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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 193/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Claudia Carmen Caruso;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
Appellato
OGGETTO: invalidità civile – assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania depositato il 31.7.2020, Parte_1
premesso di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% a far data
[...]
dal 14.01.2013 a seguito di decreto di omologa e che l' solo dopo CP_1
numerosi solleciti le aveva liquidato la somma di euro 6.099,54, chiedeva che l' venisse condannato al pagamento in favore di essa Controparte_2
ricorrente della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data dell'accertamento (14.01.2013) fino al compimento dei 66 anni e 7 mesi
(11.12.2019), nonché dell'assegno sociale dalla suddetta data dell'11.12.2019.
Con successivo ricorso depositato il 4.11.2020, la insistendo Parte_1
nelle domande già proposte, impugnava il verbale di visita di revisione del
20.02.2020 deducendo che non poteva essere convocata a revisione dopo il compimento dei 65 anni e 7 mesi.
Il Tribunale, preliminarmente riuniti i ricorsi, con sentenza n. 3747/2021 depositata il 14.09.2021, rigettava le domande e compensava le spese di lite.
Appellava la citata sentenza con atto depositato Parte_1
l'11.3.2022. Resisteva al gravame l' . Controparte_3
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, qui integralmente richiamato,
l'appellante in sintesi censura la sentenza per erronea applicazione dell'art. 37 della legge n.448/1998, che prevede un iter secondo cui l' è tenuto a CP_1
verificare la sussistenza dei requisiti sanitari in capo al beneficiario affinché questi possa continuare a fruire della prestazione economica.
Deduce che l' avrebbe dovuto prima comunicare la sospensione con CP_1
apposita notifica e dopo procedere alla revoca della prestazione previdenziale come peraltro confermato anche dalla Circolare n.1835 del 6.05.2021. CP_1
Ribadisce che essa appellante, successivamente alla presunta convocazione a visita del 23.10.2014, avrebbe dovuto ricevere altre due comunicazioni, ovvero la comunicazione della sospensione della prestazione con invito a presentarsi a nuova visita munita di certificazione comprovante l'impossibilità di presenziare alla visita precedentemente fissata, la comunicazione del verbale di revoca della prestazione o di concessione del beneficio.
2. Con il secondo motivo di appello, lamenta l'invalidità del verbale del CP_1
20.02.2020 in quanto essa appellante alla suddetta data, già titolare della pensione di invalidità, non poteva essere convocata a visita di revisione, avendo già compiuto i 65 anni di età.
3. Contesta nuovamente la produzione documentale dell'Istituto previdenziale che ha depositato lettera raccomandata di convocazione della a Parte_1
visita di revisione;
deduce che il codice identificativo della raccomandata è solo parzialmente leggibile e che ella non ha mai ricevuto la suddetta raccomandata;
che inoltre la convocazione è stata disposta in applicazione all'art.20 co.2 Legge 102/2009 che disciplina il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, ma tuttavia ella all'epoca non percepiva alcuna prestazione
Evidenzia che dalla documentazione versata in atti emerge che la prestazione veniva liquidata solo parzialmente in data 4.05.2020 e che è emblematico che l'Istituto, nelle risposte ai solleciti e diffide di pagamento inviate da essa appellante, non abbia mai fatto menzione della presunta richiesta di visita di revisione.
4. L'appello, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è infondato.
Ai sensi dell'art. 37 della legge n.448 del 1998 “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione.
Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici”.
5. Nel caso in specie l' , essendo stata la riconosciuta invalida al CP_1 Parte_1
100% con decorrenza dal 14.1.2013, ha fissato visita di revisione per il
23.10.2014.
L' ha documentato di avere inviato all'appellante lettera raccomandata CP_1
di fissazione della visita di revisione, all'indirizzo dalla stessa indicato nel ricorso ex art.445 bis c.c. (Via del Trebbiatore 2, Biancavilla); detta lettera raccomandata è stata notificata per compiuta giacenza.
A fronte di detta documentazione, l'assunto dell'appellante di non avere ricevuto alcuna comunicazione concernente la visita di revisione, è senz'altro privo di fondamento.
Al contrario, deve invece ritenersi che la sia stata regolarmente Parte_1
convocata con comunicazione alla stessa notificata secondo le modalità di legge e che ella non si sia presentata alla visita di revisione del 23.10.2014 senza giustificare la propria assenza, nonostante nella lettera raccomandata inviatele dall' venisse chiaramente specificato che in caso di assenza CP_1
ingiustificata si sarebbe provveduto alla sospensione della prestazione.
È dunque corretta la conclusione del primo giudice secondo cui “La convocazione a visita di verifica contiene proprio, tra l'altro, specificamente le informazioni circa le conseguenze derivanti dagli accertamenti disposti che contemplano in ipotesi anche il provvedimento di revoca della prestazione.
Viene in essa infatti esplicitato che viene iniziato il provvedimento di revoca
o comunque di sospensione, nel caso in cui l'invalido, convocato a visita medica di verifica, non si presenti senza giustificato motivo (art. 37 legge n.
448/1998).
L'interessato è quindi tenuto a fornire, entro 90 giorni, idonee giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita. In mancanza di tale adempimento (o nel caso che le giustificazioni fornite non siano ritenute valide) si procede alla revoca della provvidenza economica. Qualora, invece, le giustificazioni siano ritenute valide, viene fissata una nuova data di visita medica”.
Pertanto, vanno rigettate le doglianze dell'appellante non ravvisandosi errori dell' nell'iter procedimentale sopra indicato né alcuna violazione del CP_1
citato art.37 della legge n.448 del 1998.
6. Da quanto sin qui detto consegue l'infondatezza anche della doglianza dell'appellante circa la invalidità del verbale negativo del 20/02/2020 con cui la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità della sede di Catania, sottoponendo la a visita di revisione, ha accertato la stessa quale invalida Parte_1
“ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) lieve 34%-66%”.
7. Su tale punto vanno confermate le conclusioni della sentenza di primo grado che ha evidenziato che l'appellante aveva perso lo status di invalida civile ben prima del raggiungimento dei 65 anni e sette mesi e dunque correttamente l' ha disposto la visita di revisione. Controparte_2
Nel caso in specie, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi sono i presupposti previsti dalla legge per disporre la trasformazione della pensione civile nel 2013 concessa alla (da Parte_1
ritenersi revocata, per come sopra detto, a seguito di mancata presentazione della stessa alla visita del marzo 2014) in assegno sociale.
Va altresì confermato che il suddetto verbale del 22.2.2020 non è stato oggetto di tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 42, comma 3°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003, che prescrive che l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Nella specie nel ricorso introduttivo la stessa appellante ha dichiarato che il verbale le è stato notificato il 16.3.2020, laddove invece il ricorso è stato depositato soltanto il 4.11.2020, per cui si è compiuta la prescritta decadenza.
8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili, essendovi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese del presente grado. Dichiara che l'appellante è tenuta, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del
DPR n.115 del 2022, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi