Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9217 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09217/2025REG.PROV.COLL.
N. 01664/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. NN SC. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- (Assistente della Polizia Penitenziaria) propone appello avverso la sentenza n.-OMISSIS-/2022 del Tar per la Lombardia che ha respinto l’originario ricorso proposto dallo stesso signor -OMISSIS-volto ad ottenere l’annullamento:
- del Decreto Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, n.180924 2021/13168/DS14 del 1/10/2021, notificato al ricorrente in data 2/10/21, con il quale il Capo del Dipartimento decretava a carico del Sig. -OMISSIS-OMISSIS-, Assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Reclusione di Milano Opera, la sanzione disciplinare della destituzione con decorrenza 2/10/2021, data di notifica del medesimo decreto.
2. La sentenza impugnata ha così riassunto le premesse in fatto:
- il ricorrente, Assistente della Polizia Penitenziaria, già in servizio presso la Casa Reclusione di Milano Opera, ha proposto ricorso contro la destituzione infertagli con decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, n. 180924-2021/13168/DS14 del1/10/2021, in relazione al procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano in data 15/12/2020, divenuta irrevocabile il 4/01/2021, con la quale veniva applicatala pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 615- bis c.p., perché, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva ovvero di telefono cellulare, ovvero mediante la registrazione della telecamera in esso contenuta, si procurava indebitamente notizie ed immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p. ed in particolare, in data 24 febbraio 2019, attraverso lo spazio posto tra la porta ed il pavimento dei servizi igienici siti all’interno del centro commerciale Auchan di Cesano Boscone (Mi), introducendo il proprio telefono cellulare in modo tale che con la telecamera dello stesso potesse riprendere all’interno del bagno, registrando così “ omissis ”, mentre espletava i propri bisogni fisiologici.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione di legge ex art. 3 l. 241/90, per carenza e/o genericità della motivazione del decreto impugnato, in ordine alla mancata valutazione della minima entità della pena e dei benefici riconosciuti dalla sentenza penale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Si sosteneva che:
- la motivazione dell’atto di destituzione risultava generica e carente, atteso che risultano richiamati sic et simpliciter i principi generali relativi all'integrità morale del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria, omettendo di valutare, tuttavia, in relazione al caso concreto, la minima entità della pena ed i benefici di legge riconosciuti nella stessa sentenza penale;
- non è concesso all'Amministrazione procedente adottare automaticamente, in relazione al rapporto d'impiego pubblico, quanto accertato in sede penale, e ciò in virtù del fatto che alla P.A. sono rimesse valutazioni di natura diversa rispetto a quelle effettuate nel procedimento penale, valutazioni le quali devono svolgersi, innanzitutto, secondo i fondamentali parametri dell'imparzialità e del buon andamento, così come previsto dall'art. 97 Cost;
- l'Amministrazione non ha tenuto conto che, nel corso degli anni di servizio, già maturati dal ricorrente, il medesimo ha riportato riconoscimenti, quali lodi ed encomi.
II. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione irrogata, nonché di adeguatezza e congruità della sanzione.
Si sosteneva che:
- l'Amministrazione penitenziaria ha omesso di applicare, nel caso di specie, il principio di proporzionalità e di congruità della sanzione disciplinare da irrogare;
- la gravità dei fatti avrebbe dovuto essere bilanciata dalla valutazione dell'anzianità di servizio del ricorrente, della minima entità della pena e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per cui sarebbe stata congrua e proporzionata una sanzione disciplinare più lieve rispetto alla destituzione comminata.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con la sentenza n. -OMISSIS-/2022 il Tar per la Lombardia ha respinto il ricorso.
5.1 Il Tar ha respinto il primo motivo di ricorso sostenendo che:
- nel caso di condanna patteggiata l’Amministrazione non ha un potere di accertare il fatto in sé ma solo di valutare i suoi effetti sul rapporto di lavoro;
- nel caso di specie deve escludersi che l’Amministrazione dovesse effettuare ulteriori accertamenti o ricostruire autonomamente il fatto in considerazione della chiarezza delle condotte accertate dal giudice penale;
- per quanto riguarda poi la valutazione della condotta: (i) non rientra nel giudizio dell’Amministrazione una valutazione degli effetti penali della condanna, dovendo l’Amministrazione limitarsi a valutare i fatti, come accertati dal giudice penale, al solo scopo di soddisfare le esigenze di servizio che essa persegue; (ii) nell’effettuare tale valutazione l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale; (iii) il giudizio espresso nella specie non appare macroscopicamente irragionevole;
- per quanto riguarda i precedenti di carriera del ricorrente, la prospettazione difensiva in merito ai precedenti di carriera del ricorrente è evidentemente di parte in quanto, dalla delibera del consiglio di disciplina, risulta la presenza a carico dell'incolpato di plurime precedenti infrazioni disciplinari (15 censure, 11 pene pecuniarie, 2 deplorazioni, 1 sospensione dal servizio).
5.2 Il Tar ha respinto il secondo motivo di ricorso sostenendo che:
- poiché l’accertamento della proporzionalità e della graduazione della sanzione rispetto agli illeciti contestati attiene al merito della scelta della sanzione, esso esula dal sindacato del giudice amministrativo, salvo che una tale scelta sanzionatoria riveli il vizio di eccesso di potere attraverso sintomi quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti;
- il principio di autonomia della sanzione disciplinare rispetto a quella penale giustifica un’autonoma valutazione dell’idoneità del ricorrente allo svolgimento del servizio che non è influenzata dagli effetti penali della condanna;
- nel caso di specie la sanzione penale si è limitata a valutare gli effetti che la condotta ha cagionato alla persona offesa dal reato, rispetto alla quale la condotta, in quanto verificatasi in luogo pubblico e nei confronti di persona sconosciuta al reo, assume un significato ed un disvalore sicuramente minore rispetto a quello che può avere nell’ambito di un impiego, quale quello dell’agente di custodia, che si caratterizza per la necessità del rispetto della privacy delle persone ristrette.
6. Avverso la sentenza n. -OMISSIS-/2022 del Tar per la Lombardia ha proposto appello il signor -OMISSIS-per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito il Ministero della Giustizia per resistere all’appello.
8. All’udienza del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Omessa valutazione, nella sentenza di primo grado, della sussistenza del vizio di eccesso di potere del Decreto impugnato per violazione del principio di proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione disciplinare irrogata, nonché di adeguatezza e congruità della sanzione stessa ».
Si sostiene che:
- il Tar non ha tenuto conto che l’Amministrazione, la quale ha comminato la sanzione disciplinare della destituzione, ha, in realtà, esercitato il proprio potere discrezionale senza un accurato esame fattuale del caso di specie, attesa l’opportunità di approfondire “l’aspetto concernente la proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, avuto riguardo allo stato di servizio, all’illecito commesso, alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate e ai benefici accordati dalla sentenza penale di condanna” (cfr. Ordinanza n. 938/2019, con la quale il Consiglio di Stato, sebbene avesse rigettato il ricorso in appello cautelare promosso dalla parte ricorrente, aveva indicato: “Valuterà il Presidente del Tar la delicatezza delle questioni sollevate dall’interessato”);
- il Tar non ha tenuto conto che la sanzione disciplinare comminata è risultata eccessiva rispetto alla condotta del ricorrente, alla luce del principio di proporzionalità, il quale, nell’applicazione dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, con riferimento ai provvedimenti che incidono negativamente nella sfera giuridica del destinatario, è connotato da tre requisiti: (i) l’idoneità del mezzo adoperato con l’obiettivo da raggiungere; (ii) l’adeguatezza, che si traduce in una valutazione della scelta finale dell’Amministrazione in termini di tollerabilità della restrizione o incisione nella sfera privata giuridica del destinatario del provvedimento; (iii) la necessarietà, detta anche “regola del mezzo più mite”, la quale consiste nella valutazione su quale misura sanzionatoria ritenuta idonea comporti il minor sacrificio possibile degli interessi incisi dal provvedimento;
- il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato;
- parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’Amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali;
- in virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza;
- la sentenza impugnata risulta carente di motivazione in ordine alla valutazione della proporzionalità e congruità della sanzione disciplinare impugnata, che si attua con il cd. gradualismo sanzionatorio;
- il Tar non ha considerato in alcun modo il motivo di ricorso, diretto a valutare compiutamente la proporzionalità della sanzione comminata;
- il Tar non ha considerato che la sanzione della destituzione, seppur in astratto idonea ed adeguata per raggiungere l’obiettivo della “punizione” della condotta isolata ed occasionale posta in essere dal ricorrente, non può ritenersi necessaria, essendo sufficiente un ‘mezzo più mite’, in maniera tale da non privare definitivamente il ricorrente della possibilità di svolgere un servizio svolto con dedizione e diligenza, il cui reddito costituisce l’unico mezzo di sostentamento del medesimo;
- se, da un lato, è vero che l'Amministrazione doveva procedere alla stima obiettiva del comportamento tenuto dal ricorrente, per accertarne se lo stesso avesse violato sia il giuramento di fedele osservanza delle leggi dello Stato, compreso il codice penale, che il decoro ed il prestigio del Corpo di appartenenza, dall'altro, nonostante si tratta dell’ipotesi di irrogazione della sanzione massima, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che l’Amministrazione doveva specificatamente ed adeguatamente valutare non tanto l’astratta natura della condotta ascritta al dipendente, quanto la sua obiettiva gravità, nel senso dell’incidenza che ha avuto nel tessuto sociale e quanto essa sia sintomatica di una effettiva propensione a violare le regole di condotta anche alla luce della complessiva personalità e, pertanto, della condotta precedente e successiva del dipendente;
- se è pacifico che la sussistenza del reato giustifica l’irrogazione di una sanzione di tipo disciplinare, tuttavia, la stessa dovrà, in ogni caso, essere graduata in misura proporzionata non solo alla gravità della condotta, posto che l’estinzione del rapporto di lavoro può configurarsi come sanzione del tutto eccessiva, nonché irragionevole;
- la condanna penale c.d. patteggiata, è intesa come un dato essenzialmente di “partenza” per l’operato dell’Amministrazione, a conferma della circostanza che, in ogni caso, è obbligo per quest’ultima di effettuare un’autonoma e compiuta valutazione dei fatti, in coerenza con le risultanze del procedimento penale, le quali assumono così rilevanza non solo ai fini della configurazione dell’illecito contestato, ma anche in relazione alla gravità della condotta dell’incolpato, senza, ancora, trascurare la valenza degli indicati elementi anche in ordine alla sindacabilità del c.d. “gradualismo sanzionatorio”, corollario del più ampio e generale “principio di proporzionalità”;
- dallo stesso tenore letterale della disposizione di cui all’art. 6, d.lgs. n. 449/1992, comma 3, si evince che costituisca una mera facoltà la sanzione della destituzione, nell’esercizio del potere di scelta discrezionale di ciascuna Amministrazione procedente, e non un obbligo;
- tale discrezionalità, è sindacabile in sede di giudizio, secondo la giurisprudenza, nei limiti della sussistenza di profili di incongruità, tali da palesare ictu oculi un travalicamento, da parte dell’Amministrazione, dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità che presiedono all’esercizio della discrezionalità amministrativa;
- tali limiti sono stati oggetto di travalicamento nel caso di specie, sussistendo un’evidente violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, tale da ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di annullamento del provvedimento di destituzione e, pertanto, la sua reintegrazione nell’attività lavorativa prestata;
- in sede disciplinare deve essere effettuata la specifica valutazione dei fatti accaduti, altrimenti opinando, qualsiasi reato doloso o comportamento disdicevole potrebbe essere posto a base della misura disciplinare del rapporto di lavoro, ciò che non si può affermare, in considerazione della prassi amministrativa e del principio di proporzionalità, affermatosi nella pacifica giurisprudenza;
- nel caso di specie, non si intende affatto sminuire la oggettiva gravità della condotta ascritta all’appellante, ma, tenuto conto dell'anzianità di servizio dello stesso e dell'affidamento da parte della stessa Amministrazione delle medesime mansioni sino alla data del provvedimento di sospensione, risulterebbe congrua e proporzionata una sanzione disciplinare più lieve rispetto alla destituzione comminata, tenuto conto, altresì, della circostanza che, qualora gli addebiti contestati al dipendente fossero stati tanto gravi da giustificare l’interruzione del rapporto di lavoro in essere, non si comprenderebbe perché l’Amministrazione ha ritenuto, dopo aver avuto conoscenza dei fatti, di affidargli le medesime mansioni;
- dall’istruttoria compiuta e dal tenore degli atti impugnati (con particolare riferimento alla delibera del Consiglio di Disciplina, agli atti ivi richiamati ed al conseguente decreto di destituzione), emerge che, in sede disciplinare, non sono state valutate adeguatamente tutte le circostanze del caso concreto, omettendo di considerare in modo approfondito le condotte dell’incolpato e la loro rilevanza disciplinare, sulla base dell’analisi della documentazione acquisita;
- il Tar non ha tenuto conto che il decreto di destituzione non risulta adottato all’esito di una istruttoria completa e congruamente motivato, omettendo di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e della normativa di riferimento;
- sebbene si è consapevoli che, in materia di sanzioni disciplinari, al giudice amministrativo non è consentito di sostituirsi alle valutazioni dell'Amministrazione, essendo possibile solo verificare che l'atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti e circostanze tali da indurre la medesima a considerarli – in caso di destituzione - incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro, nel caso di specie, da una parte, il procedimento disciplinare risulta inficiato da errori o vizi manifesti, e, dall’altra, il provvedimento di destituzione può ritenersi viziato sotto il profilo della proporzionalità, perché non risulta congruamente motivato e non basato sull’esame di tutte le circostanze del caso concreto.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Parte appellante sostiene che non sarebbero stati valutati gli elementi caratterizzanti il caso concreto.
Non è così.
(i) Per un verso il provvedimento di destituzione riporta in maniera specifica i fatti che hanno poi portato alla pronuncia di patteggiamento: l’appellante ha usato la telecamera del telefono cellulare per filmare persone intente ad espletare bisogni fisiologici nel bagno di un centro commerciale. I fatti non sono contestati.
(ii) Per altro verso, il provvedimento reca una puntuale ed esauriente valutazione di detti fatti. Nell’atto di destituzione infatti si legge:
« I fatti commessi dal -OMISSIS-sottoposti ad una estimazione esclusivamente disciplinare, sono palmare esempio di un comportamento che rivela mancanza del senso dell'onore e del senso morale, comune al rispetto delle norme che ogni appartenente ad un Corpo dello Stato deve sempre dimostrare e che arreca un gravissimo pregiudizio allo Stato e all'Amministrazione Penitenziaria che non può essere rappresentata da soggetti che si sono posti contro la legge quando ad essi è demandato il compito di farla osservare ».
Inoltre il provvedimento prosegue affermando che:
« TENUTO CONTO inoltre che con siffatto comportamento, il -OMISSIS-ha tradito la fiducia che l'Amministrazione gli aveva accordato all'atto della immissione in ruolo confidando in una rettitudine morale che deve sempre dimostrare, l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria come prescrive espressamente l'art. 10 del d.p.r.15 febbraio 1999 n. 82 che nel concreto è mancata;
CONSIDERATO, pertanto, che il -OMISSIS-ha compiuto atti in contrasto con i doveri assunti con il giuramento proprio perché un appartenente ad un Corpo dello Stato prima di assumere servizio giura solennemente di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del suo ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene e che attraverso i comportamenti palesemente noncuranti del Romano, appaiono all'esterno sminuiti ed offuscati;
RITENUTO che appare palese la violazione dei doveri sanciti per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché di quelli generali di fedeltà e rettitudine, riconducibili all'art. 54 Cost., secondo comma, che impongono ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche non solo nell'ambito dell'ufficio, ma soprattutto all'esterno, un comportamento rispettoso delle leggi e conforme alla morale ».
Appare di tutta evidenza come l’Amministrazione abbia valutato gli elementi del fatto concreto, giungendo alla conclusione che essi non possono essere compiuti da persone che fanno parte della polizia penitenziaria.
Si consideri che l’interferenza illecita nella vita privata è stata commessa da una persona cui è affidata la sorveglianza e la cura di persone detenute. L’inosservanza di regole elementari di tutela della vita privata degli individui è stata commessa da chi deve tutelare le esigenze di riservatezza di persone soggette a pene detentive.
2.2 Parte appellante sostiene che la sanzione sarebbe eccessiva.
Il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, sebbene possa verificarne la correttezza logica e la proporzionalità.
Nella specie l’atto impugnato motiva la decisione presa in un modo che esclude indizi di abnormità ovvero profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza.
2.3 Parte appellante sostiene che ci sarebbe stata una applicazione meccanica delle norme.
Non è così.
Come detto, il provvedimento ha considerato gli elementi del caso e li ha autonomamente valutati sotto il profilo della corrispondenza alla fattispecie sanzionatoria.
2.4 Parte appellante sostiene che saremmo di fronte ad una violazione del principio di proporzionalità perché non sarebbe stata esplorata la possibile esistenza di “un mezzo più mite”.
Tale violazione non appare esistente.
Ricordato che può darsi violazione del principio di proporzionalità solo ove la sanzione mostri evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto, nella specie non è dato rinvenire una manifesta carenza di proporzione tra infrazione e fatto anche alla luce del chiaro dettato normativo La sanzione è stata comminata in base all’art. 6, comma 2, lett. a), b; e d) del decreto legislativo 30/10/1992, n. 449 (recante « Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ») secondo il quale la destituzione deve essere inflitta: a) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; d) per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati.
E l’atto impugnato ha motivatamente espresso le ragioni per le quali nella specie si sono manifestati (i) mancanza del senso dell'onore e del senso morale, (ii) contrasto con i doveri assunti con il giuramento, (iii) violazione dei doveri sanciti per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Peraltro, parte appellante non chiarisce quale sarebbe stato il “mezzo più mite” cui l’Amministrazione avrebbe dovuto far ricorso in presenza di un chiaro dettato normativo e della necessità di evitare che l'Amministrazione Penitenziaria fosse rappresentata da un soggetto che si è posto contro la legge quando ad esso è demandato il compito di farla osservare.
2.5 Parte appellante sostiene che dal comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. si evincerebbe che il ricorso alla destituzione costituisca una mera facoltà.
La tesi non è idonea a modificare le conclusioni raggiunte in ragione di quanto appena esposto in ordine all’art. 6, comma 2, lett. a), b; e d) del decreto legislativo 30/10/1992, n. 449 sulla cui base è stato adottato il provvedimento sanzionatorio.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Omessa valutazione, nella sentenza impugnata, della sussistenza del vizio di violazione di legge ex art. 3 l. 241/1990, per carenza e/o genericità della motivazione del decreto impugnato, in ordine alla mancata valutazione della minima entità della pena e dei benefici riconosciuti dalla sentenza penale, nonché del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ».
Si sostiene che:
- la motivazione della sentenza del Tar Lombardia, con la quale è stato respinto il ricorso, assumendo che la destituzione è stata irrogata perché le condotte accertate in sede penale integrano gli estremi della violazione del giuramento, risulta generica e carente, atteso che non ha fatto altro che richiamare sic et simpliciter i principi generali relativi all’integrità morale del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria, omettendo, altresì, di valutare, se non in modo apodittico ed astratto, rispetto al caso concreto, che lo stesso Decreto impugnato non aveva considerato: a) la minima entità della pena ed i benefici di legge riconosciuti nella stessa sentenza penale di condanna, quali la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dello stato di incensuratezza del ricorrente, dello stato di inserimento socio-lavorativo, del corretto comportamento processuale, il beneficio della sospensione condizionale della pena; b) le circostanze emerse dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di procedimento disciplinare, richiamate nella stessa relazione conclusiva dell’inchiesta disciplinare, le quali evidenziano che la condotta fosse conseguente allo stato di fragilità emotiva;
- la sentenza impugnata ha omesso di tener conto, nella giusta considerazione, l’anzianità di servizio del ricorrente, il carattere del tutto occasionale dell’illecito commesso e che al ricorrente sono state affidate dall'Amministrazione sempre le medesime mansioni, anche dopo l'accertamento dei fatti contestati;
- l’Amministrazione ha avuto sin dall’anno 2019 chiara la posizione processuale del ricorrente ed i fatti ad egli contestati, e, pertanto, se gli addebiti contestati al ricorrente fossero stati tanto gravi da giustificare l’interruzione del rapporto di lavoro in essere, non si comprenderebbe perché, successivamente all'accertamento dei fatti contestati, l’Amministrazione ha continuato ad affidargli mansioni già espletate presso la medesima struttura, conseguendone per ciò solo che non era venuta meno la fiducia dell'Amministrazione nell'operato del proprio dipendente;
- il Tar non ha tenuto conto nella giusta considerazione che l'Amministrazione ha omesso di considerare gli elementi favorevoli al ricorrente, quali l'assenza di procedimenti penali, l’applicazione del minimo della pena da parte del giudice penale, ed, altresì, l'immediato pentimento e totale collaborazione con la giustizia;
- l'Amministrazione, seppur richiamando la sentenza penale, ha ignorato l'esistenza di una molteplice serie di elementi favorevoli al ricorrente del pari accertati dal tribunale penale, i quali, qualora fossero stati tenuti presenti dall’Amministrazione, avrebbero potuto portare ad una valutazione opposta a quella adottata in ordine sia alla personalità del ricorrente, considerato apoditticamente “inaffidabile”, per il solo fatto della pretesa condotta penalmente rilevante, che alla pretesa particolare “gravità” del reato ascritto;
- la sentenza impugnata ha disatteso il principio secondo il quale non è concesso all'Amministrazione procedente adottare automaticamente, in relazione al rapporto d'impiego pubblico, quanto accertato in sede penale, e ciò in virtù del fatto che alla P.A. sono rimesse valutazioni di natura diversa rispetto a quelle effettuate nel procedimento penale, valutazioni le quali devono svolgersi, innanzitutto, secondo i fondamentali parametri dell'imparzialità e del buon andamento, così come previsto dall'art. 97 della Costituzione;
- la sentenza impugnata ha erroneamente omesso di rilevare che l’istruttoria dell’Amministrazione è stata espletata in modo carente, atteso che dall’unica asserzione sostanzialmente posta a fondamento della decisione di primo grado – cioè l’incompatibilità dell’illecito penale per il quale il ricorrente è stato condannato con il giuramento prestato - non si può che dedurre l’esercizio di un mero automatismo, da parte del giudice di prime cure, nel considerare esclusivamente la natura dell’illecito penale al fine della gravità della sanzione disciplinare comminata al ricorrente, cioè la destituzione;
- il Tar non si è posto il problema di verificare se tale sillogismo, seppure lineare nelle sue premesse, si possa profilare erroneo ed irragionevole nelle sue conclusioni, posto che, se da un lato, non vi è alcun dubbio sulla sussistenza dei doveri sottesi al giuramento prestato per l’appartenenza alla Polizia Penitenziaria, coerentemente con quanto sancito dall’art. 54 Cost., dall’altro andava, comunque, accertato, nel caso concreto, se lo stesso illecito penale, atteso il principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, debba necessariamente comportare l’incompatibilità assoluta all’esercizio delle pubbliche funzioni attribuite al ricorrente;
- la sentenza impugnata ha omesso di valutare specificatamente ed adeguatamente l’obiettiva gravità della condotta ascritta al ricorrente, senza tener conto che, nel corso della stessa istruttoria disciplinare, è emersa, comunque, un’analisi in ordine alla personalità del reo, dalla quale si può desumere l’applicabilità di una sanzione meno afflittiva, senza inficiare l’immagine dell’Amministrazione resistente ed il principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.;
- la sentenza impugnata non ha fatto altro che ritenere automatico l’assunto per il quale la sussistenza di condotte rilevanti dal punto di vista penale comporta l’applicazione della massima sanzione prevista dal nostro ordinamento, di cui al d.lgs. n. 449/1992, ovvero la destituzione e l’estinzione del rapporto di pubblico impiego, contrariamente ai principi espressi dalla costante giurisprudenza, secondo i quali nell’irrogazione della sanzione massima, l’Amministrazione deve specificamente ed adeguatamente valutare non tanto l’astratta natura della condotta ascritta al dipendente, quanto la sua obiettiva gravità, nel senso dell’incidenza che ha avuto nel contesto sociale e quanto essa sia sintomatica di una propensione a violare le regole di condotta anche alla luce della complessiva personalità e la condotta precedente e successiva del dipendente;
- il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto al procedimento penale, per cui è necessaria, in ogni caso, un’adeguata istruttoria da parte dell’Amministrazione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
- il Tar della Lombardia erroneamente non ha tenuto conto che il provvedimento impugnato risulta viziato, altresì, per eccesso di potere, per difetto di istruttoria, per aver omesso di considerare e valutare tutte le circostanze determinanti per l'adozione di un provvedimento così afflittivo quale la destituzione del servizio.
4. Il motivo è infondato.
Come chiarito da Cons. Stato, sez. I, 08/04/2024, n. 457, (in ipotesi relativa ad un militare ma con principio calzante anche per il caso di specie) in materia disciplinare, l'obbligo motivazionale è attenuato e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare gravità che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare.
Nella specie la motivazione dell’atto non appare affatto carente.
Parte appellante, oltre a riproporre argomenti già avanzati nel primo motivo e ritenuti infondati dal Collegio, sostiene che non sarebbero stati valutati elementi come l’anzianità o altri elementi favorevoli all’assistente del corpo di polizia penitenziaria.
Anche questo argomento è privo di pregio.
Nella determinazione della sanzione applicabile sono stati considerati gli elementi inerenti l’appellante per dare peso al fatto che a suo carico esistevano plurime infrazioni disciplinari ovvero 15 censure, 11 pene pecuniarie, 2 deplorazioni, 1 sospensione dal servizio (cfr. il $ 4 della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria).
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI SI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
NN SC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN SC | RI SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.