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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3787/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3787/2025 V.G. posta in decisione il
25/09/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], Interno 4 (avv. Alessandro Scardovi)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], Interno 4 (avv. Alessandro Scardovi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
25/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile a Faenza (RA) in data 21.05.2016, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 25, p. I, anno 2016; preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti concordano nel porre sin da ora in vendita l'immobile adibito a dimora coniugale, di proprietà di entrambi in ragione di 1/2 ciascuno in comunione dei beni, sito a
Faenza (RA) in Piazza Don Milani n. 17 Interno 4, di cui al Catasto Fabbricati del predetto
Comune, Foglio 123, Particella 246, Subalterni 40 e 48, convenendo che fino a tale momento esso sia provvisoriamente assegnato ad ambedue i coniugi con divisione dei relativi ambienti;
2. I coniugi, consapevoli che la separazione personale comporta la cessazione dell'obbligo reciproco di coabitazione di cui all'art. 143 c.c., concordano di continuare a dimorare entrambi nell'immobile sopra descritto fino al perfezionamento della vendita di cui al precedente punto
1), sostenendo in pari misura tutte le spese relative al suo utilizzo e alla sua gestione, portandosi reciproco rispetto e senza interferenze dell'uno o dell'altra nell'altrui vita privata;
in seguito gli istanti vivranno separatamente, impegnandosi entrambi reciprocamente per il futuro a comunicare immediatamente all'altro l'eventuale intendimento di trasferire la propria residenza, nonché concedendosi sin d'ora vicendevolmente l'autorizzazione all'espatrio e provvedendo a compiere a semplice reciproca richiesta le pratiche a detto fine necessarie;
ER 3. La figlia minore (codice fiscale , nata il [...] a [...]), C.F._3 resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse ed importanza per la prole
(quali a titolo esemplificativo, in materia di educazione, istruzione e salute, nonché in merito ad eventuali future variazioni di residenza), mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno affrontate singolarmente dal genitore con cui la figlia minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, tenendo sempre in primaria considerazione le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia;
4. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della figlia minore in ogni ambito della vita, adoperandosi per favorire duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. La residenza della figlia minore, perfezionata la vendita di cui al precedente punto 1), verrà comunque fissata e mantenuta presso la madre, salvi diversi accordi successivamente intervenuti tra i ricorrenti;
6. I coniugi, tenuto conto dell'età della minore, della sua capacità di adattamento e della volontà di entrambi i genitori di garantire una presenza equilibrata nella sua crescita, concordano nell'applicazione del collocamento alternato paritetico con frequentazione paritaria della figlia minore presso le rispettive future residenze, prevedendo un calendario a rotazione settimanale della prole tra le due abitazioni, da valere anche nel periodo estivo e durante le festività (con le precisazioni infra riportate), così come di seguito dettagliato:
Settimana A: lunedì, martedì con la madre;
mercoledì, giovedì e venerdì con il padre, sabato e domenica con la madre;
Settimana B: lunedì, martedì con il padre, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre;
Tale modalità, qualora dovessero emergere difficoltà concrete, potrà essere rivista di comune accordo nell'interesse superiore della minore, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 337-ter c.c.;
7. Durante il periodo scolastico, nei giorni di propria pertinenza ciascun genitore provvederà ad accompagnare la figlia a scuola all'apertura (ore 7.40), curandone il prelievo all'uscita
(alle ore 12.50 oppure alle ore 16.00 in caso di rientro pomeridiano il martedì ed il giovedì) e conducendola alle attività extrascolastiche eventualmente previste;
8. Nelle giornate di martedì, venerdì e domenica, il genitore di volta in volta non collocatario della prole in base all'alternanza delle settimane indicata al precedente punto 6), provvederà
a prelevare la figlia presso l'abitazione dell'altro genitore dopo cena, alle ore 20.00 durante l'anno scolastico e alle ore 21.30 durante le festività e nel periodo estivo;
9. I ricorrenti concordano che, qualora il genitore di volta in volta collocatario in base all'alternanza settimanale di cui sopra, per motivi lavorativi o di salute oppure per via di ulteriori circostanze eccezionali ed impreviste, sia impossibilitato ad accompagnare la prole all'apertura scolastica, previa disponibilità a provvedere confermata dall'altro genitore, la sera antecedente la figlia pernotterà presso quest'ultimo;
10. Riguardo a festività e vacanze gli istanti intendono stabilire la seguente regolamentazione, qualora non sia possibile applicare la turnazione definita al precedente punto 6) e sempre fatti salvi eventuali diversi accordi successivamente intervenuti tra i medesimi: quanto alle festività natalizie, verrà garantito a ciascun genitore, ad anni alterni rispetto all'altro, di tenere con sé la figlia dal 22 al 25 dicembre oppure dal 26 al 29 dicembre, nonché dal 30 dicembre al 2 gennaio oppure dal 3 al 6 gennaio;
riguardo alle festività pasquali, sempre ad anni alterni, ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la figlia dal venerdì alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo;
i ricorrenti concordano che il genitore che beneficerà del giorno di Natale nell'anno successivo dovrà usufruire del giorno di Pasqua
e viceversa, salvi diversi accordi;
nel periodo estivo, oltre alla turnazione di cui al precedente punto 6), ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la figlia per due intere settimane, non consecutive, previo accordo con l'altro coniuge, da raggiungere entro il 31 marzo di ogni anno sulla base della reciproca comunicazione dei periodi di ferie lavorative da effettuarsi entro il
28 febbraio, al fine di garantire a ciascun genitore la fruizione del predetto periodo continuativo senza interferenze con gli impegni lavorativi di entrambi e nel primario rispetto delle esigenze della figlia. Gli istanti concordano che finché il sig. lavorerà presso Pt_1
l'attuale datrice di lavoro, ogni anno la settimana di ferragosto, osservando l'azienda la propria chiusura estiva, sarà sempre di pertinenza del padre;
11. I ricorrenti pattuiscono che nei periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore sia garantito almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro;
12. I tempi e le modalità di frequentazione sopra indicate potranno in ogni tempo essere modificate in base a diverso accordo tra i ricorrenti, tenuto prioritariamente conto delle esigenze e degli impegni della figlia, nonché delle necessità, anche lavorative, di entrambi i genitori;
riguardo a queste ultime, salvo imprevedibili ragioni di necessità e urgenza di cui al successivo punto, gli istanti, in considerazione della periodicità di variazione dei rispettivi turni lavorativi, si impegnano a comunicare l'uno/a all'altra/o e a concordare tra loro eventuali variazioni a cadenza quindicinale per il successivo periodo di pari durata;
13. Oltre alle comunicazioni quindicinali previste per le variazioni dei turni lavorativi, i ricorrenti concordano che in caso di necessità lavorative impreviste e urgenti (ad esempio dovute a malattia, trasferte improvvise, straordinari non programmabili), ciascun genitore potrà richiedere modifiche temporanee dell'organizzazione, con preavviso minimo di 24 ore quando possibile. L'altro genitore si impegna a valutare con spirito collaborativo tali richieste, privilegiando sempre l'interesse della minore e la continuità delle attività di quest'ultima;
14. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere canali di comunicazione sempre aperti per le necessità urgenti riguardanti la figlia, utilizzando prioritariamente i contatti telefonici e in via sussidiaria la comunicazione tramite messaggistica istantanea. In caso di emergenze medico-sanitarie o situazioni che richiedano decisioni immediate nell'interesse della minore, ciascun genitore è autorizzato ad assumere le determinazioni necessarie, con obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore;
15. In deroga a quanto sopra stabilito, gli istanti concordano che entrambi potranno essere contestualmente presenti con la prole in occasione di determinati eventi e ricorrenze ER concernenti la figlia quali suoi compleanni, aperture regali in occasione di festività, cerimonie e ricorrenze religiose, saggi e ricevimenti scolastici;
16. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore per il periodo di permanenza presso di sé, rimanendo inalterato l'affidamento condiviso. Inoltre entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese di carattere straordinario
(intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, interventi e trattamenti medico- sanitari/chirurgici/odontoiatrici/fisioterapici non rimborsati dal SSN, spese per tasse scolastiche e universitarie, corsi di lingua straniera, viaggi studio e di piacere che coinvolgano unicamente la figlia, motocicli e autovetture, iscrizione e conseguimento patente di guida, in generale spese scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che si renderanno necessarie ER nell'interesse della figlia fino alla piena indipendenza economica di quest'ultima, secondo quanto stabilito dal protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed intendono richiamare. Restano salvi diversi accordi di volta in volta presi dai ricorrenti in relazione a specifiche voci di spesa;
17. Relativamente alle spese straordinarie, gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarle all'altro genitore con congruo anticipo (possibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo che si tratti di spese urgenti e non differibili) rispetto al sostenimento della spesa. I ricorrenti concordano che conteggi, compensazioni e rimborsi tra i medesimi avvengano a cadenza quindicinale e che nei relativi conteggi vengano inclusi i sussidi acquisiti e le spese sostenute in conseguenza della celiachia diagnosticata alla figlia minore, nonché i corrispettivi per eventuale babysitter qualora la necessità di chiamata, per l'uno o per l'altro genitore, derivi da ragioni lavorative o di salute;
18. Gli istanti convengono che gli importi previsti ed ottenuti a titolo di Assegno Unico, nonché gli eventuali ulteriori sussidi o contributi, comunque denominati, riconosciuti in ragione della presenza e/o dell'affidamento di figli, spetteranno in pari misura ad entrambi i genitori, impegnandosi vicendevolmente ad istruire le pratiche affinché la corresponsione venga ripartita tra i medesimi oppure in caso di impossibilità obbligandosi a considerarne gli importi in sede di compensazione periodica;
19. I ricorrenti dichiarano di non avere crediti/debiti reciproci né pretese economiche l'uno/a rispetto all'altra/o, riconoscendo di aver già provveduto a definire tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra loro, eccettuato quanto deriverà dalla vendita dell'immobile adibito a dimora familiare, il cui corrispettivo, unitamente alle spese ad essa connesse, sarà ripartito tra i medesimi in eguale misura;
essendo entrambi economicamente autosufficienti con le proprie sostanze, gli istanti rinunciano a richieste a titolo di mantenimento l'uno/a nei confronti dell'altra/o;
20. Gli istanti concordano che l'autovettura modello Ford Fiesta tg. FP464ZL, di proprietà di entrambi e già in uso al sig. verrà trasferita nella titolarità esclusiva di quest'ultimo, Pt_1 previo passaggio di proprietà con oneri a carico del medesimo;
21. Gli esborsi relativi al presente procedimento, ivi compresi compensi professionali e spese vive, verranno sostenuti da entrambi i ricorrenti in misura pari al 50% (cinquanta per cento) ciascuno.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3787/2025 V.G. posta in decisione il
25/09/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], Interno 4 (avv. Alessandro Scardovi)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], Interno 4 (avv. Alessandro Scardovi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
25/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile a Faenza (RA) in data 21.05.2016, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 25, p. I, anno 2016; preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti concordano nel porre sin da ora in vendita l'immobile adibito a dimora coniugale, di proprietà di entrambi in ragione di 1/2 ciascuno in comunione dei beni, sito a
Faenza (RA) in Piazza Don Milani n. 17 Interno 4, di cui al Catasto Fabbricati del predetto
Comune, Foglio 123, Particella 246, Subalterni 40 e 48, convenendo che fino a tale momento esso sia provvisoriamente assegnato ad ambedue i coniugi con divisione dei relativi ambienti;
2. I coniugi, consapevoli che la separazione personale comporta la cessazione dell'obbligo reciproco di coabitazione di cui all'art. 143 c.c., concordano di continuare a dimorare entrambi nell'immobile sopra descritto fino al perfezionamento della vendita di cui al precedente punto
1), sostenendo in pari misura tutte le spese relative al suo utilizzo e alla sua gestione, portandosi reciproco rispetto e senza interferenze dell'uno o dell'altra nell'altrui vita privata;
in seguito gli istanti vivranno separatamente, impegnandosi entrambi reciprocamente per il futuro a comunicare immediatamente all'altro l'eventuale intendimento di trasferire la propria residenza, nonché concedendosi sin d'ora vicendevolmente l'autorizzazione all'espatrio e provvedendo a compiere a semplice reciproca richiesta le pratiche a detto fine necessarie;
ER 3. La figlia minore (codice fiscale , nata il [...] a [...]), C.F._3 resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse ed importanza per la prole
(quali a titolo esemplificativo, in materia di educazione, istruzione e salute, nonché in merito ad eventuali future variazioni di residenza), mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno affrontate singolarmente dal genitore con cui la figlia minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, tenendo sempre in primaria considerazione le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia;
4. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica della figlia minore in ogni ambito della vita, adoperandosi per favorire duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. La residenza della figlia minore, perfezionata la vendita di cui al precedente punto 1), verrà comunque fissata e mantenuta presso la madre, salvi diversi accordi successivamente intervenuti tra i ricorrenti;
6. I coniugi, tenuto conto dell'età della minore, della sua capacità di adattamento e della volontà di entrambi i genitori di garantire una presenza equilibrata nella sua crescita, concordano nell'applicazione del collocamento alternato paritetico con frequentazione paritaria della figlia minore presso le rispettive future residenze, prevedendo un calendario a rotazione settimanale della prole tra le due abitazioni, da valere anche nel periodo estivo e durante le festività (con le precisazioni infra riportate), così come di seguito dettagliato:
Settimana A: lunedì, martedì con la madre;
mercoledì, giovedì e venerdì con il padre, sabato e domenica con la madre;
Settimana B: lunedì, martedì con il padre, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre;
Tale modalità, qualora dovessero emergere difficoltà concrete, potrà essere rivista di comune accordo nell'interesse superiore della minore, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 337-ter c.c.;
7. Durante il periodo scolastico, nei giorni di propria pertinenza ciascun genitore provvederà ad accompagnare la figlia a scuola all'apertura (ore 7.40), curandone il prelievo all'uscita
(alle ore 12.50 oppure alle ore 16.00 in caso di rientro pomeridiano il martedì ed il giovedì) e conducendola alle attività extrascolastiche eventualmente previste;
8. Nelle giornate di martedì, venerdì e domenica, il genitore di volta in volta non collocatario della prole in base all'alternanza delle settimane indicata al precedente punto 6), provvederà
a prelevare la figlia presso l'abitazione dell'altro genitore dopo cena, alle ore 20.00 durante l'anno scolastico e alle ore 21.30 durante le festività e nel periodo estivo;
9. I ricorrenti concordano che, qualora il genitore di volta in volta collocatario in base all'alternanza settimanale di cui sopra, per motivi lavorativi o di salute oppure per via di ulteriori circostanze eccezionali ed impreviste, sia impossibilitato ad accompagnare la prole all'apertura scolastica, previa disponibilità a provvedere confermata dall'altro genitore, la sera antecedente la figlia pernotterà presso quest'ultimo;
10. Riguardo a festività e vacanze gli istanti intendono stabilire la seguente regolamentazione, qualora non sia possibile applicare la turnazione definita al precedente punto 6) e sempre fatti salvi eventuali diversi accordi successivamente intervenuti tra i medesimi: quanto alle festività natalizie, verrà garantito a ciascun genitore, ad anni alterni rispetto all'altro, di tenere con sé la figlia dal 22 al 25 dicembre oppure dal 26 al 29 dicembre, nonché dal 30 dicembre al 2 gennaio oppure dal 3 al 6 gennaio;
riguardo alle festività pasquali, sempre ad anni alterni, ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la figlia dal venerdì alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo;
i ricorrenti concordano che il genitore che beneficerà del giorno di Natale nell'anno successivo dovrà usufruire del giorno di Pasqua
e viceversa, salvi diversi accordi;
nel periodo estivo, oltre alla turnazione di cui al precedente punto 6), ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé la figlia per due intere settimane, non consecutive, previo accordo con l'altro coniuge, da raggiungere entro il 31 marzo di ogni anno sulla base della reciproca comunicazione dei periodi di ferie lavorative da effettuarsi entro il
28 febbraio, al fine di garantire a ciascun genitore la fruizione del predetto periodo continuativo senza interferenze con gli impegni lavorativi di entrambi e nel primario rispetto delle esigenze della figlia. Gli istanti concordano che finché il sig. lavorerà presso Pt_1
l'attuale datrice di lavoro, ogni anno la settimana di ferragosto, osservando l'azienda la propria chiusura estiva, sarà sempre di pertinenza del padre;
11. I ricorrenti pattuiscono che nei periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore sia garantito almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro;
12. I tempi e le modalità di frequentazione sopra indicate potranno in ogni tempo essere modificate in base a diverso accordo tra i ricorrenti, tenuto prioritariamente conto delle esigenze e degli impegni della figlia, nonché delle necessità, anche lavorative, di entrambi i genitori;
riguardo a queste ultime, salvo imprevedibili ragioni di necessità e urgenza di cui al successivo punto, gli istanti, in considerazione della periodicità di variazione dei rispettivi turni lavorativi, si impegnano a comunicare l'uno/a all'altra/o e a concordare tra loro eventuali variazioni a cadenza quindicinale per il successivo periodo di pari durata;
13. Oltre alle comunicazioni quindicinali previste per le variazioni dei turni lavorativi, i ricorrenti concordano che in caso di necessità lavorative impreviste e urgenti (ad esempio dovute a malattia, trasferte improvvise, straordinari non programmabili), ciascun genitore potrà richiedere modifiche temporanee dell'organizzazione, con preavviso minimo di 24 ore quando possibile. L'altro genitore si impegna a valutare con spirito collaborativo tali richieste, privilegiando sempre l'interesse della minore e la continuità delle attività di quest'ultima;
14. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere canali di comunicazione sempre aperti per le necessità urgenti riguardanti la figlia, utilizzando prioritariamente i contatti telefonici e in via sussidiaria la comunicazione tramite messaggistica istantanea. In caso di emergenze medico-sanitarie o situazioni che richiedano decisioni immediate nell'interesse della minore, ciascun genitore è autorizzato ad assumere le determinazioni necessarie, con obbligo di informare tempestivamente l'altro genitore;
15. In deroga a quanto sopra stabilito, gli istanti concordano che entrambi potranno essere contestualmente presenti con la prole in occasione di determinati eventi e ricorrenze ER concernenti la figlia quali suoi compleanni, aperture regali in occasione di festività, cerimonie e ricorrenze religiose, saggi e ricevimenti scolastici;
16. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore per il periodo di permanenza presso di sé, rimanendo inalterato l'affidamento condiviso. Inoltre entrambi i genitori contribuiranno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese di carattere straordinario
(intendendosi le spese mediche e farmaceutiche non mutuabili, interventi e trattamenti medico- sanitari/chirurgici/odontoiatrici/fisioterapici non rimborsati dal SSN, spese per tasse scolastiche e universitarie, corsi di lingua straniera, viaggi studio e di piacere che coinvolgano unicamente la figlia, motocicli e autovetture, iscrizione e conseguimento patente di guida, in generale spese scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che si renderanno necessarie ER nell'interesse della figlia fino alla piena indipendenza economica di quest'ultima, secondo quanto stabilito dal protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed intendono richiamare. Restano salvi diversi accordi di volta in volta presi dai ricorrenti in relazione a specifiche voci di spesa;
17. Relativamente alle spese straordinarie, gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarle all'altro genitore con congruo anticipo (possibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo che si tratti di spese urgenti e non differibili) rispetto al sostenimento della spesa. I ricorrenti concordano che conteggi, compensazioni e rimborsi tra i medesimi avvengano a cadenza quindicinale e che nei relativi conteggi vengano inclusi i sussidi acquisiti e le spese sostenute in conseguenza della celiachia diagnosticata alla figlia minore, nonché i corrispettivi per eventuale babysitter qualora la necessità di chiamata, per l'uno o per l'altro genitore, derivi da ragioni lavorative o di salute;
18. Gli istanti convengono che gli importi previsti ed ottenuti a titolo di Assegno Unico, nonché gli eventuali ulteriori sussidi o contributi, comunque denominati, riconosciuti in ragione della presenza e/o dell'affidamento di figli, spetteranno in pari misura ad entrambi i genitori, impegnandosi vicendevolmente ad istruire le pratiche affinché la corresponsione venga ripartita tra i medesimi oppure in caso di impossibilità obbligandosi a considerarne gli importi in sede di compensazione periodica;
19. I ricorrenti dichiarano di non avere crediti/debiti reciproci né pretese economiche l'uno/a rispetto all'altra/o, riconoscendo di aver già provveduto a definire tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra loro, eccettuato quanto deriverà dalla vendita dell'immobile adibito a dimora familiare, il cui corrispettivo, unitamente alle spese ad essa connesse, sarà ripartito tra i medesimi in eguale misura;
essendo entrambi economicamente autosufficienti con le proprie sostanze, gli istanti rinunciano a richieste a titolo di mantenimento l'uno/a nei confronti dell'altra/o;
20. Gli istanti concordano che l'autovettura modello Ford Fiesta tg. FP464ZL, di proprietà di entrambi e già in uso al sig. verrà trasferita nella titolarità esclusiva di quest'ultimo, Pt_1 previo passaggio di proprietà con oneri a carico del medesimo;
21. Gli esborsi relativi al presente procedimento, ivi compresi compensi professionali e spese vive, verranno sostenuti da entrambi i ricorrenti in misura pari al 50% (cinquanta per cento) ciascuno.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè