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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA US, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2863/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_2 Difensore_1: Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M Barillaro(pal.cedir) 89128 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2128 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2128 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 26.04.2025, Nominativo_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.2128 notificato il 28.01.2025 relativo alla Tari anni 2019-2019, deducendo l'erroneità dei presupposti sui quali si basava la richiesta, poiché contrariamente a quanto indicato nell'atto, il contribuente non aveva mai risieduto nell'immobile oggetto di tributo, né aveva mai abitato l'unità immobiliare in questione.
Benchè ritualmente citato, il Comune di Reggio Calabria rimaneva contumace.
Il ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 28.10.2024, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Ed invero, l'assunto di parte ricorrente ha trovato riscontro nella certificazione anagrafica storica relativa a
Nominativo_1, dalle cui risultanze emerge che lo stesso non avrebbe mai risieduto nell'immobile oggetto di tributo, né avrebbe mai abitato l'unità immobiliare in questione.
D'altra parte, il Comune di Reggio Calabria, rimasto peraltro contumace, non ha dimostrato che in quell'immobile, negli anni di interesse, insistesse un contratto di locazione valido ed efficace in cui l'odierno ricorrente rivestisse la posizione di conduttore, come tale tenuto al pagamento della Tari.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore del ricorrente in complessivi € 300,00, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Nominativo_2. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA US, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2863/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_2 Difensore_1: Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via M Barillaro(pal.cedir) 89128 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2128 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2128 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 26.04.2025, Nominativo_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n.2128 notificato il 28.01.2025 relativo alla Tari anni 2019-2019, deducendo l'erroneità dei presupposti sui quali si basava la richiesta, poiché contrariamente a quanto indicato nell'atto, il contribuente non aveva mai risieduto nell'immobile oggetto di tributo, né aveva mai abitato l'unità immobiliare in questione.
Benchè ritualmente citato, il Comune di Reggio Calabria rimaneva contumace.
Il ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 28.10.2024, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Ed invero, l'assunto di parte ricorrente ha trovato riscontro nella certificazione anagrafica storica relativa a
Nominativo_1, dalle cui risultanze emerge che lo stesso non avrebbe mai risieduto nell'immobile oggetto di tributo, né avrebbe mai abitato l'unità immobiliare in questione.
D'altra parte, il Comune di Reggio Calabria, rimasto peraltro contumace, non ha dimostrato che in quell'immobile, negli anni di interesse, insistesse un contratto di locazione valido ed efficace in cui l'odierno ricorrente rivestisse la posizione di conduttore, come tale tenuto al pagamento della Tari.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del Comune e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore del ricorrente in complessivi € 300,00, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Nominativo_2. Reggio Calabria, 16.01.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna