Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Il Giudice del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo all'udienza del 9 gennaio 2025 celebrata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c tra in proprio e n.q. e il 11 Parte_1 Controparte_1
destinata alla discussine ex art. 281 sexies Controparte_2
c.p.c. ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19760 /2018 r.g.n. promossa da in proprio e nella qualità di capogruppo Parte_1
mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con
[...]
, rappresentata e difesa dagli avvocati Maggi Mariano Controparte_3
e Francesco Mollica
ATTORE
CONTRO
Controparte_4 Controparte_2
in persona del pro tempore rappresentato e difeso
[...] CP_5
dall'avv. Avvocatura Dello Stato Di Palermo.
Udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: 9 gennaio 2025
Conclusioni per l'attore: come da foglio del 12/12/2024 e dell'8/1/2025
accertate le violazioni di legge e gli inadempimenti contrattuali perpetrati dall'Amministrazione e descritti in narrativa, condannare gli odierni convenuti al pagamento, in favore di nella Parte_1
sua qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con , dell'importo di Controparte_6
Euro 1.107.799,80 per le causali illustrate, oppure nella diversa somma da determinare in corso di causa, anche avuto riguardo al “valore venale” delle opere eseguite, oppure ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. o in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigettare l'avversa domanda riconvenzionale, laddove infondata in fatto e diritto nonché sprovvista di prova, o comunque, escludere o ridurre qualsivoglia denegato risarcimento del danno che si voglia riconoscere alla
Controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., per suo manifesto concorso nella produzione degli stessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Conclusioni per il convenuto: come da note dell'8/1/2025, in richiamo delle eccezioni e delle domande tutte di cui alla comparsa del 15.2.2019 e alla memoria del 25.10.2019, come appresso richiamate: ritenere e dichiarare inammissibili o comunque infondate le domande tutte di controparte rigettandole integralmente.
In via riconvenzionale condannare parte attrice al pagamento di euro
2.839.329,74 (impregiudicata la sua successiva esatta quantificazione all'esito della definizione delle operazioni di carotaggio in atto), oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi fino al saldo. Condannare parte attrice, in solido con la mandante, al pagamento di diritti e onorari (parzialmente destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale: art. 9, D.L. n. 90/14) salve le spese prenotate a debito.
1. Con atto di citazione notificato il 30/11/2018 la società
[...]
in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del Parte_1
raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con
[...]
ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Controparte_7
Tribunale il – II reparto infrastrutture Palermo. Ha Controparte_1 premesso che con contratto del 14 maggio 2014, Rep. n. 12720 controparte aveva affidato al già menzionato raggruppamento temporaneo d'imprese i
“lavori di rinnovamento della rete idrica principale, antincendio e rete fognante acque bianche e nere della caserma Scianna di verso un corrispettivo CP_2
netto di euro 2.309.775,81.
Ha lamentato che nonostante l'esecuzione risultasse terminata già in data 22 aprile 2016 e l'Amministrazione della Difesa avesse progressivamente preso in consegna le opere, l'Appaltatore non era comunque riuscito ad ottenere il collaudo e la propria liberazione da ogni vincolo contrattuale. Tale circostanza avrebbe cagionato reiterate diffide e la successiva introduzione della presente causa. In particolare l'impresa ha lamentato il Pt_1 mancato pagamento del saldo prezzo per euro 199.256,58, oltre interessi così come quantificati fino alla data di introduzione del presente giudizio, il mancato svincolo delle ritenute in garanzia per euro 12.257,41, oltre I.V.A. di legge, e la liberazione delle polizze prestate in garanzia,
Ha altresì chiesto il pagamento delle opere eseguite e non contabilizzate, per complessivi euro 612.737,00=, il risarcimento del danno derivante da ingiustificato ritardo nel collaudo, e il risarcimento del danno così detto curriculare, in richiamo di Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5497/2014), con diritto alla rivalutazione monetaria.
Il convenuto ha contestato la domanda rappresentando che il CP_1
ritardo delle operazioni di collaudo è da imputare esclusivamente alla condotta della Appaltatrice (a) per la mancata consegna della documentazione tecnica espressamente prevista dal contratto al 22.04.2016
(art. 8 Contratto); (b) per ulteriori adempimenti contrattuali a carico dell'appaltatrice non eseguiti e per le criticità qualitative e quantitative degli impianti realizzati;
( c) per l'inefficacia della cauzione definitiva in seguito al fallimento del Consorzio Fidi del Tirreno, cui è conseguita la sospensione delle operazioni propedeutiche al collaudo nei mesi di Agosto e Settembre
2017; (d) per gli effetti potenzialmente contaminante (come da perizia ing.
del 23.11.2018), nelle more dell'attuazione di un tavolo tecnico Per_1
chiesto dalla stessa Appaltatrice per definire il Collaudo Tecnico
Amministrativo.
In via riconvenzionale ha richiesto il pagamento di euro 2.734.312,87 per il danno discendente dalla non collaudabilità delle opere e pari all'intero importo contabilizzato e pagato fino al Sal 7. Sempre in via riconvenzionale il ha altresì chiesto la condanna dell'attrice al pagamento: (a) CP_1
dell'importo di euro 46.833,82 per lavori di Somma urgenza per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie ai fini dell'abitabilità delle Palazzine nn.1,2,3,4, Palazzina Comando Officina e Palestra della Caserma “Scianna”;
(b) dell'importo di euro 10.286,26 per lavori di Somma Urgenza per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di salubrità dei locali mensa della Caserma suddetta;
(c) dell'importo di euro 12.307,36 e di euro 20.310,31 per le verifiche tecniche degli impianti realizzati dall'odierna attrice affidate a professionisti esterni e rispettivamente;
(d) dell'importo di euro 15.279,12 per le Operazioni di carotaggio per Evento Potenzialmente Contaminante (doc.
N.49).
2 – La causa è stata istruita con c.t.u. e con prova testimoniale chiesta da parte attrice.
Trattenuta per la decisione dal Giudice istruttore nominato in sostituzione del magistrato già designato, con ordinanza del 3/11/2024 il Giudice ne ha disposto la rimessione sul ruolo. L'ottemperanza alla sentenza di annullamento del diniego dell'ostensione degli atti emessa dal n. 645/2020, ha comportato la revisione da CP_8
parte del G.I. dell'originaria ordinanza istruttoria emessa, con l'ammissione, in più vasta estensione, di tutte le carte e di tutti i documenti rilasciati dall'amministrazione, e richiamati nella già menzionata sentenza.
Trattandosi di documenti di non facile consultazione sia per il numero
(documenti dal n. 50 al n.131 come da nota di deposito formato Zip) sia per la qualità digitale delle copie il giudice nel rimettere la causa sul ruolo ne ha disposto il deposito in formato cartaceo, con predisposizione di una rubrica al fine di consentire una lettura più agevole funzionale allo scrutino dei motivi esposti negli atti processuali e nelle domande introduttive.
Ricorrendo soltanto esigenze di intellegibilità, per il Giudice, degli atti già versati in telematico e non essendovi fatti nuovi o circostanze di fatto e di diritto idonee a fondare articolazione di nuove difese il Giudice ha disposto la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, mantenendo del resto le comparse conclusionali già versate piena validità ricognitiva.
STORIA DL PROCESSO E DELLA SUA ISTRUTTORIA
3 – In relazione alle rispettive domande introduttive il consulente è stato richiesto degli accertamenti concernenti:
(a) Il costo delle opere e delle lavorazioni ineseguite, tenuto conto dei prezzi stabiliti nel contratto di appalto;
(b) Il costo occorrente ovvero la spesa sostenuta dalla stazione appaltante per la verifica delle lavorazioni incompiute o non effettuate secondo le prescrizioni del progetto esecutivo;
(c) Il costo occorrente per la realizzazione di opere necessarie a correggere e/o integrare le lavorazioni effettuate dall'appaltatrice;
(d) L'inerenza delle opere realizzate dalla stazione appaltante successivamente al collaudo negativo a quelle di cui al punto c) ed i relativi costi documentati. Con nota processuale del 5/1/2021 parte attrice ha lamentato che il G.I. con i quesiti proposti avrebbe ammesso una consulenza tecnica d'ufficio sbilanciata a favore dell'Avvocatura dello Stato, e dalla stessa non chiesta, e ha lamentato trattarsi di provvedimento certamente idoneo a pregiudicare la decisione della causa, con particolare riguardo alla seconda statuizione ove non rivista (il costo occorrente ovvero la spesa sostenuta dalla stazione appaltante per la verifica delle lavorazioni incompiute).
Il Tribunale pertanto con successiva ordinanza istruttoria ha allargato e completato il tema probandum chiedendo gli approfondimenti appresso specificati:
1) se il progetto posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori di rinnovamento della rete idrica principale, antincendio e rete acque bianche e nere della Caserma Scianna di fosse immediatamente cantierabile, CP_2 alla luce dello stato dei luoghi al momento della consegna del cantiere e di quello risalente alla data di presentazione dell'offerta ove ricostruibili sulla base dei documenti in atti;
2) se gli impedimenti all'esecuzione comunicati dall'Appaltatore fossero ostativi alla realizzazione dell'opera a regola d'arte e nel rispetto delle norme tecniche;
3) se le parti abbiano apportato varianti al progetto necessarie alla realizzazione dell'appalto a regola d'arte e se tali varianti siano state ritualmente concordate e disposte;
4) se gli impianti oggetto dell'appalto siano stati utilizzati da parte della stazione appaltante prima del collaudo;
e in caso positivo quale fosse il loro stato al momento dell'utilizzo e se questo abbia influito sulle successive operazioni di collaudo;
5) se la stazione appaltante ed il collaudatore abbiano correttamente adempiuto alle operazioni di collaudo, evidenziando eventuali omissioni.
6) il valore dei lavori eseguiti dall'Appaltatore;
7) il costo delle opere e delle lavorazioni ineseguite, tenuto conto dei prezzi stabiliti nel contratto di appalto;
8) il costo occorrente ovvero la spesa sostenuta dalla stazione appaltante per la verifica delle lavorazioni incompiute o non effettuate secondo le prescrizioni del progetto esecutivo;
9) il costo occorrente per la realizzazione di opere necessarie a correggere e/o integrare le lavorazioni effettuate dall'appaltatrice;
10) l'inerenza delle opere realizzate dalla stazione appaltante successivamente al collaudo negativo a quelle di cui al punto 9 ed i relativi costi documentati
La causa è stata altresì istruita con l'escussione di testi richiesti da parte attrice per provare l'esistenza di impedimenti fisici all'esecuzione dell'opera ed all'avvenuta presa in consegna anticipata degli impianti da parte dell'Amministrazione, altrimenti non dimostrabili.
4– La domanda è parzialmente fondata.
I PUNTI IN FATTO DELL'ISTRUTTORIA SALIENTI PER LA PRONUNCIA A-Il c.t.u. in richiamo delle norme del d.p.r. n. 207/2010, articoli 35 e 24, ha puntualizzato che il progetto alla data di presentazione dell'offerta non era cantierabile.
Tra gli elaborati a corredo del Progetto esecutivo non risultava presente né la relazione tecnica relativa alle interferenze né una tavola grafica che la rappresenti. Si tratta di elaborati indispensabili per la corretta e fluida esecuzione delle attività di scavo in quanto consentono di avere sempre contezza della eventuale presenza di sottoservizi esistenti nelle aree interessate dagli scavi e, conseguentemente, consentono all'Appaltatore di
“modulare” l'organizzazione del lavoro;
procedere “speditamente” ove non si registra la presenza di interferenze ovvero procedere “prudentemente” nelle aree prossime a cavidotti/tubazioni esistenti ed indicati negli elaborati.
L'assenza degli elaborati relativi alle interferenze (con riferimento sia alla loro mappatura sia al progetto della loro risoluzione) costituisce un significativo elemento che porta a concludere per la non cantierabilità.
Il c.t.u. ha altresì puntualizzato che, ove ritenute necessarie, eventuali autorizzazioni avrebbero dovuto essere rilasciate già nella fase di progettazione definitiva, in quanto, come indicato all'art. 33 del DPR 207/2010, “… il progetto
[esecutivo] è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché nelle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi …”; autorizzazioni che non risultano dalla lettura degli atti.
B- Il c.t.u. ha puntualizzato (pag. 31 della relazione) che “gli impedimenti comunicati dall'Appaltatore, correlati essenzialmente alle interferenze, non segnalate, con impianti esistenti, erano ostativi alla realizzazione delle opere a regola
d'arte e nel rispetto delle norme tecniche, e le variazioni apportate sono state disposte dalla Stazione appaltante ed oggetto di ordini di servizio e verbale di concordamento”.
C- L'utilizzo degli impianti da parte della stazione appaltante “… prima del collaudo …” emerge dalla circostanza che le palazzine della Caserma Scianna erano (e tutt'ora sono) in uso e funzionanti;
l'impianto di adduzione idrica e gli impianti fognari di acque nere e acque bianche sono regolarmente in uso…mentre
“Per quanto riguarda il solo impianto antincendio non vi è traccia documentale dell'uso, da parte della stazione appaltante, prima del collaudo”.
D- Le operazioni di collaudo, dal punto di vista formale, non sono state eseguite da parte della stazione appaltante in aderenza alle norme regolamentari (pagine 31/39 della relazione).
E- La quantificazione e la valorizzazione delle lavorazioni oggetto della domanda dell'Impresa, come dettagliate nell'allegato computo metrico unitamente ai grafici di riferimento e il maggior valore delle opere eseguite, rispetto a quello delle opere appaltate (comprensivo del maggior importo derivante dal verbale di concordamento nuovi prezzi) è pari ad € 60.018,01
(pagine 39/51).
F- Il costo delle lavorazioni ineseguite dall'Appaltatore, progettualmente previste, calcolato sulla base dei criteri esposti nel presente paragrafo, ammonta ad € 546.141,14.
Il c.t.u. ha puntualizzato che tale importo valorizza le lavorazioni previste in progetto ma non eseguite in quanto oggetto di variazioni dei tracciati o diversa soluzione esecutiva.
G- La spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per le verifiche riguardanti l'esecuzione delle opere appaltate ammonta ad € 32.617,68
H - Per ciò che attiene all'impianto idrico, le “deficienze” denunciate dalla stazione appaltante riguardanti la carenza di pressione nella rete (dovuta, secondo il progettista alla modifica del tracciato) si sono rivelate prive di fondamento, e correlate esclusivamente alla vetustà del sistema di distribuzione interno alle singole palazzine che, a causa della obsolescenza, non è in grado di sopportare le pressioni di esercizio progettualmente previste.
A conferma di ciò è risultato sufficiente procedere ad una regolazione della pressione di esercizio delle pompe ed alla installazione di un riduttore di pressione per consentire l'ordinaria (e già da tempo in atto) fruizione dell'impianto.
Con riferimento all'impianto antincendio, la cui funzionalità generale non è stata possibile verificare per l'impossibilità di avviare sia la motopompa sia l'elettropompa, emerge documentalmente che, all'esito delle prove e verifiche effettuate in data successiva all'ultimazione dei lavori, non sussistono le condizioni per garantire le prestazioni indicate dal Progettista, secondo le quali “… l'impianto sarà in grado di garantire contemporaneamente
l'erogazione idrica di 14 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min e una pressione residua non minore di 2 bar …”.
Emerge, di contro, che il criterio di calcolo ed il dimensionamento utilizzato in fase progettuale è stato effettuato in assenza di un approfondimento sulle effettive esigenze della Caserma e, pertanto, solamente dopo avere verificato
“… le effettive necessità di intervento …” potrà essere valutata l'idoneità (o meno) dell'impianto realizzato che “… potrebbe risultare idoneo se l'area sensibile all'attività antincendio dovesse essere ridotta …”.
Per ciò che attiene l'impianto fognario acque bianche e l'impianto fognario acque nere, sia gli accertamenti condotti dai Tecnici incaricati dalla
Committente sia le verifiche a campione effettuate nel corso della consulenza non hanno evidenziato criticità dei sistemi di deflusso e quindi necessità di interventi correttivi.
Le criticità emerse dagli atti riguardano esclusivamente il recapito e la consegna alla fognatura pubblica, rispetto alla quale, come già scritto, mancava la previsione progettuale.
Al riguardo il c.t.u. ha altresì precisato (pag. 58 della relazione, e fatta salva una più puntuale valorizzazione che può essere fatta solamente all'esito di una progettazione esecutiva) che il costo occorrente per la realizzazione di opere necessarie ad integrare le lavorazioni riguardanti le reti fognarie, può essere stimato sulla base di quanto versato in atti in un intervallo compreso tra € 100.000,00 ed € 200.000,00, con la precisazione che tali attività integrative attengono alla risoluzione delle problematiche emerse, connesse alle lacune del progetto esecutivo e non il mancato rispetto delle previsioni progettuali.
I - I costi documentati dalla Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere relative agli interventi eseguiti in somma urgenza ammontano ad € 46.833,82.
Il c.t.u. ha puntualizzato che con l'esecuzione di tali opere la Stazione appaltante ha provvisoriamente deviato il flusso delle acque reflue, bypassando l'ostruzione del canale trapezoidale in LC (le acque bianche risulterebbero non essere interessate dal bypass); rimane irrisolto il problema connesso all'inadeguatezza del canale trapezoidale a convogliare le acque verso la fognatura dinamica Comunale.
LE RAGIONI DI DIRITTO
L'analisi che in fatto è stata condotta dall'ingegnere consulente in adempimento del mandato rivela che la ditta appaltatrice è complessivamente esente da colpe specifiche e pertanto da responsabilità sulla conduzione e sull'esecuzione dell'appalto.
La domanda riconvenzionale che è stata proposta dal convenuto CP_1
per euro 2.734.312,87 pari cioè agli importi erogati fino al sal n.7 appare una iperbole del tutto ingiustificata e priva di ragione giuridica. Essa fonderebbe una locupletazione del tutto indebita da parte della difesa sulle opere realizzate, e peraltro consegnate in corso d'opera e nelle fasi di completamento. Non giustificate appaiono altresì le richieste di condanna dell'attore al pagamento dell'importo di euro 46.833,82 per lavori di somma urgenza di ripristino delle condizioni di salubrità delle palazzine 1,2 e 3; e dell'importo di euro 10.286,26 per il ripristino delle condizioni igieniche sanitarie e di salubrità dei locali mensa, e infine dell'importo di euro 12.307 e di 20310,31 occorse per le verifiche tecniche degli impianti realizzati. Quanto alle prime si tratta di costi documentati, assertivamente assunti come di somma urgenza ma non risolutivi del vizio progettuale connesso all'inadeguatezza del canale trapezoidale a convogliare le acque verso la fognatura dinamica Comunale;
quanto alle altre si tratta di prove e verifiche che si sarebbero dovute svolgere, senza costi in sede di collaudo finale, e non addebitabili quindi a controparte.
Per il resto non si ravvisa responsabilità della ditta appaltatrice nell'esecuzione dei lavori in quanto gli impedimenti tempestivamente comunicati dall'Appaltatore erano correlati essenzialmente alle interferenze, non segnalate, con impianti esistenti. Si è trattato di condizioni di fatto ostative alla realizzazione delle opere a regola d'arte e nel rispetto delle norme tecniche, con quel che ne è conseguito in termini di variazioni apportate dalla Stazione appaltante con ordini di servizio e verbali di concordamento.
Secondariamente si è dato atto nelle risultanze di c.t.u. che le operazioni di collaudo non sono state eseguite dalla committenza in aderenza alle norme regolamentari.
Si è trattato, in generale, di difficoltà estreme di esecuzione che muovono innanzitutto dalla premessa della non cantierabilità del progetto;
e, soprattutto, dalla necessità della realizzazione di opere necessarie a integrare le lavorazioni riguardanti le reti fognarie derivanti non già dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle previsioni progettuali bensì dalla necessità della risoluzione delle problematiche emerse e connesse alla lacuna del progetto esecutivo.
Come testimoniato in sede di escussione e risultante dal libro giornale l'appaltatore aveva completato le opere al 22/4/2016 (vedasi stato finale lavori).
Afferma il teste coordinatore per la sicurezza nominato Testimone_1
dal RUP, all'udienza del 13/4/2021 : “gli impianti furono messi in opera via via che venivano completati nelle varie palazzine, anche prima della conclusione dell'intero appalto”; mentre il teste , direttore dei lavori, afferma Tes_2
“Terminata una condotta nuova, veniva completato l'allaccio di questa e sganciato l'allaccio alla vecchia conduttura, sicché l'operatività delle diverse palazzine all'interno del complesso della Caserma Scianna non ha mai subito vistose interruzioni, salvo che per qualche ora occorrente all'allaccio dei nuovi impianti in sostituzione di quelli vecchi, che venivano rimossi subito dopo” ; e, con riferimento alla utilizzazione degli impianti prima del 22 aprile del 2016 lo stesso teste afferma : “sì, è vero;
sebbene la consegna “ufficiale” dei lavori sia stata fatta solo alla fine;
tuttavia, di fatto furono messi in esercizio i vari spezzoni delle nuove reti man mano che venivano completati i tratti a servizio delle varie palazzine, per mantenere attivi tutti i servizi della Caserma, uffici, alloggi, palestra, officine, parcheggi ed altro”.
Insomma, tanto premesso, nessun valido motivo impediva sia la tempestiva redazione ed approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante sia il pagamento del saldo prezzo.
Ad ogni buon conto non è dubitabile che la legge ed il contratto imponessero alla Stazione appaltante di eseguire e completare il collaudo positivamente
“entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori”, che è avvenuta il
22 aprile 2016.
IL QUANTUM
La reintegra chiesta dalla società attrice va accolta nei termini che seguono e per le voci che si precisano, tenendo il parametro del 22/10/2016 come data di avvio del collaudo:
-euro 199.256,58, come da voce già iscritta a credito nello stato finale dei lavori. Su tale voce spettano gli interessi dalla data del 16/10/2016, termine entro il quale la stazione appaltante aveva l'obbligo di completare la procedura di collaudo, accessori che sono stati conteggiati fino alla data di iscrizione a ruolo, e già quantificati con metodo di calcolo che appare corretto in euro 33.540,61. La voce a credito per il saldo del fine lavori ammonta pertanto complessivamente ad euro 232.797,19.
-euro 81.348,52 quale maggior valore delle opere eseguite come da computo metrico aggiornato (pagina 79); -euro 48.000= a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1453 c.c. con riferimento alla maggiore onerosità degli scavi per la presenza di interferenze non segnalate progettualmente (pagina 64 della relazione);
Quanto al danno da ritardo da emissione del certificato di collaudo per euro
75.505,67 la richiesta può essere accolta. Grava infatti sull'imprenditore l'onere di provare l'insorgenza di un danno da ritardo nell'emissione degli atti conclusivi del contratto di appalto (Tribunale di Roma, sez. XVII n.
1774/2023). Nella fattispecie la prova è in re ipsa stante l'impresa di riscuotere il saldo di euro 199.256,58 per il fine lavori, con la conseguente necessità di dovere esercitare l'azione civile per la reintegra. In ordine alla quantificazione, appare corretta la base di calcolo del danno, con un compenso pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto di spese generali (13%) ed utile (10%), secondo il paro reso dall' l'11/4/2013, CP_9 rapportato al tempo di ritardo, che si identifica in quello trascorso dal termine di legge per il collaudo alla iscrizione della causa a ruolo, e cioè 24 mesi.
Quanto infine al danno curriculare si tratta di domanda che non è stata sviluppata sul piano istruttorio, al di là dell'operazione aritmetica le cui modalità di calcolo possono anche apprezzarsi.
Esso mutua le ragioni del suo fondamento dalla giurisprudenza di merito civile e amministrativa che più di recente ha ampliato l'ambito delle tutele ordinamentali. Ritiene questo Giudice che tale evoluzione giurisprudenziale debba essere condivisa, per la sua conformità al valore costituzionali della libertà d'impresa che ne è coinvolto. Essa coincide con un allargamento delle aree del danno risarcibile derivante dall'illecito civile, che si riconnette in specie alla stessa evoluzione degli effetti e della microeconomia dell'attività d'impresa e alla responsabilità per gli atti che ad essa si ricollegano. Sono componenti del danno emergente che, nella ricorrenza dei presupposti di legge e della sussistenza di un “giudizio di meritevolezza” dell'interesse che è sostenuto possono essere riconosciuti, in linea di principio, quale conseguenza immediata e diretta del fatto colposo consumatosi in danno dell'impresa. Sono componenti che si correlano alla qualità imprenditoriale e ad una specifica soggettività che può ben essere per l'impresa la fonte di un vantaggio economicamente valutabile, perché ne accresce le chances.
Tale situazione, però, deve essere sviluppata e provata, e non assunta come il presupposto, pacifico, di una semplice e mera serialità del giudizio di ammissibilità, che ricorre nel tenore della richiamata giurisprudenza. Il
Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8573/ 2017 del 4/8/2017, ha puntualizzato “Osserva in proposito il Tribunale che non può trattarsi di voce di danno c.d. in re ipsa: la parte danneggiata deve rigorosamente……… fornire quantomeno argomenti probatori sull‟an: il giudice può infatti ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. solo sotto il profilo del quantum.”
Nel caso giudicato, spettava dunque all'attrice per avere riconosciuta tale componente del danno, che in specie resta confinata alla semplice ipotesi o alla mera asserzione, allegare e fornire specifici argomenti di prova a dimostrazione che l'esecuzione regolare dell'appalto, e non invece un'esecuzione contrastata, per come avvenuto, le avrebbe verosimilmente garantito una “specifica possibilità di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al danno professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale” (Cons. Stato, sez. IV, n. 8253/2010).
La domanda sul punto è pertanto respinta.
Infine, non può essere riconosciuta la voce per opere di maggior valore eseguite, richieste per euro 612.000, rispetto a quelle appaltate. Si tratta di costi di lavorazioni previste in progetto ma non eseguite in quanto già oggetto di variazioni dei tracciati o di diversa soluzione esecutiva tecnica.
Tali lavorazioni restano contenute nel valore delle opere riconosciute per euro per euro 81.348,52. Il punto è già stato precisato dal c.t.u. con riferimento alle opere comunque eseguite dall'Appaltatore in variante del progetto, cui non conseguono detrazioni. In definitivo, sommando le voci ammesse, la società attrice ha diritto ad un ristoro complessivo per euro 437.651,38.
Trattandosi di danno di attività d'impresa ed essendo stata richiesta, spettano, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c, la rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Seguono le spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza. Per valore, durata ed entità della causa, tenuto conto della più contenuta domanda accolta, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in proprio e nella qualità di Parte_1
capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con contro il Controparte_3 Controparte_1
- 11° in parziale
[...] Controparte_2
accoglimento così provvede:
Condanna il – 11° in Controparte_1 Controparte_2
persona del al pagamento a favore di CP_5 Parte_1
in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del
[...]
raggruppamento temporaneo d'imprese costituito con Controparte_3
della complessiva somma di euro 437.651,38 oltre rivalutazione
[...]
interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla domanda al soddisfo.
Rigetta nel resto.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Condanna il – 11° Reparto alla Controparte_1 CP_2 CP_2
rifusione delle spese del presente giudizio in favore di
[...] in proprio e n.q. che liquida in complessivi euro Parte_1
21.457,00= oltre maggiorazione forfettaria, c.p.a. e i.v.a.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Controparte_1 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 9 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Michele Alajmo