Art. 45. 1. All' articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale , dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".
2. All' articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale , dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".
2. All' articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale , dopo le parole: "nella cancelleria del tribunale" sono inserite le seguenti: "o del giudice di pace".