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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 05/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent.N.2/2025
Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n.75 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del Ministro p.t., Parte_1
Parte_2
, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui, ope legis, domiciliano in al C.so XVIII Agosto, n.46; Pt_2 Pt_2
1
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso di Controparte_1 secondo grado, dall'avv.to Lucia De Filippo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Striano, alla via Caionche, n.39.
APPELLATO nonché APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: Attribuzione punteggio servizio di leva- Appello avverso la sentenza n. 222/2024 del 14 marzo 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte d'Appello di Sezione Lavoro, CP_2 Pt_2
accogliere l'appello e respingere la domanda azionata con il ricorso di primo grado,
spese vinte”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte d'Appello adita respingere l'appello e, in accoglimento di quello incidentale, spiegato, in parziale riforma della sentenza gravata,
condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, con vittoria delle spese anche di questo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2023, , premesso di aver Parte_3
partecipato in data 20 aprile 2021 alla procedura selettiva di cui al D.M. n.50 del 3
marzo 2021 per l'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2021-2024 per il profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, lamentava l'attribuzione del punteggio di 0,60 per il servizio di leva espletato dal 15 giugno 1994 al 2 giugno 1995, anzicchè di 6.00 punti e, pertanto, chiedeva al giudice adito l'attribuzione di punti 6,00.
2 Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il , in Parte_1
persona del p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto CP_3
del ricorso, stante la sua infondatezza.
All'udienza di discussione del 14 marzo 2024, il giudice decideva la causa, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio 6.00 per il servizio militare espletato.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice, preliminarmente affermata la sua giurisdizione, riteneva come il D.M. n.50 del 3 marzo 2021 non fosse conforme alla norma contenuta nell'art.2050 del D. Lgs.n.66/2010.
Avverso tale sentenza il , in persona del Ministro Parte_1
p.t., proponeva appello nei confronti di , con ricorso depositato il 27 Parte_3
maggio 2024, eccependo la non condivisibilità della sentenza non potendo essere equiparato al servizio di leva espletato in costanza di rapporto di lavoro quello, al contrario, posto in essere in un momento precedente all'assunzione, come avvenuto nel caso in esame.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., l'appellato si costituiva tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva depositata telematicamente, eccependo, nel merito, l'assoluta infondatezza dell'avverso appello, di cui chiedeva, dunque, il rigetto.
3 Spiegava, altresì, appello incidentale e chiedeva, in parziale riforma della sentenza appellata, che il venisse condannato al pagamento delle spese del giudizio di CP_2
primo grado, per le quali il primo giudice aveva disposto la loro integrale compensazione, non ricorrendo i presupposti di cui all'art.92 c.p.c..
Disposto che l'udienza del 9 gennaio 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
La Suprema Corte con la sentenza n.8586/2024 ha affermato il principio secondo cui il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto,
le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento,
trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs.
n. 66 del 2010.
Il problema è, quindi, quello di stabilire quale punteggio deve essere attribuito all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il servizio di leva sia stato espletato non in
4 costanza di rapporto di lavoro, ma precedentemente all'instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, la legittimità della previsione di cui al D.M. n.50 del 2021.
Ebbene, con successiva sentenza n.22429/2024 la stessa Corte di Cassazione ha affermato che in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
In sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto che l'assetto di cui al D.M. n.50 del 2021
non si pone in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice
dell'Ordinamento Militare.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice
dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
5 La norma primaria, quindi, non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione
scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema,
creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso,
contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio
6 l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è
rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
L'appello, quindi, va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda azionata dall'odierno appellato con il ricorso di primo grado, ritenuto, così,
assorbito l'appello incidentale spiegato dall'appellato.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c., correlate alla complessità e particolarità ed assoluta novità della vicenda in esame, per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 75 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024,
promosso dal , in persona del Parte_1
Ministro p.t., - epr la Parte_2 Parte_2 Parte_2
, in persona dei rispettivi Dirigenti p.t., nei confronti di
[...] [...]
, avverso la sentenza n. 222/2024 del 14 marzo 2024 del Giudice del Parte_3
7 lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
ritenuto, così, assorbito l'appello incidentale proposto, respinge l'azionata domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 9 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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