CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34574 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SA RL VA AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del Tribunale di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE SG;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VI MI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Umberto Pappadia, in sostituzione dell'Avv. SE STto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
ty Penale Sent. Sez. 2 Num. 34574 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, emessa il 24 gennaio 2024, che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti donniciliari in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod.pen., per avere, secondo l'imputazione provvisoria, in qualità di legale rappresentante della Synergy s.r.I., reclutato, utilizzato ed impiegato manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando del relativo stato di bisogno, mediante la costrizione a massacranti turni di lavoro, violando la normativa in materia di orari di lavoro, riposi e/o pause, nonché di retribuzione e fornendo, altresì, situazioni alloggiative degradanti, attuando azioni intimidatorie e vessatorie nei confronti di una serie di soggetti immigrati anche richiedenti protezione internazionale, impiegati presso vari distributori di carburante riferibili alla società dell'indagato; inoltre, per avere costretto con violenza e minaccia i medesimi lavoratori ad effettuare prestazioni lavorative a condizioni disumane e con retribuzioni inadeguate, con la minaccia di licenziamento e di gravi nocumenti fisici concretamente attuati. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, Avv. SE STto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. per difetto di autonoma valutazione, non avendo il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento genetico, individualizzato la motivazione sulla persona del ricorrente attraverso l'indicazione di specifiche condotte;
2) violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, non essendo ammessa la captazione informatica in relazione al reato per cui si procede, ai sensi dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le argomentazioni difensive contenute in una memoria ritualmente depositata in sede di riesame ed allegata al ricorso, secondo cui le condotte contestate non potevano attribuirsi, a titolo concorsuale, al ricorrente e al di lui padre, ma alla coindagata AS ST, che si occupava, in totale autonomia, della gestione dei rifornitori di carburante, anche tenuto conto dell'assenza del ricorrente dai luoghi e della struttura dei rifornitori unicamente con il sistema self-service. Non vi sarebbe stata abitualità dei comportamenti, così dovendosi escludere la configurabilità del reato. 2 Al ricorrente non sarebbe stata attribuita alcuna condotta concreta e non vi sarebbero elementi dimostrativi della sua conoscenza degli illeciti commessi dalla AS. Non sussisterebbe l'aggravante di avere agito con violenza o minaccia e, comunque, eventuali condotte commesse con tali modalità, non sarebbero riferibili al ricorrente e di esse egli non avrebbe avuto contezza, avuto riguardo al suo ruolo marginale e subalterno rispetto a quello del padre. L'aggravante, in ogni caso, non sarebbe configurabile, avuto riguardo alla non abitualità dei comportamenti di violenza o minaccia;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe stato individuato solo genericamente e le dichiarazioni delle persone offese sono state già cristallizzate agli atti. Anche con riguardo al pericolo di recidiva, la motivazione sarebbe apparente, non avendo il Tribunale valutato il ruolo marginale e limitato del ricorrente;
5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, non essendo stato tenuto in conto il blocco dell'attività imprenditoriale operato attraverso il sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte non consentiti ed in parte generici. 1.1. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha dato conto della eccezione di mancanza di autonoma valutazione delle emergenze investigative da parte del Giudice per le indagini preliminari, rilevando, a fg. 3 e conformemente a quanto risulta dall'ordinanza genetica, che il primo giudice aveva selezionato il materiale indiziario attraverso un provvedimento di conferma dei gravi indizi di colpevolezza rapportato alla posizione di ogni indagato ed alla specifiche condotte, anche disattendendo alcune richieste del Pubblico ministero, così assolvendo correttamente al suo onere motivazionale. 1.2. Il secondo motivo, inerente alla inutilizzabilità delle intercettazioni, è aspecifico in quanto non supera la prova di resistenza, posto che, come anche si riconosce in ricorso, gli indizi di colpevolezza si sono basati principalmente sul contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dai lavoratori, riscontrantesi a vicende e ulteriormente corroborate anche da dati investigativi diversi dalle captazioni, come i servizi di videoriprese sui luoghi e di osservazione, pedinamento e controllo (cfr. fgg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). 3 Si ricordi che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 , dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). 3. Il terzo motivo, inerente ai gravi indizi di colpevolezza, è generico. La tesi della estraneità ai fatti del ricorrente, con il tentativo, condiviso con il padre coindagato, di addossare tutta la responsabilità alla loro dipendente AS ST, è stato saggiato dal Tribunale, che lo ha superato richiamando sia il ruolo formale rivestito dal ricorrente nelle società quale amministratore di diritto, ma, soprattutto, le specifiche dichiarazioni, non richiamate in ricorso, di alcuni lavoratori, i quali interloquivano direttamente con l'indagato (che indicavano, non a caso, come "Boss Charlie" o "Capo Charlie") in diverse segnalate occasioni, addirittura fissando le illecite modalità di lavoro nel caso del lavoratore Famous AS (cfr. fg. 5 del provvedimento impugnato), più in generale esternandogli le loro richieste e le loro lamentele, provate anche da messaggi rivelativi della piena condivisione di un metodo strutturato in forma tanto organizzata quanto illecita ai sensi della norma penale di cui all'art. 603-bis cod.pen., correttamente integrata nei suoi elementi costitutivi. Con il che, non solo si è avuta l'indicazione di specifiche condotte, ma anche la consapevolezza da parte del ricorrente della gestione penalmente rilevante della società - anche formalmente da lui amministrata - e della manodopera. Quanto alla sussistenza dell'aggravante della violenza o minaccia, non risulta, in primo luogo, che la questione - che configurerebbe una violazione di legge non dedotta - fosse stata prospettata in sede di riesame, risultando, al contrario, che nella memoria depositata, proprio in forza dell'aggravante, si è sostenuto, in relazione alla posizione del padre del ricorrente, l'assorbimento del reato di estorsione, solo al primo contestato, in quello di cui all'art. 603-bis cod.pen.. Il pieno e consapevole coinvolgimento del ricorrente nei fatti in esame, rende ragione della sussistenza dell'aggravante, che ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione e non pretende comportamenti abituali. 4 4. Il quarto ed il quinto motivo, inerenti alle sussistenza di esigenze cautelari, sono aspecifici in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha valorizzato, come il primo giudice, il ruolo del ricorrente meno preponderante di quello del padre, per giustificare una misura meno grave della custodia in carcere, al contempo rilevando, quale carattere decisivo ai fini della sussistenza del pericolo di recidiva, il carattere organizzato e tutt'altro che occasionale delle condotta, idoneo anche a far ritenere adeguata una misura detentiva per evitare contatti con l'ambiente professionale di riferimento e per evitare ogni possibilità di interferenza con le indagini in corso, tenuto conto della tipologia di prova, costituita dalle dichiarazioni di soggetti deboli come i lavoratori immigrati. La motivazione è congrua, specifica e non manifestamente illogica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente SE SG IO RG
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE SG;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VI MI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Umberto Pappadia, in sostituzione dell'Avv. SE STto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
ty Penale Sent. Sez. 2 Num. 34574 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 26/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, emessa il 24 gennaio 2024, che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti donniciliari in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod.pen., per avere, secondo l'imputazione provvisoria, in qualità di legale rappresentante della Synergy s.r.I., reclutato, utilizzato ed impiegato manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando del relativo stato di bisogno, mediante la costrizione a massacranti turni di lavoro, violando la normativa in materia di orari di lavoro, riposi e/o pause, nonché di retribuzione e fornendo, altresì, situazioni alloggiative degradanti, attuando azioni intimidatorie e vessatorie nei confronti di una serie di soggetti immigrati anche richiedenti protezione internazionale, impiegati presso vari distributori di carburante riferibili alla società dell'indagato; inoltre, per avere costretto con violenza e minaccia i medesimi lavoratori ad effettuare prestazioni lavorative a condizioni disumane e con retribuzioni inadeguate, con la minaccia di licenziamento e di gravi nocumenti fisici concretamente attuati. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, Avv. SE STto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. per difetto di autonoma valutazione, non avendo il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento genetico, individualizzato la motivazione sulla persona del ricorrente attraverso l'indicazione di specifiche condotte;
2) violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, non essendo ammessa la captazione informatica in relazione al reato per cui si procede, ai sensi dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le argomentazioni difensive contenute in una memoria ritualmente depositata in sede di riesame ed allegata al ricorso, secondo cui le condotte contestate non potevano attribuirsi, a titolo concorsuale, al ricorrente e al di lui padre, ma alla coindagata AS ST, che si occupava, in totale autonomia, della gestione dei rifornitori di carburante, anche tenuto conto dell'assenza del ricorrente dai luoghi e della struttura dei rifornitori unicamente con il sistema self-service. Non vi sarebbe stata abitualità dei comportamenti, così dovendosi escludere la configurabilità del reato. 2 Al ricorrente non sarebbe stata attribuita alcuna condotta concreta e non vi sarebbero elementi dimostrativi della sua conoscenza degli illeciti commessi dalla AS. Non sussisterebbe l'aggravante di avere agito con violenza o minaccia e, comunque, eventuali condotte commesse con tali modalità, non sarebbero riferibili al ricorrente e di esse egli non avrebbe avuto contezza, avuto riguardo al suo ruolo marginale e subalterno rispetto a quello del padre. L'aggravante, in ogni caso, non sarebbe configurabile, avuto riguardo alla non abitualità dei comportamenti di violenza o minaccia;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe stato individuato solo genericamente e le dichiarazioni delle persone offese sono state già cristallizzate agli atti. Anche con riguardo al pericolo di recidiva, la motivazione sarebbe apparente, non avendo il Tribunale valutato il ruolo marginale e limitato del ricorrente;
5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, non essendo stato tenuto in conto il blocco dell'attività imprenditoriale operato attraverso il sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte non consentiti ed in parte generici. 1.1. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha dato conto della eccezione di mancanza di autonoma valutazione delle emergenze investigative da parte del Giudice per le indagini preliminari, rilevando, a fg. 3 e conformemente a quanto risulta dall'ordinanza genetica, che il primo giudice aveva selezionato il materiale indiziario attraverso un provvedimento di conferma dei gravi indizi di colpevolezza rapportato alla posizione di ogni indagato ed alla specifiche condotte, anche disattendendo alcune richieste del Pubblico ministero, così assolvendo correttamente al suo onere motivazionale. 1.2. Il secondo motivo, inerente alla inutilizzabilità delle intercettazioni, è aspecifico in quanto non supera la prova di resistenza, posto che, come anche si riconosce in ricorso, gli indizi di colpevolezza si sono basati principalmente sul contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dai lavoratori, riscontrantesi a vicende e ulteriormente corroborate anche da dati investigativi diversi dalle captazioni, come i servizi di videoriprese sui luoghi e di osservazione, pedinamento e controllo (cfr. fgg. 4 e 5 del provvedimento impugnato). 3 Si ricordi che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 , dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). 3. Il terzo motivo, inerente ai gravi indizi di colpevolezza, è generico. La tesi della estraneità ai fatti del ricorrente, con il tentativo, condiviso con il padre coindagato, di addossare tutta la responsabilità alla loro dipendente AS ST, è stato saggiato dal Tribunale, che lo ha superato richiamando sia il ruolo formale rivestito dal ricorrente nelle società quale amministratore di diritto, ma, soprattutto, le specifiche dichiarazioni, non richiamate in ricorso, di alcuni lavoratori, i quali interloquivano direttamente con l'indagato (che indicavano, non a caso, come "Boss Charlie" o "Capo Charlie") in diverse segnalate occasioni, addirittura fissando le illecite modalità di lavoro nel caso del lavoratore Famous AS (cfr. fg. 5 del provvedimento impugnato), più in generale esternandogli le loro richieste e le loro lamentele, provate anche da messaggi rivelativi della piena condivisione di un metodo strutturato in forma tanto organizzata quanto illecita ai sensi della norma penale di cui all'art. 603-bis cod.pen., correttamente integrata nei suoi elementi costitutivi. Con il che, non solo si è avuta l'indicazione di specifiche condotte, ma anche la consapevolezza da parte del ricorrente della gestione penalmente rilevante della società - anche formalmente da lui amministrata - e della manodopera. Quanto alla sussistenza dell'aggravante della violenza o minaccia, non risulta, in primo luogo, che la questione - che configurerebbe una violazione di legge non dedotta - fosse stata prospettata in sede di riesame, risultando, al contrario, che nella memoria depositata, proprio in forza dell'aggravante, si è sostenuto, in relazione alla posizione del padre del ricorrente, l'assorbimento del reato di estorsione, solo al primo contestato, in quello di cui all'art. 603-bis cod.pen.. Il pieno e consapevole coinvolgimento del ricorrente nei fatti in esame, rende ragione della sussistenza dell'aggravante, che ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione e non pretende comportamenti abituali. 4 4. Il quarto ed il quinto motivo, inerenti alle sussistenza di esigenze cautelari, sono aspecifici in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha valorizzato, come il primo giudice, il ruolo del ricorrente meno preponderante di quello del padre, per giustificare una misura meno grave della custodia in carcere, al contempo rilevando, quale carattere decisivo ai fini della sussistenza del pericolo di recidiva, il carattere organizzato e tutt'altro che occasionale delle condotta, idoneo anche a far ritenere adeguata una misura detentiva per evitare contatti con l'ambiente professionale di riferimento e per evitare ogni possibilità di interferenza con le indagini in corso, tenuto conto della tipologia di prova, costituita dalle dichiarazioni di soggetti deboli come i lavoratori immigrati. La motivazione è congrua, specifica e non manifestamente illogica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente SE SG IO RG