TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funIOne di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell 01.7.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 4013/2018
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore , P.I. Parte_1 Parte_2
; elettivamente domiciliata in Messina, Via Nuova Panoramica dello Stretto n. P.IVA_1
1020 presso lo studio dell'Avv. Andrea Caramelli che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), con sede centrale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, in virtù di procura generale alle liti in data 23.12.2011,
a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep. n. 77778/19476, elettivamente domiciliato Persona_1 in Messina, Via T.Romagnoli n.103, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell CP_1
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 07/8/2018
l' proponeva ricorso avverso il verbale unico di accertamento e Parte_1 notificaIOne n.2017020189/DDl del 16.02.2018, notificato in data 28.02.2018 ed avente ad oggetto, per l'arco temporale dal 01.07.2012 al 30.09.2017, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura di tre soci dell'associaIOne ricorrente ( , Parte_2
, ). Parte_3 Persona_2
L'AssociaIOne ricorrente premetteva in punto di fatto che in data 07/12/2005 i sigg.ri Per_2
e , nelle rispettive qualità di legali rappresentanti delle società
[...] Parte_3 e , costituivano l' Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
odierna resistente, avente quale scopo sociale lo svolgimento in forma associata delle
[...] attività avi-agricole meglio descritte nell'atto costitutivo.
Il veniva nominato presidente e il vicepresidente e segretario. Per_2 Pt_2
Successivamente, il , il e il venivano assunti quali Per_2 Parte_3 Parte_2 dipendenti dalla Pt_1
CP_ In sede di accertamento ispettivo l' assunte informaIOni presso i titolari e i lavoratori dell'associaIOne, rilevava l'incongruità delle loro posiIOni annullando i rapporti di lavoro subordinato che venivano ricondotti alla fattispecie del lavoro autonomo.
Avverso il superiore accertamento, che riteneva illegittimo, la frapponeva il presente Pt_4 ricorso sostenendo che non sussistessero i presupposti di legge per la conversione dei rapporti. CP_ Si costituiva in giudiIO l contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della prova, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Con la domanda principale la chiede di annullare il verbale impugnato nella parte in Pt_1 cui vengono disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato relativi a , Persona_2 [...]
e . Pt_3 Parte_2
Secondo la prospettaIOne della ricorrente tali rapporti di lavoro subordinato sarebbero CP_ pienamente legittimi e l' avrebbe errato riconducendo gli stessi a posiIOni imprenditoriali e di comando rivestite dagli interessati nell'associaIOne.
Sul punto occorre osservare che, in linea di principio il nostro ordinamento non vieta che un socio o anche un amministratore di una società o di una cooperativa svolga all'interno della stessa attività di lavoro subordinato a patto che venga dimostrato il c.d. vincolo di subordinaIOne rispetto ad altre figure apicali che impartiscono le direttive ed esercitano i poteri di controllo e disciplinari nei confronti del lavoratore. CP_ Nel caso di specie, l sulla base delle dichiaraIOni acquisite in sede ispettiva ha ritenuto che per i soggetti in questione ( , e ) tali requisiti Persona_2 Parte_3 Parte_2 mancassero e che, pertanto, rispetto ad essi i contratti di lavoro subordinato dovessero essere annullati in quanto fittizi e non rispondenti ai requisiti di legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha elaborato alcuni principi guida che di seguito si riportano: CassaIOne civile , sez. VI , 27/01/2022 , n. 2487 - La carica di amministratore è cumulabile con l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuIOne di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinaIOne, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministraIOne della società; Corte appello , Milano , sez. lav. , 25/05/2023 , n. 605 - Con riferimento alla compatibilità tra il ruolo di amministratore di una società di capitali e la qualifica di lavoratore subordinato, la posiIOne di amministratore unico è incompatibile con quella di lavoratore subordinato sia per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria svolta dall'amministratore in relaIOne alla quale non è individuabile la formaIOne di una volontà imprenditoriale distinta;
mentre la qualità di socio o amministratore di una società di capitali composta da due soli soci amministratori è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, se il vincolo della subordinaIOne risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci;
Tribunale ,
Ragusa , sez. lav. , 31/01/2020 , n. 90 - In tema di verifica della esistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato, non v'è incompatibilità in astratto tra la posiIOne di socio e quella di lavoratore subordinato, qualora il potere direttivo e gerarchico disciplinare sia concretamente esercitato nei confronti del socio/dipendente da un organismo superiore e diverso.
Al fine del decidere appare opportuno riportare le dichiaraIOni acquisite in sede ispettiva.
Il primo ed essere stato ascoltato è stato il (presidente della il quale Parte_2 Pt_1 ha dichiarato: “Sono presidente della da circa 2 anni. La è un'associaIOne di Pt_1 Pt_1 tre persone;
io, mio IO e mio TE;
in questo momento non so dire Persona_2 Pt_3 se siamo tutti e tre amministratori. Io sono più a conoscenza della parte pratica in quanto mi occupo dell'allevamento in tutto e per tutto. Degli aspetti tecnici, burocratici amministrativi si occupa mio IO . Al momento sono anche dipendente, faccio questo lavoro dal Persona_2
'98, oggi rivesto anche la carica di presidente, quindi ciò che devo fare lo so benissimo e svolgo il mio lavoro in assoluta autonomia. Formalmente io assumo gli operai ma di fatto le decisioni vengono assunte assieme a mio IO e mio TE. …io sono operaio, non so con quale qualifica, io qua sono un tuttofare. …Al pagamento degli operai provvediamo in tre, con mio IO e mio TE…”.
Dal tenore della superiore dichiaraIOne emerge in maniera chiara e incontrovertibile l'assoluta mancanza in capo al di alcun vincolo di subordinaIOne nei confronti di altre Parte_2 funIOni associative apicali. Il è il presidente dell'associaIOne, dunque il vertice della stessa, ed infatti Parte_2 dichiara: oggi rivesto anche la carica di presidente, quindi ciò che devo fare lo so benissimo e svolgo il mio lavoro in assoluta autonomia.
Da tale candida ammissione risulta, pertanto, che il rapporto di lavoro subordinato esistente è solo fittiIO in quanto del tutto privo degli elementi costitutivi della subordinaIOne.
Infatti, il opera in “assoluta autonomia”, non rende conto del proprio operato, Parte_2 non è soggetto al potere direttivo (men che meno disciplinare) di altri organi associativi, non è tenuto ad osservare un orario di lavoro fisso né a chiedere permessi o ferie. CP_ Pertanto, relativamente alla sua posiIOne, le contestaIOni dell' appaiono assolutamente fondate e legittime.
Il ha dichiarato quanto segue: “Sono un operaio qualificato sin dalla costituIOne Persona_2 dell'associaIOne da oltre 10 anni. Sono stato presidente della fino a due anni Pt_1 Pt_1 fa. Io mi occupo un po di tutto in azienda dal coordinamento delle attività proprie dell'allevamento al lavoro vero e proprio normale. Lo stesso tipo di attività viene svolto anche da e …tutto quello che serve in allevamento lo svolgo io e i Parte_2 Parte_3 miei nipoti citati. …Io e i miei nipoti provvediamo collegialmente alle assunIOni e prendiamo le decisioni assieme. …La paga agli operai la diamo o io, o , o in contante, Pt_3 Pt_2 che teniamo la cassa.”.
Anche per la posiIOne del non risulta che lo stesso sia soggetto al potere di Per_2 eterodireIOne caratteristico del lavoro subordinato.
Il , benchè inquadrato come operaio sin dalla costituIOne dell'associaIOne, ha ricoperto Per_2 la carica di presidente della stessa, pertanto, rispetto al suo ruolo apicale non possibile rinvenire una carica superiore alla quale sarebbe stato subordinato relativamente alla sua attività di operaio.
Inoltre, è il stesso che dichiara di occuparsi di svariate attività dell'allevamento assieme Per_2 ai nipoti ( e ) con i quali assume collegialmente alle assunIOni e Parte_2 Pt_3 all'adoIOne delle decisioni relative all'attività sociale, oltre a provvedere al pagamento delle retribuIOni.
In quanto a lo stesso dichiara: “…mi occupo di tutta la manutenIOne Parte_3 dell'allevamento… lavoro da 2 a 4 giorni la settimana, ci ruotiamo con gli altri due soci che sono e . …Bene o male tutti i giorni c'è qualcosa da fare, anche Persona_2 Parte_2 il sabato e la domenica.”.
Anche per il emerge l'assoluta mancanza del suo assoggettamento ad un Parte_3 superiore potere datoriale. Non risulta che gli vengano impartite direttive dall'alto, né che debba rendere conto del suo operato ad un superiore.
Sia il che il hanno dichiarato di gestire l'associaIOne in maniera Per_2 Parte_2 collegiale.
(figlio del ) ha dichiarato che le direttive in azienda le davano il Testimone_1 Persona_2 padre e il . Parte_3
La (moglie di ) ha dichiarato che veniva pagata dai soci Parte_5 Parte_3
, e . Persona_2 Parte_3 Parte_2
La corresponsione delle retribuIOni, anche in contanti attingendo direttamente dalla cassa
(come dichiarato da ) è comunemente attività di esclusiva pertinenza datoriale, Persona_2 pertanto, anche tale circostanza è indicativa del fatto che i soggetti i cui rapporti sono stati annullati, lungi dall'essere dipendenti dell'associaIOne ne erano i titolari sia formali che sostanziali e i rapporti di lavoro subordinato da essi stessi costituiti erano solo fittizi.
In merito è sintomatico il fatto che la nel presente ricorso, non indichi minimamente Pt_1 la propria funIOne apicale alla quale ricondurre l'attività direttiva e gestionale cui erano sottoposti i lavoratori subordinati.
Il ricorso, per quanto sopra, appare infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudiIO
4825/2019, disattesa ogni contraria istanza, ecceIOne e deduIOne, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell quantificate in € CP_1
9.273,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso in Messina il 02.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando