Art. 254.
(( (Padrone marittimo di prima classe per la pesca)
Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attivita' marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per la pesca) - di Stato o legalmente riconosciuto;
4) avere effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di prima classe per la pesca puo':
1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli Stretti;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate nel Mediterraneo purche' abbia effettuato successivamente al conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale su navi adibite alla pesca;
c) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale, di cui almeno uno quale primo ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca di prima classe qualora:
a) abbiano compiuto almeno 3 anni di imbarco, dei quali almeno 1 al comando di unita navali;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa.))
(( (Padrone marittimo di prima classe per la pesca)
Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attivita' marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per la pesca) - di Stato o legalmente riconosciuto;
4) avere effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di prima classe per la pesca puo':
1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli Stretti;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate nel Mediterraneo purche' abbia effettuato successivamente al conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale su navi adibite alla pesca;
c) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale, di cui almeno uno quale primo ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca di prima classe qualora:
a) abbiano compiuto almeno 3 anni di imbarco, dei quali almeno 1 al comando di unita navali;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa.))