Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3493 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 10 giugno 2025 e vertente tra
TRA
Codice Fiscale, Partita Iva ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso- Parte_1
Belluno n. e per essa, quale mandataria, codice P.IVA_1 Controparte_1 fiscale n. , (in sostituzione di codice fiscale e numero di iscrizione P.IVA_2 Controparte_2 nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi ),rappresentata e difesa , per P.IVA_3 procura in atti, dall'Avv. Marco Battaglia;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Amministratore Unico CP_3 C.F._1 della (P.IVA e C.F. , nonché (C.F.: Controparte_4 P.IVA_4 CP_5
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni M. Cocconi C.F._2
APPELLATI
, per mezzo della mandataria poi sostituita da Parte_1 Controparte_2 CP_1
, ha proposto appello avverso la sentenza 19914/2021 con la quale il Tribunale
[...] di Roma – nel delibare sulla opposizione a decreto ingiuntivo notifica da e Parte_2 proposta da e – ha così deciso: “Revoca il Controparte_4 CP_3 CP_5 decreto ingiuntivo opposto;
Dichiara tenuta e condanna la parte opponente in solido al pagamento in favore dell'intervenuta ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito dell'opposta, della somma di
€ 40.514,83, oltre interessi convenzionali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
Compensa parzialmente le spese e per la restante parte dichiara tenuta e condanna la parte opponente, in soli-do,
a rimborsare alla parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano in complessi-vi € 3.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Pone a carico delle parti le spese di CTU nella misura del
50% ciascuna”.
Parte appellante ha , quindi, chiesto la riforma della sentenza impugnata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si sono costituiti gli appellati, resistendo al gravame.
Con le note depositate per via telematica per l'odierna udienza – sostituita dalla trattazione cartolare
– la parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello , stante l'intervenuta transazione con la parte appellata che ha accettato formalmente e ritualmente tale rinuncia.
Pertanto, può essere dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia all'azione, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 19914/21 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Compensa le spese del grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore