Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1342
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Sentenza 17 marzo 2025

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Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ha pronunciato sentenza nel procedimento promosso da un soggetto, il quale ha impugnato l'ordinanza che autorizzava un sequestro conservativo nei suoi confronti per un importo di euro 1.600.000,00, confermata in sede di reclamo. L'attore ha dedotto l'inefficacia del sequestro ai sensi dell'art. 669-novies, comma 2, c.p.c., per mancato avvio del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare, e ai sensi dell'art. 675 c.p.c., per omessa esecuzione nel termine di trenta giorni. Ha altresì lamentato l'abusività della trascrizione del sequestro su beni immobili non più di sua proprietà. La parte resistente ha contestato tali eccezioni, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento cautelare.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto tempestiva la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, avvenuta in data 13 maggio 2022, data di spedizione, in applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante, che salva il termine di sessanta giorni decorrente dal 14 marzo 2022. In ordine all'eccezione di inefficacia ex art. 675 c.p.c., il Giudice ha distinto tra l'esecuzione del sequestro su quote di S.r.l. e la trascrizione immobiliare. Ha ritenuto che la notifica alle società e al debitore delle quote, avvenuta il 28 marzo 2022, e la successiva richiesta di iscrizione al Registro Imprese del 15 aprile 2022, fossero intervenute oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare (13 aprile 2022), rendendo inefficace il sequestro su tali beni. Tuttavia, ha considerato valida e tempestiva la notifica dell'atto di sequestro presso terzi al debitore in data 7 aprile 2022, entro il termine di trenta giorni, quale atto idoneo a evitare l'inefficacia del sequestro e a salvare gli atti esecutivi successivi. Infine, ha accolto la doglianza relativa all'abusività della trascrizione immobiliare, ritenendola non valida ai fini della salvezza del termine ex art. 675 c.p.c., in quanto effettuata su beni non di proprietà del debitore e senza un titolo abilitante. Le spese di lite sono state poste a carico della parte ricorrente soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1342
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 1342
    Data del deposito : 17 marzo 2025

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