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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8415 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 35560/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 35560/2024 Ruolo Generale promossa
D A
già Parte_2 Parte_3
OGGETTO: (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Vendita di cose mobili rappresentata e difesa dall'Avv.to TATARELLA LORENZO e dall'Avv.to
PO AF per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to RUDEK
RT e dall'Avv.to CANESTRINI MATTEO per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Piaccia al Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e - 2 -
deduzione e previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione, ex art. 648
c.p.c., della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, così
pronunciare:
1) In principalità:
dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_3 CP_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto e assolvendo la concludente da
[...]
ogni domanda contro la stessa proposta;
2) In ogni caso:
emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti
dall'accoglimento delle domande che precedono.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Della convenuta - opposta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria deduzione, istanza o
domanda:
nel merito:
1. Rigettare, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in
diritto, la proposta opposizione a decreto ingiuntivo;
2. Confermare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque condannare
l'attrice opponente (già a Controparte_2 Parte_3
pagare alla convenuta opposta la somma di Euro 16.251,29, gli Controparte_1
interessi come da domanda in via monitoria (ossia al tasso di mora stabilito in
applicazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalle scadenza - 3 -
delle fatture al 14.06.2024 - ammontanti ad Euro 644,86 - e successivamente sino
al giorno dell'effettivo pagamento) e le spese della procedura di ingiunzione, così
come già liquidate nel decreto, e precisamente in Euro 850,00 per compensi (da
maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e di 4% CPA) e in
Euro 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime
fiscale di cui gode la parte) ed oltre alle successive occorrende;
3. Rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande
formulate dall'attrice opponente;
4. Condannare parte attrice opponente a rifondere alla convenuta
opposta le spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese
generali, con gli accessori previdenziali e fiscali di legge, nonché a pagare alla
convenuta opposta una ulteriore somma equitativamente determinata, in
applicazione dell'art. 96, c. 3, cod. proc. civ.;
5. Accertato e dichiarato che parte attrice opponente ha agito nel
presente giudizio con malafede o colpa grave, condannare la stessa al
risarcimento dei danni cagionati alla parte opposta, liquidandoli d'ufficio anche
in via equitativa, in applicazione dell'art. 96, c. 1, cod. proc. civ.;
in via istruttoria:
senza che ciò possa comportare l'inversione dell'onere della prova,
ammettere e disporre, ove occorra, prova testimoniale sulle circostanze qui di
seguito capitolate:
1. “Vero che i documenti prodotti in copia, allegati al ricorso per - 4 -
decreto ingiuntivo del 14 giugno 2024 come docc. da n. 02 a n. 10, sono tratti
dalla contabilità e dal sistema informatico di ”; Controparte_1
2. “Vero che in particolare i documenti denominati “Advice
Note/Delivery Note”, prodotti nell'ambito dei docc. n. 02, n. 04, n. 05, n. 08 e n.
09, indicano le spedizioni eseguite dal magazzino europeo del sito in CP_3
RG (Olanda) al luogo di consegna di (ora Parte_3 Controparte_2
sito in Piacenza, e vero che la merce indicata negli stessi è stata
[...]
effettivamente consegnata al corriere ed inviata come indicato in tali
documenti?”;
3. “Vero che in particolare le stampe di elenchi di spedizioni e consegne
prodotte nell'ambito dei docc. n. 02, n. 04, n. 05, n. 08 e n. 09 sono tratte dal
portale della logistica del , nel quale sono inserite tra le altre le CP_3
spedizioni e consegne a destinatari siti in Italia, con partenza da magazzini siti in
altri Paesi, e vero che la merce indicata in tali documenti è stata consegnata come
indicato negli stessi?”;
4. “Vero che in particolare i documenti intestati UPS e denominati
“Delivery Notification”, prodotti nell'ambito dei docc. n. 02, n. 04, n. 08 e n. 09,
sono stati trasmessi agli uffici amministrativi di dal corriere Controparte_1
UPS, e vero che la merce indicata in tali documenti è stata consegnata in data
11.12.2023, 12.12.2023, 19.12.2023, 26.1.2024 e 5.2.2024 come indicato negli
stessi?”;
5. “Vero che in particolare i bollettini di consegna del corriere BRT - 5 -
S.p.A., sottoscritti a mano, prodotti nell'ambito dei docc. n. 03, n. 06 e n. 10 sono
stati trasmessi agli uffici amministrativi di dal corriere BRT Controparte_1
S.p.A., e vero che la merce alla quale si riferiscono è stata consegnata in data
12.12.2023, in data 18.1.2024 ed in data 6.2.2024, come ivi indicato?”;
6. “Vero che in particolare il bollettino di consegna del corriere
Schenker, sottoscritto a mano, prodotto nell'ambito del doc. n. 05, è stato
trasmesso agli uffici amministrativi di dal corriere Schenker, e Controparte_1
vero che la merce ivi indicata è stata consegnata in data 9.1.2024 come indicato
nel documento?”;
7. “Vero in particolare che la merce indicata nel Documento di
trasporto, sottoscritto a mano, prodotto nell'ambito del doc. n. 06, è stata
consegnata in data 25.1.2024, come indicato nel documento?”;
8. “Vero che i documenti prodotti in copia, allegati al ricorso per
decreto ingiuntivo del 14 giugno 2024 come docc. da n. 02 a n. 10, indicano e
rappresentano i trasporti e le consegne della merce indicata nei medesimi, e vero
che tali consegne sono state effettivamente eseguite così come indicato in tali
documenti?”;
9. “Vero che la merce venduta e consegnata da a Controparte_1
(ora , di cui ai documenti Parte_3 Controparte_2
allegati al ricorso per decreto ingiuntivo del 14 giugno 2024, ed ai capitoli di
prova che precedono, era conforme ai contratti di compravendita conclusi tra le
predette società?”; - 6 -
10. “Vero che il Sig. dipendente di Testimone_1 Controparte_1
ha inviato al Sig. del Gruppo AFT la comunicazione di posta Parte_4
elettronica del 12 febbraio 2024, ed ha ricevuto la comunicazione di risposta del
signor pure del 12 febbraio 2024, comunicazioni prodotte Parte_5
come doc. n. 11 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo?”;
11. “Vero che il reparto amministrativo di ha inviato Controparte_1
ai signori e del Gruppo AFT Parte_5 Per_1 Parte_4
solleciti di pagamento con comunicazioni a mezzo posta elettronica del 15 marzo
e del 21 marzo 2024, ed ha ricevuto la comunicazione di risposta a mezzo posta
elettronica del 21 marzo 2024, comunicazioni prodotte come doc. n. 12 allegato al
ricorso per decreto ingiuntivo?”.
Si indica quale testimone:
- Sig. reperibile presso Testimone_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 ottobre 2024
(ora a seguito di cambio di denominazione sociale Parte_3
Advanced Robots System S.r.l.) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in favore di per Controparte_1
il complessivo importo di euro 16.251,29, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto di fatture emesse per la fornitura di componenti necessari per la realizzazione e la commercializzazione di robot. - 7 -
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_3
eccepito l'inidoneità probatoria delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti in sede monitoria;
ha eccepito la difformità della merce consegnata in quanto affetta da vizi tali da renderla inidonea allo scopo per la quale era destinata ed ha, pertanto, sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; ha infine concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in fatto Controparte_1
che in diritto l'avversa opposizione ed ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ravvisatane la natura documentale è stata infine rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale si
è riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281
sexies, comma terzo, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale infondata l'opposizione promossa da la quale non merita pertanto accoglimento nei termini e Parte_3
per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si fa rilevare come il rapporto contrattuale di compravendita in essere tra le parti non possa porsi in contestazione, in ragione della documentazione riversata in atti (cfr. richieste di dilazione di pagamento – doc. 11 e 12 fascicolo monitorio) e delle stesse allegazioni - 8 -
contenute nell'atto di citazione in opposizione, in cui ha Parte_3
lamentato che la merce consegnata ed in giacenza presso la propria struttura
è affetta da vizi, così implicitamente confermando l'esistenza del contratto e l'adempimento dell'obbligazione di consegna da parte del venditore.
Ferma la superiore considerazione, con la propria Parte_3
opposizione non ha in alcun modo contestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. le prestazioni indicate nelle fatture azionate, di talché in virtù del c.d. principio di non contestazione le stesse devono ritenersi provate sia nell'an che nel quantum indicato.
Quanto all'eccepita inidoneità probatoria dei documenti di trasporto,
si fa rilevare come la consegna della merce non sia stata contestata dall'opponente, come sopra già precisato;
in ogni caso, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, c.c. il venditore-mittente, rimettendo al vettore o spedizioniere le cose oggetto della vendita, si libera dell'obbligo della consegna.
Quanto agli asseriti vizi lamentati da si osserva in Parte_3
primo luogo come gli stessi siano stati allegati da parte opponente in modo assolutamente generico;
d'altro verso, l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c., sollevata tempestivamente dall'opposta, deve ritenersi fondata in quanto l'opponente – su cui incombeva il relativo onere probatorio in qualità di compratore - non ha provato di aver rispettato il termine decadenziale ai fini della denuncia, non avendo neppure individuato - 9 -
esattamente in cosa consistono i vizi lamentati e a quando risalirebbe la relativa scoperta.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione ex art. 1460 c.c.
sollevata dalla parte opponente in relazione al preteso inadempimento della venditrice per la consegna di merce viziata, solo genericamente allegata;
d'altro canto, l'eccezione di inadempimento è un rimedio necessariamente temporaneo che non può mai produrre effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi, destinati ad incidere solo transitoriamente sulla vincolatività del contratto (cfr. Cass., n. 8760/2019).
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'opposizione promossa da deve essere rigettata con conseguente conferma del Parte_3
decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.00.
Da ultimo, non si ravvisano gli estremi per la condanna ex art. 96
c.p.c. nei confronti della parte attrice opponente, non ravvisandosi gli estremi del dolo e della colpa grave, ovvero dell'abuso del processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione promossa da (ora Parte_3 - 10 -
Advanced Robots System S.r.l.) e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna (ora Advanced Robots System S.r.l.) Parte_3
a rimborsare le spese di lite a favore di liquidandone Controparte_1
l'ammontare in euro 5.077,00 per compensi professionali ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 6 novembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 35560/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 35560/2024 Ruolo Generale promossa
D A
già Parte_2 Parte_3
OGGETTO: (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
Vendita di cose mobili rappresentata e difesa dall'Avv.to TATARELLA LORENZO e dall'Avv.to
PO AF per procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
c o n t r o
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to RUDEK
RT e dall'Avv.to CANESTRINI MATTEO per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“Piaccia al Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e - 2 -
deduzione e previo rigetto dell'eventuale richiesta di concessione, ex art. 648
c.p.c., della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, così
pronunciare:
1) In principalità:
dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Parte_3 CP_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto e assolvendo la concludente da
[...]
ogni domanda contro la stessa proposta;
2) In ogni caso:
emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti
dall'accoglimento delle domande che precedono.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Della convenuta - opposta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria deduzione, istanza o
domanda:
nel merito:
1. Rigettare, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in
diritto, la proposta opposizione a decreto ingiuntivo;
2. Confermare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque condannare
l'attrice opponente (già a Controparte_2 Parte_3
pagare alla convenuta opposta la somma di Euro 16.251,29, gli Controparte_1
interessi come da domanda in via monitoria (ossia al tasso di mora stabilito in
applicazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalle scadenza - 3 -
delle fatture al 14.06.2024 - ammontanti ad Euro 644,86 - e successivamente sino
al giorno dell'effettivo pagamento) e le spese della procedura di ingiunzione, così
come già liquidate nel decreto, e precisamente in Euro 850,00 per compensi (da
maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e di 4% CPA) e in
Euro 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime
fiscale di cui gode la parte) ed oltre alle successive occorrende;
3. Rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande
formulate dall'attrice opponente;
4. Condannare parte attrice opponente a rifondere alla convenuta
opposta le spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese
generali, con gli accessori previdenziali e fiscali di legge, nonché a pagare alla
convenuta opposta una ulteriore somma equitativamente determinata, in
applicazione dell'art. 96, c. 3, cod. proc. civ.;
5. Accertato e dichiarato che parte attrice opponente ha agito nel
presente giudizio con malafede o colpa grave, condannare la stessa al
risarcimento dei danni cagionati alla parte opposta, liquidandoli d'ufficio anche
in via equitativa, in applicazione dell'art. 96, c. 1, cod. proc. civ.;
in via istruttoria:
senza che ciò possa comportare l'inversione dell'onere della prova,
ammettere e disporre, ove occorra, prova testimoniale sulle circostanze qui di
seguito capitolate:
1. “Vero che i documenti prodotti in copia, allegati al ricorso per - 4 -
decreto ingiuntivo del 14 giugno 2024 come docc. da n. 02 a n. 10, sono tratti
dalla contabilità e dal sistema informatico di ”; Controparte_1
2. “Vero che in particolare i documenti denominati “Advice
Note/Delivery Note”, prodotti nell'ambito dei docc. n. 02, n. 04, n. 05, n. 08 e n.
09, indicano le spedizioni eseguite dal magazzino europeo del sito in CP_3
RG (Olanda) al luogo di consegna di (ora Parte_3 Controparte_2
sito in Piacenza, e vero che la merce indicata negli stessi è stata
[...]
effettivamente consegnata al corriere ed inviata come indicato in tali
documenti?”;
3. “Vero che in particolare le stampe di elenchi di spedizioni e consegne
prodotte nell'ambito dei docc. n. 02, n. 04, n. 05, n. 08 e n. 09 sono tratte dal
portale della logistica del , nel quale sono inserite tra le altre le CP_3
spedizioni e consegne a destinatari siti in Italia, con partenza da magazzini siti in
altri Paesi, e vero che la merce indicata in tali documenti è stata consegnata come
indicato negli stessi?”;
4. “Vero che in particolare i documenti intestati UPS e denominati
“Delivery Notification”, prodotti nell'ambito dei docc. n. 02, n. 04, n. 08 e n. 09,
sono stati trasmessi agli uffici amministrativi di dal corriere Controparte_1
UPS, e vero che la merce indicata in tali documenti è stata consegnata in data
11.12.2023, 12.12.2023, 19.12.2023, 26.1.2024 e 5.2.2024 come indicato negli
stessi?”;
5. “Vero che in particolare i bollettini di consegna del corriere BRT - 5 -
S.p.A., sottoscritti a mano, prodotti nell'ambito dei docc. n. 03, n. 06 e n. 10 sono
stati trasmessi agli uffici amministrativi di dal corriere BRT Controparte_1
S.p.A., e vero che la merce alla quale si riferiscono è stata consegnata in data
12.12.2023, in data 18.1.2024 ed in data 6.2.2024, come ivi indicato?”;
6. “Vero che in particolare il bollettino di consegna del corriere
Schenker, sottoscritto a mano, prodotto nell'ambito del doc. n. 05, è stato
trasmesso agli uffici amministrativi di dal corriere Schenker, e Controparte_1
vero che la merce ivi indicata è stata consegnata in data 9.1.2024 come indicato
nel documento?”;
7. “Vero in particolare che la merce indicata nel Documento di
trasporto, sottoscritto a mano, prodotto nell'ambito del doc. n. 06, è stata
consegnata in data 25.1.2024, come indicato nel documento?”;
8. “Vero che i documenti prodotti in copia, allegati al ricorso per
decreto ingiuntivo del 14 giugno 2024 come docc. da n. 02 a n. 10, indicano e
rappresentano i trasporti e le consegne della merce indicata nei medesimi, e vero
che tali consegne sono state effettivamente eseguite così come indicato in tali
documenti?”;
9. “Vero che la merce venduta e consegnata da a Controparte_1
(ora , di cui ai documenti Parte_3 Controparte_2
allegati al ricorso per decreto ingiuntivo del 14 giugno 2024, ed ai capitoli di
prova che precedono, era conforme ai contratti di compravendita conclusi tra le
predette società?”; - 6 -
10. “Vero che il Sig. dipendente di Testimone_1 Controparte_1
ha inviato al Sig. del Gruppo AFT la comunicazione di posta Parte_4
elettronica del 12 febbraio 2024, ed ha ricevuto la comunicazione di risposta del
signor pure del 12 febbraio 2024, comunicazioni prodotte Parte_5
come doc. n. 11 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo?”;
11. “Vero che il reparto amministrativo di ha inviato Controparte_1
ai signori e del Gruppo AFT Parte_5 Per_1 Parte_4
solleciti di pagamento con comunicazioni a mezzo posta elettronica del 15 marzo
e del 21 marzo 2024, ed ha ricevuto la comunicazione di risposta a mezzo posta
elettronica del 21 marzo 2024, comunicazioni prodotte come doc. n. 12 allegato al
ricorso per decreto ingiuntivo?”.
Si indica quale testimone:
- Sig. reperibile presso Testimone_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 ottobre 2024
(ora a seguito di cambio di denominazione sociale Parte_3
Advanced Robots System S.r.l.) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale in favore di per Controparte_1
il complessivo importo di euro 16.251,29, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto di fatture emesse per la fornitura di componenti necessari per la realizzazione e la commercializzazione di robot. - 7 -
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_3
eccepito l'inidoneità probatoria delle fatture e dei documenti di trasporto prodotti in sede monitoria;
ha eccepito la difformità della merce consegnata in quanto affetta da vizi tali da renderla inidonea allo scopo per la quale era destinata ed ha, pertanto, sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; ha infine concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in fatto Controparte_1
che in diritto l'avversa opposizione ed ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ravvisatane la natura documentale è stata infine rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale si
è riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281
sexies, comma terzo, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale infondata l'opposizione promossa da la quale non merita pertanto accoglimento nei termini e Parte_3
per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si fa rilevare come il rapporto contrattuale di compravendita in essere tra le parti non possa porsi in contestazione, in ragione della documentazione riversata in atti (cfr. richieste di dilazione di pagamento – doc. 11 e 12 fascicolo monitorio) e delle stesse allegazioni - 8 -
contenute nell'atto di citazione in opposizione, in cui ha Parte_3
lamentato che la merce consegnata ed in giacenza presso la propria struttura
è affetta da vizi, così implicitamente confermando l'esistenza del contratto e l'adempimento dell'obbligazione di consegna da parte del venditore.
Ferma la superiore considerazione, con la propria Parte_3
opposizione non ha in alcun modo contestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. le prestazioni indicate nelle fatture azionate, di talché in virtù del c.d. principio di non contestazione le stesse devono ritenersi provate sia nell'an che nel quantum indicato.
Quanto all'eccepita inidoneità probatoria dei documenti di trasporto,
si fa rilevare come la consegna della merce non sia stata contestata dall'opponente, come sopra già precisato;
in ogni caso, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, c.c. il venditore-mittente, rimettendo al vettore o spedizioniere le cose oggetto della vendita, si libera dell'obbligo della consegna.
Quanto agli asseriti vizi lamentati da si osserva in Parte_3
primo luogo come gli stessi siano stati allegati da parte opponente in modo assolutamente generico;
d'altro verso, l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c., sollevata tempestivamente dall'opposta, deve ritenersi fondata in quanto l'opponente – su cui incombeva il relativo onere probatorio in qualità di compratore - non ha provato di aver rispettato il termine decadenziale ai fini della denuncia, non avendo neppure individuato - 9 -
esattamente in cosa consistono i vizi lamentati e a quando risalirebbe la relativa scoperta.
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione ex art. 1460 c.c.
sollevata dalla parte opponente in relazione al preteso inadempimento della venditrice per la consegna di merce viziata, solo genericamente allegata;
d'altro canto, l'eccezione di inadempimento è un rimedio necessariamente temporaneo che non può mai produrre effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi, destinati ad incidere solo transitoriamente sulla vincolatività del contratto (cfr. Cass., n. 8760/2019).
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'opposizione promossa da deve essere rigettata con conseguente conferma del Parte_3
decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.00.
Da ultimo, non si ravvisano gli estremi per la condanna ex art. 96
c.p.c. nei confronti della parte attrice opponente, non ravvisandosi gli estremi del dolo e della colpa grave, ovvero dell'abuso del processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione promossa da (ora Parte_3 - 10 -
Advanced Robots System S.r.l.) e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna (ora Advanced Robots System S.r.l.) Parte_3
a rimborsare le spese di lite a favore di liquidandone Controparte_1
l'ammontare in euro 5.077,00 per compensi professionali ai sensi del D.M.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, il giorno 6 novembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)