Articolo 11 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 maggio 2005
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Versione
20 febbraio 2021
Art. 11. (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). 1. Nel caso in cui l'autorita' competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento e' stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto ((...)) .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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