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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Valentina Santa Cruz Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 127 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promossa da:
in persona del legale rappresentante, con sede in Imola ed elettivamente PAe_1
domiciliata presso l'indirizzo PEC e lo studio dell'avv. Marco Colombo, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di appello
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente Controparte_1
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Carlo Pilia, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
appellata
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: la Corte d'Appello adita voglia:
in riforma della sentenza n 2228/2022, pubblicata il 27/9/2022 e non notificata, resa dal Tribunale
di Cagliari, Giudice Unico dott. Stefano Greco, nel procedimento R.G n. 4088/2016, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata:
1) in via principale e in accoglimento del primo motivo: 1.1) accertare e dichiarare che il comportamento tenuto da come esplicato negli atti di causa, CP_1
è illegittimo, per i motivi evidenziati e comunque per quelli che risulteranno di giustizia;
che
Par per effetto di tale illegittimità e della connessa e conseguente responsabilità di ha diritto di CP_1
ottenere il risarcimento dei danni conseguenti, e comunque di essere tenuta manlevata ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole;
Par che tali danni corrispondono quantomeno al credito vantato da nei confronti di e da Pt_2
questi non pagato, oltre ai relativi accessori, alle conseguenze economiche e finanziarie del ritardo nell'incasso della somma ed alle spese sostenute e sostenende per il recupero;
individuare comunque secondo giustizia i danni subiti e da risarcirsi;
condannare pertanto , in persona del legale CP_1
rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti tali danni: e quindi, tra l'altro, al pagamento in favore di di € 514.636,80 (da cui sono da dedursi le somme che sono state e PAe_1
verranno pagate da ad oggi ammontanti ad € 26.206,74) ovvero e comunque della diversa Pt_2
somma che risulterà di giustizia;
oltre interessi ex d.lgs. 231/02, ovvero interessi ex lege applicabili, e rifusione delle spese di recupero;
1.2) in subordine, qualora fosse necessario od opportuno: emanare sentenza limitata, in tutto o in parte, all'an, con la quale accertare e dichiarare la responsabilità e tenutezza di per i titoli CP_1
individuati, e comunque per quelli che risulteranno di giustizia, ed il conseguente suo obbligo
Par risarcitorio di tutti i danni subiti da e comunque il conseguente suo obbligo di tenere
Par integralmente manlevata ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole connessa a quanto avvenuto;
danni e/o contenuti della manleva da liquidarsi e specificarsi in separata sede ed in autonomo giudizio;
1. 3) con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione della domanda sub 1, e quindi dell'appello concernente la tematica relativa al comportamento inerte ed omissivo tenuto da dichiarare, in CP_1
PA accoglimento del secondo e terzo motivo, che la azione giudiziale di era ed è comunque giustificata e giustificabile e che, in ogni caso, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado;
disporre, in riforma della sentenza impugnata una tale compensazione;
con spese di questo giudizio quantomeno compensate. Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
azione ed eccezione:
nel merito, rigettare il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata;
in ogni caso, con vittoria di compensi e delle spese di entrambi i gradi del giudizio, compreso il rimborso forfettario, spese non documentate, IVA e CCNF, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2016 la convenne in giudizio, PAe_1
davanti al Tribunale di Cagliari, la esponendo quanto segue. Controparte_1
- con contratto stipulato il 4 marzo 2010 l' aveva affidato alla la progettazione CP_1 CP_2
esecutiva e la realizzazione del primo lotto funzionale della linea 3 della metropolitana leggera di
Cagliari, per il corrispettivo di € 19.664.499,00;
- con contratto di subappalto del 7 febbraio 2012 la aveva richiesto alla Pt_2 PAe_1
la fornitura e posa in opera di barriere antirumore;
fornitura che era stata correttamente
[...]
eseguita, e tuttavia la non aveva provveduto al pagamento delle prestazioni pari al valore di Pt_2
€ 514.636,80;
PA
- la , quindi, aveva chiesto, ed ottenuto, dal Tribunale di Roma due decreti ingiuntivi nei confronti della uno per l'importo di € 149.944,30 e l'altro per l'importo di € 197.290,50; Pt_2
avverso tali decreti la aveva proposto opposizione, deducendo la pretesa sussistenza di vizi Pt_2
PA e carenze nell'attività svolta dalla;
PA
- , quindi, aveva dato ad immediata notizia e continuo aggiornamento dell'inadempimento CP_1
di anche agli effetti del disposto dell'art. 118 codice appalti, e tuttavia la non le aveva Pt_2 CP_1
mai comunicato alcunché in relazione all'appalto con la nemmeno sullo specifico punto Pt_2
PA delle trattenute ex art. 118 codice appalti, tenendo in tal modo nei confronti di un comportamento ingiustificatamente ed illegittimamente inerte ed omissivo, oltre che illogico e comunque tale da determinare una sua responsabilità.
PA In particolare, l'attrice sostenne che oltretutto subito dopo una richiesta di in tal senso, CP_1
aveva proceduto al collaudo dell'opera, e quindi era in possesso di un documento idoneo a comprovare la piena correttezza dell'adempimento di essa subappaltatrice;
nonostante la sua richiesta, peraltro, non le aveva mai inviato il certificato di collaudo, documento che, invece, CP_1
se prodotto davanti al giudice nel giudizio di opposizione ai due decreti ingiuntivi, non vi era serio motivo di dubitare che avrebbe comprovato l'infondatezza delle eccezioni di e quindi Pt_2
avvallato in maniera decisiva la richiesta di provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi;
di
PA conseguenza, avrebbe potuto ottenere, con ragionevole certezza, un titolo esecutivo che le avrebbe consentito, con altrettanta certezza, il soddisfacimento del proprio credito.
Soddisfacimento che, invece, era ormai precluso, per effetto della sottoposizione di a Pt_2
CP_ procedura concorsuale, “in conseguenza dell'accennato comportamento inerte ed omissivo di
Par che pertanto è tenuta al risarcimento dei danni subiti da , e comunque a tenerla indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole.
L'attrice, pertanto, per un verso, sostenne che, qualora non avesse effettuato le trattenute di cui CP_1
al citato art. 118, era evidente la sua responsabilità e la fondatezza della conseguente sua condanna
PA al pagamento del saldo dovuto da nei confronti di , pari ad € 514.636,80 considerato Pt_2
anche il credito maturato in data successiva all'emissione dei menzionati decreti ingiuntivi;
per altro verso, qualora invece avesse effettuato tali trattenute, pur rilevando la complessità della CP_1
materia e la non univocità delle opzioni interpretative ed applicative della normativa, dedusse essere tutt'altro che irragionevole ritenere che gli importi trattenuti, costituendo garanzia in favore del subappaltatore, dovevano essere corrisposti da direttamente alla subappaltatrice;
comunque, CP_1
le somme trattenute da ex art. 118 non potevano essere pagate a fino a quando non CP_1 Pt_2
PA sarebbero state soddisfatte le condizioni di legge, ossia fino a quando non avesse quietanzato le proprie fatture, avendone ricevuto il saldo.
Sotto altro profilo, l'attrice sostenne che, nel caso in esame, la aveva tenuto nei propri CP_1
confronti un comportamento illogico, ingiustificato, illegittimamente inerte ed omissivo, tale da determinare una sua responsabilità per i danni.
La costituitasi, contestò analiticamente le avverse deduzioni e domande, chiedendone CP_1
il rigetto.
Nel corso del giudizio, la Sezione Specializzata in materia di Impresa dello stesso Tribunale, con sentenza n. 821/22, accertò, anzitutto, che l' dai corrispettivi dovuti alla aveva CP_1 Pt_2
effettivamente e legittimamente trattenuto la complessiva somma di euro 741.603,35, di cui euro
488.737,70 in applicazione della disciplina dettata dall'art. 118, comma 3, del d. lgs. 12 aprile 2006,
PA n. 163, proprio in quanto la appaltatrice non aveva versato i corrispettivi dovuti alla;
con detta pronuncia, la Sezione Specializzata, osservò che la sospensione dei pagamenti, prevista dal citato art. 118, doveva essere ricondotta al paradigma dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., proponibile nelle sole ipotesi in cui il rapporto contrattuale sia in corso;
nel caso di specie, quindi, atteso che il contratto di appalto era stato eseguito e la stazione appaltante aveva anche provveduto all'approvazione del certificato di collaudo, erano venuti meno i presupposti per la sospensione del pagamento, e pertanto condannò l' al pagamento, in favore della CP_1 Pt_2
delle somme fino a quel momento trattenute.
PA A seguito di detta decisione, con memoria depositata il 9 giugno 2022, la dichiarò di rinunciare alle domande aventi ad oggetto la somma trattenuta ex art. 118 codice appalti, e confermò quella risarcitoria, relativa al comportamento inerte ed omissivo tenuto da in relazione alle richieste di CP_1
PA informativa formulate da;
chiese, quindi, di “accertare e dichiarare che il comportamento
CP_ tenuto da come esplicato in citazione e negli atti di causa, è illegittimo, per i motivi
evidenziati e comunque per quelli che risulteranno di giustizia;
che per effetto di tale illegittimità e
CP_ Par della connessa responsabilità di ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni
conseguenti, e comunque di essere tenuta manlevata ed indenne da ogni conseguenza
Par pregiudizievole, che tali danni corrispondono quantomeno al credito vantato da nei confronti di
e da questi non pagato, oltre ai relativi accessori, alle conseguenze economiche e Pt_2
finanziarie del ritardo nell'incasso della somma ed alle spese sostenute e sostenende per il
recupero”. In subordine propose domanda di condanna generica.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 2228/22 il Tribunale dichiarò la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda relativa alle somme trattenute
PA ex art. 118 codice appalti, rigettò quelle risarcitorie, e condannò la alle spese del giudizio.
Sotto il primo profilo, il primo giudice rilevò che la rinuncia all'azione determinava la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comportava che le spese del processo dovessero essere poste a carico del rinunciante.
In ogni caso, evidenziò che nessuna delle parti aveva allegato e provato che, nel bando di gara, la stazione appaltante avesse indicato che avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, come previsto dall'art. 118, comma 3,
nella formulazione in vigore all'epoca della conclusione dei contratti di appalto e subappalto.
Né poteva ritenersi che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dall'attrice, avesse mai affermato che la sospensione dei pagamenti dovuti della stazione appaltante in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati al subappaltatore, potesse poi giustificare la pretesa di quest'ultimo al pagamento diretto da parte della committente.
Per contro, doveva essere richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. n. 5685/20) con la quale era stato affermato che, in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 doveva ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto fosse in corso con un'impresa in bonis, cosicché non era applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si fosse sciolto;
con la conseguenza che al curatore era dovuto, dalla stazione appaltante, il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore doveva essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione
Pertanto, le domande attrici aventi ad oggetto le somme trattenute ex art. 118, sarebbero state verosimilmente rigettate.
Quanto alle domande risarcitorie, fondate sull'asserito comportamento illegittimo tenuto da il CP_1
PA primo giudice rilevò, anzitutto, che contrariamente a quanto dedotto dalla , il Direttore dei
PA Lavori, con nota del 7 marzo 2013 indirizzata anche alla , aveva attestato che: “a) la scrivente
Direzione Lavori non ha attivato alcuna non conformità, nei confronti della per quanto Pt_2
attiene alla fornitura e posa delle barriere antirumore;
b) il materiale in fornitura e quello già
posato sono stati regolarmente contabilizzati ogni 60 giorni. A seguito della predisposizione dello
stato di avanzamento lavori è emesso, da parte del Responsabile del Procedimento nella fase di
Esecuzione il relativo Certificato di Pagamento;
c) riguardo alla fornitura e posa di che trattasi non sono state applicate penali né detrazioni;
d) la fornitura con posa è strettamente dipendente da
alcune lavorazioni propedeutiche. In particolare, dalla costruzione della struttura del viadotto, per
cui eventuali ritardi nella realizzazione di quest'ultimo si ripercuotono inevitabilmente sulla posa
delle barriere”; con successiva comunicazione del 6 giugno 2013 il D.L. aveva confermato i contenuti riportati nella nota del 7.3.2013, rappresentando che: “a) la scrivente Direzione Lavori
non ha segnalato alcuna "non conformità " per quanto attiene alla fornitura e posa delle barriere
realizzate da;
b) il materiale in fornitura e quello già posato sono stati PAe_1
regolarmente contabilizzati ogni 60 giorni. A seguito della predisposizione dello stato di
avanzamento lavori è emesso, da parte del Responsabile del Procedimento nella fase di Esecuzione
il relativo Certificato di Pagamento. Non sono state applicate penali e/o detrazioni;
c) non sono
ascrivibili alla fornitura e posa delle barriere CIR gli eventuali ritardi nella Pt_1
esecuzione dell'opera”.
Quindi, l' tramite il proprio direttore dei lavori, aveva tempestivamente attestato e dato CP_1
PA PA comunicazione alla della regolare esecuzione delle opere a lei affidate, tanto che la aveva potuto produrre detta documentazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dalla Pt_2
Oltre a tale rilievo, avente carattere assorbente, il primo giudice osservò che non era consentito, nel presente giudizio, valutare la correttezza della decisione del giudice del Tribunale di Roma di non concedere la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti;
né poteva ipotizzarsi una differente decisione a fronte di un differente quadro probatorio, tanto più considerata la natura discrezionale del provvedimento in questione, non revocabile né impugnabile.
Il giudice ritenne che, in ogni caso, il credito della nei confronti della era PAe_1 Pt_2
rimasto pregiudicato in modo definitivo non dal comportamento ascritto alla ma dallo stato CP_1
d'insolvenza della stessa che, con ricorso depositato il 30 marzo 2015, aveva chiesto al Pt_2
Tribunale di Bergamo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, dando così inizio alla procedura concorsuale, definita con decreto di omologa in data 22 settembre 2016.
Dunque, le omesse comunicazioni ascritte alla convenuta non avevano né inciso sulla "persona del
PA debitore" né sul diritto di credito della , la cui inesigibilità era conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatrice nei confronti dei subappaltatori. Pt_2
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello, cui ha resistito PAe_1 [...]
CP_1
La causa è stata quindi rimessa a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di gravame, relativo alla pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento dei danni, l'appellante ha dedotto che la questione da lei posta si riferiva all'omessa trasmissione, da parte di del verbale di collaudo comprensivo dell'opera oggetto del CP_1
subappalto, effettuato in data ben antecedente a quella della udienza fissata per la discussione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
verbale di collaudo che era un documento ben più
pregnante, e significativo, rispetto alle generiche e parziali comunicazioni del direttore dei lavori,
sfornite del carattere della ufficialità, esaustività e definitività. Secondo l'appellante, dunque, nella specie non si tratta di effettuare una valutazione sulla correttezza della decisione del Tribunale di
Roma, che aveva rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dei due decreti oggetto di opposizione, quanto, invece, di stabilire la sussistenza di un nesso eziologico tra il comportamento omissivo di e l'evento dannoso, quindi: accertare il comportamento CP_1
PA illegittimo di che aveva “il preciso dovere” di rendere edotta la subappaltatrice delle CP_1
PA circostanze relative al contratto di appalto con la che direttamente interessavano;
in Pt_2
particolare, tale dovere di era da ritenersi sussistente “in ottemperanza ai principi generali di CP_1
buona fede e correttezza;
sulla base del dovere di evitare non solo comportamenti contra legem, ma
Par anche comportamenti non jure;
considerata la particolare qualificazione che assumeva - ed
CP_ assume – rispetto ad (subappaltatore di appalto pubblico); sulla scorta dei principi sul
cosiddetto contatto sociale;
(a maggior ragione) ove si consideri la natura di soggetto pubblico di
CP_ (con ogni connessa conseguenza – anche – in ordine ai principi che ne regolano l'azione); in
ogni caso e comunque, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere sussistente un agire
utendo juribus, ad evitare gli estremi di un abuso, e cioè di un utilizzo extra ordinem di un diritto
CP_ che dovesse .. essere riconosciuto in capo ad … e chi più ne ha più ne metta”.
Tutte tematiche sulle quali il primo giudice aveva omesso una pronuncia. Quanto, in particolare, al nesso eziologico, l'appellante ha, inoltre, richiamato la fattispecie della perdita di chance ed allegato che “deve tenersi conto senz'altro dei criteri di ragionevolezza
probabilistica, che nel caso di specie inducono con certezza ad affermare la sussistenza del nesso
di causalità” in relazione alla quale “non sussistono quindi ragionevoli dubbi”.
Il motivo è manifestamente infondato.
PA Occorre preliminarmente rilevare che, con l'atto introduttivo del giudizio, la aveva specificamente allegato e sostenuto la sussistenza di un nesso eziologico diretto tra la condotta asseritamente illegittima di e l'evento dannoso occorsole, consistito nell'omessa, doverosa, CP_1
trasmissione del verbale di collaudo, nella conseguente impossibilità di produrre tempestivamente detto documento davanti al giudice dell'opposizione ai decreti ingiuntivi, e quindi nell'impossibilità
di ottenere una sicura pronuncia di provvisoria esecutività di quei decreti, conseguendo in tal modo un titolo esecutivo nei confronti di da azionare in data anteriore alla omologa del Pt_2
concordato dalla stessa richiesto.
PA La , quindi, aveva espressamente dedotto che, qualora avesse fornito i chiarimenti CP_1
richiesti “non vi è ragionevole dubbio che sarebbe stata concessa dal Tribunale di Roma la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi” in quanto “il documento ufficiale costituito dalla
visita di collaudo 15/10/2013 era ed è tale da eliminare in radice qualsiasi dubbio in ordine alla
Par corretta esecuzione da parte di delle proprie obbligazioni nei confronti di ; con la Pt_2
conseguenza che “in presenza di documentazione di tale incontrovertibile obiettività, non vi
sarebbe stata ragione per la quale il Tribunale non avrebbe concesso la provvisoria esecuzione: e
Par quindi avrebbe ottenuto il pagamento del proprio credito”.
Ebbene, dal preciso tenore e contenuto delle richiamate deduzioni, risulta che la società attrice abbia formulato una domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti quale conseguenza diretta della condotta asseritamente omissiva ed illegittima di Il rilievo è di non poco conto, atteso CP_1
che con l'atto di appello viene prospettato un profilo di danno per perdita di chance.
Invero, la prospettazione della causa petendi in termini di danno da perdita di chance introduce un tema ontologicamente diverso da quello relativo ad un nesso eziologico diretto tra condotta illegittima e danno;
in materia, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato la differenza tra le due fattispecie, giacché “quello da perdita di chance è un danno distinto da quello da perdita definitiva del vantaggio atteso … Chance, infatti, è (soltanto) la possibilità di conseguire un risultato
vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole), ma il termine implica anche e soprattutto
incertezza, ossia una “condizione di insuperabile incertezza eventistica. La chance (tanto di
carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi
non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una legge di connessione”.
Per contro, se un tale connessione viene prospettata “non si ricade più nel campo della chance ma
in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed
effettiva)” (Cass. 21045/24; cfr. Cass. 3824/24).
Nel caso in esame, dunque, nell'atto di appello si ravvisa una confusione assertiva tra le due, ben differenti, ipotesi di danno da perdita di chance e danno quale conseguenza diretta della condotta di
CP_1
Ciò posto, in ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica della pretesa risarcitoria, in nessuna delle due fattispecie considerate può ravvisarsi né un comportamento illegittimo di né CP_1
PA la sussistenza di un nesso causale tra l'omessa trasmissione a del verbale di collaudo ed il prospettato danno.
Invero, sotto il primo profilo, si osserva che nessuna norma generale prevede un obbligo della
Par stazione appaltante di fornire alla subappaltatrice il verbale di collaudo, né tale obbligo CP_1
sorgeva dal contratto di appalto stipulato tra e CP_1 Pt_2
PA In ogni caso, come correttamente rilevato dal primo giudice, alla erano state trasmesse due note della direzione dei lavori, espressamente riportate in parte motiva, con la quale era stato attestata la
PA regolarità dell'opera della subappaltatrice;
note che erano state prodotte dalla nel giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi, prima dell'udienza di discussione sull'istanza di concessione della provvisoria esecutività degli stessi, e che, trattandosi di atti formati e provenienti dal direttore dei lavori, che è promanazione diretta della committente, non possono certamente ritenersi avente carattere meramente ufficioso, come tale inidoneo a fondare l'istanza di provvisoria esecutività dei decreti. Tanto meno può ritenersi che dette note fossero generiche e parziali, atteso che, invece, erano state
PA emesse al termine dei lavori della subappaltatrice e, in termini sufficientemente analitici,
davano contezza della piena correttezza della prestazione resa, sia in termini di assenza di vizi che quanto al rispetto del termine fissato per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto.
PA Non può, pertanto, ritenersi che il rigetto dell'istanza di di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti fosse dovuto al solo fatto dell'omessa produzione del collaudo;
invero, come previsto dall'art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto è un provvedimento di natura discrezionale, certamente non valutabile in questa sede.
Nel caso in esame, come risulta dai provvedimenti di rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione, il giudice aveva, anzitutto, espressamente “considerato che l'opponente ha prodotto documentazione contrastante con il diritto di parte opposta” (ordinanza depositata in data
29.7.2014); con ordinanza del 16.3.2015 era stata rigettata la reiterazione della richiesta, sul rilievo che il credito azionato era stato oggetto di contestazioni, di talché era necessario disporre consulenza tecnica, attesa la complessità dei rapporti tra le parti.
Sul punto giova evidenziare che, come risulta dalla sentenza n. 17303/16 del Tribunale di Roma,
con la quale era stato definito il giudizio di opposizione, la con le proposte opposizioni, Pt_2
non si era limitata ad eccepire la presenza di vizi dell'opera, ma aveva anche lamentato “il ritardo nell'ultimazione delle prestazioni rispetto ai termini contrattuali pattuiti” e, in via riconvenzionale,
PA aveva chiesto, tra l'altro, la condanna della al pagamento della somma di € 65.752,00 a titolo di penale contrattuale ex art. 19 del contratto di subappalto, da porre in compensazione con il credito
Par vantato dalla e con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi.
Ebbene, a fronte di siffatte deduzioni e conclusioni, avuto riguardo al thema decidendum ed a quanto previsto dall'art. 648 c.p.c., non pare affatto certa, né altamente probabile, una concessione della provvisoria esecuzione dei decreti opposti. Al contrario, a fronte di una opposizione ritenuta dal giudice fondata su prova scritta, nonostante le precise attestazioni della direzione dei lavori in ordine ad un subappalto eseguito senza vizi e nei tempi prescritti, alcuna differente valutazione avrebbe comportato la produzione del collaudo, peraltro sul punto del tutto generico e non utile,
posto che nello stesso si dava solamente atto della “integrale corretta posa in opera delle barriere PA antirumore fornite dalla non ricevendo, su esplicita richiesta rivolata ai rappresentanti
dell'impresa ed alla D.L. alcuna osservazione in merito”. Nulla si dice sui tempi di ultimazione di tale opera, e quindi nulla avrebbe aggiunto, quale prova scritta, a fronte dell'eccepito ritardo e della domanda di applicazione della penale contrattualmente prevista.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha lamentato la condanna alle spese processuali,
assumendo che, in caso di rinuncia ad una delle domande proposte, il giudice avrebbe dovuto effettuare una valutazione sulla soccombenza tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio;
spese che, nel caso in esame, avrebbero dovute essere integralmente compensate “in ossequio ai principi in materia ed alla peculiare situazione”.
In ogni caso, secondo l'appellante il primo giudice, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda, poi rinunciata, concernente le somme trattenute dall' CP_1
in applicazione della disciplina dettata dall'art. 118 del Codice degli Appalti, aveva erroneamente
PA ritenuto una soccombenza virtuale di;
ciò in quanto l'azione era stata resa necessaria dal silenzio di in merito alla effettuazione delle trattenute, circostanza che aveva appreso da CP_1 CP_1
solo con il deposito della comparsa di costituzione e risposta;
inoltre, nella situazione “a dir poco confusa” che si stava andando a delineare, e considerato che al tempo dell'introduzione del giudizio era tutt'altro che irragionevole ritenere che gli importi trattenuti andassero pagati direttamente dalla stazione appaltante alla subappaltatrice, il giudice avrebbe dovuto considerare “la complessità ed
opinabilità della situazione e del work in progress ad esso connesso”.
Neppure dette censure sono fondate.
Sul punto il primo giudice ha chiaramente rilevato che nessuna delle parti aveva allegato e provato che nel bando di gara la stazione appaltante avesse indicato che avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore il corrispettivo per le prestazioni dallo stesso eseguite, come previsto dall'art. 118, comma 3, nella formulazione in vigore al tempo della conclusione di contratti di appalto e subappalto.
Inoltre, il primo giudice ha osservato che il nuovo orientamento della Suprema Corte (Cass.
3402/12), richiamato dall'attrice, non aveva comunque mai affermato che la sospensione dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, potesse giustificare la pretesa di quest'ultimo al pagamento diretto.
Con riferimento alle predette pronunce, aventi carattere dirimente, l'appellante non formula specifica censura, salvo dedurre che se è vero che il nuovo orientamento della Suprema Corte non prevedeva il pagamento diretto in favore del subappaltare “è altrettanto vero che tale pagamento diretto neppure veniva escluso e che la circostanza è ininfluente”.
In pratica, l'appellante sostiene la sussistenza dei presupposti per una integrale compensazione delle spese (che si ricordi, ex art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente al tempo della decisione di primo grado, sono le sole ipotesi della soccombenza reciproca e della assoluta novità della questione trattata, cui si aggiungono “gravi ed eccezionali ragioni” a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale con sentenza n. 77/2918) in mancanza di ciascuna delle tre predette ipotesi;
infatti,
non valgono ad integrare gravi ed eccezionali ragioni la necessità di apprendere se avesse o CP_1
meno effettuato le trattenute ex art. 118, e certamente, per le ragioni esposte dal giudice, come sopra
PA richiamate, non avrebbe in ogni caso potuto pretendere un pagamento diretto in proprio favore da parte della stazione appaltante.
PA Quel che è indubbio, quindi, è la integrale soccombenza di in relazione a ciascuna delle domande formulate, e quindi la condanna alle spese consegue ad una valutazione all'esito complessivo del giudizio.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Si ritiene la sussistenza dei presupposti per la condanna della appellante al pagamento, in favore dell'appellata, di un ulteriore importo, che si stima equo quantificare in euro 5.800,00 (circa un terzo delle spese processuali) ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata.
Rileva al riguardo questo Collegio che la condotta processuale tenuta dalla appellante integra un chiaro “abuso del processo”.
Invero, va rilevata la inconcludenza dei motivi di impugnazione in relazione alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, la insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Deve essere altresì disposto il pagamento, da parte dell'appellante in favore della CP_3
ed in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 1.000,00.
[...]
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo di parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2228/22 del PAe_1
Tribunale di Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 17.567,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. Condanna la al pagamento, in favore di della somma di € PAe_1 CP_1
5.800,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. Condanna la al pagamento in favore della della PAe_1 Controparte_3
somma di € 1.000,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo di parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Valentina Santa Cruz Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 127 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promossa da:
in persona del legale rappresentante, con sede in Imola ed elettivamente PAe_1
domiciliata presso l'indirizzo PEC e lo studio dell'avv. Marco Colombo, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di appello
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente Controparte_1
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Carlo Pilia, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
appellata
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: la Corte d'Appello adita voglia:
in riforma della sentenza n 2228/2022, pubblicata il 27/9/2022 e non notificata, resa dal Tribunale
di Cagliari, Giudice Unico dott. Stefano Greco, nel procedimento R.G n. 4088/2016, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata:
1) in via principale e in accoglimento del primo motivo: 1.1) accertare e dichiarare che il comportamento tenuto da come esplicato negli atti di causa, CP_1
è illegittimo, per i motivi evidenziati e comunque per quelli che risulteranno di giustizia;
che
Par per effetto di tale illegittimità e della connessa e conseguente responsabilità di ha diritto di CP_1
ottenere il risarcimento dei danni conseguenti, e comunque di essere tenuta manlevata ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole;
Par che tali danni corrispondono quantomeno al credito vantato da nei confronti di e da Pt_2
questi non pagato, oltre ai relativi accessori, alle conseguenze economiche e finanziarie del ritardo nell'incasso della somma ed alle spese sostenute e sostenende per il recupero;
individuare comunque secondo giustizia i danni subiti e da risarcirsi;
condannare pertanto , in persona del legale CP_1
rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti tali danni: e quindi, tra l'altro, al pagamento in favore di di € 514.636,80 (da cui sono da dedursi le somme che sono state e PAe_1
verranno pagate da ad oggi ammontanti ad € 26.206,74) ovvero e comunque della diversa Pt_2
somma che risulterà di giustizia;
oltre interessi ex d.lgs. 231/02, ovvero interessi ex lege applicabili, e rifusione delle spese di recupero;
1.2) in subordine, qualora fosse necessario od opportuno: emanare sentenza limitata, in tutto o in parte, all'an, con la quale accertare e dichiarare la responsabilità e tenutezza di per i titoli CP_1
individuati, e comunque per quelli che risulteranno di giustizia, ed il conseguente suo obbligo
Par risarcitorio di tutti i danni subiti da e comunque il conseguente suo obbligo di tenere
Par integralmente manlevata ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole connessa a quanto avvenuto;
danni e/o contenuti della manleva da liquidarsi e specificarsi in separata sede ed in autonomo giudizio;
1. 3) con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di reiezione della domanda sub 1, e quindi dell'appello concernente la tematica relativa al comportamento inerte ed omissivo tenuto da dichiarare, in CP_1
PA accoglimento del secondo e terzo motivo, che la azione giudiziale di era ed è comunque giustificata e giustificabile e che, in ogni caso, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado;
disporre, in riforma della sentenza impugnata una tale compensazione;
con spese di questo giudizio quantomeno compensate. Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
azione ed eccezione:
nel merito, rigettare il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto confermando la sentenza impugnata;
in ogni caso, con vittoria di compensi e delle spese di entrambi i gradi del giudizio, compreso il rimborso forfettario, spese non documentate, IVA e CCNF, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2016 la convenne in giudizio, PAe_1
davanti al Tribunale di Cagliari, la esponendo quanto segue. Controparte_1
- con contratto stipulato il 4 marzo 2010 l' aveva affidato alla la progettazione CP_1 CP_2
esecutiva e la realizzazione del primo lotto funzionale della linea 3 della metropolitana leggera di
Cagliari, per il corrispettivo di € 19.664.499,00;
- con contratto di subappalto del 7 febbraio 2012 la aveva richiesto alla Pt_2 PAe_1
la fornitura e posa in opera di barriere antirumore;
fornitura che era stata correttamente
[...]
eseguita, e tuttavia la non aveva provveduto al pagamento delle prestazioni pari al valore di Pt_2
€ 514.636,80;
PA
- la , quindi, aveva chiesto, ed ottenuto, dal Tribunale di Roma due decreti ingiuntivi nei confronti della uno per l'importo di € 149.944,30 e l'altro per l'importo di € 197.290,50; Pt_2
avverso tali decreti la aveva proposto opposizione, deducendo la pretesa sussistenza di vizi Pt_2
PA e carenze nell'attività svolta dalla;
PA
- , quindi, aveva dato ad immediata notizia e continuo aggiornamento dell'inadempimento CP_1
di anche agli effetti del disposto dell'art. 118 codice appalti, e tuttavia la non le aveva Pt_2 CP_1
mai comunicato alcunché in relazione all'appalto con la nemmeno sullo specifico punto Pt_2
PA delle trattenute ex art. 118 codice appalti, tenendo in tal modo nei confronti di un comportamento ingiustificatamente ed illegittimamente inerte ed omissivo, oltre che illogico e comunque tale da determinare una sua responsabilità.
PA In particolare, l'attrice sostenne che oltretutto subito dopo una richiesta di in tal senso, CP_1
aveva proceduto al collaudo dell'opera, e quindi era in possesso di un documento idoneo a comprovare la piena correttezza dell'adempimento di essa subappaltatrice;
nonostante la sua richiesta, peraltro, non le aveva mai inviato il certificato di collaudo, documento che, invece, CP_1
se prodotto davanti al giudice nel giudizio di opposizione ai due decreti ingiuntivi, non vi era serio motivo di dubitare che avrebbe comprovato l'infondatezza delle eccezioni di e quindi Pt_2
avvallato in maniera decisiva la richiesta di provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi;
di
PA conseguenza, avrebbe potuto ottenere, con ragionevole certezza, un titolo esecutivo che le avrebbe consentito, con altrettanta certezza, il soddisfacimento del proprio credito.
Soddisfacimento che, invece, era ormai precluso, per effetto della sottoposizione di a Pt_2
CP_ procedura concorsuale, “in conseguenza dell'accennato comportamento inerte ed omissivo di
Par che pertanto è tenuta al risarcimento dei danni subiti da , e comunque a tenerla indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole.
L'attrice, pertanto, per un verso, sostenne che, qualora non avesse effettuato le trattenute di cui CP_1
al citato art. 118, era evidente la sua responsabilità e la fondatezza della conseguente sua condanna
PA al pagamento del saldo dovuto da nei confronti di , pari ad € 514.636,80 considerato Pt_2
anche il credito maturato in data successiva all'emissione dei menzionati decreti ingiuntivi;
per altro verso, qualora invece avesse effettuato tali trattenute, pur rilevando la complessità della CP_1
materia e la non univocità delle opzioni interpretative ed applicative della normativa, dedusse essere tutt'altro che irragionevole ritenere che gli importi trattenuti, costituendo garanzia in favore del subappaltatore, dovevano essere corrisposti da direttamente alla subappaltatrice;
comunque, CP_1
le somme trattenute da ex art. 118 non potevano essere pagate a fino a quando non CP_1 Pt_2
PA sarebbero state soddisfatte le condizioni di legge, ossia fino a quando non avesse quietanzato le proprie fatture, avendone ricevuto il saldo.
Sotto altro profilo, l'attrice sostenne che, nel caso in esame, la aveva tenuto nei propri CP_1
confronti un comportamento illogico, ingiustificato, illegittimamente inerte ed omissivo, tale da determinare una sua responsabilità per i danni.
La costituitasi, contestò analiticamente le avverse deduzioni e domande, chiedendone CP_1
il rigetto.
Nel corso del giudizio, la Sezione Specializzata in materia di Impresa dello stesso Tribunale, con sentenza n. 821/22, accertò, anzitutto, che l' dai corrispettivi dovuti alla aveva CP_1 Pt_2
effettivamente e legittimamente trattenuto la complessiva somma di euro 741.603,35, di cui euro
488.737,70 in applicazione della disciplina dettata dall'art. 118, comma 3, del d. lgs. 12 aprile 2006,
PA n. 163, proprio in quanto la appaltatrice non aveva versato i corrispettivi dovuti alla;
con detta pronuncia, la Sezione Specializzata, osservò che la sospensione dei pagamenti, prevista dal citato art. 118, doveva essere ricondotta al paradigma dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., proponibile nelle sole ipotesi in cui il rapporto contrattuale sia in corso;
nel caso di specie, quindi, atteso che il contratto di appalto era stato eseguito e la stazione appaltante aveva anche provveduto all'approvazione del certificato di collaudo, erano venuti meno i presupposti per la sospensione del pagamento, e pertanto condannò l' al pagamento, in favore della CP_1 Pt_2
delle somme fino a quel momento trattenute.
PA A seguito di detta decisione, con memoria depositata il 9 giugno 2022, la dichiarò di rinunciare alle domande aventi ad oggetto la somma trattenuta ex art. 118 codice appalti, e confermò quella risarcitoria, relativa al comportamento inerte ed omissivo tenuto da in relazione alle richieste di CP_1
PA informativa formulate da;
chiese, quindi, di “accertare e dichiarare che il comportamento
CP_ tenuto da come esplicato in citazione e negli atti di causa, è illegittimo, per i motivi
evidenziati e comunque per quelli che risulteranno di giustizia;
che per effetto di tale illegittimità e
CP_ Par della connessa responsabilità di ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni
conseguenti, e comunque di essere tenuta manlevata ed indenne da ogni conseguenza
Par pregiudizievole, che tali danni corrispondono quantomeno al credito vantato da nei confronti di
e da questi non pagato, oltre ai relativi accessori, alle conseguenze economiche e Pt_2
finanziarie del ritardo nell'incasso della somma ed alle spese sostenute e sostenende per il
recupero”. In subordine propose domanda di condanna generica.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 2228/22 il Tribunale dichiarò la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda relativa alle somme trattenute
PA ex art. 118 codice appalti, rigettò quelle risarcitorie, e condannò la alle spese del giudizio.
Sotto il primo profilo, il primo giudice rilevò che la rinuncia all'azione determinava la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comportava che le spese del processo dovessero essere poste a carico del rinunciante.
In ogni caso, evidenziò che nessuna delle parti aveva allegato e provato che, nel bando di gara, la stazione appaltante avesse indicato che avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, come previsto dall'art. 118, comma 3,
nella formulazione in vigore all'epoca della conclusione dei contratti di appalto e subappalto.
Né poteva ritenersi che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dall'attrice, avesse mai affermato che la sospensione dei pagamenti dovuti della stazione appaltante in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati al subappaltatore, potesse poi giustificare la pretesa di quest'ultimo al pagamento diretto da parte della committente.
Per contro, doveva essere richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. n. 5685/20) con la quale era stato affermato che, in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 doveva ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto fosse in corso con un'impresa in bonis, cosicché non era applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si fosse sciolto;
con la conseguenza che al curatore era dovuto, dalla stazione appaltante, il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore doveva essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione
Pertanto, le domande attrici aventi ad oggetto le somme trattenute ex art. 118, sarebbero state verosimilmente rigettate.
Quanto alle domande risarcitorie, fondate sull'asserito comportamento illegittimo tenuto da il CP_1
PA primo giudice rilevò, anzitutto, che contrariamente a quanto dedotto dalla , il Direttore dei
PA Lavori, con nota del 7 marzo 2013 indirizzata anche alla , aveva attestato che: “a) la scrivente
Direzione Lavori non ha attivato alcuna non conformità, nei confronti della per quanto Pt_2
attiene alla fornitura e posa delle barriere antirumore;
b) il materiale in fornitura e quello già
posato sono stati regolarmente contabilizzati ogni 60 giorni. A seguito della predisposizione dello
stato di avanzamento lavori è emesso, da parte del Responsabile del Procedimento nella fase di
Esecuzione il relativo Certificato di Pagamento;
c) riguardo alla fornitura e posa di che trattasi non sono state applicate penali né detrazioni;
d) la fornitura con posa è strettamente dipendente da
alcune lavorazioni propedeutiche. In particolare, dalla costruzione della struttura del viadotto, per
cui eventuali ritardi nella realizzazione di quest'ultimo si ripercuotono inevitabilmente sulla posa
delle barriere”; con successiva comunicazione del 6 giugno 2013 il D.L. aveva confermato i contenuti riportati nella nota del 7.3.2013, rappresentando che: “a) la scrivente Direzione Lavori
non ha segnalato alcuna "non conformità " per quanto attiene alla fornitura e posa delle barriere
realizzate da;
b) il materiale in fornitura e quello già posato sono stati PAe_1
regolarmente contabilizzati ogni 60 giorni. A seguito della predisposizione dello stato di
avanzamento lavori è emesso, da parte del Responsabile del Procedimento nella fase di Esecuzione
il relativo Certificato di Pagamento. Non sono state applicate penali e/o detrazioni;
c) non sono
ascrivibili alla fornitura e posa delle barriere CIR gli eventuali ritardi nella Pt_1
esecuzione dell'opera”.
Quindi, l' tramite il proprio direttore dei lavori, aveva tempestivamente attestato e dato CP_1
PA PA comunicazione alla della regolare esecuzione delle opere a lei affidate, tanto che la aveva potuto produrre detta documentazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dalla Pt_2
Oltre a tale rilievo, avente carattere assorbente, il primo giudice osservò che non era consentito, nel presente giudizio, valutare la correttezza della decisione del giudice del Tribunale di Roma di non concedere la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti;
né poteva ipotizzarsi una differente decisione a fronte di un differente quadro probatorio, tanto più considerata la natura discrezionale del provvedimento in questione, non revocabile né impugnabile.
Il giudice ritenne che, in ogni caso, il credito della nei confronti della era PAe_1 Pt_2
rimasto pregiudicato in modo definitivo non dal comportamento ascritto alla ma dallo stato CP_1
d'insolvenza della stessa che, con ricorso depositato il 30 marzo 2015, aveva chiesto al Pt_2
Tribunale di Bergamo di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, dando così inizio alla procedura concorsuale, definita con decreto di omologa in data 22 settembre 2016.
Dunque, le omesse comunicazioni ascritte alla convenuta non avevano né inciso sulla "persona del
PA debitore" né sul diritto di credito della , la cui inesigibilità era conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatrice nei confronti dei subappaltatori. Pt_2
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello, cui ha resistito PAe_1 [...]
CP_1
La causa è stata quindi rimessa a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di gravame, relativo alla pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento dei danni, l'appellante ha dedotto che la questione da lei posta si riferiva all'omessa trasmissione, da parte di del verbale di collaudo comprensivo dell'opera oggetto del CP_1
subappalto, effettuato in data ben antecedente a quella della udienza fissata per la discussione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
verbale di collaudo che era un documento ben più
pregnante, e significativo, rispetto alle generiche e parziali comunicazioni del direttore dei lavori,
sfornite del carattere della ufficialità, esaustività e definitività. Secondo l'appellante, dunque, nella specie non si tratta di effettuare una valutazione sulla correttezza della decisione del Tribunale di
Roma, che aveva rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dei due decreti oggetto di opposizione, quanto, invece, di stabilire la sussistenza di un nesso eziologico tra il comportamento omissivo di e l'evento dannoso, quindi: accertare il comportamento CP_1
PA illegittimo di che aveva “il preciso dovere” di rendere edotta la subappaltatrice delle CP_1
PA circostanze relative al contratto di appalto con la che direttamente interessavano;
in Pt_2
particolare, tale dovere di era da ritenersi sussistente “in ottemperanza ai principi generali di CP_1
buona fede e correttezza;
sulla base del dovere di evitare non solo comportamenti contra legem, ma
Par anche comportamenti non jure;
considerata la particolare qualificazione che assumeva - ed
CP_ assume – rispetto ad (subappaltatore di appalto pubblico); sulla scorta dei principi sul
cosiddetto contatto sociale;
(a maggior ragione) ove si consideri la natura di soggetto pubblico di
CP_ (con ogni connessa conseguenza – anche – in ordine ai principi che ne regolano l'azione); in
ogni caso e comunque, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere sussistente un agire
utendo juribus, ad evitare gli estremi di un abuso, e cioè di un utilizzo extra ordinem di un diritto
CP_ che dovesse .. essere riconosciuto in capo ad … e chi più ne ha più ne metta”.
Tutte tematiche sulle quali il primo giudice aveva omesso una pronuncia. Quanto, in particolare, al nesso eziologico, l'appellante ha, inoltre, richiamato la fattispecie della perdita di chance ed allegato che “deve tenersi conto senz'altro dei criteri di ragionevolezza
probabilistica, che nel caso di specie inducono con certezza ad affermare la sussistenza del nesso
di causalità” in relazione alla quale “non sussistono quindi ragionevoli dubbi”.
Il motivo è manifestamente infondato.
PA Occorre preliminarmente rilevare che, con l'atto introduttivo del giudizio, la aveva specificamente allegato e sostenuto la sussistenza di un nesso eziologico diretto tra la condotta asseritamente illegittima di e l'evento dannoso occorsole, consistito nell'omessa, doverosa, CP_1
trasmissione del verbale di collaudo, nella conseguente impossibilità di produrre tempestivamente detto documento davanti al giudice dell'opposizione ai decreti ingiuntivi, e quindi nell'impossibilità
di ottenere una sicura pronuncia di provvisoria esecutività di quei decreti, conseguendo in tal modo un titolo esecutivo nei confronti di da azionare in data anteriore alla omologa del Pt_2
concordato dalla stessa richiesto.
PA La , quindi, aveva espressamente dedotto che, qualora avesse fornito i chiarimenti CP_1
richiesti “non vi è ragionevole dubbio che sarebbe stata concessa dal Tribunale di Roma la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi” in quanto “il documento ufficiale costituito dalla
visita di collaudo 15/10/2013 era ed è tale da eliminare in radice qualsiasi dubbio in ordine alla
Par corretta esecuzione da parte di delle proprie obbligazioni nei confronti di ; con la Pt_2
conseguenza che “in presenza di documentazione di tale incontrovertibile obiettività, non vi
sarebbe stata ragione per la quale il Tribunale non avrebbe concesso la provvisoria esecuzione: e
Par quindi avrebbe ottenuto il pagamento del proprio credito”.
Ebbene, dal preciso tenore e contenuto delle richiamate deduzioni, risulta che la società attrice abbia formulato una domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti quale conseguenza diretta della condotta asseritamente omissiva ed illegittima di Il rilievo è di non poco conto, atteso CP_1
che con l'atto di appello viene prospettato un profilo di danno per perdita di chance.
Invero, la prospettazione della causa petendi in termini di danno da perdita di chance introduce un tema ontologicamente diverso da quello relativo ad un nesso eziologico diretto tra condotta illegittima e danno;
in materia, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato la differenza tra le due fattispecie, giacché “quello da perdita di chance è un danno distinto da quello da perdita definitiva del vantaggio atteso … Chance, infatti, è (soltanto) la possibilità di conseguire un risultato
vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole), ma il termine implica anche e soprattutto
incertezza, ossia una “condizione di insuperabile incertezza eventistica. La chance (tanto di
carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi
non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una legge di connessione”.
Per contro, se un tale connessione viene prospettata “non si ricade più nel campo della chance ma
in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed
effettiva)” (Cass. 21045/24; cfr. Cass. 3824/24).
Nel caso in esame, dunque, nell'atto di appello si ravvisa una confusione assertiva tra le due, ben differenti, ipotesi di danno da perdita di chance e danno quale conseguenza diretta della condotta di
CP_1
Ciò posto, in ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica della pretesa risarcitoria, in nessuna delle due fattispecie considerate può ravvisarsi né un comportamento illegittimo di né CP_1
PA la sussistenza di un nesso causale tra l'omessa trasmissione a del verbale di collaudo ed il prospettato danno.
Invero, sotto il primo profilo, si osserva che nessuna norma generale prevede un obbligo della
Par stazione appaltante di fornire alla subappaltatrice il verbale di collaudo, né tale obbligo CP_1
sorgeva dal contratto di appalto stipulato tra e CP_1 Pt_2
PA In ogni caso, come correttamente rilevato dal primo giudice, alla erano state trasmesse due note della direzione dei lavori, espressamente riportate in parte motiva, con la quale era stato attestata la
PA regolarità dell'opera della subappaltatrice;
note che erano state prodotte dalla nel giudizio di opposizione ai decreti ingiuntivi, prima dell'udienza di discussione sull'istanza di concessione della provvisoria esecutività degli stessi, e che, trattandosi di atti formati e provenienti dal direttore dei lavori, che è promanazione diretta della committente, non possono certamente ritenersi avente carattere meramente ufficioso, come tale inidoneo a fondare l'istanza di provvisoria esecutività dei decreti. Tanto meno può ritenersi che dette note fossero generiche e parziali, atteso che, invece, erano state
PA emesse al termine dei lavori della subappaltatrice e, in termini sufficientemente analitici,
davano contezza della piena correttezza della prestazione resa, sia in termini di assenza di vizi che quanto al rispetto del termine fissato per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto.
PA Non può, pertanto, ritenersi che il rigetto dell'istanza di di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti fosse dovuto al solo fatto dell'omessa produzione del collaudo;
invero, come previsto dall'art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto è un provvedimento di natura discrezionale, certamente non valutabile in questa sede.
Nel caso in esame, come risulta dai provvedimenti di rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione, il giudice aveva, anzitutto, espressamente “considerato che l'opponente ha prodotto documentazione contrastante con il diritto di parte opposta” (ordinanza depositata in data
29.7.2014); con ordinanza del 16.3.2015 era stata rigettata la reiterazione della richiesta, sul rilievo che il credito azionato era stato oggetto di contestazioni, di talché era necessario disporre consulenza tecnica, attesa la complessità dei rapporti tra le parti.
Sul punto giova evidenziare che, come risulta dalla sentenza n. 17303/16 del Tribunale di Roma,
con la quale era stato definito il giudizio di opposizione, la con le proposte opposizioni, Pt_2
non si era limitata ad eccepire la presenza di vizi dell'opera, ma aveva anche lamentato “il ritardo nell'ultimazione delle prestazioni rispetto ai termini contrattuali pattuiti” e, in via riconvenzionale,
PA aveva chiesto, tra l'altro, la condanna della al pagamento della somma di € 65.752,00 a titolo di penale contrattuale ex art. 19 del contratto di subappalto, da porre in compensazione con il credito
Par vantato dalla e con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi.
Ebbene, a fronte di siffatte deduzioni e conclusioni, avuto riguardo al thema decidendum ed a quanto previsto dall'art. 648 c.p.c., non pare affatto certa, né altamente probabile, una concessione della provvisoria esecuzione dei decreti opposti. Al contrario, a fronte di una opposizione ritenuta dal giudice fondata su prova scritta, nonostante le precise attestazioni della direzione dei lavori in ordine ad un subappalto eseguito senza vizi e nei tempi prescritti, alcuna differente valutazione avrebbe comportato la produzione del collaudo, peraltro sul punto del tutto generico e non utile,
posto che nello stesso si dava solamente atto della “integrale corretta posa in opera delle barriere PA antirumore fornite dalla non ricevendo, su esplicita richiesta rivolata ai rappresentanti
dell'impresa ed alla D.L. alcuna osservazione in merito”. Nulla si dice sui tempi di ultimazione di tale opera, e quindi nulla avrebbe aggiunto, quale prova scritta, a fronte dell'eccepito ritardo e della domanda di applicazione della penale contrattualmente prevista.
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha lamentato la condanna alle spese processuali,
assumendo che, in caso di rinuncia ad una delle domande proposte, il giudice avrebbe dovuto effettuare una valutazione sulla soccombenza tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio;
spese che, nel caso in esame, avrebbero dovute essere integralmente compensate “in ossequio ai principi in materia ed alla peculiare situazione”.
In ogni caso, secondo l'appellante il primo giudice, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda, poi rinunciata, concernente le somme trattenute dall' CP_1
in applicazione della disciplina dettata dall'art. 118 del Codice degli Appalti, aveva erroneamente
PA ritenuto una soccombenza virtuale di;
ciò in quanto l'azione era stata resa necessaria dal silenzio di in merito alla effettuazione delle trattenute, circostanza che aveva appreso da CP_1 CP_1
solo con il deposito della comparsa di costituzione e risposta;
inoltre, nella situazione “a dir poco confusa” che si stava andando a delineare, e considerato che al tempo dell'introduzione del giudizio era tutt'altro che irragionevole ritenere che gli importi trattenuti andassero pagati direttamente dalla stazione appaltante alla subappaltatrice, il giudice avrebbe dovuto considerare “la complessità ed
opinabilità della situazione e del work in progress ad esso connesso”.
Neppure dette censure sono fondate.
Sul punto il primo giudice ha chiaramente rilevato che nessuna delle parti aveva allegato e provato che nel bando di gara la stazione appaltante avesse indicato che avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore il corrispettivo per le prestazioni dallo stesso eseguite, come previsto dall'art. 118, comma 3, nella formulazione in vigore al tempo della conclusione di contratti di appalto e subappalto.
Inoltre, il primo giudice ha osservato che il nuovo orientamento della Suprema Corte (Cass.
3402/12), richiamato dall'attrice, non aveva comunque mai affermato che la sospensione dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, potesse giustificare la pretesa di quest'ultimo al pagamento diretto.
Con riferimento alle predette pronunce, aventi carattere dirimente, l'appellante non formula specifica censura, salvo dedurre che se è vero che il nuovo orientamento della Suprema Corte non prevedeva il pagamento diretto in favore del subappaltare “è altrettanto vero che tale pagamento diretto neppure veniva escluso e che la circostanza è ininfluente”.
In pratica, l'appellante sostiene la sussistenza dei presupposti per una integrale compensazione delle spese (che si ricordi, ex art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente al tempo della decisione di primo grado, sono le sole ipotesi della soccombenza reciproca e della assoluta novità della questione trattata, cui si aggiungono “gravi ed eccezionali ragioni” a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale con sentenza n. 77/2918) in mancanza di ciascuna delle tre predette ipotesi;
infatti,
non valgono ad integrare gravi ed eccezionali ragioni la necessità di apprendere se avesse o CP_1
meno effettuato le trattenute ex art. 118, e certamente, per le ragioni esposte dal giudice, come sopra
PA richiamate, non avrebbe in ogni caso potuto pretendere un pagamento diretto in proprio favore da parte della stazione appaltante.
PA Quel che è indubbio, quindi, è la integrale soccombenza di in relazione a ciascuna delle domande formulate, e quindi la condanna alle spese consegue ad una valutazione all'esito complessivo del giudizio.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Si ritiene la sussistenza dei presupposti per la condanna della appellante al pagamento, in favore dell'appellata, di un ulteriore importo, che si stima equo quantificare in euro 5.800,00 (circa un terzo delle spese processuali) ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata.
Rileva al riguardo questo Collegio che la condotta processuale tenuta dalla appellante integra un chiaro “abuso del processo”.
Invero, va rilevata la inconcludenza dei motivi di impugnazione in relazione alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, la insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Deve essere altresì disposto il pagamento, da parte dell'appellante in favore della CP_3
ed in applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 1.000,00.
[...]
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo di parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,:
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 2228/22 del PAe_1
Tribunale di Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 17.567,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. Condanna la al pagamento, in favore di della somma di € PAe_1 CP_1
5.800,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
4. Condanna la al pagamento in favore della della PAe_1 Controparte_3
somma di € 1.000,00.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 comportanti l'obbligo di parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu