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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5856 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 04 Dicembre 2025, tenuta dal sottoscritto Giudice Onorario viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 12257/21.
E' presente, per l'Ispettorato opposto, il Dr. il quale insiste in atti e chiede Controparte_1
il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito.
Il Giudice, all'esito della discussione, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12,30, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281
sexies c.p.c. come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12257/21 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione a
Verbale Unico di accertamento”
TRA
( C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
09.10.1949, residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania Via Gambino n. 44 ove è sito lo studio dell'avv. Gaetano
NE (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2
procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
n persona
[...]
del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Catania Via Battello n.
29/B, rappresentato e difeso dal Funzionario Dott. ; OPPOSTO Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2021, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Verbale Unico di accertamento n. 21/0546 del 17.08.2021, notificato in data 02.09.2021, con il quale l' di Catania Controparte_2 contestava all'odierno opponente, titolare dell'Autolavaggio Ulisse sito in Catania
Viale Ulisse n. 27, la violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. n.12/2002 come sostituito dall'art. 22 comma 1 D.L. n. 151/15 per avere impiegato tre lavoratori senza preventiva comunicazione dell'instaurando rapporto di lavoro e dovuta regolarizzazione.
Con il medesimo atto, veniva contestato all'opponente la violazione di cui all'art. 1 comma 910 della L. n. 2015/17 per non avere corrisposto ai lavoratori la retribuzione a mezzo bonifico bancario o postale, ma brevi manu.
Per quest'ultima violazione, in ragione della circolare interna adottata dallo stesso
Istituto con nota n. 5828/18 veniva fissata, in danno del una Parte_1
sanzione pari ad € 158.332,70; somma determinata moltiplicando l'importo di €
1.666,66 non per ogni lavoratore (nel caso in questione erano tre) ma, bensì, per ogni mese di lavoro di ogni dipendente (il primo lavoratore per 95 mesi, il secondo per cinque mesi e il terzo per ventuno mesi).
L'opponente contestava quindi l'impugnato verbale solo in ordine alla suddetta violazione eccependo la errata interpretazione della disposizione violata ovvero dell'art. 1 comma 910 della L. n. 2015/17, rilevando la natura meramente interna e non vincolante della nota n. 5828/18 e, di conseguenza, la sproporzione tra la sanzione applicata e le dimensioni dell'attività commerciale facente capo al
. Pt_1
In considerazione di quanto sopra rappresentato, riteneva che il Verbale Unico di accertamento si configurasse illegittimo e, come tali, meritevole di annullamento.
L'opponente, pertanto, chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: “… Voglia così statuire: per quanto esposto in premessa, annullare, revocare e/o con qualsiasi altra formula dichiarare non dovute le somme ingiunte dall'Ispettorato Prov. Del Lavoro di Catania, in persona del legale rapp. pro- tempore, con sede in Catania Via Battello con il verbale unico di accertamento operato dall'Ispettorato Prov. Del Lavoro di Catania sopra indicato nella parte in cui condanna l'opponente a pagare la somma di € 1.666,00 per 95 mensilità per il lavoratore per 5 mensilità per il lavoratore KA Endurance e Persona_1
per 21 mensilità per il lavoratore per tutto quanto esposto in premessa Persona_2
che qui deve intendersi riportato e trascritto e perché l' Controparte_3
dà una falsa interpretazione della norma di cui all'art. 1 comma 910 L. n.
[...]
2015/17 con la circolare interna 5828 del 04.07.2018 che indica a pag. 11 del verbale impugnato. Annullarsi, comunque, il verbale impugnato in quanto con sanzioni assolutamente spropositate per un piccolo autolavaggio come quello gestito dall'opponente e come prevede l'orientamento della Corte di Giustizia
Europea citata. ….Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il Tribunale, con decreto del 13.10.2021, fissava quindi la comparizione delle parti per il 24.03.2022, ordinando all'amministrazione di provvedere – entro dieci giorni prima dell'udienza fissata - al deposito degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Con atto depositato in data 15.03.2022, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità
[...]
dell'impugnazione proposta avverso il Verbale Unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo e, nel merito, che la sanzione applicata era stata correttamente determinata dal momento che il riferimento all'erogazione della retribuzione comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito.
Pertanto, chiedeva, in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione del Verbale Unico di accertamento e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con condanna del alle spese di lite. Pt_1
All'udienza del 02.03.2022 – tenutasi con modalità cartolare – la causa veniva rinviata al 15.09.2022 per la valutazione delle istanze istruttorie.
Alla suddetta udienza, svoltasi con modalità cartolare – il procedimento veniva differito al 02.02.2023 al fine di consentire alle parti il deposito in formato PDF nativo digitale degli atti di causa.
Quindi, il 02.02.2023 il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 01.06.2023 per la verifica dell'adempimento disposto con verbale del 15.09.2022.
Il procedimento di poi, dopo alcuni rinvii per il medesimo adempimento, e dopo il mutamento della persona fisica del Decidente (dal Dr. al concludente) Per_3
veniva rinviato all'udienza del 04.12.2025.
All'udienza odierna, una volta conclusa la discussione orale, il procedimento è stato posto in decisione.
§§§§§§
Ciò posto si osserva che il presente procedimento può essere definito, per il principio della ragione più liquida, sulla base dell'eccezione preliminare di inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione sollevata dall'opposto con l'atto di costituzione depositato in data 15.03.2022.
Nel caso che ci occupa è pacifico che l'atto impugnato è un verbale di accertamento a mezzo del quale l' ha contestato l'impiego di n.3 lavoratori Controparte_2
senza preventiva instaurazione del rapporto di lavoro e, altresì, il fatto di aver corrisposto ai dipendenti dell'Autolavaggio Ulisse la retribuzione brevi manu e non a mezzo bonifico postale o bancario.
Al fine di accertare la correttezza o meno della proposta impugnazione, occorre premettere che, in forza del combinato disposto di cui agli art.li 22 della L. 689/81
2,3,4,5, e 6 e del D.L. 150/11, inerenti le disposizioni comuni delle controversie regolate dal rito del lavoro, il provvedimento che dispone l'applicazione di sanzioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro è l'ordinanza ingiunzione;
le controversie afferenti le relative opposizioni sono regolate in parte dalle disposizioni di cui agli articoli sopra riportati e , soprattutto, da quello dell'art. 6 citato, comunque in applicazione delle norme processuali sul rito del lavoro. La possibilità di opporre direttamente un verbale unico di accertamento è prevista solo all'art. 7 del D.L. n. 150/11.
Il legislatore con la disciplina di che trattasi ha voluto creare un sistema normativo organico di regole procedurali nell'ambito delle quali il provvedimento tipico che può formare oggetto di opposizione alle sanzioni amministrative in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
è soltanto l'ordinanza ingiunzione.
In realtà anche prima del suddetto assetto normativo, si era formato un consolidato orientamento interpretativo secondo il quale i verbali di accertamento che rilevano violazioni amministrative, adottati ai sensi dell'art. 14 e 16 della L. 689/81, non costituiscono applicazione di sanzioni amministrative ma bensì hanno la diversa funzione di acclarare la commissione di illeciti amministrativi e allo stesso tempo di consentire al soggetto sanzionato di estinguere il procedimento con modalità di pagamento in misura ridotta, secondo le specifiche previsioni di legge. ( In tal senso
Cass. Sez. Unite n. 16/2007 )
In forza del principio sopra esposto, ne consegue che i verbali di accertamento non sono idonei a ledere la sfera giuridica e patrimoniale dei destinatari.
Invero, solo con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione adottata ex art. 18 L.
689/81 – costituente titolo esecutivo stragiudiziale – l'Autorità amministrativa provvede all'irrogazione della sanzione che ritiene adeguata al caso concreto, ne determina l'entità tra un minimo e massimo edittale, per i cui i verbali di accertamento che rilevano violazioni amministrative non sono autonomamente impugnabili. ( In tal senso Cass. Civ. n. 27373/09, n. 16319/10 )
L'interpretazione finora prevalente ha trovato definitiva e recente conferma nell'ordinanza della Suprema Corte n. 11369/20 con la quale si statuisce che il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, anche se notificato in uno al preannuncio di sanzioni pecuniarie, non
è suscettibile di autonoma opposizione in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale non idoneo alla produzione di effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro.
In considerazione di quanto finora esposto, la proposta opposizione si appalesa inammissibile e improcedibile per le ragioni finora esposte.
Con riguardo alle spese, in considerazione della natura prettamente processuale della pronuncia di che trattasi, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12257/21 R.G.:
Dichiara inammissibile e improcedibile l'impugnazione proposta avverso il
Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 21/0546 del 17.08.2021, notificato il 02.09.2021 per le ragioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese di lite per le ragioni di cui in premessa.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale di udienza.
Catania, 04 Dicembre 2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011