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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, viste le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., da parte opposta il
4.12.2024 e da parte opponente il 9.12.2024, con cui le parti hanno rispettivamente precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.,
emette, a norma del terzo comma di detta disposizione, la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4748 dell'anno
2022 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Daniela D'Angelo, con studio in Campobasso, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Bina,
con studio in Bologna, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le suddette note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore;
salvo a trovare applicazione l'art. 127 ter c.p.c., del pari introdotto da detta riforma, ma con riguardo anche ai procedimenti già pendenti, e di cui il novellato art. 128,
co. 1, c.p.c., come integrato a decorrere dal 26.11.2024
dall'art. 3, co. 1, lett. l), d.l.vo n. 164/2024, ha previsto l'applicabilità anche all'udienza di discussione, ove nessuna delle parti vi si opponga: nel caso del presente giudizio la sostituzione con note scritte dell'udienza fissata al 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni,
la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. è
2 stata concordemente richiesta da entrambe le parti.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 7.10.2022, la società attrice ha proposto rituale opposizione al decreto n. 1191/2022 di questo
Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della anche quale incorporante della CP_1 CP_1
la somma di € 10.993,24, oltre ad Parte_2
interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare del prezzo, rimasto interamente insoluto, delle forniture di merce di cui a n. 18 fatture accompagnatorie, alcune, in n. di 11, emesse fra il 7.1 e il
10.3.2020 proprio dalla , e le altre, in n. di CP_1
7, in precedenza emesse, fra il 19.11 e il 17.12.2019, dalla società da essa incorporata, riportate, per un totale di n.
17 fatture, nel relativo estratto autentico del registro IVA
delle fatture emesse della società ricorrente opposta e della società da essa incorporata prodotti a corredo del ricorso per ingiunzione, e in parte esse pure depositate in sede monitoria e poi tutte quivi depositate, anche quanto a quelle non già allegate al ricorso per ingiunzione, salvo che per una fattura di € 1.203,68 della che Parte_3
è unicamente indicata in un prospetto delle fatture insolute elaborato dalla anch'esso allegato al CP_1
ricorso per ingiunzione.
A motivi dell'opposizione proposta, la Parte_1
deduce quanto segue.
3 Preliminarmente in rito eccepisce l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Campobasso, per essere nel circondario di quest'altro
Tribunale la sede legale della eccipiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 1, c.p.c., e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., per essere ivi sorte le obbligazioni dedotte in giudizio e per non poter trovare applicazione il criterio del forum destinatae solutionis previsto dall'art. 1182, co. 3, c.c., dovendo farsi pertanto applicazione del criterio previsto dal quarto comma della medesima disposizione, stante l'illiquidità della pretesa creditoria azionata, secondo la statuizione di Cass.,
SS.UU., 13.9.2016 n. 17989, in assenza di contratto scritto,
che non può essere supplita dalle mere fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione.
Nel merito, in primo luogo la opponente eccepisce ancora il difetto di titolarità, in sostanza, dei crediti portati dalle fatture emesse dalla , per non esserne Parte_3
documentata l'incorporazione nella , ancorché CP_1
impropriamente ponendo la questione in termini di difetto di legittimazione attiva: la legittimazione processuale,
condizione dell'azione, quale diritto dell'attore o ricorrente di conseguire una decisione della causa nel merito, si identifica infatti, dal lato attivo, con la coincidenza della persona, fisica o giuridica, dell'attore o ricorrente con la persona di chi è dall'attore o ricorrente
4 affermato titolare del diritto dedotto in giudizio,
astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere, che nella specie incontrovertibilmente ricorre (e,
dal lato passivo, con la coincidenza della persona, fisica o giuridica, del convenuto con la persona di chi è dallo stesso attore o ricorrente affermato come colui nei cui confronti il diritto dedotto in giudizio va riconosciuto ed
è astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto),
secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente e a prescindere dalla fondatezza o meno della sua pretesa nel merito, al quale afferisce invece la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo e dal lato passivo (v., ex plurimis, Cass. 14.6.2006 n. 13756).
In secondo luogo, la eccepisce infine la Parte_1
insussistenza dell'avversa pretesa creditoria, per ciò che
<
ingiuntivo … [è stata] già pagata dalla opponente, ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo>>.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con l'ordinanza resa all'udienza dell'8.2.2023, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti.
Insegna la Suprema Corte che, <
del luogo di adempimento del prezzo della compravendita non trova applicazione l'art. 1182, co. 3, c.c., ma la
5 disposizione speciale di cui all'art. 1498 c.c.>> (Cass.
23.9.2020 n. 19894).
Si ricava dalle fatture azionate ed è dedotto dalla stessa che il prezzo avrebbe dovuto essere pagato Parte_1
mediante ricevute bancarie, in epoca successiva alla consegna, di modo che è al domicilio del venditore che il prezzo andava pagato, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1498 cit., ed è pertanto il domicilio della opposta, ubicato nel circondario di questo Tribunale,
precisamente in Corato, ad identificare il forum destinatae solutionis, alternativamente contemplato dall'art. 20 c.p.c.
quale criterio di determinazione della competenza per territorio in materia di obbligazioni.
Più di recente Cass. 30.6.2023 n. 18544 ha d'altro canto riaffermato che, in ipotesi di compravendita di beni mobili,
a prescindere da qualsiasi pattuizione delle parti in ordine al tempo e al luogo del pagamento del prezzo, a mente del primo comma dell'art. 1498 c.c., ovvero dagli effetti che il secondo comma della medesima disposizione collega alla mancanza di una siffatta pattuizione, la competenza a conoscere la domanda proposta dal venditore-creditore di adempimento della obbligazione di pagamento del prezzo a cui il compratore-debitore si sia reso inadempiente spetta in ogni caso al Giudice del luogo del domicilio dell'attore o ricorrente, secondo il disposto del terzo comma dell'art. indipendentemente dalla prova della liquidità della pretesa creditoria azionata, che rileverà poi ai fini della decisione della causa nel merito.
Vero è peraltro che v'è pure una precedente pronuncia, Cass.
14.10.2022 n. 30309, per la quale, sulla scia della menzionata statuizione delle Sezioni Unite: <
un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710
c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente)
dall'esistenza di una fattura>>; ed anche <
nel prevedere che il pagamento si effettua al domicilio del venditore se non è convenuto che debba essere effettuato alla consegna della merce, richiede - quale suo indispensabile presupposto applicativo - la liquidità del credito>>.
Senonché, nel caso di specie, l'asserzione della opponente che tutte le fatture azionate sono state integralmente pagate anteriormente al deposito del ricorso per ingiunzione - ivi compresa dunque quella di € 1.203,68 né depositata né
riportata negli estratti notarili del registro IVA - comporta
7 l'espresso riconoscimento, ex art. 115, co. 1, c.p.c., che tutta la merce del cui corrispettivo si tratta è stata regolarmente consegnata, in adempimento di ordinativi della e che le parti avevano pattuito in Parte_1
corrispettivo di ciascuna fornitura esattamente l'importo recato dalla corrispondente fattura: donde la prova della liquidità del credito azionato, per il suo intero ammontare,
non “esclusivamente” sul fondamento delle fatture richieste in pagamento, ma per ciò che, per l'appunto, tutte le fatture richieste in pagamento sono state espressamente riconosciute dalla debitrice, che assume infatti di averle integralmente pagate.
L'eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale è dunque senz'altro infondata e va rigettata.
Va parimenti rigettata siccome infondata l'eccezione di difetto di titolarità in capo alla dei crediti CP_1
vantati in relazione alle fatture emesse dalla
[...]
, che l'opposta ha idoneamente dimostrato di Parte_3
avere incorporato in data 31.12.2019, anteriormente alla proposizione della domanda monitoria, mediante deposito di visura camerale, della quale non è contestato che la copia prodotta in via telematica corrisponda al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
Rimane allora unicamente da verificare se la opponente abbia fornito la prova del dedotto pagamento delle forniture per
8 cui è causa, di cui essa era onerata in forza dell'art. 2697,
co. 2, c.c. (v. per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n.
13533).
Ora, la si è limitata a tal fine a produrre Parte_1
in giudizio in copia informatica: estratto di un suo conto corrente bancario, attestante movimenti dal 31.10 al
7.11.2019; faccia anteriore di due assegni bancari privi di data, rilasciati in favore della Parte_3
l'uno di € 492,08, che, da dichiarazione di quietanza sottostante alla sua copia, risulta ricevuto in data
4.12.2019 in conto ad un insoluto di € 515,32, e l'altro di
€ 749,32.
Ebbene, l'estratto di conto corrente non può dare dimostrazione di alcun pagamento relativo alle fatture oggetto di causa, per arrestarsi ad una data precedente alla emissione della prima delle fatture azionate, risalente al
19.11.2019.
Quanto agli assegni, non è negato dalla opposta di avere incassato i relativi importi e però in conto a forniture diverse da quelle oggetto del giudizio, ed infatti le relative somme non corrispondono all'importo di alcuna delle fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione;
dopo di che, a fronte di una pluralità di crediti, perché
dal debitore convenuto per il pagamento possa reputarsi soddisfatto l'onere come sopra su di esso gravante, di dare
9 prova del fatto estintivo dell'adempimento, occorre che lo stesso, nel dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento, dia anche dimostrazione della sua esatta imputazione ad un determinato credito, fra i più azionati, quale è stata operata al momento del pagamento (v. fra le più recenti Cass.
3.7.2024 n. 18255): e tanto, nella specie, la
[...]
ha del tutto omesso di fare. Parte_1
Consegue in definitiva che, rimasta non provata anche l'eccezione di pagamento, con essa va integralmente rigettata l'opposizione proposta, sotto ogni profilo infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, e la opponente va condannata al pagamento in favore della opposta anche delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, oltre alla somma di € 500,00, equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3,
c.p.c., attesa l'assoluta pretestuosità dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
10 pro tempore, e viceversa, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1191/2022 di questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la opponente a pagare le spese di causa in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di €
5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge ed € 500,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 12.3.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1498 c.c., sulla mera scorta della sua prospettazione e
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, viste le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., da parte opposta il
4.12.2024 e da parte opponente il 9.12.2024, con cui le parti hanno rispettivamente precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.,
emette, a norma del terzo comma di detta disposizione, la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4748 dell'anno
2022 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Daniela D'Angelo, con studio in Campobasso, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Bina,
con studio in Bologna, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti con le suddette note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore;
salvo a trovare applicazione l'art. 127 ter c.p.c., del pari introdotto da detta riforma, ma con riguardo anche ai procedimenti già pendenti, e di cui il novellato art. 128,
co. 1, c.p.c., come integrato a decorrere dal 26.11.2024
dall'art. 3, co. 1, lett. l), d.l.vo n. 164/2024, ha previsto l'applicabilità anche all'udienza di discussione, ove nessuna delle parti vi si opponga: nel caso del presente giudizio la sostituzione con note scritte dell'udienza fissata al 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni,
la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. è
2 stata concordemente richiesta da entrambe le parti.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 7.10.2022, la società attrice ha proposto rituale opposizione al decreto n. 1191/2022 di questo
Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della anche quale incorporante della CP_1 CP_1
la somma di € 10.993,24, oltre ad Parte_2
interessi e spese del procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare del prezzo, rimasto interamente insoluto, delle forniture di merce di cui a n. 18 fatture accompagnatorie, alcune, in n. di 11, emesse fra il 7.1 e il
10.3.2020 proprio dalla , e le altre, in n. di CP_1
7, in precedenza emesse, fra il 19.11 e il 17.12.2019, dalla società da essa incorporata, riportate, per un totale di n.
17 fatture, nel relativo estratto autentico del registro IVA
delle fatture emesse della società ricorrente opposta e della società da essa incorporata prodotti a corredo del ricorso per ingiunzione, e in parte esse pure depositate in sede monitoria e poi tutte quivi depositate, anche quanto a quelle non già allegate al ricorso per ingiunzione, salvo che per una fattura di € 1.203,68 della che Parte_3
è unicamente indicata in un prospetto delle fatture insolute elaborato dalla anch'esso allegato al CP_1
ricorso per ingiunzione.
A motivi dell'opposizione proposta, la Parte_1
deduce quanto segue.
3 Preliminarmente in rito eccepisce l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Campobasso, per essere nel circondario di quest'altro
Tribunale la sede legale della eccipiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 1, c.p.c., e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., per essere ivi sorte le obbligazioni dedotte in giudizio e per non poter trovare applicazione il criterio del forum destinatae solutionis previsto dall'art. 1182, co. 3, c.c., dovendo farsi pertanto applicazione del criterio previsto dal quarto comma della medesima disposizione, stante l'illiquidità della pretesa creditoria azionata, secondo la statuizione di Cass.,
SS.UU., 13.9.2016 n. 17989, in assenza di contratto scritto,
che non può essere supplita dalle mere fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione.
Nel merito, in primo luogo la opponente eccepisce ancora il difetto di titolarità, in sostanza, dei crediti portati dalle fatture emesse dalla , per non esserne Parte_3
documentata l'incorporazione nella , ancorché CP_1
impropriamente ponendo la questione in termini di difetto di legittimazione attiva: la legittimazione processuale,
condizione dell'azione, quale diritto dell'attore o ricorrente di conseguire una decisione della causa nel merito, si identifica infatti, dal lato attivo, con la coincidenza della persona, fisica o giuridica, dell'attore o ricorrente con la persona di chi è dall'attore o ricorrente
4 affermato titolare del diritto dedotto in giudizio,
astrattamente fornito del potere di farlo giudizialmente valere, che nella specie incontrovertibilmente ricorre (e,
dal lato passivo, con la coincidenza della persona, fisica o giuridica, del convenuto con la persona di chi è dallo stesso attore o ricorrente affermato come colui nei cui confronti il diritto dedotto in giudizio va riconosciuto ed
è astrattamente suscettibile del riconoscimento richiesto),
secondo la mera prospettazione dell'attore o ricorrente e a prescindere dalla fondatezza o meno della sua pretesa nel merito, al quale afferisce invece la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo e dal lato passivo (v., ex plurimis, Cass. 14.6.2006 n. 13756).
In secondo luogo, la eccepisce infine la Parte_1
insussistenza dell'avversa pretesa creditoria, per ciò che
<
ingiuntivo … [è stata] già pagata dalla opponente, ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo>>.
Il provvedimento monitorio è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con l'ordinanza resa all'udienza dell'8.2.2023, a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti.
Insegna la Suprema Corte che, <
del luogo di adempimento del prezzo della compravendita non trova applicazione l'art. 1182, co. 3, c.c., ma la
5 disposizione speciale di cui all'art. 1498 c.c.>> (Cass.
23.9.2020 n. 19894).
Si ricava dalle fatture azionate ed è dedotto dalla stessa che il prezzo avrebbe dovuto essere pagato Parte_1
mediante ricevute bancarie, in epoca successiva alla consegna, di modo che è al domicilio del venditore che il prezzo andava pagato, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1498 cit., ed è pertanto il domicilio della opposta, ubicato nel circondario di questo Tribunale,
precisamente in Corato, ad identificare il forum destinatae solutionis, alternativamente contemplato dall'art. 20 c.p.c.
quale criterio di determinazione della competenza per territorio in materia di obbligazioni.
Più di recente Cass. 30.6.2023 n. 18544 ha d'altro canto riaffermato che, in ipotesi di compravendita di beni mobili,
a prescindere da qualsiasi pattuizione delle parti in ordine al tempo e al luogo del pagamento del prezzo, a mente del primo comma dell'art. 1498 c.c., ovvero dagli effetti che il secondo comma della medesima disposizione collega alla mancanza di una siffatta pattuizione, la competenza a conoscere la domanda proposta dal venditore-creditore di adempimento della obbligazione di pagamento del prezzo a cui il compratore-debitore si sia reso inadempiente spetta in ogni caso al Giudice del luogo del domicilio dell'attore o ricorrente, secondo il disposto del terzo comma dell'art. indipendentemente dalla prova della liquidità della pretesa creditoria azionata, che rileverà poi ai fini della decisione della causa nel merito.
Vero è peraltro che v'è pure una precedente pronuncia, Cass.
14.10.2022 n. 30309, per la quale, sulla scia della menzionata statuizione delle Sezioni Unite: <
un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710
c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente)
dall'esistenza di una fattura>>; ed anche <
nel prevedere che il pagamento si effettua al domicilio del venditore se non è convenuto che debba essere effettuato alla consegna della merce, richiede - quale suo indispensabile presupposto applicativo - la liquidità del credito>>.
Senonché, nel caso di specie, l'asserzione della opponente che tutte le fatture azionate sono state integralmente pagate anteriormente al deposito del ricorso per ingiunzione - ivi compresa dunque quella di € 1.203,68 né depositata né
riportata negli estratti notarili del registro IVA - comporta
7 l'espresso riconoscimento, ex art. 115, co. 1, c.p.c., che tutta la merce del cui corrispettivo si tratta è stata regolarmente consegnata, in adempimento di ordinativi della e che le parti avevano pattuito in Parte_1
corrispettivo di ciascuna fornitura esattamente l'importo recato dalla corrispondente fattura: donde la prova della liquidità del credito azionato, per il suo intero ammontare,
non “esclusivamente” sul fondamento delle fatture richieste in pagamento, ma per ciò che, per l'appunto, tutte le fatture richieste in pagamento sono state espressamente riconosciute dalla debitrice, che assume infatti di averle integralmente pagate.
L'eccezione di incompetenza per territorio di questo
Tribunale è dunque senz'altro infondata e va rigettata.
Va parimenti rigettata siccome infondata l'eccezione di difetto di titolarità in capo alla dei crediti CP_1
vantati in relazione alle fatture emesse dalla
[...]
, che l'opposta ha idoneamente dimostrato di Parte_3
avere incorporato in data 31.12.2019, anteriormente alla proposizione della domanda monitoria, mediante deposito di visura camerale, della quale non è contestato che la copia prodotta in via telematica corrisponda al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c.
Rimane allora unicamente da verificare se la opponente abbia fornito la prova del dedotto pagamento delle forniture per
8 cui è causa, di cui essa era onerata in forza dell'art. 2697,
co. 2, c.c. (v. per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n.
13533).
Ora, la si è limitata a tal fine a produrre Parte_1
in giudizio in copia informatica: estratto di un suo conto corrente bancario, attestante movimenti dal 31.10 al
7.11.2019; faccia anteriore di due assegni bancari privi di data, rilasciati in favore della Parte_3
l'uno di € 492,08, che, da dichiarazione di quietanza sottostante alla sua copia, risulta ricevuto in data
4.12.2019 in conto ad un insoluto di € 515,32, e l'altro di
€ 749,32.
Ebbene, l'estratto di conto corrente non può dare dimostrazione di alcun pagamento relativo alle fatture oggetto di causa, per arrestarsi ad una data precedente alla emissione della prima delle fatture azionate, risalente al
19.11.2019.
Quanto agli assegni, non è negato dalla opposta di avere incassato i relativi importi e però in conto a forniture diverse da quelle oggetto del giudizio, ed infatti le relative somme non corrispondono all'importo di alcuna delle fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione;
dopo di che, a fronte di una pluralità di crediti, perché
dal debitore convenuto per il pagamento possa reputarsi soddisfatto l'onere come sopra su di esso gravante, di dare
9 prova del fatto estintivo dell'adempimento, occorre che lo stesso, nel dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento, dia anche dimostrazione della sua esatta imputazione ad un determinato credito, fra i più azionati, quale è stata operata al momento del pagamento (v. fra le più recenti Cass.
3.7.2024 n. 18255): e tanto, nella specie, la
[...]
ha del tutto omesso di fare. Parte_1
Consegue in definitiva che, rimasta non provata anche l'eccezione di pagamento, con essa va integralmente rigettata l'opposizione proposta, sotto ogni profilo infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, e la opponente va condannata al pagamento in favore della opposta anche delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, oltre alla somma di € 500,00, equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3,
c.p.c., attesa l'assoluta pretestuosità dell'opposizione proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1
10 pro tempore, e viceversa, così provvede, respinta o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1191/2022 di questo
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la opponente a pagare le spese di causa in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di €
5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge ed € 500,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 12.3.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1498 c.c., sulla mera scorta della sua prospettazione e
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