Sentenza 15 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 16085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16085 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B E N ) , E 1 E N 9 C O 9 I A 1 Z - P 1 A I 1 R - REPUBBLICA ITALIANA D T 1 S 2 I E . G C L E I R 9 D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 A U I D E E G 6 T 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 16085/02 E N . Oggetto E N T S . T E T R Opposizione d.i. S A I ( Composta dagli Ill hi g.r agistrate. Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 10950/99 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 37820 Cron. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Ud. 27/06/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OL IL & C SNC, in persona del legale rappresentante sig. TT VA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO COTTIN, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IDS NI MA & C DI SAS di Treviso;
- intimata 2002 avversO la sentenza n. 40/99 del Giudice di pace di 1451 TREVISO, emessa il 27/01/99 e depositata 1'08/02/99 1 (R.G. 766/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 8.4.98 la ditta TTl VA e C.snc proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di restituzione alla ditta I.D.S. di NI AR e C. di punzoni, timbri e tesserini, emesso dal giudice di Pace di Treviso in data 20.2.98 ad istanza della menzionata ditta e basato su contratto di subconcessione. Asseriva l'opponente che la ditta IDS di NI AR e C. non era legittimata a richiedere la restitu- zione dei precisati oggetti, in quanto unica destinata- ria della restituzione era la ditta importatrice dei registratori di cassa-misuratori fiscali, obbligata a dettagliare al Ministero delle Finanze, oltre che le caratteristiche dell'organizzazione, quelle di manuten- zione mediante mappa dei centri di assistenza sul ter- ritorio nazionale;
inoltre che la restituzione presup- porrebbe la risoluzione del rapporto con la ditta im- portatrice (la ADS Anker Italia srl, ora MWCR SWEDA 2 spa) e il depennamento di essa opponente dalla mappa di assistenza, mentre ella ne continuava a far parte e do- veva ancora svolgere tale attività secondo la richiesta fattale dalla stessa ditta importatrice contenuta nella comunicazione che esibiva. Il giudice adito con sentenza n.40 del 27.1.99 ri- gettava l'opposizione e confermava il decreto ingiunti- vo opposto, condannando l'opponente alle spese di lite, significando che la richiesta di restituzione trovava fondamento nel contratto di subconcessione, che obbli- gava l'opponente alla restituzione del materiale rice- vuto alla scadenza del termine pattuito. Per la cassazione della decisione ricorre la ditta TTl VA esponendo due motivi. Nessuna difesa ha svolto l'intimata. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso, deducendo violazione degli artt. 4 e 9 D.M. 23.3.1983 e art.1 D.M.4.4.1990, nonché violazione dei principi generali in tema di rap- porto negoziale, si censura la sentenza impugnata per inosservanza di norme di carattere sostanziale, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità nel giudi- zio di equità necessario del giudice di pace, che, d'altro canto, nel caso di specie, risulta sorretto da motivazione logica e coerente. 3 .. . Ne consegue il rigetto del ricorso senza obbligo di statuizione sulle spese, stante l'assenza dell'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma addì 27.6.2002 IL CONSIGLIERE EST. Trans IL PRESIDENTEAugu hin مسر LIBRE C1 Usta 15 NOV. 2002 O 4 L 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T 2 C S I I . G L D E U 9 R I 3 A G E D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A 4