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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/12/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2025V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 985/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10.12.1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. D'Alò Claudia;
OGGETTO: MODIIFCA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI:
“1) revocare l'assegno di mantenimento mensile di € 100,00 disposto in favore di Parte_2
2) revocare l'assegno di mantenimento, pari ad € 500,00, versato da
[...] Pt_1 in favore delle due figlie maggiori e e disporre l'obbligo, per il
[...] Per_1 Per_2 di corrispondere solo il mantenimento direttamente in favore del figlio Pt_1 Per_3 pari ad € 250,00 mensili, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
5) spese di lite compensate”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 13.11.2025, e Parte_1
- premesso: 1) di aver contratto matrimonio a Cupello il Parte_2
14.08.1997; 2) di aver avuto tre figli, e;
3) di essere Per_1 Per_2 Per_3
divorziati in forza della sentenza del Tribunale di Vasto n. 100/2017; 3) che, a seguito di ricorso depositato dal al fine di ottenere la revoca dell'assegno divorzile Pt_1
previsto in favore della , il Tribunale adito, a parziale modifica delle Parte_2
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 100/2017, ha disposto la riduzione dell'assegno divorzile (da € 150,00 ad € 100,00) - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare una sentenza di modifica delle condizioni del divorzio, relativamente alle questioni inerenti ai rapporti economici, sulla base di quanto concordemente stabilito dalle parti, adducendo, a sostegno dell'istanza, la circostanza che “la ha reperito una stabile occupazione a tempo indeterminato” Parte_2
e che le figlie, e , sono “divenute maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti;”, come da queste ultime dichiarato con le note di trattazione scritta.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti – anche alla luce dei chiarimenti resi con le note di trattazione scritta depositate il 25.11.2025, nelle quali le figlie e hanno dichiarato di godere di una stabilità lavorativa e Per_1 Per_2
di non convivere con nessuno dei genitori - possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica delle condizioni di separazione concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 985/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10.12.1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. D'Alò Claudia;
OGGETTO: MODIIFCA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI:
“1) revocare l'assegno di mantenimento mensile di € 100,00 disposto in favore di Parte_2
2) revocare l'assegno di mantenimento, pari ad € 500,00, versato da
[...] Pt_1 in favore delle due figlie maggiori e e disporre l'obbligo, per il
[...] Per_1 Per_2 di corrispondere solo il mantenimento direttamente in favore del figlio Pt_1 Per_3 pari ad € 250,00 mensili, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
5) spese di lite compensate”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 13.11.2025, e Parte_1
- premesso: 1) di aver contratto matrimonio a Cupello il Parte_2
14.08.1997; 2) di aver avuto tre figli, e;
3) di essere Per_1 Per_2 Per_3
divorziati in forza della sentenza del Tribunale di Vasto n. 100/2017; 3) che, a seguito di ricorso depositato dal al fine di ottenere la revoca dell'assegno divorzile Pt_1
previsto in favore della , il Tribunale adito, a parziale modifica delle Parte_2
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 100/2017, ha disposto la riduzione dell'assegno divorzile (da € 150,00 ad € 100,00) - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare una sentenza di modifica delle condizioni del divorzio, relativamente alle questioni inerenti ai rapporti economici, sulla base di quanto concordemente stabilito dalle parti, adducendo, a sostegno dell'istanza, la circostanza che “la ha reperito una stabile occupazione a tempo indeterminato” Parte_2
e che le figlie, e , sono “divenute maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti;”, come da queste ultime dichiarato con le note di trattazione scritta.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale ha espresso il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti – anche alla luce dei chiarimenti resi con le note di trattazione scritta depositate il 25.11.2025, nelle quali le figlie e hanno dichiarato di godere di una stabilità lavorativa e Per_1 Per_2
di non convivere con nessuno dei genitori - possano essere recepite in quanto conformi alla situazione economica delle parti, non contrastanti con l'ordine pubblico e rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO della modifica delle condizioni di separazione concordata dalle parti e sopra riportata;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi