Articolo 45 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
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2 gennaio 2000
Art. 45. 1. All' articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale , dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".
2. All' articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale , dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000