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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11045 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma
- sezione 2^ civile - Il tribunale di Roma, in persona dei sig.ri magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Mario Tanferna Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato Giudice-relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61031 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “responsabilità civile dei magistrati”, e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Rauso, Parte_1 per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato il ricorso introduttivo, e con costui elettivamente domiciliata in Roma via Valadier n. 43, presso lo studio dell'Avv. Egidio Lizza
• attore e in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto Motivi della Decisione 1. fatti controversi. 1.1 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la ha chiesto al tribunale: Controparte_1
“1) accertare e dichiarare la responsabilità per colpa grave del Tribunale di Benevento (giudice dott. Ennio Ricci) della Corte d'appello di Napoli (Terza Sezione Civile – Collegio: dott.ssa
[...]
dott. dott.ssa Marianna D'Avino) nonché della Corte di Per_1 Persona_2
Cassazione (Terza Sezione Civile – Collegio: dott.ssa dott. , dott. Controparte_2 Controparte_3
dott. , dott. ) per violazione di norme di Persona_3 Controparte_4 Persona_4 legge dello Stato e comunitarie;
e di conseguenza la responsabilità dello Stato italiano;
2) per l'effetto condannare parte convenuta … al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da parte dell'attrice, allo stato quantificati in € 118.329,05 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché ai danni non patrimoniali da liquidarsi come da tabelle in vigore o, in subordine, secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, dalla domanda al soddisfo”. Il tutto con favore delle spese della lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. A motivo di tali domande, ha rappresentato che:
- con citazione notificata in data 3 gennaio 2003, la soc. Parte_2
[...] 2
[...]
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, l'esponente ed il coniuge sig.
, per sentir dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il fondo Controparte_5 patrimoniale costituito in data 20 novembre 2000;
- in corso di lite e nella contumacia delle parti convenute, spiegava intervento (litisconsortile) il sig. vantandosi creditore del sig. ; Persona_5 CP_5
- la comparsa d'intervento veniva notificata ai contumaci, ex art. 140 c.p.c.;
- si costituiva in giudizio il sig. , contestando tutte le ragioni avversarie e CP_5 chiedendo la declaratoria di inammissibilità degli interventi;
- al termine del giudizio, il tribunale di Benevento, con sentenza n. 711/2008: (a) respingeva la domanda formulata dalla (b) in Parte_3 accoglimento della domanda formulata dall'interveniente dichiarava Persona_5 inefficace, nei confronti di quest'ultimo, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito notar. Romano in data 20 novembre 2000, intercorso tra e Controparte_5 [...]
(c) condannava l'esponente, unitamente all'altro soccombente (il Parte_1 coniuge) alla rifusione delle spese in favore dell'interveniente. Con appello iscritto al n. 1832/2009 r.g., l'esponente impugnava, innanzi alla Corte d'appello di Napoli, la predetta sentenza, assumendone la nullità per violazione del contraddittorio. In particolare, evidenziava che il giudice non avesse rilevato la nullità della notificazione dell'atto d'intervento del sig. all'esponente, benché non vi fosse Per_5 prova né dell'affissione dell'avviso di mancata consegna sulla porta dell'abitazione dell'esponente, né dell'avvenuto recapito dell'avviso raccomandato spedito ex art. 140 c.p.c.. Il tutto, sull'erroneo assunto che non spettasse al tribunale di rilevare eventuali vizi della notifica destinata al contumace. Con sentenza n. 3386/2014, la Corte d'appello di Napoli respingeva e dichiarava inammissibile l'appello dell'esponente, sull'assunto che vi fosse prova in atti della
“ricevuta postale comprovante l'invio della raccomandata relativa all'avviso del compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., mediante plico non ritirato e, quindi, restituito al mittente allo scadere del decimo giorno successivo all'invio della raccomandata stessa”, come da
“documentazione allegata alla produzione depositata nell'interesse di sin dal Persona_5 precedente grado di giudizio”. Con ricorso iscritto al n. 24225/2015 r.g., l'esponente impugnava innanzi alla Corte di legittimità la sentenza della Corte d'appello, assumendo che l'avviso di ricevimento dovesse essere allegato all'atto notificato, sì che la sua mancanza avrebbe dovuto essere considerata di per sé sola sufficiente a considerare non perfezionato il procedimento notificatorio. Con ordinanza n. 30486/2018, depositata in data 29 novembre 2018, la Corte di cassazione dichiarava improcedibile il ricorso, sia perché la conformità della copia della sentenza impugnata era stata attestata dall'Avv. Stefania Pepicelli, che non risultava né procuratrice speciale ad impugnare innanzi alla Corte di legittimità né difensore costituito in grado in appello, sia perché il ricorso era stato proposto in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e in quanto, benché fondato sull'erronea valutazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c., per la notifica della comparsa d'intervento del sig. non indicasse dove e quando tale Persona_5 documento era stato prodotto in corso di causa, sì da precludere alla Corte la sua
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disamina. Tanto esposto in fatto, la parte attrice, invocando l'art. 2, comma 3, legge 13/04/1988
- n. 117, sì come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 27 febbraio 2015, n.18, laddove prevede «
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento» ha argomentato in diritto che:
- il giudice di prime cure, per colpa grave, avesse ritenuto valida la notificazione della comparsa di intervento del sig. all'esponente (allora contumace), ad onta del Per_5 fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. fosse stato lasciato in bianco, sì da non potersi considerare perfezionato il procedimento notificatorio;
- il medesimo giudice avesse statuito, sempre per colpa grave, il principio secondo cui solamente il contumace (destinatario della notifica) avrebbe potuto eccepire l'eventuale nullità della notificazione, trattandosi invece della verifica della regolarità del contraddittorio (sull'atto di intervento volontario), di competenza del tribunale;
- la Corte d'appello di Napoli avesse ritenuto regolare la medesima notifica, ad onta del fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. fosse stato lasciato in bianco;
- la Corte di cassazione avesse, per colpa grave, ritenuto improcedibile il ricorso supponendo invalida ed inefficace la certificazione di conformità, all'originale, della copia della sentenza impugnata, benché rilasciata da Avvocato munito di procura alle liti (ancorché non investito della procura speciale alle liti per il ricorso per cassazione), in carenza di qualsiasi norma di legge che prevedesse tale conseguenza processuale;
- la Corte di cassazione avesse, per colpa grave, ritenuto improcedibile il ricorso, assumendo che la ricorrente non avesse indicato se e quando e dove fosse stata prodotta la cartolina di ricevimento dell'avviso spedito ex art. 140 c.p.c., in sede di notifica della comparsa di intervento, ancorché “ovviamente l'avviso di ricevimento in parola si trovava in copia prodotto nel fascicolo di essa sin dal giudizio di appello”. Pt_1
Tanto esposto, la parte attrice ha sostenuto di avere sofferto, a causa delle errate decisioni sopra indicate, un danno patrimoniale complessivamente stimabile nella somma di € 118.329,05, in quanto da un lato il sig. aveva potuto Persona_5 spiegare intervento, “per l'importo di euro 91.786,05”, in una procedura esecutiva immobiliare attivata da soggetti terzi a carico del coniuge sig. (procedura iscritta CP_5 al n. 176/2017 r.g.e.) con cui era stato pignorato l'immobile devoluto al fondo patrimoniale, e dall'altro l'esponente aveva subito condanne ex art. 91 c.p.c. per il complessivo importo di € 26.543,00. 1.2 La nel costituirsi in giudizio, ha eccepito Controparte_1 che:
- le asserzioni della controparte in ordine alla notifica, alla (allora contumace) sig.ra dell'atto di intervento del sig. nella lite iscritta al n. 42/2003 r.g. Pt_1 Per_5
Tribunale di Benevento, intentata ex art. 2901 c.c. dalla fossero Parte_2 smentite dalla documentazione in atti, attestante che la notificazione era stata eseguita ex art. 140 c.p.c., e che l'avviso raccomandato della mancata consegna per transitoria
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irreperibilità del destinatario era stato restituito al mittente per compiuta giacenza, sì da doversi considerare perfezionato il procedimento notificatorio;
- in ogni caso, le affermazioni in ordine alle manchevolezze imputate all'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. fossero oltremodo generiche ed inconcludenti, non intendendosi quali attestazioni avrebbero dovuto comparire su tale documento, ed essendo riportata nella relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario l'attestazione del compimento di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., a seguito della mancata consegna dell'atto al destinatario per sua transitoria irreperibilità;
- tali evidenze fossero di per sé idonee a scongiurare qualsiasi profilo di colpa, men che meno grave, avendo oltretutto l'attrice censurato l'attività «di interpretazione di norme di diritto o quella di valutazione del fatto e delle prove», di per sé insuscettibile di fondare la responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale, salvi i casi di
“negligenza inesplicabile”, estranei alla fattispecie considerata, e tali per intesi la violazione evidente, macroscopica e grossolana della norma, ovvero una lettura della stessa in termini contrastanti con ogni criterio logico, ovvero ancora l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo, o infine lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero;
- parimenti l'ordinanza della Corte di cassazione, n. 30846/2018, fosse conforme all'indirizzo nomofilattico della stessa Corte, secondo cui, a seguito del conferimento della procura speciale alla proposizione del ricorso per cassazione, solo il difensore munito della procura speciale fosse abilitato a certificare la conformità, all'originale, della copia della sentenza impugnata;
- ancora l'ordinanza della Corte di cassazione fosse conforme al diritto anche nella parte in cui aveva rilevato la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., che nel testo vigente prevedeva che il ricorso contenesse, “a pena d'inammissibilità [..] la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi” a cui riferito, essendo per contro infondato e smentito dalla norma l'assunto che tale indicazione fosse superflua. Infine, l'Avvocatura dello Stato ha contestato che la controparte non avesse dato dimostrazione (né idonea allegazione) dei danni di cui richiesto risarcimento, né della loro imputabilità alle decisioni assunte nel corso del processo che l'aveva interessata. Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità della domanda principale e, comunque, il suo rigetto nel merito, con favore delle spese del giudizio.
1.3 Evaso l'incombente delle comunicazioni previste dall'art. 6, legge n. 117/1988, il tribunale ha disposto il mutamento del rito, ed assegnato i termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; nondimeno, i fatti controversi sono rimasti invariati, e nessuna delle parti ha prodotto ulteriore documentazione, né avanzato istanze di prova costituenda. La causa è pervenuta quindi all'udienza del 14 marzo 2025, all'esito della quale è stata riservata alla decisione del collegio, previa assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e di replica.
2. questioni pregiudiziali. 2.1 In via pregiudiziale, il collegio ritiene opportuna qualche precisazione in ordine al rito adottato, dalla parte attrice, per l'introduzione della lite, e con cui la causa è infine pervenuta alla decisione.
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Difatti, è vero che la presente controversia, in quanto attribuita alla competenza del tribunale in composizione collegiale, non avrebbe potuto essere introdotta nelle forme del rito sommario di cognizione, a ciò ostando il chiaro tenore testuale dell'art. 702-bis comma 1 c.p.c. («Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente»). Nondimeno, in corso di causa il tribunale risulta avere mutato il rito, su richiesta di entrambi i litiganti, assegnando i termini consecutivi ex art. 183 comma 6 c.p.c. alla prima udienza tenutasi dopo l'evasione dell'incombente delle comunicazioni di cui all'art. 6, legge n. 117/1988. Successivamente, la causa è stata trattata nelle forme del rito ordinario di cognizione, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata rimessa alla decisione del Collegio. Tali evidenze, e nello specifico la circostanza che la ragione di inammissibilità della domanda non sia stata rilevata entro la prima udienza di comparizione delle parti (né successivamente) preclude la declaratoria di inammissibilità prevista dall'art. 702-ter comma 2 c.p.c. In tal senso, giova citare l'autorevole precedente fornito da Cass. Sez. 3, 05/07/2023 n. 18990, che enuncia il seguente principio di diritto: «nel processo sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., il potere officioso del giudice - nonché quello della parte convenuta di sollecitarne l'esercizio - di dichiarare, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c, l'inammissibilità della domanda non rientrante tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c., resta precluso ove non sia stato esercitato alla prima udienza», con ampia ed esaustiva argomentazione che il tribunale interamente condivide, ed alla cui lettura si rinvia, per brevità di esposizione. 2.2 Qualche ulteriore precisazione si rende necessaria ai fini dell'individuazione della normativa sostanziale applicabile ai fatti costitutivi della domanda. Come illustrato al paragrafo che precede, l'odierna attrice si duole:
- del decisum veicolato dalla sentenza Tribunale di Benevento n. 711/2008 (all. 1 al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), laddove il giudice avrebbe erroneamente e con colpa grave supposto valida la notificazione, all'esponente allora contumace, della comparsa di intervento in giudizio del sig. (uscito vittorioso dalla lite, nel merito Persona_5 dell'azione esperita ex art. 2901 c.c.), nonostante il fatto che la cartolina di ricevimento dell'avviso raccomandato spedito ex art. 140 c.p.c. fosse stata lasciata “in bianco” e non riportasse l'attestazione “di alcuna delle formalità prescritte dalla norma” ai fini del rituale compimento dell'iter notificatorio;
- della stessa sentenza, laddove il Tribunale di Benevento avrebbe assunto che, comunque, l'eventuale vizio della notifica della comparsa d'intervento non potesse essere rilevato d'ufficio, trattandosi invece (in tesi) di verificare la regolare attivazione del contraddittorio sulle domande svolte dall'interveniente;
- del decisum veicolato dalla sentenza Corte d'appello di Napoli n. 3386/2014 (all. 16 al ricorso introduttivo), laddove il giudice d'appello, incurante delle evidenti manchevolezze di cui affetta la cartolina di ricevimento sopra indicata, avrebbe ritenuto regolare, come il primo giudice, la notifica della comparsa di intervento all'esponente contumace;
- del decisum veicolato dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 30846/2018 (all.
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19 al ricorso introduttivo), laddove avrebbe dichiarato l'appello improcedibile perché la copia della sentenza impugnata non era stata autenticata dal difensore munito di procura speciale all'impugnazione, non essendo ciò previsto da alcuna norma di legge, e laddove avrebbe ritenuto (ad ulteriore motivo di improcedibilità del ricorso) che questo non indicasse l'esatta collocazione, all'interno del fascicolo d'ufficio o di alcuno dei fascicoli di parte, del documento su cui principalmente fondato, essendo ovvio che tale documento si trovasse nel fascicolo di parte (in grado d'appello) dell'impugnante, sì da essere superflua tale indicazione. In disparte di quanto si dirà sul merito di tali doglianze, va osservato che, per quanto concerne le sentenze del Tribunale di Benevento n. 711/2008 e della Corte d'appello di Napoli, n. 3386/2014, la normativa di diritto sostanziale di riferimento va rinvenuta nell'art. 2 della l. n. 117/1988, nel testo antecedente alla novella apportata con l. n. 18/2015 (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 1067 del 17/01/2019; Cass. 07/04/2016, n. 6810: “in tema di responsabilità civile dei magistrati, la legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non contempla una disciplina transitoria diretta ad applicare, con efficacia retroattiva, il novellato art. 2 della l. n. 117 del 1988 ai fatti illeciti commessi anteriormente alla novella legislativa, non si pone in contrasto con alcuna norma costituzionale, giacché, per contro, una simile regolamentazione sarebbe lesiva degli artt. 3, 24 e 111 Cost., oltre che con dell'art 117, comma 1, della Carta fondamentale, in relazione all'art. 6 CEDU, producendo l'effetto di attribuire retroattivamente rilievo - sul piano della responsabilità - a comportamenti che la legge non considerava illeciti al momento in cui furono compiuti”). Secondo la norma allora vigente,
“
1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”. Diversamente, la norma da considerare per lo scrutinio della domanda, laddove riferita all'ordinanza della Corte di cassazione n. 30846/2018, è l'art. 2, Legge n. 117/1988, nel testo modificato dalla legge n. 18/2015:
“
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione
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europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
3. merito della lite. Tanto detto quanto alle norme da considerare ai fini della decisione, la domanda svolta in ricorso dalla odierna attrice si palesa manifestamente infondata, e va quindi respinta, nel merito, per quanto appresso considerato. 3.1 Quanto alle “censure” mosse alla sentenza Tribunale di Benevento, versata in atti (all. 1 al ricorso introduttivo, basti qui evidenziare che:
- il tribunale, lungi dall'affermare che la cartolina di ricevimento dell'avviso raccomandato spedito ex art. 140 c.p.c., portasse l'attestazione del compimento delle formalità previste dalla legge in caso di mancata consegna dell'atto al destinatario (per sua irreperibilità transitoria e per assenza e/o incapacità di altri soggetti idonei a ricevere la notifica) così testualmente si esprimeva, in motivazione: «quanto alla notifica delle comparse dei creditori intervenuti, le medesime risultano essere state effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; nelle rispettive relate è dato conto dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla norma citata, ed è stata prodotta anche la raccomandata inviata, non ritirata per compiuta giacenza» (pagina 5);
- è appena il caso di aggiungere che la parte attrice non ha inteso esibire la relata di notifica a cui è fatto riferimento nella sentenza, che non è la cartolina di ricevimento dell'avviso spedito ex art. 140 c.p.c., presente in atti (all. 10 al ricorso introduttivo) bensì la “relazione, datata e sottoscritta” con cui l'Ufficiale giudiziario “certifica l'eseguita notificazione”, “in calce all'originale e alla copia dell'atto notificata” (art. 148 c.p.c.), e che fa fede fino a querela di falso di tutte le attività compiute dall'Ufficiale e ivi descritte;
talché deve aversi per assodato che tale relata certificasse il compimento delle formalità indicate dall'art. 140 c.p.c., perché così risulta dalla sentenza in questione, e non è provato il contrario;
- la cartolina di ricevimento dell'avviso spedito ex art. 140 c.p.c., esibita dalla stessa parte attrice (all. 10 al ricorso introduttivo) non risulta affatto in bianco, bensì reca la dicitura (a timbro) “AL MITTENTE – ATTO NON RITIRATO AL 10° GIORNO – 29 MARZO 2005”: ben vero che essa non mostra alcuna visibile sottoscrizione, ma allo scopo è sufficiente la busta contenente il medesimo avviso (all. 9 al ricorso introduttivo), ove compare la stessa dicitura, con il timbro e la sigla dell'Ufficiale giudiziario;
- è noto che la cartolina di ricevimento della raccomandata di avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la (c.d. C.A.D), spedita ex art. 140 c.p.c. non CP_6
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debba necessariamente contenere, a pena di nullità del procedimento notificatorio, tutte le annotazioni previste, dalla legge n. 890/1982, per le notificazioni a mezzo del servizio postale («in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale»: così Cass. Sez. 6, 08/10/2018, n. 24780; conf. Cass. Sez. 6, 12/12/2018, n. 32201; Cass. Sez. 5, 18/12/2014, n. 26864: «in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria»; Cass. Sez. 2, 27/02/2012, n. 2959; Cass. Sez. 3, 21/02/2006, n. 3685);
- al contrario di quanto la difesa attrice si è avanzata a dire, la giurisprudenza è uniforme nell'affermare che «le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. Sez. 6, 09/04/2018, n. 8697; conf. Cass. Sez. 2, 17/06/2010, n. 14625); in casi come quello che ne occupa, la giurisprudenza nomofilattica ha statuito (così a seguire Cass. Sez. 3, 31/03/2010, n. 7790): «l'atto di intervento volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte;
tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda»; questo perché «la norma dell'art. 292 cod. proc. civ., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata» (in tali termini Cass. Sez. 3, 17/01/2001, n. 574). Donde l'inconcludenza, nel merito, di tutte le contestazioni svolte dalla parte attrice, sia per quanto concerne la sentenza del Tribunale di Benevento, sopra citata, sia per quanto riguarda la sentenza della Corte d'appello di Napoli (n. 3386/2014, emessa in data 25 luglio 2014; all. 16 al ricorso introduttivo) ove risultano considerate le stesse evidenze di prova sopra indicate. 3.2 Le censure mosse nei confronti dell'ordinanza n. 30846/2018 della Corte di cassazione (all. 19 al ricorso introduttivo) non hanno maggior pregio. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte d'appello di Napoli, testé
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nominata (all. 18 al ricorso introduttivo) non reca, in effetti, “la specifica indicazione … dei documenti” sui quali fondato, quale richiesta testualmente «a pena d'inammissibilità» dall'art. 366 c.p.c.: difatti, esso risulta proposto “con riserva di produrre” la documentazione indicata in calce, tra cui i “fascicoli di parte relativi al secondo grado di giudizio”; d'altronde, l'impugnativa in questione risulta principalmente articolata sulla censura del decisum della Corte d'appello, laddove aveva ritenuto regolare la notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c., in tesi smentita dalla cartolina di ricevimento della C.A.D.: tuttavia, il ricorso non indica quando e in che modo tale documento fosse stato acquisito al fascicolo d'ufficio, né se fosse presente in uno dei fascicoli delle parti (e di quale parte si trattasse). Donde la conformità dell'ordinanza all'orientamento univocamente allora (2018) espresso dalla Corte di legittimità, a margine d'interpretazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., laddove risulta statuito: «in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico"» (Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; conf. Cass. Sez. 2, 08/01/2020, n. 134: «quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.»; conf. Cass. Sez. L, 24/12/2021, n. 41465; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469: «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità»; Cass. Sez. 5, 13/11/2018, n. 29093; Cass. Sez. 1, 07/03/2018, n. 5478; Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27475: «in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;
tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la sua produzione, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il
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documento è rinvenibile;
b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che esso è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in cassazione o lo faccia senza fascicolo o lo produca senza documento;
c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso oppure attinente alla sua fondatezza e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso»; Cass. Sez. 1, 19/08/2015, n. 16900; inutili altri riferimenti). Ancora l'ordinanza, nella parte in cui veicolante il primo motivo di improcedibilità dell'impugnazione, risulta conforme all'orientamento allora uniforme della corte nomofilattica e anche successivamente enunciato dalla stessa Corte di legittimità in tema di autentica (di conformità all'originale) prescritta dall'art. 369 c.p.c. (chiaramente, nel testo allora vigente). Risulta infatti asserito: «è improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l'attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore» (Cass. Sez. 1, 18/02/2021, n. 4401; conformi Cass., Sez. 6, 19/10/2021, n. 28764; Cass. Sez. 6, 8/05/2018, n. 10941; Cass., sez. 1, 11/03/2020, n. 6907). D'altronde, la Corte risulta avere rilevato che la sentenza impugnata fosse stata autenticata dall'Avv. Stefania Pepicelli (v. pagina 4, all. 19 al fascicolo di parte attrice), benché da un lato la procura speciale all'impugnazione di legittimità risultava conferita all'Avv. Marraffino, e dall'altro l'impugnante risultasse assistita, in appello, dall'Avv. Fabiana Fucci, effettivamente indicata nell'epigrafe della sentenza appellata (v. all. 16 al fascicolo di parte attrice). Quand'anche dimostrato che la sig.ra avesse cambiato la persona del Pt_1 difensore, nel corso del giudizio d'appello (v. l'allegato 4 al fascicolo di parte attrice), e che si fosse costituita, in luogo del precedente difensore, l'Avv. Stefania Pepicelli, non è dato capire (perché non è stato neanche dedotto) da quale evidenza documentale la Corte avrebbe dovuto capire che il procuratore costituito alla data della sentenza della Corte d'appello non fosse quella indicato nell'epigrafe della sentenza. Ancora: è vero che, in materia di autentica (certificazione di conformità) della sentenza appellata, la Corte di cassazione risulta avere enunciato il principio secondo cui «ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, il difensore costituito nel giudizio di merito, in quanto destinatario della comunicazione della cancelleria, ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale, reso nel grado, della sua copia cartacea, ancorché sia privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità, perché, pur essendo esaurito il processo per il quale era stata conferita la procura, il procuratore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti relativi a quel grado di giudizio, non potendosi ragionevolmente escludere la sua potestà di certificare la conformità all'originale di un provvedimento contenuto nel fascicolo informatico ed entrato in suo legittimo possesso in forza di
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valide credenziali» (così la sentenza Cass., Sez. 3, 02/09/2022, n. 25969, anche esibita dalla difesa attrice unitamente alla comparsa conclusionale). Ma da un lato tale revirement è successivo alla pronuncia dell'ordinanza censurata dalla parte attrice, e risulta motivato valorizzando la novella apportata, al processo civile, dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 (come si intende chiaramente leggendo il par.
1.3 della motivazione1); dall'altro giova aggiungere, a chiosa di tutte le diverse ragioni svolte dalla difesa attrice per prefigurare la responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale, che il giudizio previsto dalla legge n. 117/1988 non è finalizzato alla riedizione del potere-dovere di giudicare e decidere le questioni già discusse e definite nel procedimento che ne costituisce l'antefatto e la ragione, ossia non è inteso a duplicare o a riaprire il procedimento ove sia stata già esercitata e consumata la funzione giudiziaria, che costituisce motivo di doglianza e di richiesta risarcitoria, bensì ad acclarare se la funzione giudiziaria medesima sia stata connotata da negligenza inescusabile (secondo la dizione originaria dell'articolo 2, vigente fino al 19 marzo 2015 e da tenere in considerazione sia per la sentenza del Tribunale di Benevento, sia per la sentenza della Corte d'appello di Napoli), ovvero da colpa grave (secondo il testo dell'art. 2, comma 3, legge n. 117/1988, nel testo vigente alla data d'introduzione della lite), tale per intesa la «violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento». 3.3 A tal proposito, il Collegio non può evitare di segnalare che, in presenza della clausola generale di salvaguardia veicolata dall'art. 2, comma 2, della medesima legge n. 117/1988, posta a presidio e a tutela del nucleo valutativo che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale (di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione della prova), vuoi nella versione originaria della norma («
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»), vuoi nel testo vigente («
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»), ai fini dell'accoglimento della domanda occorre allegare, quindi dimostrare, di avere subìto danno per effetto di una decisione che «appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile» (così Cass. Sez. 3, 15/11/2023, n.31837; conf. Cass. Sez. 3, 29/08/2022, n. 25454). In breve, come considerato nella sentenza Cass., Sez. 3, 15/11/2023, n. 31837, testé citata, la novella apportata con legge n. 18/2015, alla legge n. 117/1988, non ha 1 «
1.3. Si impone, in primo luogo, precisare che il potere di attestare la conformità della copia analogica della sentenza all'originale digitale depositato nel fascicolo telematico non è previsto dall'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della legge n. 53 del 1994, che attiene alle notificazioni, bensì dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, che stabilisce espressamente che «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» (in tal senso, Cass., sez. U, 25/03/2019, n. 8312)».
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circoscritto né sostanzialmente modificato la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2: «La giurisprudenza di questa Corte, chiamata più volte ad interpretare la portata delle norme sulla responsabilità civile dei magistrati, ha affermato che la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della Legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica (Sezioni Unite, sentenza 3 maggio 2019, n. 11747). Questo principio è in linea con la precedente giurisprudenza (v. per tutte la sentenza 7 aprile 2016, n. 6791), la quale aveva già stabilito che la negligenza, per essere inescusabile - e per questo fonte di responsabilità civile - deve essere non spiegabile, tale cioè da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. L'orientamento della citata sentenza delle Sezioni Unite, ribadito ancor più di recente dalla sentenza 29 agosto 2022, n. 25454, merita integrale condivisione da parte del Collegio. È opportuno rilevare, piuttosto, che le modifiche introdotte dalla L. n. 18 del 2015, nell'art. 2 cit., non hanno mutato in modo significativo la portata della norma in relazione alla specifica questione posta dal caso odierno;
se è vero, infatti, che il testo vigente ha soppresso il riferimento al concetto di "negligenza inescusabile", sostituendola, come si è detto, con quella, più ampia, di cui dell'art. 2, comma 3, è altrettanto vero che nulla è cambiato, rispetto al testo precedente, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove (i due testi sono, sul punto, identici)». Venendo in discussione (quanto alle sentenze di merito) il presunto errore di valutazione della prova della notifica (alla parte contumace) dell'atto d'intervento in causa di un soggetto terzo, spettava alla parte attrice di dimostrare che il decisum fosse connotato da negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, non tollerando la clausola di salvaguardia (art. 2, comma 2) “letture riduttive”, “in quanto giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice” (in tali termini, da ultimo, Cass. Sez. 3, 19/01/2018, n. 1266; conf. ex multis Cass. Sez. 6, 27/12/2012, n. 23979; Cass. Sez. 3, 27/11/2006, n. 25123; Cass., sez. 3, 31/05/2006, n. 13000; Cass. sez. 3, 25/02/2005, n. 4083; Cass. sez. 1, 05/12/2002, n. 17259 che puntualizza: “il momento della funzione giurisdizionale riguardante l'individuazione del contenuto di una determinata norma e l'accertamento del fatto, con i corollari dell'applicabilità o meno dell'una all'altro, non può essere fonte di responsabilità,
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nemmeno sotto il profilo dell'opinabilità della soluzione adottata, dell'inadeguatezza del sostegno argomentativo, dell'assenza di una esplicita e convincente confutazione di opposte tesi, dovendo passare l'affermazione della responsabilità, anche in tali casi, attraverso una non consentita revisione di un giudizio interpretativo o valutativo”; secondo Cass. n. 2107 del 14/02/2012, la verifica della negligenza inescusabile “esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l'errore del giudice”; conf. Cass. n. 15227 del 05/07/2007; Cass. n. 13339 del 06/10/2000; Cass. n. 6950 del 26/07/1994). Stesso a dirsi dell'ordinanza della Corte di legittimità, spettando alla parte attrice, dedotta danneggiata, di allegare e dimostrare che le ragioni sottese al provvedimento apparissero «non essere frutto di un consapevole processo interpretativo» e sconfinassero «nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile». Nel caso di specie, la parte attrice ha sostanzialmente inteso riproporre, in un nuovo giudizio, le questioni già disaminate e irretrattabilmente decise nel corso del procedimento che è materia e motivo del contendere, senza nulla aggiungere alle ragioni di contestazione già svolte in quella sede;
conseguentemente, è mancata finanche appropriata allegazione e in ogni caso qualsiasi dimostrazione della negligenza inescusabile o della colpa grave (per manifesta violazione di legge) che consentono di qualificare illegittimo l'esercizio della funzione giurisdizionale, essendo per contro verificata la conformità a diritto di tutte le decisioni assunte dai giudici convolti nel procedimento. Donde il rigetto della domanda, come in dispositivo, ed ogni diversa questione (in merito alla prova del nesso di causalità tra le decisioni censurate ed il danno ipoteticamente sofferto dall'attrice) resta assorbita;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta, dalla parte attrice in epigrafe, ai danni della
Controparte_1
- condanna a rifondere, alla Parte_1 Controparte_1
le spese del grado, che liquida in € 15.000,00 per compensi legali (calcolati sul
[...] valore della domanda), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, 16 luglio 2025 il Giudice relatore-estensore il Presidente Alessandra Imposimato Federico Salvati
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma
- sezione 2^ civile - Il tribunale di Roma, in persona dei sig.ri magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Mario Tanferna Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato Giudice-relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61031 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “responsabilità civile dei magistrati”, e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Rauso, Parte_1 per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato il ricorso introduttivo, e con costui elettivamente domiciliata in Roma via Valadier n. 43, presso lo studio dell'Avv. Egidio Lizza
• attore e in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto Motivi della Decisione 1. fatti controversi. 1.1 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la ha chiesto al tribunale: Controparte_1
“1) accertare e dichiarare la responsabilità per colpa grave del Tribunale di Benevento (giudice dott. Ennio Ricci) della Corte d'appello di Napoli (Terza Sezione Civile – Collegio: dott.ssa
[...]
dott. dott.ssa Marianna D'Avino) nonché della Corte di Per_1 Persona_2
Cassazione (Terza Sezione Civile – Collegio: dott.ssa dott. , dott. Controparte_2 Controparte_3
dott. , dott. ) per violazione di norme di Persona_3 Controparte_4 Persona_4 legge dello Stato e comunitarie;
e di conseguenza la responsabilità dello Stato italiano;
2) per l'effetto condannare parte convenuta … al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da parte dell'attrice, allo stato quantificati in € 118.329,05 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché ai danni non patrimoniali da liquidarsi come da tabelle in vigore o, in subordine, secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta, dalla domanda al soddisfo”. Il tutto con favore delle spese della lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. A motivo di tali domande, ha rappresentato che:
- con citazione notificata in data 3 gennaio 2003, la soc. Parte_2
[...] 2
[...]
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, l'esponente ed il coniuge sig.
, per sentir dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il fondo Controparte_5 patrimoniale costituito in data 20 novembre 2000;
- in corso di lite e nella contumacia delle parti convenute, spiegava intervento (litisconsortile) il sig. vantandosi creditore del sig. ; Persona_5 CP_5
- la comparsa d'intervento veniva notificata ai contumaci, ex art. 140 c.p.c.;
- si costituiva in giudizio il sig. , contestando tutte le ragioni avversarie e CP_5 chiedendo la declaratoria di inammissibilità degli interventi;
- al termine del giudizio, il tribunale di Benevento, con sentenza n. 711/2008: (a) respingeva la domanda formulata dalla (b) in Parte_3 accoglimento della domanda formulata dall'interveniente dichiarava Persona_5 inefficace, nei confronti di quest'ultimo, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito notar. Romano in data 20 novembre 2000, intercorso tra e Controparte_5 [...]
(c) condannava l'esponente, unitamente all'altro soccombente (il Parte_1 coniuge) alla rifusione delle spese in favore dell'interveniente. Con appello iscritto al n. 1832/2009 r.g., l'esponente impugnava, innanzi alla Corte d'appello di Napoli, la predetta sentenza, assumendone la nullità per violazione del contraddittorio. In particolare, evidenziava che il giudice non avesse rilevato la nullità della notificazione dell'atto d'intervento del sig. all'esponente, benché non vi fosse Per_5 prova né dell'affissione dell'avviso di mancata consegna sulla porta dell'abitazione dell'esponente, né dell'avvenuto recapito dell'avviso raccomandato spedito ex art. 140 c.p.c.. Il tutto, sull'erroneo assunto che non spettasse al tribunale di rilevare eventuali vizi della notifica destinata al contumace. Con sentenza n. 3386/2014, la Corte d'appello di Napoli respingeva e dichiarava inammissibile l'appello dell'esponente, sull'assunto che vi fosse prova in atti della
“ricevuta postale comprovante l'invio della raccomandata relativa all'avviso del compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., mediante plico non ritirato e, quindi, restituito al mittente allo scadere del decimo giorno successivo all'invio della raccomandata stessa”, come da
“documentazione allegata alla produzione depositata nell'interesse di sin dal Persona_5 precedente grado di giudizio”. Con ricorso iscritto al n. 24225/2015 r.g., l'esponente impugnava innanzi alla Corte di legittimità la sentenza della Corte d'appello, assumendo che l'avviso di ricevimento dovesse essere allegato all'atto notificato, sì che la sua mancanza avrebbe dovuto essere considerata di per sé sola sufficiente a considerare non perfezionato il procedimento notificatorio. Con ordinanza n. 30486/2018, depositata in data 29 novembre 2018, la Corte di cassazione dichiarava improcedibile il ricorso, sia perché la conformità della copia della sentenza impugnata era stata attestata dall'Avv. Stefania Pepicelli, che non risultava né procuratrice speciale ad impugnare innanzi alla Corte di legittimità né difensore costituito in grado in appello, sia perché il ricorso era stato proposto in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e in quanto, benché fondato sull'erronea valutazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c., per la notifica della comparsa d'intervento del sig. non indicasse dove e quando tale Persona_5 documento era stato prodotto in corso di causa, sì da precludere alla Corte la sua
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disamina. Tanto esposto in fatto, la parte attrice, invocando l'art. 2, comma 3, legge 13/04/1988
- n. 117, sì come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 27 febbraio 2015, n.18, laddove prevede «
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento» ha argomentato in diritto che:
- il giudice di prime cure, per colpa grave, avesse ritenuto valida la notificazione della comparsa di intervento del sig. all'esponente (allora contumace), ad onta del Per_5 fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. fosse stato lasciato in bianco, sì da non potersi considerare perfezionato il procedimento notificatorio;
- il medesimo giudice avesse statuito, sempre per colpa grave, il principio secondo cui solamente il contumace (destinatario della notifica) avrebbe potuto eccepire l'eventuale nullità della notificazione, trattandosi invece della verifica della regolarità del contraddittorio (sull'atto di intervento volontario), di competenza del tribunale;
- la Corte d'appello di Napoli avesse ritenuto regolare la medesima notifica, ad onta del fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. fosse stato lasciato in bianco;
- la Corte di cassazione avesse, per colpa grave, ritenuto improcedibile il ricorso supponendo invalida ed inefficace la certificazione di conformità, all'originale, della copia della sentenza impugnata, benché rilasciata da Avvocato munito di procura alle liti (ancorché non investito della procura speciale alle liti per il ricorso per cassazione), in carenza di qualsiasi norma di legge che prevedesse tale conseguenza processuale;
- la Corte di cassazione avesse, per colpa grave, ritenuto improcedibile il ricorso, assumendo che la ricorrente non avesse indicato se e quando e dove fosse stata prodotta la cartolina di ricevimento dell'avviso spedito ex art. 140 c.p.c., in sede di notifica della comparsa di intervento, ancorché “ovviamente l'avviso di ricevimento in parola si trovava in copia prodotto nel fascicolo di essa sin dal giudizio di appello”. Pt_1
Tanto esposto, la parte attrice ha sostenuto di avere sofferto, a causa delle errate decisioni sopra indicate, un danno patrimoniale complessivamente stimabile nella somma di € 118.329,05, in quanto da un lato il sig. aveva potuto Persona_5 spiegare intervento, “per l'importo di euro 91.786,05”, in una procedura esecutiva immobiliare attivata da soggetti terzi a carico del coniuge sig. (procedura iscritta CP_5 al n. 176/2017 r.g.e.) con cui era stato pignorato l'immobile devoluto al fondo patrimoniale, e dall'altro l'esponente aveva subito condanne ex art. 91 c.p.c. per il complessivo importo di € 26.543,00. 1.2 La nel costituirsi in giudizio, ha eccepito Controparte_1 che:
- le asserzioni della controparte in ordine alla notifica, alla (allora contumace) sig.ra dell'atto di intervento del sig. nella lite iscritta al n. 42/2003 r.g. Pt_1 Per_5
Tribunale di Benevento, intentata ex art. 2901 c.c. dalla fossero Parte_2 smentite dalla documentazione in atti, attestante che la notificazione era stata eseguita ex art. 140 c.p.c., e che l'avviso raccomandato della mancata consegna per transitoria
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irreperibilità del destinatario era stato restituito al mittente per compiuta giacenza, sì da doversi considerare perfezionato il procedimento notificatorio;
- in ogni caso, le affermazioni in ordine alle manchevolezze imputate all'avviso di ricevimento della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. fossero oltremodo generiche ed inconcludenti, non intendendosi quali attestazioni avrebbero dovuto comparire su tale documento, ed essendo riportata nella relata di notifica dell'Ufficiale giudiziario l'attestazione del compimento di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., a seguito della mancata consegna dell'atto al destinatario per sua transitoria irreperibilità;
- tali evidenze fossero di per sé idonee a scongiurare qualsiasi profilo di colpa, men che meno grave, avendo oltretutto l'attrice censurato l'attività «di interpretazione di norme di diritto o quella di valutazione del fatto e delle prove», di per sé insuscettibile di fondare la responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale, salvi i casi di
“negligenza inesplicabile”, estranei alla fattispecie considerata, e tali per intesi la violazione evidente, macroscopica e grossolana della norma, ovvero una lettura della stessa in termini contrastanti con ogni criterio logico, ovvero ancora l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo, o infine lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero;
- parimenti l'ordinanza della Corte di cassazione, n. 30846/2018, fosse conforme all'indirizzo nomofilattico della stessa Corte, secondo cui, a seguito del conferimento della procura speciale alla proposizione del ricorso per cassazione, solo il difensore munito della procura speciale fosse abilitato a certificare la conformità, all'originale, della copia della sentenza impugnata;
- ancora l'ordinanza della Corte di cassazione fosse conforme al diritto anche nella parte in cui aveva rilevato la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., che nel testo vigente prevedeva che il ricorso contenesse, “a pena d'inammissibilità [..] la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi” a cui riferito, essendo per contro infondato e smentito dalla norma l'assunto che tale indicazione fosse superflua. Infine, l'Avvocatura dello Stato ha contestato che la controparte non avesse dato dimostrazione (né idonea allegazione) dei danni di cui richiesto risarcimento, né della loro imputabilità alle decisioni assunte nel corso del processo che l'aveva interessata. Per tali ragioni ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità della domanda principale e, comunque, il suo rigetto nel merito, con favore delle spese del giudizio.
1.3 Evaso l'incombente delle comunicazioni previste dall'art. 6, legge n. 117/1988, il tribunale ha disposto il mutamento del rito, ed assegnato i termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; nondimeno, i fatti controversi sono rimasti invariati, e nessuna delle parti ha prodotto ulteriore documentazione, né avanzato istanze di prova costituenda. La causa è pervenuta quindi all'udienza del 14 marzo 2025, all'esito della quale è stata riservata alla decisione del collegio, previa assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e di replica.
2. questioni pregiudiziali. 2.1 In via pregiudiziale, il collegio ritiene opportuna qualche precisazione in ordine al rito adottato, dalla parte attrice, per l'introduzione della lite, e con cui la causa è infine pervenuta alla decisione.
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Difatti, è vero che la presente controversia, in quanto attribuita alla competenza del tribunale in composizione collegiale, non avrebbe potuto essere introdotta nelle forme del rito sommario di cognizione, a ciò ostando il chiaro tenore testuale dell'art. 702-bis comma 1 c.p.c. («Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente»). Nondimeno, in corso di causa il tribunale risulta avere mutato il rito, su richiesta di entrambi i litiganti, assegnando i termini consecutivi ex art. 183 comma 6 c.p.c. alla prima udienza tenutasi dopo l'evasione dell'incombente delle comunicazioni di cui all'art. 6, legge n. 117/1988. Successivamente, la causa è stata trattata nelle forme del rito ordinario di cognizione, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata rimessa alla decisione del Collegio. Tali evidenze, e nello specifico la circostanza che la ragione di inammissibilità della domanda non sia stata rilevata entro la prima udienza di comparizione delle parti (né successivamente) preclude la declaratoria di inammissibilità prevista dall'art. 702-ter comma 2 c.p.c. In tal senso, giova citare l'autorevole precedente fornito da Cass. Sez. 3, 05/07/2023 n. 18990, che enuncia il seguente principio di diritto: «nel processo sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., il potere officioso del giudice - nonché quello della parte convenuta di sollecitarne l'esercizio - di dichiarare, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c, l'inammissibilità della domanda non rientrante tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c., resta precluso ove non sia stato esercitato alla prima udienza», con ampia ed esaustiva argomentazione che il tribunale interamente condivide, ed alla cui lettura si rinvia, per brevità di esposizione. 2.2 Qualche ulteriore precisazione si rende necessaria ai fini dell'individuazione della normativa sostanziale applicabile ai fatti costitutivi della domanda. Come illustrato al paragrafo che precede, l'odierna attrice si duole:
- del decisum veicolato dalla sentenza Tribunale di Benevento n. 711/2008 (all. 1 al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.), laddove il giudice avrebbe erroneamente e con colpa grave supposto valida la notificazione, all'esponente allora contumace, della comparsa di intervento in giudizio del sig. (uscito vittorioso dalla lite, nel merito Persona_5 dell'azione esperita ex art. 2901 c.c.), nonostante il fatto che la cartolina di ricevimento dell'avviso raccomandato spedito ex art. 140 c.p.c. fosse stata lasciata “in bianco” e non riportasse l'attestazione “di alcuna delle formalità prescritte dalla norma” ai fini del rituale compimento dell'iter notificatorio;
- della stessa sentenza, laddove il Tribunale di Benevento avrebbe assunto che, comunque, l'eventuale vizio della notifica della comparsa d'intervento non potesse essere rilevato d'ufficio, trattandosi invece (in tesi) di verificare la regolare attivazione del contraddittorio sulle domande svolte dall'interveniente;
- del decisum veicolato dalla sentenza Corte d'appello di Napoli n. 3386/2014 (all. 16 al ricorso introduttivo), laddove il giudice d'appello, incurante delle evidenti manchevolezze di cui affetta la cartolina di ricevimento sopra indicata, avrebbe ritenuto regolare, come il primo giudice, la notifica della comparsa di intervento all'esponente contumace;
- del decisum veicolato dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 30846/2018 (all.
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19 al ricorso introduttivo), laddove avrebbe dichiarato l'appello improcedibile perché la copia della sentenza impugnata non era stata autenticata dal difensore munito di procura speciale all'impugnazione, non essendo ciò previsto da alcuna norma di legge, e laddove avrebbe ritenuto (ad ulteriore motivo di improcedibilità del ricorso) che questo non indicasse l'esatta collocazione, all'interno del fascicolo d'ufficio o di alcuno dei fascicoli di parte, del documento su cui principalmente fondato, essendo ovvio che tale documento si trovasse nel fascicolo di parte (in grado d'appello) dell'impugnante, sì da essere superflua tale indicazione. In disparte di quanto si dirà sul merito di tali doglianze, va osservato che, per quanto concerne le sentenze del Tribunale di Benevento n. 711/2008 e della Corte d'appello di Napoli, n. 3386/2014, la normativa di diritto sostanziale di riferimento va rinvenuta nell'art. 2 della l. n. 117/1988, nel testo antecedente alla novella apportata con l. n. 18/2015 (v. in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 1067 del 17/01/2019; Cass. 07/04/2016, n. 6810: “in tema di responsabilità civile dei magistrati, la legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non contempla una disciplina transitoria diretta ad applicare, con efficacia retroattiva, il novellato art. 2 della l. n. 117 del 1988 ai fatti illeciti commessi anteriormente alla novella legislativa, non si pone in contrasto con alcuna norma costituzionale, giacché, per contro, una simile regolamentazione sarebbe lesiva degli artt. 3, 24 e 111 Cost., oltre che con dell'art 117, comma 1, della Carta fondamentale, in relazione all'art. 6 CEDU, producendo l'effetto di attribuire retroattivamente rilievo - sul piano della responsabilità - a comportamenti che la legge non considerava illeciti al momento in cui furono compiuti”). Secondo la norma allora vigente,
“
1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”. Diversamente, la norma da considerare per lo scrutinio della domanda, laddove riferita all'ordinanza della Corte di cassazione n. 30846/2018, è l'art. 2, Legge n. 117/1988, nel testo modificato dalla legge n. 18/2015:
“
1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione
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europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
3. merito della lite. Tanto detto quanto alle norme da considerare ai fini della decisione, la domanda svolta in ricorso dalla odierna attrice si palesa manifestamente infondata, e va quindi respinta, nel merito, per quanto appresso considerato. 3.1 Quanto alle “censure” mosse alla sentenza Tribunale di Benevento, versata in atti (all. 1 al ricorso introduttivo, basti qui evidenziare che:
- il tribunale, lungi dall'affermare che la cartolina di ricevimento dell'avviso raccomandato spedito ex art. 140 c.p.c., portasse l'attestazione del compimento delle formalità previste dalla legge in caso di mancata consegna dell'atto al destinatario (per sua irreperibilità transitoria e per assenza e/o incapacità di altri soggetti idonei a ricevere la notifica) così testualmente si esprimeva, in motivazione: «quanto alla notifica delle comparse dei creditori intervenuti, le medesime risultano essere state effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; nelle rispettive relate è dato conto dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla norma citata, ed è stata prodotta anche la raccomandata inviata, non ritirata per compiuta giacenza» (pagina 5);
- è appena il caso di aggiungere che la parte attrice non ha inteso esibire la relata di notifica a cui è fatto riferimento nella sentenza, che non è la cartolina di ricevimento dell'avviso spedito ex art. 140 c.p.c., presente in atti (all. 10 al ricorso introduttivo) bensì la “relazione, datata e sottoscritta” con cui l'Ufficiale giudiziario “certifica l'eseguita notificazione”, “in calce all'originale e alla copia dell'atto notificata” (art. 148 c.p.c.), e che fa fede fino a querela di falso di tutte le attività compiute dall'Ufficiale e ivi descritte;
talché deve aversi per assodato che tale relata certificasse il compimento delle formalità indicate dall'art. 140 c.p.c., perché così risulta dalla sentenza in questione, e non è provato il contrario;
- la cartolina di ricevimento dell'avviso spedito ex art. 140 c.p.c., esibita dalla stessa parte attrice (all. 10 al ricorso introduttivo) non risulta affatto in bianco, bensì reca la dicitura (a timbro) “AL MITTENTE – ATTO NON RITIRATO AL 10° GIORNO – 29 MARZO 2005”: ben vero che essa non mostra alcuna visibile sottoscrizione, ma allo scopo è sufficiente la busta contenente il medesimo avviso (all. 9 al ricorso introduttivo), ove compare la stessa dicitura, con il timbro e la sigla dell'Ufficiale giudiziario;
- è noto che la cartolina di ricevimento della raccomandata di avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la (c.d. C.A.D), spedita ex art. 140 c.p.c. non CP_6
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debba necessariamente contenere, a pena di nullità del procedimento notificatorio, tutte le annotazioni previste, dalla legge n. 890/1982, per le notificazioni a mezzo del servizio postale («in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale»: così Cass. Sez. 6, 08/10/2018, n. 24780; conf. Cass. Sez. 6, 12/12/2018, n. 32201; Cass. Sez. 5, 18/12/2014, n. 26864: «in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria»; Cass. Sez. 2, 27/02/2012, n. 2959; Cass. Sez. 3, 21/02/2006, n. 3685);
- al contrario di quanto la difesa attrice si è avanzata a dire, la giurisprudenza è uniforme nell'affermare che «le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. Sez. 6, 09/04/2018, n. 8697; conf. Cass. Sez. 2, 17/06/2010, n. 14625); in casi come quello che ne occupa, la giurisprudenza nomofilattica ha statuito (così a seguire Cass. Sez. 3, 31/03/2010, n. 7790): «l'atto di intervento volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte;
tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda»; questo perché «la norma dell'art. 292 cod. proc. civ., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata» (in tali termini Cass. Sez. 3, 17/01/2001, n. 574). Donde l'inconcludenza, nel merito, di tutte le contestazioni svolte dalla parte attrice, sia per quanto concerne la sentenza del Tribunale di Benevento, sopra citata, sia per quanto riguarda la sentenza della Corte d'appello di Napoli (n. 3386/2014, emessa in data 25 luglio 2014; all. 16 al ricorso introduttivo) ove risultano considerate le stesse evidenze di prova sopra indicate. 3.2 Le censure mosse nei confronti dell'ordinanza n. 30846/2018 della Corte di cassazione (all. 19 al ricorso introduttivo) non hanno maggior pregio. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte d'appello di Napoli, testé
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nominata (all. 18 al ricorso introduttivo) non reca, in effetti, “la specifica indicazione … dei documenti” sui quali fondato, quale richiesta testualmente «a pena d'inammissibilità» dall'art. 366 c.p.c.: difatti, esso risulta proposto “con riserva di produrre” la documentazione indicata in calce, tra cui i “fascicoli di parte relativi al secondo grado di giudizio”; d'altronde, l'impugnativa in questione risulta principalmente articolata sulla censura del decisum della Corte d'appello, laddove aveva ritenuto regolare la notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c., in tesi smentita dalla cartolina di ricevimento della C.A.D.: tuttavia, il ricorso non indica quando e in che modo tale documento fosse stato acquisito al fascicolo d'ufficio, né se fosse presente in uno dei fascicoli delle parti (e di quale parte si trattasse). Donde la conformità dell'ordinanza all'orientamento univocamente allora (2018) espresso dalla Corte di legittimità, a margine d'interpretazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., laddove risulta statuito: «in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico"» (Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; conf. Cass. Sez. 2, 08/01/2020, n. 134: «quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione sul punto, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.»; conf. Cass. Sez. L, 24/12/2021, n. 41465; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469: «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità»; Cass. Sez. 5, 13/11/2018, n. 29093; Cass. Sez. 1, 07/03/2018, n. 5478; Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27475: «in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;
tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la sua produzione, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il
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documento è rinvenibile;
b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che esso è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in cassazione o lo faccia senza fascicolo o lo produca senza documento;
c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso oppure attinente alla sua fondatezza e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso»; Cass. Sez. 1, 19/08/2015, n. 16900; inutili altri riferimenti). Ancora l'ordinanza, nella parte in cui veicolante il primo motivo di improcedibilità dell'impugnazione, risulta conforme all'orientamento allora uniforme della corte nomofilattica e anche successivamente enunciato dalla stessa Corte di legittimità in tema di autentica (di conformità all'originale) prescritta dall'art. 369 c.p.c. (chiaramente, nel testo allora vigente). Risulta infatti asserito: «è improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l'attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore» (Cass. Sez. 1, 18/02/2021, n. 4401; conformi Cass., Sez. 6, 19/10/2021, n. 28764; Cass. Sez. 6, 8/05/2018, n. 10941; Cass., sez. 1, 11/03/2020, n. 6907). D'altronde, la Corte risulta avere rilevato che la sentenza impugnata fosse stata autenticata dall'Avv. Stefania Pepicelli (v. pagina 4, all. 19 al fascicolo di parte attrice), benché da un lato la procura speciale all'impugnazione di legittimità risultava conferita all'Avv. Marraffino, e dall'altro l'impugnante risultasse assistita, in appello, dall'Avv. Fabiana Fucci, effettivamente indicata nell'epigrafe della sentenza appellata (v. all. 16 al fascicolo di parte attrice). Quand'anche dimostrato che la sig.ra avesse cambiato la persona del Pt_1 difensore, nel corso del giudizio d'appello (v. l'allegato 4 al fascicolo di parte attrice), e che si fosse costituita, in luogo del precedente difensore, l'Avv. Stefania Pepicelli, non è dato capire (perché non è stato neanche dedotto) da quale evidenza documentale la Corte avrebbe dovuto capire che il procuratore costituito alla data della sentenza della Corte d'appello non fosse quella indicato nell'epigrafe della sentenza. Ancora: è vero che, in materia di autentica (certificazione di conformità) della sentenza appellata, la Corte di cassazione risulta avere enunciato il principio secondo cui «ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, il difensore costituito nel giudizio di merito, in quanto destinatario della comunicazione della cancelleria, ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale, reso nel grado, della sua copia cartacea, ancorché sia privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità, perché, pur essendo esaurito il processo per il quale era stata conferita la procura, il procuratore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti relativi a quel grado di giudizio, non potendosi ragionevolmente escludere la sua potestà di certificare la conformità all'originale di un provvedimento contenuto nel fascicolo informatico ed entrato in suo legittimo possesso in forza di
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valide credenziali» (così la sentenza Cass., Sez. 3, 02/09/2022, n. 25969, anche esibita dalla difesa attrice unitamente alla comparsa conclusionale). Ma da un lato tale revirement è successivo alla pronuncia dell'ordinanza censurata dalla parte attrice, e risulta motivato valorizzando la novella apportata, al processo civile, dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 (come si intende chiaramente leggendo il par.
1.3 della motivazione1); dall'altro giova aggiungere, a chiosa di tutte le diverse ragioni svolte dalla difesa attrice per prefigurare la responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale, che il giudizio previsto dalla legge n. 117/1988 non è finalizzato alla riedizione del potere-dovere di giudicare e decidere le questioni già discusse e definite nel procedimento che ne costituisce l'antefatto e la ragione, ossia non è inteso a duplicare o a riaprire il procedimento ove sia stata già esercitata e consumata la funzione giudiziaria, che costituisce motivo di doglianza e di richiesta risarcitoria, bensì ad acclarare se la funzione giudiziaria medesima sia stata connotata da negligenza inescusabile (secondo la dizione originaria dell'articolo 2, vigente fino al 19 marzo 2015 e da tenere in considerazione sia per la sentenza del Tribunale di Benevento, sia per la sentenza della Corte d'appello di Napoli), ovvero da colpa grave (secondo il testo dell'art. 2, comma 3, legge n. 117/1988, nel testo vigente alla data d'introduzione della lite), tale per intesa la «violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento». 3.3 A tal proposito, il Collegio non può evitare di segnalare che, in presenza della clausola generale di salvaguardia veicolata dall'art. 2, comma 2, della medesima legge n. 117/1988, posta a presidio e a tutela del nucleo valutativo che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale (di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione della prova), vuoi nella versione originaria della norma («
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»), vuoi nel testo vigente («
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»), ai fini dell'accoglimento della domanda occorre allegare, quindi dimostrare, di avere subìto danno per effetto di una decisione che «appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile» (così Cass. Sez. 3, 15/11/2023, n.31837; conf. Cass. Sez. 3, 29/08/2022, n. 25454). In breve, come considerato nella sentenza Cass., Sez. 3, 15/11/2023, n. 31837, testé citata, la novella apportata con legge n. 18/2015, alla legge n. 117/1988, non ha 1 «
1.3. Si impone, in primo luogo, precisare che il potere di attestare la conformità della copia analogica della sentenza all'originale digitale depositato nel fascicolo telematico non è previsto dall'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della legge n. 53 del 1994, che attiene alle notificazioni, bensì dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, che stabilisce espressamente che «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» (in tal senso, Cass., sez. U, 25/03/2019, n. 8312)».
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circoscritto né sostanzialmente modificato la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2: «La giurisprudenza di questa Corte, chiamata più volte ad interpretare la portata delle norme sulla responsabilità civile dei magistrati, ha affermato che la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. a), nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della Legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica (Sezioni Unite, sentenza 3 maggio 2019, n. 11747). Questo principio è in linea con la precedente giurisprudenza (v. per tutte la sentenza 7 aprile 2016, n. 6791), la quale aveva già stabilito che la negligenza, per essere inescusabile - e per questo fonte di responsabilità civile - deve essere non spiegabile, tale cioè da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. L'orientamento della citata sentenza delle Sezioni Unite, ribadito ancor più di recente dalla sentenza 29 agosto 2022, n. 25454, merita integrale condivisione da parte del Collegio. È opportuno rilevare, piuttosto, che le modifiche introdotte dalla L. n. 18 del 2015, nell'art. 2 cit., non hanno mutato in modo significativo la portata della norma in relazione alla specifica questione posta dal caso odierno;
se è vero, infatti, che il testo vigente ha soppresso il riferimento al concetto di "negligenza inescusabile", sostituendola, come si è detto, con quella, più ampia, di cui dell'art. 2, comma 3, è altrettanto vero che nulla è cambiato, rispetto al testo precedente, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove (i due testi sono, sul punto, identici)». Venendo in discussione (quanto alle sentenze di merito) il presunto errore di valutazione della prova della notifica (alla parte contumace) dell'atto d'intervento in causa di un soggetto terzo, spettava alla parte attrice di dimostrare che il decisum fosse connotato da negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, non tollerando la clausola di salvaguardia (art. 2, comma 2) “letture riduttive”, “in quanto giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice” (in tali termini, da ultimo, Cass. Sez. 3, 19/01/2018, n. 1266; conf. ex multis Cass. Sez. 6, 27/12/2012, n. 23979; Cass. Sez. 3, 27/11/2006, n. 25123; Cass., sez. 3, 31/05/2006, n. 13000; Cass. sez. 3, 25/02/2005, n. 4083; Cass. sez. 1, 05/12/2002, n. 17259 che puntualizza: “il momento della funzione giurisdizionale riguardante l'individuazione del contenuto di una determinata norma e l'accertamento del fatto, con i corollari dell'applicabilità o meno dell'una all'altro, non può essere fonte di responsabilità,
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nemmeno sotto il profilo dell'opinabilità della soluzione adottata, dell'inadeguatezza del sostegno argomentativo, dell'assenza di una esplicita e convincente confutazione di opposte tesi, dovendo passare l'affermazione della responsabilità, anche in tali casi, attraverso una non consentita revisione di un giudizio interpretativo o valutativo”; secondo Cass. n. 2107 del 14/02/2012, la verifica della negligenza inescusabile “esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile, senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile (anche se non giustificato) l'errore del giudice”; conf. Cass. n. 15227 del 05/07/2007; Cass. n. 13339 del 06/10/2000; Cass. n. 6950 del 26/07/1994). Stesso a dirsi dell'ordinanza della Corte di legittimità, spettando alla parte attrice, dedotta danneggiata, di allegare e dimostrare che le ragioni sottese al provvedimento apparissero «non essere frutto di un consapevole processo interpretativo» e sconfinassero «nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile». Nel caso di specie, la parte attrice ha sostanzialmente inteso riproporre, in un nuovo giudizio, le questioni già disaminate e irretrattabilmente decise nel corso del procedimento che è materia e motivo del contendere, senza nulla aggiungere alle ragioni di contestazione già svolte in quella sede;
conseguentemente, è mancata finanche appropriata allegazione e in ogni caso qualsiasi dimostrazione della negligenza inescusabile o della colpa grave (per manifesta violazione di legge) che consentono di qualificare illegittimo l'esercizio della funzione giurisdizionale, essendo per contro verificata la conformità a diritto di tutte le decisioni assunte dai giudici convolti nel procedimento. Donde il rigetto della domanda, come in dispositivo, ed ogni diversa questione (in merito alla prova del nesso di causalità tra le decisioni censurate ed il danno ipoteticamente sofferto dall'attrice) resta assorbita;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta, dalla parte attrice in epigrafe, ai danni della
Controparte_1
- condanna a rifondere, alla Parte_1 Controparte_1
le spese del grado, che liquida in € 15.000,00 per compensi legali (calcolati sul
[...] valore della domanda), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, 16 luglio 2025 il Giudice relatore-estensore il Presidente Alessandra Imposimato Federico Salvati
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