Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1949, n. 926
Articolo 2
Versione
25 dicembre 1949
Art. 1.
I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, gia' prorogati al 31 dicembre 1949 col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1464 , sono, ulteriormente prorogati, alle stesse condizioni ivi richiamate, rispettivamente al 31 dicembre 1950 e al 31 dicembre 1951.
Alle stesse date e con le stesse condizioni sono altresi' prorogati i termini di decadenza e di prescrizione, che vengono a scadere dopo il 31 dicembre 1949.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1949