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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 785/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VANDELLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIALE M. DELLA LIBERTA' N. 30
MODENA presso il difensore avv. VANDELLI FILIPPO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PICCHIOTTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 86
MODENA presso il difensore avv. PICCHIOTTI FABRIZIO
CONVENUTO/I
In punto a: responsabilità professionale dell'Avvocato.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 13.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2023, conveniva in giudizio Parte_1
l'Avv. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della Controparte_1
sua asserita responsabilità professionale nella gestione di due cause civili.
L'attore esponeva che nel 2012 aveva acquistato un'autovettura Alfa Romeo Giulietta presso la concessionaria Fiat Group Automobiles S.p.A. di Bologna al prezzo di € 30.000,00. Il veicolo pagina 1 di 8 aveva manifestato fin da subito diversi vizi e difetti che avevano richiesto numerosi interventi in garanzia, rivelatisi non risolutivi.
Nel maggio 2013 si era quindi rivolto all'Avv. per tutelare le proprie ragioni. CP_1
Il legale, dopo una diffida alla casa automobilistica rimasta senza esito, aveva promosso una prima causa davanti al Tribunale di Modena (R.G. n. 565/2014) per ottenere il risarcimento del danno quantificato in € 30.000,00 pari al prezzo d'acquisto dell'auto.
Successivamente, essendosi manifestati ulteriori difetti ai proiettori anteriori bi-xenon, l'Avv. aveva promosso una seconda causa davanti al Giudice di Pace di Modena (R.G. n. CP_1
3381/2015) per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la loro sostituzione, pari a €
1.888,50.
Entrambi i giudizi si erano conclusi sfavorevolmente per l'attore: il primo con sentenza n.
385/2018 del Tribunale di Modena che lo condannava a rifondere le spese processuali per €
2.918,24; il secondo con sentenza n. 1423/2016 del Giudice di Pace di Modena che rigettava la domanda per intervenuta prescrizione, condannandolo alle spese per € 979,06.
L'attore lamentava la responsabilità professionale del convenuto per non aver correttamente gestito le cause, in particolare: per non aver integrato la domanda nel primo giudizio con i vizi sopravvenuti;
per aver promosso il secondo giudizio quando era già decorso il termine di prescrizione;
per non aver adeguatamente provato i danni lamentati. Chiedeva pertanto la condanna dell'Avv. al risarcimento di € 7.548,06, pari alle spese legali e processuali CP_1
complessivamente sostenute nei due giudizi.
Si costituiva il convenuto contestando integralmente la fondatezza della domanda.
Evidenziava di aver sempre informato il cliente sui rischi delle azioni e di aver condiviso con lui le strategie processuali.
Quanto al primo giudizio, sosteneva di aver correttamente impostato la domanda risarcitoria, anche in via equitativa, per danni pacificamente riconosciuti da controparte.
Quanto al secondo giudizio, rilevava di aver agito sulla base di un orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite secondo cui il termine di prescrizione decorreva dall'ultimo intervento in garanzia. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 26 maggio 2023 le parti chiedevano congiuntamente la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 2 di 8 Il Giudice concedeva i termini richiesti a decorrere dal 12 luglio 2023, riservandosi all'esito la decisione sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 13.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
****
1. Sulla responsabilità professionale dell'Avvocato.
Prima di esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'attore, è necessario richiamare i principi consolidati in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra cliente e avvocato dà luogo a un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2022, n. 33442).
La diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., bensì quella qualificata del professionista di cui al comma 2 della medesima norma, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Tale diligenza deve essere particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
L'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Per configurare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente la mera dimostrazione dell'erroneità della sua condotta professionale, ma occorre provare il nesso causale tra questa e il danno lamentato. Come chiarito dalla giurisprudenza, il cliente deve dimostrare che, in assenza dell'errore del professionista, avrebbe avuto la ragionevole probabilità di ottenere un risultato migliore. Tale valutazione prognostica va condotta secondo un criterio necessariamente probabilistico, dovendo accertarsi che, senza l'inadempimento, sussistevano serie e apprezzabili possibilità di successo (Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23449).
Quanto all'onere probatorio, secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il cliente deve provare il conferimento dell'incarico e allegare l'inadempimento del professionista,
pagina 3 di 8 mentre quest'ultimo deve dimostrare l'avvenuto adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, quando si discute non di inadempimento tout court ma di inesatto adempimento, il cliente deve anche allegare e provare in cosa sia consistita tale inesattezza, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'insuccesso dell'azione giudiziaria.
2. Sulle contestazioni relative al giudizio avanti al Giudice di Pace di Modena.
Le contestazioni mosse dall'attore in relazione alla gestione della causa n. 3381/2015 avanti il
Giudice di Pace di Modena risultano infondate, come emerge dall'analisi della documentazione in atti e della cronologia degli interventi effettuati sull'autovettura.
In primo luogo, va evidenziato come il difetto di conformità dei fari anteriori, oggetto della controversia, fosse stato riconosciuto e documentato dalla centro Controparte_2
assistenza autorizzato Fiat, in data 6 maggio 2014 attraverso il foglio di accettazione n. 42/156 che espressamente riportava "fari anteriori con difetto ottico" con espressa indicazione "garanzia
SI".
Tale circostanza dimostra come il vizio fosse stato rilevato entro il termine di ventiquattro mesi dalla consegna dell'autovettura, avvenuta il 7 maggio 2012, con interruzione del decorso della prescrizione.
Ancora, si rileva che la stessa casa costruttrice aveva provveduto, in data 15 marzo 2013, alla sostituzione dei medesimi fari anteriori presso l'officina di Sassuolo, Parte_2
riconoscendo la sussistenza del vizio e la necessità di intervento in garanzia.
Tale circostanza assume particolare rilevanza alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato da parte convenuta (S.U. Cass. n. 11281/1994) secondo cui, qualora il venditore assuma l'impegno di eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso, il decorso del termine di garanzia legale si interrompe ed inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Peraltro la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 18672/2019, dirimendo il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alle modalità interruttive della prescrizione annuale di cui all'art. 1495, c. 3, c.c., con principio che pare potersi analogicamente applicare anche alla prescrizione dettata dall'art. 132 Codice Consumo, ha statuito che, anche per la peculiare prescrizione disciplinata in materia di azioni edilizie, trova applicazione la disciplina generale, con la conseguente operatività, tra l'altro, delle ordinarie cause di interruzione e, in particolare, dell'art. 2943, c. 4, c.c.
pagina 4 di 8 La successiva comunicazione di Fiat del 15 ottobre 2014, con cui veniva negata la sostituzione in garanzia dei fari, si poneva in evidente contraddizione con il precedente comportamento della casa costruttrice che aveva già riconosciuto e riparato il medesimo difetto. Tale diniego appariva infatti ingiustificato considerando che la richiesta di intervento era stata formalizzata quando l'autovettura si trovava presso la e solo dopo un iniziale benestare Controparte_2
la società aveva mutato posizione, verosimilmente a seguito della conoscenza della pendenza del giudizio avanti il Tribunale di Modena.
La decisione del Giudice di Pace di accogliere tout court l'eccezione di prescrizione è pertanto opinabile in quanto non tiene conto né del riconoscimento del vizio documentato dal foglio di accettazione del 6 maggio 2014, né del precedente intervento in garanzia del 15 marzo 2013 che, secondo i citati principi giurisprudenziali, avrebbe comportato l'interruzione del termine prescrizionale.
Si può pertanto concludere che la gestione processuale della controversia da parte dell'Avv.
basandosi su tali elementi documentali e su detto orientamento giurisprudenziale, non CP_1
integra una violazione della diligenza nell'esercizio del mandato professionale.
Va poi rilevato che il cliente era senz'altro a conoscenza dei rischi processuali, come emerge, seppure indirettamente, dallo scambio di comunicazioni in atti, in particolare dalla email del 9 settembre 2014 in cui lo stesso Sig. manifestava consapevolezza delle problematiche Pt_1
relative alla garanzia, affermando: "Il mio diritto alla garanzia da me ben pagato con il contratto dell'auto non è stato rispettato a mio avviso... anche perché dall'altra parte è comoda rispondere sempre negativamente... dati i risultati ottenuti ed in più mi ritrovo senza aver potuto far valere il mio diritto di consumatore".
3. Sulle contestazioni relative al giudizio avanti al Tribunale di Modena.
Neppure le doglianze sollevate dall'attore in relazione alla gestione della causa n. 565/2014 avanti il Tribunale di Modena sono accoglibili.
In primo luogo, non può condividersi l'affermazione secondo cui l'Avv. non avrebbe CP_1
dedotto e documentato i vizi lamentati.
Al contrario, dall'esame dell'atto di citazione emerge come il professionista abbia, pur se sinteticamente, indicato le problematiche riscontrate, specificando "rumorosità al cruscotto, alla porta e allo specchietto" e "rumorosità della plancia, vibrazioni ed altri malfunzionamenti al veicolo" e precisando altresì che "nonostante tutti gli interventi svolti in garanzia dai suddetti
pagina 5 di 8 centri di assistenza Fiat, i vizi riscontrati non venivano rimossi e continuavano a sussistere ancora oggi".
Tale prospettazione è stata, inoltre, supportata da istanze di prova orale pertinenti (cap. 3, 4, 5 della seconda memoria ex art. 183 cpc) e da documentazione probatoria, costituita dalla dichiarazione sottoscritta dal Sig. contenente l'elenco dei vizi, dall'ordine di lavoro della Pt_1
recante le problematiche riscontrate e gli interventi eseguiti, dalle Parte_3
ricevute e fatture emesse dalla indicanti le parti sostituite ed i costi, Controparte_2
nonché dalle commesse di riparazione del del 5 marzo, 15 aprile e 12 Parte_4
giugno 2013. Significativo è il fatto che la Fiat abbia essenzialmente riconosciuto l'esistenza dei vizi del veicolo, tanto da effettuare diversi interventi in garanzia, circostanza questa che rendeva presumibile la sussistenza e persistenza delle problematiche tecniche lamentate.
Va anche evidenziato che il Tribunale, qualora lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto disporre d'ufficio una CTU, trattandosi di strumento nella disponibilità del giudice e non subordinato ad una esplicita richiesta di parte.
La mancata disposizione della CTU non può quindi essere imputata a una carenza difensiva del professionista, che ha fornito, pur se in modo conciso, gli elementi necessari per consentire al giudice di esercitare detta facoltà.
Il thema decidendum della causa si incentrava non tanto sulla sussistenza dei vizi, in larga pare riconosciuti ex adverso, quanto piuttosto sulla quantificazione del minor valore del bene.
Nel caso di specie, l'azione risarcitoria proposta poteva, dunque, essere riqualificata dal giudice come azione di riduzione del prezzo (art. 132 Cod. cons.), esperita dopo avere richiesto invano la sostituzione del veicolo, in quanto il pregiudizio lamentato si concretizzava essenzialmente in un danno derivante dal minor valore del bene.
Tale pregiudizio, dunque, risultava già integrato dalla stessa compromissione delle facoltà proprietarie, senza che fosse necessaria l'allegazione di ulteriori e specifici elementi probatori oltre a quelli già forniti.
In tema di vendita di beni di consumo, infatti, il compratore che esercita l'azione di riduzione del prezzo ha soltanto l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, vizi che nella fattispecie sono stati allegati, documentati e riconosciuti ex adverso.
In tale contesto, l'Avv. ha strutturato la domanda risarcitoria seguendo un'impostazione CP_1 duplice: in via principale, ha richiesto il risarcimento della somma di € 30.000 e in via pagina 6 di 8 subordinata la diversa somma dovuta dalla Fiat Automobiles Group SpA invocando l'applicazione del criterio della liquidazione equitativa, tenuto conto delle difficoltà di quantificazione derivanti dalla peculiarità della fattispecie caratterizzata da ripetuti interventi in garanzia risultati infruttuosi.
Le considerazioni esposte inducono a ritenere, in definitiva, che la condotta processuale tenuta dall'Avv. non possa essere qualificata come contraria ai canoni di diligenza CP_1
professionale, atteso che il legale ha fornito, seppur in modo sintetico, gli elementi necessari per permettere al giudice una valutazione delle pretese attoree, previa eventuale riqualificazione dell'azione proposta dal legale.
L'esito sfavorevole del giudizio non può quindi essere ricondotto a carenze esplicite nell'attività defensionale, rappresentando piuttosto l'espressione dell'alea del processo, come tale non imputabile al professionista che abbia adempiuto al proprio mandato, secondo il noto principio per cui l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato.
4. Sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta professionale ed il danno lamentato.
La domanda risarcitoria proposta dal Sig. si rivela infondata anche sotto il profilo del Pt_1
difetto del nesso di causalità tra la condotta professionale dell'Avv. e il pregiudizio CP_1
asseritamente subìto.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a contestare l'operato del professionista, senza tuttavia fornire prova che una diversa impostazione processuale avrebbe condotto ad un esito favorevole delle controversie, anche in punto di riparto delle spese di lite.
Parimenti, l'attore non ha né allegato né dimostrato che, ove sconsigliato, si sarebbe astenuto dall'intraprendere le azioni legali in questione: al contrario, dalla comunicazione del 9 settembre
2014, il cui contenuto è stato riportato in precedenza, emerge - seppure indirettamente - una chiara e risoluta volontà di intraprendere e proseguire le predette azioni giudiziarie.
Va evidenziato infine come il Sig. a fronte degli esiti sfavorevoli dei giudizi di primo Pt_1
grado, avrebbe potuto proporre appello avverso entrambe le sentenze, sottoponendo a un nuovo esame nel merito le proprie ragioni.
La domanda risarcitoria si rivela pertanto non fondata anche sotto questo profilo, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sul nesso di causalità.
5. Sulle spese di lite.
Essendo la controversia connotata da margini di opinabilità, ricorrono giustificati motivi per pagina 7 di 8 disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda di condanna proposta dal convenuto nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 785/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1
[...]
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena 6.3.2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 785/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VANDELLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIALE M. DELLA LIBERTA' N. 30
MODENA presso il difensore avv. VANDELLI FILIPPO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PICCHIOTTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 86
MODENA presso il difensore avv. PICCHIOTTI FABRIZIO
CONVENUTO/I
In punto a: responsabilità professionale dell'Avvocato.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 13.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6 febbraio 2023, conveniva in giudizio Parte_1
l'Avv. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della Controparte_1
sua asserita responsabilità professionale nella gestione di due cause civili.
L'attore esponeva che nel 2012 aveva acquistato un'autovettura Alfa Romeo Giulietta presso la concessionaria Fiat Group Automobiles S.p.A. di Bologna al prezzo di € 30.000,00. Il veicolo pagina 1 di 8 aveva manifestato fin da subito diversi vizi e difetti che avevano richiesto numerosi interventi in garanzia, rivelatisi non risolutivi.
Nel maggio 2013 si era quindi rivolto all'Avv. per tutelare le proprie ragioni. CP_1
Il legale, dopo una diffida alla casa automobilistica rimasta senza esito, aveva promosso una prima causa davanti al Tribunale di Modena (R.G. n. 565/2014) per ottenere il risarcimento del danno quantificato in € 30.000,00 pari al prezzo d'acquisto dell'auto.
Successivamente, essendosi manifestati ulteriori difetti ai proiettori anteriori bi-xenon, l'Avv. aveva promosso una seconda causa davanti al Giudice di Pace di Modena (R.G. n. CP_1
3381/2015) per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la loro sostituzione, pari a €
1.888,50.
Entrambi i giudizi si erano conclusi sfavorevolmente per l'attore: il primo con sentenza n.
385/2018 del Tribunale di Modena che lo condannava a rifondere le spese processuali per €
2.918,24; il secondo con sentenza n. 1423/2016 del Giudice di Pace di Modena che rigettava la domanda per intervenuta prescrizione, condannandolo alle spese per € 979,06.
L'attore lamentava la responsabilità professionale del convenuto per non aver correttamente gestito le cause, in particolare: per non aver integrato la domanda nel primo giudizio con i vizi sopravvenuti;
per aver promosso il secondo giudizio quando era già decorso il termine di prescrizione;
per non aver adeguatamente provato i danni lamentati. Chiedeva pertanto la condanna dell'Avv. al risarcimento di € 7.548,06, pari alle spese legali e processuali CP_1
complessivamente sostenute nei due giudizi.
Si costituiva il convenuto contestando integralmente la fondatezza della domanda.
Evidenziava di aver sempre informato il cliente sui rischi delle azioni e di aver condiviso con lui le strategie processuali.
Quanto al primo giudizio, sosteneva di aver correttamente impostato la domanda risarcitoria, anche in via equitativa, per danni pacificamente riconosciuti da controparte.
Quanto al secondo giudizio, rilevava di aver agito sulla base di un orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite secondo cui il termine di prescrizione decorreva dall'ultimo intervento in garanzia. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 26 maggio 2023 le parti chiedevano congiuntamente la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 2 di 8 Il Giudice concedeva i termini richiesti a decorrere dal 12 luglio 2023, riservandosi all'esito la decisione sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 13.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
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1. Sulla responsabilità professionale dell'Avvocato.
Prima di esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'attore, è necessario richiamare i principi consolidati in materia di responsabilità professionale dell'avvocato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto tra cliente e avvocato dà luogo a un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo (Cass. civ., Sez. III, 14/11/2022, n. 33442).
La diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., bensì quella qualificata del professionista di cui al comma 2 della medesima norma, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Tale diligenza deve essere particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
L'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Per configurare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente la mera dimostrazione dell'erroneità della sua condotta professionale, ma occorre provare il nesso causale tra questa e il danno lamentato. Come chiarito dalla giurisprudenza, il cliente deve dimostrare che, in assenza dell'errore del professionista, avrebbe avuto la ragionevole probabilità di ottenere un risultato migliore. Tale valutazione prognostica va condotta secondo un criterio necessariamente probabilistico, dovendo accertarsi che, senza l'inadempimento, sussistevano serie e apprezzabili possibilità di successo (Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23449).
Quanto all'onere probatorio, secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il cliente deve provare il conferimento dell'incarico e allegare l'inadempimento del professionista,
pagina 3 di 8 mentre quest'ultimo deve dimostrare l'avvenuto adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, quando si discute non di inadempimento tout court ma di inesatto adempimento, il cliente deve anche allegare e provare in cosa sia consistita tale inesattezza, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'insuccesso dell'azione giudiziaria.
2. Sulle contestazioni relative al giudizio avanti al Giudice di Pace di Modena.
Le contestazioni mosse dall'attore in relazione alla gestione della causa n. 3381/2015 avanti il
Giudice di Pace di Modena risultano infondate, come emerge dall'analisi della documentazione in atti e della cronologia degli interventi effettuati sull'autovettura.
In primo luogo, va evidenziato come il difetto di conformità dei fari anteriori, oggetto della controversia, fosse stato riconosciuto e documentato dalla centro Controparte_2
assistenza autorizzato Fiat, in data 6 maggio 2014 attraverso il foglio di accettazione n. 42/156 che espressamente riportava "fari anteriori con difetto ottico" con espressa indicazione "garanzia
SI".
Tale circostanza dimostra come il vizio fosse stato rilevato entro il termine di ventiquattro mesi dalla consegna dell'autovettura, avvenuta il 7 maggio 2012, con interruzione del decorso della prescrizione.
Ancora, si rileva che la stessa casa costruttrice aveva provveduto, in data 15 marzo 2013, alla sostituzione dei medesimi fari anteriori presso l'officina di Sassuolo, Parte_2
riconoscendo la sussistenza del vizio e la necessità di intervento in garanzia.
Tale circostanza assume particolare rilevanza alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato da parte convenuta (S.U. Cass. n. 11281/1994) secondo cui, qualora il venditore assuma l'impegno di eliminare i vizi che rendono il bene inidoneo all'uso, il decorso del termine di garanzia legale si interrompe ed inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Peraltro la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 18672/2019, dirimendo il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alle modalità interruttive della prescrizione annuale di cui all'art. 1495, c. 3, c.c., con principio che pare potersi analogicamente applicare anche alla prescrizione dettata dall'art. 132 Codice Consumo, ha statuito che, anche per la peculiare prescrizione disciplinata in materia di azioni edilizie, trova applicazione la disciplina generale, con la conseguente operatività, tra l'altro, delle ordinarie cause di interruzione e, in particolare, dell'art. 2943, c. 4, c.c.
pagina 4 di 8 La successiva comunicazione di Fiat del 15 ottobre 2014, con cui veniva negata la sostituzione in garanzia dei fari, si poneva in evidente contraddizione con il precedente comportamento della casa costruttrice che aveva già riconosciuto e riparato il medesimo difetto. Tale diniego appariva infatti ingiustificato considerando che la richiesta di intervento era stata formalizzata quando l'autovettura si trovava presso la e solo dopo un iniziale benestare Controparte_2
la società aveva mutato posizione, verosimilmente a seguito della conoscenza della pendenza del giudizio avanti il Tribunale di Modena.
La decisione del Giudice di Pace di accogliere tout court l'eccezione di prescrizione è pertanto opinabile in quanto non tiene conto né del riconoscimento del vizio documentato dal foglio di accettazione del 6 maggio 2014, né del precedente intervento in garanzia del 15 marzo 2013 che, secondo i citati principi giurisprudenziali, avrebbe comportato l'interruzione del termine prescrizionale.
Si può pertanto concludere che la gestione processuale della controversia da parte dell'Avv.
basandosi su tali elementi documentali e su detto orientamento giurisprudenziale, non CP_1
integra una violazione della diligenza nell'esercizio del mandato professionale.
Va poi rilevato che il cliente era senz'altro a conoscenza dei rischi processuali, come emerge, seppure indirettamente, dallo scambio di comunicazioni in atti, in particolare dalla email del 9 settembre 2014 in cui lo stesso Sig. manifestava consapevolezza delle problematiche Pt_1
relative alla garanzia, affermando: "Il mio diritto alla garanzia da me ben pagato con il contratto dell'auto non è stato rispettato a mio avviso... anche perché dall'altra parte è comoda rispondere sempre negativamente... dati i risultati ottenuti ed in più mi ritrovo senza aver potuto far valere il mio diritto di consumatore".
3. Sulle contestazioni relative al giudizio avanti al Tribunale di Modena.
Neppure le doglianze sollevate dall'attore in relazione alla gestione della causa n. 565/2014 avanti il Tribunale di Modena sono accoglibili.
In primo luogo, non può condividersi l'affermazione secondo cui l'Avv. non avrebbe CP_1
dedotto e documentato i vizi lamentati.
Al contrario, dall'esame dell'atto di citazione emerge come il professionista abbia, pur se sinteticamente, indicato le problematiche riscontrate, specificando "rumorosità al cruscotto, alla porta e allo specchietto" e "rumorosità della plancia, vibrazioni ed altri malfunzionamenti al veicolo" e precisando altresì che "nonostante tutti gli interventi svolti in garanzia dai suddetti
pagina 5 di 8 centri di assistenza Fiat, i vizi riscontrati non venivano rimossi e continuavano a sussistere ancora oggi".
Tale prospettazione è stata, inoltre, supportata da istanze di prova orale pertinenti (cap. 3, 4, 5 della seconda memoria ex art. 183 cpc) e da documentazione probatoria, costituita dalla dichiarazione sottoscritta dal Sig. contenente l'elenco dei vizi, dall'ordine di lavoro della Pt_1
recante le problematiche riscontrate e gli interventi eseguiti, dalle Parte_3
ricevute e fatture emesse dalla indicanti le parti sostituite ed i costi, Controparte_2
nonché dalle commesse di riparazione del del 5 marzo, 15 aprile e 12 Parte_4
giugno 2013. Significativo è il fatto che la Fiat abbia essenzialmente riconosciuto l'esistenza dei vizi del veicolo, tanto da effettuare diversi interventi in garanzia, circostanza questa che rendeva presumibile la sussistenza e persistenza delle problematiche tecniche lamentate.
Va anche evidenziato che il Tribunale, qualora lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto disporre d'ufficio una CTU, trattandosi di strumento nella disponibilità del giudice e non subordinato ad una esplicita richiesta di parte.
La mancata disposizione della CTU non può quindi essere imputata a una carenza difensiva del professionista, che ha fornito, pur se in modo conciso, gli elementi necessari per consentire al giudice di esercitare detta facoltà.
Il thema decidendum della causa si incentrava non tanto sulla sussistenza dei vizi, in larga pare riconosciuti ex adverso, quanto piuttosto sulla quantificazione del minor valore del bene.
Nel caso di specie, l'azione risarcitoria proposta poteva, dunque, essere riqualificata dal giudice come azione di riduzione del prezzo (art. 132 Cod. cons.), esperita dopo avere richiesto invano la sostituzione del veicolo, in quanto il pregiudizio lamentato si concretizzava essenzialmente in un danno derivante dal minor valore del bene.
Tale pregiudizio, dunque, risultava già integrato dalla stessa compromissione delle facoltà proprietarie, senza che fosse necessaria l'allegazione di ulteriori e specifici elementi probatori oltre a quelli già forniti.
In tema di vendita di beni di consumo, infatti, il compratore che esercita l'azione di riduzione del prezzo ha soltanto l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, vizi che nella fattispecie sono stati allegati, documentati e riconosciuti ex adverso.
In tale contesto, l'Avv. ha strutturato la domanda risarcitoria seguendo un'impostazione CP_1 duplice: in via principale, ha richiesto il risarcimento della somma di € 30.000 e in via pagina 6 di 8 subordinata la diversa somma dovuta dalla Fiat Automobiles Group SpA invocando l'applicazione del criterio della liquidazione equitativa, tenuto conto delle difficoltà di quantificazione derivanti dalla peculiarità della fattispecie caratterizzata da ripetuti interventi in garanzia risultati infruttuosi.
Le considerazioni esposte inducono a ritenere, in definitiva, che la condotta processuale tenuta dall'Avv. non possa essere qualificata come contraria ai canoni di diligenza CP_1
professionale, atteso che il legale ha fornito, seppur in modo sintetico, gli elementi necessari per permettere al giudice una valutazione delle pretese attoree, previa eventuale riqualificazione dell'azione proposta dal legale.
L'esito sfavorevole del giudizio non può quindi essere ricondotto a carenze esplicite nell'attività defensionale, rappresentando piuttosto l'espressione dell'alea del processo, come tale non imputabile al professionista che abbia adempiuto al proprio mandato, secondo il noto principio per cui l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato.
4. Sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta professionale ed il danno lamentato.
La domanda risarcitoria proposta dal Sig. si rivela infondata anche sotto il profilo del Pt_1
difetto del nesso di causalità tra la condotta professionale dell'Avv. e il pregiudizio CP_1
asseritamente subìto.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a contestare l'operato del professionista, senza tuttavia fornire prova che una diversa impostazione processuale avrebbe condotto ad un esito favorevole delle controversie, anche in punto di riparto delle spese di lite.
Parimenti, l'attore non ha né allegato né dimostrato che, ove sconsigliato, si sarebbe astenuto dall'intraprendere le azioni legali in questione: al contrario, dalla comunicazione del 9 settembre
2014, il cui contenuto è stato riportato in precedenza, emerge - seppure indirettamente - una chiara e risoluta volontà di intraprendere e proseguire le predette azioni giudiziarie.
Va evidenziato infine come il Sig. a fronte degli esiti sfavorevoli dei giudizi di primo Pt_1
grado, avrebbe potuto proporre appello avverso entrambe le sentenze, sottoponendo a un nuovo esame nel merito le proprie ragioni.
La domanda risarcitoria si rivela pertanto non fondata anche sotto questo profilo, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio sul nesso di causalità.
5. Sulle spese di lite.
Essendo la controversia connotata da margini di opinabilità, ricorrono giustificati motivi per pagina 7 di 8 disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda di condanna proposta dal convenuto nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 785/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_1
[...]
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena 6.3.2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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