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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 717/2020 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
UN, giusta delega in calce all'atto di citazione ed entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Saverio Rocco Cetraro, sito in Diamante (CS), c. da Piane s.s. 18
ATTORE
E
(c.f. , (c.f. CP CodiceFiscale_2 CP_2 [...]
e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._3 P_ CodiceFiscale_4
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gregorio Barba ed Elisabetta Barba ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Cosenza, al Viale F. e G. Falcone n.45, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
NONCHE'
UN TT (c.f. , in proprio, rappresentato e difeso da se C.F._5
stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, alla via delle Medaglie D'oro 154
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.02.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo mediante consegna a mani, in data 10.07.2020, il sig. CP_4
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, i sig.ri Parte_1 CP CP_2
e , deducendo che: in data 11.08.1990, ebbe a contrarre matrimonio di rito
[...] P_ concordatario in Serra D'EL con la sig.ra in regime di comunione dei beni;
durante CP
il matrimonio nacquero i figli e , oggi maggiorenni;
in data 20.03.1995, la sig.ra CP_2 P_ [...]
insieme a suo figlio riceveva in donazione, in ragione della quota di metà in comune e pro CP
indiviso, la piena proprietà di un terreno nel Comune di Serra D'EL; tale terreno veniva poi diviso tra i due donatari e, sulla proprietà della sig.ra i coniugi e costruirono la CP CP Parte_1
propria casa coniugale, ovvero una villa di 337 mq su tre piani con giardino;
in un momento successivo, a causa dei contrasti insorti tra i coniugi, questi decisero di separarsi a mezzo di separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Paola n.03/2010 R.C.C. 562/2009 del 13.01.2010; la casa coniugale è identificata al catasto nel Comune di Serra D'EL (CS) al foglio
32, particella 386, sub 3, e veniva assegnata in godimento alla e ai figli;
la proprietà della casa, CP per il principio dell'accessione sul terreno donato, risultava sin dall'inizio di proprietà esclusiva della sig.ra ; con sentenza n. 193/2017 del Tribunale di Paola veniva dichiarata la cessazione degli CP
effetti civili del matrimonio, le condizioni dell'assegno divorzile e la conferma della assegnazione della casa coniugale alla sig.ra convivente con i figli;
la casa era stata costruita dai CP
coniugi in costanza di matrimonio e dopo la separazione il sig. agiva in giudizio per vedersi Pt_1
riconosciuto il diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione del manufatto, ponendo a fondamento della richiesta i principi adottati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo i quali “la tutela del coniuge non proprietario del suolo su cui è realizzata la costruzione, nel rispetto della ratio della riforma del diritto di famiglia, opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma, il coniuge non proprietario del suolo non può vantare alcun diritto di comproprietà anche superficiaria sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio nel senso che all'altro coniuge compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati dall'altro nella costruzione”
(Cass. Sez. Unite sentenza n. 651/1996), chiedeva altresì il riconoscimento del lavoro personale e delle risorse personali impiegate nella costruzione;
durante la causa, iscritta al ruolo con R.G. n.
1454/2010 del Tribunale di Paola, la SI.ra donava la nuda proprietà ai figli e CP P_
, per ½ ciascuno, trattenendo per sé l'usufrutto del medesimo immobile;
l'atto di CP_2 donazione avveniva due settimane dopo l'udienza nella quale il Giudice del citato procedimento revocava l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale e “ritenuta necessaria e preliminare ai fini della decisione la consulenza tecnica richiesta”, la ammetteva, nominando il CTU per la valutazione dell'importo delle spese per la costruzione dell'immobile; con sentenza n.92/2020,
2 pubblicata il 04.02.2020, il Tribunale di Paola condannava la SI.ra al pagamento, nei CP confronti del sig. , della somma di € 84.485,00, oltre iva, rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi legali, nonché alle spese del giudizio e del CTU;
in base a tale condanna, il credito vantato dal sig. nei confronti della ammontava ad un totale pari ad € 123.106,88, di Parte_1 CP cui € 84.485,00 quale capitale dovuto, € 18.586,70 per iva, € 9.585,67 per rivalutazione monetaria ed
€ 10.449,51 per interessi.
Parte attrice pertanto domandava: disporsi la revocatoria dell'atto di donazione della SI.ra
[...]
e accettata dai sig.ri e -n.21284.1/2015- con atto pubblico del CP CP_2 P_
21/10/2015, trascritta con nota presentata con modello unico dal 18.11.2015, repertorio n.:42307, rogante con sede in Cosenza, dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto Persona_1
di disposizione del patrimonio;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA
e CPA e accessori come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vittorio UN.
Con comparsa di intervento volontario del 06.10.2020 notificata in data 13.10.2020, si costituiva nel giudizio anche l'avv. Vittorio UN, difensore e procuratore costituito del medesimo attore. L'avv.
Vittorio UN, condividendo e facendo proprie le medesime ragioni di diritto indicate nell'atto di citazione del sig. , deducendo che l'atto di donazione compromette le ragioni Parte_1 creditorie, oltre che dell'attore, anche del predetto avvocato antistatario delle spese di lite, in quanto la SI.ra non possiede altri beni in grado di poter garantire il credito vantato, chiedeva: accertati CP
i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. disporsi la revocatoria dell'atto di donazione della SI.ra
[...]
e accettata dai sig.ri e con atto pubblico del CP CP_2 Parte_2
21/10/2015, trascritta con nota presentata con modello unico dal 18.11.2015, repertorio n.42307, rogante con sede in Cosenza, dichiarando inefficace nei confronti di Persona_1 Pt_1
e Vittorio UN l'atto di disposizione del patrimonio;
con vittoria di spese e compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 21.10.20, si costituivano i sig.ri
[...]
e , i quali domandavano: preliminarmente, a norma dell'art. CP CP_2 P_
295 c.p.c. disporsi la sospensione del presente giudizio sino all'esito della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio di appello iscritto al n. 1530/2020 R.G.A.C., avente natura pregiudiziale, pendente tra le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro Sezione Terza Civile proposto avverso la sentenza n. 92/2020 del Tribunale di Paola sul cui presupposto si fonda la resistita azione revocatoria;
rigettarsi la domanda proposta dall'attore e sostenuta dal difensore avv. UN con la propria comparsa di intervento volontario nel giudizio, siccome infondata in fatto e in diritto, oltre che totalmente indimostrata;
con condanna dell'attore al pagamento delle spese e compensi legali, con distrazione in favore dei procuratori.
3 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15.09.21, il Giudice, rilevato che l'art. 295 c.p.c. postula una pregiudizialità giuridica e non solo logica tra due controversie e che il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, evidenziato che “essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16722 del 17/07/2009), rigettava l'istanza ex art. 295 c.p.c. di parte convenuta, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e il 7.02.25 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rinviene la sentenza n. 193/2017 del Tribunale di Paola, emessa in data 03.03.17 e pubblicata in data 7.03.17, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni dell'assegno divorzile e la conferma della assegnazione della casa coniugale alla sig.ra convivente con i figli, identificata al CP catasto nel Comune di Serra D'EL (CS) al foglio 32, particella 386, sub3, come descritto nella visura storica allegata.
Viene allegata anche la sentenza n.92/2020 emessa dal Tribunale di Paola in data 03.02.20 e pubblicata il 04.02.2020 (nel proc. R.G. n. 1454/2010) con la quale il Giudice condannava la SI.ra al pagamento, nei confronti del sig. , della somma di € 84.485,00, oltre CP Parte_1
iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché alle spese di lite, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Vittorio UN per dichiarato anticipo, ponendo altresì definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, con attribuzione in favore CP dell'avvocato antistatario Vittorio UN dell'importo complessivo di € 3.097,55 da lui anticipato.
Dalla data del verbale del 06.10.2015 del giudizio R.G. n. 1454/2010 del Tribunale di Paola, si evince come la donazione fosse avvenuta subito dopo il provvedimento del Giudice di ammissione della
CTU per la valutazione del costo del valore dei materiali e della manodopera utilizzati per costruire l'immobile.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.09.21 i convenuti allegavano ordinanza del 20.05.2021 (comunicata a mezzo pec il 09.06.2021) resa dalla Corte di Appello di
Catanzaro nel giudizio n. 1530/2020 R.G. con la quale la Dottoressa Controparte_5
concedeva la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 92/2020.
Con note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 19.04.23, parte attrice e terzo intervenuto allegavano sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 480/2023 pubblicata il
4 13/04/2023 (R.G. n. 1530/2020) con la quale veniva rigettato l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
e confermata la sentenza di primo grado. CP
Per quanto concerne il corredo probatorio allegato con comparsa di intervento volontario da parte dell'avv. Vittorio UN, si rinviene fattura pro forma dell'avv. UN di € 17.372,74, quale “netto a pagare” (somma derivante dalla sentenza 92/2020 del Tribunale di Paola con la quale è stata dichiarata la condanna della SI.ra alla spese di lite e spese di ctu). CP
La domanda attorea appare fondata e, pertanto, va accolta, per le seguenti ragioni.
I presupposti dell'azione revocatoria sono l'atto di disposizione, l'NT NI e l'elemento soggettivo, ossia la c.d. scientia fraudis, consapevolezza del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, e, se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
La prova di quest'ultima può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020).
In via preliminare occorre precisare che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non
è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., 15 maggio 2018, n.11755).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5619 del 22/03/2016).
“Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (così Cass. S.U. n. 9440/04 e numerose altre conformi, fino alla recente Cass.
n. 5916/16), con la conseguenza che, nell'ipotesi di credito contestato o litigioso, quand'anche
l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto
5 pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia NI del debitore e del terzo, non anche il consilium fraudis (così Cass. n. 1968/09)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 240 del 10/01/2017).
“Per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”
(cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 - 01).
“In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007).
Nel caso di atto a titolo gratuito o di liberalità, l'elemento soggettivo psicologico investe solo il debitore e non anche il terzo beneficiario, dunque è sufficiente la prova della scientia fraudis del disponente, che non è altro se non la consapevolezza, in capo al medesimo, dell'NT NI.
Il c.d. NT NI consiste nel pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore, in modo che sia per il creditore impossibile o anche soltanto più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore.
L'NT NI ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Inoltre, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
Infatti, tale requisito dell'azione revocatoria ordinaria sussiste non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. Civ. 12678/2001; Cass.
Civ. 12144/1999). Per consolidata giurisprudenza inoltre tale pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), quando detta
6 variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (Cass. Civ. 2792/2002;
Cass. Civ. 4578/1998).
Tanto chiarito, gli esposti presupposti ricorrono nel caso di specie.
Invero, preliminarmente occorre precisare, ai fini della decisione de qua, che risulta senza alcun dubbio che l'attore abbia sostenuto parte delle spese per la costruzione dell'immobile sulla proprietà dell'allora coniuge e, comunque, si trattava certamente di un credito litigioso, che già CP
aveva determinato l'insorgenza della qualità di creditore in capo all'attore durante la pendenza del giudizio R.G. n. 1454/2010 dinanzi al Tribunale di Paola.
La “scientia NI” è desumibile presuntivamente dagli atti di causa e dalla loro scansione cronologica.
Anche il dato temporale, nella fattispecie, assume rilievo determinante per ravvisare la sussistenza del predetto requisito.
Dalla data del verbale del 06.10.2015 del giudizio R.G. n. 1454/2010 del Tribunale di Paola, emerge chiaramente come la donazione sia avvenuta subito dopo il provvedimento del Giudice di ammissione della CTU per la valutazione del costo del valore dei materiali e della manodopera utilizzati per costruire l'immobile.
Dalla visura allegata, infatti, risulta “istrumento (atto pubblico) del 21/10/2015 nota presentata con modello unico in atti dal 18/11/2015 repertorio n.: 42307 rogante: sede: Cosenza Persona_1 registrazione: sede: donazione accettata (n. 21284.1/2015)”.
Tanto rilevato, effettivamente la SI.ra con l'atto di donazione nei confronti dei figli CP
e -n.21284.1/2015- del 21/10/2015, trascritta con nota presentata con CP_2 P_
modello unico dal 18.11.2015, ha consapevolmente posto in essere uno spostamento patrimoniale dell'immobile ivi identificato, a titolo gratuito, dal proprio nel patrimonio altrui. Questo spostamento ha portato una diminuzione apprezzabile nel patrimonio del debitore, con riguardo alla funzione di garanzia patrimoniale generica ed all'interesse del creditore. Quindi, di fronte al pericolo di una soccombenza nel giudizio la SI.ra ha inteso sottrarre il predetto immobile all'anzidetta CP
funzione di garanzia, donandolo piuttosto che lasciarlo esposto alla potenziale aggressione da parte di , che si sarebbe concretizzata in seguito al definitivo accertamento del credito Parte_1
litigioso.
Si appalesa evidente la consapevolezza, in capo alla donante, dell'NT NI, il quale è parimenti ricorrente, avendo certamente determinato il predetto atto di liberalità quantomeno un mero pericolo di danno, rendendo più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio della debitrice.
7 Non può infatti ragionevolmente affermarsi che la non fosse a conoscenza del credito vantato CP dall'attore e del grave pericolo di pregiudizio delle ragioni creditorie che comportava la dismissione a titolo di donazione dell'unica abitazione di cui era proprietaria.
D'altra parte, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere o comunque minare la garanzia patrimoniale generica del creditore, spetta al debitore dimostrare – in applicazione del principio di vicinanza della prova – l'assoluta capienza del suo patrimonio;
quindi, è onere del convenuto fornire la prova dell'insussistenza dell'NT NI (cfr. Cass., 27 ottobre 2015, n.21808).
“Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, come testé ricordato, l'onere di provare l'insussistenza dell'NT NI incombe sul convenuto che la eccepisca (cfr. da ultimo Cass. civ. 3 febbraio 2015, n. 1902)” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21808 del 2015).
L'NT NI deve essere valutato ex ante, con riferimento cioè al momento dell'atto di disposizione che si assume lesivo delle garanzie del creditore, indi “con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio” (Cass. 10 agosto 2007, n.16986).
Va rilevato, infine, che la medesima sentenza, n.92/2020, del Tribunale di Paola, al n.2 del dispositivo, ha condannato alla rifusione, in favore , delle spese di CP Parte_1 lite, liquidate nella complessiva somma di € 9.959,00, di cui € 558,00 per spese ed € 9.401,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Vittorio UN per dichiarato anticipo”, e che al n.3 del dispositivo ha posto “definitivamente a carico di le spese della consulenza CP
tecnica d'ufficio, con attribuzione all'avvocato antistatario Vittorio UN dell'importo complessivo di € 3.097,55 da lui anticipato”, ovvero il tutto per un totale pari a € 17.372,74, giusta fattura pro forma allegata.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara l'inefficacia, nei confronti di e di Parte_1
Vittorio UN, dell'atto di donazione della SI.ra e accettata dai sig.ri e CP CP_2
con atto pubblico del 21/10/2015, trascritta con nota presentata con P_ Parte_2
modello unico dal 18.11.2015, repertorio n.42307, rogante con sede in Cosenza;
si Persona_1 ordina al Direttore dell' di procedere all'annotazione nei Parte_3
modi di legge della presente sentenza, senza alcuna sua responsabilità.
Evidenziato che, “ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del
8 09/05/2014), le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del D.M. n. 147 del 13/08/2022, seguono la soccombenza di parte convenuta, con attribuzione all'avv. Vittorio UN.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 717/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia, nei confronti di e di Vittorio UN, dell'atto di Parte_1
donazione della SI.ra e accettata dai sig.ri e - CP CP_2 P_
n.21284.1/2015- con atto pubblico del 21/10/2015, trascritta con nota presentata con modello unico dal 18.11.2015, repertorio n.42307, rogante con sede in Cosenza;
Persona_1
2) ordina al Direttore dell'Agenzia del Territorio/Ufficio Provinciale di procedere all'annotazione nei modi di legge della presente sentenza, senza alcuna sua responsabilità;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 832,01 per esborsi ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge, con attribuzione all'avv. Vittorio UN;
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'intervenuto UN Vittorio, delle spese del giudizio che liquida nel loro complessivo ammontare in € 356,10 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge, con attribuzione all'avv. Vittorio UN
Paola, lì 12.5.25 il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 717/2020 R.G., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
UN, giusta delega in calce all'atto di citazione ed entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Saverio Rocco Cetraro, sito in Diamante (CS), c. da Piane s.s. 18
ATTORE
E
(c.f. , (c.f. CP CodiceFiscale_2 CP_2 [...]
e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._3 P_ CodiceFiscale_4
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gregorio Barba ed Elisabetta Barba ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Cosenza, al Viale F. e G. Falcone n.45, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
NONCHE'
UN TT (c.f. , in proprio, rappresentato e difeso da se C.F._5
stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, alla via delle Medaglie D'oro 154
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.02.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo mediante consegna a mani, in data 10.07.2020, il sig. CP_4
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, i sig.ri Parte_1 CP CP_2
e , deducendo che: in data 11.08.1990, ebbe a contrarre matrimonio di rito
[...] P_ concordatario in Serra D'EL con la sig.ra in regime di comunione dei beni;
durante CP
il matrimonio nacquero i figli e , oggi maggiorenni;
in data 20.03.1995, la sig.ra CP_2 P_ [...]
insieme a suo figlio riceveva in donazione, in ragione della quota di metà in comune e pro CP
indiviso, la piena proprietà di un terreno nel Comune di Serra D'EL; tale terreno veniva poi diviso tra i due donatari e, sulla proprietà della sig.ra i coniugi e costruirono la CP CP Parte_1
propria casa coniugale, ovvero una villa di 337 mq su tre piani con giardino;
in un momento successivo, a causa dei contrasti insorti tra i coniugi, questi decisero di separarsi a mezzo di separazione consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Paola n.03/2010 R.C.C. 562/2009 del 13.01.2010; la casa coniugale è identificata al catasto nel Comune di Serra D'EL (CS) al foglio
32, particella 386, sub 3, e veniva assegnata in godimento alla e ai figli;
la proprietà della casa, CP per il principio dell'accessione sul terreno donato, risultava sin dall'inizio di proprietà esclusiva della sig.ra ; con sentenza n. 193/2017 del Tribunale di Paola veniva dichiarata la cessazione degli CP
effetti civili del matrimonio, le condizioni dell'assegno divorzile e la conferma della assegnazione della casa coniugale alla sig.ra convivente con i figli;
la casa era stata costruita dai CP
coniugi in costanza di matrimonio e dopo la separazione il sig. agiva in giudizio per vedersi Pt_1
riconosciuto il diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione del manufatto, ponendo a fondamento della richiesta i principi adottati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo i quali “la tutela del coniuge non proprietario del suolo su cui è realizzata la costruzione, nel rispetto della ratio della riforma del diritto di famiglia, opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma, il coniuge non proprietario del suolo non può vantare alcun diritto di comproprietà anche superficiaria sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio nel senso che all'altro coniuge compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati dall'altro nella costruzione”
(Cass. Sez. Unite sentenza n. 651/1996), chiedeva altresì il riconoscimento del lavoro personale e delle risorse personali impiegate nella costruzione;
durante la causa, iscritta al ruolo con R.G. n.
1454/2010 del Tribunale di Paola, la SI.ra donava la nuda proprietà ai figli e CP P_
, per ½ ciascuno, trattenendo per sé l'usufrutto del medesimo immobile;
l'atto di CP_2 donazione avveniva due settimane dopo l'udienza nella quale il Giudice del citato procedimento revocava l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale e “ritenuta necessaria e preliminare ai fini della decisione la consulenza tecnica richiesta”, la ammetteva, nominando il CTU per la valutazione dell'importo delle spese per la costruzione dell'immobile; con sentenza n.92/2020,
2 pubblicata il 04.02.2020, il Tribunale di Paola condannava la SI.ra al pagamento, nei CP confronti del sig. , della somma di € 84.485,00, oltre iva, rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi legali, nonché alle spese del giudizio e del CTU;
in base a tale condanna, il credito vantato dal sig. nei confronti della ammontava ad un totale pari ad € 123.106,88, di Parte_1 CP cui € 84.485,00 quale capitale dovuto, € 18.586,70 per iva, € 9.585,67 per rivalutazione monetaria ed
€ 10.449,51 per interessi.
Parte attrice pertanto domandava: disporsi la revocatoria dell'atto di donazione della SI.ra
[...]
e accettata dai sig.ri e -n.21284.1/2015- con atto pubblico del CP CP_2 P_
21/10/2015, trascritta con nota presentata con modello unico dal 18.11.2015, repertorio n.:42307, rogante con sede in Cosenza, dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto Persona_1
di disposizione del patrimonio;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA
e CPA e accessori come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Vittorio UN.
Con comparsa di intervento volontario del 06.10.2020 notificata in data 13.10.2020, si costituiva nel giudizio anche l'avv. Vittorio UN, difensore e procuratore costituito del medesimo attore. L'avv.
Vittorio UN, condividendo e facendo proprie le medesime ragioni di diritto indicate nell'atto di citazione del sig. , deducendo che l'atto di donazione compromette le ragioni Parte_1 creditorie, oltre che dell'attore, anche del predetto avvocato antistatario delle spese di lite, in quanto la SI.ra non possiede altri beni in grado di poter garantire il credito vantato, chiedeva: accertati CP
i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. disporsi la revocatoria dell'atto di donazione della SI.ra
[...]
e accettata dai sig.ri e con atto pubblico del CP CP_2 Parte_2
21/10/2015, trascritta con nota presentata con modello unico dal 18.11.2015, repertorio n.42307, rogante con sede in Cosenza, dichiarando inefficace nei confronti di Persona_1 Pt_1
e Vittorio UN l'atto di disposizione del patrimonio;
con vittoria di spese e compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 21.10.20, si costituivano i sig.ri
[...]
e , i quali domandavano: preliminarmente, a norma dell'art. CP CP_2 P_
295 c.p.c. disporsi la sospensione del presente giudizio sino all'esito della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio di appello iscritto al n. 1530/2020 R.G.A.C., avente natura pregiudiziale, pendente tra le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro Sezione Terza Civile proposto avverso la sentenza n. 92/2020 del Tribunale di Paola sul cui presupposto si fonda la resistita azione revocatoria;
rigettarsi la domanda proposta dall'attore e sostenuta dal difensore avv. UN con la propria comparsa di intervento volontario nel giudizio, siccome infondata in fatto e in diritto, oltre che totalmente indimostrata;
con condanna dell'attore al pagamento delle spese e compensi legali, con distrazione in favore dei procuratori.
3 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15.09.21, il Giudice, rilevato che l'art. 295 c.p.c. postula una pregiudizialità giuridica e non solo logica tra due controversie e che il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, evidenziato che “essendo sufficiente, per l'esperimento dell'azione revocatoria, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16722 del 17/07/2009), rigettava l'istanza ex art. 295 c.p.c. di parte convenuta, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e il 7.02.25 la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, si rinviene la sentenza n. 193/2017 del Tribunale di Paola, emessa in data 03.03.17 e pubblicata in data 7.03.17, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni dell'assegno divorzile e la conferma della assegnazione della casa coniugale alla sig.ra convivente con i figli, identificata al CP catasto nel Comune di Serra D'EL (CS) al foglio 32, particella 386, sub3, come descritto nella visura storica allegata.
Viene allegata anche la sentenza n.92/2020 emessa dal Tribunale di Paola in data 03.02.20 e pubblicata il 04.02.2020 (nel proc. R.G. n. 1454/2010) con la quale il Giudice condannava la SI.ra al pagamento, nei confronti del sig. , della somma di € 84.485,00, oltre CP Parte_1
iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché alle spese di lite, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Vittorio UN per dichiarato anticipo, ponendo altresì definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, con attribuzione in favore CP dell'avvocato antistatario Vittorio UN dell'importo complessivo di € 3.097,55 da lui anticipato.
Dalla data del verbale del 06.10.2015 del giudizio R.G. n. 1454/2010 del Tribunale di Paola, si evince come la donazione fosse avvenuta subito dopo il provvedimento del Giudice di ammissione della
CTU per la valutazione del costo del valore dei materiali e della manodopera utilizzati per costruire l'immobile.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.09.21 i convenuti allegavano ordinanza del 20.05.2021 (comunicata a mezzo pec il 09.06.2021) resa dalla Corte di Appello di
Catanzaro nel giudizio n. 1530/2020 R.G. con la quale la Dottoressa Controparte_5
concedeva la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 92/2020.
Con note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 19.04.23, parte attrice e terzo intervenuto allegavano sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 480/2023 pubblicata il
4 13/04/2023 (R.G. n. 1530/2020) con la quale veniva rigettato l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
e confermata la sentenza di primo grado. CP
Per quanto concerne il corredo probatorio allegato con comparsa di intervento volontario da parte dell'avv. Vittorio UN, si rinviene fattura pro forma dell'avv. UN di € 17.372,74, quale “netto a pagare” (somma derivante dalla sentenza 92/2020 del Tribunale di Paola con la quale è stata dichiarata la condanna della SI.ra alla spese di lite e spese di ctu). CP
La domanda attorea appare fondata e, pertanto, va accolta, per le seguenti ragioni.
I presupposti dell'azione revocatoria sono l'atto di disposizione, l'NT NI e l'elemento soggettivo, ossia la c.d. scientia fraudis, consapevolezza del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, e, se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo.
La prova di quest'ultima può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020).
In via preliminare occorre precisare che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non
è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., 15 maggio 2018, n.11755).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5619 del 22/03/2016).
“Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (così Cass. S.U. n. 9440/04 e numerose altre conformi, fino alla recente Cass.
n. 5916/16), con la conseguenza che, nell'ipotesi di credito contestato o litigioso, quand'anche
l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto
5 pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia NI del debitore e del terzo, non anche il consilium fraudis (così Cass. n. 1968/09)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 240 del 10/01/2017).
“Per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”
(cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 - 01).
“In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17867 del 22/08/2007).
Nel caso di atto a titolo gratuito o di liberalità, l'elemento soggettivo psicologico investe solo il debitore e non anche il terzo beneficiario, dunque è sufficiente la prova della scientia fraudis del disponente, che non è altro se non la consapevolezza, in capo al medesimo, dell'NT NI.
Il c.d. NT NI consiste nel pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore, in modo che sia per il creditore impossibile o anche soltanto più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore.
L'NT NI ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Inoltre, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
Infatti, tale requisito dell'azione revocatoria ordinaria sussiste non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. Civ. 12678/2001; Cass.
Civ. 12144/1999). Per consolidata giurisprudenza inoltre tale pregiudizio può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile), quando detta
6 variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (Cass. Civ. 2792/2002;
Cass. Civ. 4578/1998).
Tanto chiarito, gli esposti presupposti ricorrono nel caso di specie.
Invero, preliminarmente occorre precisare, ai fini della decisione de qua, che risulta senza alcun dubbio che l'attore abbia sostenuto parte delle spese per la costruzione dell'immobile sulla proprietà dell'allora coniuge e, comunque, si trattava certamente di un credito litigioso, che già CP
aveva determinato l'insorgenza della qualità di creditore in capo all'attore durante la pendenza del giudizio R.G. n. 1454/2010 dinanzi al Tribunale di Paola.
La “scientia NI” è desumibile presuntivamente dagli atti di causa e dalla loro scansione cronologica.
Anche il dato temporale, nella fattispecie, assume rilievo determinante per ravvisare la sussistenza del predetto requisito.
Dalla data del verbale del 06.10.2015 del giudizio R.G. n. 1454/2010 del Tribunale di Paola, emerge chiaramente come la donazione sia avvenuta subito dopo il provvedimento del Giudice di ammissione della CTU per la valutazione del costo del valore dei materiali e della manodopera utilizzati per costruire l'immobile.
Dalla visura allegata, infatti, risulta “istrumento (atto pubblico) del 21/10/2015 nota presentata con modello unico in atti dal 18/11/2015 repertorio n.: 42307 rogante: sede: Cosenza Persona_1 registrazione: sede: donazione accettata (n. 21284.1/2015)”.
Tanto rilevato, effettivamente la SI.ra con l'atto di donazione nei confronti dei figli CP
e -n.21284.1/2015- del 21/10/2015, trascritta con nota presentata con CP_2 P_
modello unico dal 18.11.2015, ha consapevolmente posto in essere uno spostamento patrimoniale dell'immobile ivi identificato, a titolo gratuito, dal proprio nel patrimonio altrui. Questo spostamento ha portato una diminuzione apprezzabile nel patrimonio del debitore, con riguardo alla funzione di garanzia patrimoniale generica ed all'interesse del creditore. Quindi, di fronte al pericolo di una soccombenza nel giudizio la SI.ra ha inteso sottrarre il predetto immobile all'anzidetta CP
funzione di garanzia, donandolo piuttosto che lasciarlo esposto alla potenziale aggressione da parte di , che si sarebbe concretizzata in seguito al definitivo accertamento del credito Parte_1
litigioso.
Si appalesa evidente la consapevolezza, in capo alla donante, dell'NT NI, il quale è parimenti ricorrente, avendo certamente determinato il predetto atto di liberalità quantomeno un mero pericolo di danno, rendendo più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio della debitrice.
7 Non può infatti ragionevolmente affermarsi che la non fosse a conoscenza del credito vantato CP dall'attore e del grave pericolo di pregiudizio delle ragioni creditorie che comportava la dismissione a titolo di donazione dell'unica abitazione di cui era proprietaria.
D'altra parte, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere o comunque minare la garanzia patrimoniale generica del creditore, spetta al debitore dimostrare – in applicazione del principio di vicinanza della prova – l'assoluta capienza del suo patrimonio;
quindi, è onere del convenuto fornire la prova dell'insussistenza dell'NT NI (cfr. Cass., 27 ottobre 2015, n.21808).
“Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, come testé ricordato, l'onere di provare l'insussistenza dell'NT NI incombe sul convenuto che la eccepisca (cfr. da ultimo Cass. civ. 3 febbraio 2015, n. 1902)” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21808 del 2015).
L'NT NI deve essere valutato ex ante, con riferimento cioè al momento dell'atto di disposizione che si assume lesivo delle garanzie del creditore, indi “con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio” (Cass. 10 agosto 2007, n.16986).
Va rilevato, infine, che la medesima sentenza, n.92/2020, del Tribunale di Paola, al n.2 del dispositivo, ha condannato alla rifusione, in favore , delle spese di CP Parte_1 lite, liquidate nella complessiva somma di € 9.959,00, di cui € 558,00 per spese ed € 9.401,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Vittorio UN per dichiarato anticipo”, e che al n.3 del dispositivo ha posto “definitivamente a carico di le spese della consulenza CP
tecnica d'ufficio, con attribuzione all'avvocato antistatario Vittorio UN dell'importo complessivo di € 3.097,55 da lui anticipato”, ovvero il tutto per un totale pari a € 17.372,74, giusta fattura pro forma allegata.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara l'inefficacia, nei confronti di e di Parte_1
Vittorio UN, dell'atto di donazione della SI.ra e accettata dai sig.ri e CP CP_2
con atto pubblico del 21/10/2015, trascritta con nota presentata con P_ Parte_2
modello unico dal 18.11.2015, repertorio n.42307, rogante con sede in Cosenza;
si Persona_1 ordina al Direttore dell' di procedere all'annotazione nei Parte_3
modi di legge della presente sentenza, senza alcuna sua responsabilità.
Evidenziato che, “ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del
8 09/05/2014), le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del D.M. n. 147 del 13/08/2022, seguono la soccombenza di parte convenuta, con attribuzione all'avv. Vittorio UN.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 717/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia, nei confronti di e di Vittorio UN, dell'atto di Parte_1
donazione della SI.ra e accettata dai sig.ri e - CP CP_2 P_
n.21284.1/2015- con atto pubblico del 21/10/2015, trascritta con nota presentata con modello unico dal 18.11.2015, repertorio n.42307, rogante con sede in Cosenza;
Persona_1
2) ordina al Direttore dell'Agenzia del Territorio/Ufficio Provinciale di procedere all'annotazione nei modi di legge della presente sentenza, senza alcuna sua responsabilità;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 832,01 per esborsi ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge, con attribuzione all'avv. Vittorio UN;
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'intervenuto UN Vittorio, delle spese del giudizio che liquida nel loro complessivo ammontare in € 356,10 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge, con attribuzione all'avv. Vittorio UN
Paola, lì 12.5.25 il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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