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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5981/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPELLINI PAOLA
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPELLINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e liberi ognuno di fissare la residenza ed il domicilio ove riterranno opportuno;
2) I coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti sul piano economico e che pertanto ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, nulla avendo a pretendere l'uno dall'altro.
3) I separandi si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a dividersi i beni mobili e personali, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo, e di non aver pertanto alcuna riserva o pretesa in merito;
4) I coniugi dichiarano che non hanno né avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche relativamente ad eventuali conti correnti e depositi titoli o polizze eventualmente esistenti intestati in via esclusiva a ciascuno di essi.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 19/04/1986 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 35, parte II, serie A, anno 1986) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5981/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/12/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPELLINI PAOLA
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPELLINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova affinchè Voglia omologare le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e liberi ognuno di fissare la residenza ed il domicilio ove riterranno opportuno;
2) I coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti sul piano economico e che pertanto ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, nulla avendo a pretendere l'uno dall'altro.
3) I separandi si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a dividersi i beni mobili e personali, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo, e di non aver pertanto alcuna riserva o pretesa in merito;
4) I coniugi dichiarano che non hanno né avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro, anche relativamente ad eventuali conti correnti e depositi titoli o polizze eventualmente esistenti intestati in via esclusiva a ciascuno di essi.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 19/04/1986 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 35, parte II, serie A, anno 1986) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
2