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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2872/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2872/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa _1 C.F._1 tivam o studio legale del suo procuratore in Milano, via C. Imbonati n. 89, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Davelli e Carlo Bretzel ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei suoi procuratori in Milano, via Freguglia n. 10, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 05.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Nel merito
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. dell'evento cagionato il 19.11.2019 in danno Controparte_2 all'odierna attrice quello dell'interruzione che svolgeva la medesima, quale contraente della Parte_2
1 Unipol Sai Assicurazioni S.p.A, per tanto delle lesioni e danni subite dalla signora _1
a causa del sinistro di cui in premessa,
[...]
2. Condannare i convenuti Unipol Sai Assicurazioni S.p.A e in solito tra loro al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di euro 34.907,74 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al sodisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorai, oltre IVA e CPA”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
- Nel merito: Liquidare il danno riportato da nel sinistro del 19.11.2019 secondo le _1 sue conseguenze dirette ed immediate, alla streg torie, con la riduzione prevista dall'art. 1227 cod. civ. e tenuto conto dell'importo di euro 5.227,55 già corrisposto da nonché delle somme erogate CP_1 dall' , con la compensazione almeno parziale delle spese”. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in _1 giudizio , quale responsabile civile del danno, e Controparte_2 Controparte_1 quale compagnia assicurativa della vettura FI AN (tg. DN179WL) al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro occorso in Milano in data 19.11.2019.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 19.11.2019, alle ore 19:45 circa, la vettura FI AN (tg. DN179WL), di proprietà e condotta da , investiva l'attrice mentre Controparte_2 quest'ultima stava attraversando la strada servendosi dell' amento pedonale presente all'intersezione tra via Parenzo e via Giussani in Milano;
che, sul luogo del sinistro, interveniva la P.L. di Milano che provvedeva a redigere apposita relazione di incidente stradale e sanzionava il conducente per non aver rispettato l'art. 191 C.d.S. che impone ai conducenti di fermarsi per consentire il passaggio ai pedoni che transitano sull'attraversamento pedonale;
che l'attrice veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale San Paolo ove le veniva diagnosticata una “Frattura delle ossa nasali
[…] trauma policontusivo a seguito di investimento di pedone che si accingeva ad attraversare la strada. Evento occorso alle ore 19.40 circa. Viene riferito importante trauma cranico - facciale per caduta in avanti con successiva contusione agli arti inferiori”; che l'attrice veniva sottoposta a intervento chirurgico e, successivamente, veniva sottoposta a diverse valutazioni e controlli medici di ordine clinico;
che, alla stabilizzazione dei postumi l'attrice si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. il quale accertava un I.P. Per_1 pari al 5%; che, inoltre, a causa dell'evento lesivo si apriva una posizione di infortunio presso l' che l'attrice a causa delle lesioni riportate interrompeva la propria attività lavorativa di CP_3 badante e veniva licenziata in data 07.01.2020; che in via stragiudiziale la compagnia convenuta corrispondeva all'attrice due assegni, rispettivamente di Euro 1.607,55 in data 9.4.2020 e di Euro 3.620,00 in data 8.2.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio solo la compagnia
[...]
la quale contestava l'an debeatur eccependo la responsabilità dell'attrice, Controparte_1 oncorsuale ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto quest'ultima attraversava la strada in condizioni di scarsa luminosità a causa dell'orario serale e della pioggia in atto, indossando
2 abiti scuri e sbucando da dietro una vettura che, proveniente da via Giussani, stava svoltando a destra in via Parenzo.
All'udienza del 13.12.2022, constatata la regolarità della notificazione nei confronti del convenuto
, questo Giudice ne dichiarava la contumacia e assegnava alle parti i termini di cui Controparte_2 ma VI, c.p.c. fissando l'udienza del giorno 29.03.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice, l'acquisizione di documentazione ex art. 213 c.p.c. presso l' competente CP_3
e l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attrice.
Con Ordinanza del 16.07.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 05.12.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti costituite, con Ordinanza del 11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, quanto al profilo dell'an debeatur, deve rilevarsi quanto segue.
2.1. La domanda risarcitoria formulata dall'attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del responsabile civile del Controparte_1 danno – il quale si identifica con il proprietario del veicolo – nella specie , avendo Controparte_2 così regolarmente instaurando il contraddittorio con il litisconsorte neces art. 144, III comma, cod. ass.. L'attrice ha altresì formulato azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario-conducente del veicolo antagonista.
2.2. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa offerta da parte attrice trovano riscontro nella relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di Milano intervenuta nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro, che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati (v. doc. 3, fasc. att.).
Nel predetto verbale si leggono le dichiarazioni rese dal pedone e dal conducente della vettura FI AN, , i quali rispettivamente dichiaravano: “Mi trovavo in piedi sul marciapiede posto Controparte_2 fra la vi iussani, e stavo attraversando da via Giussani civici pari in direzione dei dispari. Ero giunta a quasi tre quarti dell'attraversamento, quando notavo sopraggiungere dalla mia destra un'autovettura. Non avevo il tempo di reagire che la parte anteriore del veicolo sopra menzionato mi urtava nella parte anteriore. A seguito di ciò cadevo a terra con le ginocchia, urtando il viso contro il cofano motore del veicolo. Subito il conducente scendeva e mi prestava soccorso provvedendo poi a richiedere un'autolettiga, il cui personale giunto il luogo provvedeva dopo i primi soccorsi a trasportarmi presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo. Giova precisare che pioveva e stavo utilizzando un ombrello bianco e blu e indossavo abiti scuri” e “Proveniente da via Faenza, percorrevo via Parenzo in direzione di piazzale Negrelli. Giunto all'intersezione tra la via di mia percorrenza e via Giussani arrestavo la marcia, dopo aver inserito l'idoneo indicatore di direzione sinistro, al fine di svoltare in direzione di via Papere. Mentre attendevo di dare la dovuta precedenza, notavo un'autovettura, la quale proveniente da via Giussani, stava svoltando a destra, in direzione di viale Faenza. Verificato di poter attraversare l'incrocio, riprendevo lentamente la marcia, quando improvvisamente, avvertivo un urto nella parte anteriore del veicolo da me condotto. Immediatamente frenavo e mi rendevo conto che davanti al mio veicolo, più o meno all'altezza del centro del cofano motore, vi era una signora.
3 Subito scendevo a prestare soccorso e provvedevo a richiedere un'autolettiga, in quanto costei, pur non essendo rovinata al suolo riferiva dolori alle ginocchia e una ferita alla fronte. Giova precisare che per quanto rammenti, la stessa indossava abiti scuri ed utilizzava un ombrello. Preciso, inoltre, che nonostante abbia fatto attenzione, la signora doveva essere dietro al veicolo sopra citato e successivamente nascosta dal montante sinistro della mia autovettura ed infine che la visibilità era decisamente ridotta a causa della scarsa illuminazione e della forte pioggia in atto” (v. doc. 1, fasc. att.).
In particolare, gli agenti della P.L., dopo aver espletato gli opportuni accertamenti e dopo aver assunto le predette dichiarazioni dell'odierna attrice e del conducente della vettura FI AN (tg. DN179WL), hanno ritenuto che: “[…] è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 191/1 comma del medesimo D.L. vo – conducente che non si ferma per consentire il passaggio al pedone che sta transitando sull'attraversamento pedonale” (v. doc. 3, fasc. att.).
Inoltre, gli agenti di P.L. hanno accertato che: “[…] la carreggiata di via Giussani è larga m. 10,50. Il pedone, che attraversava dal lato civici pari verso il lato civici dispari rispetto al senso di marcia investitore, si era immesso per m. 7,10 (v. doc.3, fasc. att.).
Sulla scorta dei predetti accertamenti e delle dichiarazioni rese dalle parti, ritiene il Tribunale che – ferma la prova dell'investimento del pedone da parte del convenuto – il pedone Controparte_2 medesimo fosse, invero, agevolmente visibile da parte del conducent t AN (tg. DN179WL), avendo quasi concluso l'attraversamento (si era immesso per metri 7,10 su 10,50 dell'intera carreggiata) peraltro tenendo in mano un ombrello, come accertato dagli agenti di P.L. e riportato nella propria relazione di incidente.
Né rileva in senso opposto la circostanza, evidenziata da parte convenuta, in base alla quale il pedone non era visibile in quanto sarebbe sbucato da dietro una vettura che, proveniente da via Giussani, stava svoltando a destra in via Parenzo. Ed infatti, tale circostanza non trova alcun riscontro sul piano probatorio in quanto, come si evince dalla relazione di incidente in atti, gli agenti di P.L. intervenuti non hanno reperito sul luogo del sinistro persone in grado di riferire sull'accaduto (v. doc.3, fasc. att.).
Quanto, invece, alla responsabilità dell'attrice eccepita, quantomeno in via concorrente ex art. 1227 c.c., da nei propri atti difensivi sulla scorta della circostanza che Controparte_1 quest'ult dossava abiti scuri e le condizioni di visibilità non erano ottimali poiché l'evento lesivo è occorso in orario serale e in condizioni metereologiche caratterizzate da forti piogge in atto che limitavano la visibilità, si rileva quanto segue.
Innanzi tutto, nella propria relazione di incidente gli agenti di P.L. hanno accertato che “l'illuminazione in carreggiata con lampade ad incandescenza su pali convergenti verso il centro della carreggiata è da ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di metri 50” (v. doc.3, fasc. att.).
Dunque, nonostante al momento del sinistro fosse buio e vi fosse pioggia in atto, come accertato dalla Polizia Locale di Milano, l'illuminazione artificiale e la visibilità erano sufficienti e tali da consentire al conducente di avvedersi della presenza del pedone che stava attraversando la strada sull'apposito attraversamento pedonale.
Ancora, deve rilevarsi che, al contrario, la circostanza che stesse piovendo al momento del sinistro avrebbe dovuto indurre l'automobilista ad adottare una condotta ancora più prudente e diligente, tenuto conto del fatto che il medesimo stava procedendo, in orario serale, su una strada urbana – ove peraltro era presente un'intersezione unitamente ad un attraversamento pedonale – sulla quale è dunque agevole prevedere la presenza di pedoni intenti ad attraversare la strada.
4 Si evince, dunque, dal complessivo compendio probatorio, che la condotta di guida di CP
, conducente della vettura FI AN (tg. DN179WL), sia stata gravemente imprudente e
[...]
e in quanto quest'ultimo ha omesso di concedere la dovuta precedenza al pedone che stava attraversando la strada servendosi dell'apposito attraversamento pedonale e, dunque, ha violato l'art. 191 del Codice della Strada, il quale impone ai conducenti di concedere la precedenza ai pedoni che transitano sull'attraversamento pedonale, rallentando gradualmente o, se necessario, arrestando la marcia.
Al riguardo, giova rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “È esclusa la responsabilità del conducente che abbia investito un pedone, solo quando la vittima abbia assunto una condotta che, per i suoi caratteri, configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile e da sola sufficiente a produrre l'evento. Questa circostanza si manifesta ove risulti la assoluta impossibilità di avvistamento del pedone, nonostante l'osservanza, da parte dell'agente, delle regole cautelari impostegli, prima fra tutte quella di regolare la velocità in relazione alle condizioni di tempo e di luogo” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 20 febbraio 2024 n. 7417).
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova che il pedone, ovvero l'attrice _1
, abbia adottato una condotta idonea da sé sola a configurare una vera e propria causa
[...] ale, atipica e imprevedibile, tale da determinare per l'automobilista l'impossibilità di avvistare l'attrice nonostante l'impiego dell'ordinaria diligenza.
Ed infatti, non vi è dubbio che se il convenuto avesse adottato una maggiore attenzione e diligenza, adeguando la propria condotta di guida alle condizioni della strada (strada urbana, presenza di una intersezione con attraversamento pedonale e pioggia in atto), si sarebbe potuto agevolmente avvedere della presenza della sig.ra , la quale si era già immessa per 7,10 _1 metri nell'apposito attraversament i è stata investita dalla vettura FI AN condotta dal . CP
Pertanto, alla luce di quanto sopra, alcun concorso di colpa nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa può ritenersi accertato in capo all'attrice.
Considerato pertanto che, in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 2054, I comma, c.c., è agevole ritenere che parte convenuta non abbia superato la presunzione di responsabilità nei termini predetti, non avendo provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, deve ritenersi acclarata la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro Controparte_2 di causa e delle conseguenze lesive patite dall'a a causa del _1 medesimo.
3. Ciò ritenuto in punto di responsabilità, occorre individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che la sig.ra , in Parte_3 _1 conseguenza d er cui è causa, ha riportato un “tr ssa proprie del naso” (v. relazione peritale, p.7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 3 giorni, di inabilità temporanea al 75% di giorni 20, di inabilità temporanea al 50% di giorni 20, di inabilità temporanea al 25% di giorni 10 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 1-2 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 3%, con grado di
5 sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag.8).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'attrice.
3.2. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata _1
il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione
[...] grità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 39 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 1.684,82 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 2.915,79 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti – somma che tiene conto del solo danno biologico inteso quali conseguenze riferibili ai postumi permanenti in difetto di allegazione e prova, nei termini perentori all'uopo previsti, di una sofferenza morale soggettiva correlata al danno biologico – così per il complessivo importo di Euro 4.600,61 in valori monetari attuali.
3.3. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 1.567,17, pagato dalla compagnia convenuta all'attrice,in data 09.04.2020, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. doc. 77, fasc. att.), è pari ad Euro 1.850,83 rivalutato all'attualità, e l'ulteriore acconto di Euro 3.579,62 pagato dalla compagnia convenuta all'attrice in data 08.02.2021 al medesimo titolo, ovvero a titolo di danno non patrimoniale (v. doc. 78-81, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari a Euro 4.209,63.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 4.600,61, liquidato all'attualità, i predetti acconti pari ad un totale di Euro 6.060,46, resi omogenei alla medesima data, ne consegue che non spetta a parte attrice alcuna ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto gli acconti già pagati dalla compagnia convenuta in favore di sono già pienamente satisfattivi del danno non _1 patrimoniale patito dalla medesima in conseguenza al sinistro per cui è causa.
Ne consegue che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per il danno non patrimoniale deve essere rigettata.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, si rileva quanto segue.
4.1. Innanzi tutto, relativamente alla domanda di risarcimento delle spese mediche sostenute dalla signora in relazione al sinistro per cui è causa, il c.t.u. le ha _1 ritenute congrue ed in connessione eziologica con il sinistro di causa in misura pari a Euro 111,85 (v. docc. 71-76, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 132,09 ed
6 Euro 305,00 per la relazione medico-legale ante causam affidata al dott. (v. doc. 76, fasc. att.) Per_1 somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 360,21.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 40,38, pagato dalla compagnia convenuta all'attrice, in data 09.04.2020, a titolo di risarcimento delle spese mediche sostenute (v. doc. 77, fasc. att.), è pari ad Euro 47,69 rivalutato all'attualità, e l'ulteriore acconto di Euro 40,38 pagato dalla compagnia convenuta all'attrice in data 08.02.2021 al medesimo titolo, ovvero a titolo di rimborso delle spese mediche (v. doc. 78-81, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari a Euro 47,49.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute pari a complessivi Euro 492,30, liquidato all'attualità, il predetti acconti di Euro 95,18, resi omogenei alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 397,12.
Alla predetta somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
4.2. Quanto, invece, alla domanda formulata da parte attrice di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita della propria attività lavorativa a causa del sinistro de quo, si rileva quanto segue.
L'attrice sostiene di essere stata licenziata dal proprio datore di lavoro in data 07.01.2020 (v. doc. 65, fasc. att.) a causa delle lesioni riportate in seguito all'evento lesivo in oggetto e di aver trovato un nuovo impiego soltanto in data 01.09.2021 (v. docc. 69-70, fasc. att.); lamenta, dunque, un danno patrimoniale derivante dalla perdita della retribuzione per ventidue mensilità.
Ebbene, alla luce del complessivo compendio probatorio, questo Giudice ritiene che parte attrice non abbia provato il nesso causale tra il licenziamento intervenuto e il sinistro per cui è causa.
Più precisamente, a fronte dell'accertamento da parte del c.t.u. dell'insussistenza in capo all'attrice di una riduzione o perdita della capacità lavorativa sia generica che specifica di badante (v. relazione peritale, pag. 8), deve ritenersi che il licenziamento del 7 gennaio 2020 di cui al documento n. 65, fasc. att. – peraltro coincidente con la cessazione del periodo di invalidità temporanea – non si pone in relazione causale con il sinistro di causa.
Ed infatti laddove vi fosse stata una correlazione eziologica tra il predetto licenziamento e il sinistro, verosimilmente l'attrice sarebbe stata licenziata prima, ovvero durante il periodo relativo all'inabilità temporanea (53 giorni totali) e non al termine di quest'ultima.
Diversamente, emerge dalla documentazione in atti che il licenziamento è intervenuto il 7 gennaio 2020, mentre l'inabilità temporanea di 53 giorni – come accertato dal c.t.u. – si è conclusa intorno al 9 gennaio 2020 e, pertanto, tenuto conto delle complessive emergenze processuali, non si evince alcun nesso di causa tra i due eventi.
Inoltre, la tipologia di lesioni riportate dall'attrice in conseguenza al sinistro di causa, ovvero un
“trauma cranio-facciale, frattura delle ossa proprie del naso”, riguardando esclusivamente il capo e il naso in
7 particolare, non erano tali da incidere sulla deambulazione dell'attrice e, dunque, tale da ridurre la capacità di quest'ultima ad attendere alla propria attività lavorativa, come peraltro accertato dal c.t.u. nominato.
Del resto parte attrice non ha neppure dimostrato che alla stabilizzazione dei postumi (ovvero alla cessazione dell'inabilità temporanea) ella abbia dovuto sostenere ulteriori terapie o interventi con conseguenti ricoveri ospedalieri tali da giustificare una impossibilità all'impiego lavorativo, il quale ben può più verosimilmente giustificarsi in ragione delle notorie restrizioni correlate alla pandemia da Covid 19.
In ogni caso, a nulla rileva il certificato di morte del datore di lavoro prodotto da parte convenuta sub doc. 4, che è intervenuto nel mese di marzo 2020 (v. doc.4, fasc. conv.), dunque successivamente al licenziamento della sig.ra intervenuto, invece, a gennaio 2020 e, _1 quindi, alcun rilievo assume nel presente giudizio la circostanza, evidenziata dalla difesa della compagnia, circa il decesso del datore di lavoro, in data 13.03.20, qualche mese dopo il sinistro.
Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, ritenersi che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attrice non può trovare accoglimento.
4.3. Quanto, infine, alla somma corrisposta dall' in favore dell'attrice CP_3 [...]
, per la quale l'Istituto ha richiesto il rim ompagnia _1 Controparte_1
– come si evince dal documento prodotto sub doc. 3, fasc. conv. – deve rilevarsi quanto segue.
[...]
Dal documento depositato dall' in data 04.04.2023, a seguito della richiesta di acquisizione CP_3 ex art. 213 c.p.c. di cui all'Ordinanza del 30.03.2023, emerge che l' ha corrisposto all'attrice CP_3 la somma pari a Euro 1.462,86. Dal predetto documento si evin he la predetta somma è stata erogata in favore dell'attrice ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e succ. modifiche, a titolo di “indennità per inabilità temporanea assoluta” (v. deposito del 30.03.2023).
Ebbene, al riguardo giova rammentare quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., CP_ 3296/2018, est. , ovvero che, con le somme pagate dall' a titolo di indennità giornaliera Pt_3 ex art. 68 d.P.R. , l'Istituto indennizza il danno patrimo oncreto e reale relativo al solo lucro cessante da perdita della retribuzione in costanza di inabilità temporanea.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tenuto conto che le imputazioni degli indennizzi erogati dall' devono essere fatte per poste omogenee (cfr. Cass. civ., CP_3 3296/2018, est. Rossetti) e caso di specie non è stata riconosciuta in favore dell'attrice alcuna somma a titolo di danno patrimoniale derivante dall'incapacità lavorativa durante il periodo dell'inabilità temporanea, ne consegue che nessuna somma può essere decurtata a tale titolo.
5. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto, accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum, rigetto della domanda di risarcimento danno non patrimoniale e rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della retribuzione), si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura dei due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alle sole fasi istruttoria e decisionale) e considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente
8 espletata (con applicazione dei valori minimi in relazione alla fase introduttiva e alla fase decisionale e applicando i valori medi per la fase di studio e istruttoria).
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 28.03.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del Controparte_2 sinistro per cui è causa occorso in Milano in data 19.11.2019;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, la somma di _1
Euro 397,12 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, già tenuto conto della somma corrisposta ante causam dalla compagnia convenuta;
- rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice nei confronti dei convenuti;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di due terzi, a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano, per il restante terzo, nella misura di Euro 1.258,66 per compensi, Euro 181,66 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico convenuti e , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 28.03.2024.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2872/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa _1 C.F._1 tivam o studio legale del suo procuratore in Milano, via C. Imbonati n. 89, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Davelli e Carlo Bretzel ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dei suoi procuratori in Milano, via Freguglia n. 10, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), residente in [...]; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 05.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Nel merito
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. dell'evento cagionato il 19.11.2019 in danno Controparte_2 all'odierna attrice quello dell'interruzione che svolgeva la medesima, quale contraente della Parte_2
1 Unipol Sai Assicurazioni S.p.A, per tanto delle lesioni e danni subite dalla signora _1
a causa del sinistro di cui in premessa,
[...]
2. Condannare i convenuti Unipol Sai Assicurazioni S.p.A e in solito tra loro al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di euro 34.907,74 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al sodisfo e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorai, oltre IVA e CPA”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
- Nel merito: Liquidare il danno riportato da nel sinistro del 19.11.2019 secondo le _1 sue conseguenze dirette ed immediate, alla streg torie, con la riduzione prevista dall'art. 1227 cod. civ. e tenuto conto dell'importo di euro 5.227,55 già corrisposto da nonché delle somme erogate CP_1 dall' , con la compensazione almeno parziale delle spese”. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in _1 giudizio , quale responsabile civile del danno, e Controparte_2 Controparte_1 quale compagnia assicurativa della vettura FI AN (tg. DN179WL) al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro occorso in Milano in data 19.11.2019.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 19.11.2019, alle ore 19:45 circa, la vettura FI AN (tg. DN179WL), di proprietà e condotta da , investiva l'attrice mentre Controparte_2 quest'ultima stava attraversando la strada servendosi dell' amento pedonale presente all'intersezione tra via Parenzo e via Giussani in Milano;
che, sul luogo del sinistro, interveniva la P.L. di Milano che provvedeva a redigere apposita relazione di incidente stradale e sanzionava il conducente per non aver rispettato l'art. 191 C.d.S. che impone ai conducenti di fermarsi per consentire il passaggio ai pedoni che transitano sull'attraversamento pedonale;
che l'attrice veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale San Paolo ove le veniva diagnosticata una “Frattura delle ossa nasali
[…] trauma policontusivo a seguito di investimento di pedone che si accingeva ad attraversare la strada. Evento occorso alle ore 19.40 circa. Viene riferito importante trauma cranico - facciale per caduta in avanti con successiva contusione agli arti inferiori”; che l'attrice veniva sottoposta a intervento chirurgico e, successivamente, veniva sottoposta a diverse valutazioni e controlli medici di ordine clinico;
che, alla stabilizzazione dei postumi l'attrice si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. il quale accertava un I.P. Per_1 pari al 5%; che, inoltre, a causa dell'evento lesivo si apriva una posizione di infortunio presso l' che l'attrice a causa delle lesioni riportate interrompeva la propria attività lavorativa di CP_3 badante e veniva licenziata in data 07.01.2020; che in via stragiudiziale la compagnia convenuta corrispondeva all'attrice due assegni, rispettivamente di Euro 1.607,55 in data 9.4.2020 e di Euro 3.620,00 in data 8.2.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio solo la compagnia
[...]
la quale contestava l'an debeatur eccependo la responsabilità dell'attrice, Controparte_1 oncorsuale ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto quest'ultima attraversava la strada in condizioni di scarsa luminosità a causa dell'orario serale e della pioggia in atto, indossando
2 abiti scuri e sbucando da dietro una vettura che, proveniente da via Giussani, stava svoltando a destra in via Parenzo.
All'udienza del 13.12.2022, constatata la regolarità della notificazione nei confronti del convenuto
, questo Giudice ne dichiarava la contumacia e assegnava alle parti i termini di cui Controparte_2 ma VI, c.p.c. fissando l'udienza del giorno 29.03.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attrice, l'acquisizione di documentazione ex art. 213 c.p.c. presso l' competente CP_3
e l'espletamento di accertamenti di natura medico-legale sulla persona dell'attrice.
Con Ordinanza del 16.07.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 05.12.2024.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti costituite, con Ordinanza del 11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, quanto al profilo dell'an debeatur, deve rilevarsi quanto segue.
2.1. La domanda risarcitoria formulata dall'attrice è sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 cod. ass., azione diretta formulata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e nei confronti del responsabile civile del Controparte_1 danno – il quale si identifica con il proprietario del veicolo – nella specie , avendo Controparte_2 così regolarmente instaurando il contraddittorio con il litisconsorte neces art. 144, III comma, cod. ass.. L'attrice ha altresì formulato azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario-conducente del veicolo antagonista.
2.2. In relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa offerta da parte attrice trovano riscontro nella relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale di Milano intervenuta nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro, che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati (v. doc. 3, fasc. att.).
Nel predetto verbale si leggono le dichiarazioni rese dal pedone e dal conducente della vettura FI AN, , i quali rispettivamente dichiaravano: “Mi trovavo in piedi sul marciapiede posto Controparte_2 fra la vi iussani, e stavo attraversando da via Giussani civici pari in direzione dei dispari. Ero giunta a quasi tre quarti dell'attraversamento, quando notavo sopraggiungere dalla mia destra un'autovettura. Non avevo il tempo di reagire che la parte anteriore del veicolo sopra menzionato mi urtava nella parte anteriore. A seguito di ciò cadevo a terra con le ginocchia, urtando il viso contro il cofano motore del veicolo. Subito il conducente scendeva e mi prestava soccorso provvedendo poi a richiedere un'autolettiga, il cui personale giunto il luogo provvedeva dopo i primi soccorsi a trasportarmi presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo. Giova precisare che pioveva e stavo utilizzando un ombrello bianco e blu e indossavo abiti scuri” e “Proveniente da via Faenza, percorrevo via Parenzo in direzione di piazzale Negrelli. Giunto all'intersezione tra la via di mia percorrenza e via Giussani arrestavo la marcia, dopo aver inserito l'idoneo indicatore di direzione sinistro, al fine di svoltare in direzione di via Papere. Mentre attendevo di dare la dovuta precedenza, notavo un'autovettura, la quale proveniente da via Giussani, stava svoltando a destra, in direzione di viale Faenza. Verificato di poter attraversare l'incrocio, riprendevo lentamente la marcia, quando improvvisamente, avvertivo un urto nella parte anteriore del veicolo da me condotto. Immediatamente frenavo e mi rendevo conto che davanti al mio veicolo, più o meno all'altezza del centro del cofano motore, vi era una signora.
3 Subito scendevo a prestare soccorso e provvedevo a richiedere un'autolettiga, in quanto costei, pur non essendo rovinata al suolo riferiva dolori alle ginocchia e una ferita alla fronte. Giova precisare che per quanto rammenti, la stessa indossava abiti scuri ed utilizzava un ombrello. Preciso, inoltre, che nonostante abbia fatto attenzione, la signora doveva essere dietro al veicolo sopra citato e successivamente nascosta dal montante sinistro della mia autovettura ed infine che la visibilità era decisamente ridotta a causa della scarsa illuminazione e della forte pioggia in atto” (v. doc. 1, fasc. att.).
In particolare, gli agenti della P.L., dopo aver espletato gli opportuni accertamenti e dopo aver assunto le predette dichiarazioni dell'odierna attrice e del conducente della vettura FI AN (tg. DN179WL), hanno ritenuto che: “[…] è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 191/1 comma del medesimo D.L. vo – conducente che non si ferma per consentire il passaggio al pedone che sta transitando sull'attraversamento pedonale” (v. doc. 3, fasc. att.).
Inoltre, gli agenti di P.L. hanno accertato che: “[…] la carreggiata di via Giussani è larga m. 10,50. Il pedone, che attraversava dal lato civici pari verso il lato civici dispari rispetto al senso di marcia investitore, si era immesso per m. 7,10 (v. doc.3, fasc. att.).
Sulla scorta dei predetti accertamenti e delle dichiarazioni rese dalle parti, ritiene il Tribunale che – ferma la prova dell'investimento del pedone da parte del convenuto – il pedone Controparte_2 medesimo fosse, invero, agevolmente visibile da parte del conducent t AN (tg. DN179WL), avendo quasi concluso l'attraversamento (si era immesso per metri 7,10 su 10,50 dell'intera carreggiata) peraltro tenendo in mano un ombrello, come accertato dagli agenti di P.L. e riportato nella propria relazione di incidente.
Né rileva in senso opposto la circostanza, evidenziata da parte convenuta, in base alla quale il pedone non era visibile in quanto sarebbe sbucato da dietro una vettura che, proveniente da via Giussani, stava svoltando a destra in via Parenzo. Ed infatti, tale circostanza non trova alcun riscontro sul piano probatorio in quanto, come si evince dalla relazione di incidente in atti, gli agenti di P.L. intervenuti non hanno reperito sul luogo del sinistro persone in grado di riferire sull'accaduto (v. doc.3, fasc. att.).
Quanto, invece, alla responsabilità dell'attrice eccepita, quantomeno in via concorrente ex art. 1227 c.c., da nei propri atti difensivi sulla scorta della circostanza che Controparte_1 quest'ult dossava abiti scuri e le condizioni di visibilità non erano ottimali poiché l'evento lesivo è occorso in orario serale e in condizioni metereologiche caratterizzate da forti piogge in atto che limitavano la visibilità, si rileva quanto segue.
Innanzi tutto, nella propria relazione di incidente gli agenti di P.L. hanno accertato che “l'illuminazione in carreggiata con lampade ad incandescenza su pali convergenti verso il centro della carreggiata è da ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di metri 50” (v. doc.3, fasc. att.).
Dunque, nonostante al momento del sinistro fosse buio e vi fosse pioggia in atto, come accertato dalla Polizia Locale di Milano, l'illuminazione artificiale e la visibilità erano sufficienti e tali da consentire al conducente di avvedersi della presenza del pedone che stava attraversando la strada sull'apposito attraversamento pedonale.
Ancora, deve rilevarsi che, al contrario, la circostanza che stesse piovendo al momento del sinistro avrebbe dovuto indurre l'automobilista ad adottare una condotta ancora più prudente e diligente, tenuto conto del fatto che il medesimo stava procedendo, in orario serale, su una strada urbana – ove peraltro era presente un'intersezione unitamente ad un attraversamento pedonale – sulla quale è dunque agevole prevedere la presenza di pedoni intenti ad attraversare la strada.
4 Si evince, dunque, dal complessivo compendio probatorio, che la condotta di guida di CP
, conducente della vettura FI AN (tg. DN179WL), sia stata gravemente imprudente e
[...]
e in quanto quest'ultimo ha omesso di concedere la dovuta precedenza al pedone che stava attraversando la strada servendosi dell'apposito attraversamento pedonale e, dunque, ha violato l'art. 191 del Codice della Strada, il quale impone ai conducenti di concedere la precedenza ai pedoni che transitano sull'attraversamento pedonale, rallentando gradualmente o, se necessario, arrestando la marcia.
Al riguardo, giova rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “È esclusa la responsabilità del conducente che abbia investito un pedone, solo quando la vittima abbia assunto una condotta che, per i suoi caratteri, configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile e da sola sufficiente a produrre l'evento. Questa circostanza si manifesta ove risulti la assoluta impossibilità di avvistamento del pedone, nonostante l'osservanza, da parte dell'agente, delle regole cautelari impostegli, prima fra tutte quella di regolare la velocità in relazione alle condizioni di tempo e di luogo” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 20 febbraio 2024 n. 7417).
Ebbene, nel caso di specie non vi è prova che il pedone, ovvero l'attrice _1
, abbia adottato una condotta idonea da sé sola a configurare una vera e propria causa
[...] ale, atipica e imprevedibile, tale da determinare per l'automobilista l'impossibilità di avvistare l'attrice nonostante l'impiego dell'ordinaria diligenza.
Ed infatti, non vi è dubbio che se il convenuto avesse adottato una maggiore attenzione e diligenza, adeguando la propria condotta di guida alle condizioni della strada (strada urbana, presenza di una intersezione con attraversamento pedonale e pioggia in atto), si sarebbe potuto agevolmente avvedere della presenza della sig.ra , la quale si era già immessa per 7,10 _1 metri nell'apposito attraversament i è stata investita dalla vettura FI AN condotta dal . CP
Pertanto, alla luce di quanto sopra, alcun concorso di colpa nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa può ritenersi accertato in capo all'attrice.
Considerato pertanto che, in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 2054, I comma, c.c., è agevole ritenere che parte convenuta non abbia superato la presunzione di responsabilità nei termini predetti, non avendo provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, deve ritenersi acclarata la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro Controparte_2 di causa e delle conseguenze lesive patite dall'a a causa del _1 medesimo.
3. Ciò ritenuto in punto di responsabilità, occorre individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3.1. I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dal dott. il quale ha accertato: che la sig.ra , in Parte_3 _1 conseguenza d er cui è causa, ha riportato un “tr ssa proprie del naso” (v. relazione peritale, p.7); che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con il sinistro di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 3 giorni, di inabilità temporanea al 75% di giorni 20, di inabilità temporanea al 50% di giorni 20, di inabilità temporanea al 25% di giorni 10 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 1-2 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 3%, con grado di
5 sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag.8).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale in capo all'attrice.
3.2. Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto alla danneggiata _1
il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione
[...] grità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni micropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri di cui alle disposizioni ex art. 139 Cod. Ass. integrate dal D.M. 24.07.2024 sulle lesioni micropermanenti.
I predetti parametri conducono dunque a riconoscere all'attrice, di anni 39 alla stabilizzazione dei postumi (cfr. ex multis Cass. civ. 3121/2017), l'importo complessivo di Euro 1.684,82 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea e di Euro 2.915,79 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti – somma che tiene conto del solo danno biologico inteso quali conseguenze riferibili ai postumi permanenti in difetto di allegazione e prova, nei termini perentori all'uopo previsti, di una sofferenza morale soggettiva correlata al danno biologico – così per il complessivo importo di Euro 4.600,61 in valori monetari attuali.
3.3. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 1.567,17, pagato dalla compagnia convenuta all'attrice,in data 09.04.2020, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. doc. 77, fasc. att.), è pari ad Euro 1.850,83 rivalutato all'attualità, e l'ulteriore acconto di Euro 3.579,62 pagato dalla compagnia convenuta all'attrice in data 08.02.2021 al medesimo titolo, ovvero a titolo di danno non patrimoniale (v. doc. 78-81, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari a Euro 4.209,63.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 4.600,61, liquidato all'attualità, i predetti acconti pari ad un totale di Euro 6.060,46, resi omogenei alla medesima data, ne consegue che non spetta a parte attrice alcuna ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto gli acconti già pagati dalla compagnia convenuta in favore di sono già pienamente satisfattivi del danno non _1 patrimoniale patito dalla medesima in conseguenza al sinistro per cui è causa.
Ne consegue che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per il danno non patrimoniale deve essere rigettata.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da parte attrice, si rileva quanto segue.
4.1. Innanzi tutto, relativamente alla domanda di risarcimento delle spese mediche sostenute dalla signora in relazione al sinistro per cui è causa, il c.t.u. le ha _1 ritenute congrue ed in connessione eziologica con il sinistro di causa in misura pari a Euro 111,85 (v. docc. 71-76, fasc. att.), somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 132,09 ed
6 Euro 305,00 per la relazione medico-legale ante causam affidata al dott. (v. doc. 76, fasc. att.) Per_1 somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 360,21.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante all'attrice e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a Euro 40,38, pagato dalla compagnia convenuta all'attrice, in data 09.04.2020, a titolo di risarcimento delle spese mediche sostenute (v. doc. 77, fasc. att.), è pari ad Euro 47,69 rivalutato all'attualità, e l'ulteriore acconto di Euro 40,38 pagato dalla compagnia convenuta all'attrice in data 08.02.2021 al medesimo titolo, ovvero a titolo di rimborso delle spese mediche (v. doc. 78-81, fasc. att.), rivalutato all'attualità, è pari a Euro 47,49.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute pari a complessivi Euro 492,30, liquidato all'attualità, il predetti acconti di Euro 95,18, resi omogenei alla medesima data, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 397,12.
Alla predetta somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
4.2. Quanto, invece, alla domanda formulata da parte attrice di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita della propria attività lavorativa a causa del sinistro de quo, si rileva quanto segue.
L'attrice sostiene di essere stata licenziata dal proprio datore di lavoro in data 07.01.2020 (v. doc. 65, fasc. att.) a causa delle lesioni riportate in seguito all'evento lesivo in oggetto e di aver trovato un nuovo impiego soltanto in data 01.09.2021 (v. docc. 69-70, fasc. att.); lamenta, dunque, un danno patrimoniale derivante dalla perdita della retribuzione per ventidue mensilità.
Ebbene, alla luce del complessivo compendio probatorio, questo Giudice ritiene che parte attrice non abbia provato il nesso causale tra il licenziamento intervenuto e il sinistro per cui è causa.
Più precisamente, a fronte dell'accertamento da parte del c.t.u. dell'insussistenza in capo all'attrice di una riduzione o perdita della capacità lavorativa sia generica che specifica di badante (v. relazione peritale, pag. 8), deve ritenersi che il licenziamento del 7 gennaio 2020 di cui al documento n. 65, fasc. att. – peraltro coincidente con la cessazione del periodo di invalidità temporanea – non si pone in relazione causale con il sinistro di causa.
Ed infatti laddove vi fosse stata una correlazione eziologica tra il predetto licenziamento e il sinistro, verosimilmente l'attrice sarebbe stata licenziata prima, ovvero durante il periodo relativo all'inabilità temporanea (53 giorni totali) e non al termine di quest'ultima.
Diversamente, emerge dalla documentazione in atti che il licenziamento è intervenuto il 7 gennaio 2020, mentre l'inabilità temporanea di 53 giorni – come accertato dal c.t.u. – si è conclusa intorno al 9 gennaio 2020 e, pertanto, tenuto conto delle complessive emergenze processuali, non si evince alcun nesso di causa tra i due eventi.
Inoltre, la tipologia di lesioni riportate dall'attrice in conseguenza al sinistro di causa, ovvero un
“trauma cranio-facciale, frattura delle ossa proprie del naso”, riguardando esclusivamente il capo e il naso in
7 particolare, non erano tali da incidere sulla deambulazione dell'attrice e, dunque, tale da ridurre la capacità di quest'ultima ad attendere alla propria attività lavorativa, come peraltro accertato dal c.t.u. nominato.
Del resto parte attrice non ha neppure dimostrato che alla stabilizzazione dei postumi (ovvero alla cessazione dell'inabilità temporanea) ella abbia dovuto sostenere ulteriori terapie o interventi con conseguenti ricoveri ospedalieri tali da giustificare una impossibilità all'impiego lavorativo, il quale ben può più verosimilmente giustificarsi in ragione delle notorie restrizioni correlate alla pandemia da Covid 19.
In ogni caso, a nulla rileva il certificato di morte del datore di lavoro prodotto da parte convenuta sub doc. 4, che è intervenuto nel mese di marzo 2020 (v. doc.4, fasc. conv.), dunque successivamente al licenziamento della sig.ra intervenuto, invece, a gennaio 2020 e, _1 quindi, alcun rilievo assume nel presente giudizio la circostanza, evidenziata dalla difesa della compagnia, circa il decesso del datore di lavoro, in data 13.03.20, qualche mese dopo il sinistro.
Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, ritenersi che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall'attrice non può trovare accoglimento.
4.3. Quanto, infine, alla somma corrisposta dall' in favore dell'attrice CP_3 [...]
, per la quale l'Istituto ha richiesto il rim ompagnia _1 Controparte_1
– come si evince dal documento prodotto sub doc. 3, fasc. conv. – deve rilevarsi quanto segue.
[...]
Dal documento depositato dall' in data 04.04.2023, a seguito della richiesta di acquisizione CP_3 ex art. 213 c.p.c. di cui all'Ordinanza del 30.03.2023, emerge che l' ha corrisposto all'attrice CP_3 la somma pari a Euro 1.462,86. Dal predetto documento si evin he la predetta somma è stata erogata in favore dell'attrice ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e succ. modifiche, a titolo di “indennità per inabilità temporanea assoluta” (v. deposito del 30.03.2023).
Ebbene, al riguardo giova rammentare quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., CP_ 3296/2018, est. , ovvero che, con le somme pagate dall' a titolo di indennità giornaliera Pt_3 ex art. 68 d.P.R. , l'Istituto indennizza il danno patrimo oncreto e reale relativo al solo lucro cessante da perdita della retribuzione in costanza di inabilità temporanea.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tenuto conto che le imputazioni degli indennizzi erogati dall' devono essere fatte per poste omogenee (cfr. Cass. civ., CP_3 3296/2018, est. Rossetti) e caso di specie non è stata riconosciuta in favore dell'attrice alcuna somma a titolo di danno patrimoniale derivante dall'incapacità lavorativa durante il periodo dell'inabilità temporanea, ne consegue che nessuna somma può essere decurtata a tale titolo.
5. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto, accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum, rigetto della domanda di risarcimento danno non patrimoniale e rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della retribuzione), si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura dei due terzi e di porre il restante terzo a carico delle parti convenute, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore dunque, nella specie, alle sole fasi istruttoria e decisionale) e considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente
8 espletata (con applicazione dei valori minimi in relazione alla fase introduttiva e alla fase decisionale e applicando i valori medi per la fase di studio e istruttoria).
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 518,00+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 28.03.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del Controparte_2 sinistro per cui è causa occorso in Milano in data 19.11.2019;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, la somma di _1
Euro 397,12 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione, già tenuto conto della somma corrisposta ante causam dalla compagnia convenuta;
- rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice nei confronti dei convenuti;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di due terzi, a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano, per il restante terzo, nella misura di Euro 1.258,66 per compensi, Euro 181,66 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico convenuti e , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di due terzi, gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 28.03.2024.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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