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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/09/2024, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice est. nel giudizio n. 103/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio promosso da
AMBRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. e p.i. 00938080348) già
TORIAZZI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MICHELE BELLI ([...]) elettivamente domiciliata in Parma (43123 – PR), al Viale Agostino
Berenini n. 4 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto in proprio da AMBRA SRL IN
LIQUIDAZIONE per l'apertura della liquidazione giudiziale;
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII;
1 rilevato che il legale rappresentante della ricorrente è comparso alla suddetta udienza confermando il contenuto del ricorso;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42
CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “tipografia…ingrosso articoli cartoleria”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- sussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ed è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di
2 credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); in particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte
“Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016). Orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto:
a) dall'esistenza di debiti erariali per euro 31.660 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2024); b) dalla presenza di esecuzioni mobiliari e plurimi decreti ingiuntivi;
c) dalla complessiva situazione debitoria riconosciuta dalla medesima resistente a fronte di elementi attivi del patrimonio sociale insufficienti, anche nella prospettiva liquidatoria, ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori;
ritenuto di indicare come curatore il dott. GIOVANNI BERTANI, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
3 l'apertura della liquidazione giudiziale di AMBRA S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE (c.f. e p.i. 00938080348) già TORIAZZI S.R.L con sede in PARMA, VIA DEL POZZETTO 16/A CAP 43122
FRAZIONE: SAN PROSPERO in persona del legale rappresentante pro tempore OR IO ([...]) ;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. GIOVANNI BERTANI ([...]) con studio in 43121 PARMA, STRADA AL PONTE CAPRAZUCCA 7, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno
15 gennaio 2025 ore 10.40;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Parma, 18 settembre 2024
Il Giudice Est. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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