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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8145/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Lisa Torresan Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8145/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMELLI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in CONTRA' CANOVE NUOVE, 17 36100
VICENZA
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. ROSINA SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA MESTRINA 6 VENEZIA MESTRE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Il sig. fatto presente che con ordinanza di data 25.06.2024 il G.I., dott.ssa L. Pt_1
Tosi, della causa di merito n. 3405/2022 R.G. ha ridotto il sequestro conservativo disposto nei confronti suoi e dell'altro amministratore da euro Controparte_2
1.600.000,00 ad euro 600.000,00, così precisa le conclusioni di causa, richiamato tutto quanto dedotto nei precedenti scritti: pagina 1 di 10 respinta ogni avversaria domande ed eccezione e respinte, altresì, tutte le avversarie istanze istruttorie per i motivi già in atti dedotti, in accoglimento dei motivi esposti nel ricorso introduttivo di data 13.06.2022 e delle ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate con le note di replica di data 28.11.2022, depositate il 23.12.2022, e negli atti di causa, voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza di data
11.03.2022, depositata il 14.03.2022, del Giudice dott. Luca Boccuni, comunicata dalla
Cancelleria sempre in data 14 marzo 2022 - confermata in sede di reclamo dal Collegio con ordinanza di data 16.06.2022, procedimento n. 2055/2022 R.G. che porta riunito quello n. 2115/2022 R.G. promosso da - con la quale è stato autorizzato Parte_1 il sequestro conservativo nei confronti di fino a concorrenza della Parte_1 somma di euro 1.600.000,00, e per l'effetto voglia l'Ill.mo Tribunale:
i) dichiarare nulla o annullare o revocare l'ordinanza di questo Tribunale di data
16.06.2022, emessa nei procedimenti per reclamo riuniti sub n. 2055/2022 R.G., che ha confermato l'ordinanza di sequestro qui impugnata, e, quindi e comunque, ordinare:
ii) al Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza di cancellare il vincolo del sequestro iscritto sulla quota del ricorrente di partecipazione al capitale Parte_1 della società Tipografia UM s.r.l. in liquidazione, nonché il vincolo del sequestro iscritto sul diritto di usufrutto di cui è titolare il sig. sulla quota di Parte_1 proprietà di nella società MARIVA s.r.l.s.; Parte_2
iii) al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Vicenza – Servizio di
Pubblicità Immobiliare della Direzione Provinciale di Vicenza dell'Agenzia delle
Entrate di cancellare la trascrizione del sequestro conservativo avvenuta in data
23.03.2022 n. 6229/4476 RG/RP a carico di . Parte_1
Spese e competenze rifuse, oltre rimborso spese generali 15%, oltre cap ed iva come per legge.
Per parte convenuta:
Nel richiamarsi alle proprie difese, deduzioni e allegazioni in atti, contrariis reiectis, il insiste per l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni, chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge per il deposito delle memorie conclusive:
- per le ragioni esposte in atti, accertata e dichiarata l'efficacia e la validità del provvedimento di sequestro conservativo disposto con ordinanza dell'11 marzo 2022
pagina 2 di 10 nei confronti di fino all'importo di Euro 1,6 milioni, poi confermato in Parte_1 sede di reclamo con sentenza del 16 giugno 2022, confermarsi per quanto occorrer possa il succitato provvedimento e per l'effetto rigettarsi la richiesta di inefficacia ex adverso formulata;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso ex art. 669 novies comma 2 cpc al fine di sentir Parte_1 dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza del Tribunale di Venezia dell'11/3/2022, depositata in Cancelleria il 14/03/2022 e comunicata alle parti in pari data a mezzo pec, con cui il era stato Controparte_1 autorizzato a procedere a sequestro conservativo nei confronti di fino Parte_1 alla concorrenza dell'importo di € 1.600.000. Deduce il ricorrente l'inefficacia del sequestro sia ai sensi dell'art. 669 octies co 2 c.p.c. per il mancato avvio del giudizio di merito nel termine di 60 giorni, sia ai sensi dell'art. 675 c.p.c. per l'omessa esecuzione del sequestro nel termine di 30 giorni e allega la abusività della trascrizione del provvedimento di sequestro sui beni immobili non più di sua proprietà.
Si è costituta parte resistente contestando la domanda avversaria sotto i plurimi profili di inefficacia dedotti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Poiché vi è contestazione da parte del a favore del quale il provvedimento CP_1
è stato emesso in ordine alla declaratoria di inefficacia, la questione va definita con sentenza ai sensi dell'articolo 669 novies comma 2 cpc nella sua formulazione vigente ratione temporis. Come, infatti, riconosciuto da Cass. 5624/2017 “Il procedimento ex art.
669 novies c.p.c., volto alla declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare, ove non sia configurabile la non contestazione del resistente, è un giudizio ordinario a cognizione piena che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
L'art. 669 novies cpc trova applicazione anche ove sia dedotta la specifica causa di inefficacia prevista dall'articolo 675 cpc, applicandosi le norme sul rito cautelare uniforme, in quanto compatibili, “agli altri provvedimenti” e quindi anche ai provvedimenti di sequestro, ai sensi dell'articolo 669 quaterdecies cpc. e conseguentemente, è da ritenere, anche alle cause di inefficacia diverse da quelle specificamente indicate nell'art. 669 novies stesso.
Tanto premesso, ha dedotto plurimi profili di inefficacia del sequestro Parte_1
pagina 3 di 10 che si passa ora ad esaminare partitamente.
Un primo profilo attiene alla violazione dell'art. 669 octies co 2 cpc.
Allega il ricorrente che la notifica dell'atto di citazione è intervenuta oltre il termine di
60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sequestro (avvenuta il
14/3/2022) previsto per l'inizio del giudizio di merito e che andava quindi a scadere il
13/5/2022. Deduce di aver ritirato solo in data 13/6/2022 l'atto di citazione, a seguito di avviso lasciato in cassetta postale il 10/6/2022, da cui si evinceva che l'atto era stato portato dal all'Ufficiale giudiziario per la notifica solo in data 9/6/2022, in CP_1 assenza di prova del perfezionamento della procedura di notifica richiesta dal in proprio a mezzo del servizio postale in data 13/5/2022, mai pervenuta CP_1 al di cui eccepiva l'inesistenza. Pt_1
La doglianza non è fondata.
Ai sensi dell'articolo 669 octies cpc l'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Nello specifico l'ordinanza pronunciata fuori udienza in data 11/03/2022 è stata comunicata alle parti a mezzo pec il 14/03/2022 e pertanto il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito scadeva il 13/05/2022.
Era dunque sufficiente, ai fini della salvezza del termine di cui all'art. 669 octies cpc, che il portasse alla notifica l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito CP_1 entro il 13/5/2022. La notificazione dell'atto di citazione determina, infatti, la pendenza della lite e per il noto principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali, al fine di valutare la tempestività, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso.
Come affermato dalla Suprema Corte il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è infatti applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994,
“poiché dal relativo art.
6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad
pagina 4 di 10 ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica” (Cass. n. 32255 del
10/12/2019).
Dal timbro del servizio postale apposto sulla relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito si evince che il ha portato l'atto alla CP_1 notifica il 13/5/2022 e, dunque, tempestivamente.
Inoltre, tenuto conto che il termine per la notifica è computato a giorni, e non ad ore,
e considerato altresì che la parte ha diritto alla piena fruizione del termine, prive di pregio appaiono le doglianze svolte dal in ordine al fatto che il 13/5/2022 Pt_1 fosse l'ultimo giorno utile per la notifica e in ordine alla intempestività della stessa perché l'atto veniva consegnato al Servizio postale alle ore 12 di tale giorno, non in tempo per la postalizzazione dell'invio in giornata.
Altrettanto infondata è la doglianza per cui il non si sarebbe attivato CP_1 prontamente per conoscere gli esiti della notifica e procedere ad ulteriore attività notificatoria, attraverso la consultazione del portale on line messo a disposizione dalle dal momento che solo con la restituzione al mittente dell'avviso di ricevimento CP_3
(nel caso, del plico) questi ha avuto la conoscenza legale degli esiti della spedizione.
Nella fattispecie la notificazione a mezzo del servizio postale non si è perfezionata avendo l'operatore postale attestato l'irreperibilità assoluta del destinatario, con la dicitura “sconosciuto” all'indirizzo.
Senonché è pacifico in causa, oltre a risultare documentalmente, che la notificazione sia avvenuta all'indirizzo di residenza di . Parte_1
Secondo la giurisprudenza “la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica dell'atto impositivo che, rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", per non avendo il destinatario mutato la propria residenza, senza che assuma a tal fine rilevanza la scelta dello stesso destinatario di non apporre il proprio nominativo sul citofono” (Cass. 17970 del 04/07/2019).
E' da escludere, pertanto, che la notifica eseguita in proprio dal , per il CP_1 tramite del servizio postale, sia inesistente, venendo semmai in rilievo un profilo di pagina 5 di 10 nullità.
Il Fallimento, avuta contezza degli esiti della spedizione in data 30/5/2022, si è, poi, prontamente attivato, previa ulteriore indagine sulla residenza del UM, mediante richiesta in data 7/6/2022 al Comune di Milano del certificato di residenza, per la ripresa del procedimento notificatorio, portando in data 10/6/2022 l'atto all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc e perfezionatasi per il destinatario in data 13/6/2022 con il ritiro dell'atto depositato presso la Casa
Comunale. E' da escludere che fossero esigibili, tenuto conto anche delle intercorrenti festività, tempi più stringenti e pertanto non può essere tacciata di negligenza la condotta del notificante.
Risulta, quindi, osservato il termine di cui all'art. 669 octies cpc per l'instaurazione del giudizio di merito dalla comunicazione del provvedimento cautelare.
Parte ricorrente ha inoltre eccepito, in via subordinata, l'inefficacia del sequestro ai sensi dell'art. 675 cpc.
Al riguardo ha dedotto la mancata esecuzione del provvedimento cautelare nel termine di trenta giorni dalla pronuncia ovvero dalla comunicazione, avendo il CP_1 richiesto solo in data 15/4/2022 l'iscrizione al Registro Imprese dell'ordinanza autorizzativa del sequestro sulle quote di partecipazione alla società Tipografia UM srl in liquidazione e sul diritto di usufrutto sulle quote di nuda proprietà di
[...] nella società Mariva s.r.l.s. data 6/6/2022, Parte_2 Parte_3 contestando che la notifica del pignoramento alle società e al stesso Pt_1 costituisse adempimento necessario per integrare gli effetti tipici del pignoramento.
Le circostanze allegate corrispondono in sé al vero.
Ai sensi dell'art. 2471 bis cc le partecipazioni di srl possono formare oggetto di pegno ed usufrutto e possono essere sottoposte a sequestro.
Nel sequestro conservativo la norma generale che detta le modalità di esecuzione è
l'art. 678 cpc, secondo cui “il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi”.
Qualora il sequestro debba essere eseguito su partecipazioni di srl la norma che viene in rilievo è, dunque, l'art. 2471 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l. prevedendo che “il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”.
pagina 6 di 10 Secondo la Suprema Corte (Cass. 24859/2024; Cass. 13903/2014) con l'art. 2471 cc , il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento
"documentale", che poggia sul presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, da ciò facendo derivare la tipologia di espropriazione da attuare, non alternativa ma diversa e sola corretta rispetto alla forma del pignoramento presso terzi, che in precedenza veniva, invece, ritenuto doversi seguire tanto nella esecuzione del pignoramento quanto nella esecuzione del sequestro di quote di s.r.l.
Individuata, dunque, nell'art. 2471 c.c., comma 1 la norma di riferimento per l'attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., la Corte ha ulteriormente precisato che, a differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo avviene sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art. 2471 cc, che vale a produrre il vincolo di indisponibilità, il quale ad ogni modo è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso. Le medesime considerazioni valgono per la notifica alla società ove questa sia stata parte del procedimento cautelare.
La notifica assolve, infatti, allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale e non è prevista per il perfezionamento del pignoramento: la società assume la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti e la notifica ha l'effetto di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l'effetto tipico del pignoramento, che discende dall'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito. Il pignoramento disciplinato dall'art. 2471 cod. civ. non necessita, dunque, di alcuna forma di collaborazione da parte della società, dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire (qualità di socio del debitore pignorato, valore nominale della quota, esistenza di vincoli sulla stessa) possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese.
E, dunque, considerato che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità,
l'iscrizione costituisce la formalità necessaria al perfezionamento del vincolo,
pagina 7 di 10 finalizzata a garantire l'opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
Ne discende che il provvedimento cautelare può ritenersi validamente eseguito mediante la tempestiva iscrizione nel Registro delle imprese dal momento che “la tempestiva iscrizione del sequestro nel Registro delle imprese, costituisce l'unica formalità necessaria e sufficiente al perfezionamento del vincolo sulle quote” (Trib. Venezia 18/01/2023).
Poiché nella fattispecie, pur essendo avvenuta la notificazione al debitore e alle società terze in data 28/3/2022 (doc. 63 resistente), la domanda di iscrizione del vincolo nel registro imprese è del 15/04/2022 (doc. 66 resistente), ossia oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sequestro, che andava a scadere il
13/04/2022, il sequestro non è stato tempestivamente eseguito.
ha, infine, eccepito l'abusività della trascrizione nei registri immobiliari Parte_1 del sequestro sui beni immobili del terzo ai sensi dell'art. 2905 cc, deducendo che, quindi, non potesse ritenersi la trascrizione del sequestro presso l'Ufficio territoriale di
Vicenza quale primo atto operativo del Fallimento sequestrante, ai fini della “salvezza” del termine di cui all'art. 675 cpc.
La doglianza è fondata. E', infatti, abusiva la trascrizione del provvedimento autorizzativo del sequestro su beni immobili di proprietà di un terzo - nella specie ottenuta dal (come si legge nella visura immobiliare) sulla scorta della CP_1 allegazione al Conservatore, “a responsabilità del richiedente” , che CP_1 relativamente all'unità immobiliare in questione la trascrizione veniva eseguita nei confronti del in vista dell'instauranda causa revocatoria dell'atto di donazione” con cui Pt_1 il aveva donato alla figlia la piena proprietà dell'immobile, Pt_1 Parte_2 riservando per se stesso il diritto di abitazione - considerato che il titolo non abilitava certo il ad assoggettare al vincolo beni che nel ricorso per sequestro non CP_1 erano stati indicati quale oggetto di alcuna prospettata domanda revocatoria.
Senonché, anche a prescindere dall'assenza di una autonoma domanda in causa relativa alla trascrizione immobiliare, si osserva che il UM non è il proprietario del bene e non ha specificatamente allegato quale sarebbe l'interesse a proporre la domanda di cancellazione della trascrizione, laddove, invece, è il proprietario di un bene immobile ad avere il diritto che sul bene stesso non vengano effettuate trascrizioni all'infuori di quelle consentite dalla volontà delle parti e dalla legge e ad avere quindi l'interesse ad agire, che nasce dalla necessità dell'intervento del giudice per pagina 8 di 10 rimuovere una situazione antigiuridica che non è stato possibile rimuovere bonariamente. Come, infatti, precisato dalla Suprema Corte “La rimozione di una trascrizione illegittimamente effettuata è un diritto del proprietario del bene gravato dalla trascrizione stessa, a prescindere dall'aver già sofferto danni, perché il diritto di proprietà comporta che il proprietario possa godere del bene stesso nella situazione in cui ha diritto che si trovi, vale a dire senza vincoli, iscrizioni e trascrizioni se indebitamente apposti” (Cass. 13127/2010).
Ne consegue che la trascrizione nei registri immobiliari, ancorché tempestiva non costituisce valido atto esecutivo idoneo a salvare il termine di cui all'art. 675 cpc, pur non potendo formare oggetto di autonoma pronuncia, difettando l'interesse del ricorrente alla domanda.
Costituisce, invece, valido atto esecutivo ai sensi dell'art. 678 cpc, e per gli effetti di cui all'art. 675 cpc, la notificazione al debitore ed ai terzi dell'atto di sequestro Pt_1 conservativo presso terzi (doc. 64 del ) ai sensi dell'art. 543 cpc. CP_1
L'atto di sequestro presso terzi risulta notificato tempestivamente al UM in data
7/4/2022, entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 675 cpc ed è, pertanto, idoneo ad evitare l'inefficacia del sequestro, con salvezza degli atti di esecuzione successivi, tra cui quelli inerenti alle quote di partecipazione di srl e al diritto di usufrutto su quote.
E', infatti, opinione condivisa in dottrina e giurisprudenza che sia sufficiente dare inizio all'attività esecutiva nel termine di trenta giorni, potendosi completare in seguito le operazioni intraprese e anche reiterare l'esecuzione, realizzando così appieno la cautela. Seppur con risalente pronunciamento la Cassazione ha, infatti, affermato che
“Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro, sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. ove esso non sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, il sequestrante deve, nel termine suddetto, dare inizio all'esecuzione del sequestro, ma non necessariamente esaurirla, essendogli consentito di completare le operazioni intraprese, o di compiere nuovi e distinti Atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela, anche successivamente, fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida;
ad escludere l'inefficacia è idoneo anche un atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perché non è stato materialmente possibile apprendere alcun bene, dovendo la convalida essere negata, (per Mancanza dell'oggetto materiale della cautela e non per l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio) soltanto se tale situazione permanga anche alla data della chiusura dell'istruttoria” (Cass. 2672 del 19/04/1983; Cass. 3679/1999).
pagina 9 di 10 Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande svolte da;
Parte_1 condanna a rimborsare le spese di lite a parte convenuta che liquida in € Parte_1
22.000 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 12/03/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Lisa Torresan Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8145/2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMELLI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in CONTRA' CANOVE NUOVE, 17 36100
VICENZA
ATTORE/I contro
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. ROSINA SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA MESTRINA 6 VENEZIA MESTRE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Il sig. fatto presente che con ordinanza di data 25.06.2024 il G.I., dott.ssa L. Pt_1
Tosi, della causa di merito n. 3405/2022 R.G. ha ridotto il sequestro conservativo disposto nei confronti suoi e dell'altro amministratore da euro Controparte_2
1.600.000,00 ad euro 600.000,00, così precisa le conclusioni di causa, richiamato tutto quanto dedotto nei precedenti scritti: pagina 1 di 10 respinta ogni avversaria domande ed eccezione e respinte, altresì, tutte le avversarie istanze istruttorie per i motivi già in atti dedotti, in accoglimento dei motivi esposti nel ricorso introduttivo di data 13.06.2022 e delle ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate con le note di replica di data 28.11.2022, depositate il 23.12.2022, e negli atti di causa, voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza di data
11.03.2022, depositata il 14.03.2022, del Giudice dott. Luca Boccuni, comunicata dalla
Cancelleria sempre in data 14 marzo 2022 - confermata in sede di reclamo dal Collegio con ordinanza di data 16.06.2022, procedimento n. 2055/2022 R.G. che porta riunito quello n. 2115/2022 R.G. promosso da - con la quale è stato autorizzato Parte_1 il sequestro conservativo nei confronti di fino a concorrenza della Parte_1 somma di euro 1.600.000,00, e per l'effetto voglia l'Ill.mo Tribunale:
i) dichiarare nulla o annullare o revocare l'ordinanza di questo Tribunale di data
16.06.2022, emessa nei procedimenti per reclamo riuniti sub n. 2055/2022 R.G., che ha confermato l'ordinanza di sequestro qui impugnata, e, quindi e comunque, ordinare:
ii) al Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza di cancellare il vincolo del sequestro iscritto sulla quota del ricorrente di partecipazione al capitale Parte_1 della società Tipografia UM s.r.l. in liquidazione, nonché il vincolo del sequestro iscritto sul diritto di usufrutto di cui è titolare il sig. sulla quota di Parte_1 proprietà di nella società MARIVA s.r.l.s.; Parte_2
iii) al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Vicenza – Servizio di
Pubblicità Immobiliare della Direzione Provinciale di Vicenza dell'Agenzia delle
Entrate di cancellare la trascrizione del sequestro conservativo avvenuta in data
23.03.2022 n. 6229/4476 RG/RP a carico di . Parte_1
Spese e competenze rifuse, oltre rimborso spese generali 15%, oltre cap ed iva come per legge.
Per parte convenuta:
Nel richiamarsi alle proprie difese, deduzioni e allegazioni in atti, contrariis reiectis, il insiste per l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni, chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge per il deposito delle memorie conclusive:
- per le ragioni esposte in atti, accertata e dichiarata l'efficacia e la validità del provvedimento di sequestro conservativo disposto con ordinanza dell'11 marzo 2022
pagina 2 di 10 nei confronti di fino all'importo di Euro 1,6 milioni, poi confermato in Parte_1 sede di reclamo con sentenza del 16 giugno 2022, confermarsi per quanto occorrer possa il succitato provvedimento e per l'effetto rigettarsi la richiesta di inefficacia ex adverso formulata;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso ex art. 669 novies comma 2 cpc al fine di sentir Parte_1 dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza del Tribunale di Venezia dell'11/3/2022, depositata in Cancelleria il 14/03/2022 e comunicata alle parti in pari data a mezzo pec, con cui il era stato Controparte_1 autorizzato a procedere a sequestro conservativo nei confronti di fino Parte_1 alla concorrenza dell'importo di € 1.600.000. Deduce il ricorrente l'inefficacia del sequestro sia ai sensi dell'art. 669 octies co 2 c.p.c. per il mancato avvio del giudizio di merito nel termine di 60 giorni, sia ai sensi dell'art. 675 c.p.c. per l'omessa esecuzione del sequestro nel termine di 30 giorni e allega la abusività della trascrizione del provvedimento di sequestro sui beni immobili non più di sua proprietà.
Si è costituta parte resistente contestando la domanda avversaria sotto i plurimi profili di inefficacia dedotti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Poiché vi è contestazione da parte del a favore del quale il provvedimento CP_1
è stato emesso in ordine alla declaratoria di inefficacia, la questione va definita con sentenza ai sensi dell'articolo 669 novies comma 2 cpc nella sua formulazione vigente ratione temporis. Come, infatti, riconosciuto da Cass. 5624/2017 “Il procedimento ex art.
669 novies c.p.c., volto alla declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare, ove non sia configurabile la non contestazione del resistente, è un giudizio ordinario a cognizione piena che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
L'art. 669 novies cpc trova applicazione anche ove sia dedotta la specifica causa di inefficacia prevista dall'articolo 675 cpc, applicandosi le norme sul rito cautelare uniforme, in quanto compatibili, “agli altri provvedimenti” e quindi anche ai provvedimenti di sequestro, ai sensi dell'articolo 669 quaterdecies cpc. e conseguentemente, è da ritenere, anche alle cause di inefficacia diverse da quelle specificamente indicate nell'art. 669 novies stesso.
Tanto premesso, ha dedotto plurimi profili di inefficacia del sequestro Parte_1
pagina 3 di 10 che si passa ora ad esaminare partitamente.
Un primo profilo attiene alla violazione dell'art. 669 octies co 2 cpc.
Allega il ricorrente che la notifica dell'atto di citazione è intervenuta oltre il termine di
60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sequestro (avvenuta il
14/3/2022) previsto per l'inizio del giudizio di merito e che andava quindi a scadere il
13/5/2022. Deduce di aver ritirato solo in data 13/6/2022 l'atto di citazione, a seguito di avviso lasciato in cassetta postale il 10/6/2022, da cui si evinceva che l'atto era stato portato dal all'Ufficiale giudiziario per la notifica solo in data 9/6/2022, in CP_1 assenza di prova del perfezionamento della procedura di notifica richiesta dal in proprio a mezzo del servizio postale in data 13/5/2022, mai pervenuta CP_1 al di cui eccepiva l'inesistenza. Pt_1
La doglianza non è fondata.
Ai sensi dell'articolo 669 octies cpc l'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a 60 giorni per l'inizio del giudizio di merito. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Nello specifico l'ordinanza pronunciata fuori udienza in data 11/03/2022 è stata comunicata alle parti a mezzo pec il 14/03/2022 e pertanto il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito scadeva il 13/05/2022.
Era dunque sufficiente, ai fini della salvezza del termine di cui all'art. 669 octies cpc, che il portasse alla notifica l'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito CP_1 entro il 13/5/2022. La notificazione dell'atto di citazione determina, infatti, la pendenza della lite e per il noto principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali, al fine di valutare la tempestività, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso.
Come affermato dalla Suprema Corte il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario è infatti applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato a mezzo posta ai sensi della legge n. 53 del 1994,
“poiché dal relativo art.
6 - ove è previsto che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9, o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad
pagina 4 di 10 ogni effetto - si evince che la figura dell'avvocato che compie l'attività di notifica in proprio risulta equipollente a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché una diversa lettura della norma introdurrebbe una irragionevole disparità tra la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta e quella eseguita dall'avvocato, in contrasto anche con la "ratio" della legge in questione, volta a facilitare le notifiche e molto valorizzata con l'introduzione della notifica telematica” (Cass. n. 32255 del
10/12/2019).
Dal timbro del servizio postale apposto sulla relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito si evince che il ha portato l'atto alla CP_1 notifica il 13/5/2022 e, dunque, tempestivamente.
Inoltre, tenuto conto che il termine per la notifica è computato a giorni, e non ad ore,
e considerato altresì che la parte ha diritto alla piena fruizione del termine, prive di pregio appaiono le doglianze svolte dal in ordine al fatto che il 13/5/2022 Pt_1 fosse l'ultimo giorno utile per la notifica e in ordine alla intempestività della stessa perché l'atto veniva consegnato al Servizio postale alle ore 12 di tale giorno, non in tempo per la postalizzazione dell'invio in giornata.
Altrettanto infondata è la doglianza per cui il non si sarebbe attivato CP_1 prontamente per conoscere gli esiti della notifica e procedere ad ulteriore attività notificatoria, attraverso la consultazione del portale on line messo a disposizione dalle dal momento che solo con la restituzione al mittente dell'avviso di ricevimento CP_3
(nel caso, del plico) questi ha avuto la conoscenza legale degli esiti della spedizione.
Nella fattispecie la notificazione a mezzo del servizio postale non si è perfezionata avendo l'operatore postale attestato l'irreperibilità assoluta del destinatario, con la dicitura “sconosciuto” all'indirizzo.
Senonché è pacifico in causa, oltre a risultare documentalmente, che la notificazione sia avvenuta all'indirizzo di residenza di . Parte_1
Secondo la giurisprudenza “la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica dell'atto impositivo che, rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", per non avendo il destinatario mutato la propria residenza, senza che assuma a tal fine rilevanza la scelta dello stesso destinatario di non apporre il proprio nominativo sul citofono” (Cass. 17970 del 04/07/2019).
E' da escludere, pertanto, che la notifica eseguita in proprio dal , per il CP_1 tramite del servizio postale, sia inesistente, venendo semmai in rilievo un profilo di pagina 5 di 10 nullità.
Il Fallimento, avuta contezza degli esiti della spedizione in data 30/5/2022, si è, poi, prontamente attivato, previa ulteriore indagine sulla residenza del UM, mediante richiesta in data 7/6/2022 al Comune di Milano del certificato di residenza, per la ripresa del procedimento notificatorio, portando in data 10/6/2022 l'atto all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc e perfezionatasi per il destinatario in data 13/6/2022 con il ritiro dell'atto depositato presso la Casa
Comunale. E' da escludere che fossero esigibili, tenuto conto anche delle intercorrenti festività, tempi più stringenti e pertanto non può essere tacciata di negligenza la condotta del notificante.
Risulta, quindi, osservato il termine di cui all'art. 669 octies cpc per l'instaurazione del giudizio di merito dalla comunicazione del provvedimento cautelare.
Parte ricorrente ha inoltre eccepito, in via subordinata, l'inefficacia del sequestro ai sensi dell'art. 675 cpc.
Al riguardo ha dedotto la mancata esecuzione del provvedimento cautelare nel termine di trenta giorni dalla pronuncia ovvero dalla comunicazione, avendo il CP_1 richiesto solo in data 15/4/2022 l'iscrizione al Registro Imprese dell'ordinanza autorizzativa del sequestro sulle quote di partecipazione alla società Tipografia UM srl in liquidazione e sul diritto di usufrutto sulle quote di nuda proprietà di
[...] nella società Mariva s.r.l.s. data 6/6/2022, Parte_2 Parte_3 contestando che la notifica del pignoramento alle società e al stesso Pt_1 costituisse adempimento necessario per integrare gli effetti tipici del pignoramento.
Le circostanze allegate corrispondono in sé al vero.
Ai sensi dell'art. 2471 bis cc le partecipazioni di srl possono formare oggetto di pegno ed usufrutto e possono essere sottoposte a sequestro.
Nel sequestro conservativo la norma generale che detta le modalità di esecuzione è
l'art. 678 cpc, secondo cui “il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi”.
Qualora il sequestro debba essere eseguito su partecipazioni di srl la norma che viene in rilievo è, dunque, l'art. 2471 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l. prevedendo che “il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”.
pagina 6 di 10 Secondo la Suprema Corte (Cass. 24859/2024; Cass. 13903/2014) con l'art. 2471 cc , il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento
"documentale", che poggia sul presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, da ciò facendo derivare la tipologia di espropriazione da attuare, non alternativa ma diversa e sola corretta rispetto alla forma del pignoramento presso terzi, che in precedenza veniva, invece, ritenuto doversi seguire tanto nella esecuzione del pignoramento quanto nella esecuzione del sequestro di quote di s.r.l.
Individuata, dunque, nell'art. 2471 c.c., comma 1 la norma di riferimento per l'attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., la Corte ha ulteriormente precisato che, a differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo avviene sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art. 2471 cc, che vale a produrre il vincolo di indisponibilità, il quale ad ogni modo è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso. Le medesime considerazioni valgono per la notifica alla società ove questa sia stata parte del procedimento cautelare.
La notifica assolve, infatti, allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale e non è prevista per il perfezionamento del pignoramento: la società assume la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti e la notifica ha l'effetto di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l'effetto tipico del pignoramento, che discende dall'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito. Il pignoramento disciplinato dall'art. 2471 cod. civ. non necessita, dunque, di alcuna forma di collaborazione da parte della società, dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire (qualità di socio del debitore pignorato, valore nominale della quota, esistenza di vincoli sulla stessa) possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese.
E, dunque, considerato che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità,
l'iscrizione costituisce la formalità necessaria al perfezionamento del vincolo,
pagina 7 di 10 finalizzata a garantire l'opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
Ne discende che il provvedimento cautelare può ritenersi validamente eseguito mediante la tempestiva iscrizione nel Registro delle imprese dal momento che “la tempestiva iscrizione del sequestro nel Registro delle imprese, costituisce l'unica formalità necessaria e sufficiente al perfezionamento del vincolo sulle quote” (Trib. Venezia 18/01/2023).
Poiché nella fattispecie, pur essendo avvenuta la notificazione al debitore e alle società terze in data 28/3/2022 (doc. 63 resistente), la domanda di iscrizione del vincolo nel registro imprese è del 15/04/2022 (doc. 66 resistente), ossia oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sequestro, che andava a scadere il
13/04/2022, il sequestro non è stato tempestivamente eseguito.
ha, infine, eccepito l'abusività della trascrizione nei registri immobiliari Parte_1 del sequestro sui beni immobili del terzo ai sensi dell'art. 2905 cc, deducendo che, quindi, non potesse ritenersi la trascrizione del sequestro presso l'Ufficio territoriale di
Vicenza quale primo atto operativo del Fallimento sequestrante, ai fini della “salvezza” del termine di cui all'art. 675 cpc.
La doglianza è fondata. E', infatti, abusiva la trascrizione del provvedimento autorizzativo del sequestro su beni immobili di proprietà di un terzo - nella specie ottenuta dal (come si legge nella visura immobiliare) sulla scorta della CP_1 allegazione al Conservatore, “a responsabilità del richiedente” , che CP_1 relativamente all'unità immobiliare in questione la trascrizione veniva eseguita nei confronti del in vista dell'instauranda causa revocatoria dell'atto di donazione” con cui Pt_1 il aveva donato alla figlia la piena proprietà dell'immobile, Pt_1 Parte_2 riservando per se stesso il diritto di abitazione - considerato che il titolo non abilitava certo il ad assoggettare al vincolo beni che nel ricorso per sequestro non CP_1 erano stati indicati quale oggetto di alcuna prospettata domanda revocatoria.
Senonché, anche a prescindere dall'assenza di una autonoma domanda in causa relativa alla trascrizione immobiliare, si osserva che il UM non è il proprietario del bene e non ha specificatamente allegato quale sarebbe l'interesse a proporre la domanda di cancellazione della trascrizione, laddove, invece, è il proprietario di un bene immobile ad avere il diritto che sul bene stesso non vengano effettuate trascrizioni all'infuori di quelle consentite dalla volontà delle parti e dalla legge e ad avere quindi l'interesse ad agire, che nasce dalla necessità dell'intervento del giudice per pagina 8 di 10 rimuovere una situazione antigiuridica che non è stato possibile rimuovere bonariamente. Come, infatti, precisato dalla Suprema Corte “La rimozione di una trascrizione illegittimamente effettuata è un diritto del proprietario del bene gravato dalla trascrizione stessa, a prescindere dall'aver già sofferto danni, perché il diritto di proprietà comporta che il proprietario possa godere del bene stesso nella situazione in cui ha diritto che si trovi, vale a dire senza vincoli, iscrizioni e trascrizioni se indebitamente apposti” (Cass. 13127/2010).
Ne consegue che la trascrizione nei registri immobiliari, ancorché tempestiva non costituisce valido atto esecutivo idoneo a salvare il termine di cui all'art. 675 cpc, pur non potendo formare oggetto di autonoma pronuncia, difettando l'interesse del ricorrente alla domanda.
Costituisce, invece, valido atto esecutivo ai sensi dell'art. 678 cpc, e per gli effetti di cui all'art. 675 cpc, la notificazione al debitore ed ai terzi dell'atto di sequestro Pt_1 conservativo presso terzi (doc. 64 del ) ai sensi dell'art. 543 cpc. CP_1
L'atto di sequestro presso terzi risulta notificato tempestivamente al UM in data
7/4/2022, entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 675 cpc ed è, pertanto, idoneo ad evitare l'inefficacia del sequestro, con salvezza degli atti di esecuzione successivi, tra cui quelli inerenti alle quote di partecipazione di srl e al diritto di usufrutto su quote.
E', infatti, opinione condivisa in dottrina e giurisprudenza che sia sufficiente dare inizio all'attività esecutiva nel termine di trenta giorni, potendosi completare in seguito le operazioni intraprese e anche reiterare l'esecuzione, realizzando così appieno la cautela. Seppur con risalente pronunciamento la Cassazione ha, infatti, affermato che
“Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro, sancita dall'art. 675 cod. proc. civ. ove esso non sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, il sequestrante deve, nel termine suddetto, dare inizio all'esecuzione del sequestro, ma non necessariamente esaurirla, essendogli consentito di completare le operazioni intraprese, o di compiere nuovi e distinti Atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela, anche successivamente, fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida;
ad escludere l'inefficacia è idoneo anche un atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perché non è stato materialmente possibile apprendere alcun bene, dovendo la convalida essere negata, (per Mancanza dell'oggetto materiale della cautela e non per l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio) soltanto se tale situazione permanga anche alla data della chiusura dell'istruttoria” (Cass. 2672 del 19/04/1983; Cass. 3679/1999).
pagina 9 di 10 Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande svolte da;
Parte_1 condanna a rimborsare le spese di lite a parte convenuta che liquida in € Parte_1
22.000 per compensi, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.
Venezia, 12/03/2025
Il Giudice est. dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Lina Tosi
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