle stesse e degli impegni lavorativi dei genitori;
- revocarsi la nomina del Curatore speciale del minore Controparte_2
[...]
- confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Consultorio familiare
Distretto del Noncello;
- disporsi l'avvio di un supporto educativo presso le rispettive abitazioni in presenza del figlio;
- disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario del figlio quando presso di sé;
- disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
- disporre che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre;
- spese di lite compensate”;
per il curatore speciale “- Confermarsi l'affido di Controparte_2
ai Servizi Sociali competenti per il territorio per almeno un
[...]
anno al rientro dalla Comunità.
- Disporre la revoca del collocamento in Comunità del minore e prevedersi il collocamento presso la casa paterna.
- Disporre che la madre possa vedere il figlio secondo il calendario di visite
2 stabilito dal Servizio Sociale che tenga conto dell'andamento delle stesse e dell'eventuale organizzazione lavorativa quando il padre troverà un nuovo lavoro.
- Disporsi un supporto educativo presso ciascuna delle due abitazioni per il minore Controparte_2
- Confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Consultorio Familiare
Distretto del Noncello.
- Revocarsi la nomina del sottoscritto curatore speciale.
- Disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario del figlio quando presso di sé.
- Disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018.
- Disporre che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre”.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 03/10/2024 hanno chiesto di ottenere la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti del figlio in atti Controparte_2
generalizzato, nato dalla relazione more uxorio intercorsa tra i ricorrenti e riconosciuto da entrambi i genitori.
Con decreto del 08/10/2024 di fissazione udienza, il Giudice relatore designato ha disposto che i Servizi sociali competenti per il Comune di Zoppola e il
Consultorio familiare Distretto del Noncello, già incaricati nel procedimento
R.G.V.G. 2191/2022 definito per l'esercizio della responsabilità genitoriale,
trasmettessero una relazione di aggiornamento entro il 10 gennaio 2025, e, in particolare, riferissero circa la conformità o meno delle conclusioni espresse
3 nel loro ricorso al superiore interesse del figlio minore. Ha, inoltre, autorizzato il Curatore speciale del minore, Avv. Valentina Arcidiacono, a prendere posizione con memoria da depositarsi entro dieci giorni prima dell'udienza.
In data 10/01/2025 si è costituito il Curatore speciale, l'Avv. Valentina
Arcidiacono, il quale ha chiesto al Tribunale, in seguito agli sviluppi intercorsi dalla definizione del precedente procedimento, sia nei rapporti tra i genitori sia nei rapporti tra i genitori ed il minore, di confermare l'affido del minore ai
Servizi Sociali competenti per il territorio e la presa in carico dei genitori da parte del Consultorio;
di disporre la revoca del collocamento in Comunità del minore e disporsi il collocamento presso la casa paterna;
di disporre che la madre possa vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze del minore e, comunque, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la fine della scuola e sino alla domenica sera dopo cena, nonché almeno tre pomeriggi durante la settimana sempre dal termine della scuola e sino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa del padre entro le ore 21.00; di revocare la nomina del
Curatore speciale;
di confermare la presa in carico del nucleo da parte del
Consultorio Familiare Distretto del Noncello;
di disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario del figlio quando presso di sé e che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018 e, infine, di disporre che l'assegno unico sia a favore del padre al 100%, con spese di lite compensate.
In data 13/01/2025 è stata acquisita la relazione dei Servizi Sociali dalla quale è
emerso che nel corso del 2024, i genitori hanno trovato nuovi equilibri e il minore ha palesato sempre più con costanza il desiderio di tornare in famiglia,
definendo faticoso il percorso in comunità; gli operatori, dunque, hanno
4 condiviso le conclusioni presentate dai genitori rispetto al porre fine al collocamento in comunità, prediligendo il collocamento prevalente dello stesso presso il padre;
hanno condiviso l'ampliamento delle visite da parte della madre, ma con la possibilità da parte del Servizio di valutare e monitorare l'organizzazione, almeno per il primo anno, così da poter tenere conto dell'evoluzione della situazione dopo il rientro a casa e, pertanto,
predisporre il calendario in funzione di ciò. Gli operatori hanno sottolineato,
altresì, l'importanza che la madre continui a farsi aiutare concretamente ed emotivamente dai di lei genitori e che continui il suo pernottamento nella casa degli stessi fintanto che sta con il figlio;
hanno rilevato l'importanza del sostegno consultoriale per entrambi i genitori, specialmente a partire dal rientro a casa del minore. In conclusione, gli operatori hanno proposto che l'affido del minore rimanga al Servizio Sociale almeno per un anno dal rientro dalla comunità, il Servizio si occuperà di stabilire il calendario delle visite,
fermo restando il collocamento prevalente presso il padre;
hanno proposto,
inoltre, un supporto educativo presso l'abitazione di entrambi i genitori, che potrà via via andare a diminuire fino a quando ne cesserà il bisogno e, infine,
hanno sottolineato il supporto personale e genitoriale da parte del Consultorio
familiare.
All'udienza del 20/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice
relatore ha invitato le parti a conformare le proprie conclusioni ai suggerimenti contenuti nella relazione dei Servizi Sociali, non ravvisandosi,
diversamente, la tutela dell'interesse superiore del minore. Ha rinviato la causa al 24/02/2025.
All'udienza del 24/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, sono state rassegnate nuove conclusioni congiunte e la richiesta di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio in atti generalizzato, alle condizioni Controparte_2
sopra riportate.
5 Con ordinanza del 26/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela del figlio minore delle parti in atti generalizzato, Controparte_2
considerato che i genitori hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenienza di diversi cambiamenti nel corso del 2024 all'interno della coppia genitoriale,
la quale ora collabora molto e ha trovato maggiori equilibri volti nell'interesse supremo del minore, cercando, soprattutto, di consentire il rientro del figlio a casa, con conclusione del collocamento extrafamiliare. Nella madre, come riscontrato e dichiarato dai Sevizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo, si sono ridotte notevolmente le instabilità emotive;
il padre a fine 2023 è stato licenziato e al momento percepisce indennità di disoccupazione;
sta attendendo il rientro del figlio a casa per trovare un lavoro compatibile con la gestione dello stesso;
inoltre sono aumentati i tempi, di entrambi i genitori,
trascorsi insieme con il figlio ed è cresciuto sempre più il desiderio del figlio di tornare in famiglia, definendo faticoso il percorso in comunità.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
6 in modifica del decreto del 24/01/2024 – R.G.V.G. 2191/2022:
- revoca la nomina del Curatore speciale del minore Controparte_2
in atti generalizzato;
[...]
- revoca il collocamento del minore in comunità e dispone che il Servizio
affidatario lo mantenga collocato prevalentemente presso il padre, ove risiederà stabilmente;
- conferma l'affido di ai Servizi Sociali Controparte_2
competenti per territorio, per un periodo di dodici mesi dall'uscita del minore dalla comunità;
- all'esito, dispone che il minore sia affidato ad entrambi i Controparte_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
i
Servizi sociali competenti per territorio manterranno, in ogni caso, un sostegno e monitoraggio;
- dispone che il calendario di visite tra madre e figlio sia organizzato e monitorato dal Servizio sociale, tenuto conto dell'andamento delle stesse e degli impegni lavorativi dei genitori;
- conferma la presa in carico del nucleo da parte del Consultorio familiare
Distretto del Noncello;
- dispone l'avvio di un supporto educativo presso le rispettive abitazioni in presenza del figlio;
- dispone che ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario del figlio quando presso di sé;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre;
- spese di lite compensate.
7 Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Pordenone e al Curatore
speciale.
Così deciso in Pordenone, in data 19/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4486/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to PRESOT LAURA, con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso lo studio del difensore;
ricorrente con il seguente figlio: nato a Controparte_2
Pordenone (PN) il 08/01/2017, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in
1 sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè per i ricorrenti: “- confermarsi l'affido di ai Servizi Sociali competenti per Controparte_2
territorio per almeno un anno dal rientro dalla comunità;
- disporsi che il minore venga affidato congiuntamente ai Controparte_2
genitori con collocazione prevalente e residenza presso il padre e per l'effetto revocarsi il collocamento in comunità;
- disporre che il calendario di visite venga affidato al servizio sociale tenuto conto dell'andamento delle stesse e degli impegni lavorativi dei genitori;
- revocarsi la nomina del Curatore speciale del minore Controparte_2
[...]
- confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Consultorio familiare
Distretto del Noncello;
- disporsi l'avvio di un supporto educativo presso le rispettive abitazioni in presenza del figlio;
- disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario del figlio quando presso di sé;
- disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
- disporre che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre;
- spese di lite compensate”;
per il curatore speciale “- Confermarsi l'affido di Controparte_2
ai Servizi Sociali competenti per il territorio per almeno un
[...]
anno al rientro dalla Comunità.
- Disporre la revoca del collocamento in Comunità del minore e prevedersi il collocamento presso la casa paterna.
- Disporre che la madre possa vedere il figlio secondo il calendario di visite
2 stabilito dal Servizio Sociale che tenga conto dell'andamento delle stesse e dell'eventuale organizzazione lavorativa quando il padre troverà un nuovo lavoro.
- Disporsi un supporto educativo presso ciascuna delle due abitazioni per il minore Controparte_2
- Confermarsi la presa in carico del nucleo da parte del Consultorio Familiare
Distretto del Noncello.
- Revocarsi la nomina del sottoscritto curatore speciale.
- Disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario del figlio quando presso di sé.
- Disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018.
- Disporre che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre”.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 03/10/2024 hanno chiesto di ottenere la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale nei confronti del figlio in atti Controparte_2
generalizzato, nato dalla relazione more uxorio intercorsa tra i ricorrenti e riconosciuto da entrambi i genitori.
Con decreto del 08/10/2024 di fissazione udienza, il Giudice relatore designato ha disposto che i Servizi sociali competenti per il Comune di Zoppola e il
Consultorio familiare Distretto del Noncello, già incaricati nel procedimento
R.G.V.G. 2191/2022 definito per l'esercizio della responsabilità genitoriale,
trasmettessero una relazione di aggiornamento entro il 10 gennaio 2025, e, in particolare, riferissero circa la conformità o meno delle conclusioni espresse
3 nel loro ricorso al superiore interesse del figlio minore. Ha, inoltre, autorizzato il Curatore speciale del minore, Avv. Valentina Arcidiacono, a prendere posizione con memoria da depositarsi entro dieci giorni prima dell'udienza.
In data 10/01/2025 si è costituito il Curatore speciale, l'Avv. Valentina
Arcidiacono, il quale ha chiesto al Tribunale, in seguito agli sviluppi intercorsi dalla definizione del precedente procedimento, sia nei rapporti tra i genitori sia nei rapporti tra i genitori ed il minore, di confermare l'affido del minore ai
Servizi Sociali competenti per il territorio e la presa in carico dei genitori da parte del Consultorio;
di disporre la revoca del collocamento in Comunità del minore e disporsi il collocamento presso la casa paterna;
di disporre che la madre possa vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il padre e compatibilmente con le esigenze del minore e, comunque, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la fine della scuola e sino alla domenica sera dopo cena, nonché almeno tre pomeriggi durante la settimana sempre dal termine della scuola e sino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa del padre entro le ore 21.00; di revocare la nomina del
Curatore speciale;
di confermare la presa in carico del nucleo da parte del
Consultorio Familiare Distretto del Noncello;
di disporre che ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario del figlio quando presso di sé e che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018 e, infine, di disporre che l'assegno unico sia a favore del padre al 100%, con spese di lite compensate.
In data 13/01/2025 è stata acquisita la relazione dei Servizi Sociali dalla quale è
emerso che nel corso del 2024, i genitori hanno trovato nuovi equilibri e il minore ha palesato sempre più con costanza il desiderio di tornare in famiglia,
definendo faticoso il percorso in comunità; gli operatori, dunque, hanno
4 condiviso le conclusioni presentate dai genitori rispetto al porre fine al collocamento in comunità, prediligendo il collocamento prevalente dello stesso presso il padre;
hanno condiviso l'ampliamento delle visite da parte della madre, ma con la possibilità da parte del Servizio di valutare e monitorare l'organizzazione, almeno per il primo anno, così da poter tenere conto dell'evoluzione della situazione dopo il rientro a casa e, pertanto,
predisporre il calendario in funzione di ciò. Gli operatori hanno sottolineato,
altresì, l'importanza che la madre continui a farsi aiutare concretamente ed emotivamente dai di lei genitori e che continui il suo pernottamento nella casa degli stessi fintanto che sta con il figlio;
hanno rilevato l'importanza del sostegno consultoriale per entrambi i genitori, specialmente a partire dal rientro a casa del minore. In conclusione, gli operatori hanno proposto che l'affido del minore rimanga al Servizio Sociale almeno per un anno dal rientro dalla comunità, il Servizio si occuperà di stabilire il calendario delle visite,
fermo restando il collocamento prevalente presso il padre;
hanno proposto,
inoltre, un supporto educativo presso l'abitazione di entrambi i genitori, che potrà via via andare a diminuire fino a quando ne cesserà il bisogno e, infine,
hanno sottolineato il supporto personale e genitoriale da parte del Consultorio
familiare.
All'udienza del 20/01/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice
relatore ha invitato le parti a conformare le proprie conclusioni ai suggerimenti contenuti nella relazione dei Servizi Sociali, non ravvisandosi,
diversamente, la tutela dell'interesse superiore del minore. Ha rinviato la causa al 24/02/2025.
All'udienza del 24/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, sono state rassegnate nuove conclusioni congiunte e la richiesta di modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio in atti generalizzato, alle condizioni Controparte_2
sopra riportate.
5 Con ordinanza del 26/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono giustificati motivi per la revisione dei provvedimenti a tutela del figlio minore delle parti in atti generalizzato, Controparte_2
considerato che i genitori hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenienza di diversi cambiamenti nel corso del 2024 all'interno della coppia genitoriale,
la quale ora collabora molto e ha trovato maggiori equilibri volti nell'interesse supremo del minore, cercando, soprattutto, di consentire il rientro del figlio a casa, con conclusione del collocamento extrafamiliare. Nella madre, come riscontrato e dichiarato dai Sevizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo, si sono ridotte notevolmente le instabilità emotive;
il padre a fine 2023 è stato licenziato e al momento percepisce indennità di disoccupazione;
sta attendendo il rientro del figlio a casa per trovare un lavoro compatibile con la gestione dello stesso;
inoltre sono aumentati i tempi, di entrambi i genitori,
trascorsi insieme con il figlio ed è cresciuto sempre più il desiderio del figlio di tornare in famiglia, definendo faticoso il percorso in comunità.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
6 in modifica del decreto del 24/01/2024 – R.G.V.G. 2191/2022:
- revoca la nomina del Curatore speciale del minore Controparte_2
in atti generalizzato;
[...]
- revoca il collocamento del minore in comunità e dispone che il Servizio
affidatario lo mantenga collocato prevalentemente presso il padre, ove risiederà stabilmente;
- conferma l'affido di ai Servizi Sociali Controparte_2
competenti per territorio, per un periodo di dodici mesi dall'uscita del minore dalla comunità;
- all'esito, dispone che il minore sia affidato ad entrambi i Controparte_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
i
Servizi sociali competenti per territorio manterranno, in ogni caso, un sostegno e monitoraggio;
- dispone che il calendario di visite tra madre e figlio sia organizzato e monitorato dal Servizio sociale, tenuto conto dell'andamento delle stesse e degli impegni lavorativi dei genitori;
- conferma la presa in carico del nucleo da parte del Consultorio familiare
Distretto del Noncello;
- dispone l'avvio di un supporto educativo presso le rispettive abitazioni in presenza del figlio;
- dispone che ognuno dei genitori provveda al mantenimento ordinario del figlio quando presso di sé;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dal padre;
- spese di lite compensate.
7 Si comunichi ai Servizi sociali del Comune di Pordenone e al Curatore
speciale.
Così deciso in Pordenone, in data 19/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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