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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7283 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5014/2020
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 11:40
Presidente Dott. ON EL
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. ROMANO ALBERTO avv. Bernardini in sost
Avv. TAVORMINA VALERIO.
Avv. NATALE MICHELA
Appellato/i
CP_2
Avv. FERRARO MARCO avv. Peruzzi in sost.
Avv. GIOVE STEFANO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
ON EL
RI LL NO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ON EL Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5014 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il difensore avv. CP_1 CodiceFiscale_1
HE AT che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Valerio Tavormina e Alberto
Romano giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
( ), domiciliato presso i difensori avv.ti Marco CP_2 CodiceFiscale_2
ER e TE IO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.207/2020 resa in data 7.01.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 5.10.2020 ha proposto appello
contro
CP_1 la sentenza n.207/2020 pubblicata in data 7.01.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado avente r.g.n.70858/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti del notaio dott. avente ad oggetto responsabilità CP_2 professionale.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con citazione ritualmente
2 notificata conveniva in giudizio il Notaio chiedendo accertarsi la CP_1 CP_2 responsabilità extracontrattuale in relazione ai danni patiti dal in conseguenza della CP_1 negligente esecuzione delle prestazioni professionali in relazione all'atto di donazione stipulato a suo rogito il 13.12.2004 con il quale trasferiva alla figlia Controparte_3 [...]
l'immobile sito in Roma Vicolo Scavolino 61 in NCU fg.478 part.292 sub 32. CP_4
Deduceva l'attore che nel biennio 2006- 2008 svolgeva quale dottore commercialista, attività di consulenza in favore di e che in relazione a tale attività aveva maturato Controparte_3 credito per compensi professionali fatto oggetto di due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo.
Quanto ai compensi per il periodo marzo- settembre 2006 veniva emesso il DI n.2021/2008 dell'importo di 126.994,02 che in carenza di opposizione diveniva definitivo e notificato in formula esecutiva unitamente al precetto per complessivi € 134.188,26. Deduceva che in forza del suddetto titolo interveniva nella procedura esecutiva immobiliare promossa altro creditore e pendente innanzi al Tribunale di latina ma che stante la presenza di altri creditori privilegiati il credito del trovava soddisfazione limitatamente al minor importo di € 21.697,70. In CP_1 relazione ai compensi per il periodo settembre 2006-giugno 2008 invece otteneva DI n.
787/2013 dell'importo di € 269.649,59 e che il giudizio di opposizione promosso dallo si concludeva in primo grado con sentenza di condanna del debitore al pagamento CP_3 del minor importo di € 86.862,05 oltre interessi e spese. Deduceva che avendo constatato che il debitore stava dismettendo il patrimonio immobiliare decideva di agire in revocatoria con ricorso del 29.9.2010 ex art. 2901 c.c. nei confronti dello in relazione e che il CP_3 giudizio si concludeva con la declaratoria di inefficacia nei confronti del di due atti CP_1 pubblici di donazione in favore della figlia entrambi a rogito del Notaio Controparte_4 CP_2 del 14.4.2008 e trascritti il 22.4.2008: il primo avente ad oggetto un terreno agricolo in Loc.
Quarticciolo di esiguo valore ed il secondo un immobile sito in Roma Vicolo Scavolino 61 di rilevante valore di mercato trattandosi di immobile di pregio sito in prossimità della Fontana di Trevi. Esponeva che, a seguito del positivo esperimento dell'azione revocatoria procedeva alla notifica del pignoramento immobiliare sul suddetto immobile Scavolino ma che in sede di deposito della documentazione ipocatastale veniva riscontrata la mancanza di continuità nelle trascrizioni degli atti di provenienza risultando che l'immobile pignorato in realtà era stato venduto con atto a rogito sempre del Notaio dal donante in data antecedente CP_2 CP_3 alla donazione (28.4.2005) alla Evolution di IC NA e RE e C. snc, società di cui risultavano socia accomandataria la moglie dello e accomandante la figlia e che per CP_3 tale motivo, a seguito di vane richieste di chiarimenti al notaio il Giudice CP_2 dell'Esecuzione con provvedimento del 9.3.2016 dichiarava improcedibile la procedura esecutiva. Lamentava la gravissima negligenza del Notaio il quale nel rogare l'atto di CP_2 donazione del 2008 aveva indicato quale parte donante lo il quale a tale data non CP_3
3 era più proprietario dell'immobile donato così inducendo in errore i creditori dello CP_3 tra cui il . Lamentava che sulla base della situazione risultante dall'esame delle visure CP_1 catastali ed ipotecarie il aveva deciso di intraprendere dapprima l'azione revocatoria CP_1
e poi l'azione esecutiva. Deduceva, ancora che la negligenza del si era manifestata CP_2 anche in sede di rogito dell'atto di compravendita del 2005 nel provvedere con grandissimo ritardo alla annotazione della cancellazione per verificazione della condizione sospensiva costituita dal mancato esercizio del diritto di prelazione in favore dello Stato. Tutto ciò premesso deduceva la responsabilità ex art. 2043 c.c. del e lamentava che in CP_2 conseguenza di tale condotta negligente aveva patito un danno patrimoniale consistente: nel mancato pagamento dell'attività prestata in favore di un soggetto che pareva avere un patrimonio capiente;
nelle spese infruttuosamente sostenute per il recupero del proprio credito per un totale di € 241.410,91. Concludeva chiedendo che il giudice accertata la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. lo condannasse al risarcimento dei suddetti danni oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa si costituiva eccependo in via preliminare la prescrizione del CP_2 diritto al risarcimento dei danni per inutile decorso del termine quinquennale sia dalla data dell'atto pubblico del 2008 - stante l'inapplicabilità al caso di specie dell'istituto della sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. – che dalla data del promuovimento dell'azione revocatoria del 29.9.2010 atteso che a tale data l'asserito danno doveva considerarsi oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del . Nel merito CP_1 deduceva l'infondatezza della domanda e l'insussistenza del nesso causale tra la condotta asseritamente negligente del Notaio ed il danno lamentato, causato invece dalla sola negligenza dello stesso attore. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di nei confronti di . Parte_1 CP_2
2. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di che Parte_1 CP_2 liquida in € 7.795 per compensi oltre accessori come per legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal sin dalla comparsa di costituzione. Al riguardo CP_2 va premesso che fra notaio e le parti dell'atto da lui rogato sussiste un rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale e che la responsabilità del notaio per negligenza o colpa grave nell'adempimento delle sue funzioni è contrattuale nei confronti delle parti-clienti e del beneficiario dell'atto; è, invece, extracontrattuale nei confronti di terzi, non destinatari diretti dell'atto, la cui sfera giuridica sia stata lesa dal comportamento tenuto dal notaio nello
4 svolgimento della sua attività. Nei riguardi dei terzi, infatti, il notaio, in assenza di qualunque vincolo contrattuale, si pone quale soggetto che, in conseguenza di un comportamento illecito, viene meno al generico dovere del neminem laedere. Il notaio risponde, dunque, in via extracontrattuale nei confronti di tutti quei terzi che, pur non essendo clienti, abbiano risentito un danno giuridicamente apprezzabile a causa della sua condotta negligente nell'esercizio della professione.
Ciò posto deve ritenersi che nel caso di specie si verta in ipotesi di responsabilità extracontrattuale del Notaio dovendosi ritenere l'attore terzo rispetto all'incarico professionale conferito dai contraenti e che pertanto vada applicato il corrispondente termine di prescrizione quinquennale.
In ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione deve rilevarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro. In particolare, la prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. Se è vero, infatti, che in tema di risarcimento del danno, l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art.2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. di recente cass.n.19193 del 19/07/2018), è anche vero che tali conclusioni presuppongono che il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato.
Anche di recente si è, infatti, ribadito che “In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver redatto atto di assenso ad iscrizione ipotecaria su un bene non di proprietà del debitore, la S.C. con sentenza n. 22059 del 22/09/2017 ha ritenuto il termine di prescrizione decorrente non dall'epoca dell'atto di iscrizione, ma dalla scoperta da parte del creditore dell'inesistenza della garanzia ipotecaria).
Va, inoltre, evidenziato che spetta a chi eccepisce la prescrizione l'onere della prova in ordine all'individuazione temporale del "dies a quo", e che dunque incombeva sul convenuto l'onere di provare che l'attore aveva avuto, o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza,
5 contezza sia della condotta illecita che del danno patito in data antecedente.
Nel caso di specie si ritiene che il convenuto abbia assolto a tale onere probatorio.
Posto che il fatto dannoso si perfeziona nel momento in cui il professionista compie l'atto contestato, costituito, nella specie, dal rogito di un atto di donazione di un bene che al momento del rogito non era più di proprietà del donante, deve ritenersi che il danno si sia manifestato, seppur molto tempo dopo il compimento dell'atto da parte del notaio, al più tardi nel settembre
2010 quando il creditore con l'intenzione di agire in via esecutiva sui beni immobili del debitore ha promosso azione revocatoria. In tale sede, infatti, il ha eseguito, CP_3 CP_1
o avrebbe dovuto eseguire una visura ipocatastale presso i competenti uffici, dalla quale sarebbe emersa la presenza della trascrizione dell'atto di compravendita del 13.12.2004 trascritta il 28.4.2005. Va, infatti, rilevato che in tale sede il ha agito al fine di far CP_1 valere l'inefficacia nei suoi confronti di una serie di atti dispositivi posti in essere dallo dal 2002 al 2008 e che tale lasso di tempo comprendeva l'anno in cui è stato posto CP_3 in essere l'atto di compravendita trascritto nel 2005. Verificata la sussistenza di una trascrizione pregiudizievole antecedente all'atto di donazione del 2008 ed oggetto di revocatoria, il avrebbe dovuto percepire il concretizzarsi del danno da perdita di un CP_1 bene aggredibile in sede esecutiva essendo ormai manifesto che quel bene immobile più non apparteneva al debitore.
Va, peraltro, evidenziato che l'atto di compravendita del 2004 risulta posto in essere ben due anni prima dello stesso insorgere del credito per attività professionale vantato dal e CP_1 relativo a consulenze prestate dal 2006 al 2008 e che in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "partecipatio fraudis" del terzo acquirente, ossia la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che sin dal settembre 2010 il avesse piena CP_1 consapevolezza non solo della condotta del notaio ma anche del danno che CP_2 asseritamente da tale condotta fosse a lui derivato in conseguenza del “falso affidamento ingenerato” nella regolarità degli atti di disposizione dell'immobile effettuato dallo CP_3 in favore della figlia e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda nel merito in termini di sussistenza del nesso causale tra la condotta del professionista e tale lamentato danno.
Deve, pertanto, ritenersi che alla data di ricezione da parte del Notaio della prima CP_2 richiesta di risarcimento del danno del 3.5.2016 la prescrizione quinquennale si era ampiamente maturata. Va peraltro sottolineato che la prescrizione era maturata anche alla data 25.2.2016 in cui il nel richiedere chiarimenti si limitava a prospettare CP_1
6 l'eventualità di una responsabilità del L'eccezione va, pertanto, accolta e la domanda CP_2 attorea rigettata. Le spese seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico del CP_1 nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in relazione ai valori minimi dello scaglione di valore da 52.001 a 260.000 euro”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Si chiede che l'ecc.ma Corte d'appello adita:
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- ogni avversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione respinta;
- in riforma e sostituzione della sentenza impugnata n.207/2020 del Tribunale di Roma, per i motivi di cui al presente atto ed agli altri atti dell'esponente, nonché per ogni altro motivo idoneo rilevabile d'ufficio:
1. in via preliminare, rigetti l'eccezione di prescrizione avversaria in quanto infondata per tutti i motivi esposti in atti;
nonché, 2. sempre in via preliminare, accerti incidenter tantum, ove ne sussistano i presupposti, il reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p. commesso dal notaio dr. e, per l'effetto, accerti e dichiari CP_2 che il diritto al risarcimento del danno, anche a mente dell'art. 2043 c.c., del dr. CP_1 non si è prescritto;
e 3. nel merito, accerti e dichiari la responsabilità professionale del dr.
anche a mente dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, 4. condanni il dr. CP_2 CP_2
a risarcire il dr. di tutti i danni che questi ha subito per effetto della dolosa e/o CP_1 colposa, negligente e/o omissiva condotta imputabile al dr. descritta in atti, CP_2 quantificati in € 241.410,91 e/o nella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, se del caso con liquidazione equitativa;
infine 5. in via istruttoria, ammetta le istanze istruttorie formulate dal dr. con la propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. CP_1 depositata in data 7 maggio 2018, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, non già ammesse dal Tribunale in sede di udienza del 12 giugno 2018, e, in particolare, ammetta:
(i) la prova per testi sui capitoli di prova di cui alle lett. a) e b), con il teste ivi indicato;
nonché
(ii) l'interrogatorio formale del dr. sul capitolo di prova di cui alla lett. c). CP_2
6. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali e accessori, come per legge”.
§ 6. – Il notaio dott. costituitosi con comparsa depositata il 15.01.2021 ha resistito CP_2 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal dr. CP_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 348- bis c.p.c.;
- In via principale nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. , in quanto CP_1 infondato in fatto e diritto per le causali tutte di cui in narrativa, con la conferma integrale della sentenza di primo grado e la refusione delle spese anche di appello”.
§ 7. - All'odierna udienza – previo rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante in quanto
7 generiche non specificamente riproposte (cfr., Cass.civ.n.16420/2023) e irrilevanti in considerazione della natura documentale del giudizio - i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “La sentenza non ha correttamente individuato il dies a quo della decorrenza della prescrizione” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno.
In particolare, deduceva che la prescrizione iniziava a decorrere dal giorno in cui il danneggiato avesse avuto conoscenza dell'illecito e dunque soltanto quando avesse potuto scoprire che
“l'atto di donazione” era nullo.
Riteneva quindi errato il ragionamento del Tribunale in quanto imponeva all'attore in revocatoria uno standard di diligenza eccessivo, dal momento che raccomandava di diffidare delle risultanze catastali e addirittura imponeva di diffidare della ricostruzione degli atti di provenienza, effettuata dal notaio, ritenendo inoltre non necessaria e risolutiva una visura ipocatastale.
Sosteneva pertanto l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva individuato il dies a quo della prescrizione, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'impossibilità di rilevare gli illeciti professionali del notaio al tempo dell'esercizio dell'azione revocatoria contro “l'atto di donazione”, quanto successivamente.
Concludeva sostenendo che soltanto dal 28 gennaio 2015 data della segnalazione dell'anomalia da parte del custode giudiziario in sede di esecuzione e non prima, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno aveva cominciato a decorrere.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Omessa pronuncia della sentenza impugnata sulla sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. e sull'allungamento del termine prescrizionale ex art. 2947, co.3, c.c. (violazione dell'art. 112 c.p.c.)” parte appellante evidenziava a fondamento del motivo che, anche qualora si fosse rinvenuto il dies a quo del termine prescrizionale nel 29 settembre 2010, come sostenuto dal Tribunale, non per questo il diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
Deduceva in particolare che, da un lato il decorso della prescrizione doveva ritenersi ipso iure sospeso ex art.2941 n.8, c.c. almeno fino al giorno 12 ottobre 2016, dall'altro, che il decorso della prescrizione doveva comunque ritenersi prolungato ex art.2947 co.3, c.c., previo accertamento che gli illeciti professionali del notaio integravano la fattispecie di reato CP_2 di cui all'art.479 c.p., con la conseguenza che il termine prescrizionale sarebbe stato pari a dieci anni.
Tanto premesso, deduceva che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su queste difese.
Per quando concerneva poi l'omessa pronuncia sulla sospensione della prescrizione ex art.2941
8 n. 8, c.c., deduceva che, pur volendo concedersi che il dies a quo fosse da individuarsi nel 29 settembre 2010, come erroneamente sostenuto dal Tribunale, il diritto al risarcimento non si era comunque prescritto, essendoci i presupposti per applicare l'art.2941 n.8 c.c..
Affermava inoltre che il dott. aveva dolosamente occultato le proprie condotte illecite CP_2 omettendo di cancellare l'indicazione della condizione sospensiva cui era sottoposto “l'atto di compravendita”, rogando nel 2008 “l'atto di donazione” ed omettendo di menzionare tra gli atti di provenienza “l'atto di compravendita” del 2004, sottraendosi a qualunque tipo di confronto, continuando a celare i propri illeciti fin quando gli era stato possibile.
Sosteneva dunque che il decorso della prescrizione del credito era rimasto sospeso ex lege dal
14 aprile 2008 fino al 12 ottobre 2016, data in cui si era tardivamente provveduto all'annotazione dell'avveramento della condizione sospensiva cui era per legge subordinata l'efficacia dell'«atto di compravendita» del 2004, con la conseguenza che il diritto dello stesso non poteva essere dichiarato prescritto.
Quanto poi all'omessa pronuncia sull'allungamento del termine prescrizionale ex art. 2947 co.3, c.c. l'appellante deduceva che le condotte illecite tenute dal dott. integravano il CP_2 reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ex art. 479 c.p., con conseguente applicazione dell'art.2947 co.3, c.c. e del termine decennale di prescrizione.
Deduceva quindi che la condotta illecita del notaio si era concretata nel rogare un atto di donazione nullo e nell'omettere di cancellare la menzione della condizione sospensiva della precedente compravendita, determinando l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti del sig. sull' “immobile Scavolino”, atteso che tale bene era rimasto di CP_3 proprietà della società Evolution.
Precisava quindi che aveva dovuto incaricare numerosi esperti e che per le loro attività aveva sopportato una spesa pari ad € 32.058,30 che andava ad aggiungersi agli importi di cui al primo e al secondo decreto ingiuntivo, concernenti le prestazioni professionali rese in favore del sig.
e mai pagate. CP_3
Deduceva quindi la sussistenza della prova della condotta gravemente colpevole del dott. CP_2
e del nesso di causalità tra detta condotta e il danno.
Concludeva chiedendo dichiararsi il grave inadempimento del notaio e, per l'effetto, la sua condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificabili in € 241.410,91 di cui €
209.352,61 pari all'ammontare dei propri crediti vantati nei confronti dello ed € CP_3
32.058,30 per le spese sostenute per l'avvio dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c., della procedura di esecuzione forzata dichiarata estinta e per le necessarie trascrizioni, visure immobiliari e adempimenti connessi al recupero del credito vantato nei confronti del sig.
. CP_3
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “L'obiter dictum contenuto in sentenza a proposito del
9 nesso di causalità” parte appellante evidenziava a fondamento del motivo che la sentenza impugnata non aveva preso posizione in punto di danno e nesso causale.
Deduceva inoltre che non aveva potuto tempestivamente esercitare l'azione revocatoria contro l'atto di compravendita concluso dal sig. con la società Evolution perché non aveva CP_3 potuto prendere tempestiva e compiuta conoscenza di tale atto.
Osservava come nessun dubbio poteva nutrirsi in ordine al fatto che l'acquirente Evolution fosse nella specie consapevole del disegno del sig. , non vedendosi per quale altro CP_3 motivo, se non per sottrarre il bene ai propri creditori personali, presenti e futuri, lo CP_3 avrebbe dovuto cedere l'immobile ad una società intestata alla moglie ed alla figlia.
Concludeva affermando che, se avesse potuto correttamente dirigere la propria azione revocatoria contro l'atto di compravendita del 2004, l'azione sarebbe Controparte_5 certamente stata accolta ed egli avrebbe potuto soddisfare le proprie ragioni di credito sull'immobile Scavolino.
§ 9. - Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. deve ritenersi superata dall'esame nel merito dell'impugnazione.
§ 10. - Ciò posto passando all'esame dei motivi d'appello – che possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta connessione – deve osservarsi che gli stessi non sono fondati.
Il Tribunale, infatti, dopo aver correttamente qualificato (in difetto di alcun rapporto) in termini extracontrattuali la responsabilità del notaio verso l'odierno appellante - che agiva in revocatoria verso il debitore , il quale, a sua volta, si era avvalso dell'attività del notaio CP_3 per la stipula di alcuni atti dispositivi - ed individuato il dies a quo della prescrizione nel settembre 2010, data di presentazione da parte dell'appellante del ricorso ex art.702 bis c.p.c. in revocatoria ordinaria verso lo , ha altrettanto condivisibilmente accertato la CP_3 prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel termine quinquennale di cui all'art.2947 co.1 c.c., spirato nel settembre 2015, prima dell'effettuazione di qualsivoglia atto interruttivo nei confronti del notaio asserito responsabile, avvenuto nel maggio 2016 (doc.n.21).
Debbono quindi ritenersi pienamente condivisibili le seguenti motivazioni “Posto che il fatto dannoso si perfeziona nel momento in cui il professionista compie l'atto contestato, costituito, nella specie, dal rogito di un atto di donazione di un bene che al momento del rogito non era più di proprietà del donante, deve ritenersi che il danno si sia manifestato, seppur molto tempo dopo il compimento dell'atto da parte del notaio, al più tardi nel settembre 2010 quando il creditore con l'intenzione di agire in via esecutiva sui beni immobili del debitore ha CP_3 promosso azione revocatoria. In tale sede, infatti, il ha eseguito, o avrebbe dovuto CP_1 eseguire una visura ipocatastale presso i competenti uffici, dalla quale sarebbe emersa la
10 presenza della trascrizione dell'atto di compravendita del 13.12.2004 trascritta il 28.4.2005.
Va, infatti, rilevato che in tale sede il ha agito al fine di far valere l'inefficacia nei suoi CP_1 confronti di una serie di atti dispositivi posti in essere dallo dal 2002 al 2008 e che CP_3 tale lasso di tempo comprendeva l'anno in cui è stato posto in essere l'atto di compravendita trascritto nel 2005. Verificata la sussistenza di una trascrizione pregiudizievole antecedente all'atto di donazione del 2008 ed oggetto di revocatoria, il avrebbe dovuto percepire il CP_1 concretizzarsi del danno da perdita di un bene aggredibile in sede esecutiva essendo ormai manifesto che quel bene immobile più non apparteneva al debitore. Va, peraltro, evidenziato che l'atto di compravendita del 2004 risulta posto in essere ben due anni prima dello stesso insorgere del credito per attività professionale vantato dal e relativo a consulenze CP_1 prestate dal 2006 al 2008 e che in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al " consilium fraudis" del debitore, la "partecipatio fraudis" del terzo acquirente, ossia la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro. Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che sin dal settembre 2010 il avesse piena consapevolezza non solo della condotta del CP_1 notaio ma anche del danno che asseritamente da tale condotta fosse a lui derivato in CP_2 conseguenza del “falso affidamento ingenerato” nella regolarità degli atti di disposizione dell'immobile effettuato dallo in favore della figlia e ciò a prescindere dalla CP_3 fondatezza o meno della domanda nel merito in termini di sussistenza del nesso causale tra la condotta del professionista e tale lamentato danno. Deve, pertanto, ritenersi che alla data di ricezione da parte del Notaio della prima richiesta di risarcimento del danno del CP_2
3.5.2016 la prescrizione quinquennale si era ampiamente maturata. Va peraltro sottolineato che la prescrizione era maturata anche alla data 25.2.2016 in cui il nel richiedere CP_1 chiarimenti si limitava a prospettare l'eventualità di una responsabilità del L'eccezione CP_2 va, pertanto, accolta e la domanda attorea rigettata”.
Il primo giudice risulta aver correttamente interpretato ed applicato l'art.2935 c.c. atteso che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art.2935 c.c. attribuisce rilevanza quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella (non ricorrente nel caso di specie) che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi (quali l'ignoranza o il dubbio), per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, neppure ricorrenti nel caso di specie, non potendosi ravvisare nell'occorso la fattispecie dolosa di cui all'art.479 c.p., tantomeno l'ipotesi di sospensione della prescrizione per fatto doloso del debitore (il notaio) che avrebbe “occultato dolosamente l'esistenza del debito”.
11 In merito a tali aspetti infatti e così anche per l'invocata diversa prescrizione penale ex art.2947 co.3 c.c. deve osservarsi che secondo Cass.civ.n.24988 del 2014 (e altre conformi) qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art.2947, terzo comma, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, "incidenter tantum", con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.
Orbene, nel caso di specie, il reato di cui all'art.479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” costituisce delitto doloso e come tale necessitante del dolo almeno generico, ma nel caso di specie non è stata data alcuna prova che il notaio avesse consapevolezza che l'immobile donato nel 2008 non fosse di proprietà dello e tale CP_3 circostanza non è emersa neppure dalle risultanze dell'interrogatorio formale svolto in primo grado, nel corso del quale il notaio, per quanto di rilevanza, ha così risposto alle domande deferitegli: “Cap f) Non vi era consapevolezza del fatto che lo non era più titolare CP_3 del bene e nell'atto di donazione non vi è alcuna falsa attestazione”.
Dunque, la mera negligenza del notaio, quale quella di non aver verificato la provenienza e titolarità del bene, non consente di accertare in capo allo stesso, seppur in via incidentale per quanto sopra osservato, la sussistenza del dolo generico, necessaria per ravvisare la fattispecie di reato, neppure accertabile dalla sola circostanza che oltre tre anni prima aveva rogato l'atto di compravendita del 2004, trattandosi peraltro di aspetti conoscibili per l'odierno appellante dall'esame delle note di trascrizione e dalle visure ipocatastali che alla data di predisposizione dell'azione revocatoria erano quindi note e disponibili.
La circostanza – isolatamente considerata – che appunto tre anni e quattro mesi prima circa il notaio avesse rogato l'altro atto dello di vendita del bene alla società Evolution - nel CP_3
2008 poi donato alla figlia - non consente di certo l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo, con la conseguente ipotizzata decorrenza del diverso termine di prescrizione decennale, prevista per il reato, neppure inferibile dalla mancata annotazione del decorso del termine di prelazione per lo Stato in relazione alla precedente vendita, atteso che il notaio ha così risposto in sede di interrogatorio formale “cap. d) E' vero che l'atto era sottoposto a condizione sospensiva non è invece vero il resto. Preciso che per eseguire l'annotazione è necessario che su impulso di parte venga redatto un altro atto notarile nel quale si dà atto del mancato avveramento ed io non ho mai ricevuto incarico di redigere questo atto. Preciso altresì che anche l'annotazione effettuata nel 2016 non è stata fatta da me come risulta documentalmente dalle visure ipotecarie che esibisco dalle quali emerge che l'annotazione è stata fatta dal
Notaio Confermo di aver ricevuto le missive indicate come documenti 20 e 21 Persona_1
12 allegati da parte attrice e preciso di non avervi dato risposta non essendovi tenuto” mentre l'appellante non ha fornito ulteriori elementi di prova significativi e rilevanti ai fini dell'accertamento del prospettato dolo.
Sul punto ritiene la Corte doversi fare richiamo della giurisprudenza penale in materia ed in particolare di Cass.pen.n.27770/2004 per cui in tema di falso ideologico in atto pubblico, pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative e più in generale ad aspetti che si colorano dell'elemento soggettivo colposo, sin anche grave, ma che di certo non possono ricondursi ad ipotesi di dolo, affatto provato nel caso di specie.
Medesime considerazioni debbono valere anche per la richiesta applicazione dell'art.2941 n.8
c.c. stante il difetto di prova del dolo.
A ciò deve inoltre aggiungersi che secondo Cass.civ.n.4049/2023 la disposizione dell'art.2903
c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art.2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
Ne consegue, quindi, che, se l'azione revocatoria nei confronti del debitore si prescriveva dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole, a maggior ragione anche l'azione nei confronti del notaio (asseritamente corresponsabile) doveva rientrare nei medesimi termini di prescrizione e a questo punto decorreva ben prima della data di introduzione del giudizio ex art.2901 c.c., e quindi sin dal 22.04.2008 data di trascrizione della donazione (cfr., doc.n.9).
In ogni caso, come evidenziato dal Tribunale, quantomeno sin dal settembre 2010 con l'avvio dell'azione revocatoria ordinaria e l'attività prodromica di verifica delle risultanze dei registri immobiliari, era possibile avvedersi del precedente atto di vendita, trascritto peraltro a far data dal 28.04.2005 (doc.n.15), con la conseguenza che anche nel caso di specie deve trovare applicazione il principio per cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui l'agente compie l'illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e conoscibili (cfr., Cass.civ.n.26188/2011).
Passando poi al terzo motivo – fermo quanto sopra evidenziato di natura dirimente - deve osservarsi che verosimilmente anche l'eventuale azione revocatoria nei confronti della vendita
13 del 2004 sarebbe risultata inutile stante il decorso del quinquennio dalla trascrizione avvenuta nell'aprile 2005 e la conseguente possibilità per il debitore di eccepirne la prescrizione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
§ 11. – Le spese di lite del grado tenuto conto degli aspetti di complessità sottesi alle questioni dedotte in giudizio ed ai motivi d'impugnazione debbono trovare integrale compensazione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di CP_1 citazione notificato in data 5.10.2020, avverso la sentenza n.207/2020 resa in data 7.01.2020 dal Tribunale di Roma così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante CP_1
Roma, 3.12.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. ON EL
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