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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'udienza del 4 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 9.4.2024 e distinta al n. 266/2024 R.A.C.L., promossa da:
capitale ridotto, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata a Nuoro – Via Monsignor Cogoni 14, presso lo studio dei difensori, avv. Maria Valeria Falchi e Grazietta Puddori, che la difende e rappresenta per procura speciale in atti;
ricorrente/opponente contro
residente a [...], con domicilio eletto presso Controparte_1 il iusta procura alle liti del 17.2.2024 convenuto/opposto (contumace)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.4.2024, la società a evocato in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, , promuovendo Controparte_1 nei suoi confronti giudizio di opposizione all'esecuzione, e tto di precetto del 25.3.2024 (notificato in pari data) e/o la sottostante diffida accertativa per crediti patrimoniali emessa il 9.11.2023 (la comunicazione di esecutività è del successivo 2.2.2024) dall' Controparte_2
, distinta al n. NU000000/2023-0724, prot. 10153 e avente a oggetto un presunto
[...] credito di euro 2.411,89 (somma complessivamente determinata e inclusiva di capitale – euro 1.988,51 per spettanze retributive, rivalutazione monetaria e interessi – e delle spese processuali e/o compensi di precetto).
1.1. A sostegno dell'opposizione (nelle conclusioni del cui atto introduttivo la ricorrente ha chiesto revocarsi la diffida accertativa e, per l'effetto, dichiararsi l'insussistenza del credito – e quindi, altresì, dell'avverso diritto di procedere a esecuzione forzata –, condannare l'opposto al risarcimento da lite
1 temeraria ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, alla restituzione dell'importo di euro 19,33 pari alle retribuzioni percepite in eccesso), la società ha esposto ed enunciato:
§ di aver appunto ricevuto, nelle date sopra indicate, i menzionati atti di precetto e diffida accertativa;
§ che quest'ultima ha ad oggetto, appunto, presunti crediti maturati dal convenuto nei confronti dell'opponente (n.d.r.: il citato provvedimento amministrativo – recependo il verbale di accertamento redatto il medesimo 9.11.2023 – indica, quale fondamento della pretesa, la mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, delle retribuzioni di maggio e giugno 2023);
§ che la presente opposizione ha peculiare natura, la diffida accertativa posta a base del precetto rappresentando una fattispecie del tutto originale di titolo esecutivo, a formazione stragiudiziale e amministrativa, con la conseguenza che, difettando un qualunque preliminare controllo giurisdizionale, il titolo è censurabile anche nel merito, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.;
§ che l'accertamento compiuto dall'ITL, nel caso di specie, ha portato ad emettere la diffida in carenza dei requisiti della certezza (afferma, sul punto, l'opponente, che << … il diritto accertato in favore del dipendente non emerge dal provvedimento impugnato esattamente e compiutamente nel suo contenuto e nei suoi limiti oggettivi e soggettivi, sì da essere indeterminato… >>) e della liquidità (si legge, a pag. 2/3 del ricorso, “… il credito si può qualificare liquido quando è determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile tramite operazione aritmetica. Non può invece essere ritenuto liquido il credito che venga accertato con formula sintetica espressa con il numero delle retribuzioni mensili dovute al lavoratore. È necessario pertanto che la diffida contenga, oltre alla generalizzazione delle parti del rapporto di lavoro, alla dimensione dell'impresa, alla qualifica del lavoratore e al contratto collettivo di riferimento, anche il periodo temporale di maturazione del credito, la quantificazione oraria e giornaliera della prestazione, la specifica tipologia del credito di lavoro, lo scaglione fiscale di appartenenza del lavoratore ed eventuali detrazioni per carichi di famiglia. In sostanza occorre che la diffida contenga tutti gli elementi che generalmente vengono utilizzati dal datore di lavoro per la redazione dei documenti contabili e segnatamente della busta paga”);
§ che il credito azionato dal lavoratore, in realtà, non è mai sorto, avendo la società datrice di sempre e integralmente corrisposto le retribuzioni spettanti per le mansioni espletate e le ore di lavoro ordinario effettivamente svolte, ed anzi risultando che nel corso del rapporto l'opponente ha versato a , su richiesta espressa del medesimo, diverse somme in contanti, in anticipo Controparte_1 rispetto alla maturazione del diritto alla retribuzione, e ciò perfino in eccedenza rispetto al dovuto;
§ che tali pagamenti risultano per tabulas dalla buste paga sottoscritte dal lavoratore, dai bonifici effettuati nonché dalle ricevute di accettazione, firmate dal lavoratore, dei versamenti in contanti (di cui v'è prova e che, infatti, sono stati posti a base delle contestazioni con cui l'ITL ha evidenziato la violazione, da parte della , delle norme che impongono di corrispondere la retribuzione Parte_1 con modalità tracciabili);
§ che, del resto, occorre considerare che << … il dipendente, dopo alcuni giorni di assenza per malattia (v. attestato ricovero 26.4.2023 e attestato malattia telematico dal 30.4.2023 al 10.5.2023 - all. 11), a far data dall'11.5.2023 non si è più ripresentato al posto di lavoro, sì da determinare il datore di lavoro a contestargli formalmente le assenze ingiustificate (si allegano n. 7 racc. a. r. all. 12); - Conseguenza immediata e diretta della prolungata assenza ingiustificata è stata la sospensione della retribuzione (v. cedolini paga c.d. “in bollato” con giornaliere – all. 13), ma non quella, pur meritata, del licenziamento per giusta causa … >>;
§ che l'opponente, a questo punto, ha incaricato un consulente di elaborare un preciso conteggio delle spettanze che eventualmente siano residuate in favore dell'opposto, e che, all'esito, l'Esperto, esaminata la documentazione, è pervenuto alla conclusione che Controparte_1 ha ricevuto più di quanto dovuto, per un'eccedenza di € 19,33 che, in questa sede, viene rivendicata in via riconvenzionale, quale credito della Parte_2
[...]
[...
. , pur regolarmente evocato in giudizio (si osservi, sul punto, che Controparte_1 la ricorrente ha dato prova di aver regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione all'indirizzo del difensore munito di procura speciale, presso cui il lavoratore ha eletto domicilio;
2 e si noti che il difensore medesimo ha presentato, il 29.5.2024, richiesta di visibilità del fascicolo, confermando di aver ricevuto la notifica), non si è costituito, ed è stato perciò dichiarato contumace.
1.3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata quindi decisa, con sentenza, all'esito della odierna udienza del 4 marzo 2025.
2. L'opposizione deve essere accolta.
2.1. Occorre in prima battuta ricostruire, benché sommariamente, il particolare quadro normativo di riferimento. Il ricorso ha ad oggetto crediti azionati dal lavoratore sulla base di diffida accertativa per crediti patrimoniali emessa dall'ITL di Nuoro ex art. 12 D. Lgs. n. 124/2004. Recita, la norma appena richiamata:
<<…
1. Qualora nell'ambito dell'attività' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, .... I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività' della diffida.
…>>. Introdotto allo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziale e garantire così una più rapida soddisfazione degli interessi di natura patrimoniale dei lavoratori, l'art. 12 del D.lgs. n. 124/2004 definisce la diffida accertativa come un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa. Il legislatore, con l'introduzione di questo istituto, ha per la prima volta disciplinato un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato. Tale istituto prevede che, qualora il personale ispettivo abbia prova che, per inosservanze della disciplina contrattuale, il lavoratore vanti un credito patrimoniale (es. retribuzioni non corrisposte, indennità non riconosciute, TFR non pagato, ecc.), diffidi il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Affinché il personale ispettivo, tuttavia, possa adottare questo provvedimento è necessario che il credito vantato sia certo nell'an e nel quantum e sia, dunque, certo, liquido ed esigibile, ragione per cui si ritiene che, nella formazione di siffatto provvedimento, il personale ispettivo abbia una sorta di discrezionalità vincolata. Ebbene, la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto. In particolare, la circostanza che la diffida acquisti il valore di titolo esecutivo non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento, che può sempre essere contestato, anche in caso di mancata opposizione alla diffida accertativa o di rigetto della stessa in via amministrativa, situazioni, entrambe,
3 che non precludono al datore di sindacare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato (cfr. Cass. Civ. Ordinanza 29 luglio 2022, n. 23744, nonché, ancora più di recente, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 30119 del 30/10/2023). Ciò detto, in ordine agli strumenti di tutela giurisdizionale esperibili sia dal datore di lavoro (principale destinatario dell'atto in esame) sia dal lavoratore (giacché anche quest'ultimo, cui è sottratta la scelta dei tempi dell'iniziativa e che non ha una piena facoltà di partecipare, con adeguata difesa, all'accertamento, ben potrebbe avere motivo di dolersi del contenuto della diffida), essi debbono ricostruiti in via sistematica. Sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali di merito intervenute in subiecta materia, le azioni esperibili sono da ritenersi le seguenti:
§ ove il datore di lavoro non sia stato ancora raggiunto da iniziativa esecutiva, egli avrà azione di accertamento negativo del credito patrimoniale, poiché, pur se la diffida accertativa, sebbene validata, è priva di immediata lesività, è coerente coi principi dell'ordinamento che al preteso debitore sia consentito, con apposita azione generale, attivare una contromisura “anticipata”, chiedendo al Giudice di accertare l'insussistenza totale o parziale del credito dedotto in diffida [già la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 19.6.2014, ebbe a suo tempo a dichiarare l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito patrimoniale, specificando che tale azione deve essere intrapresa in contraddittorio necessario con il lavoratore, “titolare del credito indicato nella diffida accertativa”; non diversamente, il Tribunale di Ferrara-Sez. Lav. del 08.10.2013, il Tribunale di Ferrara-Sez. Lav. del 24.5.2013, il Tribunale di Ravenna n. 562/12 e il Tribunale di Cuneo-Sez. Lav. del 12.9.2012, pronunce, tutte, che han peraltro ritenuta pacifica, trattandosi di cause aventi ad oggetto l'esistenza di crediti retributivi, la competenza del Giudice del Lavoro];
§ in caso di procedimento esecutivo intrapreso o anche solo minacciato, al datore di lavoro sarà consentito invece proporre i rimedi dell'opposizione all'esecuzione ovvero dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 618-bis c.p.c., e pertanto contestare l'an e il quomodo dell'azione esecutiva, con una particolarità che, tuttavia, costituisce il tratto distintivo della fattispecie, ché, se in linea generale con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere esclusivamente fatti sopraggiunti alla formazione del titolo esecutivo (posto che non è possibile un controllo a ritroso della legittimità del provvedimento al di fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue), lo stesso principio non opera allorché l'esecuzione forzata sia basata su di un titolo di natura amministrativa come la diffida accertativa ITL, in tal caso dovendo chiaramente essere accordato al presunto debitore il diritto di contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza di mezzi di difesa consentita in caso di resistenza a una domanda di condanna o accertamento del debito avanzata in via ordinaria dal lavoratore. Diversamente opinando, o anche solo circoscrivendo (entro limiti, peraltro, non già previsti per Legge, bensì ricavati per via interpretativa dal Giudice) i diritti del debitore (nei termini, ad esempio, di un'inversione degli oneri probatori e di un esonero, in favore del creditore, dal comune obbligo di dimostrare i fatti costitutivi del proprio asserito credito: tesi, questa, a cui aderiscono coloro che concentrano la propria attenzione ermeneutica sul carattere di accertamento negativo che sarebbe tipico di questo genere di opposizione, senza tuttavia considerare che, nella speciale fattispecie, la domanda del datore di lavoro, lungi dal rappresentare un'azione autonoma, assunta d'iniziativa propria e finalizzata alla rimozione di uno stato di incertezza, si atteggia, in realtà, a reazione all'altrui pretesa creditoria/esecutiva, ponendo quindi il debitore nella posizione di un vero convenuto sostanziale), la garanzia di poter agire (o resistere) in giudizio a tutela dei propri diritti, prevista dall'art. 24 della Costituzione, ne uscirebbe, in casi similari, gravemente compromessa.
4 2.2. Se così è, costituisce compito del Tribunale, nel presente giudizio, pronunciarsi in ordine alla sussistenza e determinazione del credito vantato dal lavoratore, a tal fine non essendovi peraltro motivo per derogare alle normale regole in tema di riparto degli oneri probatori. E' noto che, in base al principio sancito dall'art. 2697 c.c., il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio. Ebbene, ove egli domandi la retribuzione contrattuale, ovvero altro emolumento la cui debenza si fondi sulla mera applicazione del contratto e/o della legge, fatti costitutivi della pretesa, la cui prova incombe sul lavoratore, son l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la sua durata e il livello retributivo, gravando invece sul datore di lavoro l'onere, per così dire secondario, di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse, totale o parziale (Cass. Civ. n. 6332/2001). Ora, poiché nella fattispecie il lavoratore non si è neanche costituito in quello che, per quanto si è detto, è il primo giudizio di cognizione tra le parti in ordine alla sussistenza dei fatti asseritamente generativi del credito vantato, è piuttosto agevole concludere (anche nell'ambito di un ordinamento processuale che non ricollega alla dichiarazione di contumacia, in sé e per sè, alcun significato decisivo) che , non intervenendo al presente processo, ha di fatto omesso di assolvere Controparte_1
(o q farlo in modo compiuto) al proprio onere probatorio. Questo, secondo il Tribunale, non comporterebbe automaticamente il rigetto della sua pretesa creditoria (come allegata nella fase amministrativa culminata nell'emissione della diffida accertativa e, poi, ulteriormente coltivata con la notifica dell'atto di precetto), ma, chiaramente, sol se la fondatezza della domanda di pagamento emergesse e risultasse comunque già provata, nell'an e nel quantum debeatur, dagli atti acquisiti dal Giudice e oggetto di scrutinio (documenti prodotti dall'opponente o raccolti dall' in fase amministrativa;
deposizioni rese da informatori eventualmente escussi CP_2 dagli Ispettori;
più in generale, prove costituite non necessitanti di essere confortate da altra attività istruttoria, in particolare di natura testimoniale o costituenda). Ebbene, nell'ipotesi al vaglio del Tribunale lo “stato degli atti” non è affatto sufficiente allo scopo di ritenere raggiunta la prova che la Legge fa gravare sul lavoratore. Anche al di là dei profili evidenziati dall'opponente (che si vedranno, in ogni caso, a breve, e che si riveleranno dirimenti) il Giudice non può che rilevare che la documentazione in atti non basta, se presa da sola, a far ritenere dimostrato che al lavoratore, come sostiene l'ITL, non sia stata corrisposta la retribuzione dei mesi di maggio e giugno 2023, oltreché il TFR. I rilievi dell'ITL (e, di conseguenza, i medesimi conteggi elaborati) non tengono conto, infatti, dei pagamenti complessivamente effettuati dalla datrice di lavoro nel corso del rapporto, anche e se del caso in anticipo rispetto ai mesi di maturazione del diritto allo stipendio. Pagamenti di cui, nel caso di specie, non è lecito dubitare, posto che: (I) anzitutto, è lo stesso ITL che, nel verbale di accertamento 2023-NU-0000203 (coevo alla diffida impugnata) attesta che al lavoratore sono state pagate somme in contanti e in acconto nei mesi di dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023 e marzo 2023; (II) in secondo luogo, nel presente giudizio l'opponente ha prodotto diverse ricevute di pagamento di tali importi;
(III) il lavoratore, scegliendo di non costituirsi, ha (in termini fattuali) sostanzialmente abdicato alla possibilità di contestare sussistenza, efficacia ed entità di tali pagamenti, o quanto meno di far presente che i medesimi dovrebbero imputarsi ad altro titolo. Il datore di lavoro ha in definitiva fornito prova di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, ossia di aver pagato. Senza che gli effetti di tale prova possano essere neutralizzati dal divieto di versare la retribuzione in contanti stabilito dall'art. 1, comma 910, Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018): l'inosservanza di tale disposizione è infatti sanzionata dal Legislatore tramite la previsione di misure pecuniarie amministrative, di natura pubblicistica, che evidentemente non si riverberano
5 sul rapporto privatistico e non comportano inefficacia o inopponibilità, verso il lavoratore, dei pagamenti e delle erogazioni comunque eseguite (a ragionar diversamente, del resto, se ne dovrebbe concludere che tali pagamenti, ove non idonei a soddisfare la pretesa retributiva, assurgerebbero al rango di veri e propri indebiti, tali da far sorgere, in favore del datore, una sorta controcredito di pari importo nei riguardi del lavoratore: il risultato pratico, nell'ambito del rapporto civilistico, resterebbe quindi e sostanzialmente il medesimo). Tanto più che parte opponente ha comunque proposto, in fase di opposizione, autonomi conteggi, elaborati prendendo in esame le disposizioni contrattuali, le buste paga e, appunto, le attestazioni dei pagamenti effettuati in anticipo. Il Consulente Tecnico di parte ha precisato, con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2023, che <<… Il mese di maggio 2023 il dipendente è sempre stato assente da lavoro. Dal 01 maggio fino al 10 di maggio il dipendente aveva regolare certificato di malattia, dal 11 maggio in poi le assenze da lavoro sono state riportate in busta paga come ferie retribuite (vedi cedolino maggio 2023 voce “ferie usufruite nel mese” 18 giorni) per un emolumento lordo pari a € 907,03. Oltre agli emolumenti per ferie sono stati conteggiati: emolumenti per malattia pari a € 391,17 (di cui carenza malattia 100,78 indennità malattia oltre giorni di carenza € 291,39); ratei tredicesima e quattordicesima pari a € 218,36; esonero contributivo mensile di € 33,51; esonero contributivo tredicesima di € 3,27. Il totale emolumenti lordi mensilità di maggio 2023 è pari a € 1.554,34. La busta paga di riporta emolumenti per un importo di € 1.352,30 al netto delle ritenute Parte_3 contributive e d'imposta. Il mese di Giugno 2023 il dipendente è sempre stato assente. I giorni di assenza non sono stati retribuiti e sono stati indicati in busta paga come “assenza non retribuita”. È stato retribuito il 2 giugno come festività con emolumento pari a € 50,39 lordi;
trattenute le ferie residue retribuite e non maturate pari a - € 309,46; retribuiti permessi residui pari a € 295,93; pagamento mensile ratei tredicesima e quattordicesima pari a € 8,41; esonero contrib. 3% mensile pari a € 1,35 esonero contrib. 3% tredicesima pari a € 0,12; T.F.R. erogato al lordo delle ritenute pari a € 625,98. La busta paga di GIUGNO 2023 ha un importo pari a € 460,28 al netto delle ritenute contributive e d'imposta … >>, per poi concludere che “La differenza tra i pagamenti effettuati dalla ditta nei confronti de (conteggiate tramite ricevute di CP_1 pagamenti in contanti e con i bonifici esibiti dalla ditta) sono riportati nella tabella sottostante (TABELLA 1). Dal raffronto tra quanto pagato e il dovuto emerge che
[...] ha retribuito al dipendente € 19,33 in eccesso rispetto al dovuto”. Parte_1
Ebbene, il lavoratore, non partecipando al giudizio, non ha contestato tale conteggio (ovvero, per meglio dire, non ha contestato la correttezza degli elementi e parametri di calcolo posti a base dell'operazione aritmetica, compresi gli importi da lui ricevuti in acconto). Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi consente al Giudice di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito, così come richiesto, Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della speciale chiarezza),
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”.
2.3. In ragione di quanto sopra, l'opposizione deve esser accolta, e contestualmente deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto del lavoratore ad agire in via esecutiva con riguardo ai crediti oggetto della diffida impugnata. Parte opposta va per altro verso ed altresì condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 19,33, percepita in eccedenza rispetto al dovuto e oggetto di specifica domanda riconvenzionale, alla quale il lavoratore non ha inteso resistere.
6 Sulla somma in questione, da intendersi dovuta ai sensi dell'art. 2033 c.c., sono dovuti interessi a decorrere dal giorno della domanda, dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens.
2.4. La mancata resistenza in giudizio impedisce, invece, la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non risultando integrati i presupposti del dolo o della colpa grave.
3. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, quindi, Controparte_1 deve essere condannato a rimborsare le stesse alla società opponente, secondo liquidazione
[...] di cui in dispositivo, determinata, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), tenuto conto della materia, del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (non vi è stata attività istruttoria; il convenuto, non costituendosi, ha evitato di contribuire al protrarsi del giudizio;
la fase decisionale si è risolta nella redazione di difese scritte ampiamente ricognitive del ricorso), applicati parametri compresi tra minimi e medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Accogliendo l'opposizione avanzata dalla società “ , accerta e dichiara Parte_1
l'insussistenza del diritto di di agire in via esecutiva per il pagamento Controparte_1 delle somme di cui all'atto d tificato in pari data) e/o oggetto di diffida accertativa per crediti patrimoniali emessa in data 9.11.2023 dall' , Controparte_2 distinta al n. NU000000/2023-0724, prot. 10153;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, condanna l'opposto a pagare alla ricorrente la somma di euro 19,33, oltre interessi dalla data della domanda;
3) Condanna inoltre al rimborso delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'opponente, liquidandole in € 1.250,00 per compensi, oltre € 49,00 per esborsi di contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
Nuoro, 4.3.2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau
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