Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
OM ZI Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere LA FI Primo Referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24159 del registro di Segreteria, promosso
da Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per La Calabria della Corte dei conti, domiciliata in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it
- attore -
nei confronti di IO AN nato a [...] in data [...], residente in [...]
di Capo Rizzuto, Via Emilia-Romagna n. 9, (codice fiscale MRC NTN 53S0 2I463N), elettivamente domiciliato in Crotone, Piazza Alcide De Gasperi 23, presso lo studio dell'avv. Alfredo Gaetano (codice fiscale
[...]– pec alfredo.gaetano@avvocaticrotone.legalmail.it)
da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
Sentenza n. 5/2026
- convenuto -
nella pubblica udienza dell’11 novembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario LA FI, udito per la parte convenuta l’avvocato Santoro Rocco, per delega del difensore costituito, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato il 6 febbraio 2025, la Procura contabile ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del signor IO AN per un presunto danno erariale, pari ad euro 53.402,53 percepiti a seguito della presentazione delle domande per le campagne 2008 - 2012, 2014 - 2017, cagionato ad CE (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.
2. L’azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno della Guardia di Finanza, gruppo di Crotone, ricevuta il 22 gennaio 2020, con la quale l’organo investigativo ha rappresentato la indebita percezione da parte del convenuto di fondi europei, dal 2008 al 2017. Il signor IO AN avrebbe dichiarato falsamente la disponibilità giuridica di alcuni terreni indicati nelle domande uniche di pagamento allegando falsi contratti di affitto di fondo rustico, perché stipulati con soggetti deceduti in data anteriore alla loro sottoscrizione.
3. Secondo l’accusa erariale, i fatti sopra esposti consentono di affermare che il signor IO AN, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha percepito indebitamente i contributi comunitari per il periodo in contestazione, in violazione della disciplina comunitaria applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, perché ha consapevolmente inserito nelle domande uniche di pagamento terreni di cui non aveva la disponibilità giuridica, supportando tali dichiarazioni con contratti di affitto falsi, inducendo in errore l’organismo pagatore che gli ha indebitamente erogato l’importo di euro 53.402,53. In particolare, in tali domande di pagamento il convenuto avrebbe inserito i terreni in agro di Isola Capo Rizzuto, censiti in catasto terreni alle particelle 28, 112, 620, 623, foglio di mappa 3, dichiarandosi falsamente possessore pur risultando le particelle 28, 112, 620 di proprietà di LI OR, deceduto in data 05.11.2006, e la particella 623 di proprietà di LA OM, deceduto in data 01.03.2007. Ad avviso dell’organo requirente la condotta illecita del convenuto deve pertanto ritenersi connotata dal dolo erariale. Risulterebbe conseguentemente evidente il nesso di causalità, in quanto lo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità per le quali erano state erogate, infatti, si sarebbe verificato in ragione della già menzionata condotta illecita posta in essere dal signor IO Nantino.
4. Con decreto presidenziale n. 37/2025 dell’8 febbraio 2025, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all’atto di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto.
5. Con memoria di comparsa, depositata in data 13 ottobre 2025, si è costituto il convenuto eccependo in via preliminare l'inesistenza della notifica dell'invito a dedurre depositato il 25.11.2024, asserendo di non averlo mai ricevuto nonostante fosse attivo dal 07.11.2019 il domicilio digitale nantinomarchio@arubapec.it (docc. 2-3). La difesa ha sottolineato che secondo il d.lgs 10 ottobre 2022 n. 149, cd.riforma Cartabia, vigente dal 28.02.2023, la Procura avrebbe dovuto notificare via PEC o rilasciare dichiarazione ex art.
137, co. 7 c.p.c. attestante l'impossibilità della notifica digitale. La notifica tramite ufficiale giudiziario senza detta dichiarazione sarebbe nulla e/o inesistente, violando il diritto di difesa e il contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.),
poiché IO AN non ha potuto difendersi nella fase preprocessuale né richiedere l'audizione personale. Ne deriverebbe l'inammissibilità dell'atto di citazione, rilevabile ex officio (Corte conti, Sez. Riunite, n. 7/QM/1998).
7. In via preliminare di merito, la difesa eccepisce altresì la prescrizione quinquennale del danno riferito alle campagne 2008 - 2012 pari all’importo di €
53.402,53 pagato nel quinquennio precedente il verbale GdF del 07.04.2020 pertanto, ad avviso del deducente rimarrebbe sub iudice solo il presunto danno riferibile alle campagne 2014-2017 relativo alle particelle 28, 112 e 620, foglio 3. Nel merito, il convenuto sostiene che tali particelle, pur intestate catastalmente a LI OR, sono state sempre possedute e coltivate dal settembre 2007 in forza del contratto preliminare registrato firmato da LI CO il 28.04.2015, nel quale si attesta il trasferimento del possesso e l'esborso di €. 18.000,00 per opere di miglioramento.
Asserisce la parte convenuta che il Tribunale di Crotone con sentenza n.
10/2022 ha riconosciuto la validità del contratto preliminare, sebbene inopponibile ai comproprietari non firmatari e che la Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n. 600/2024, pur rigettando la domanda di rilascio terreni, ha riconosciuto implicitamente il legittimo possesso di IO AN.
8. La difesa ritiene inoltre insussistenti gli elementi della responsabilità erariale in quanto IO AN, fermo al terzo anno delle elementari, ha agito tramite CAA in buona fede e convinto di possedere valido titolo;
pertanto, al più commettendo errore scusabile nell'indicare "contratto affitto"
anziché "preliminare registrato" e, tuttavia, dichiarando correttamente i terreni effettivamente posseduti relativi alle particelle 28, 112, 620 foglio 3. L'ignoranza della normativa sarebbe, dunque, scusabile ed esimente della responsabilità (Corte conti Sez. III app. n. 177/2006; Sez. App. Sicilia n.
34/2017), non configurandosi dolo o colpa grave. La difesa eccepisce, in subordine, l'indeterminatezza del danno contabile, quantificato sulla base di presunzioni e criteri equitativi astratti.
9. Nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2025, le parti, come da verbale, hanno diffusamente esposto le rispettive tesi contenute negli scritti in atti, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.
La causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. In via preliminare occorre scrutinare la contestata illegittimità ed inesistenza della notifica dell’invito a dedurre, tramite ufficiale giudiziario per mancanza della dichiarazione ex art. 137, co. 7 c.p.c. L'eccezione è infondata.
Sostiene in proposito il deducente che essendosi dotato di un indirizzo digitale di posta elettronica certificata, indirizzo risultante dall’apposito registro delle imprese “inipec”, la procura regionale avrebbe dovuto procedere alla notificazione dell’invito a dedurre esclusivamente mediante l’invio dell’atto a detto indirizzo nel rispetto delle modalità previste al riguardo dalla norma del codice di rito comune innanzi citata, di talché il fatto che si sia invece proceduto mediante l’ordinario procedimento di consegna diretta dell’atto per mezzo dell’ufficiale giudiziario si sarebbe tradotto in un vizio di illegittimità sì grave da determinare l’inesistenza della notifica così eseguita, vizio che sarebbe appunto dimostrato dall’assenza della “dichiarazione” che l’art. 137, comma 7, prevede come adempimento a carico dell’ufficiale giudiziario in cui si sia dovuto provvedere alla notificazione in via ordinario piuttosto che mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. Tanto chiarito, va osservato che la disposizione codicistica sin qui richiamata nel testo introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - riforma Cartabia, prevede che l'ufficiale giudiziario esegua la notificazione su richiesta dell'avvocato quando quest'ultimo non debba eseguirla a mezzo posta elettronica certificata, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con tali modalità non sia possibile o non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario; di tale dichiarazione se ne deve date atto nella relata di notificazione. Orbene, è sufficiente il mero riferimento testuale alla norma in rassegna per denotare l’erroneità dell’impostazione seguita dall’interessato a sostegno dell’eccezione in esame. Infatti, dal 1° marzo 2023, data di entrata in vigore della novella legislativa in commento – riforma Cartabia, sono gli avvocati che devono notificare gli atti giudiziali in materia civile e gli atti stragiudiziali a imprese, professionisti e pubblica amministrazione, ciò nel rispetto di un preciso onere che scatta qualora il destinatario sia un soggetto tenuto per legge a munirsi di un indirizzo digitale risultante dai pubblici elenchi, con la conseguenza che l’avvocato potrebbe sì rivolgersi all’ufficiale giudiziario ma solo se la notifica via pec non sia possibile per problematiche non causate dal destinatario, dovendone in tal caso l’ufficiale giudiziario dare conto nella relata di notifica. In altri termini, il contesto applicativo previsto dalla disposizione invocata dal deducente non ha nulla a che vedere con la situazione fattuale in cui, come nel caso in esame, a dare impulso al procedimento notificatorio sia la procura regionale della Corte dei conti con riguardo ad atti rientranti nel suo ufficio. In proposito è sufficiente considerare quanto previsto dall’art. 6 c.g.c., che nel disciplinare la “digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività” ha invero introdotto, comma 4, la notificazione degli atti con invio agli indirizzi di posta elettronica certificata, ma l’ha prevista come una possibilità a carico dell’Ufficio requirente: “il pubblico ministero e le parti possono……”, non dunque come un obbligo da osservare pena la nullità della notificazione, come pare abbia voluto prospettare il convenuto, il tutto non senza considerare che, in ogni caso, in tema di nullità degli atti e della notificazione la disciplina introdotta dagli artt. 44 e 48 c.g.c. non certo contempla la questione sin qui trattata. Quanto sin qui esposto sarebbe sufficiente per null’altro aggiungere al riguardo, giacché a ben guardare l’interessato, oltre che dolersi del fatto che non sia stata seguita la procedura di cui all’art. 137, comma 7, c.g.c., nessun appunto muove alla notificazione comunque esperita dall’ufficiale giudiziario, ossia alla regolarità del procedimento al riguardo espletato. Ciò nondimeno, il Collegio non può esimersi dall’osservare che, in conformità alle indicazioni della procura regionale, ovvero che la notifica doveva avvenire personalmente ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e, in subordine, con le modalità previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c. Dopo un primo tentativo senza esito esperito il 29 ottobre 2024, l'UNEP di Crotone reiterava il procedimento di notificazione in data 25 novembre 2024 presso domicilio e sede legale dell'impresa individuale agricola del convenuto, in Via EmiliaRomagna n. 19 di Isola di Capo Rizzuto, attestando di non aver potuto notificare in quanto il destinatario risultava non rinvenuto all'indirizzo indicato e, pertanto, di aver provveduto al deposito del plico in busta chiusa presso la casa comunale e di avere dato avviso all’interessato mediante raccomandata A.R. n. 66840332700 – 8, che, da quanto risulta in atti, ha raggiunto la
“compiuta giacenza” in data 15 dicembre 2024. In conclusione, si deve sul punto ritenere legalmente valida la notificazione dell’invito a dedurre. Ne consegue l’infondatezza anche dell’ulteriore profilo di inammissibilità prospettato a carico dell’atto di citazione quale conseguenza della mancata notifica dell’atto d’invito. Nessun vulnus, dunque, al diritto di difesa del convenuto può essere configurato in relazione al libello introduttivo del presente giudizio peraltro regolarmente notificato l’8 marzo 2025 con le modalità di cui all’art. 138 cpc e avverso il quale l’interessato risulta tempestivamente costituito con memoria, depositata in data 13 ottobre 2025, nella quale ha puntualmente articolato le proprie difese.
11. Parimenti il Collegio reputa infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa relativamente al danno riferibile al periodo 2008-2012. I canoni giuridici che attengono all'individuazione del termine d'esordio della prescrizione devono essere individuati coniugando la norma generale contenuta nell'art. 2935 c.c. (che ne fissa l'esordio nel "giorno in cui il diritto può essere fatto valere"), con quella speciale recata dall'art. 1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 a tenore di cui, nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta". La giurisprudenza contabile
(ex multis Sez. II app., n. 173/2018, n. 200/2020, n. 193/2021, n.
400/2021; Sez. III app., n. 203/2019) ha condiviso l'orientamento della Corte di cassazione (tra le tante, Cass., n. 1661/2020, n. 4899/2016, n.
21255/2013) che ha individuato nella percepibilità e "conoscibilità obiettiva"
del danno da parte del danneggiato, secondo l'ordinaria diligenza, il dies a quo della prescrizione, mentre ha fatto riferimento al momento della "conoscenza effettiva" del danno nei casi in cui cause giuridiche - e non di mero fatto - ne abbiano impedito la conoscibilità, quale è, giustappunto, il "doloso occultamento”. In ordine all'individuazione di detto presupposto, con specifico riferimento a vicende di indebite erogazioni di contributi comunitari, i cui procedimenti sono connotati dalla sussistenza di stringenti obblighi di produzione di documentazione veritiera a corredo delle domande, in molti casi - come quello di cui è causa - aventi anche rilevanza penale, si è affermato che non è sufficiente la mera conoscibilità degli illeciti per far decorrere la prescrizione ma occorre che ne siano stati resi evidenti, attraverso apposita attività investigativa, gli elementi essenziali, in primis l'evento di danno e la sua ricollegabilità al soggetto beneficiario (Sez. I app., n. 114/2011, n.
196/2019, n. 342/2020; Sez. II app., n. 856/2017). Nella concreta fattispecie la Procura ha ravvisato, del tutto condivisibilmente, nella produzione, in allegato alle domande, di contratti di locazione con soggetti deceduti il sostanziarsi - in re ipsa - del "doloso occultamento". Pertanto, prima dell'esito della complessa attività d'indagine della Guardia di Finanza, non era obiettivamente conoscibile da parte di CE, nell'attività di espletamento degli ordinari controlli previsti dalla normativa comunitaria, il nocumento scaturente dall'erogazione di contributi, per la quale non sussistevano le condizioni legittimanti.
Ne consegue che, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, della L. n.20/1994, il “dies a quo” della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa va individuato con riferimento all’epoca in cui, a conclusione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, le risultanze sono state compendiate nella relazione del 22 gennaio 2020. Poiché l'invito a dedurre, quale atto interruttivo della prescrizione, è stato notificato il 25 novembre 2024, deve rilevarsi che tra tale data e il dies a quo non è decorso il termine quinquennale previsto dalla norma. L'azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura regionale risulta pertanto esercitata tempestivamente.
Va inoltre rilevato che le condotte relative alle domande per ottenere l'erogazione dei contributi sono state unitarie e hanno ricompreso tutti i terreni asseritamente nella disponibilità del sig. IO AN, per cui l'occultamento doloso non può che riferirsi in termini altrettanto unitari a tutte le domande per le quali sono stati prodotti i contratti di locazione risultati falsi.
Pertanto, è infondata l'eccepita prescrizione con riferimento al periodo, dal 2008 al 2012.
12.Con riguardo al merito, l’azione erariale è meritevole di integrale accoglimento. Il convenuto ha, infatti, indebitamente percepito contributi comunitari, per il complessivo importo di euro 53.402,53 relativo alle domande -
Fondo FEAGA. La disciplina comunitaria operante ratione temporis, infatti, alle domande uniche di pagamento, presentate, prevede un regime di sostegno diretto agli agricoltori, nell’ambito della politica agricola comune. In forza di tale disciplina, l’agricoltore presenta ogni anno domanda di pagamento, in ragione delle misure comunitarie come regolate dai regolamenti in materia, direttamente all’organismo pagatore o tramite un centro di assistenza agricola (CAA). Nella domanda deve indicare il numero di ettari di terreno agricolo ammissibili, dei quali dichiara la conduzione in forza di un valido titolo giuridico e in base ai quali diventa destinatario delle varie misure di sostegno per la coltivazione o il pascolo. La quantificazione economica del contributo dipende sia dal tipo di coltura praticata o di pascolo che dall’estensione della superficie aziendale potenzialmente ammissibile e dichiarata nella domanda di pagamento. L’ordinamento italiano ha, inoltre, introdotto la disciplina integrativa specifica, recata dal d.P.R. n. 503 del 31.12.1999 e da vari decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo cui l’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all’agricoltore la disponibilità dei terreni dichiarati. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 29 del regolamento CE n. 1782/2003, “Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”,
che, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009 “Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno” e, infine, che, ai sensi dell’art.
60 del regolamento CE n. 1306/2013, “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”. In considerazione delle disposizioni sopra richiamate, appare, pertanto, evidente che il signor IO Nantino non aveva alcun titolo per percepire i benefici economici concessi a seguito della presentazione delle domande di pagamento in esame, posto che tali benefici sono stati concessi in ragione della falsa dichiarazione di conduzione in affitto di terreni agricoli, resa nelle domande uniche di pagamento, mediante l’allegazione di contratti di affitto falsi, come risulta dalla denuncia di danno erariale e dalla documentazione ivi richiamata versate in atti. In particolare, appaiono dirimenti, ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto, gli esiti dell’attività investigativa esperita al riguardo dalla Guardia di Finanza di Crotone, in forza dei quali è emerso che il signor IO AN ha dichiarato nelle domande uniche di pagamento relative agli anni dal 2008 al 2017: a) il contratto di affitto del terreno siti in agro di Isola Capo Rizzuto, riportato in catasto al foglio di mappa n. 3, particelle nn. 28, 112 e 620, stipulato il 1° gennaio 2007 per la durata di 10 anni, con il signor LI OR, nato a [...] il 6 gennaio 1924, che, tuttavia, risulta essere deceduto il 5 novembre 2006; b) il contratto d’affitto di un terreno sito in agro di Crotone, riportato in catasto ai fogli di mappa n. 3, particelle n. 623, stipulato il 23 febbraio 2009 per la durata di 10 anni, con il signor LA OM, nato a [...]
il 22 giugno 1920, che, tuttavia, risulta essere deceduto il 1° marzo 2007.
La falsità dei titoli di conduzione dei terreni sopra indicati emerge in maniera chiara, ove si consideri che i locatori risultano tutti deceduti in data anteriore alla sottoscrizione dei contratti, per i quali peraltro il convenuto risulta essere stato condannato per il reato di cui all’art. 2 della l. 23 dicembre 1986, n.
898, come si rileva da sentenza del Tribunale penale di Crotone, depositata in atti.
Le domande uniche di pagamento recanti la indicazione dei terreni falsamente dichiarati in conduzione integrano le fattispecie di cui ai richiamati artt. 29 del reg. CE n. 1782/2003, 30 del Regolamento CE n. 73/2009 e 60 del Regolamento CE n. 1122/2009 (“dichiarazione eccessiva intenzionale”),
con la conseguente decadenza dai benefici economici corrisposti dall’organismo pagatore e l’obbligo della restituzione integrale delle somme indebitamente percepite. È, infatti, noto che l’assenza di un idoneo titolo giuridico esclude in radice la possibilità di accedere ai sostegni economici in esame (in termini, tra le tante, Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale d’Appello, sentenza n. 224/2022; Sez. giur. Puglia, sentenza n. 398/2019; id., da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 94/2023) e che la insussistenza di detto valido titolo giuridico “non può essere surrogata da presunte relazioni di fatto del soggetto con il fondo interessato, tali da giustificare condotte illecite volte alla produzione di falsi contratti d’affitto.” (tra le altre, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, sentenza n.
72/A/2021 del 19.9.2019). Tale requisito appare indispensabile anche perché la mera relazione di fatto può concretizzarsi “nell’usurpazione di terreni altrui” (Sez. giur. App. Sicilia, sopra richiamata; id. Sez. giur. App. Sicilia, sentenze nn. 1/2020 e 24/2020; Prima Sez. Centr. App., sentenza n.
326/2020; Seconda Sez. Centr. App., sentenza n. 52/2021; Cass., II sez.
penale, sentenza n. 42363/2012). È appena il caso di ricordare, infine, che la previsione, da parte dell’ordinamento italiano, dell’obbligatorietà di un valido titolo di conduzione dei terreni, come condizione indefettibile per l’ottenimento dei contributi agricoli, è stata ritenuta legittima dalla Corte di giustizia europea, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario (Corte di giustizia europea, sentenza n. C-375/08 del 24.6.2014). La condotta del convenuto appare, pertanto, illecita perché, mediante la intenzionale artefazione di titoli di conduzione dei terreni, ha falsamente dichiarato la disponibilità giuridica di beni aziendali indicati nelle domande di pagamento presentate per le annualità dal 2008 al 2017, integrando le fattispecie previste dalla disciplina euro unitaria e nazionale sopra richiamata della “dichiarazione eccessiva intenzionale”, con la conseguente percezione illecita di tutti i contributi erogati da CE. Alla luce di quanto sin qui esposto la condotta causale è da ritenersi all’evidenza dolosa siccome intenzionalmente preordinata al conseguimento di provvidenze economiche non dovute mercè la mendace dichiarazione in ordine alla titolarità di beni, contenuta nelle domande uniche di pagamento sottoscritte ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Al riguardo, è bene ricordare, peraltro, che l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione, dispone che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione”.
Tutto quanto sopra supera ogni ulteriore prospettazione offerta dalla parte convenuta, con riguardo all’intervenuto contratto di affitto con uno dei coeredi del LI, atteso che ai fini dell’erogazione dei contributi europei all’agricoltura, non sono sufficienti né la mera conduzione del fondo né altre situazioni di fatto, che potrebbero essere anche azioni usurpative; il possesso deve infatti essere fondato sulla proprietà, affitto o comodato, debitamente regolarizzati anche ai fini catastali e fiscali con l’onere, da parte del richiedente, di dimostrare la sussistenza dei presupposti. (Sentenza n. 27/A/2024 del 22/01/2024 Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia).
13. La domanda attrice deve, quindi, essere integralmente accolta, dovendosi ritenere, sotto il profilo dell’elemento oggettivo, corretta la quantificazione del danno operata dalla Procura regionale, sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dall’organismo pagatore, in tutti gli importi indebitamente percepiti dal convenuto a titolo di contributo agricolo per le annualità dal 2008 al 2017. Il signor IO AN deve, pertanto, essere condannato al pagamento dell’importo complessivo di euro 53.402,53 in favore di CE (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura).
10. Lo stesso deve, inoltre, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 5, c.g.c.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto al pagamento dell’importo di euro 53.402,53 in favore di CE (Agenzia della Regione Calabria per le Agevolazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese, liquidate come
N O
TA SP
E SE G
iu d izio n
. 2 4 15 9
FO
G LIO
IM
P O
R TO
O
R IG
IN A
LE A TTO
D I C
ITA ZIO
N E
€ 4 8,0 0 n . 1 co p ia p red etto atto p er u so n o tifica 3
€
4 8,0
O R
IG IN
A LE D
P FISSA
ZIO N
E U D
IEN ZA
€ 1 6,0 0 n
. 1 co p ia p red etto atto p er u so n o tifica
€ 1 6,0 0
D
IR ITTI D
I C A
N C
ELLER IA
€ 1 6 ,8 0
N
O TIFIC
H E
€ 1 8 ,4
O R
IG IN
A LE SEN
TEN ZA
€
6 4,0
FO R
M U
LA ESEC
U T
IV A
SEN TEN
ZA
€ 6 4,0
D IR
ITTI D I C
A N
C ELLER
IA FO
R M
U LA
ESEC U
TIV A
SEN TEN
ZA
€ 1 0 ,4
T O
TA LE
€ 3 01,7
D IC
O N
S I E
U R
O T
R E
C E
N T
O U
N O
/7 2 Il F u n zio n ario D o tt.ssa S tefan ia V asap o llo F irm a to d ig ita lm en te da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell’11 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
LA FI OM ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 16/01/2026 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente