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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5477 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 44036 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.12.2024 da 1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino: albanese Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gaia Francesca Caldarini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Vittore Marciandi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 19/3/2016 (anno 2016, atto n. 319, reg. 1, parte 1)
separati consensualmente con verbale in data 15/11/2021 omologato con decreto del 19/11/21 con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/5/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- disporre lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Milano il 19/3/2016 (anno 2016, atto n. 319, reg. 1, parte 1) tra e;
Parte_1 Parte_2
- confermare l'affido condiviso del figlio minorenne;
Parte_3
- confermare la collocazione preferenziale del minore presso la madre;
- confermare l'assegnazione della casa famigliare alla madre;
- disporre che il padre possa incontrare il figlio tutti i fine settimana senza permanere nella casa materna e con eventuale pernottamento presso il padre laddove concordato previamente tra i genitori sentito anche il minore e un giorno infrasettimanale compatibilmente con gli impegni del minore e gli orari di lavoro del padre;
- disporre che le vacanze natalizie, estive e pasquali vengano suddivise tra i coniugi in parti uguali e in via alternata;
- confermare l'onere a carico del sig. di corrispondere un contributo di mantenimento in Pt_1 favore del figlio di € 250,00 da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal secondo anno;
- confermare la suddivisione delle spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche non fornite dal SSN, come meglio indicate dal Protocollo del Tribunale di Milano, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
- disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_2
- prendere atto che la sig.ra rinuncia alla corresponsione dell'assegno divorzile. Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto Milano il 19/3/2016 (anno 2016, atto n. 319, reg. 1, parte 1) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Del Monte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
Milano, _____________
IL PM IL PG
IL PM IL PG