Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7637 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07637/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2026, proposto da
TT UP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Biancucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro De Cristofaro, n. 40;
contro
Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi e Luca Di Santo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
nei confronti
T.T. Tecnosistemi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo del r.t.i. con Informa Sistemi s.p.a. e TI s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Alessio, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione e della relativa comunicazione ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, pervenuta alla ricorrente il 25 novembre 2025, con cui Aeroporti di Roma s.p.a. ha disposto l’affidamento in favore del costituendo RTI tra la mandataria T.T. Tecnosistemi s.p.a. e le mandanti Informa Sistemi s.p.a. e TI s.r.l. dell’accordo quadro “di fornitura e posa in opera ledwall per gli aeroporti ‘Leonardo Da Vinci’ di Fiumicino e ‘G.B. Pastine’ di Ciampino” (CIG B6FF1A9E41);
- di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli resi in seduta riservata, nelle parti in cui la stazione appaltante ha omesso di disporre l’esclusione dell’offerta del costituendo RTI T.T. Tecnosistemi s.p.a. per i motivi di cui al presente ricorso;
- della proposta di aggiudicazione, di estremi e contenuti non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto,
nonché per la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e degli eventuali ordini attuativi ( i.e. contratti applicativi) che, medio tempore , dovessero essere sottoscritti tra la resistente e il controinteressato RTI tra la mandataria T.T. Tecnosistemi s.p.a. e le mandanti Informa Sistemi s.p.a. e TI S.r.l., con richiesta sin da ora di subentrare ab origine nell’esecuzione dell’accordo quadro e degli ordini attuativi, con espressa riserva di formulare domanda risarcitoria per equivalente, in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma s.p.a. e di TT Tecnosistemi s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con il presente gravame, TT UP s.r.l. (di seguito, anche semplicemente “TT UP”) - classificatasi seconda nella graduatoria relativa alla procedura di gara indetta da Aeroporti di Roma s.p.a. (nel prosieguo “AD”) per l’affidamento di un accordo quadro “ di fornitura e posa in opera ledwall per gli aeroporti ‘Leonardo Da Vinci’ di Fiumicino e ‘G.B. Pastine’ di Ciampino” - impugna la relativa aggiudicazione disposta, all’esito della verifica di anomalia della relativa offerta ai sensi dell’art. 22 del disciplinare di gara, in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra T.T. Tecnosistemi s.p.a. e le mandanti Informa Sistemi s.p.a. e TI s.r.l. (nel prosieguo “RTI Tecnosistemi” o “RTI Aggiudicatario”).
Lamenta, in particolare, la società ricorrente che l’RTI Aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso in ragione, sostanzialmente, dell’aver tale offerente dichiarato nell’“ allegato K ” della propria offerta tecnica delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti (in tesi) non conformi alle specifiche tecniche a base di gara o, comunque, “ del tutto errati, tali da rendere l’offerta irrealizzabile ”.
Il ricorso è, in particolare, affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 79 e dell’allegato II.5 al medesimo d.lgs. n. 36/2023. Violazione del punto 20 del disciplinare di gara e del relativo “allegato G”. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, lett. e), e dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza, illogicità nonché ingiustizia manifesta , in relazione all’aver il RTI Aggiudicatario presentato un’offerta tecnica che, con riferimento al “ Ledwall SMD Gold Wire 1.9 ” (nel prosieguo “Ledwall GW1.9”), (in tesi) vìola la specifica tecnica posta a base di gara, che stabilisce il limite massimo inderogabile di consumo massimo W/m² nel parametro di 360 (in tal senso, la tabella riportata a pag. 44 delle Specifiche Tecniche, in atti), atteso che la relativa scheda tecnica di tale impianto, allegata all’offerta, riporta un valore di consumo massimo superiore, pari a 435 W/m²;
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e irragionevolezza. Inaffidabilità, incongruenza e materiale impossibilità tecnica dell’offerta. Inesistenza dell’oggetto della fornitura , per aver presentato il RTI Tecnosistemi “ un’offerta tecnica che, alla luce di una analisi tecnica e fattuale, risulta essere materialmente irrealizzabile, basata su prodotti inesistenti sul mercato e caratterizzata da prestazioni energetiche fisicamente impossibili secondo lo stato attuale della tecnologia ”, in particolare per quel che riguarda i criteri di valutazione A.3 “ Consumo Medio ” e A.4 “ Consumo Massimo ” dichiarati dall’aggiudicatario nell’ “allegato K”, “ con conseguente violazione dei principi di buon andamento, par condicio e affidabilità delle offerte pubbliche ”, come da relativa perizia tecnica di parte versata in giudizio;
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 102 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione del punto 20 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza, illogicità nonché ingiustizia manifesta. Indeterminatezza dell’offerta, sostenendo, in via subordinata, TT UP che l’offerta del RTI Tecnosistemi avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara “ in quanto indeterminata e priva della necessaria “chiarezza” su un elemento essenziale quale è il costo della manodopera ”, in relazione all’aver TI s.r.l. (mandante del RTI Tecnosistemi) dichiarato in sede di gara di voler applicare “ al personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto” due CCNL (quello Metalmeccanico P.I. – ON, con codice CNEL C018, e quello Edilizia – Industria, con codice CNEL F011) nonostante il disciplinare di gara richiamasse al riguardo quello del “ Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi ” con codice CNEL H011 (in tal senso il § 3.3 del Disciplinare di gara, in atti), l’unico quest’ultimo poi richiamato (in tesi “ ambiguamente ”) dal RTI Tecnosistemi in sede di giustifiche, al fine di dimostrare la sostenibilità dell’offerta;
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Anomalia dell’offerta e incertezza degli elementi dedotti a supporto della sua sostenibilità. Violazione dell’art. 32 e 97 della Costituzione. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza. Illogicità. Ingiustizia manifesta, lamentando, in via ulteriormente subordinata, la ricorrente che la stazione appaltante avrebbe omesso di rilevare plurimi e rilevanti elementi (erroneamente vagliati o del tutto omessi nella fase di verifica dell’anomalia) che renderebbero (in tesi) la proposta economica del RTI Tecnosistemi “ certamente insostenibile e, quindi, anomala ”, atteso che i relativi giustificativi (in atti), lungi dall’essere analiticamente motivati, si limitano a “ mere e indimostrate petizioni di principio sulla presunta struttura dell’offerta ” e che il solo documento presentato, il preventivo del fornitore (in atti), si esaurisce in “ una mera e generica dichiarazione di intenti, non vincolante, ma anzi (inammissibilmente) condizionata ”;
5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 24 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di trasparenza e pubblicità degli atti. Illegittimità del diniego parziale di accesso agli atti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta , censurando TT UP la decisione di AD di aver reso noto il citato preventivo del fornitore, allegato ai giustificativi del RTI Tecnosistemi, in versione parzialmente oscurata, attesa l’omessa indicazione del relativo nominativo.
2. Si costituivano in giudizio sia AD che la società capogruppo del RTI Tecnosistemi, entrambi diffusamente argomentando, oltre che sulla tardività del quinto motivo di ricorso (articolato avverso l’oscuramento parziale della documentazione afferente all’offerta dell’aggiudicataria e proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023), sull’infondatezza di tutti gli altri profili di censura dedotti in ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il legale di TT UP dichiarava di rinunciare sia all’istanza cautelare che al quinto motivo di ricorso e all’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. ivi formulata, come da relativa dichiarazione a verbale.
4. Seguiva il deposito di ulteriori memorie, in cui tutte le parti ribadivano le proprie rispettive tesi difensive.
5. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato in ragione della piena legittimità, sotto i profili contestati, dell’aggiudicazione della gara in favore del RTI Tecnosistemi.
7. Deve, innanzi tutto, essere disatteso il primo motivo di censura con cui TT UP sostiene che il RTI Aggiudicatario avrebbe dovuto essere estromesso dalla procedura per aver offerto un prodotto (l’impianto Ledwall GW1.9 ) non conforme alle specifiche tecniche poste a base di gara, riportando la relativa scheda tecnica, allegata da tale RTI alla propria offerta tecnica, un consumo massimo potenziale superiore a quello prescritto nella lex specialis di gara, pari a 360 W/m².
Rileva, infatti, in senso contrario alle argomentazioni al riguardo svolte da parte ricorrente come risulti per tabulas , dalla documentazione versata in giudizio dalle parti, che il RTI Aggiudicatario nel compilare il “ Questionario per l’attribuzione dei punteggi quantitativi ” di cui all’“ allegato K ” al Disciplinare di gara – documento dell’offerta tecnica in cui gli offerenti erano chiamati ad indicare “ le caratteristiche di prodotto e di servizio offerte ” (in tal senso, il § 15 del Disciplinare medesimo) - abbia offerto un “ ledwall GW 1.9 ” con consumo massimo pari a 195 W/m² e, dunque, entro la soglia massima della Specifica Tecnica (in atti).
Il Collegio è, infatti, dell’avviso che la semplice circostanza, dedotta dalla ricorrente, che la relativa scheda tecnica prodotta dal RTI Tecnosistemi riporti un valore maggiore rispetto a quello indicato in tale “ allegato K ”, superiore alla soglia stabilita nella lex specialis di gara, non sia idonea di per sé ad inficiare la legittimità della contestata aggiudicazione, ritenendo che la stazione appaltante, nello specificare, nell’“ allegato G ” al Disciplinare che, per il parametro in questione (A4 – consumo massimo), dovesse essere indicato “ il valore massimo di consumo a mq così come riportato nella scheda tecnica di prodotto ”, perseguisse la sola finalità di assicurarsi che i prodotti offerti in gara – non dovendo essere necessariamente quelli già ordinariamente presenti a catalogo, bensì gli impianti resi concretamente disponibili dal produttore anche eventualmente secondo le caratteristiche, prestazioni tecniche e garanzie specificamente accordate al partecipante alla gara (così come ad altri clienti professionali) in relazione ai presumibili ingenti volumi dei relativi ordinativi – fossero effettivamente reperibili sul mercato, come poi confermato dalla società produttrice mediante l’allegazione della Relazione versata in giudizio dalla controinteressata, idonea a fornire un riscontro oggettivo circa la loro effettiva esistenza.
Ebbene, ciò posto, il Collegio è dell’avviso che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la lex specialis di gara non ascriva, in ragione della surriferita specificazione contenuta nell’“ allegato G” al Disciplinare, alcuna “ prevalenza ” ai valori risultanti dalla scheda tecnica rispetto a quelli indicati nell’“ allegato K ”, per l’appunto denominato “ Questionario per l’attribuzione dei punteggi quantitativi ”, costituendo quest’ultimo, come già evidenziato, il documento dell’offerta tecnica ufficialmente deputato all’indicazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, sulla base delle quali la Commissione giudicatrice era chiamata ad attribuire i relativi punteggi tecnici, con conseguente prevalenza, in caso di discordanza tra i rispettivi valori, di quelli indicati nell’“ allegato K ”.
Se, infatti, il già citato § 15 del Disciplinare prescriveva “a pena di esclusione” la presentazione di tale “ allegato k ”, alcuna analoga prescrizione risulta essere presente nella lex specialis per quel che riguarda le schede tecniche dei ledwalls , la cui allegazione non era, infatti, richiesta a pena esclusione - bensì, per l’effetto, resa facoltativa - come anche comprovato dal non aver la stessa ricorrente corredato la propria offerta tecnica di un pari documento relativo all’impianto “ ledwall GW 1.9 ” di cui si discorre (circostanza documentata in giudizio da AD e, comunque, non contestata dalla difesa di TT), senza incorrere in alcuna estromissione dalla procedura. Nè può addivenirsi a tale conclusione in via indiretta, non potendo ritenersi, per qunto fin qui detto, che esse contengano informazioni essenziali ai fini dell’attribuzione del punteggio (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1965/2026).
Quanto fin qui rilevato conferma, dunque, la surriferita ratio posta a fondamento della specificazione di cui all’“ allegato G ”, nel caso di specie soddisfatta dall’aver il RTI Aggiudicatario comunque comprovato l’esistenza sul mercato di tale impianto secondo le specifiche tecniche offerte nell’“ allegato K ” con una Relazione della società produttrice versata in atti e non efficacemente contestata da parte ricorrente.
Come chiarito dalla controinteressata, la scheda tecnica da costei allegata all’offerta tecnica si riferiva, infatti, al prodotto base nella sua configurazione standard , mentre i valori indicati nell’“ allegato K ” fanno specifico riferimento alla configurazione specifica del prodotto offerto, definito in funzione delle esigenze progettuali della stazione appaltante.
La legge di gara, infatti, non prescriveva affatto la necessaria offerta delle sole configurazioni comunemente presenti a catalogo (non necessariamente comprensive di tutte le varietà di prodotti offerte, specie se destinate ad una clientela professionale), consentendo di offrire (anche) prodotti specificamente configurati dal produttore in relazione alla peculiare fornitura richiesta.
In altri termini, ciò che contava era, dunque, l’esistenza sul mercato di uno specifico impianto avente una serie di particolari caratteristiche accordate dal produttore al concorrente alla gara, circostanza che, come accennato, nel caso di specie risulta essere stata soddisfatta, mediante la documentazione recante l’attestazione che il relativo bene venga dal produttore effettivamente realizzato e messo in commercio secondo le specifiche tecniche richieste da AD.
Per quanto, fin qui detto, non risulta, dunque, alcuna difformità dei prodotti offerti dal RTI Tecnosistemi rispetto alle specifiche tecniche di gara, né tantomeno si ravvede l’asserita presenza di informazioni false o fuorvianti, risultando, per quanto fin qui detto, che i valori di consumo riportati nell’“ allegato K ” del RTI Aggiudicatario siano stati dichiarati con riferimento alla configurazione del prodotto effettivamente offerto e siano pienamente coerenti con le esigenze di efficienza energetica espresse dalla stazione appaltante.
Assume, peraltro, a tal proposito rilievo come la stazione appaltante per quanto concerne gli “ aspetti tecnici del servizio di fornitura e posa in opera di impianti Ledwall ” si sia, non a caso, comunque riservata “ il diritto di eseguire tutte le verifiche, ritenute opportune, … di rispondenza al dettato contrattuale ” (in tal senso, il § 1 delle Specifiche Tecniche, in atti), poi includendo tra le attività essenziali per l’accettazione della fornitura quella di “ Collaudo e verifica delle funzionalità degli apparati ”, consistente nel “ verificare che tutti gli apparati Ledwall con tutti servizi annessi funzionino correttamente e siano conformi alle specifiche tecniche richieste ” (in tal senso, il successivo § 3.3. dello stesso documento), con la conseguenza che ogni eventuale (e indimostrata) difformità che dovesse emergere tra quanto offerto in gara e le reali capacità tecniche dei prodotti oggetto di fornitura potrà rilevare sub specie di inadempimento contrattuale in fase di esecuzione.
Il primo motivo di ricorso deve, dunque, essere respinto.
8. Lo stesso è a dirsi per la seconda censura articolata in ricorso, con cui la società ricorrente sostanzialmente sostiene la “ radicale irrealizzabilità tecnica ” e, finanche, l’“ impossibilità fisica ” dell’offerta del RTI Tecnosistemi, sull’assunto che quest’ultimo avrebbe dichiarato un consumo medio di 50-65 W/m² non realistico e dei valori massimi di consumo inverosimili.
Ebbene, tali affermazioni, seppur suggestive, non appaiono - a ben vedere – adeguatamente assistite da validi elementi di prova, essendo state costruite, oltre che su un generico rinvio a non meglio identificate assunzioni che la ricorrente avrebbe tratto da una presunta “ scienza tecnica del settore ” (in tal senso quanto si legge a pagina 12 del ricorso), sugli esiti di una perizia redatta da un proprio tecnico di fiducia, in cui non si dimostra di prendere in considerazione il medesimo prodotto offerto in gara dal RTI aggiudicatario, bensì un non meglio definito ledwall , senza alcuna dimostrazione che si tratti del medesimo prodotto offerto in gara dal RTI Aggiudicatario (ossia, come evidenziato dalla difesa di AD “ il ledwall 1.9 ”) o comunque di un impianto avente la medesima configurazione (in tal senso, la genericità dei riferimenti contenuti, tra l’altro, alle pagg. 2 e 36, ove si legge che “ la presente perizia al fine di descrivere le specifiche tecniche relative ad un LEDWALL, nonché di analizzare il consumo medio e il consumo massimo di un Ledwall con determinate caratteristiche. Il documento si propone di esaminare le principali peculiarità dei ledwall ”, poi riferendosi le conclusioni ad una “ analisi … condotta su un’ampia gamma di prodotti ledwall indoor ”.
Si ritiene, poi, utile rammentare come, per consolidata giurisprudenza, la perizia di parte, anche ove giurata, non abbia valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, bensì solo di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, integrando, in sostanza, una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 febbraio 2021, n.1039, nonché Sezione III, n. 1338/2026).
La perizia in atti, dunque, lungi dall’attestare “ oggettivamente e inconfutabilmente la totale inconsistenza dei parametri dichiarati da Tecnosistemi ” e dall’aver prodotto alcun “ ribalta (mento del) l’onere della prova ” non appare a ben vedere idonea, attesa la sua genericità, a fornire alcun elemento a supporto delle asserzioni di parte ricorrente, non distinguendosi in alcun modo da una mera e autoreferenziale dichiarazione di parte, tanto più a fronte della più volte richiamata documentazione, versata in atti dal RTI Aggiudicatario, proveniente dal produttore dei ledwalls da quest’ultimo offerti in gara, che ne attesta la piena realizzabilità e conformità alle specifiche tecniche di gara.
A ciò si aggiunga come tale doglianza, prima ancora che infondata, sia vieppiù del tutto inammissibile, sottintendendo la pretesa di TT UP di sostituire le proprie unilaterali valutazioni – del tutto opinabili - a quelle tecnico-discrezionali della Commissione, al fine di ottenere una riconsiderazione in peius del punteggio assegnato all’offerta tecnica del RTI controinteressato.
Come noto per indirizzo unanime della giurisprudenza amministrativa – che il Collegio condivide – “ l’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazione per loro natura opinabili ” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, 16 giugno 2022, n. 4949).
Anche tale censura merita, dunque, di essere disattesa.
9. Ugualmente non meritevole di accoglimento appare il terzo motivo di ricorso, con cui TT lamenta un’asserita indeterminatezza dell’offerta economica del RTI aggiudicatario “ su un elemento essenziale quale è il costo della manodopera, rispetto al quale (quest’ultimo) ha proposto una inammissibile offerta alternativa e comunque modificato ex post (in sede di giustifiche) il CCNL che la mandante TI S.r.l. aveva invece dichiarato in gara di voler applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto ”.
Assume, infatti, a tal proposito rilievo dirimente la circostanza, risultante per tabulas dalla documentazione versata in atti da AD , che detta mandante (l’unico operatore del RTI Aggiudicatario che ha dichiarato di avvalersi un CCNL diverso da quello posto a base di gara) abbia a tal proposito reso una specifica dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, affermando che i CCNL applicati ai propri dipendenti – segnatamente, il CCNL Metalmeccanico P.I. – ON (codice CNEL C018) e il CCNL Edilizia – Industria (codice CNEL F011) – “ garantiscono ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle previste dai contratti collettivi indicati dalla Stazione Appaltante ” con riferimento a tutti gli elementi di cui all’elencazione ivi riportata (in tal senso, la dichiarazione di equivalenza resa da tale società in data 18 giugno 2025, depositata in giudizio da parte resistente il 26 gennaio 2026).
Ebbene, atteso che l’equivalenza – resa oggetto di specifica verifica in sede di gara - tra il CCNL applicato da TI s.r.l. e il CCNL indicato dalla legge di gara non è contestata da parte di TT UP, ben si comprende come sia da escludere che l’indicazione solo di quest’ultimo contratto collettivo nelle giustifiche prodotte dal RTI Aggiudicatario nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia possa aver dato luogo ad una modifica e/o indeterminatezza dell’offerta economica del RTI Aggiudicatario.
Anche tale motivo deve, perciò, essere respinto, perché infondato.
10. Non meritevole di accoglimento appare, poi, l’ulteriore censura con cui TT UP lamenta la manifesta anomalia dell’offerta formulata dal RTI controinteressato (quarto motivo).
Collegio ritiene utile, al riguardo, rammentare come la consolidata giurisprudenza amministrativa - dalla quale non vi è motivo di discostarsi - ritenga che il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate nelle gare pubbliche di appalto, oltre ad avere natura globale e sintetica sulla serietà delle stesse nel loro complesso, sia ampiamente discrezionale e sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica illogicità, irragionevolezza o erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità (ovvero l’attendibilità) complessiva dell’offerta (in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato, sezione V, 12 settembre 2018, n. 5332).
Ne discende come sia concesso al giudice amministrativo un sindacato sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, essendogli preclusa la possibilità di procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, rientrando nell’ambito dell’apprezzamento riservato all’amministrazione anche l’esame delle giustificazioni a tal fine prodotte dai concorrenti, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, egli potrà intervenire, fermo restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della stazione appaltante ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sezione V, n. 6161/2019).
La giurisprudenza è, inoltre, unanime nell’affermare come, in generale, il giudizio di anomalia non abbia carattere sanzionatorio e non sia volto alla ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (in tal senso , ex multis , Consiglio di Stato, sezione V, n. 690/2019, sezione III, n. 4990/2016 e sezione V, n. 3752/2016).
La relativa verifica è, quindi, diretta “ a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere ” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 430/2018).
Obiettivo della verifica è, in altri termini, quello di evitare che l’amministrazione addivenga alla conclusione di contratti a condizioni economiche apparentemente vantaggiose che, tuttavia, si rivelino non sostenibili da parte dell’operatore privato, con conseguente potenziale pregiudizio dell'interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione della relativa commessa.
Ciò posto, la ricorrente denuncia un presunto difetto di istruttoria e di motivazione in ragione di una apodittica correlazione del ribasso percentuale offerto dal RTI Tecnosistemi (pari al 31,12%) a una presunta incongruità del prezzo, asserendo che esso sarebbe sostenibile solo in relazione a prodotti tecnologicamente arretrati e caratterizzati da consumi elevati (435 W/m²), mentre diverrebbe “ insostenibile ” qualora riferito a prodotti con prestazioni energetiche superiori, quali quelli oggetto della fornitura di cui si discorre.
Tale ricostruzione, tuttavia, è priva di qualsiasi riscontro tecnico ed economico e si fonda su valutazioni soggettive, non suffragate da dati di mercato attendibili né da analisi comparative omogenee.
TT non adduce, infatti, alcun elemento da cui risulti, anche solo astrattamente, evincibile una manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza della valutazione di congruità compiuta dalla stazione appaltante in ordine all’offerta tecnica presentata dal RTI Aggiudicatario, tanto più a fronte delle giustifiche presentate da tale RTI in sede di gara, ragionevolmente ritenute idonee a confermare la congruità dell’offerta, anche nella misura in cui sono state corredate di un preventivo che indica in modo puntuale sia la singola tipologia di ledwall quotata, che corrisponde a quella offerta in gara dal RTI Aggiudicatario, che il prezzo unitario per singolo prodotto offerto, consentendo così una comparazione dei prezzi proposti con quelli presenti sul mercato, nonché riporta la quotazione per ogni singola voce indicata dalla stazione appaltante, mediante l’indicazione di valori che, in ogni caso, non sono in alcun modo resi oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, la quale non fornisce alcuna prova in ordine all’asserita incongruità dei prezzi offerti in gara dal RTI Aggiudicatario.
Né può ritenersi idonea a tal fine la mera circostanza, invece tanto valorizzata dalla difesa di TT UP, che nel preventivo prodotto in gara il subfornitore abbia - ragionevolmente e come di consueto avviene - declinato la propria responsabilità in caso di “ mancata disponibilità/rintracciabilità dei prodotti ”, non incidendo una tale dichiarazione sulla congruità dell’offerta e sulla sua tenuta dal punto di vista economico, potendo, tutt’al più, rilevare - ove effettivamente dovesse verificarsi tale eventualità - nella fase esecutiva del contratto.
11. Per quel che concerne, infine, il quinto motivo di ricorso, nell’ambito del quale TT articolava anche relativa istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., esso deve essere dichiarato improcedibile, in ragione della dichiarazione di rinuncia resa dal legale di parte ricorrente alla camera di consiglio del 18 gennaio 2026, come da relativo verbale.
12. In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso proposto da TT deve essere integralmente disatteso, attesa la legittimità, sotto i profili di censura ivi formulati e non successivamente rinunciati, dell’avversata aggiudicazione della gara in epigrafe in favore del RTI Tecnosistemi.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore sia di AD che della parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore sia di AD che della controinteressata, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, oltre accesso di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ST, Presidente
EO NI, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EO NI | EL ST |
IL SEGRETARIO