TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2024, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3283 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PASSINI FRANCESCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Diaz n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Belgioiso, in data 30/10/1999, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belgioso alla Parte I, n. 5, dell'anno 1999; separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Pavia in data 12 aprile
2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Si dà atto che la IG.ra ed il IG. si sono trasferiti nelle rispettive attuali residenze Pt_1 Pt_3
e non vivono più nella casa coniugale. Per Per_ 2. Si dà atto che i figli maggiorenni e vivono tuttora presso l'abitazione materna, non essendo ancora economicamente autosufficienti.
3. Il IG. provvederà al mantenimento dei figli mediante il versamento alla IG.ra Pt_3 Pt_1 dell'importo mensile di € 1.000,00.= per dodici mensilità rivalutabili secondo Istat, con ripartizione. I genitori provvederanno altresì al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie secondo il protocollo del 09/11/2016 in uso presso il Tribunale di Pavia, e che viene considerato parte integrante delle presenti condizioni.
3. Il IG.
considerato che
la IG.ra – pur avendo un'occupazione – non si trova Pt_3 Pt_1 ancora in una situazione lavorativa stabile, continuerà a versare alla stessa un contributo a titolo di mantenimento di € 500,00.= mensili.
4. I coniugi concordano che il IG. possa fare visita ai propri figli anche presso l'abitazione Pt_3 materna, ed in ogni caso fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti e direttamente del IG. Pt_3 con i propri figli.
5. I coniugi dichiarano che non hanno pendente altra questione economico/patrimoniale e, pertanto, non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, causa o ragione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti all'udienza del 8.11.2024, tenutasi in presenza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver provveduto al deposito delle dichiarazioni integrative sulle disponibilità reddituali;
hanno, inoltre, confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 12.04.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 • pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Belgioso il giorno 30/10/1999 (atto n. 5, parte I, anno 1999); Parte_2
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2024
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3283 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PASSINI FRANCESCO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Diaz n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Belgioiso, in data 30/10/1999, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belgioso alla Parte I, n. 5, dell'anno 1999; separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Pavia in data 12 aprile
2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Si dà atto che la IG.ra ed il IG. si sono trasferiti nelle rispettive attuali residenze Pt_1 Pt_3
e non vivono più nella casa coniugale. Per Per_ 2. Si dà atto che i figli maggiorenni e vivono tuttora presso l'abitazione materna, non essendo ancora economicamente autosufficienti.
3. Il IG. provvederà al mantenimento dei figli mediante il versamento alla IG.ra Pt_3 Pt_1 dell'importo mensile di € 1.000,00.= per dodici mensilità rivalutabili secondo Istat, con ripartizione. I genitori provvederanno altresì al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie secondo il protocollo del 09/11/2016 in uso presso il Tribunale di Pavia, e che viene considerato parte integrante delle presenti condizioni.
3. Il IG.
considerato che
la IG.ra – pur avendo un'occupazione – non si trova Pt_3 Pt_1 ancora in una situazione lavorativa stabile, continuerà a versare alla stessa un contributo a titolo di mantenimento di € 500,00.= mensili.
4. I coniugi concordano che il IG. possa fare visita ai propri figli anche presso l'abitazione Pt_3 materna, ed in ogni caso fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti e direttamente del IG. Pt_3 con i propri figli.
5. I coniugi dichiarano che non hanno pendente altra questione economico/patrimoniale e, pertanto, non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, causa o ragione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti all'udienza del 8.11.2024, tenutasi in presenza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver provveduto al deposito delle dichiarazioni integrative sulle disponibilità reddituali;
hanno, inoltre, confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 12.04.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 2 di 3 • pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Belgioso il giorno 30/10/1999 (atto n. 5, parte I, anno 1999); Parte_2
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.11.2024
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3