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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 28 MARZO 2025
N.R.G. 3293/2024
All'udienza del 28 Marzo 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo, alle ore 9:09 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 4 marzo 2024.
Sono presenti:
- L'Avv. Gregorio Papalia, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Leopoldo Biondo per Ader, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per delega dell'avv. CP_1
Laganà collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Biondo da atto di non avere potuto partecipare alla scorsa udienza, in quanto, non ha ricevuto il relativo link per il collegamento audio – video.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali. I procuratori danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:20, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:04 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,08;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D. Romeo, all'udienza del 28/03/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
2 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 3293/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Parte_1
Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Leopoldo Biondo;
resistente
E
, in persona del Controparte_3
suo presidente pro-tempore, in proprio e quale mandatario di CP_4
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:05 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0942020901172000, emessa dalla Controparte_5
in relazione al sotteso avviso di addebito n.
[...]
39420160003617740000, di €.
2.770.37 avente ad oggetto l'omesso
3 versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, per i periodi 3-4/2015.
GI IM eccepiva la prescrizione del credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, CP_1
sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e CP_1
dell a riscuotere la somma riportata Controparte_2
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che il sotteso avviso.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano,
l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. ed ADER, inoltre, deducevano CP_1
entrambi il difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
4 In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, quanto al Concessionario della Riscossione, la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Va, invece, estromessa dal giudizio la in quanto, non risulta CP_4
cessionaria del credito, per la cui riscossione, si procede a mezzo ruolo.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
5 Passando al merito della questione la ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge
(17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che:
a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge
(17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio
1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre
6 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del
17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente per consentire la trasformazione del termine CP_6
di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un provvedimento CP_6
giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del
1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
7 l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Tuttavia, considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che l'avviso opposto è stato notificato il 22.12.2016, successivamente sono stati notificati : Avvisi di Intimazione n. 09420199009307769000, notificato in data 29/10/2019 (All.ti 7-8) , Avvisi di Intimazione n.
09420239003898434000, notificato in data 28/07/2023 (All.ti 9-10), nel rispetto del termine di prescrizione, deve, pertanto, ritenersi l'attualità del credito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Estromette dal giudizio la CP_4
2) Dichiara attuale ed esigibile il credito di cui alle cartelle ed avvisi oggetto di causa;
3) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, che, liquida in €. 620,20, cadauno, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, lì 28 marzo 2025.
Il G.O.P.
8 D. ssa Maria D.
Romeo
9
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 28 MARZO 2025
N.R.G. 3293/2024
All'udienza del 28 Marzo 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa Maria
Domenica Romeo, alle ore 9:09 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 4 marzo 2024.
Sono presenti:
- L'Avv. Gregorio Papalia, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Leopoldo Biondo per Ader, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per delega dell'avv. CP_1
Laganà collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Biondo da atto di non avere potuto partecipare alla scorsa udienza, in quanto, non ha ricevuto il relativo link per il collegamento audio – video.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali. I procuratori danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:20, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:04 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,08;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D. Romeo, all'udienza del 28/03/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
2 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG 3293/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Parte_1
Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Leopoldo Biondo;
resistente
E
, in persona del Controparte_3
suo presidente pro-tempore, in proprio e quale mandatario di CP_4
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. Laganà e D. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:05 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0942020901172000, emessa dalla Controparte_5
in relazione al sotteso avviso di addebito n.
[...]
39420160003617740000, di €.
2.770.37 avente ad oggetto l'omesso
3 versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, per i periodi 3-4/2015.
GI IM eccepiva la prescrizione del credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto, CP_1
sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e CP_1
dell a riscuotere la somma riportata Controparte_2
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che il sotteso avviso.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano,
l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. ed ADER, inoltre, deducevano CP_1
entrambi il difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
4 In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, quanto al Concessionario della Riscossione, la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Va, invece, estromessa dal giudizio la in quanto, non risulta CP_4
cessionaria del credito, per la cui riscossione, si procede a mezzo ruolo.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
5 Passando al merito della questione la ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge
(17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che:
a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge
(17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio
1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre
6 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del
17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente per consentire la trasformazione del termine CP_6
di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un provvedimento CP_6
giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del
1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
7 l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Tuttavia, considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che l'avviso opposto è stato notificato il 22.12.2016, successivamente sono stati notificati : Avvisi di Intimazione n. 09420199009307769000, notificato in data 29/10/2019 (All.ti 7-8) , Avvisi di Intimazione n.
09420239003898434000, notificato in data 28/07/2023 (All.ti 9-10), nel rispetto del termine di prescrizione, deve, pertanto, ritenersi l'attualità del credito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Estromette dal giudizio la CP_4
2) Dichiara attuale ed esigibile il credito di cui alle cartelle ed avvisi oggetto di causa;
3) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, che, liquida in €. 620,20, cadauno, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, lì 28 marzo 2025.
Il G.O.P.
8 D. ssa Maria D.
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