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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. n. 3726 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il giorno 4 ottobre 1965, sia in proprio, che in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di C.F.: Controparte_1
), con sede legale a OR (TE), in via Nazionale Adriatica, P.IVA_1 elettivamente domiciliato a MA (TE), in via Roma n. 626, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Rapali, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Cristian Giampieri, in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo;
- parte opponente -
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale a Torino, in via Giolitti, n. 15 (già CP_3
con sede legale a Torino, in via San Pio V, n. 5, a seguito di fusione per
[...] incorporazione del 10 aprile 2017 a rogito Notaio iscritta al Persona_1
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo con repertorio n.
126527 e raccolta n. 31011 e già on sede legale a Teramo, Controparte_4
Corso San Giorgio, n. 115, a seguito di modifica statutaria a rogito Notaio del 28 aprile 2008 con repertorio n. 30503 e raccolta n. 7082), Persona_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di p.e.c.
appartenente all'Avv. Stefano Pugno, CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti rilasciata
1 dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società per atto a rogito Notaio del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Persona_3
Torino e Pinerolo del 5 luglio 2017, Repertorio n. 32840 e Atti n. 18024;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 8 luglio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c., (d'ora in poi, breviter Controparte_2 anche solo “ ” o la “ ) ha chiesto all'intestato Tribunale di CP_2 Pt_2 ingiungere il pagamento della somma di € 338.416,72 (oltre interessi e spese della procedura monitoria) per il mancato versamento dei canoni del contratto di leasing n. IC/7560 in essere tra le parti ed il Tribunale di Teramo, in accoglimento della avanzata domanda monitoria, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1045/2021, con il quale ha ingiunto il pagamento della predetta somma, in favore della ricorrente , nei confronti di CP_2 [...]
, Controparte_1 Controparte_5
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e ” (cfr. decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
1045/2021).
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 14 ottobre 2021 nella procedura monitoria allibrata al R.G. n. 2795/2021 e notificato in data 25 ottobre 2021, il sig. , sia in proprio che in qualità di Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante di Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo ),
[...] Controparte_1 ha spiegato rituale opposizione mediante atto di citazione, contenente anche domanda riconvenzionale, mediante il quale, convenendo in giudizio l'ingiungente , ha chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento CP_2 delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la nullità, la illegittimità e, comunque,
l'inefficacia della domanda monitoria per ingiunzione di pagamento proposta dalla mediante ricorso per decreto ingiuntivo, rubricato al n.2795/2021 Controparte_2
R.G. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1045/2021 Ing. emesso
2 dal Tribunale di Teramo in data 14.10.2021 e notificato in data 25.10.2021, in quanto nullo, illegittimo e, comunque, privo di efficacia, in accoglimento dei motivi di opposizione calendati ai nn.1, 2 e 3 del presente atto;
2) rigettare, sempre ed in ogni caso, la domanda di pagamento così come proposta nella procedura monitoria sopra indicata, in quanto nulla e comunque inefficace, oltreché manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formalmente spiegata dalla società accertare e dichiarare che la Controparte_1 si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte con scrittura privata Controparte_2 del 27.05.2015 in punto di condizioni sospensive relative al «recupero abitativo del sottotetto» e al «cambio di destinazione d'uso dell'immobile», oggetto dell'originario contratto di leasing, da «turistico alberghiero a civile abitativo» e alla conseguente ripartizione tra i contraenti dei ricavi derivanti dalla vendita a terzi fino ad estinzione del debito;
anch'esso rinegoziato con la scrittura medesima in accoglimento del motivo sub 4 del presente atto di citazione in opposizione decreto ingiuntivo, nonché il grave
e persistente inadempimento della alle obbligazione assunte con il Controparte_2 contratto di leasing, a cui è subentrata, quale utilizzatrice, la società Controparte_1
e segnatamente all'obbligazione di garanzia per vizi e difetti strutturali
[...] dell'immobile oggetto del contratto di leasing, meglio precisati e dettagliati nell'allegata «Consulenza Tecnica di Valutazione strutturale dell'immobile, sito in
Via Makarska n.36 Roseto degli Abruzzi (TE)» del 02.12.2020 a firma dell'Arch.
e dell'Ing. 4) per effetto dell'accertamento degli Persona_4 Persona_5 inadempimenti di cui al precedente punto 4) della superiore domanda riconvenzionale, in accoglimento della stessa domanda riconvenzionale, condannare la CP_2 al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla società
[...] Controparte_1
a causa ed a seguito degli inadempimenti medesimi, nella misura di €
[...]
500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia a seguito di espletanda C.T.U. tecnica;
6) In subordine alla domanda riconvenzionale, così come spiegata al punto 5) delle presenti conclusioni, condannare la società Controparte_2 al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa ex art.1226 cod. civ., e comunque, nella misura corrispondente all'importo della pretesa creditoria oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, compensando integralmente i rispettivi crediti ex art.1243, commi 1 e 2, cod. civ.; 7) Condannare sempre ed in ogni caso la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
3 A sostegno della spiegata opposizione, il sig. , nelle spiegate Pt_1 qualità, ha, in sintesi, eccepito e dedotto:
i. la inesistenza e/o inesigibilità del credito avversario derivante dall'asserito mancato pagamento dei canoni del contratto di leasing n.
IC/7560 sottoscritto con , a far data dal mese di dicembre 2018, CP_2 ed in particolare dall'inadempimento agli obblighi assunti con le quattro scritture di rinegoziazione del debito sottoscritte in data 28 ottobre 2011,
17 ottobre 2012, 24 giugno 2013 e 27 maggio 2015, e ciò in ragione, (a) relativamente ai canoni di locazione concernenti il periodo intercorrente dal mese di marzo 2020 al mese di ottobre 2020 (così come per i canoni scaduti dal mese di novembre 2020 ad oggi), della incontroversa operatività della moratoria - puntualmente richiesta dalla essa opponente con p.e.c. del 30 marzo 2020 ed ex adverso concessa mediante p.e.c. del successivo 31 marzo 2020 - per il pagamento dei canoni del contratto di leasing originariamente prevista dal decreto c.d. “Cura Italia” fino al 30 settembre 2020 e successivamente prorogata ex lege (con il D.L. n.
104/2020, cosiddetto “Decreto Agosto”) fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino al 31 marzo 2021 per le imprese che, come essa opponente, operano nel settore turistico e, (b) relativamente invece ai canoni scaduti in epoca antecedente al mese di marzo 2020, per l'avvenuto adempimento di essa adempimento che risulta provato per tabulas, Controparte_1 avendo la stessa provveduto al relativo versamento, mediante consegna in favore di parte opposta, per il tramite della società in CP_8 persona del sig. all'uopo incaricato, di n. 10 assegni Parte_3 bancari dell'importo di € 19.815,24 ciascuno, pari a complessivi €
198.152,40, il tutto comprovato dalle ricevute di pagamento nn. 40810,
41200, 41188, 41189, 41200, 41250 e 41314, come si evince dalla mail del 10 febbraio 2020, con la quale il sig. ha Parte_4 comunicato ad essa l'incarico di gestione Controparte_1 ricevuto da (già relativamente al “rientro di CP_2 Controparte_3 quanto ad oggi scaduto in merito agli accordi precedentemente presi con la
Direzione”, non potendosi pertanto configurare alcun inadempimento a carico di essa opponente relativamente al pagamento del debito scaduto di € 388.790,61 così come indicato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 27 maggio 2015, posto che le n. 23 rate mensili dell'importo di € 8.000,00 sono state tutte corrisposte con le modalità concordate tra le parti sopra evidenziate (e cioè con la consegna di assegni per complessivi
4 € 178.337,16 al signor , quale “recuperatore esterno incaricato da Pt_3
), mentre il residuo debito di € 196.790,61 risulta, allo stato, CP_2 non ancora esigibile, non essendosi a tutt'oggi verificate le relative condizioni di pagamento, che, per espresso accordo tra le parti risultante dalla scrittura privata del 27 maggio 2015, sarebbe stato effettuato mediante la trattenuta del relativo importo “dalla vendita dei primi appartamenti (secondo lo schema indicato al paragrafo «procedura di vendita delle unità immobiliari») ricavati in seguito alle operazioni di «recupero abitativo del sottotetto» e di «cambio di destinazione d'uso» dell'immobile in locazione”;
ii. la nullità della intera fideiussione specifica rilasciata dal garante in data 28 ottobre 2011 per conformità allo schema Parte_1
ABI in relazione alle clausole di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art 1957 c.c. contenute agli artt. 7 e 6 del contratto di fideiussione o comunque la nullità delle singole clausole de quibus, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. di controparte dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore;
iii. l'inadempimento di del contratto di leasing e della scrittura CP_2 privata stipulati, rispettivamente, in data 19 giugno 2006 fra CP_4
e e in data 27 maggio 2015 fra
[...] Controparte_5 ed essa in particolare, Controparte_2 Controparte_1
l'inadempimento ha ad oggetto la scrittura del 27 maggio 2015 avente carattere novativo del leasing originario, ed è aggravato dalla presenza di gravi carenze strutturali dell'immobile stesso, nonché da rilevanti carenze documentali e incongruenze tecniche, al punto che l'immobile oggetto di contratto presenta sia una inidoneità strutturale ai sensi del
D.M. 16-1-1996, vigente all'epoca della sua realizzazione, sia una inidoneità strutturale ai sensi del D.M. 17-1-2018, con conseguente richiesta, in via riconvenzionale, di condanna risarcitoria di controparte per danni quantificati nella somma di € 500.000,00.
Alla prima udienza celebrata in data 5 aprile 2022, l'allora titolare del procedimento, “lette le note scritte depositate dall'opponente e la richiesta di rinvio per bonario componimento ivi formulata;
ritenuto di poter concedere il chiesto rinvio, al fine di stimolare l'ipotesi conciliativa, dovendosi tuttavia dichiarare sin da ora la contumacia dell'opposta, attesa la regolare notificazione dell'atto di citazione presso il procuratore domiciliatario e la mancata costituzione in giudizio della parte”, ha dichiarato “la contumacia di e rinvia[to] la causa per la verifica CP_2 dell'eventuale composizione bonaria all'udienza del 15.2.2023”.
5 Con comparsa depositata il 10 febbraio 2023, si è costituita in giudizio
, chiedendo, oltre alla concessione della provvisoria esecuzione del CP_2 decreto ingiuntivo opposto, la reiezione delle pretese avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto monitorio opposto e condanna di controparte alle spese di lite, esponendo, in via di sintesi, che:
- in data 19 ottobre 2006, essa (già già Controparte_3 Controparte_4 ha sottoscritto con la società il contratto di Controparte_5 locazione finanziaria n. IC/7560 con canone complessivo di € 4.682.708,00 più IVA, da corrispondersi mediante le seguenti modalità: anticipo di €
335.280,00 più IVA da versarsi alla firma del contratto;
n. 179 canoni mensili ciascuno di € 24.100,00 più IVA;
€ 33.528,00 + IVA quale prezzo finale di riscatto per il seguente immobile: “appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.274 (milleduecentosettantaquattro) su cui verranno realizzati un fabbricato sviluppantesi su cinque livelli (piani seminterrato, terra, primo, secondo e terzo o piano sottotetto o piano mansarda) da adibire a residence con destinazione turistica ed una piscina, sito nel comune di roseto degli abruzzi (te) alla via makarska, confinante con detta via makarska, salvo altri, riportato nel vigente catasto terreni del comune di rosetodegli abruzzi al foglio 26 particella
815 di mq. 447, foglio 26 particella 830 di mq. 827”, contratto per il quale si sono costituiti garanti, mediante separati negozi da qualificarsi come contratti autonomi di garanzia per la durata di mesi 180 e fino alla concorrenza di € 4.682.708, i sig.ri , , Controparte_5 Controparte_6
e (quest'ultimo deceduto il 9 marzo Controparte_7 Persona_6
2015);
- costruito l'immobile, questo, come previsto da contratto, è stato formalmente consegnato dalla proprietà (all'epoca) alla Controparte_4 società come da verbale di consegna datato Controparte_5
8 gennaio 2009;
- in data 5 febbraio 2009, su proposta della predetta società utilizzatrice, è stata concordata fra le parti una prima variazione delle condizioni economico-finanziarie del contratto;
- in data 16 febbraio 2009, la società in uno Controparte_5 con la società odierna opponente ha Controparte_1 proposto, e in data 24 aprile 2009 ha accettato, la Controparte_3 cessione del contratto di leasing in parola dalla prima alla seconda società, senza liberazione di quella cedente e dei suoi garanti originari: pertanto, da tale data, l'odierna opponente è Controparte_1
6 subentrata nel contratto di leasing n. IC/7560, divenendo l'utilizzatrice dell'immobile oggetto di contratto;
- la nuova utilizzatrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di leasing e, pertanto, al fine di evitare la risoluzione per inadempimento del contratto in parola, la predetta società ha chiesto di rinegoziare il rapporto di finanziamento, come avvenuto mediante quattro scritture di rinegoziazione, del 28 ottobre 2011 (con cui si evidenziava un debito - riconosciuto come dovuto - di € 108.240,92 e nella cui occasione anche il sig. rilasciava propria garanzia personale, da Parte_1 qualificarsi anch'essa come autonoma), del 17 ottobre 2012 (con riformulazione del piano di ammortamento finanziario), del 24 giugno
2013 (con debito per € 179.670,85) ed infine del 27 maggio 2015 (con debito per € 388.790,61, che regolava l'ammortamento del finanziamento concesso, ferme le condizioni del contratto IC/7560 e le garanzie rilasciate);
- in particolare, quest'ultima scrittura di rinegoziazione prevedeva: (a) la sospensione del pagamento dei nuovi canoni di leasing sino a giugno 2017 onde consentire alla utilizzatrice di sanare la morosità - espressamente riconosciuta - di € 388.790,61; (b) l'assenso, da parte di essa opposta, al progetto proposto da di riconversione del Controparte_1 complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing da struttura alberghiera a residenziale, e ciò al fine di consentire una più rapida monetizzazione dell'immobile; (c) il rientro, da parte dell'utilizzatrice, del debito pregresso di € 388.790,61 mediante i tempi e le modalità ivi descritte, fondate sulla riconversione del complesso immobiliare ad uso residenziale, operazione che si sarebbe dovuta ragionevolmente avviare nel primo semestre del 2017, con ripresa della regolare esecuzione del contratto con fatturazione dei nuovi canoni (a seguito della sospensione maggio 2015 – maggio 2017) a partire dal 1 giugno 2017;
- in esecuzione di tale accordo, in data 25 giugno 2015, Controparte_1
con l'assenso di ha presentato al Comune di
[...] Controparte_3
Roseto degli Abruzzi domanda di permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso dell'intero immobile da albergo a civile abitazione di ampliamento, domanda che è stata (espressamente) rigettata siccome in contrasto con la Legge Regionale n. 49/2012 e s.m.i., nonché con quanto disposto dalla predetta P.A., in considerazione della non
7 complementarietà fra la destinazione urbanistica dell'immobile alberghiera e la richiesta destinazione residenziale;
- l'Ufficio tecnico del si è successivamente attivato, CP_9 predisponendo una proposta di delibera del Consiglio Comunale (la n.
105 del 15 dicembre 2015) per l'eventuale autorizzazione a tale cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici generali, ma tale proposta di delibera non è stata presa in considerazione, perfezionandosi così il silenzio - rigetto;
entrambi i provvedimenti (nelle forme di diniego espresso e di silenzio - rigetto) sono stati impugnati da - quale CP_2 proprietaria su richiesta di - davanti al TAR Controparte_1
Abruzzo, che, con la sentenza n. 215/2020 pubblicata in data 5 giugno
2020, ha confermato la legittimità delle decisioni assunte dalla P.A.;
- l'esito infausto ha comportato la impossibilità di procedere ulteriormente nell'esecuzione del citato accordo di rinegoziazione del 2015, con diritto di essa società opposta di ottenere il pagamento dello scaduto (€
319.952,39), nonché dei canoni a scadere, secondo l'originario piano di ammortamento, per cui , in data 6 luglio 2020, essa opposta, alla luce del mancato pagamento delle rate concordate, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola di decadenza dal beneficio del termine previsto dalla scrittura del 2015, e, con successiva lettera del 7 ottobre 2020, ha dichiarato di risolvere il contratto di leasing sia per la persistente ed ormai definitiva morosità accumulata, sia perché era venuta a conoscenza del fatto che aveva messo in locazione i locali Controparte_1 sottotetto dell'immobile privi di agibilità e certificazione antincendio con grave rischio per la pubblica incolumità;
- stante il mancato rilascio spontaneo dell'immobile, in conseguenza della risoluzione stragiudiziale del contratto, essa opposta ha depositato, in data 15 ottobre 2020, ricorso ex art. 700 c.p.c. (così incardinando il giudizio rubricato al R.G. n. 2636/2020), contestando i fatti sopra descritti e chiedendo, in via d'urgenza, all'intestato Tribunale di ordinare il rilascio immediato dell'immobile al fine della sua messa in sicurezza e della sua restituzione alla legittima proprietaria, domanda cautelare che è stata accolta dall'Autorità Giudiziaria (monocratica) e confermata dal
Tribunale in composizione collegiale;
- dall'estratto conto datato 21 settembre 2021, emerge che il debito di
– di cui sono garanti la società Controparte_1 [...]
(cedente non liberata), unitamente ai sig.ri Controparte_5 CP_5
8 , , (garanti della CP_5 Controparte_6 Controparte_7 cedente non liberata) e (legale rappresentante, oltre Parte_1 che garante, della cessionaria, odierna opponente) – ammonta ad €
338.416,72 per canoni scaduti, spese, interessi di mora maturati, n. 16 canoni scaduti e non pagati (dal n. 115 al n. 130), oltre ad un'ulteriore rata pagata solo parzialmente (n. 114), pari alla somma aritmetica di tutti gli importi insoluti visualizzati nella colonna “saldo” dell'estratto contabile, al netto delle indicizzazioni di € 1.350,96 ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell' , nonché di € 3.701,99 per interessi Parte_5 di mora regolati con la fattura n. 1563/2011.
Concessi dal precedente giudice istruttore i termini ex art. 183, co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale;
a seguito di alcuni rinvii della udienza prevista per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell' 8 luglio 2025 – l'unica celebrata avanti lo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento soltanto in data 12 marzo 2024 – la causa
è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di una più agevole comprensione delle motivazioni sottese al rigetto dell'opposizione spiegata, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine, come anticipato, dal decreto n. 1045/2021 emesso in favore di , con il quale il Tribunale CP_2 di Teramo ha ingiunto di pagare, in solido fra loro, la somma di € 342.118,71
(oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge) nei confronti di in qualità di cessionaria Controparte_1 del contratto di leasing, e del suo garante nonché legale rappresentante ed amministratore unico, , oltre che nei confronti di Parte_1 [...]
(in qualità di società cedente non liberata) e dei suoi Controparte_5 garanti (anch'essi non liberati) , ed Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7
Ebbene, la documentazione versata in atti corrobora e comprova quanto rappresentato dalla società opposta.
Risulta infatti documentalmente dimostrato che, in data 19 ottobre
2006, l'odierna opposta - già prima ancora, al CP_2 Controparte_3
9 momento della sottoscrizione, (cfr. documenti nn. 1, 2 e 3 Controparte_4 fascicolo opposta) - ha sottoscritto con il contratto Controparte_5 di locazione finanziaria n. IC/7560, per un canone complessivo di €
4.682.708,00 oltre IVA, da corrispondersi con le seguenti modalità: anticipo di
€ 335.280,00 più IVA da versarsi alla firma del contratto;
n. 179 canoni mensili ciascuno di € 24.100 più IVA;
€ 33.528 oltre IVA quale prezzo finale di riscatto in relazione all'immobile descritto ed indicato nel contratto (cfr. doc. 4 fascicolo opposta).
Risulta parimenti dimostrato che: (a) con separati negozi di garanzia per la durata di mesi 180 e sino alla concorrenza di € 4.682.708,00, si sono costituiti garanti i signori , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
nonché (cfr. doc. 5 fascicolo opposta); (b) realizzato
[...] Persona_6
l'immobile, questo è stato consegnato dalla proprietà già Controparte_3
alla società utilizzatrice con Controparte_4 Controparte_5 verbale di presa in consegna datato 8 gennaio 2009 (cfr. doc. 6 fascicolo opposta); (c) su proposta dell'allora società utilizzatrice CP_5 CP_5
è stata concordata in data 5 febbraio 2009 una prima variazione delle
[...] condizioni economico-finanziarie del contratto di leasing (cfr. doc. 7 fascicolo opposta).
Ancora, è in atti la prova della cessione del sopra citato contratto di locazione finanziaria dall'originaria utilizzatrice Controparte_5 alla società, odierna opponente, mediante accordo Controparte_1 del 16 febbraio 2009, con il quale, appunto, “subordinatamente all'autorizzazione della la ditta IO NO & C. S.N.C. CEDE ALLA Controparte_3 he accetta, il contratto di cui Controparte_10 in premessa” (di locazione finanziaria n. IC/7560), senza liberazione della società cedente e quindi dei rispettivi garanti (cfr. doc. 8 fascicolo opposta).
Inoltre, è documentalmente dimostrato che, su richiesta della nuova società utilizzatrice/odierna parte opponente, il contratto di locazione finanziaria de quo è stato fatto oggetto di quattro scritture di rinegoziazione
(cfr. doc. 9 fascicolo opposta), precisamente, del 28 ottobre 2011 (con la quale, oltre ad evidenziarsi un debito - riconosciuto come dovuto - di € 108.240,92, il sig. , anch'esso odierno opponente, ha rilasciato propria Parte_1 garanzia personale - cfr. doc. 10 fascicolo opposta), del 17 ottobre 2012 (con riformulazione del piano di ammortamento finanziario), del 24 giugno 2013
(con debito per € 179.670,85) ed infine del 27 maggio 2015 (con debito per €
10 388.790,61, che regolava l'ammortamento del finanziamento concesso, ferme le condizioni del contratto IC/7560 e le garanzie rilasciate).
Con l'ultima delle scritture di rinegoziazione citate, è stato in particolare concordato: (i) la sospensione del pagamento dei canoni di leasing sino al 1 maggio 2017 onde consentire alla opponente/utilizzatrice di
“regolarizzare il debito scaduto – pari a € 388.790,61”; (ii) l'assenso, da parte dell'opposta, al progetto proposto da di Controparte_1 riconversione del complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing da struttura alberghiera a residenziale, e ciò al fine di consentire una più rapida monetizzazione dell'immobile; (iii) il rientro, da parte dell'utilizzatrice, del debito pregresso di € 388.790,61 attraverso: n. 1 anticipo di € 8.000,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo, n. 23 rate mensili di € 8.000,00 ciascuna a partire dal 1 luglio 2015 e fino al 1 maggio 2017 ed infine il pagamento del debito capitale scaduto residuo di € 196.790,61 alla vendita dei primi appartamenti – secondo l'iter espressamente previsto nell'accordo – in conseguenza della messa in vendita delle unità immobiliari ricavate dalla riconversione del complesso immobiliare ad uso residenziale, operazione questa che si sarebbe dovuta avviare nel primo semestre del 2017, con ripresa della regolare esecuzione del contratto con fatturazione dei nuovi canoni (a seguito della sospensione maggio 2015 – maggio 2017) a partire dal 1 giugno
2017.
Senonché, nonostante la successiva concessione, ad opera della Banca opposta, della sospensione “sino al 30/09/2020” secondo la normativa speciale in periodo emergenziale con l'espressa precisazione secondo cui, “durante il periodo di sospensione sopra indicato, la proseguirà il pagamento Controparte_1 mensile delle rate del piano di rientro dagli insoluti con il sig. , in Parte_3 qualità di recuperatore esterno incaricato (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo CP_2 opponente), la odierna società opponente si è resa morosa nel pagamento dei canoni, per cui, , dopo aver dichiarato in data 6 luglio 2020 “di CP_2 avvalersi della decadenza dal beneficio del termine previsto dalla scrittura del
27.05.2015 (cfr. doc. 12 fascicolo opposta), si è avvalsa, con raccomandata a/r del 7 ottobre 2020, della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 dell'allegato “A” al contratto di locazione finanziaria, e quindi ha comunicato la relativa risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., con intimazione alla società utilizzatrice di rilasciare l'immobile, nonché a tutti i garanti di pagare l'intero residuo dovuto, quantificato nella somma di €
338.416,72 per n. 16 canoni scaduti e non pagati (dal n. 115 al n. 130), spese,
11 interessi di mora maturati, oltre ad un'ulteriore rata pagata solo parzialmente
(la n. 114) pari alla somma aritmetica di tutti gli importi insoluti visualizzati nella colonna “saldo” dell'estratto contabile allegato sub doc. n. 11 del fascicolo dell'opposta, al netto delle indicizzazioni per € 1.350,96 ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell'utilizzatore, nonché per € 3.701,99 per interessi di mora regolati con fattura n. 1563/2011 (cfr. doc. 13 fascicolo opposta).
Infine, è altresì documentalmente provato che la richiesta amministrativa di riconversione del complesso immobiliare oggetto di leasing con cambio di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale ha incontrato il rigetto da parte dell'ente comunale, che, a fronte di apposita impugnazione
(sia con riferimento al provvedimento espresso, che al silenzio serbato dalla p.a.), ha trovato conferma con la sentenza n. 215/2020 emessa del TAR
Abruzzo pubblicata in data 5 giugno 2020 (cfr. doc. 18 fascicolo opposta).
Venendo meno tale presupposto, il ripianamento del debito maturato dall'opponente - da effettuarsi mediante vendita degli appartamenti a seguito del cambio di destinazione d'uso ed effettuati i necessari lavori di ristrutturazione - non poteva evidentemente più verificarsi: ne consegue che aveva, come ha in effetti diritto ad ottenere il pagamento di canoni CP_2 del contratto di leasing scaduti e rimasti insoluti, non spiegando attualmente rilevanza il decreto c.d. “Cura Italia” invocato in citazione, risultando la normativa de qua superata, oltre che punto di visto cronologico, anche e soprattutto dal punto di vista (i) dello specifico accordo di rinegoziazione raggiunto dalle parti sulla morosità (in particolare, quella del 27 maggio 2015)
e (ii) della successiva concessione, ad opera dell'opposta, della misura della
(mera) “sospensione” della fatturazione dei canoni a scadere dal mese di marzo
2020, con conseguente “proroga della scadenza della pratica”, senza “elisione” o rimessione del debito.
Ciò premesso, deve anzitutto rammentarsi che, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
12 fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
ùDi conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697
c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicatala al caso per cui è processo, deve rilevarsi che mentre la parte opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria, controparte si è semplicemente limitata a dedurre fatti solo astrattamente impeditivi dello stesso, rivelatisi inidonei tuttavia a paralizzare la pretesa di controparte.
Infatti, come sopra analizzato, , a supporto della propria CP_2 pretesa, ha utilmente prodotto in giudizio: il contratto di locazione finanziaria
IC-7560; le lettere di garanzia;
il verbale di consegna dell'immobile costruito, datato 8 gennaio 2009; la variazione contrattuale del 5 febbraio 2009; la cessione del contratto di leasing del 16 febbraio 2009; le quattro scritture di rinegoziazione;
la garanzia prestata in data 28 ottobre 2011 dal sig. Parte_1
; l'estratto conto al 21 settembre 2021; la decadenza beneficio del
[...] termine 6 luglio 2020; la lettera di risoluzione contrattuale del 7 ottobre 2020.
Ebbene, la descritta produzione documentale esaurisce l'incombente probatorio posto a carico di parte opposta nella sua veste di attrice sostanziale,
13 avendo la stessa dimostrato i fatti costitutivi del proprio credito azionato in via monitoria.
Al contrario, parte opponente, nella sua duplice qualità, si è limitata a prospettare a più riprese nei propri atti introduttivi fatti soltanto astrattamente impeditivi del diritto avversario, che si rivelano insufficienti a paralizzare la pretesa di parte opposta, in quanto non supportati da idonea dimostrazione ed anzi smentiti dal compendio probatorio in atti.
In particolare, con il primo motivo di opposizione, è stata contestata la
“inesistenza/inesigibilità” del credito avversario, sulla base del fatto che, per un verso, quanto ai “canoni scaduti a far data dal mese di marzo 2020, alcun inadempimento nel relativo pagamento è configurabile a carico della società
[...] in ragione della relativa moratoria richiesta e concessa da Controparte_1
, mentre, per altro verso, le restanti mensilità sarebbero inesigibili, CP_2 in quanto non si sarebbero “verificate le relative condizioni di pagamento, che per espresso accordo tra le parti risultante dalla citata scrittura privata del 27.05.2015, sarebbe stato effettuato mediante la trattenuta del relativo importo “dalla vendita dei primi appartamenti (secondo lo schema indicato al paragrafo «procedura di vendita delle unità immobiliari») ricavati in seguito alle operazioni di «recupero abitativo del sottotetto» e di «cambio di destinazione d'uso» dell'immobile in locazione”.
La doglianza è infondata.
Come visto, infatti, con riferimento ai canoni scaduti a far data dal mese di marzo 2020, dalla produzione documentale di parte opponente (cfr. doc. 6 fascicolo opponente), si evince come, su accordo delle parti, la fatturazione con riguardo ai predetti canoni è stata semplicemente sospesa, con contestuale proroga della scadenza, sino al termine del 30 settembre 2020.
Con riferimento invece agli ulteriori canoni asseritamente inesigibili per assenza delle condizioni di pagamento, il Tribunale osserva quanto segue.
Con l'ultima scrittura privata ripassata fra le parti in data 27 maggio
2015 (cfr. doc. 9 fascicolo opposta), la società opponente, riconoscendosi espressamente debitrice della somma “scaduta” di € 388.790,61, al fine di sanare l'esposizione debitoria, ha proposto il “recupero abitativo del sottotetto” ed il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da locazione turistico alberghiera a civile abitazione, e ciò al fine di facilitare la vendita dei singoli appartamenti e, di conseguenza, l'estinzione del debito in essere.
L'accordo in parola è stato munito di clausole risolutive espresse, inerenti l'avvio ed il completamento dei lavori, nei termini concordati dalle parti.
14 Ciò posto, dalla lettura degli atti e dei documenti di causa, emerge che la domanda di rilascio di permesso di costruire per mutamento d'uso “da albergo a civile abitazioe e ampliamento” presentata dall'opponente ed acquisita al protocollo generale al n. 171419 (cfr. doc. 17 fascicolo opposta) è stata rigettata perché in contrasto con la Legge Regionale n. 49/2012 e ss.mm.ii., nonché con quanto disposto dalla predetta P.A. in considerazione della non complementarietà fra la destinazione urbanistica dell'immobile alberghiera e la richiesta destinazione residenziale. Ancorché reiterata la richiesta, perfezionatasi con silenzio - diniego della P.A., come già detto, impugnati i provvedimenti in parola, il TAR Abruzzo, con sentenza n. 215 del 5 giugno
2020, ha confermato la legittimità delle decisioni assunte dalla Pubblica
Amministrazione.
È evidente allora come l'accordo ripassato tra le parti si sia risolto sia per avveramento delle condizioni risolutive, sia per impossibilità sopravvenuta, con conseguente diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento dello scaduto (€ 319.952,39), nonché dei canoni a scadere, secondo l'originario piano di ammortamento.
Passando allora al secondo motivo addotto a sostegno dell'opposizione inerente la “nullità della fideiussione sottoscritta dal garante ”, Parte_1 anche questo risulta infondato.
Rispetto a tale censura, si reputa utile rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021 hanno sì stabilito che “i contratti di fidejussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ma tali considerazioni non valgono tuttavia nel caso di specie, dal momento che la garanzia oggetto di causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio) è stata rilasciata dal sig. - che Pt_1 peraltro non riveste in alcun modo la qualifica di consumatore, essendo il legale rappresentante ed amministratore unico della società utilizzatrice - a garanzia specificamente del contratto di leasing immobiliare, circostanza che emerge incontestata dalla documentazione in atti.
15 Trattasi quindi di fideiussione specifica - e non di tipo omnibus -, rispetto alla quale non può configurarsi neanche astrattamente la nullità per violazione della normativa antitrust.
Invero, la regola della nullità delle garanzie fideiussorie modulate sullo schema delle fideiussioni vietate perché lesive dell'art. 2 comma II L. 287/1990 che si estende all'intero contratto non opera nel caso di fideiussioni specifiche, operando il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia sole per le fideiussioni omnibus delle cui clausole sanzionate è stata accertata la natura anticoncorrenziale (cfr. ex multis Tribunale di Foggia sez. II, 6 maggio 2025, n.
895).
Infatti, “L'orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus. L'organo di vigilanza, nel sopra citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione specifica. La prima, infatti, è volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).”; di conseguenza, prosegue il
Tribunale di Roma, sez. XVII, nella sentenza n. 13213 del 18 settembre 2023,
“Conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, si ritiene che le fideiussioni specifiche non siano sussumibili tra i contratti “a valle” dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca d'Italia. Invero, dal citato provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, prestata a garanzia di una determinata operazione creditizia.” ; pertanto, “Deve ritenersi che
l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per
16 contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. Ne consegue che il contratto “a valle” di cui le Sezioni Unite hanno predicato la nullità parziale - limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza - è la sola fideiussione ominibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quelle in oggetto.”.
Negli stessi termini, si è pronunciato anche il Tribunale di Napoli n. 4158 del 21 aprile 2023, che ha sostenuto che “la nullità non colpisce le fideiussioni specifiche riproducenti lo schema ABI, ma solo le fideiussioni “omnibus”” ed anche la
Corte di Appello di L'Aquila, la quale, nel rigettare l'appello proposto dal fideiussore/opponente a decreto ingiuntivo in primo grado, “ritiene che non possa essere invocata la nullità della clausola sopra citata stante l'inapplicabilità al caso di specie dei principi regolatori delle c.d. fideiussioni omnibus, dalla natura evidentemente diversa rispetto alle fideiussioni c.d. specifiche (come è noto, infatti, nella
c.d. fideiussione omnibus, a differenza della fideiussione ordinaria, la garanzia non è limitata ad uno specifico debito, ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura).
Ora, la circostanza che, nel caso di specie, la fideiussione non sia omnibus, ma sia specifica, esclude la violazione della normativa antitrust, dovendosi dare prevalenza al fatto che solo per le fideiussioni omnibus che riproducono negli atti di fideiussione concertati in sede ABI e le deroghe all'archetipo codicistico, concretizzino quel comportamento che è stato ritenuto violativo della normativa antitrust. Si tratta di un principio accolto da diversi tribunali. Si veda, a titolo d'esempio: Tribunale di Lodi, sentenza del 18.1.2023 (“nell'ipotesi in cui il fideiussore eccepisca nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust deve operarsi una distinzione tra fideiussione omnibus e fideiussioni specifiche, nel senso che lo schema ABI, sanzionato dall'autorità antitrust riguarda unicamente le fideiussioni omnibus sicché la censura articolata dall'opponete non trova applicazione con riferimento alla fideiussione specifica”); Tribunale di Napoli sentenza n.4158/2023 (“la nullità non colpisce le fideiussioni specifiche riproducenti lo schema ABI, ma solo le fideiussioni “omnibus”);
Tribunale di Pescara, 6.3.2023 (“il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio
2005, n. 55, che dichiara la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale
17 elaborato dall'ABI nel 2003, per contrasto con la normativa antitrust, L. 10 ottobre
1990, n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a), riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche. Dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata”); Tribunale di Modena, sentenza n. 175/2023
(“il provvedimento della Banca d'Italia 55 del 2.5.2005 ebbe ad oggetto, tanto nelle considerazioni svolte nella sua motivazione che nel dispositivo, esclusivamente le condizioni delle fideiussioni omnibus sottoposte dalle banche alla clientela. Non è dunque possibile ritenere solo sulla scorta di quel provvedimento che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale)” (così
Corte di Appello di L'Aquila, sentenza n. 1299/2024 del 22 ottobre 2024).
In definitiva, non può discorrersi, con riferimento alla fideiussione prestata rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione finanziaria oggetto di giudizio - che è fideiussione specifica - di nullità per conformità allo schema A.B.I..
Parimenti, anche il collegato motivo di opposizione “in ordine alla decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento dei Controparte_2 fideiussori” risulta infondato.
Sul punto, deve sottolinearsi che, come sopra già anticipato, con lettera di garanzia del 28 ottobre 2011 (cfr. doc. 10 fascicolo opposta), il sig. Parte_1
ha prestato garanzia per l'adempimento della società di cui è
[...]
l'amministratore unico in relazione al contratto di locazione finanziaria n. IC
7560 (affare specifico), sottoscrivendo, all'art. 6 della missiva, la “dispensa dall'art. 1957 c.c.”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente ma costante, la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà di questi di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie)
18 sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma V del Codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (cfr. Tribunale di Firenze 2023; Tribunale di Milano
2019).
Senonché, nel caso di specie, risulta evidente come il sig. Parte_1
, legale rappresentante ed amministratore unico di
[...] CP_1 [...]
(cfr. visura camerale allegata sub doc. 16 fascicolo opposta), ha CP_1 agito per scopi inerenti la propria attività professionale, risultando dimostrato in atti il collegamento funzionale con la società commerciale di cui si è reso garante, con ciò escludendo il presupposto soggettivo per l'applicazione della tutela consumeristica in tema di fideiussione.
Infine, anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato: non è infatti dato ravvisare alcun inadempimento a carico dell'opposta, non potendo in alcun modo ricadere sulla locatrice l'esito (negativo) della pratica amministrativa.
Invero, dalla lettura della sentenza del TAR Abruzzo versata in atti, è dato apprendere che: “2.§. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. Abruzzo
15/10/2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n.
70), le modifiche di destinazioni di uso sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. A termine del comma 4 del predetto art. 5 della
L.R. n. 49/2012 la complementarietà delle destinazioni è valutata in riferimento alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili secondo i criteri indicati al comma 2, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro. In base al comma 5 del suddetto art. 5 della L.R. n.
49/2012 sussiste complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni: a) destinazioni residenziali integrabili: con esercizi commerciali di vicinato;
studi professionali;
artigianato di servizio ricettività di tipo albergo diffuso;
b) destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con: commerciali di vicinato, ricettività alberghiera ed extra - alberghiera, cultura e comunicazione;
c) destinazioni turistico-ricettive, integrabili con: ricettività alberghiera ed extra alberghiera, residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale, residenze per il personale addetto. Ebbene, la fattispecie per cui è causa ha ad oggetto in via principale l'accertamento del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di permesso a costruire per il cambio di destinazione d'uso di una struttura turistica da albergo a civile abitazione e ampliamento, ai sensi della LR. n.
49/2012, recepita con deliberazione del CC n. n. 30/2013. Che la domanda formulata in data 25/06/2015 si riferisca al predetto cambio di destinazione d'uso e non già, come
19 invece erroneamente asserito da parte ricorrente, al cambio di destinazione d'uso ad <alloggi turistici ad uso privato stabile>, lo si evince chiaramente non solo dall'oggetto della domanda medesima ove si specifica testualmente che <l'intervento consiste, in sintesi, cambio di destinazione d'uso da albergo a civile abitazione ed ampliamento>, ma anche dalla tabella riassuntiva delle superfici per il calcolo degli oneri concessori (ove si indica la destinazione residenziale delle superfici interessate dall'intervento e non, invece, quella turistica), nonché dalla relazione tecnica allegata.
Ne consegue che, nella fattispecie, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non trova applicazione il predetto comma 5 delle sopracitata previsione normativa regionale, atteso che non sussiste complementarietà tra la destinazione residenziale di cui alla lettera a) (oggetto della richiesta di rilascio di permesso di costruire del 25.06.2015) e la destinazione turistico recettiva di cui alla lettera c) (che attualmente riveste l'immobile in questione). La modifica della destinazione d'uso richiesta necessita, pertanto, dell'eventuale adozione di un permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 380/2001 che riveste carattere discrezionale, in quanto emanato all'esito di una comparazione dell'interesse privato con quello pubblico sulla base di una scelta politica di opportunità che è dalla legge rimessa al
Consiglio comunale” (cfr. doc. 18 fascicolo opposta).
Da tanto si ricava la assoluta estraneità delle dedotte carenze strutturali dall'immobile al diniego del permesso di costruire.
A quanto sopra, si aggiunga che la citata scrittura di rinegoziazione del
2015, diversamente da quanto dedotto dall'opponente, non ha contenuto novativo rispetto al contratto di locazione finanziaria, dalla cui lettura emerge nitidamente che, al netto delle specifiche pattuizioni, “restano invariate tutte le altre condizioni contenute nel contratto di leasing originario n. 7560”.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, anche la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'opponente è infondata, stante la mancata compiuta allegazione dell'inadempimento della società opposta: infatti il “fallimento” del progetto ideato dall'opponente e da questa presentato di riconversione della struttura alberghiera in residenziale non è imputabile all'opposta, essendo la mancata realizzazione di esso dipeso da un fatto (lecito) della Pubblica Amministrazione che ha rigettato la domanda edilizia – urbanistica presentata da Controparte_1
In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dal sig. , sia in proprio che Parte_1 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società
20 con conseguente conferma del decreto Controparte_1 monitorio oggetto di opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria, di natura eminentemente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 3726/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da , sia in proprio che Parte_1 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società
e, per l'effetto, CONFERMA il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1045/2021 emesso dal Tribunale di Teramo in data 14 ottobre
2021 nella procedura monitoria allibrata al RG. n. 2795/2021, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo nei confronti di
, nelle sue spiegate qualità (dunque sia in proprio, che Parte_1 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di
[...]
; Controparte_1
2. ON , sia in proprio che in qualità di Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante di Controparte_1
alla refusione, in favore di parte opposta, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che sono liquidate nell'importo di € 11.229,00 a titolo di compenso professionale, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22%
e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio (per € 4.185,00).
Così deciso in Teramo, il 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. n. 3726 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il giorno 4 ottobre 1965, sia in proprio, che in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di C.F.: Controparte_1
), con sede legale a OR (TE), in via Nazionale Adriatica, P.IVA_1 elettivamente domiciliato a MA (TE), in via Roma n. 626, presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Rapali, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Cristian Giampieri, in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo;
- parte opponente -
e
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale a Torino, in via Giolitti, n. 15 (già CP_3
con sede legale a Torino, in via San Pio V, n. 5, a seguito di fusione per
[...] incorporazione del 10 aprile 2017 a rogito Notaio iscritta al Persona_1
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo con repertorio n.
126527 e raccolta n. 31011 e già on sede legale a Teramo, Controparte_4
Corso San Giorgio, n. 115, a seguito di modifica statutaria a rogito Notaio del 28 aprile 2008 con repertorio n. 30503 e raccolta n. 7082), Persona_2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di p.e.c.
appartenente all'Avv. Stefano Pugno, CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti rilasciata
1 dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società per atto a rogito Notaio del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Persona_3
Torino e Pinerolo del 5 luglio 2017, Repertorio n. 32840 e Atti n. 18024;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 8 luglio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c., (d'ora in poi, breviter Controparte_2 anche solo “ ” o la “ ) ha chiesto all'intestato Tribunale di CP_2 Pt_2 ingiungere il pagamento della somma di € 338.416,72 (oltre interessi e spese della procedura monitoria) per il mancato versamento dei canoni del contratto di leasing n. IC/7560 in essere tra le parti ed il Tribunale di Teramo, in accoglimento della avanzata domanda monitoria, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1045/2021, con il quale ha ingiunto il pagamento della predetta somma, in favore della ricorrente , nei confronti di CP_2 [...]
, Controparte_1 Controparte_5
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e ” (cfr. decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
1045/2021).
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 14 ottobre 2021 nella procedura monitoria allibrata al R.G. n. 2795/2021 e notificato in data 25 ottobre 2021, il sig. , sia in proprio che in qualità di Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante di Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo ),
[...] Controparte_1 ha spiegato rituale opposizione mediante atto di citazione, contenente anche domanda riconvenzionale, mediante il quale, convenendo in giudizio l'ingiungente , ha chiesto all'intestato Tribunale l'accoglimento CP_2 delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la nullità, la illegittimità e, comunque,
l'inefficacia della domanda monitoria per ingiunzione di pagamento proposta dalla mediante ricorso per decreto ingiuntivo, rubricato al n.2795/2021 Controparte_2
R.G. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1045/2021 Ing. emesso
2 dal Tribunale di Teramo in data 14.10.2021 e notificato in data 25.10.2021, in quanto nullo, illegittimo e, comunque, privo di efficacia, in accoglimento dei motivi di opposizione calendati ai nn.1, 2 e 3 del presente atto;
2) rigettare, sempre ed in ogni caso, la domanda di pagamento così come proposta nella procedura monitoria sopra indicata, in quanto nulla e comunque inefficace, oltreché manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formalmente spiegata dalla società accertare e dichiarare che la Controparte_1 si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte con scrittura privata Controparte_2 del 27.05.2015 in punto di condizioni sospensive relative al «recupero abitativo del sottotetto» e al «cambio di destinazione d'uso dell'immobile», oggetto dell'originario contratto di leasing, da «turistico alberghiero a civile abitativo» e alla conseguente ripartizione tra i contraenti dei ricavi derivanti dalla vendita a terzi fino ad estinzione del debito;
anch'esso rinegoziato con la scrittura medesima in accoglimento del motivo sub 4 del presente atto di citazione in opposizione decreto ingiuntivo, nonché il grave
e persistente inadempimento della alle obbligazione assunte con il Controparte_2 contratto di leasing, a cui è subentrata, quale utilizzatrice, la società Controparte_1
e segnatamente all'obbligazione di garanzia per vizi e difetti strutturali
[...] dell'immobile oggetto del contratto di leasing, meglio precisati e dettagliati nell'allegata «Consulenza Tecnica di Valutazione strutturale dell'immobile, sito in
Via Makarska n.36 Roseto degli Abruzzi (TE)» del 02.12.2020 a firma dell'Arch.
e dell'Ing. 4) per effetto dell'accertamento degli Persona_4 Persona_5 inadempimenti di cui al precedente punto 4) della superiore domanda riconvenzionale, in accoglimento della stessa domanda riconvenzionale, condannare la CP_2 al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla società
[...] Controparte_1
a causa ed a seguito degli inadempimenti medesimi, nella misura di €
[...]
500.000,00 ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia a seguito di espletanda C.T.U. tecnica;
6) In subordine alla domanda riconvenzionale, così come spiegata al punto 5) delle presenti conclusioni, condannare la società Controparte_2 al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa ex art.1226 cod. civ., e comunque, nella misura corrispondente all'importo della pretesa creditoria oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, compensando integralmente i rispettivi crediti ex art.1243, commi 1 e 2, cod. civ.; 7) Condannare sempre ed in ogni caso la società opposta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
3 A sostegno della spiegata opposizione, il sig. , nelle spiegate Pt_1 qualità, ha, in sintesi, eccepito e dedotto:
i. la inesistenza e/o inesigibilità del credito avversario derivante dall'asserito mancato pagamento dei canoni del contratto di leasing n.
IC/7560 sottoscritto con , a far data dal mese di dicembre 2018, CP_2 ed in particolare dall'inadempimento agli obblighi assunti con le quattro scritture di rinegoziazione del debito sottoscritte in data 28 ottobre 2011,
17 ottobre 2012, 24 giugno 2013 e 27 maggio 2015, e ciò in ragione, (a) relativamente ai canoni di locazione concernenti il periodo intercorrente dal mese di marzo 2020 al mese di ottobre 2020 (così come per i canoni scaduti dal mese di novembre 2020 ad oggi), della incontroversa operatività della moratoria - puntualmente richiesta dalla essa opponente con p.e.c. del 30 marzo 2020 ed ex adverso concessa mediante p.e.c. del successivo 31 marzo 2020 - per il pagamento dei canoni del contratto di leasing originariamente prevista dal decreto c.d. “Cura Italia” fino al 30 settembre 2020 e successivamente prorogata ex lege (con il D.L. n.
104/2020, cosiddetto “Decreto Agosto”) fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino al 31 marzo 2021 per le imprese che, come essa opponente, operano nel settore turistico e, (b) relativamente invece ai canoni scaduti in epoca antecedente al mese di marzo 2020, per l'avvenuto adempimento di essa adempimento che risulta provato per tabulas, Controparte_1 avendo la stessa provveduto al relativo versamento, mediante consegna in favore di parte opposta, per il tramite della società in CP_8 persona del sig. all'uopo incaricato, di n. 10 assegni Parte_3 bancari dell'importo di € 19.815,24 ciascuno, pari a complessivi €
198.152,40, il tutto comprovato dalle ricevute di pagamento nn. 40810,
41200, 41188, 41189, 41200, 41250 e 41314, come si evince dalla mail del 10 febbraio 2020, con la quale il sig. ha Parte_4 comunicato ad essa l'incarico di gestione Controparte_1 ricevuto da (già relativamente al “rientro di CP_2 Controparte_3 quanto ad oggi scaduto in merito agli accordi precedentemente presi con la
Direzione”, non potendosi pertanto configurare alcun inadempimento a carico di essa opponente relativamente al pagamento del debito scaduto di € 388.790,61 così come indicato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 27 maggio 2015, posto che le n. 23 rate mensili dell'importo di € 8.000,00 sono state tutte corrisposte con le modalità concordate tra le parti sopra evidenziate (e cioè con la consegna di assegni per complessivi
4 € 178.337,16 al signor , quale “recuperatore esterno incaricato da Pt_3
), mentre il residuo debito di € 196.790,61 risulta, allo stato, CP_2 non ancora esigibile, non essendosi a tutt'oggi verificate le relative condizioni di pagamento, che, per espresso accordo tra le parti risultante dalla scrittura privata del 27 maggio 2015, sarebbe stato effettuato mediante la trattenuta del relativo importo “dalla vendita dei primi appartamenti (secondo lo schema indicato al paragrafo «procedura di vendita delle unità immobiliari») ricavati in seguito alle operazioni di «recupero abitativo del sottotetto» e di «cambio di destinazione d'uso» dell'immobile in locazione”;
ii. la nullità della intera fideiussione specifica rilasciata dal garante in data 28 ottobre 2011 per conformità allo schema Parte_1
ABI in relazione alle clausole di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art 1957 c.c. contenute agli artt. 7 e 6 del contratto di fideiussione o comunque la nullità delle singole clausole de quibus, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. di controparte dal diritto di pretendere l'adempimento del fideiussore;
iii. l'inadempimento di del contratto di leasing e della scrittura CP_2 privata stipulati, rispettivamente, in data 19 giugno 2006 fra CP_4
e e in data 27 maggio 2015 fra
[...] Controparte_5 ed essa in particolare, Controparte_2 Controparte_1
l'inadempimento ha ad oggetto la scrittura del 27 maggio 2015 avente carattere novativo del leasing originario, ed è aggravato dalla presenza di gravi carenze strutturali dell'immobile stesso, nonché da rilevanti carenze documentali e incongruenze tecniche, al punto che l'immobile oggetto di contratto presenta sia una inidoneità strutturale ai sensi del
D.M. 16-1-1996, vigente all'epoca della sua realizzazione, sia una inidoneità strutturale ai sensi del D.M. 17-1-2018, con conseguente richiesta, in via riconvenzionale, di condanna risarcitoria di controparte per danni quantificati nella somma di € 500.000,00.
Alla prima udienza celebrata in data 5 aprile 2022, l'allora titolare del procedimento, “lette le note scritte depositate dall'opponente e la richiesta di rinvio per bonario componimento ivi formulata;
ritenuto di poter concedere il chiesto rinvio, al fine di stimolare l'ipotesi conciliativa, dovendosi tuttavia dichiarare sin da ora la contumacia dell'opposta, attesa la regolare notificazione dell'atto di citazione presso il procuratore domiciliatario e la mancata costituzione in giudizio della parte”, ha dichiarato “la contumacia di e rinvia[to] la causa per la verifica CP_2 dell'eventuale composizione bonaria all'udienza del 15.2.2023”.
5 Con comparsa depositata il 10 febbraio 2023, si è costituita in giudizio
, chiedendo, oltre alla concessione della provvisoria esecuzione del CP_2 decreto ingiuntivo opposto, la reiezione delle pretese avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto monitorio opposto e condanna di controparte alle spese di lite, esponendo, in via di sintesi, che:
- in data 19 ottobre 2006, essa (già già Controparte_3 Controparte_4 ha sottoscritto con la società il contratto di Controparte_5 locazione finanziaria n. IC/7560 con canone complessivo di € 4.682.708,00 più IVA, da corrispondersi mediante le seguenti modalità: anticipo di €
335.280,00 più IVA da versarsi alla firma del contratto;
n. 179 canoni mensili ciascuno di € 24.100,00 più IVA;
€ 33.528,00 + IVA quale prezzo finale di riscatto per il seguente immobile: “appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.274 (milleduecentosettantaquattro) su cui verranno realizzati un fabbricato sviluppantesi su cinque livelli (piani seminterrato, terra, primo, secondo e terzo o piano sottotetto o piano mansarda) da adibire a residence con destinazione turistica ed una piscina, sito nel comune di roseto degli abruzzi (te) alla via makarska, confinante con detta via makarska, salvo altri, riportato nel vigente catasto terreni del comune di rosetodegli abruzzi al foglio 26 particella
815 di mq. 447, foglio 26 particella 830 di mq. 827”, contratto per il quale si sono costituiti garanti, mediante separati negozi da qualificarsi come contratti autonomi di garanzia per la durata di mesi 180 e fino alla concorrenza di € 4.682.708, i sig.ri , , Controparte_5 Controparte_6
e (quest'ultimo deceduto il 9 marzo Controparte_7 Persona_6
2015);
- costruito l'immobile, questo, come previsto da contratto, è stato formalmente consegnato dalla proprietà (all'epoca) alla Controparte_4 società come da verbale di consegna datato Controparte_5
8 gennaio 2009;
- in data 5 febbraio 2009, su proposta della predetta società utilizzatrice, è stata concordata fra le parti una prima variazione delle condizioni economico-finanziarie del contratto;
- in data 16 febbraio 2009, la società in uno Controparte_5 con la società odierna opponente ha Controparte_1 proposto, e in data 24 aprile 2009 ha accettato, la Controparte_3 cessione del contratto di leasing in parola dalla prima alla seconda società, senza liberazione di quella cedente e dei suoi garanti originari: pertanto, da tale data, l'odierna opponente è Controparte_1
6 subentrata nel contratto di leasing n. IC/7560, divenendo l'utilizzatrice dell'immobile oggetto di contratto;
- la nuova utilizzatrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni di leasing e, pertanto, al fine di evitare la risoluzione per inadempimento del contratto in parola, la predetta società ha chiesto di rinegoziare il rapporto di finanziamento, come avvenuto mediante quattro scritture di rinegoziazione, del 28 ottobre 2011 (con cui si evidenziava un debito - riconosciuto come dovuto - di € 108.240,92 e nella cui occasione anche il sig. rilasciava propria garanzia personale, da Parte_1 qualificarsi anch'essa come autonoma), del 17 ottobre 2012 (con riformulazione del piano di ammortamento finanziario), del 24 giugno
2013 (con debito per € 179.670,85) ed infine del 27 maggio 2015 (con debito per € 388.790,61, che regolava l'ammortamento del finanziamento concesso, ferme le condizioni del contratto IC/7560 e le garanzie rilasciate);
- in particolare, quest'ultima scrittura di rinegoziazione prevedeva: (a) la sospensione del pagamento dei nuovi canoni di leasing sino a giugno 2017 onde consentire alla utilizzatrice di sanare la morosità - espressamente riconosciuta - di € 388.790,61; (b) l'assenso, da parte di essa opposta, al progetto proposto da di riconversione del Controparte_1 complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing da struttura alberghiera a residenziale, e ciò al fine di consentire una più rapida monetizzazione dell'immobile; (c) il rientro, da parte dell'utilizzatrice, del debito pregresso di € 388.790,61 mediante i tempi e le modalità ivi descritte, fondate sulla riconversione del complesso immobiliare ad uso residenziale, operazione che si sarebbe dovuta ragionevolmente avviare nel primo semestre del 2017, con ripresa della regolare esecuzione del contratto con fatturazione dei nuovi canoni (a seguito della sospensione maggio 2015 – maggio 2017) a partire dal 1 giugno 2017;
- in esecuzione di tale accordo, in data 25 giugno 2015, Controparte_1
con l'assenso di ha presentato al Comune di
[...] Controparte_3
Roseto degli Abruzzi domanda di permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso dell'intero immobile da albergo a civile abitazione di ampliamento, domanda che è stata (espressamente) rigettata siccome in contrasto con la Legge Regionale n. 49/2012 e s.m.i., nonché con quanto disposto dalla predetta P.A., in considerazione della non
7 complementarietà fra la destinazione urbanistica dell'immobile alberghiera e la richiesta destinazione residenziale;
- l'Ufficio tecnico del si è successivamente attivato, CP_9 predisponendo una proposta di delibera del Consiglio Comunale (la n.
105 del 15 dicembre 2015) per l'eventuale autorizzazione a tale cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici generali, ma tale proposta di delibera non è stata presa in considerazione, perfezionandosi così il silenzio - rigetto;
entrambi i provvedimenti (nelle forme di diniego espresso e di silenzio - rigetto) sono stati impugnati da - quale CP_2 proprietaria su richiesta di - davanti al TAR Controparte_1
Abruzzo, che, con la sentenza n. 215/2020 pubblicata in data 5 giugno
2020, ha confermato la legittimità delle decisioni assunte dalla P.A.;
- l'esito infausto ha comportato la impossibilità di procedere ulteriormente nell'esecuzione del citato accordo di rinegoziazione del 2015, con diritto di essa società opposta di ottenere il pagamento dello scaduto (€
319.952,39), nonché dei canoni a scadere, secondo l'originario piano di ammortamento, per cui , in data 6 luglio 2020, essa opposta, alla luce del mancato pagamento delle rate concordate, ha dichiarato di volersi avvalere della clausola di decadenza dal beneficio del termine previsto dalla scrittura del 2015, e, con successiva lettera del 7 ottobre 2020, ha dichiarato di risolvere il contratto di leasing sia per la persistente ed ormai definitiva morosità accumulata, sia perché era venuta a conoscenza del fatto che aveva messo in locazione i locali Controparte_1 sottotetto dell'immobile privi di agibilità e certificazione antincendio con grave rischio per la pubblica incolumità;
- stante il mancato rilascio spontaneo dell'immobile, in conseguenza della risoluzione stragiudiziale del contratto, essa opposta ha depositato, in data 15 ottobre 2020, ricorso ex art. 700 c.p.c. (così incardinando il giudizio rubricato al R.G. n. 2636/2020), contestando i fatti sopra descritti e chiedendo, in via d'urgenza, all'intestato Tribunale di ordinare il rilascio immediato dell'immobile al fine della sua messa in sicurezza e della sua restituzione alla legittima proprietaria, domanda cautelare che è stata accolta dall'Autorità Giudiziaria (monocratica) e confermata dal
Tribunale in composizione collegiale;
- dall'estratto conto datato 21 settembre 2021, emerge che il debito di
– di cui sono garanti la società Controparte_1 [...]
(cedente non liberata), unitamente ai sig.ri Controparte_5 CP_5
8 , , (garanti della CP_5 Controparte_6 Controparte_7 cedente non liberata) e (legale rappresentante, oltre Parte_1 che garante, della cessionaria, odierna opponente) – ammonta ad €
338.416,72 per canoni scaduti, spese, interessi di mora maturati, n. 16 canoni scaduti e non pagati (dal n. 115 al n. 130), oltre ad un'ulteriore rata pagata solo parzialmente (n. 114), pari alla somma aritmetica di tutti gli importi insoluti visualizzati nella colonna “saldo” dell'estratto contabile, al netto delle indicizzazioni di € 1.350,96 ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell' , nonché di € 3.701,99 per interessi Parte_5 di mora regolati con la fattura n. 1563/2011.
Concessi dal precedente giudice istruttore i termini ex art. 183, co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale;
a seguito di alcuni rinvii della udienza prevista per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell' 8 luglio 2025 – l'unica celebrata avanti lo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento soltanto in data 12 marzo 2024 – la causa
è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione risulta infondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo oggetto della stessa deve essere integralmente confermato.
Prima di esaminare le questioni prospettate dalle parti ed al fine di una più agevole comprensione delle motivazioni sottese al rigetto dell'opposizione spiegata, giova ricostruire sinteticamente la vicenda fattuale oggetto della presente controversia, che trae origine, come anticipato, dal decreto n. 1045/2021 emesso in favore di , con il quale il Tribunale CP_2 di Teramo ha ingiunto di pagare, in solido fra loro, la somma di € 342.118,71
(oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge) nei confronti di in qualità di cessionaria Controparte_1 del contratto di leasing, e del suo garante nonché legale rappresentante ed amministratore unico, , oltre che nei confronti di Parte_1 [...]
(in qualità di società cedente non liberata) e dei suoi Controparte_5 garanti (anch'essi non liberati) , ed Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7
Ebbene, la documentazione versata in atti corrobora e comprova quanto rappresentato dalla società opposta.
Risulta infatti documentalmente dimostrato che, in data 19 ottobre
2006, l'odierna opposta - già prima ancora, al CP_2 Controparte_3
9 momento della sottoscrizione, (cfr. documenti nn. 1, 2 e 3 Controparte_4 fascicolo opposta) - ha sottoscritto con il contratto Controparte_5 di locazione finanziaria n. IC/7560, per un canone complessivo di €
4.682.708,00 oltre IVA, da corrispondersi con le seguenti modalità: anticipo di
€ 335.280,00 più IVA da versarsi alla firma del contratto;
n. 179 canoni mensili ciascuno di € 24.100 più IVA;
€ 33.528 oltre IVA quale prezzo finale di riscatto in relazione all'immobile descritto ed indicato nel contratto (cfr. doc. 4 fascicolo opposta).
Risulta parimenti dimostrato che: (a) con separati negozi di garanzia per la durata di mesi 180 e sino alla concorrenza di € 4.682.708,00, si sono costituiti garanti i signori , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
nonché (cfr. doc. 5 fascicolo opposta); (b) realizzato
[...] Persona_6
l'immobile, questo è stato consegnato dalla proprietà già Controparte_3
alla società utilizzatrice con Controparte_4 Controparte_5 verbale di presa in consegna datato 8 gennaio 2009 (cfr. doc. 6 fascicolo opposta); (c) su proposta dell'allora società utilizzatrice CP_5 CP_5
è stata concordata in data 5 febbraio 2009 una prima variazione delle
[...] condizioni economico-finanziarie del contratto di leasing (cfr. doc. 7 fascicolo opposta).
Ancora, è in atti la prova della cessione del sopra citato contratto di locazione finanziaria dall'originaria utilizzatrice Controparte_5 alla società, odierna opponente, mediante accordo Controparte_1 del 16 febbraio 2009, con il quale, appunto, “subordinatamente all'autorizzazione della la ditta IO NO & C. S.N.C. CEDE ALLA Controparte_3 he accetta, il contratto di cui Controparte_10 in premessa” (di locazione finanziaria n. IC/7560), senza liberazione della società cedente e quindi dei rispettivi garanti (cfr. doc. 8 fascicolo opposta).
Inoltre, è documentalmente dimostrato che, su richiesta della nuova società utilizzatrice/odierna parte opponente, il contratto di locazione finanziaria de quo è stato fatto oggetto di quattro scritture di rinegoziazione
(cfr. doc. 9 fascicolo opposta), precisamente, del 28 ottobre 2011 (con la quale, oltre ad evidenziarsi un debito - riconosciuto come dovuto - di € 108.240,92, il sig. , anch'esso odierno opponente, ha rilasciato propria Parte_1 garanzia personale - cfr. doc. 10 fascicolo opposta), del 17 ottobre 2012 (con riformulazione del piano di ammortamento finanziario), del 24 giugno 2013
(con debito per € 179.670,85) ed infine del 27 maggio 2015 (con debito per €
10 388.790,61, che regolava l'ammortamento del finanziamento concesso, ferme le condizioni del contratto IC/7560 e le garanzie rilasciate).
Con l'ultima delle scritture di rinegoziazione citate, è stato in particolare concordato: (i) la sospensione del pagamento dei canoni di leasing sino al 1 maggio 2017 onde consentire alla opponente/utilizzatrice di
“regolarizzare il debito scaduto – pari a € 388.790,61”; (ii) l'assenso, da parte dell'opposta, al progetto proposto da di Controparte_1 riconversione del complesso immobiliare oggetto del contratto di leasing da struttura alberghiera a residenziale, e ciò al fine di consentire una più rapida monetizzazione dell'immobile; (iii) il rientro, da parte dell'utilizzatrice, del debito pregresso di € 388.790,61 attraverso: n. 1 anticipo di € 8.000,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo, n. 23 rate mensili di € 8.000,00 ciascuna a partire dal 1 luglio 2015 e fino al 1 maggio 2017 ed infine il pagamento del debito capitale scaduto residuo di € 196.790,61 alla vendita dei primi appartamenti – secondo l'iter espressamente previsto nell'accordo – in conseguenza della messa in vendita delle unità immobiliari ricavate dalla riconversione del complesso immobiliare ad uso residenziale, operazione questa che si sarebbe dovuta avviare nel primo semestre del 2017, con ripresa della regolare esecuzione del contratto con fatturazione dei nuovi canoni (a seguito della sospensione maggio 2015 – maggio 2017) a partire dal 1 giugno
2017.
Senonché, nonostante la successiva concessione, ad opera della Banca opposta, della sospensione “sino al 30/09/2020” secondo la normativa speciale in periodo emergenziale con l'espressa precisazione secondo cui, “durante il periodo di sospensione sopra indicato, la proseguirà il pagamento Controparte_1 mensile delle rate del piano di rientro dagli insoluti con il sig. , in Parte_3 qualità di recuperatore esterno incaricato (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo CP_2 opponente), la odierna società opponente si è resa morosa nel pagamento dei canoni, per cui, , dopo aver dichiarato in data 6 luglio 2020 “di CP_2 avvalersi della decadenza dal beneficio del termine previsto dalla scrittura del
27.05.2015 (cfr. doc. 12 fascicolo opposta), si è avvalsa, con raccomandata a/r del 7 ottobre 2020, della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 11 dell'allegato “A” al contratto di locazione finanziaria, e quindi ha comunicato la relativa risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., con intimazione alla società utilizzatrice di rilasciare l'immobile, nonché a tutti i garanti di pagare l'intero residuo dovuto, quantificato nella somma di €
338.416,72 per n. 16 canoni scaduti e non pagati (dal n. 115 al n. 130), spese,
11 interessi di mora maturati, oltre ad un'ulteriore rata pagata solo parzialmente
(la n. 114) pari alla somma aritmetica di tutti gli importi insoluti visualizzati nella colonna “saldo” dell'estratto contabile allegato sub doc. n. 11 del fascicolo dell'opposta, al netto delle indicizzazioni per € 1.350,96 ex art. 6 del contratto riconosciute in favore dell'utilizzatore, nonché per € 3.701,99 per interessi di mora regolati con fattura n. 1563/2011 (cfr. doc. 13 fascicolo opposta).
Infine, è altresì documentalmente provato che la richiesta amministrativa di riconversione del complesso immobiliare oggetto di leasing con cambio di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale ha incontrato il rigetto da parte dell'ente comunale, che, a fronte di apposita impugnazione
(sia con riferimento al provvedimento espresso, che al silenzio serbato dalla p.a.), ha trovato conferma con la sentenza n. 215/2020 emessa del TAR
Abruzzo pubblicata in data 5 giugno 2020 (cfr. doc. 18 fascicolo opposta).
Venendo meno tale presupposto, il ripianamento del debito maturato dall'opponente - da effettuarsi mediante vendita degli appartamenti a seguito del cambio di destinazione d'uso ed effettuati i necessari lavori di ristrutturazione - non poteva evidentemente più verificarsi: ne consegue che aveva, come ha in effetti diritto ad ottenere il pagamento di canoni CP_2 del contratto di leasing scaduti e rimasti insoluti, non spiegando attualmente rilevanza il decreto c.d. “Cura Italia” invocato in citazione, risultando la normativa de qua superata, oltre che punto di visto cronologico, anche e soprattutto dal punto di vista (i) dello specifico accordo di rinegoziazione raggiunto dalle parti sulla morosità (in particolare, quella del 27 maggio 2015)
e (ii) della successiva concessione, ad opera dell'opposta, della misura della
(mera) “sospensione” della fatturazione dei canoni a scadere dal mese di marzo
2020, con conseguente “proroga della scadenza della pratica”, senza “elisione” o rimessione del debito.
Ciò premesso, deve anzitutto rammentarsi che, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
12 fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
ùDi conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697
c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di provare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed applicatala al caso per cui è processo, deve rilevarsi che mentre la parte opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del credito azionato in via monitoria, controparte si è semplicemente limitata a dedurre fatti solo astrattamente impeditivi dello stesso, rivelatisi inidonei tuttavia a paralizzare la pretesa di controparte.
Infatti, come sopra analizzato, , a supporto della propria CP_2 pretesa, ha utilmente prodotto in giudizio: il contratto di locazione finanziaria
IC-7560; le lettere di garanzia;
il verbale di consegna dell'immobile costruito, datato 8 gennaio 2009; la variazione contrattuale del 5 febbraio 2009; la cessione del contratto di leasing del 16 febbraio 2009; le quattro scritture di rinegoziazione;
la garanzia prestata in data 28 ottobre 2011 dal sig. Parte_1
; l'estratto conto al 21 settembre 2021; la decadenza beneficio del
[...] termine 6 luglio 2020; la lettera di risoluzione contrattuale del 7 ottobre 2020.
Ebbene, la descritta produzione documentale esaurisce l'incombente probatorio posto a carico di parte opposta nella sua veste di attrice sostanziale,
13 avendo la stessa dimostrato i fatti costitutivi del proprio credito azionato in via monitoria.
Al contrario, parte opponente, nella sua duplice qualità, si è limitata a prospettare a più riprese nei propri atti introduttivi fatti soltanto astrattamente impeditivi del diritto avversario, che si rivelano insufficienti a paralizzare la pretesa di parte opposta, in quanto non supportati da idonea dimostrazione ed anzi smentiti dal compendio probatorio in atti.
In particolare, con il primo motivo di opposizione, è stata contestata la
“inesistenza/inesigibilità” del credito avversario, sulla base del fatto che, per un verso, quanto ai “canoni scaduti a far data dal mese di marzo 2020, alcun inadempimento nel relativo pagamento è configurabile a carico della società
[...] in ragione della relativa moratoria richiesta e concessa da Controparte_1
, mentre, per altro verso, le restanti mensilità sarebbero inesigibili, CP_2 in quanto non si sarebbero “verificate le relative condizioni di pagamento, che per espresso accordo tra le parti risultante dalla citata scrittura privata del 27.05.2015, sarebbe stato effettuato mediante la trattenuta del relativo importo “dalla vendita dei primi appartamenti (secondo lo schema indicato al paragrafo «procedura di vendita delle unità immobiliari») ricavati in seguito alle operazioni di «recupero abitativo del sottotetto» e di «cambio di destinazione d'uso» dell'immobile in locazione”.
La doglianza è infondata.
Come visto, infatti, con riferimento ai canoni scaduti a far data dal mese di marzo 2020, dalla produzione documentale di parte opponente (cfr. doc. 6 fascicolo opponente), si evince come, su accordo delle parti, la fatturazione con riguardo ai predetti canoni è stata semplicemente sospesa, con contestuale proroga della scadenza, sino al termine del 30 settembre 2020.
Con riferimento invece agli ulteriori canoni asseritamente inesigibili per assenza delle condizioni di pagamento, il Tribunale osserva quanto segue.
Con l'ultima scrittura privata ripassata fra le parti in data 27 maggio
2015 (cfr. doc. 9 fascicolo opposta), la società opponente, riconoscendosi espressamente debitrice della somma “scaduta” di € 388.790,61, al fine di sanare l'esposizione debitoria, ha proposto il “recupero abitativo del sottotetto” ed il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da locazione turistico alberghiera a civile abitazione, e ciò al fine di facilitare la vendita dei singoli appartamenti e, di conseguenza, l'estinzione del debito in essere.
L'accordo in parola è stato munito di clausole risolutive espresse, inerenti l'avvio ed il completamento dei lavori, nei termini concordati dalle parti.
14 Ciò posto, dalla lettura degli atti e dei documenti di causa, emerge che la domanda di rilascio di permesso di costruire per mutamento d'uso “da albergo a civile abitazioe e ampliamento” presentata dall'opponente ed acquisita al protocollo generale al n. 171419 (cfr. doc. 17 fascicolo opposta) è stata rigettata perché in contrasto con la Legge Regionale n. 49/2012 e ss.mm.ii., nonché con quanto disposto dalla predetta P.A. in considerazione della non complementarietà fra la destinazione urbanistica dell'immobile alberghiera e la richiesta destinazione residenziale. Ancorché reiterata la richiesta, perfezionatasi con silenzio - diniego della P.A., come già detto, impugnati i provvedimenti in parola, il TAR Abruzzo, con sentenza n. 215 del 5 giugno
2020, ha confermato la legittimità delle decisioni assunte dalla Pubblica
Amministrazione.
È evidente allora come l'accordo ripassato tra le parti si sia risolto sia per avveramento delle condizioni risolutive, sia per impossibilità sopravvenuta, con conseguente diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento dello scaduto (€ 319.952,39), nonché dei canoni a scadere, secondo l'originario piano di ammortamento.
Passando allora al secondo motivo addotto a sostegno dell'opposizione inerente la “nullità della fideiussione sottoscritta dal garante ”, Parte_1 anche questo risulta infondato.
Rispetto a tale censura, si reputa utile rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994/2021 hanno sì stabilito che “i contratti di fidejussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n.
287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ma tali considerazioni non valgono tuttavia nel caso di specie, dal momento che la garanzia oggetto di causa (cfr. doc. n. 3 fascicolo monitorio) è stata rilasciata dal sig. - che Pt_1 peraltro non riveste in alcun modo la qualifica di consumatore, essendo il legale rappresentante ed amministratore unico della società utilizzatrice - a garanzia specificamente del contratto di leasing immobiliare, circostanza che emerge incontestata dalla documentazione in atti.
15 Trattasi quindi di fideiussione specifica - e non di tipo omnibus -, rispetto alla quale non può configurarsi neanche astrattamente la nullità per violazione della normativa antitrust.
Invero, la regola della nullità delle garanzie fideiussorie modulate sullo schema delle fideiussioni vietate perché lesive dell'art. 2 comma II L. 287/1990 che si estende all'intero contratto non opera nel caso di fideiussioni specifiche, operando il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia sole per le fideiussioni omnibus delle cui clausole sanzionate è stata accertata la natura anticoncorrenziale (cfr. ex multis Tribunale di Foggia sez. II, 6 maggio 2025, n.
895).
Infatti, “L'orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus. L'organo di vigilanza, nel sopra citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione specifica. La prima, infatti, è volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).”; di conseguenza, prosegue il
Tribunale di Roma, sez. XVII, nella sentenza n. 13213 del 18 settembre 2023,
“Conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, si ritiene che le fideiussioni specifiche non siano sussumibili tra i contratti “a valle” dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca d'Italia. Invero, dal citato provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, prestata a garanzia di una determinata operazione creditizia.” ; pertanto, “Deve ritenersi che
l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per
16 contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. Ne consegue che il contratto “a valle” di cui le Sezioni Unite hanno predicato la nullità parziale - limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza - è la sola fideiussione ominibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quelle in oggetto.”.
Negli stessi termini, si è pronunciato anche il Tribunale di Napoli n. 4158 del 21 aprile 2023, che ha sostenuto che “la nullità non colpisce le fideiussioni specifiche riproducenti lo schema ABI, ma solo le fideiussioni “omnibus”” ed anche la
Corte di Appello di L'Aquila, la quale, nel rigettare l'appello proposto dal fideiussore/opponente a decreto ingiuntivo in primo grado, “ritiene che non possa essere invocata la nullità della clausola sopra citata stante l'inapplicabilità al caso di specie dei principi regolatori delle c.d. fideiussioni omnibus, dalla natura evidentemente diversa rispetto alle fideiussioni c.d. specifiche (come è noto, infatti, nella
c.d. fideiussione omnibus, a differenza della fideiussione ordinaria, la garanzia non è limitata ad uno specifico debito, ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura).
Ora, la circostanza che, nel caso di specie, la fideiussione non sia omnibus, ma sia specifica, esclude la violazione della normativa antitrust, dovendosi dare prevalenza al fatto che solo per le fideiussioni omnibus che riproducono negli atti di fideiussione concertati in sede ABI e le deroghe all'archetipo codicistico, concretizzino quel comportamento che è stato ritenuto violativo della normativa antitrust. Si tratta di un principio accolto da diversi tribunali. Si veda, a titolo d'esempio: Tribunale di Lodi, sentenza del 18.1.2023 (“nell'ipotesi in cui il fideiussore eccepisca nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust deve operarsi una distinzione tra fideiussione omnibus e fideiussioni specifiche, nel senso che lo schema ABI, sanzionato dall'autorità antitrust riguarda unicamente le fideiussioni omnibus sicché la censura articolata dall'opponete non trova applicazione con riferimento alla fideiussione specifica”); Tribunale di Napoli sentenza n.4158/2023 (“la nullità non colpisce le fideiussioni specifiche riproducenti lo schema ABI, ma solo le fideiussioni “omnibus”);
Tribunale di Pescara, 6.3.2023 (“il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio
2005, n. 55, che dichiara la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale
17 elaborato dall'ABI nel 2003, per contrasto con la normativa antitrust, L. 10 ottobre
1990, n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a), riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche. Dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata”); Tribunale di Modena, sentenza n. 175/2023
(“il provvedimento della Banca d'Italia 55 del 2.5.2005 ebbe ad oggetto, tanto nelle considerazioni svolte nella sua motivazione che nel dispositivo, esclusivamente le condizioni delle fideiussioni omnibus sottoposte dalle banche alla clientela. Non è dunque possibile ritenere solo sulla scorta di quel provvedimento che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale)” (così
Corte di Appello di L'Aquila, sentenza n. 1299/2024 del 22 ottobre 2024).
In definitiva, non può discorrersi, con riferimento alla fideiussione prestata rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione finanziaria oggetto di giudizio - che è fideiussione specifica - di nullità per conformità allo schema A.B.I..
Parimenti, anche il collegato motivo di opposizione “in ordine alla decadenza di dal diritto di pretendere l'adempimento dei Controparte_2 fideiussori” risulta infondato.
Sul punto, deve sottolinearsi che, come sopra già anticipato, con lettera di garanzia del 28 ottobre 2011 (cfr. doc. 10 fascicolo opposta), il sig. Parte_1
ha prestato garanzia per l'adempimento della società di cui è
[...]
l'amministratore unico in relazione al contratto di locazione finanziaria n. IC
7560 (affare specifico), sottoscrivendo, all'art. 6 della missiva, la “dispensa dall'art. 1957 c.c.”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente ma costante, la clausola in deroga all'art. 1957 c.c. è vessatoria nei confronti del consumatore in quanto limita la facoltà di questi di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria prestata e determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nell'ambito di un contratto di fideiussione, le parti possono escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma se il garante è qualificabile come consumatore, tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionato secondo i modi e le forme previste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole (considerate vessatorie)
18 sono state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma V del Codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c. (cfr. Tribunale di Firenze 2023; Tribunale di Milano
2019).
Senonché, nel caso di specie, risulta evidente come il sig. Parte_1
, legale rappresentante ed amministratore unico di
[...] CP_1 [...]
(cfr. visura camerale allegata sub doc. 16 fascicolo opposta), ha CP_1 agito per scopi inerenti la propria attività professionale, risultando dimostrato in atti il collegamento funzionale con la società commerciale di cui si è reso garante, con ciò escludendo il presupposto soggettivo per l'applicazione della tutela consumeristica in tema di fideiussione.
Infine, anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato: non è infatti dato ravvisare alcun inadempimento a carico dell'opposta, non potendo in alcun modo ricadere sulla locatrice l'esito (negativo) della pratica amministrativa.
Invero, dalla lettura della sentenza del TAR Abruzzo versata in atti, è dato apprendere che: “2.§. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. Abruzzo
15/10/2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n.
70), le modifiche di destinazioni di uso sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. A termine del comma 4 del predetto art. 5 della
L.R. n. 49/2012 la complementarietà delle destinazioni è valutata in riferimento alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili secondo i criteri indicati al comma 2, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro. In base al comma 5 del suddetto art. 5 della L.R. n.
49/2012 sussiste complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni: a) destinazioni residenziali integrabili: con esercizi commerciali di vicinato;
studi professionali;
artigianato di servizio ricettività di tipo albergo diffuso;
b) destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con: commerciali di vicinato, ricettività alberghiera ed extra - alberghiera, cultura e comunicazione;
c) destinazioni turistico-ricettive, integrabili con: ricettività alberghiera ed extra alberghiera, residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale, residenze per il personale addetto. Ebbene, la fattispecie per cui è causa ha ad oggetto in via principale l'accertamento del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di permesso a costruire per il cambio di destinazione d'uso di una struttura turistica da albergo a civile abitazione e ampliamento, ai sensi della LR. n.
49/2012, recepita con deliberazione del CC n. n. 30/2013. Che la domanda formulata in data 25/06/2015 si riferisca al predetto cambio di destinazione d'uso e non già, come
19 invece erroneamente asserito da parte ricorrente, al cambio di destinazione d'uso
Ne consegue che, nella fattispecie, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non trova applicazione il predetto comma 5 delle sopracitata previsione normativa regionale, atteso che non sussiste complementarietà tra la destinazione residenziale di cui alla lettera a) (oggetto della richiesta di rilascio di permesso di costruire del 25.06.2015) e la destinazione turistico recettiva di cui alla lettera c) (che attualmente riveste l'immobile in questione). La modifica della destinazione d'uso richiesta necessita, pertanto, dell'eventuale adozione di un permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 380/2001 che riveste carattere discrezionale, in quanto emanato all'esito di una comparazione dell'interesse privato con quello pubblico sulla base di una scelta politica di opportunità che è dalla legge rimessa al
Consiglio comunale” (cfr. doc. 18 fascicolo opposta).
Da tanto si ricava la assoluta estraneità delle dedotte carenze strutturali dall'immobile al diniego del permesso di costruire.
A quanto sopra, si aggiunga che la citata scrittura di rinegoziazione del
2015, diversamente da quanto dedotto dall'opponente, non ha contenuto novativo rispetto al contratto di locazione finanziaria, dalla cui lettura emerge nitidamente che, al netto delle specifiche pattuizioni, “restano invariate tutte le altre condizioni contenute nel contratto di leasing originario n. 7560”.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, anche la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dall'opponente è infondata, stante la mancata compiuta allegazione dell'inadempimento della società opposta: infatti il “fallimento” del progetto ideato dall'opponente e da questa presentato di riconversione della struttura alberghiera in residenziale non è imputabile all'opposta, essendo la mancata realizzazione di esso dipeso da un fatto (lecito) della Pubblica Amministrazione che ha rigettato la domanda edilizia – urbanistica presentata da Controparte_1
In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, deve essere rigettata l'opposizione spiegata dal sig. , sia in proprio che Parte_1 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società
20 con conseguente conferma del decreto Controparte_1 monitorio oggetto di opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte da entrambe le parti e dell'espleta istruttoria, di natura eminentemente documentale.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui gli opponenti, risultati integralmente soccombenti nell'odierno giudizio di opposizione, devono essere condannati anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 3726/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da , sia in proprio che Parte_1 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società
e, per l'effetto, CONFERMA il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1045/2021 emesso dal Tribunale di Teramo in data 14 ottobre
2021 nella procedura monitoria allibrata al RG. n. 2795/2021, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo nei confronti di
, nelle sue spiegate qualità (dunque sia in proprio, che Parte_1 in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di
[...]
; Controparte_1
2. ON , sia in proprio che in qualità di Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante di Controparte_1
alla refusione, in favore di parte opposta, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che sono liquidate nell'importo di € 11.229,00 a titolo di compenso professionale, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22%
e C.P.A. al 4% sui compensi, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio (per € 4.185,00).
Così deciso in Teramo, il 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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