Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 956/2023 R.G., promosso da
n.q. di legale rappresentante del Parte_1 [...]
Parte_2
(Avv.to Giulio Drago)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Tindara Marchese)
- opposta-
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore;
-opposta contumace-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
296 2023 90037255 43/000, notificata in data 14.02.2023, relativamente all'avviso di addebito n. 59620140002186656000, presuntivamente notificato in data 24.07.2014 per l'importo di €
30.978,92 chiedendo di “ritenere e dichiarare ed accertare la avvenuta decadenza dall'azione per i motivi analiticamente indicati in narrativa e per l'effetto ritenere e dichiarare ed accertare la nullità e la inefficacia e comunque la non escutibilità delle somme portate dall' avviso di addebito
n. 59620140002186656000, indicato nella presente opposizione e quindi quelle contenute nella intimazione di pagamento n. 296 2023
90037255 43/000 almeno per l'importo di € 30.978,92. In ogni caso, ritenere e dichiarare ed accertare la avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dall' avviso di addebito n.
59620140002186656000, indicato nella presente opposizione e quindi quelle contenute nella intimazione di pagamento n. 296 2023 90037255
43/000 che si riferiscono a detto avviso, almeno per l'importo di €
30.978,92, per i motivi analiticamente indicati in narrativa e per l'effetto ritenere e dichiarare ed accertare la nullità e la inefficacia e comunque la non escutibilità delle somme portate dall'avviso di addebito indicato nella presente opposizione e quindi quelle contenute nella intimazione di pagamento n. 296 2023 90037255 43/000, almeno per l'importo di €
30.978,92. Con vittoria si spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso avverso un atto asseritamente non impugnabile autonomamente, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e l'assenza di responsabilità in ordine alla notifica degli avvisi di addebito e, nel merito, contestava la prescrizione dei crediti chiedendo il rigetto del ricorso.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l del CP_3
quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.01.2025 per il deposito di note.
*** ** *** Preliminarmente va affermato il difetto di legittimazione passiva di
Controparte_4
Alla luce della recente pronuncia delle S.U. ( n. 7514 del 08.03.2022) e relativamente ai crediti previdenziali, “in forza della disciplina di cui all'art. 24 d.lgs. 26.02.1999 n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria attraverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cu all'art 17 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. Ed, infatti, la parte ricorrente, al fine di ottenere una pronuncia di merito in astratto satisfattiva delle proprie ragioni, deve radicare il giudizio nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, ossia del titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (S.U. Corte di Cassazione n.
7514/8.03.2022).
Nel caso in disamina, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito. E poiché, convenuto in giudizio è anche l'agente della riscossione, oltre l'ente impositore , e costui non è titolare del diritto di credito, CP_3
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24.06.2004
n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, comma 1, c.c. (Cass. 26.09.2006 n.
21222; Cass. 15.07.2007 n. 16412) si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione.
*** ** ***
Passando al merito, il ricorso va accolto.
Occorre, infatti, rilevare che non è stata data prova della notifica degli avvisi di addebito sui quali si fonda l'intimazione opposta.
Sul punto si sono espressi di recente le Sezioni Unite della Suprema
Corte (Sent. 10012 depositata il 15 aprile 2021) affermando un importante principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo,
Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Mancando, dunque, la prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata e non potendo ricavarsi la ritualità degli stessi non avendo , nella Controparte_1
contumacia dell' , fornito prova documentale al riguardo, in quanto CP_3
la notifica dell'avviso di addebito prodotto dall Controparte_1
riguarda altro avviso di addebito n.
[...]
29620189012282343000 diverso da quello indicato in seno all'intimazione di pagamento (AVI n. 59620140002186656000) deve essere dichiarata la nullità dell'intimazione opposta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell , risultato soccombente, CP_3
vanno invece compensate quelle tra la parte ricorrente e l'
[...]
, atteso che Riscossione Sicilia, irritualmente citata Controparte_4
in giudizio, non essendo l'Ente impositore e trattandosi di avvisi di addebito che vengono notificati direttamente dall' , non aveva CP_3
comunque la disponibilità degli atti presupposti e, pertanto, non poteva fornire alcuna prova in giudizio.
In ogni caso, tuttavia, lo stesso Agente avrebbe dovuto verificare se tra la data di notifica degli avvisi e la intimazione qui opposta fossero intervenuti atti intermedi volti ad interrompere la prescrizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell;
CP_3
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; Controparte_4
- in accoglimento del ricorso, dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 296 2023 90037255 43 000 limitatamente all' avviso di addebito n. 59620140002186656000 di €. 30.978,92;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €. CP_3
2.900,00, oltre rimborso spese forfetario, C.P.A. ed I.V.A. da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese il 20.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo