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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/11/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1413/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente nr. RG. 1413/2025, avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto di rigetto del concordato minore del Tribunale di Foggia - sez. fallimentare - notificato in data 7.8.2025;
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1 individuale (avv. Ignazio d'Addedda del Foro di Foggia); Parte_1
- Reclamante - contro
(Avv.ti Andrea Frangipane, Andrea Ferrandi e Antonello Calabria); Controparte_1
(avv. Laura Galatà); CP_2
(avv. S. Giammaria); Controparte_3 di AN GI ND (avv. Tommaso Dimartino) Controparte_4
(avv. Felicita Fenaroli) Controparte_5
- Reclamate - nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo avverso il decreto di rigetto dell'omologazione della proposta di
Concordato minore presentata da in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della ditta individuale, emesso dal Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento di pagina 1 di 8 composizione della crisi di sovraindebitamento iscritto al n. 72/2024 R.G. Procedimento
Unitario, notificato il 7/8/2025;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
18.11.2025.
Fatto.
Con decreto ex art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019, pronunciato il 31/7/2025 e comunicato il 7/8/2025, il Tribunale di Foggia rigettava l'omologazione della proposta di concordato minore spiegata da , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell'impresa individuale.
Rilevava il Tribunale che:
- undici (11) creditori avevano espresso voto favorevole, di cui due (2) creditori chirografari, rappresentanti l'importo di € 369.258,59 (su un totale di € 1.496.498,74), e nove (9) astenuti, rappresentanti l'importo di € 440.730,62, per un totale di voti favorevoli pari a € 809.989,21;
- otto (8) creditori avevano espresso voto contrario, di cui tre (3) ipotecari per l'importo di € 2.796.911,56 (sul totale di € 2.796.911,56), quattro (4) chirografari per l'importo di
€ 686.509,53 (sul totale di € 1.496.498,74) e uno (1) privilegiato per l'importo di €
305.748,30 (sul totale di € 359.504,12);
- nel caso di specie, pur avendo la classe dei creditori chirografari espresso voto favorevole con una percentuale pari al 54,12%, la proposta non aveva ottenuto l'approvazione da parte delle altre classi di creditori, risultando contraria la classe dei creditori ipotecari, con una percentuale del 95,8%, nonché la classe dei creditori privilegiati, rappresentata dall'unico creditore avente diritto al voto (Agenzia delle Entrate per la Riscossione), con una percentuale dell'85,05%;
- che, considerato che il totale dei crediti ammessi al voto ammontava a € 4.652.914,42
e che i voti favorevoli, pari a € 809.989,21, rappresentavano solo il 17,4% del totale, ben al di sotto della soglia di maggioranza richiesta, non sussistevano i presupposti per l'omologazione del concordato minore.
Avverso detto decreto, ricorreva il sig. evidenziando: Pt_1
1.- che sussisteva la violazione degli artt. 79 e 80 del CCII, posto che il Tribunale aveva considerato, ai fini della votazione, anche l'intero importo dei crediti ipotecari, laddove - in percentuali variabili dal 30 al 40% - gli ipotecari e i privilegiati sarebbero stati comunque soddisfatti dalla vendita dei beni immobili;
con conseguente diritto al voto, ai sensi dell'articolo 79 CCII, solo per la parte non soddisfatta, e degradata a chirografo;
pagina 2 di 8 2. – che, inoltre il Giudice, non informato al riguardo dal Gestore della Crisi, non aveva applicato il cosiddetto cram down fiscale;
3. – che la relazione illustrativa delle votazioni era errata, in quanto riportava, quale importo dei crediti ipotecari ammessi al voto, il loro totale, ossia € 2.918.667,38, senza decurtare l'importo di € 667.168,89, ossia il 40 % dei crediti ipotecari della BC (euro
392.735,19) e di (euro 274.433,70); l'importo dei crediti ipotecari ammessi al CP_3 voto doveva, quindi, essere di gran lunga inferiore, ossia pari ad euro 2.251.498,49;
4. – che, inoltre, il predetto importo era destinato a ridursi in maniera sensibile, considerata la sua disponibilità a vendere ulteriori immobili, oggetto di ipoteche sempre a favore degli stessi istituti, come riportato alle pagg. 32 e 33 della relazione iniziale del
Gestore;
5. – che l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione non doveva essere inserita tra i creditori soddisfatti (in parte) dalla vendita dei beni immobili, essendo questi ultimi gravati dalle ipoteche degli istituti di credito, come analiticamente riportato nello schema di cui alle pagg da 40 a 84 della Relazione iniziale del Gestore della crisi;
che i beni non gravati da ipoteca erano fabbricati rurali di pertinenza dei terreni ipotecati;
6. – che, con riguardo alla posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il credito, a differenza di quanto riportato nelle Relazioni del gestore della crisi (e quindi nel decreto reclamato), doveva essere tutto degradato a chirografo, in quanto i beni immobili da alienare erano tutti ipotecati e il valore di realizzo non copriva integralmente i crediti ipotecari;
pertanto, il creditore in esame avrebbe potuto trovare soddisfacimento, seppur solo parzialmente, solo ed esclusivamente dai profitti della continuità aziendale garantita dall'omologa del concordato minore;
- che, di conseguenza, stante il soddisfacimento parziale garantito solo in caso di omologa del concordato minore, il Giudice avrebbe dovuto applicare l'articolo 80, terzo comma, del CCII (c.d. cram down); tanto premesso, chiedeva che - previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del decreto reclamato, contestualmente applicando e disponendo nuovamente l'efficacia delle misure protettive, al fine di evitare la chiusura dell'impresa stante l'esposizione dei beni aziendali alle azioni esecutive dei creditori - venisse revocato il decreto di rigetto dell'omologazione della proposta di concordato minore ed emessa sentenza di omologazione della proposta di concordato minore.
pagina 3 di 8 Si costituivano, rispettivamente, , Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
e che resistevano al reclamo Controparte_6 Controparte_5 esponendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto col favore delle spese di lite.
Si costituiva altresì , che non si opponeva all'accoglimento del reclamo CP_2 deducendo di essere creditore chirografario che aveva votato favorevolmente rispetto alla proposta di concordato minore.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo.
All'udienza del 18.11.2025, la causa è stata decisa.
Diritto.
Il reclamo è infondato.
Va premesso che, in sede di costituzione, la di AN GI CP_4 Controparte_4
ND ha allegato che l'OCC aveva completamente ignorato ulteriori crediti (oltre a quelli che aveva rappresentato di vantare nei confronti del e ricompresi nella Pt_1 relazione finale), per complessivi €.699.268,32 e, precisamente:
1) €.141.880,86, di cui all'atto di precetto notificato in data 10/3/2021 in forza dei seguenti titoli esecutivi:
a) “contratto di mutuo ipotecario fondiario” per notar Dott.ssa del Persona_1
29/12/2010, repertorio n.10969 - raccolta n.6445, registrato a Manfredonia il
29/12/2010 al n.5014 Serie 1T, rilasciato in forma esecutiva il 17/1/2011;
b) “atto modificativo non novativo di contratto di mutuo fondiario per la modifica della durata con variazione della scadenza finale” per notar del 27/4/2016, Persona_1 rep. n.17753- raccolta n.11887, registrato a Manfredonia il 27/4/2016 al n.1527 Serie
1T, rilasciato in forma esecutiva il 18/5/2026;
2) €.557.387,46, di cui all'atto di precetto notificato in data 10/3/2021 in forza dei seguenti titoli esecutivi:
a) “mutuo ipotecario” per notar Dott.ssa del 4/8/2014, repertorio Persona_1
n.15678 - raccolta n.10248, registrato a Manfredonia il 4/8/2014 al n.2331 Serie 1T, rilasciato in forma esecutiva il 1°/9/2014;
b) “atto di erogazione finale e quietanza” per notar di pari data, Persona_1 repertorio n.15758 – raccolta n.10307, registrato a Manfredonia il 17/9/2014 sotto il n.2639 Serie 1T, rilasciato in forma esecutiva il 26/9/2014;
c) “atto modificativo non novativo del suddetto contratto di mutuo ipotecario” per notar del 27/4/2016, rep. n.17754 – raccolta n.11888; Persona_1
pagina 4 di 8 d) “atto modificativo delle condizioni di precedente mutuo ipotecario fondiario” per notar dell'11/2/2020, repertorio n.2095 – raccolta n.1475, registrato a Foggia il Persona_2
20/2/2020 l n.3229 / serie 1T, rilasciato in forma esecutiva il 2/10/2020.
Anche la società ha evidenziato che il Gestore della crisi Controparte_3 aveva omesso di considerare l'ulteriore credito di € 8.030,00 per competenze professionali liquidate nella sentenza n. 2134/2022 del 1°.9.2022, sicchè il credito chirografo di ammontava non già ad € 218.146,47, bensì ad € 216.176,46. CP_3
Già la mancata inclusione di detti crediti nella Relazione finale del Gestore sarebbe stata sufficiente a dichiarare inammissibile la domanda di concordato minore, per omessa indicazione di tutte le somme effettivamente dovute ai creditori.
Ad ogni buon conto, pur volendo prescindere da tale argomento, il reclamo è comunque infondato.
Ed invero, quanto al principale motivo (ovvero che il Tribunale avrebbe incluso l'intero ammontare dei crediti ipotecari ai fini del calcolo delle maggioranze, senza considerare che i creditori ipotecari avrebbero avuto diritto di voto solo per la parte di credito non soddisfatta e degradati a chirografo) urta contro la ratio dell'art. 79 CCII, in base al quale i creditori ipotecari non hanno diritto di voto solo quando la proposta prevede il loro integrale soddisfacimento.
Allorchè, invece, la proposta prevede un soddisfacimento solo parziale del credito ipotecario (in questo caso, mediante falcidia al 40%), il creditore ipotecario ha diritto di voto per l'intero credito nella classe dei creditori ipotecari ed è equiparato ai chirografari per la parte residua del credito non soddisfatto.
Se, invero, il creditore ipotecario dovesse votare solo per la parte di credito non soddisfatta della liquidazione del bene gravato da ipoteca, verrebbe privato della possibilità di esprimersi sulla proposta, nonostante subisca una falcidia del proprio credito;
in secondo luogo, si creerebbe una disparità di trattamento tra creditori ipotecari e privilegiati, posto che, per questi ultimi, la norma non prevede alcuna riduzione del diritto di voto in base al presumibile ricavato dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione;
infine, si introdurrebbe un elemento di arbitrarietà nel calcolo delle maggioranze, dovendosi stimare ogni volta quale parte del credito potrebbe essere soddisfatta dalla liquidazione del bene gravato da garanzie, con conseguenti difficoltà operative.
Sul punto, la Corte di Cassazione, di recente (v. Ord. 22086/25), ha chiarito che il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta deve essere effettuato pagina 5 di 8 avuto riguardo al complessivo ammontare dell'indebitamento tributario e non sulla base del credito fiscale stimato nella proposta del debitore, affermando che il voto negativo sulla proposta di concordato non può essere interpretato come rinuncia ad esprimere il voto sul maggior importo del credito rispetto a quello indicato nella proposta, indipendentemente dal motivo addotto a sostegno del dissenso.
Applicato tale principio a tutte le altre tipologie di credito, ne deriva che i creditori ipotecari non hanno affatto perso il loro diritto di voto sulla proposta.
Peraltro, pur volendo far partecipare al voto i creditori privilegiati per la sola quota non soddisfatta (60%), i voti favorevoli non raggiungerebbero comunque la maggioranza.
Ed invero, sommando i crediti chirografari (1.451.011,99) alla frazione stralciata (60%) dei crediti ipotecari (2.918.667,38x60% = 1.751.200,43), nonchè a quelli privilegiati
(240.865,38), la somma dei voti favorevoli (809.989,21) rappresenterebbe una percentuale comunque inferiore al 50% (precisamente il 23%).
Venendo adesso al secondo motivo di reclamo, il ha sostenuto che sarebbe stato Pt_1 violato l'art. 80, comma 3, CCII (che dispone che “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1
e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”).
Va premesso che l'omologa, in assenza di adesione dell'Agenzia per la riscossione, è possibile solo se il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate sia determinante ai fini del computo della maggioranza dei voti contrari e detta ipotesi non è ricorrente nel caso di specie;
il secondo presupposto è rappresentato dalla prova della maggiore convenienza del piano.
Orbene, a tanto parte reclamante non ha minimamente adempiuto, non essendovi traccia nel reclamo di tale maggiore convenienza.
Peraltro, pur volendo valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, va detto che la valutazione effettuata dall'advisor si regge sulla mera presunzione che gli immobili ipotecati e pignorati potranno essere aggiudicati solo al terzo incanto, ed a prezzo ribassato rispetto al prezzo di stima.
pagina 6 di 8 I beni oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva n.512/2017 sono stati stimati in €. 1.448.279,81 e quelli della procedura in complessivi €. 784.940,00, per un totale di
€. 2.233.219,81, importo di gran lunga superiore rispetto a quello preventivato nella proposta di concordato.
A tale importo, poi, va aggiunto anche il ricavato degli immobili siti nel Comune di
Mattinata, indicati a pag. 36 e 37 della relazione illustrativa del Gestore della Crisi.
Peraltro, considerata l'imposizione fiscale, pari al 40% del corrispettivo che si ricaverebbe dalla vendita dei beni, la somma realmente disponibile non sarebbe quella preventivata dal Gestore della crisi, ma di gran lunga inferiore, attestandosi intorno ad €. 780.000,00.
La somma di €. 1.300.000,00, poi, da conseguirsi a seguito della stipula del contratto di cessione del diritto di superficie dei terreni siti in agro di Foggia da parte del a Pt_1 favore della Solar X, è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni sospensive di cui al preliminare allegato alla proposta di concordato minore (rilascio da parte delle competenti autorità e/o enti delle necessarie autorizzazioni).
Infine, pur volendo escludere dal conteggio ai fini del voto il credito dell' , la somma CP_7 dei crediti privilegiati stralciati (degradati a chirografari) è comunque superiore a quella dei chirografari.
In conclusione, non vi sono i presupposti per l'accoglimento del reclamo, per cui il decreto impugnato va confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; valore indeterminabile, complessità bassa, fase di studio, di introduzione, e decisoria) in favore di ciascuna parte costituita reclamata.
Sussistono i presupposti per il pagamento a carico del reclamante dell'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al pagamento a favore di ciascuna parte reclamata costituita
(eccetto per ), delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.473,00 per CP_8 ciascuna, oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
compensa le spese tra parte reclamante e;
CP_8
pagina 7 di 8 pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 18.11.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente nr. RG. 1413/2025, avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto di rigetto del concordato minore del Tribunale di Foggia - sez. fallimentare - notificato in data 7.8.2025;
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta Parte_1 individuale (avv. Ignazio d'Addedda del Foro di Foggia); Parte_1
- Reclamante - contro
(Avv.ti Andrea Frangipane, Andrea Ferrandi e Antonello Calabria); Controparte_1
(avv. Laura Galatà); CP_2
(avv. S. Giammaria); Controparte_3 di AN GI ND (avv. Tommaso Dimartino) Controparte_4
(avv. Felicita Fenaroli) Controparte_5
- Reclamate - nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo avverso il decreto di rigetto dell'omologazione della proposta di
Concordato minore presentata da in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della ditta individuale, emesso dal Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento di pagina 1 di 8 composizione della crisi di sovraindebitamento iscritto al n. 72/2024 R.G. Procedimento
Unitario, notificato il 7/8/2025;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
18.11.2025.
Fatto.
Con decreto ex art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019, pronunciato il 31/7/2025 e comunicato il 7/8/2025, il Tribunale di Foggia rigettava l'omologazione della proposta di concordato minore spiegata da , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell'impresa individuale.
Rilevava il Tribunale che:
- undici (11) creditori avevano espresso voto favorevole, di cui due (2) creditori chirografari, rappresentanti l'importo di € 369.258,59 (su un totale di € 1.496.498,74), e nove (9) astenuti, rappresentanti l'importo di € 440.730,62, per un totale di voti favorevoli pari a € 809.989,21;
- otto (8) creditori avevano espresso voto contrario, di cui tre (3) ipotecari per l'importo di € 2.796.911,56 (sul totale di € 2.796.911,56), quattro (4) chirografari per l'importo di
€ 686.509,53 (sul totale di € 1.496.498,74) e uno (1) privilegiato per l'importo di €
305.748,30 (sul totale di € 359.504,12);
- nel caso di specie, pur avendo la classe dei creditori chirografari espresso voto favorevole con una percentuale pari al 54,12%, la proposta non aveva ottenuto l'approvazione da parte delle altre classi di creditori, risultando contraria la classe dei creditori ipotecari, con una percentuale del 95,8%, nonché la classe dei creditori privilegiati, rappresentata dall'unico creditore avente diritto al voto (Agenzia delle Entrate per la Riscossione), con una percentuale dell'85,05%;
- che, considerato che il totale dei crediti ammessi al voto ammontava a € 4.652.914,42
e che i voti favorevoli, pari a € 809.989,21, rappresentavano solo il 17,4% del totale, ben al di sotto della soglia di maggioranza richiesta, non sussistevano i presupposti per l'omologazione del concordato minore.
Avverso detto decreto, ricorreva il sig. evidenziando: Pt_1
1.- che sussisteva la violazione degli artt. 79 e 80 del CCII, posto che il Tribunale aveva considerato, ai fini della votazione, anche l'intero importo dei crediti ipotecari, laddove - in percentuali variabili dal 30 al 40% - gli ipotecari e i privilegiati sarebbero stati comunque soddisfatti dalla vendita dei beni immobili;
con conseguente diritto al voto, ai sensi dell'articolo 79 CCII, solo per la parte non soddisfatta, e degradata a chirografo;
pagina 2 di 8 2. – che, inoltre il Giudice, non informato al riguardo dal Gestore della Crisi, non aveva applicato il cosiddetto cram down fiscale;
3. – che la relazione illustrativa delle votazioni era errata, in quanto riportava, quale importo dei crediti ipotecari ammessi al voto, il loro totale, ossia € 2.918.667,38, senza decurtare l'importo di € 667.168,89, ossia il 40 % dei crediti ipotecari della BC (euro
392.735,19) e di (euro 274.433,70); l'importo dei crediti ipotecari ammessi al CP_3 voto doveva, quindi, essere di gran lunga inferiore, ossia pari ad euro 2.251.498,49;
4. – che, inoltre, il predetto importo era destinato a ridursi in maniera sensibile, considerata la sua disponibilità a vendere ulteriori immobili, oggetto di ipoteche sempre a favore degli stessi istituti, come riportato alle pagg. 32 e 33 della relazione iniziale del
Gestore;
5. – che l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione non doveva essere inserita tra i creditori soddisfatti (in parte) dalla vendita dei beni immobili, essendo questi ultimi gravati dalle ipoteche degli istituti di credito, come analiticamente riportato nello schema di cui alle pagg da 40 a 84 della Relazione iniziale del Gestore della crisi;
che i beni non gravati da ipoteca erano fabbricati rurali di pertinenza dei terreni ipotecati;
6. – che, con riguardo alla posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il credito, a differenza di quanto riportato nelle Relazioni del gestore della crisi (e quindi nel decreto reclamato), doveva essere tutto degradato a chirografo, in quanto i beni immobili da alienare erano tutti ipotecati e il valore di realizzo non copriva integralmente i crediti ipotecari;
pertanto, il creditore in esame avrebbe potuto trovare soddisfacimento, seppur solo parzialmente, solo ed esclusivamente dai profitti della continuità aziendale garantita dall'omologa del concordato minore;
- che, di conseguenza, stante il soddisfacimento parziale garantito solo in caso di omologa del concordato minore, il Giudice avrebbe dovuto applicare l'articolo 80, terzo comma, del CCII (c.d. cram down); tanto premesso, chiedeva che - previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del decreto reclamato, contestualmente applicando e disponendo nuovamente l'efficacia delle misure protettive, al fine di evitare la chiusura dell'impresa stante l'esposizione dei beni aziendali alle azioni esecutive dei creditori - venisse revocato il decreto di rigetto dell'omologazione della proposta di concordato minore ed emessa sentenza di omologazione della proposta di concordato minore.
pagina 3 di 8 Si costituivano, rispettivamente, , Controparte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
e che resistevano al reclamo Controparte_6 Controparte_5 esponendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto col favore delle spese di lite.
Si costituiva altresì , che non si opponeva all'accoglimento del reclamo CP_2 deducendo di essere creditore chirografario che aveva votato favorevolmente rispetto alla proposta di concordato minore.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo.
All'udienza del 18.11.2025, la causa è stata decisa.
Diritto.
Il reclamo è infondato.
Va premesso che, in sede di costituzione, la di AN GI CP_4 Controparte_4
ND ha allegato che l'OCC aveva completamente ignorato ulteriori crediti (oltre a quelli che aveva rappresentato di vantare nei confronti del e ricompresi nella Pt_1 relazione finale), per complessivi €.699.268,32 e, precisamente:
1) €.141.880,86, di cui all'atto di precetto notificato in data 10/3/2021 in forza dei seguenti titoli esecutivi:
a) “contratto di mutuo ipotecario fondiario” per notar Dott.ssa del Persona_1
29/12/2010, repertorio n.10969 - raccolta n.6445, registrato a Manfredonia il
29/12/2010 al n.5014 Serie 1T, rilasciato in forma esecutiva il 17/1/2011;
b) “atto modificativo non novativo di contratto di mutuo fondiario per la modifica della durata con variazione della scadenza finale” per notar del 27/4/2016, Persona_1 rep. n.17753- raccolta n.11887, registrato a Manfredonia il 27/4/2016 al n.1527 Serie
1T, rilasciato in forma esecutiva il 18/5/2026;
2) €.557.387,46, di cui all'atto di precetto notificato in data 10/3/2021 in forza dei seguenti titoli esecutivi:
a) “mutuo ipotecario” per notar Dott.ssa del 4/8/2014, repertorio Persona_1
n.15678 - raccolta n.10248, registrato a Manfredonia il 4/8/2014 al n.2331 Serie 1T, rilasciato in forma esecutiva il 1°/9/2014;
b) “atto di erogazione finale e quietanza” per notar di pari data, Persona_1 repertorio n.15758 – raccolta n.10307, registrato a Manfredonia il 17/9/2014 sotto il n.2639 Serie 1T, rilasciato in forma esecutiva il 26/9/2014;
c) “atto modificativo non novativo del suddetto contratto di mutuo ipotecario” per notar del 27/4/2016, rep. n.17754 – raccolta n.11888; Persona_1
pagina 4 di 8 d) “atto modificativo delle condizioni di precedente mutuo ipotecario fondiario” per notar dell'11/2/2020, repertorio n.2095 – raccolta n.1475, registrato a Foggia il Persona_2
20/2/2020 l n.3229 / serie 1T, rilasciato in forma esecutiva il 2/10/2020.
Anche la società ha evidenziato che il Gestore della crisi Controparte_3 aveva omesso di considerare l'ulteriore credito di € 8.030,00 per competenze professionali liquidate nella sentenza n. 2134/2022 del 1°.9.2022, sicchè il credito chirografo di ammontava non già ad € 218.146,47, bensì ad € 216.176,46. CP_3
Già la mancata inclusione di detti crediti nella Relazione finale del Gestore sarebbe stata sufficiente a dichiarare inammissibile la domanda di concordato minore, per omessa indicazione di tutte le somme effettivamente dovute ai creditori.
Ad ogni buon conto, pur volendo prescindere da tale argomento, il reclamo è comunque infondato.
Ed invero, quanto al principale motivo (ovvero che il Tribunale avrebbe incluso l'intero ammontare dei crediti ipotecari ai fini del calcolo delle maggioranze, senza considerare che i creditori ipotecari avrebbero avuto diritto di voto solo per la parte di credito non soddisfatta e degradati a chirografo) urta contro la ratio dell'art. 79 CCII, in base al quale i creditori ipotecari non hanno diritto di voto solo quando la proposta prevede il loro integrale soddisfacimento.
Allorchè, invece, la proposta prevede un soddisfacimento solo parziale del credito ipotecario (in questo caso, mediante falcidia al 40%), il creditore ipotecario ha diritto di voto per l'intero credito nella classe dei creditori ipotecari ed è equiparato ai chirografari per la parte residua del credito non soddisfatto.
Se, invero, il creditore ipotecario dovesse votare solo per la parte di credito non soddisfatta della liquidazione del bene gravato da ipoteca, verrebbe privato della possibilità di esprimersi sulla proposta, nonostante subisca una falcidia del proprio credito;
in secondo luogo, si creerebbe una disparità di trattamento tra creditori ipotecari e privilegiati, posto che, per questi ultimi, la norma non prevede alcuna riduzione del diritto di voto in base al presumibile ricavato dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione;
infine, si introdurrebbe un elemento di arbitrarietà nel calcolo delle maggioranze, dovendosi stimare ogni volta quale parte del credito potrebbe essere soddisfatta dalla liquidazione del bene gravato da garanzie, con conseguenti difficoltà operative.
Sul punto, la Corte di Cassazione, di recente (v. Ord. 22086/25), ha chiarito che il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della proposta deve essere effettuato pagina 5 di 8 avuto riguardo al complessivo ammontare dell'indebitamento tributario e non sulla base del credito fiscale stimato nella proposta del debitore, affermando che il voto negativo sulla proposta di concordato non può essere interpretato come rinuncia ad esprimere il voto sul maggior importo del credito rispetto a quello indicato nella proposta, indipendentemente dal motivo addotto a sostegno del dissenso.
Applicato tale principio a tutte le altre tipologie di credito, ne deriva che i creditori ipotecari non hanno affatto perso il loro diritto di voto sulla proposta.
Peraltro, pur volendo far partecipare al voto i creditori privilegiati per la sola quota non soddisfatta (60%), i voti favorevoli non raggiungerebbero comunque la maggioranza.
Ed invero, sommando i crediti chirografari (1.451.011,99) alla frazione stralciata (60%) dei crediti ipotecari (2.918.667,38x60% = 1.751.200,43), nonchè a quelli privilegiati
(240.865,38), la somma dei voti favorevoli (809.989,21) rappresenterebbe una percentuale comunque inferiore al 50% (precisamente il 23%).
Venendo adesso al secondo motivo di reclamo, il ha sostenuto che sarebbe stato Pt_1 violato l'art. 80, comma 3, CCII (che dispone che “il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1
e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”).
Va premesso che l'omologa, in assenza di adesione dell'Agenzia per la riscossione, è possibile solo se il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate sia determinante ai fini del computo della maggioranza dei voti contrari e detta ipotesi non è ricorrente nel caso di specie;
il secondo presupposto è rappresentato dalla prova della maggiore convenienza del piano.
Orbene, a tanto parte reclamante non ha minimamente adempiuto, non essendovi traccia nel reclamo di tale maggiore convenienza.
Peraltro, pur volendo valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, va detto che la valutazione effettuata dall'advisor si regge sulla mera presunzione che gli immobili ipotecati e pignorati potranno essere aggiudicati solo al terzo incanto, ed a prezzo ribassato rispetto al prezzo di stima.
pagina 6 di 8 I beni oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva n.512/2017 sono stati stimati in €. 1.448.279,81 e quelli della procedura in complessivi €. 784.940,00, per un totale di
€. 2.233.219,81, importo di gran lunga superiore rispetto a quello preventivato nella proposta di concordato.
A tale importo, poi, va aggiunto anche il ricavato degli immobili siti nel Comune di
Mattinata, indicati a pag. 36 e 37 della relazione illustrativa del Gestore della Crisi.
Peraltro, considerata l'imposizione fiscale, pari al 40% del corrispettivo che si ricaverebbe dalla vendita dei beni, la somma realmente disponibile non sarebbe quella preventivata dal Gestore della crisi, ma di gran lunga inferiore, attestandosi intorno ad €. 780.000,00.
La somma di €. 1.300.000,00, poi, da conseguirsi a seguito della stipula del contratto di cessione del diritto di superficie dei terreni siti in agro di Foggia da parte del a Pt_1 favore della Solar X, è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni sospensive di cui al preliminare allegato alla proposta di concordato minore (rilascio da parte delle competenti autorità e/o enti delle necessarie autorizzazioni).
Infine, pur volendo escludere dal conteggio ai fini del voto il credito dell' , la somma CP_7 dei crediti privilegiati stralciati (degradati a chirografari) è comunque superiore a quella dei chirografari.
In conclusione, non vi sono i presupposti per l'accoglimento del reclamo, per cui il decreto impugnato va confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; valore indeterminabile, complessità bassa, fase di studio, di introduzione, e decisoria) in favore di ciascuna parte costituita reclamata.
Sussistono i presupposti per il pagamento a carico del reclamante dell'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al pagamento a favore di ciascuna parte reclamata costituita
(eccetto per ), delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.473,00 per CP_8 ciascuna, oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge;
compensa le spese tra parte reclamante e;
CP_8
pagina 7 di 8 pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 18.11.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
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