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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - nelle persone dei magistrati:
dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente consigliere dr. Rita CAROSELLA
consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 65/2023 R.G. proposto avverso la sentenza n. 207/2022 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 688/2015 R.G., avente ad oggetto: nullità di mutuo fondiario con piano di ammortamento "alla francese"
TRA
(c.f. C.F. 1 e Parte 2 (c.f. Parte 1
), rappresentati e difesi in virtù di procura allegata alla citazione in C.F. 2
appello dall'avv. Carmine de Benedittis – pec:- Email 1
APPELLANTI
E
(c.f. /partita Iva P.IVA 1 ), quale conferitaria di Controparte 1
CP 2 rappresentata e difesa, in virtù di procuratutte le attività e passività della già generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Dott. [...]
Per 1 di Roma del 28 ottobre 2015, rep. n. 181578, racc. n. 42086, registrata il 2 novembre
2015 al n. 29191/1T, dall'avv. Alessandro Trinchi - pec: Email 2
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt.
35 del d.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso:
avv. de Benedittis per gli appellanti si riporta all'atto di appello ed alla documentazione depositata;
impugna in ogni sua parte la comparsa di costituzione dell'appellata sia in fatto che in diritto ed in particolare chiede il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto;
avv. Trinchi per l'appellata nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta e nell'insistere per il rigetto dell'appello proposto precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, con sentenza n. 207 del
19/07/2022, non notificata, ha rigettato con condanna al rimborso di spese giudiziali e di ctu la domanda proposta con citazione notificata il 22/06/2015 da Parte 1 e [...] per la dichiarazione di nullità Pt 2 nei confronti della Controparte_1
del piano di ammortamento c.d. alla francese applicato al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 26/08/2008, ritenuto dagli attori predisposto secondo il regime anatocistico dell'interesse composto e viziato da indeterminatezza del tasso di interesse in concreto applicato;
gli attori avevano chiesto inoltre di ordinare alla convenuta l'applicazione del solo tasso d'interesse legale e la restituzione dell'importo di € 19.317,94
a titolo di interessi non dovuti.
Parte 1 e Parte 2Con atto di appello notificato il 16/02/2023 hanno impugnato la suddetta sentenza insistendo per l'accoglimento delle domande proposte;
si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone il rigetto nel merito.
Rigettata l'istanza di inibitoria della esecutività della sentenza impugnata chiesta dagli appellanti, sulle conclusioni precisate come sopra la corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 30/01/2025, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.- La comparsa conclusionale degli appellanti contiene la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza di appello, con richiesta di compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del dibattito giurisprudenziale risolto
2 dalla S.C. -intervenuta nelle more del presente giudizio di appello-, in tema di contratti di finanziamento cui sia applicato un piano di ammortamento alla francese.
La controparte ha dichiarato con la memoria di replica di opporsi alla rinuncia alla decisione con sentenza, insistendo per il rigetto dell'appello.
A norma dell'art. 306 c.p.c., la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio va fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale (il che non risulta nella specie dalla lettura della procura alle liti allegata alla citazione) e comporta altresì l'onere del rinunciante di rimborsare alla controparte le spese giudiziali, salvo diverso accordo (neanch'esso ricorrente nel caso): non può dunque procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio in base alla norma citata.
Secondo i principi affermati dalla S.C., la cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio con il venir meno della posizione di contrasto fra le parti, che può tuttavia persistere in ordine alle spese di lite, da risolvere in tal caso in base al principio della soccombenza virtuale, secondo il quale, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai fini della regolamentazione delle spese va verificato se la domanda proposta avrebbe dovuto essere accolta o rigettata (Cass. 11/01/2006 n.271; Cass. 02/08/2004, n. 14775).
Nella specie gli appellanti, con le deduzioni di cui alla comparsa conclusionale - in ordine alla quale l'appellata ha preso posizione, con la memoria di replica, unicamente per insistere per la decisione con sentenza- hanno espressamente riconosciuto l'infondatezza dell'impugnazione, onde deve ritenersi cessato il contrasto circa la situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale della Cassazione a sezioni unite di cui alla pronuncia del 29/05/2024 n. 15130 (richiamato dalle parti appellanti e condiviso da questa corte), l'appello proposto si sarebbe infatti dovuto respingere, con conferma della validità e legittimità, dichiarata dal giudice di primo grado, del piano di ammortamento alla "francese" di rimborso rateale applicato dalla banca al contratto di mutuo fondiario n. rep. 32187, racc. n. 20067 per notaio stipulato dalle parti in data 26/08/2008 - "In tema Persona 2
di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza O
indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
3 3.- L'intervento delle sez. unite della S.C. ha composto un contrasto giurisprudenziale risalente, del quale va tenuto conto ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c.; avuto riguardo d'altra parte all'adesione da tempo prestata da questa corte all'indirizzo poi confermato dalla
Cassazione, nonché all'atteggiamento assunto dagli appellanti, che hanno insistito nelle proprie deduzioni anche successivamente alla pronuncia delle sez. un. in sede di precisazione delle conclusioni, si reputa rispondente a giustizia la dichiarazione di compensazione fra le parti di un quarto delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in base al
D.M. n. 147/2022 ed al valore della causa, parametri medi per l'attività prestata di studio, introduttiva e decisionale (Cass. civ. 19/09/2025 n. 25664), con imposizione a carico dei
Controparte_3 della residua quota.
P. Q. M.
La Corte, provvedendo definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il
16/02/2023 da Parte 1 e Parte 2 nei confronti della Controparte 1
[...] in persona del 1.r.p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Isernia n.
207/2022, così provvede:
a) dichiara intervenuta fra le parti la cessazione della materia del contendere in ordine all'appello proposto;
b) condanna in solido gli appellanti, soccombenti virtuali, a rimborsare alla banca appellata i tre quarti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per tale quota in €
2.974,50 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, dichiarando compensata fra le parti la quota residua.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/10/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - nelle persone dei magistrati:
dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente consigliere dr. Rita CAROSELLA
consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 65/2023 R.G. proposto avverso la sentenza n. 207/2022 emessa dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 688/2015 R.G., avente ad oggetto: nullità di mutuo fondiario con piano di ammortamento "alla francese"
TRA
(c.f. C.F. 1 e Parte 2 (c.f. Parte 1
), rappresentati e difesi in virtù di procura allegata alla citazione in C.F. 2
appello dall'avv. Carmine de Benedittis – pec:- Email 1
APPELLANTI
E
(c.f. /partita Iva P.IVA 1 ), quale conferitaria di Controparte 1
CP 2 rappresentata e difesa, in virtù di procuratutte le attività e passività della già generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Dott. [...]
Per 1 di Roma del 28 ottobre 2015, rep. n. 181578, racc. n. 42086, registrata il 2 novembre
2015 al n. 29191/1T, dall'avv. Alessandro Trinchi - pec: Email 2
APPELLATA
CONCLUSIONI: disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt.
35 del d.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso:
avv. de Benedittis per gli appellanti si riporta all'atto di appello ed alla documentazione depositata;
impugna in ogni sua parte la comparsa di costituzione dell'appellata sia in fatto che in diritto ed in particolare chiede il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto;
avv. Trinchi per l'appellata nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta e nell'insistere per il rigetto dell'appello proposto precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il Tribunale di Isernia in composizione monocratica, con sentenza n. 207 del
19/07/2022, non notificata, ha rigettato con condanna al rimborso di spese giudiziali e di ctu la domanda proposta con citazione notificata il 22/06/2015 da Parte 1 e [...] per la dichiarazione di nullità Pt 2 nei confronti della Controparte_1
del piano di ammortamento c.d. alla francese applicato al contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 26/08/2008, ritenuto dagli attori predisposto secondo il regime anatocistico dell'interesse composto e viziato da indeterminatezza del tasso di interesse in concreto applicato;
gli attori avevano chiesto inoltre di ordinare alla convenuta l'applicazione del solo tasso d'interesse legale e la restituzione dell'importo di € 19.317,94
a titolo di interessi non dovuti.
Parte 1 e Parte 2Con atto di appello notificato il 16/02/2023 hanno impugnato la suddetta sentenza insistendo per l'accoglimento delle domande proposte;
si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone il rigetto nel merito.
Rigettata l'istanza di inibitoria della esecutività della sentenza impugnata chiesta dagli appellanti, sulle conclusioni precisate come sopra la corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 30/01/2025, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.- La comparsa conclusionale degli appellanti contiene la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza di appello, con richiesta di compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione del dibattito giurisprudenziale risolto
2 dalla S.C. -intervenuta nelle more del presente giudizio di appello-, in tema di contratti di finanziamento cui sia applicato un piano di ammortamento alla francese.
La controparte ha dichiarato con la memoria di replica di opporsi alla rinuncia alla decisione con sentenza, insistendo per il rigetto dell'appello.
A norma dell'art. 306 c.p.c., la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio va fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale (il che non risulta nella specie dalla lettura della procura alle liti allegata alla citazione) e comporta altresì l'onere del rinunciante di rimborsare alla controparte le spese giudiziali, salvo diverso accordo (neanch'esso ricorrente nel caso): non può dunque procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio in base alla norma citata.
Secondo i principi affermati dalla S.C., la cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio con il venir meno della posizione di contrasto fra le parti, che può tuttavia persistere in ordine alle spese di lite, da risolvere in tal caso in base al principio della soccombenza virtuale, secondo il quale, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai fini della regolamentazione delle spese va verificato se la domanda proposta avrebbe dovuto essere accolta o rigettata (Cass. 11/01/2006 n.271; Cass. 02/08/2004, n. 14775).
Nella specie gli appellanti, con le deduzioni di cui alla comparsa conclusionale - in ordine alla quale l'appellata ha preso posizione, con la memoria di replica, unicamente per insistere per la decisione con sentenza- hanno espressamente riconosciuto l'infondatezza dell'impugnazione, onde deve ritenersi cessato il contrasto circa la situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale della Cassazione a sezioni unite di cui alla pronuncia del 29/05/2024 n. 15130 (richiamato dalle parti appellanti e condiviso da questa corte), l'appello proposto si sarebbe infatti dovuto respingere, con conferma della validità e legittimità, dichiarata dal giudice di primo grado, del piano di ammortamento alla "francese" di rimborso rateale applicato dalla banca al contratto di mutuo fondiario n. rep. 32187, racc. n. 20067 per notaio stipulato dalle parti in data 26/08/2008 - "In tema Persona 2
di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza O
indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
3 3.- L'intervento delle sez. unite della S.C. ha composto un contrasto giurisprudenziale risalente, del quale va tenuto conto ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c.; avuto riguardo d'altra parte all'adesione da tempo prestata da questa corte all'indirizzo poi confermato dalla
Cassazione, nonché all'atteggiamento assunto dagli appellanti, che hanno insistito nelle proprie deduzioni anche successivamente alla pronuncia delle sez. un. in sede di precisazione delle conclusioni, si reputa rispondente a giustizia la dichiarazione di compensazione fra le parti di un quarto delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in base al
D.M. n. 147/2022 ed al valore della causa, parametri medi per l'attività prestata di studio, introduttiva e decisionale (Cass. civ. 19/09/2025 n. 25664), con imposizione a carico dei
Controparte_3 della residua quota.
P. Q. M.
La Corte, provvedendo definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il
16/02/2023 da Parte 1 e Parte 2 nei confronti della Controparte 1
[...] in persona del 1.r.p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Isernia n.
207/2022, così provvede:
a) dichiara intervenuta fra le parti la cessazione della materia del contendere in ordine all'appello proposto;
b) condanna in solido gli appellanti, soccombenti virtuali, a rimborsare alla banca appellata i tre quarti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per tale quota in €
2.974,50 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, dichiarando compensata fra le parti la quota residua.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/10/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.